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Document 52009DC0174

    Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    /* COM/2009/0174 def. */

    52009DC0174




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 21.4.2009

    COM(2009) 174 definitivo

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

    sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

    sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    1. Introduzione

    1.1. Contesto

    Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("regolamento Bruxelles I")[1], in appresso "regolamento", è la matrice della cooperazione giudiziaria europea in campo civile e commerciale. Definisce norme comuni per risolvere i conflitti di competenza giurisdizionale e facilita la libera circolazione delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici nell'Unione europea. Ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in appresso "Convenzione di Bruxelles")[2].

    La Comunità europea e la Danimarca hanno concluso un accordo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che garantisce l'applicazione delle disposizioni del regolamento in Danimarca a decorrere dal 1º luglio 2007[3]. La convenzione di Lugano del 1988, sulla stessa materia, vincola gli Stati membri, Danimarca compresa, da un lato, e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro[4]. A breve sarà sostituita da una convenzione tra la Comunità, la Danimarca e gli altri suddetti Stati[5].

    1.2. Relazione

    La presente relazione è stata redatta in ottemperanza all'articolo 73 del regolamento sulla base di uno studio generale relativo all'applicazione pratica del regolamento[6] ordinato dalla Commissione. La Commissione ha inoltre commissionato uno studio per analizzare le vigenti norme nazionali sulla competenza che trovano applicazione quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro ("competenza sussidiaria")[7], nonché uno studio[8] per valutare l'impatto dell'eventuale ratifica, da parte della Comunità, della convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro[9]. La presente relazione ha altresì tenuto conto di uno studio sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea, commissionato nel 2004[10]. Da ultimo, nel 2005 la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha fornito informazioni sull'applicazione pratica del regolamento sulla base di un questionario redatto dalla Commissione.

    La relazione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una valutazione dell'applicazione del regolamento. È accompagnata da un Libro verde contenente alcune proposte di intervento riguardanti le questioni esaminate nella presente relazione. Entrambi i documenti costituiscono la base per una consultazione pubblica sul funzionamento del regolamento.

    2. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN GENERALE

    2.1. Statistiche sull'applicazione del regolamento

    La maggior parte degli Stati membri non effettua statistiche sistematiche sull'applicazione del regolamento. È stato tuttavia possibile raccogliere dati dalle banche centrali dei ministeri della Giustizia di alcuni Stati membri, dai contatti diretti con le loro autorità giudiziarie, dai colloqui con altre parti interessate, dalle banche dati commerciali e universitarie e dalla dottrina giuridica.

    Occorre distinguere tra norme sulla competenza, da un lato, e norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni, dall'altro. In generale, il regolamento è applicato principalmente nei centri economici e nelle regioni di frontiera. In linea di massima le norme sulla competenza trovano applicazione relativamente scarsa (da meno dell'1% di tutti i contenziosi civili fino al 16% nelle regioni di frontiera[11]). Le norme sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni sono applicate con maggior frequenza, ma non è stato possibile ottenere dati esaustivi sul numero di dichiarazioni di esecutività emesse dai giudici; in alcuni Stati è molto basso (ad esempio 10 dichiarazioni nel 2004 in Portogallo) mentre in altri è più elevato (ad esempio 420 dichiarazioni nello stesso anno in Lussemburgo), anche qui con picchi nelle regioni di frontiera (ad esempio 301 dichiarazioni rilasciate dal Landgericht Traunstein in Germania, nella zona di frontiera con l'Austria).

    2.2. Valutazione generale del regolamento

    Nel suo complesso il regolamento è considerato uno strumento estremamente utile, che ha semplificato le controversie transfrontaliere istituendo un sistema efficace di cooperazione giudiziaria basato su norme complete in materia di competenza, sul coordinamento dei procedimenti paralleli e sulla circolazione delle decisioni giudiziali. Tale sistema si è adeguato con successo alle evoluzioni dell'ambiente istituzionale (passando da strumento di cooperazione intergovernativa a strumento di integrazione europea) e alle nuove sfide della vita commerciale moderna. Per questi motivi è particolarmente apprezzato dagli operatori della giustizia.

    Questa soddisfazione generale sul funzionamento dello strumento non esclude tuttavia possibili miglioramenti.

