EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0029

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

/* COM/2009/0029 def. - CNS 2009/0004 */

52009PC0029

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale /* COM/2009/0029 def. - CNS 2009/0004 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.2.2009

COM(2009) 29 definitivo

2009/0004 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Nell’era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità, e in particolare della fiscalità diretta, si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un’evoluzione considerevole, che rende sempre più difficile per gli Stati membri accertare correttamente l’entità delle imposte da percepire; essi peraltro continuano ad attenersi al principio della sovranità nazionale per quanto riguarda la determinazione del livello delle imposte. La difficoltà crescente di accertare correttamente le imposte si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all’evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Per questi motivi uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza informazioni provenienti da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. È necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l’istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti in tutta l’Unione europea. A tale proposito è emerso da alcune recenti cause giudiziarie che, anche se nella pratica i meccanismi di cooperazione non sempre funzionano in modo efficiente e soddisfacente, gli Stati membri non possono invocare le carenze del sistema di cooperazione fra le autorità fiscali per giustificare restrizioni alle libertà fondamentali. Occorre pertanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando un testo completamente nuovo che conferisca agli Stati membri le competenze necessarie per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione. La cooperazione amministrativa in quanto tale supera i confini delle legislazioni nazionali, ma non si sostituisce ad esse né le ravvicina. |

120 | Contesto generale L’attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, non costituisce più lo strumento idoneo. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio sulla frode in una relazione del maggio 2000 (documento 8668/00) e, più di recente, in due comunicazioni della Commissione, pubblicate rispettivamente nel 2004 (COM(2004)611 definitivo) e nel 2006 (COM(2006)254 definitivo). Esse sono state inoltre segnalate nel parere formulato dagli Stati membri durante il processo di consultazione che ha preceduto la presente proposta di direttiva del Consiglio. La direttiva e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno. Nel 1977 la libertà di circolazione non esisteva e l’integrazione era minima. Oggi gli Stati membri hanno bisogno di utilizzare strumenti diversi dalla direttiva per l’assistenza reciproca internazionale. Questa situazione crea incertezza e va contro la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza leale e il funzionamento regolare del mercato interno. In pratica la direttiva vigente non permette più di rispondere alle esigenze attuali in materia di cooperazione amministrativa. Un primo approccio inteso a limitare gli effetti negativi sul piano fiscale dell’internazionalizzazione dei risparmi è contenuto nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Pur riguardando solo un certo tipo di risparmi, questa direttiva mostra che, quando è attuata l’uniformità degli strumenti, gli Stati membri sono in grado di scambiare informazioni in modo appropriato ed efficace. Uno strumento rafforzato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale garantirà il mantenimento della piena sovranità nazionale sui tipi e sul livello di imposte. A causa della mancanza di armonizzazione in questo settore, il potenziamento della cooperazione amministrativa in ambito fiscale rappresenta l’unico modo di accertamento corretto delle imposte e, quindi, di prevenire e combattere la frode e l’evasione fiscali. Una forma rafforzata di cooperazione amministrativa nel settore fiscale è di importanza cruciale per gli Stati membri e l’Unione europea; l’obiettivo principale è infatti tutelare più efficacemente gli interessi finanziari degli Stati membri ed evitare la distorsione del mercato. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Dal 1979 al 1992 l’IVA rientrava nel campo di applicazione della direttiva 77/799/CE, come pure, dal 1992 al 2004, le accise. Tuttavia, a seguito delle conclusioni del gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio sulla frode esposte nella relazione del maggio 2000, che evidenziava l’incapacità della direttiva di conseguire i propri obiettivi, la Commissione ha presentato due progetti di regolamento distinti finalizzati a istituire un quadro interamente nuovo di cooperazione amministrativa per l’IVA e le accise. Questi regolamenti sono stati adottati, rispettivamente, il 7 ottobre 2003 per l’IVA (regolamento 1798/2003) e il 16 novembre 2004 per le accise (regolamento 2073/2004). L’IVA e le accise, pertanto, sono state ritirate dal campo di applicazione della direttiva 77/799/CEE. La presente proposta segue un’impostazione analoga. La nuova direttiva rafforzata prevede un organigramma, norme procedurali comuni e formulari, formati e canali per lo scambio di informazioni comuni. Essa stabilisce inoltre una procedura di comitato per quanto riguarda le misure tecniche e la condivisione delle informazioni nonché per l’elaborazione di strumenti volti a ridurre al minimo gli ostacoli a uno scambio efficace di informazioni. Inoltre, mentre il campo di applicazione della direttiva 77/799/CEE è limitato alle imposte dirette e alle imposte sui premi assicurativi, la proposta attuale copre tutte le imposte indirette che non sono ancora contemplate da un atto legislativo comunitario, ossia le imposte indirette diverse dall’IVA e dalle accise. In tal modo viene per la prima volta definito un insieme di norme per le diverse imposte che non erano comprese in alcun quadro giuridico comunitario. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Le consultazioni si sono svolte nell’ambito di gruppi di lavoro e tramite un questionario finalizzato alla proposta di suggerimenti per migliorare la situazione attuale. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione In generale gli Stati membri sono del parere che tutte le disposizioni della direttiva vigente debbano essere rafforzate. È stato evidenziato che la direttiva, nella sua forma attuale, non può stabilire un livello comune di obbligo in grado di raggiungere le finalità perseguite. Sono inoltre stati espressi pareri precisi sul contenuto del nuovo strumento. La Commissione ha tenuto conto dei pareri degli Stati membri e il risultato è una proposta di direttiva del Consiglio. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell’impatto Per la presente proposta non è stata effettuata una valutazione d’impatto. L’altra possibilità considerata era quella di modificare la direttiva vigente. Per i motivi sopra descritti, tuttavia, questa possibilità non è stata ritenuta appropriata. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La Commissione propone al Consiglio di adottare una nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L’obiettivo è istituire uno strumento giuridico di alta qualità destinato a migliorare la cooperazione amministrativa nel settore fiscale al fine di evitare gli effetti negativi delle pratiche fiscali dannose e consentire così un buon funzionamento del mercato interno. Tale approccio armonizzerà la cooperazione amministrativa nel settore fiscale alle disposizioni vigenti nel settore della cooperazione amministrativa per l’IVA e le accise. |

