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Document 52009IP0060

Riservare ai minori un posto speciale nell'azione esterna dell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 su: Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE (2008/2203(INI))

GU C 76E del 25.3.2010, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 76/3


Giovedì 19 febbraio 2009
Riservare ai minori un posto speciale nell'azione esterna dell'Unione europea

P6_TA(2009)0060

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 su: Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE (2008/2203(INI))

2010/C 76 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2008 intitolata «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell’UE» (COM(2008)0055),

visto il documento di lavoro della Commissione del 5 febbraio 2008 dal titolo «Bambini in emergenza e situazioni di crisi» (SEC(2008)0135),

visto il documento di lavoro della Commissione in data 5 febbraio 2008 dal titolo «Piano d’azione dell’Unione europea sui diritti dei bambini in azione esterna» (SEC(2008)0136),

vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2008 dal titolo «L'UE partner mondiale per lo sviluppo - Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2008)0177),

viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione e la tutela dei diritti dei minori nell'azione esterna dell'Unione europea - dimensione dello sviluppo e dimensione umanitaria, del 26 maggio 2008,

viste le conclusioni del Consiglio del 19 e 20 giugno 2008,

viste le linee guida dell’Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti dei minori, adottate dal Consiglio nel dicembre 2007,

visti gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati, adottati dal Consiglio nel dicembre 2003 e aggiornati nel giugno 2008,

vista la lista di controllo per l'integrazione della protezione dei bambini confrontati ai conflitti armati nelle operazioni di politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PESD), adottata dal Consiglio nel maggio 2006,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989 e i relativi protocolli opzionali,

vista l’agenda dell’Unione europea per gli obiettivi di sviluppo del Millennio, adottata dal Consiglio il 18 giugno 2008,

vista la risoluzione 1612 (2005) delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 5235a riunione del 26 luglio 2005,

viste le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 138 sull’«Età minima», adottata a Ginevra il 26 giugno 1973 e n. 182 su «Proibizione e azione immediata per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile» adottata a Ginevra il 17 giugno 1999,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata dall’Assemblea generale l’8 settembre 2000,

visto il documento finale della sessione speciale delle Nazioni Unite sull’infanzia, svoltasi presso il quartiere generale delle Nazioni Unite a maggio 2002, dal titolo «Un mondo a misura di bambino»,

visto lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite l’11 ottobre 2006,

vista la relazione «I bambini e gli obiettivi di sviluppo del Millennio» elaborata dal Fondo per i bambini delle Nazioni Unite (UNICEF) per le Nazioni Unite nel dicembre 2007,

vista la relazione «La condizione dei bambini nel mondo nel 2008» pubblicata dall’UNICEF nel dicembre 2007,

vista la relazione sugli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nel 2008, pubblicata dal Dipartimento Economia e affari sociali delle Nazioni Unite nell’agosto 2008,

visti gli impegni di Parigi per proteggere i bambini da assunzioni illegali o dal reclutamento da parte delle forze armate o da gruppi armati e i principi e gli orientamenti di Parigi sui bambini associati a forze armate o a gruppi armati, adottati dai ministri e dai rappresentanti di paesi riunitisi a Parigi il 5 e 6 febbraio 2007,

vista la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, adottata dall’Organizzazione dell'unità africana (OAU) nel 1990, entrata in vigore il 29 novembre 1999,

visto l’accordo di Cotonou (1) quale modificato (2), in particolare l’articolo 9 su «Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto ed elemento fondamentale relativo al buon governo» e l'articolo 26 su «Questioni giovanili»,

vista la risoluzione dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sui diritti dei bambini e in particolare sui bambini soldato (3) adottata ad Addis Abeba il 19 febbraio 2004,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulle conseguenze sociali del lavoro minorile e sulle strategie per combatterlo adottata a Port Moresby il 28 novembre 2008,

visto il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, la versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea che stabilisce che l’Unione europea «combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» e che, nelle sue relazioni con il resto del mondo l’Unione europea «Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore»,