    3. Valutazione specifica di alcuni aspetti del regolamento

    3.1. Abolizione dell'exequatur

    Conformemente al mandato politico conferito dal Consiglio europeo nei programmi di Tampere del 1999 e dell'Aia del 2004[12], l'obiettivo principale della revisione del regolamento dovrebbe essere l'abolizione dell'exequatur per tutte le materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

    Per quanto riguarda l'attuale procedura di exequatur, lo studio generale evidenzia che, quando la domanda è completa, i procedimenti di primo grado dinanzi ai giudici nazionali tendono a durare, in media, da sette giorni a quattro mesi. Quando invece la domanda è incompleta durano di più. Le domande sono spesso incomplete e i giudici chiedono ulteriori informazioni, soprattutto traduzioni. La maggior parte delle domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività è accolta (tra il 90% e il 100%). Solo una piccola percentuale delle decisioni, compresa tra l'1% e il 5%, è impugnata. I procedimenti di ricorso possono durare da un mese a tre anni, in ragione della diversa cultura processuale degli Stati membri e del carico di lavoro dei tribunali.

    Nei casi di impugnazione della dichiarazione di esecutività, il motivo più frequente di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione è l'inadeguatezza della notifica o della comunicazione ai sensi dell'articolo 34, punto 2. Dallo studio generale emerge tuttavia che attualmente le impugnazioni fondate su questo motivo sono accolte di rado[13]. Quanto all'ordine pubblico, dallo studio risulta che tale motivo è spesso invocato ma raramente accolto, e quando lo è si tratta soprattutto di circostanze eccezionali in cui si vogliono salvaguardare i diritti processuali del convenuto[14]. È estremamente raro, in materia civile e commerciale, che i giudici applichino l'eccezione dell'ordine pubblico in relazione alla decisione di merito del giudice straniero. Gli altri motivi di diniego sono invocati sporadicamente. Il contrasto fra decisioni è largamente evitato, quantomeno a livello europeo, grazie all'applicazione delle norme del regolamento relative alla litispendenza e alla connessione. Per quanto concerne il controllo di determinate norme sulla competenza, occorre considerare se tale controllo è ancora conforme al divieto di controllare la competenza dei giudici stranieri. L'importanza pratica della norma è peraltro limitata, giacché il giudice è in ogni caso vincolato dalle constatazioni di fatto del giudice d'origine.

    3.2. Funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale

    Subentrato alla vecchia convenzione di Bruxelles, il regolamento adotta la prospettiva del convenuto nel procedimento giudiziario. In quest'ottica, la maggior parte delle norme sulla competenza si applica solo quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro. Se il convenuto non ha il domicilio in uno Stato membro il regolamento rinvia alla normativa nazionale ("competenza sussidiaria"), ad eccezione dei casi in cui i giudici di uno Stato membro hanno competenza esclusiva ai sensi dell'articolo 22 o 23 del regolamento, o di determinati tipi di controversie vertenti su materie specifiche (ad esempio marchi comunitari)[15].

    Il funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale è stato oggetto di una serie di questioni pregiudiziali sottoposte Corte di giustizia. Nella causa C-412/98 ( Josi ) la Corte ha chiarito che le norme sulla competenza previste dal regolamento (precedentemente dalla convenzione) si applicano quando il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato membro e l'attore è domiciliato in un paese terzo. Di conseguenza, il convenuto domiciliato in uno Stato membro può invocare la protezione offerta dal regolamento qualora una persona domiciliata in un paese terzo sia parte della controversia. Nella causa C-281/02 ( Owusu ) la Corte ha stabilito che le norme del regolamento, in particolare la norma fondamentale sulla competenza del giudice del domicilio del convenuto, hanno carattere imperativo e non possono essere derogate dalla normativa nazionale. Ciò vale non solo nei confronti di altri Stati membri, ma anche quando la controversia è connessa con un paese terzo e non sussistono ulteriori elementi di collegamento con altri Stati membri. Da ultimo, il funzionamento del regolamento in relazione a paesi terzi è stato esaminato nel parere 1/03, in cui la Corte ha dichiarato, segnatamente, che le norme sulla competenza previste dal regolamento si applicano quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro nei casi in cui gli elementi di collegamento per la competenza esclusiva di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento si trovano in un paese terzo (assenza del cosiddetto " effet réflexe ").