310 | Base giuridica Gli articoli 93 e 94 del trattato CE. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

321 | La competenza delle autorità fiscali nazionali è tradizionalmente limitata al loro territorio. La lotta alla frode fiscale, come confermato da numerosi documenti della Commissione, richiede invece un intervento a livello dell’UE. |

323 | La cooperazione amministrativa fra le autorità competenti potrebbe basarsi su accordi bilaterali o multilaterali. Tale disposizioni sono di norma contenute nelle convenzioni sulla doppia imposizione, la cui portata è generalmente limitata alle imposte sul reddito. Solo misure comuni adottate a livello dell’Unione possono tuttavia consentire di accertare correttamente le imposte e far fronte alla frode fiscale e all’evasione fiscale transnazionali. |

L’azione comunitaria perseguirà in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito. |

324 | Gli Stati membri stessi hanno espresso la necessità di stabilire una serie di norme comunitarie più vincolanti, applicabili a tutti i tipi di imposte non ancora contemplate dalla normativa dell’Unione europea. L’applicazione di condizioni, pratiche e metodi identici in materia di cooperazione amministrativa per l’insieme di tali imposte dovrebbe facilitare il lavoro delle autorità, aumentare il volume delle informazioni scambiate e migliorarne la qualità. L’adozione di una direttiva rafforzata e più particolareggiata aiuterà a conseguire questo obiettivo. |

325 | La frode fiscale, una delle espressioni principali della quale è il mancato pagamento delle imposte, ha raggiunto livelli molto elevati nell’Unione europea. La lotta contro tale pratica richiede sforzi congiunti, che si possono realizzare meglio grazie a uno strumento comunitario più forte che preveda norme procedurali comuni e disposizioni su metodi, formulari, formati e canali di comunicazione comuni. |

326 | La Commissione ritiene che con l’adozione delle nuova direttiva i tipi di cooperazione amministrativa aumenteranno (maggior numero di richieste di informazioni, di informazioni spontanee, di scambi automatici, di controlli simultanei, di controllori negli uffici di un altro Stato membro e una maggiore condivisione di informazioni). |

327 | La natura dell’argomento richiede un approccio comune per quanto riguarda le condizioni e le norme procedurali, i principi e gli strumenti che può essere attuato solo tramite un atto giuridico comune. |