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell’Unione europea «Il consenso europeo» (4), e in particolare il requisito che i diritti dei bambini siano integrati in tutta l’attuazione della politica comunitaria di sviluppo,

vista la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea su «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (5), in particolare il requisito di prestare una particolare attenzione ai bambini affrontando i loro bisogni specifici,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 24 sui diritti del fanciullo,

visto il programma d'azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (6),

vista la dichiarazione politica approvata a Berlino il 4 giugno 2007 nel corso del primo Forum europeo sui diritti del fanciullo, in cui si conferma la volontà di tenere conto sistematicamente dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea,

visto «Il quadro per la protezione, assistenza e sostegno degli orfani e bambini vulnerabili che vivono in un mondo con l’HIV e l’AIDS», pubblicato dal Global Partners Forum nel luglio 2004,

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2003 su «La tratta di bambini e i bambini-soldato» (7),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile (8),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sulla comunicazione intitolata «Su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori» (9),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per la cultura e l'istruzione nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0039/2009),

A.

considerando che il rispetto dei diritti dei bambini è un elemento chiave per la loro possibilità di vita individuale nonché per il progresso verso l’eliminazione della povertà,

B.

considerando che i ruoli legati al genere che una società assegna ai propri minori incidono in modo determinante sul loro futuro: sul loro accesso al cibo e all'istruzione, sulla loro partecipazione al mercato del lavoro, sul loro status nelle relazioni e sulla loro salute fisica e psicologica,

C.

considerando che gli obiettivi stabiliti nella Convenzione sui diritti del fanciullo permangono ampiamente irrealizzati,

D.

considerando che, dei 2,2 miliardi di bambini nel mondo, 1,9 miliardi (86 %) vive in paesi in via di sviluppo e oltre il 98 % dei bambini che vivono in estrema povertà si trovano nei paesi in via di sviluppo,

E.

considerando che ogni giorno oltre 26 000 bambini sotto i cinque anni muoiono in tutto il mondo, perlopiù a seguito di malattie prevenibili e, viste le tendenze attuali, l'OSM di ridurre di due terzi i decessi dei bambini non sarà raggiunto fino al 2045,

F.

considerando il punto 9 del programma d'azione adottato dalla quarta Conferenza mondiale delle donne, riunitasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, che è poi un principio fondamentale enunciato in tutte le conferenze internazionali del decennio precedente sui diritti dei minori,

G.

considerando che, se il trattato di Lisbona verrà ratificato da tutti gli Stati membri, la protezione dei diritti del bambino diventerà un obiettivo specifico della politica estera dell'Unione europea,

H.

considerando che la Commissione ha ricevuto, da parte del Consiglio, il mandato di analizzare l’impatto degli incentivi positivi sulla vendita di prodotti che sono stati fabbricati senza l’utilizzo della manodopera infantile e di esaminare e riferire sulla possibilità di misure aggiuntive su prodotti che sono stati fabbricati utilizzando le peggiori forme di lavoro minorile,

I.

considerando che il diritto dei minori all'istruzione non è negoziabile e che l'istruzione e la formazione professionale rivestono un ruolo importante nella strategia per l'eliminazione graduale del lavoro minorile,

J.

considerando che lo sfruttamento commerciale dei minori è una grave violazione della loro dignità umana ed è contrario ai principi di giustizia sociale,

K.

considerando che gli acquirenti di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo occupano una posizione privilegiata per poter individuare e rifiutare l'acquisto di beni prodotti completamente o in parte con il lavoro minorile e che essi possono pertanto esercitare una pressione economica diretta ed efficace,

1.

accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione dal titolo «Un posto speciale per i bambini nell’azione esterna UE» e i documenti di lavoro complementari, nonché le allegate conclusioni del Consiglio, quali importanti passi verso una strategia dell’Unione europea sui diritti del fanciullo;

2.