    In conseguenza dell'assenza di norme armonizzate sulla competenza sussidiaria l'accesso alla giustizia per i cittadini comunitari non avviene in condizioni di parità. Dallo studio sulla competenza residuale emerge che ciò si verifica soprattutto nelle situazioni in cui una parte non ottiene un processo equo o una tutela adeguata dinanzi ai giudici di paesi terzi. Lo studio rileva inoltre che l'assenza di norme comuni sulla competenza nei confronti di convenuti di paesi terzi rischia di compromettere l'applicazione delle disposizioni imperative di diritto comunitario, ad esempio in materia di tutela dei consumatori (come la multiproprietà), agenti commerciali, protezione dei dati o responsabilità per danno da prodotti difettosi. Negli Stati membri in cui manca una tutela giurisdizionale supplementare il consumatore non può agire contro una persona domiciliata in un paese terzo. Lo stesso vale, ad esempio, per i lavoratori dipendenti, gli agenti commerciali, le vittime di violazioni delle norme di concorrenza o di danni causati da prodotti difettosi, e le persone che intendono avvalersi dei diritti garantiti dalla normativa UE sulla protezione dei dati. I tutti questi settori, in cui vigono disposizioni imperative di diritto comunitario, gli attori comunitari possono essere privati della tutela offerta loro dalle norme comunitarie.

    Inoltre, mancando norme comuni sull'efficacia nella Comunità delle decisioni pronunciate in Stati terzi, tali decisioni possono essere riconosciute ed eseguite in alcuni Stati membri anche se violano norme imperative di diritto comunitario o se il diritto comunitario prevede la competenza esclusiva dei giudici degli Stati membri.

    Infine, lo studio sulla competenza residuale evidenzia che l'assenza di norme armonizzate per determinare i casi in cui i giudici degli Stati membri possono dichiarare la loro incompetenza in base al regolamento a favore dei giudici di Stati terzi genera molta confusione e incertezza.

    3.3. Scelta del giudice

    Legge applicabile agli accordi di scelta del foro . Sebbene l'articolo 23 del regolamento, nell'interpretazione della Corte di giustizia, definisca in maniera ampia le condizioni di validità degli accordi di scelta del foro, sussistono dubbi quanto all'esaustività di tali condizioni. Lo studio rileva che in alcuni casi, oltre alle condizioni uniformi definite dal regolamento, il consenso delle parti è subordinato, in via residuale, alla normativa nazionale, determinata con riferimento alla lex fori o alla lex causae. Ciò comporta conseguenze indesiderabili, in quanto un accordo di scelta del foro può essere considerato valido in uno Stato membro e invalido in un altro.

    Scelta del foro e litispendenza . Sono state espresse preoccupazioni per il fatto che il regolamento non proteggerebbe a sufficienza gli accordi di scelta del foro esclusivi. Vi è infatti la possibilità che una parte dell'accordo adisca il giudice di uno Stato membro in violazione dell'accordo di scelta del foro, ostacolando così il procedimento dinanzi al giudice prescelto nella misura in cui quest'ultimo è stato adito successivamente. Nella causa C-116/02 ( Gasser ) la Corte di giustizia ha confermato che la norma sulla litispendenza contemplata dal regolamento impone al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito abbia accertato la propria competenza o si sia dichiarato incompetente. Nella causa C-159/02 ( Turner ) la Corte ha inoltre confermato che i meccanismi processuali previsti dal diritto nazionale che possono rafforzare l'efficacia degli accordi di scelta del foro (quale un'inibitoria che vieta un'azione in giudizio) sono incompatibili con il regolamento se costituiscono un'indebita ingerenza nella determinazione da parte del giudice di un altro Stato membro della propria competenza ai sensi del regolamento.