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. |

331 | L’azione proposta si limita a stabilire norme procedurali e strumenti comuni al fine di facilitare la cooperazione amministrativa quotidiana fra gli Stati membri, che rimangono pertanto interamente responsabili della loro organizzazione interna e della ripartizione delle risorse, della scelta dei casi per i quali si fa ricorso alla cooperazione amministrativa internazionale e dell’utilizzo che viene fatto dei risultati. |

332 | L’azione proposta non comporterà ulteriori oneri finanziari e amministrativi per la Comunità, i governi nazionali, le autorità regionali e locali, gli operatori economici e i cittadini, ma dovrebbe al contrario razionalizzare i costi umani e finanziari grazie alla definizione di un approccio comune alla cooperazione amministrativa internazionale. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumenti proposti: direttiva. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati. L’obiettivo della proposta è rafforzare e modernizzare le disposizioni della direttiva vigente per assicurare un migliore funzionamento del mercato interno e una più efficace cooperazione amministrativa. Per questo motivo è necessario sostituire le norme della direttiva in vigore. Lo strumento giuridico appropriato nella fattispecie è la direttiva. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede la semplificazione della normativa nonché una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e per i privati. |

512 | La legislazione è semplificata in quanto l’atto proposto contempla misure comuni che sono facili da interpretare e da applicare. |

513 | Le autorità pubbliche potranno utilizzare strumenti comuni nell’ambito di un quadro organizzativo predefinito. Questa serie di misure semplificherà il ricorso alla cooperazione amministrativa internazionale. Con l’estensione del campo di applicazione della normativa UE le autorità amministrative non avranno bisogno di applicare legislazioni diverse, ciascuna con le proprie norme e condizioni, a seconda del tipo di credito per cui chiedono la cooperazione. |

514 | I privati interessati dalla cooperazione amministrativa internazionale saranno posti su un piano di parità in quanto beneficeranno di procedure semplificate. |