riconosce che, sebbene le istituzioni dell’Unione europea abbiano attribuito un’importanza sempre maggiore ai diritti dell’infanzia, molto resta ancora da fare per mettere in pratica gli impegni politici, e sottolinea che nessuno dei piani sarà realizzato senza adeguati finanziamenti;

3.

sottolinea l’importanza di raggiungere gli l'OSM in materia di impegno per salvaguardare i diritti dei bambini e sollecita gli Stati membri ad onorare la loro promessa di fornire finanziamenti adeguati e prevedibili attraverso un calendario di bilancio degli aiuti progettati per soddisfare i parametri di riferimento del 2010;

4.

esorta l’Unione europea ad adoperarsi attivamente per eliminare tutte le forme di discriminazione che colpiscono le bambine (sin dal concepimento) e di destinare un livello sufficiente di risorse alla lotta contro le ineguaglianze che ne derivano;

5.

accoglie con favore i quattro principi guida del piano d'azione della Commissione per i diritti dei bambini in azione esterna che comprendono una visione coerente e un approccio basato sui diritti del bambino;

6.

riconosce che un’impostazione basata sui diritti del bambino si impernia sulle norme e sui principi definiti nella Convenzione sui diritti del fanciullo e volta alla loro realizzazione;

7.

chiede l'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e alle altre convenzioni relative all’esercizio dei diritti dei minori, all'adozione, allo sfruttamento sessuale, al lavoro minorile, alla protezione dei minori nei conflitti armati e agli abusi sui bambini;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e i relativi protocolli nonché a dare maggiore sostegno alla riforma degli ordinamenti giuridici dei paesi terzi a tutela dei minori;

9.

sottolinea che ogni azione a favore dei diritti dei minori dovrebbe rispettare il ruolo primario dei genitori e della rete familiare più prossima al bambino nonché delle persone principalmente responsabili del minore o della sua custodia, prestando particolare attenzione al miglioramento della condizione delle madri;

10.

ricorda tuttavia che, laddove un minore viva una condizione di disagio all'interno della propria famiglia, soprattutto in presenza di genitori con problemi psicosociali o psichiatrici, violenze all'interno della famiglia, maltrattamenti e abusi sessuali, la separazione momentanea dal nucleo famigliare può rappresentare una misura di protezione;

11.

sottolinea l’urgente necessità di prestare una particolare attenzione alle ragazze e ai ragazzi più vulnerabili e socialmente esclusi, compresi i bambini disabili, i bambini migranti e i bambini di minoranze, separati o non accompagnati e dei bambini senza una tutela parentale;

12.

sottolinea che per mettere in pratica l'impostazione basata sui diritti del fanciullo l'Unione europea deve effettuare un'approfondita analisi dei diritti dei bambini idealmente quando sono adottati o rivisti documenti nazionali, regionali e di strategia tematica sulla base dei quali possono essere definiti azioni e programmi incentrati sui problemi dei bambini; a questo proposito, chiede alla Commissione di fornire al Parlamento, al più presto o durante le revisioni intermedie dei programmi di sviluppo, una panoramica delle azioni e delle dotazioni finanziarie a favore dei bambini;

13.

sottolinea che i diritti dei bambini devono essere sistematicamente inclusi nel dialogo politico dell’Unione europea e nelle discussioni di politica con i paesi partner;

14.

invita la Commissione a presentare una relazione sull'esistenza, in tutti gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi, di una clausola giuridicamente vincolante sulla tutela dei diritti dei minori e, in caso contrario, la possibilità di inserirla;

15.