    I conseguenti procedimenti paralleli possono causare ritardi che pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno. In alcuni casi una parte può approfittare di tali ritardi per privare di effetto un valido accordo di scelta del foro, procurandosi un vantaggio commerciale ingiusto[16]. I procedimenti paralleli possono altresì generare incertezza e costi aggiuntivi. È stata inoltre registrata la tendenza, da parte dei mutuanti nei mutui societari, di instaurare prematuramente procedimenti al fine di assicurarsi la competenza del giudice designato nell'accordo, con le conseguenze economiche negative che tale condotta ha in termini di attivazione di clausole di inadempimento e di inadempimento incrociato nei contratti di mutuo. Queste situazioni sono particolarmente deplorevoli in casi specifici, ad esempio quando il procedimento proposto in primo luogo è diretto unicamente ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo, con l'effetto di bloccare completamente il procedimento di merito.

    Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro . La Commissione ha proposto di firmare la convenzione sugli accordi di scelta del foro conclusa il 30 giugno 2005 sotto l'egida della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato[17]. La convenzione si applicherà in tutti i casi in cui almeno una parte risiede in uno Stato contraente diverso da uno Stato membro UE, mentre il regolamento si applica quando almeno una parte è domiciliata in uno Stato membro. Di conseguenza è necessario garantire un'applicazione coerente delle norme della convenzione e del regolamento. La questione principale consiste nello stabilire se sia opportuno mantenere due regimi giuridici diversi, anche coordinando la competenza tra i giudici degli Stati membri, a seconda che una delle parti sia o no domiciliata in un paese terzo[18]. Per quanto concerne i procedimenti paralleli, la convenzione non contempla nessuna norma diretta sulla litispendenza; il giudice designato nell'accordo può procedere indipendentemente dalla pendenza di un procedimento parallelo in un altro Stato. Qualunque altro giudice dovrebbe sospendere il procedimento o dichiarare la domanda inammissibile, fatti salvi i casi specifici previsti dalla convenzione.

    3.4. Proprietà industriale

    Il funzionamento delle norme del regolamento concernenti la proprietà industriale risulta problematico sia per il titolare del diritto di proprietà industriale sia per chi lo contesta. Una prima difficoltà riguarda la norma sulla litispendenza. Il contenzioso in materia di proprietà industriale è uno dei settori in cui le parti hanno tentato di impedire l'esercizio della competenza da parte del giudice competente instaurando procedimenti dinanzi a un altro giudice, che solitamente – anche se non sempre – è incompetente, di preferenza in uno Stato dove i procedimenti sulla competenza o di merito sono lunghi. Questa tattica (nota come "torpedo", siluro) può essere particolarmente scorretta se l'azione preventivamente proposta mira a ottenere una declaratoria di non responsabilità, impedendo così di fatto all'altra parte di avviare un procedimento di merito dinanzi al giudice competente. Può persino impedire del tutto la proposizione dell'azione di risarcimento: ad esempio, quando il giudice investito di un'azione di contraffazione di brevetto si è dichiarato incompetente essendo stata preventivamente proposta una domanda di accertamento in un altro Stato membro, può succedere che il giudizio di contraffazione non possa essere successivamente riassunto e che il giudice adito con la domanda di accertamento non sia competente a pronunciarsi sull'azione di contraffazione.

    Alla tattica del "torpedo" si ricorre non solo per ottenere una sentenza di accertamento, ma anche per le domande riconvenzionali fondate sull'insussistenza di un diritto di proprietà industriale, come un brevetto nel giudizio di contraffazione. Il convenuto in un giudizio di contraffazione può efficacemente bloccare la domanda facendo valere, in via difensiva, l'asserita invalidità del brevetto[19]. Poiché i procedimenti riguardanti la validità dei brevetti devono essere instaurati dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il brevetto è stato registrato, il giudice investito dell'azione di contraffazione è obbligato a sospendere il procedimento in attesa dell'esito del procedimento sulla validità. Ciò può provocare notevoli ritardi, soprattutto quando il convenuto non propone (tempestivamente) l'azione di validità. Inoltre, non tutti gli Stati membri prevedono la possibilità per la vittima della violazione di un diritto di proprietà industriale di chiedere una pronuncia di accertamento positivo della validità.

    Un'ulteriore difficoltà nel contenzioso in materia di brevetti consiste nell'impossibilità di instaurare un unico giudizio contro più contraffattori di un brevetto europeo qualora tali soggetti appartengano ad uno stesso gruppo di società e abbiano agito in base ad una politica comune[20]. L'obbligo di avviare un procedimento dinanzi al giudice di ogni paese interessato comporterebbe costi elevati per le vittime e impedirebbe l'efficiente trattazione delle domande.