520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di disposizioni vigenti. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Il capo I tratta di questioni generali. L’articolo 1 definisce l’obiettivo della direttiva e il modo in cui gli Stati membri sono tenuti a cooperare fra loro. L’articolo 2 riguarda il campo di applicazione della direttiva, che estende la cooperazione fra gli Stati membri a tutti i tipi di imposte. Questo articolo si ispira alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale elaborata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’OCSE. Il campo di applicazione è esteso alle imposte indirette non ancora coperte dalla legislazione dell’Unione europea relativa alla cooperazione amministrativa. La direttiva si applica quindi non solo all’IVA e alle accise, ma anche a tutte le altre imposte indirette (oltre che alle imposte dirette) per rendere la cooperazione più efficace. L’articolo 3 contiene definizioni che non esistono nelle disposizioni in vigore. L’articolo 4 si ispira, con i dovuti adattamenti, all’organizzazione dei compiti prevista dal regolamento in vigore sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA. Nel capo II, riservato allo scambio di informazioni, gli articoli 5 e 6 riguardano lo scambio di informazioni su richiesta e le indagini amministrative. L’articolo 7 stabilisce i termini per la comunicazione delle informazioni. I paragrafi 5 e 6 dell’articolo 7 si ispirano al modello di accordo dell’OCSE del 2002 sullo scambio di informazioni in materia fiscale. L’articolo 8 tratta dello scambio automatico di informazioni. La proposta prevede lo scambio automatico di informazioni per un certo numero di tipi di reddito da definire nell’ambito della procedura di comitato. Per altri tipi di reddito essa consente agli Stati membri di concludere accordi supplementari. L’articolo 9 tratta dello scambio spontaneo di informazioni. Il capo III riguarda altre forme di cooperazione amministrativa. La sezione I disciplina la presenza di funzionari negli uffici amministrativi di altri Stati membri e la loro partecipazione a procedure amministrative. I funzionari dello Stato membro richiedente sono autorizzati ad esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro adito. La sezione II verte sui controlli simultanei. L’articolo 11 mantiene la formulazione dell’articolo 8 ter della direttiva adottata nel 2004. Nella sezione III, l’articolo 12 sulla notifica amministrativa costituisce una disposizione relativamente nuova della direttiva vigente e pertanto è stato mantenuto. Nella sezione IV, l’articolo 13 rafforza l’obbligo del feedback di informazioni per tener conto del desiderio degli Stati membri di rendere più rigorosa questa disposizione. Il feedback motiva i funzionari a fare un uso più efficace delle varie forme di scambio di informazioni. L’articolo 14, nella sezione V, disciplina l’obbligo degli Stati membri di condividere le loro esperienze. L’articolo amplia il ruolo del comitato definito nell’articolo 24 come un comitato consultivo. Nel capo IV, l’articolo 15 verte sulla comunicazione delle informazioni e dei documenti. La proposta segue un approccio ampio con l’obiettivo di tutelare gli interessi degli Stati membri e dei contribuenti. L’articolo 16 introduce i principi dell’onere amministrativo eccessivo e dell’esaustività e fornisce i motivi per il rifiuto a cooperare. L’articolo 17 tratta dei limiti a tali obblighi. Il primo paragrafo esclude i propri fini fiscali e gli interessi nazionali quali motivi di rifiuto e si basa sull’articolo 26, paragrafo 4, del modello OCSE di convenzione in materia fiscale, mentre il secondo paragrafo, ispirato all’articolo 26, paragrafo 5, dello stesso modello di convenzione, è inteso a garantire che i limiti di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, non possano essere utilizzati per rifiutare di fornire informazioni solamente per il fatto che sono detenute da banche e da altri istituti finanziari quando le suddette informazioni riguardano una persona residente a fini fiscali nello Stato membro richiedente. L’articolo 18 introduce il principio della nazione più favorita, secondo il quale uno Stato membro è tenuto a prestare cooperazione a un altro Stato membro alle stesse condizioni a cui la presterebbe a un paese terzo. L’articolo 19 riguarda i formulari e i formati elettronici comuni da utilizzare per lo scambio di informazioni. I formulari comuni sono già in fase di elaborazione e vengono utilizzati nell’ambito di un progetto pilota. Lo scambio automatico di informazioni sarà basato sul formato utilizzato per lo scambio automatico di informazioni a norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/48/CE (tassazione dei risparmi). L’articolo 20 rispecchia i desideri degli Stati membri con riguardo alla soglia minima e al regime linguistico. La rete CCN/CSI è comunemente utilizzata negli Stati membri, il che corrisponde alle intenzioni della Commissione di far utilizzare gli stessi canali a tutti i sistemi fiscali. L’articolo 21 contiene obblighi specifici sulla cooperazione amministrativa in campo fiscale all’interno degli Stati membri e fra di essi. Nel capo V, l’articolo 22 definisce le relazioni fra la Commissione e gli Stati membri. Agli Stati membri incombe la responsabilità di comunicare tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento della direttiva. L’articolo 23, nel capo VI, disciplina le relazioni con i paesi terzi. La proposta prevede l’obbligo di condividere le informazioni provenienti dal di fuori dell’Unione e si richiama ai recenti casi di frode in cui erano coinvolti uno Stato membro dell’UE e un paese terzo. L’articolo 24, nel capo VII, istituisce un comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale incaricato di controllare il funzionamento della direttiva. Esso può fungere anche da comitato consultivo. L’articolo 25 stabilisce l’obbligo di valutare il funzionamento della presente direttiva, nella fattispecie dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore. L’articolo 26 abroga le disposizioni vigenti, mentre l’articolo 27 riguarda il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e l’articolo 28 fissa l’entrata in vigore e l’applicazione della presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2010. |

2009/0004 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

considerando quanto segue:

1. Nell’era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un’evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l’entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all’evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno.

2. Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza informazioni provenienti da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. È necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l’istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti in tutta l’Unione europea.

3. Occorre pertanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando un nuovo testo che conferisca agli Stati membri le competenze necessarie per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione. La cooperazione amministrativa in quanto tale supera i confini delle legislazioni nazionali, ma non si sostituisce ad esse né le ravvicina.

4. In tale contesto le misure contenute nell’attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, non risultano più adeguate. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio sulla frode in una relazione del maggio 2000 (documento 8668/00) e, più di recente, in due comunicazioni della Commissione, pubblicate rispettivamente nel 2004 (COM(2004)611 definitivo) e nel 2006 (COM(2006)254 definitivo).

5. La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno. Oggi la direttiva 77/799/CEE non permette più di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa.