è persuaso che la partecipazione dei bambini debba essere istituzionalizzata e finanziata meglio nei paesi partner e a livello dell'Unione europea;

16.

sostiene lo sviluppo delle esistenti reti giovanili e dell’infanzia quali piattaforme per l’esercizio e la consultazione dei bambini e chiede alla Commissione di invitare sistematicamente queste reti a contribuire alle discussioni sui documenti strategici nazionali, nonché a incoraggiare il loro coinvolgimento nello sviluppo di strumenti di pianificazione nazionale;

17.

invita la Commissione ad aiutare i paesi partner ad adottare bilanci favorevoli all'infanzia, soprattutto quando l'Unione europea fornisce un sostegno finanziario, e a elaborare piani d'azione nazionali integrati e completi a favore dei bambini con parametri chiari, obiettivi quantificabili, calendari e meccanismi per le revisioni e resoconti sui diritti dei minori;

18.

insiste sul fatto che il sostegno a titolo del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe includere finanziamenti finalizzati al rafforzamento delle capacità dei ministeri competenti (ad esempio i ministeri del welfare, della sanità, dell'istruzione e della giustizia), per garantire che essi dispongano delle politiche e degli strumenti adeguati per il finanziamento e l'attuazione dei servizi per i minori;

19.

sottolinea la necessità che l'Unione europea, nell'ambito delle proprie azioni esterne, insista presso i governi dei paesi terzi affinché rispettino le norme internazionali in materia di diritti dei minori, in particolare per quanto riguarda i servizi di assistenza sociale per l'infanzia quali la distribuzione di cibo gratuito nelle scuole e negli asili o l'accesso alla sanità; rileva altresì che garantire un equo accesso all'istruzione per i minori che vivono in situazioni di conflitto armato o postconflittuali rappresenta un investimento importante in vista della prevenzione dei conflitti;

20.

rileva che, nonostante i recenti e positivi sviluppi a livello comunitario, le istituzioni e il personale dell’Unione europea che si occupano di diritti dell’infanzia restano inadeguati;

21.

raccomanda che, al fine di garantire la visibilità e la leadership per quanto riguarda i diritti dei bambini, sia nominato un rappresentante speciale dell’Unione europea;

22.

ritiene che la responsabilità per le questioni dei bambini dovrebbe essere attribuita a una singola persona in ciascuna delegazione della Commissione e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutto il personale della sede centrale e delle missioni/delegazioni sia opportunamente addestrato e fornito di note di orientamento su come integrare i diritti dei bambini in azioni esterne e gestire in modo sicuro ed efficace la partecipazione dei bambini;

23.

chiede che alla tutela dei diritti dei minori, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, sia assegnato un posto fondamentale all'interno del quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea; ritiene che quest'ultima dovrebbe istituire una rete di contatti con le organizzazioni internazionali, i garanti per l'infanzia e le organizzazioni non governative onde valorizzare la loro esperienza e le informazioni a loro disposizione;

24.

plaude all'impegno della Commissione di affrontare le violazioni dei diritti dei bambini, quali il lavoro minorile, la tratta dei bambini, i bambini soldato, i bambini coinvolti nei conflitti armati e tutte le forme di violenza contro i bambini, compresi lo sfruttamento sessuale e le pratiche ataviche dannose; insiste tuttavia affinché l'attenzione sia posta sulle cause profonde e sulla prevenzione delle violazioni dei diritti del fanciullo;

25.

chiede alla Commissione di includere la lotta all'impunità nelle proprie azioni esterne e nelle relazioni con i paesi terzi in quanto strumento importante per prevenire le violazioni dei diritti dei minori;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire priorità allo sviluppo di strategie e sistemi nazionali di protezione del fanciullo nei paesi partner che possono fornire ai bambini e alle famiglie il sostegno di servizi prima che i bambini siano danneggiati;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le strutture istituzionali nei paesi partner ai fini della protezione e della promozione dei diritti dei minori, inclusi i difensori civici indipendenti;

28.

ritiene che debbano essere compiuti sforzi anche per aumentare la comprensione e il rispetto dei diritti dei bambini da parte dei genitori e degli assistenti, così come delle persone che lavorano a contatto con i bambini, quali gli insegnanti e gli operatori sanitari;

29.

