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Document 52009IP0045

    Rimpatrio e reinsediamento dei detenuti in Guantánamo Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo

    GU C 67E del 18.3.2010, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 67/91


    Rimpatrio e reinsediamento dei detenuti in Guantánamo

    P6_TA(2009)0045

    Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantánamo

    (2010/C 67 E/10)

    Il Parlamento europeo,

    visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali concernenti i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984,

    vista la cooperazione transatlantica tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, segnatamente nel settore della lotta al terrorismo,

    vista la sua risoluzione del 13 giugno 2006 sulla situazione dei detenuti a Guantánamo (1),

    vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 su Guantánamo (2),

    vista la sua raccomandazione al Consiglio del 10 marzo 2004 sul diritto dei prigionieri di Guantánamo a un processo equo (3),

    vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2002 sui prigionieri detenuti a Guantánamo (4),

    viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

    vista la relazione della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 15 febbraio 2006,

    viste le dichiarazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite,

    viste le conclusioni e le raccomandazioni relative agli Stati Uniti del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura,

    vista la dichiarazione rilasciata il 20 gennaio 2009 dal Presidente del Parlamento europeo,

    vista la dichiarazione rilasciata il 19 gennaio 2009 dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa,

    vista la dichiarazione del coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea,

    viste le dichiarazioni del Commissario europeo per la libertà, la sicurezza e la giustizia e della Presidenza dell'Unione europea,

    vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (5) e le attività del Consiglio d'Europa in tale settore,

    visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

    A.

    considerando che, a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno creato nella baia di Guantánamo (Cuba), nel gennaio 2002, una struttura detentiva di massima sicurezza dove vengono recluse persone sospettate di terrorismo,

    B.

    considerando che i detenuti nel centro di Guantánamo sono stati privati dei diritti umani fondamentali, in particolare del diritto ad un processo equo, e sono stati oggetto di tecniche d'interrogatorio estreme, quali il waterboarding, che possono essere considerate una forma di tortura, e un trattamento crudele, inumano o degradante,

    C.

    considerando che in una serie di sentenze emesse da tribunali statunitensi, tra cui la Corte suprema, sono stati accordati diritti parziali e limitati, come la possibilità di accedere a tribunali civili negli Stati Uniti,

    D.

    considerando che gli Stati Uniti hanno pubblicato un elenco di 759 persone che sono o sono state detenute a Guantánamo, 525 delle quali sono state rilasciate, 5 sono decedute sotto custodia, e circa 250 sono ancora recluse nella struttura; considerando che tra queste ultime figurano:

    vari detenuti che restano a Guantánamo semplicemente perché non esiste un paese in cui possano tornare in condizioni di sicurezza; si tratta di persone che non sono mai state accusate di alcun reato da parte degli Stati Uniti e che non lo saranno nemmeno in futuro;

    vari detenuti la cui situazione è attualmente al vaglio in vista di un eventuale procedimento giudiziario e di un processo;

    vari detenuti che, secondo le autorità statunitensi, non devono essere perseguiti, ma che costituiscono ad ogni modo una potenziale minaccia,

    E.

    considerando che il ricorso alla tortura e ad altri metodi illegali implica che le «prove» raccolte non siano ammissibili in tribunale, rendendo impossibile perseguire e incarcerare le persone sospettate di terrorismo,

    F.

    considerando che, secondo le autorità statunitensi, 61 ex detenuti di Guantánamo hanno partecipato ad atti di terrorismo dopo il loro rilascio,

    1.

    esprime profondo apprezzamento sia per la decisione del presidente statunitense Barack Obama di chiudere il centro di detenzione di Guantánamo sia per i provvedimenti esecutivi correlati, che segnano una svolta nella politica degli Stati Uniti per quanto riguarda il rispetto del diritto umanitario e internazionale; incoraggia la nuova amministrazione ad adottare ulteriori misure in tal senso;

    2.

    ricorda che la responsabilità principale per l'intero processo di chiusura del centro di detenzione di Guantánamo e il futuro dei suoi detenuti spetta agli Stati Uniti; afferma, tuttavia, che la responsabilità per il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali spetta a tutti i paesi democratici, in particolare l'Unione europea e i suoi Stati membri, che insieme rappresentano una comunità di valori;

    3.

    invita gli Stati Uniti a garantire che i detenuti di Guantánamo possano beneficiare dei diritti umani e delle libertà fondamentali garantiti dal diritto costituzionale internazionale e statunitense, e che:

    tutti i detenuti contro i quali gli Stati Uniti sono in possesso di prove sufficienti siano sottoposti tempestivamente a un processo equo e pubblico dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale e, qualora condannati, siano detenuti negli Stati Uniti;

    tutti i detenuti non accusati di reato, che scelgono volontariamente il rimpatrio, siano rinviati nel rispettivo paese di origine nel modo più rapido e tempestivo possibile;

    tutti i detenuti non accusati di reato, ma impossibilitati a tornare nel rispettivo paese di origine a causa di un rischio reale di tortura o persecuzione, possano essere accolti dagli Stati Uniti, beneficiare di protezione umanitaria nel territorio continentale degli Stati Uniti e avviare procedure di ricorso;

    4.

    invita gli Stati membri, qualora il governo statunitense lo richieda, a cooperare nella ricerca di soluzioni, ad essere pronti ad accettare i detenuti di Guantánamo nell'Unione europea, al fine di contribuire a rafforzare il diritto internazionale e di garantire, a titolo prioritario, un trattamento equo e umano per tutti; ricorda che gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente, consultandosi reciprocamente in merito alle possibili conseguenze per la sicurezza pubblica in tutta l'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la PESC, ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Segretario generale e al Presidente dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America.


    (1)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 136.

    (2)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 423.

    (3)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 640.

    (4)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 353.

    (5)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.


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