6. Considerati il numero e l’importanza degli adattamenti da apportare, una semplice modifica della direttiva vigente non sarebbe sufficiente per conseguire gli obiettivi. La direttiva 77/799/CEE deve pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico. È opportuno che tale strumento si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate dalla normativa comunitaria. A tale riguardo una nuova direttiva è ritenuta lo strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace.

7. Sono in particolare necessarie norme più chiare e più precise che disciplinino la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.

8. È opportuno intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici fiscali centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l’efficacia della cooperazione, limita l’uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Occorre pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e rapida.

9. Gli Stati membri devono scambiarsi reciprocamente, su richiesta, informazioni per quanto riguarda casi precisi; lo Stato membro a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni; esso deve inoltre rispettare i limiti di tempo predeterminati per rispondere a una richiesta.

10. Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell’altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell’altro Stato membro, o qualora l’imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell’altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali.

11. È inoltre opportuno rafforzare e incoraggiare gli scambi spontanei di informazioni fra gli Stati membri.

12. È importante che i funzionari dell’amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro e possano esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.

13. Poiché la situazione fiscale di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi spesso presenta un interesse comune o complementare, occorre prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria, quando tali controlli appaiono più efficaci di quelli eseguiti da un solo Stato membro.

14. In considerazione dell’obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.

15. Per incoraggiare la cooperazione amministrativa internazionale deve essere fornito un feedback agli Stati membri che hanno presentato una richiesta di informazioni o che hanno trasmesso informazioni automaticamente o spontaneamente.

16. Una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione è necessaria per consentire lo studio continuo delle procedure di cooperazione e la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche nei settori considerati.

17. Per l’efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano essere utilizzati anche per altri fini nello Stato membro che li ha ricevuti, se la legislazione di detto Stato membro lo consente. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo.

18. Lo Stato membro a cui si richiedono dette informazioni può rifiutare di trasmetterle se non può fornirle per motivi giuridici o se la loro comunicazione avrebbe la conseguenza di divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure un processo commerciale o sarebbe contraria all’ordine pubblico.

19. Tuttavia uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni relative a un residente dell’altro Stato membro sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

20. Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non deve rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia.

21. È opportuno che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione normalizzati.

22. Occorre realizzare una valutazione dell’efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.

23. È opportuno che le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4].

24. Dato che gli obiettivi dell’azione proposta, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri per ovviare agli effetti negativi sul mercato interno della crescente globalizzazione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell’uniformità e dell’efficacia necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

25. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2 nonché le norme e le procedure che disciplinano lo scambio di determinate informazioni con mezzi elettronici.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo, a prescindere dalle loro modalità di riscossione, fatta eccezione per le imposte indirette già contemplate dalla normativa comunitaria in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri.

2. La direttiva si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

3. La presente direttiva si applica alle imposte di cui ai paragrafi 1 e 2 riscosse all’interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell’articolo 299 del medesimo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. “autorità competente”: qualsiasi autorità designata da uno Stato membro, direttamente o per delega, ai fini dell’applicazione della presente direttiva;

2. “indagine amministrativa”: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

3. “scambio di informazioni su richiesta”: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;

4. “scambio automatico”: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate a un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti o quando tali informazioni sono disponibili;

5. “scambio spontaneo”: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

6. “persona”:

a) una persona fisica;

b) una persona giuridica; o

c) dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

d) qualsiasi istituto giuridico, compresi i partenariati e i trust, il cui reddito o capitale siano soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

7. “permettere l’accesso”: autorizzare l’accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;

8. “con mezzi elettronici”: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

9. “rete CCN/CSI”: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Articolo 4

Organizzazione

1. Entro un mese dall’entrata in vigore della presente direttiva ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un’autorità competente ai fini della presente direttiva.

La Commissione comunica a ciascuno Stato membro le autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro designa un ufficio fiscale unico di collegamento quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa di cui alla presente direttiva.

Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi fiscali di collegamento.

Il servizio fiscale di collegamento è un ufficio diverso dall’ufficio fiscale di collegamento, con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata. Esso è autorizzato a scambiare direttamente informazioni in virtù della presente direttiva.