invita il Consiglio e la Commissione a integrare l’iscrizione anagrafica alla nascita nella politica di cooperazione allo sviluppo, quale diritto fondamentale e importante strumento per la tutela dei diritti del fanciullo;

30.

riconosce che la cura della prima infanzia e l’istruzione sono un diritto del bambino – ivi compresi vaccinazioni, genitori, accesso a nidi e asili – e riconosce che la prima infanzia è un periodo di sviluppo importante e che la malnutrizione e la mancanza di cure possono comportare menomazioni sia fisiche sia intellettuali;

31.

sottolinea che il raggiungimento dell'OSM2 sull’istruzione primaria universale e dell'OSM3 sulla parità di genere è fondamentale al fine di prevenire la violazione dei diritti dei bambini;

32.

sottolinea la necessità di interventi mirati a favore delle bambine per dare loro le stesse opportunità dei bambini di frequentare la scuola, di ottenere cibo a sufficienza, di esprimere il proprio parere e di avere accesso alle cure sanitarie;

33.

esorta l'Unione europea ad attribuire priorità al diritto all’istruzione delle bambine in particolare, nell’ambito dei programmi di aiuti e nel quadro del dialogo con i paesi partner sulle politiche poste in essere; pone l’accento sulla necessità di lottare contro le continue discriminazioni commesse nelle famiglie con povertà di mezzi che, non potendosi permettere le spese scolastiche di tutti i figli, scelgono di scolarizzare i bambini sacrificando l'istruzione delle bambine;

34.

evidenzia la necessità che le strutture e i programmi di istruzione siano favorevoli alle bambine e offrano, ad esempio, forme alternative di istruzione esterne agli istituti ordinari oppure orari flessibili per soddisfare le esigenze delle bambine che si occupano dei fratelli;

35.

sottolinea che gli investimenti nell'istruzione delle bambine hanno un maggiore impatto in termini di eliminazione della povertà, di riduzione della crescita della popolazione, di diminuzione della mortalità neonatale e infantile, di minor diffusione della malnutrizione, di aumento della frequenza scolastica e di miglioramento delle condizioni di salute;

36.

sottolinea che l'istruzione di qualità deve essere una priorità soprattutto in situazioni di guerra e di fragilità e plaude al piano della Commissione di inserire l'istruzione nei suoi aiuti umanitari; evidenzia la necessità di orientamenti operativi che inducano l'Unione europea a includere l'istruzione in tutte le fasi dei suoi interventi umanitari, conformemente alle norme minime elaborate dall'Inter-Agency Network for Education in Emergencies e chiede finanziamenti e personale sufficienti a livello dell'Unione europea per l'attuazione del nuovo impegno politico;

37.

insiste sul fatto che nessun bambino dovrebbe essere privato del diritto fondamentale all'istruzione per la mancanza di risorse economiche e rinnova il suo appello a tutti i governi dei paesi in via di sviluppo a definire un calendario chiaro per la rapida abolizione delle rette scolastiche, sia dirette che indirette, per l'istruzione primaria, mantenendo al contempo un livello di istruzione elevato;

38.

pone in luce l'importanza fondamentale che assumono, nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, i progetti per lo sviluppo delle capacità sociali dei minori, della loro tolleranza, solidarietà e responsabilità nei confronti dell'ambiente, in particolare nell'ambito della lotta al cambiamento climatico;

39.

ricorda che un impegno politico a operare scelte coerenti di politica in materia di riduzione della povertà, di qualità dell’istruzione e di diritti umani è la chiave di volta per ridurre gli incentivi al lavoro minorile;

40.

invita la Comunità europea e gli Stati membri a fornire un maggiore sostegno al commercio equo e solidale e a contraddistinguere iniziative che inducono le imprese a non utilizzare il lavoro minorile; raccomanda un maggiore controllo del rispetto dei codici di condotta volontari relativamente ai diritti fondamentali del lavoro e chiede che tale controllo sia reso trasparente per i consumatori europei; ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero essere subordinati al rispetto delle norme internazionali sul lavoro minorile;

41.

accoglie con favore l'iniziativa del Consiglio di condurre uno studio sull'impatto degli incentivi positivi sulla vendita di prodotti che sono stati fabbricati senza l'utilizzo della manodopera infantile e su altre possibili misure, fra cui quelle relative al commercio; chiede alla Commissione di informare il Parlamento circa la pianificazione, l'attuazione e i risultati di tale studio;

42.

esorta la Commissione a proporre un metodo unificato per l'etichettatura dei prodotti importati nell'Unione europea al fine di attestare che sono stati prodotti senza il ricorso a manodopera infantile in qualsiasi punto della catena di produzione, ad esempio apponendo etichette con la dicitura «senza ricorso al lavoro minorile» sulla confezione di tali prodotti, assicurando, al contempo, la conformità di tale sistema alle norme commerciali internazionali dell'OMC;

43.

sottolinea l’OSM4 sulla riduzione della mortalità infantile e l’OSM6 sulla lotta all’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie ed esorta la Comunità e gli altri donatori a rafforzare i sistemi sanitari pubblici che forniscono servizi di maternità, neonatali e pediatrici efficaci in termini di costo ad intere popolazioni, e ad integrare interventi per malattie specifiche come la fornitura di zanzariere antimalariche per letti e farmaci antiretrovirali in questi servizi sanitari;

44.

deplora le pressioni che si esercitano per mettere a repentaglio le politiche sui diritti sanitari sessuali e riproduttivi, con il conseguente aumento di gravidanze indesiderate e di aborti dannosi per le giovani e sollecita l’Unione europea a mantenere i livelli di finanziamento per l’intera gamma di servizi sanitari relativi all’apparato sessuale e riproduttivo per soddisfare l'OSM5 sul miglioramento della salute materna;

45.

prende atto degli effetti particolarmente negativi della crisi dei prezzi alimentari sui bambini e sottolinea la necessità di ampie strategie per aumentare la sicurezza alimentare, il che significa garantire l'accesso non solo ad un’alimentazione adeguata, ma anche ai rispettivi micronutrienti, all'acqua potabile, alle strutture igienico-sanitarie, all'assistenza sanitaria, a servizi adeguati per l'infanzia e a un ambiente salutare;

46.

riconosce l’imponente quadro politico dell’Unione europea per affrontare la tragedia dei bambini vittime dei conflitti armati e chiede un maggiore monitoraggio, una maggiore sensibilizzazione e meccanismi di formazione per garantire che questo sia correttamente applicato nella pratica;

47.

ritiene che un consulente per la protezione dei bambini dovrebbe far parte di tutte le missioni PESD e sottolinea che la formazione del personale delle missioni PESD dovrebbe includere questioni riguardanti la protezione dei bambini;

48.

sottolinea che i programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR) sostenuti dalle missioni della PESD dovrebbero prendere in considerazione i bisogni specifici dei bambini;

49.

chiede di dedicare particolare attenzione alle esigenze delle bambine madri in situazioni di conflitto e di post-conflitto, così come alle bambine profughe e sfollate all'interno di un paese, nonché alle bambine vittime di stupri e di violenze sessuali;

50.

chiede alla Commissione di investire in programmi finalizzati alla prevenzione e all'intervento in caso di violenza sessuale e di violenze basate sul genere nei confronti sia delle bambine che dei bambini, che dovrebbero includere kit di profilassi post-esposizione per la prevenzione dell'infezione da HIV, un sostegno per il recupero, servizi di reinserimento sociale e un meccanismo riservato per le segnalazioni;

51.

sottolinea che l'Unione europea dovrebbe altresì sostenere misure volte a sconfiggere l'emarginazione e la discriminazione delle bambine o delle ragazze vulnerabili, ad esempio sieropositive, vittime di stupri o di violenze sessuali, che hanno partorito in seguito a uno stupro o che hanno abortito, poiché esse sono spesso respinte dalle loro stesse comunità;