Spetta all’ufficio fiscale di collegamento tenere aggiornato l’elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici fiscali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti autorizzati a stabilire direttamente una cooperazione amministrativa in virtù della presente direttiva, salvo qualora quest’ultima preveda un’autorizzazione specifica.

Spetta all’ufficio fiscale di collegamento tenere aggiornato l’elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici fiscali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

5. I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa in virtù della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

6. Quando un servizio fiscale di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio fiscale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.

7. Quando un servizio fiscale di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un’azione all’esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio fiscale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità che ha inoltrato la richiesta. In tal caso il termine di cui all’articolo 8 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è stata trasmessa all’ufficio fiscale di collegamento.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE I

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Articolo 5

Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta dell’ufficio fiscale di collegamento, di un servizio fiscale di collegamento o di un funzionario competente di uno Stato membro (di seguito “l’autorità richiedente”), l’ufficio fiscale di collegamento, un servizio fiscale di collegamento o un funzionario competente di uno Stato membro che riceve la richiesta di cooperazione (di seguito “l’autorità interpellata”) trasmette le informazioni che possono essere utili per il corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2, comprese le informazioni su uno o più casi specifici.

2. L’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente tutte le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

Articolo 6

Indagini amministrative

1. L’autorità interpellata provvede all’effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni di cui all’articolo 5.

2. La richiesta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di questo parere.

3. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l’indagine amministrativa richiesta l’autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità del proprio Stato membro.

Articolo 7

Termini

1. L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto a un mese.

2. Per alcune categorie di casi specifici, fra cui i casi complessi, tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3. L’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, con mezzi elettronici.

4. Entro un mese dal ricevimento della richiesta l’autorità interpellata segnala all’autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale.

5. L’autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

6. L’autorità interpellata, qualora non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo, informa l’autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE II

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI

Articolo 8

Campo di applicazione e condizioni

1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette agli altri Strati membri, mediante scambio automatico, informazioni su categorie specifiche di reddito e di capitale.

2. La Commissione determina, secondo la procedura prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva:

a) le categorie di reddito e di capitale interessate;

b) il tipo di informazioni da scambiare;

c) le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui alla lettera a);

d) la periodicità degli scambi;

e) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

3. Oltre alle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 2, l’autorità competente di ciascuno Stato membro procede ad uno scambio automatico delle informazioni necessarie al corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2 con l’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

a) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione delle informazioni e l’efficacia del sistema di controllo può essere migliorata dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;

b) se uno Stato membro ha motivo di credere che la normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell’altro Stato membro;

c) se esiste un rischio di tassazione impropria nell’altro Stato membro;

d) qualora l’imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell’altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali.

4. Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale. A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

a) le categorie di reddito e di capitale interessate;

b) il tipo di informazioni da scambiare;

c) le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui alla lettera a);

d) la periodicità degli scambi;

e) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli accordi che hanno concluso. La Commissione mette tali accordi a disposizione di tutti gli altri Stati membri.

La Commissione adotta un modello di accordo secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

SEZIONE III

SCAMBIO SPONTANEO DI INFORMAZIONI

Articolo 9

Campo di applicazione e definizioni

Le autorità competenti degli Stati membri possono in qualsiasi circostanza procedere allo scambio spontaneo delle informazioni di cui all’articolo 1 di cui sono a conoscenza, in particolare se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione delle informazioni e l’efficacia del sistema di controllo può essere migliorata dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine.

CAPO III

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E PARTECIPAZIONE ALLE INDAGINI AMMINISTRATIVE

Articolo 10

Campo di applicazione e definizioni

1. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest’ultima, funzionari designati dall’autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1,

a) negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata;

b) durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ai funzionari dell’autorità richiedente è data copia di tale documentazione.

2. I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata, a condizione che l’esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interpellato.

Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell’autorità richiedente è trattato dall’autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari.

3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

SEZIONE II

CONTROLLI SIMULTANEI

Articolo 11

Controlli simultanei

1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati ai casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.

Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. L’autorità competente dello Stato membro conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo.

4. Ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

SEZIONE III

NOTIFICA AMMINISTRATIVA

Articolo 12

Richiesta di notificazione

1. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, l’autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all’applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva.

2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l’indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l’identificazione dello stesso.