52.

richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente difficile dei bambini affetti da HIV/AIDS e degli orfani dell’AIDS; condanna espressamente le violenze sulle donne e sulle bambine fondate sulla credenza che un rapporto sessuale con una donna vergine possa guarire dall'AIDS, e chiede che siano organizzate campagne d’informazione a livello locale per dissipare questa credenza errata e offrire quindi, nello specifico, maggiore tutela alle bambine;

53.

insiste sulla necessità di rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari affinché siano garantiti i diritti dei figli delle famiglie migranti;

54.

invita l'Unione europea ad utilizzare il programma tematico nei settori dell'asilo e della migrazione, che fa parte dello strumento di cooperazione allo sviluppo, per sostenere le categorie particolarmente vulnerabili come i figli di immigrati e i minori in situazione di povertà;

55.

invita l'Unione europea a prestare particolare attenzione, nell'ambito delle proprie azioni esterne, alla situazione dei minori soggetti a discriminazioni, ivi inclusi quelli sottoposti a procedimenti penali o comunque privati della libertà personale e che vivono in regime di reclusione; rileva che è necessario garantire ai minori un accesso agevolato alla giustizia e un'assistenza specializzata nonché mostrare considerazione per la loro età durante l'intero iter giudiziario attraverso speciali misure di tutela;

56.

esorta il Consiglio e la Commissione ad affrontare, nella messa a punto dei programmi di aiuto e nei negoziati relativi ai piani d'azione in materia di giustizia e affari interni con i paesi terzi, la questione della giustizia minorile, prendendo in considerazione non soltanto la ratifica delle norme internazionali e regionali applicabili ma anche l'effettiva attuazione delle stesse;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la coerenza delle politiche relative alle problematiche dei bambini, inserendo la considerazione diritti dei bambini in altri importanti settori politici, come la sicurezza, il cambiamento climatico, la migrazione e l'efficacia degli aiuti;

58.

chiede che tutte le politiche dell'Unione europea aventi un possibile effetto sui bambini in paesi terzi siano soggette a una valutazione sistematica del loro impatto sui diritti del bambino prima della loro adozione, nonché a valutazioni successive; sottolinea che i bambini dovrebbero essere considerati un gruppo separato e distinto, dal momento che le conseguenze su di loro sono diverse da quelle sugli adulti;

59.

accoglie con favore l'iniziativa contenuta nelle summenzionate conclusioni del Consiglio di coordinare meglio e di incentivare la divisione del lavoro nell'ambito dei diritti dei minori, illustrando le attuali politiche e attività della Commissione e degli Stati membri in paesi pilota;

60.

esprime preoccupazione per la mancata identificazione dei paesi pilota e chiede agli Stati membri di lavorare in stretta collaborazione con la Commissione per garantire che questa strategia venga attuata al più presto;

61.

invita la Commissione a mettere a punto procedure, parametri e indicatori per garantire che «l’integrazione in tutte le politiche» dei diritti dei bambini non sparisca dall’agenda e condivide l’opinione della Commissione secondo la quale, oltre all’integrazione dei diritti dei bambini, sono necessarie anche azioni specifiche nell’ambito dei fondi geografici e del Fondo europeo di sviluppo, eventualmente in settori non focali;

62.

ritiene di poter svolgere un ruolo più coordinato e sistematico nel monitoraggio degli impegni dell’Unione europea per i bambini, ad esempio attraverso la relazione annuale sui diritti umani;

63.

suggerisce che le assemblee interparlamentari (Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, EuroLat, Assemblea parlamentare euromediterranea) invitino alle loro riunioni le organizzazioni per i minori dei paesi ospitanti e sostiene la creazione di organismi interregionali per i giovani, ad esempio una piattaforma per i giovani UE-Africa;

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, e ai co-presidenti dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU C 26 del 29.1.2004, pag. 17.

(4)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(5)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(6)  GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

(7)  GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 854.

(8)  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0012.


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