3. L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui la decisione o l’atto sono stati notificati al destinatario.

SEZIONE IV

FEEDBACK

Articolo 13

Condizioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri inviano un feedback agli altri Stati membri il prima possibile ed entro tre mesi dall’utilizzazione di una risposta a una richiesta di informazioni o di informazioni spontanee.

2. Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all’anno agli altri Stati membri interessati un feedback sugli scambi automatici di informazioni. Quando il feedback riguarda informazioni fornite a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, la data entro cui esso deve essere inviato è determinata secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Quando il feedback riguarda informazioni fornite a norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, la data entro cui esso deve essere inviato è determinata mediante accordo fra gli Stati membri interessati.

3. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

SEZIONE V

CONDIVISIONE DELLE MIGLIORI PRATICHE E DELLE ESPERIENZE

Articolo 14

Campo di applicazione e definizioni

1. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, effettuano un controllo della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati.

2. La Commissione può adottare degli orientamenti secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:

a) l’elaborazione di profili dei paesi finalizzati a condividere le informazioni sulle legislazioni nazionali in vigore in ciascuno Stato membro nel settore della cooperazione amministrativa in materia fiscale;

b) le tecniche di gestione dei rischi;

c) qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.

CAPO IV

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 15

Comunicazione di informazioni e documenti

1. Le informazioni e i documenti ottenuti dall’autorità richiedente o dall’autorità interpellata a norma della presente direttiva possono essere comunicate ad altre autorità all’interno dello stesso Stato membro, purché ciò sia consentito dalla legislazione di tale Stato, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 2.

2. Quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva.

3. Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente in conformità alla presente direttiva possono essere addotti o utilizzati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell’autorità richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità di tale paese.

Articolo 16

Obblighi

1. L’autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all’autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 5 a condizione che:

a) il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall’autorità richiedente non impongano all’autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

b) l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

2. La presente direttiva non impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione di tale Stato membro non consentirebbe di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste per fini propri.

3. L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico.

5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di informazioni.

6. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata.

Articolo 17

Limiti

1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità alla presente direttiva, l’altro Stato membro pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Questo obbligo si applica fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.

2. L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti una persona che risiede a fini fiscali nello Stato membro dell’autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Articolo 18

Cooperazione estesa

Quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non può rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione estesa.

Articolo 19

Formulari e formati elettronici tipo

1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell’articolo 5, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell’articolo 6 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

I formulari tipo possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi.

2. Le informazioni spontanee di cui all’articolo 8, le richieste di notifica amministrativa di cui all’articolo 12 e il feedback di informazioni di cui all’articolo 13 sono trasmessi utilizzando il formulario tipo di cui al paragrafo 1.

3. Gli scambi automatici di informazioni di cui all’articolo 7 sono trasmessi utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare lo scambio automatico di informazioni e basato sul formato elettronico esistente in applicazione dell’articolo 9 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio[5], da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 20

Disposizioni pratiche

1. Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse, per quanto possibile, utilizzando la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (rete CCN).

Ove necessario, la Commissione adotta le disposizioni pratiche necessarie per l’attuazione del primo comma secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

3. Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.

4. Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata.

Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest’ultima.

5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, una soglia minima di imposta a partire dalla quale possono essere effettuati una richiesta di cooperazione, uno scambio automatico di informazioni o uno scambio spontaneo di informazioni.

Articolo 21

Obblighi specifici

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:

a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità di cui all’articolo 4;

b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità di cui all’articolo 4;

c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.

2. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva.

CAPO V

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

Articolo 22

Valutazione

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva nella lotta alla frode e all’evasione fiscale.

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all’articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

4. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva.

CAPO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 23

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all’accertamento corretto delle imposte di cui all’articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi futuri che concludono con i paesi terzi non contengano tale esclusione.

2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tutte le autorità competenti che hanno fornito le informazioni hanno dato il loro assenso alla comunicazione;

b) il paese terzo interessato si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità o l’illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 24

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Oltre a svolgere i compiti di cui al paragrafo 2, il comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esamina le questioni sollevate dal presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l’applicazione della presente direttiva.

Articolo 25

Relazioni

Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 26

Abrogazione della direttiva 77/799/CEE

La direttiva 77/799/CEE è abrogata a partire dal 1° gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Disposizioni finali

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

.

.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[5] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

Top