    3.5. Litispendenza e connessione

    L'applicazione delle norme del regolamento in materia di litispendenza e connessione ha sollevato problemi anche in altri casi.

    Per quanto riguarda le competenze esclusive di cui all'articolo 22 del regolamento, lo studio non rileva un'esigenza pratica immediata di derogare alla norma di precedenza. Casi di "torpedo" sono stati riscontrati in altri settori specifici, come i mutui societari e la concorrenza. Occorre pertanto considerare l'eventuale necessità di migliorare la vigente norma sulla litispendenza in generale, al fine di impedire l'uso di tattiche processuali scorrette e garantire la corretta amministrazione della giustizia nella Comunità.

    In relazione alla norma sulla connessione, il requisito della pendenza di entrambe le azioni e il rinvio alla normativa nazionale ai fini della determinazione dei presupposti per la riunione dei procedimenti impediscono l'effettiva riunione dei procedimenti a livello comunitario. Attualmente infatti non è possibile, ai sensi del regolamento, riunire procedimenti, segnatamente quelli promossi da più attori nei confronti dello stesso convenuto, dinanzi a un giudice di uno Stato membro[21]. Questo tipo di riunione spesso è necessario, ad esempio ai fini dei mezzi di ricorso collettivo dei consumatori e delle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie[22]. Inoltre, la dichiarazione di incompetenza del giudice successivamente adito, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, può comportare un (temporaneo) conflitto negativo di competenza qualora il giudice precedentemente adito non affermi la propria competenza per l'azione promossa.

    Una delle principali novità del regolamento è stata la definizione del momento in cui una causa si considera pendente ai fini della litispendenza e della connessione. In linea generale sembra che tale definizione sia stata applicata in modo soddisfacente. Sono emersi tuttavia alcuni dubbi interpretativi che sarebbe opportuno chiarire, ad esempio in merito all'autorità competente per la notificazione o comunicazione, e alla data e all'ora del deposito presso il giudice o del ricevimento da parte dell'autorità competente per la notificazione o comunicazione.

    3.6. Provvedimenti provvisori

    Quello dei provvedimenti provvisori è un settore in cui le differenze tra i diritti processuali degli Stati membri rendono difficile la libera circolazione di questo tipo di provvedimenti.

    Una prima difficoltà si pone rispetto ai provvedimenti cautelari disposti senza che il convenuto sia stato citato a comparire e destinati ad essere eseguiti senza previa notifica o comunicazione al convenuto. Nella causa C-125/79 ( Denilauler ) la Corte ha dichiarato che tali provvedimenti inaudita altera parte esulano dal campo di applicazione del sistema di riconoscimento ed esecuzione disposto dal regolamento. Non è del tutto chiaro, tuttavia, se tali provvedimenti possano essere riconosciuti ed eseguiti sulla base del regolamento quando il convenuto abbia successivamente avuto la possibilità di impugnare il provvedimento.

    Una seconda difficoltà riguarda le ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni e prove. Nella causa C-104/03 ( St. Paul Dairy ) la Corte ha stabilito che non rientra nella nozione di "provvedimenti provvisori o cautelari" un provvedimento che ordina l’audizione di un teste allo scopo di permettere all’attore di valutare l’opportunità di un’eventuale azione. Non è del tutto chiaro in quale misura tali ordinanze siano escluse, in linea generale, dall'ambito di applicazione dell'articolo 31 del regolamento. È stato suggerito che si potrebbe garantire un miglior accesso alla giustizia se il regolamento conferisse la competenza per tali provvedimenti al giudice dello Stato membro in cui si trovano le informazioni o le prove ricercate, oltre alla competenza del giudice competente a conoscere nel merito. Ciò è particolarmente importante in materia di proprietà intellettuale, settore in cui le prove dell'asserita violazione devono essere protette tramite mandati di perquisizione, descrizioni o sequestri[23], nonché in materia marittima.

    Altre difficoltà sono state rilevate in merito all'applicazione delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nelle cause C-391/95 ( Van Uden ) e C-99/96 ( Mietz ) per l'emissione di provvedimenti provvisori disposti da un giudice che non è competente nel merito della causa. In particolare non è chiaro come debba essere interpretato l' "effettivo nesso di collegamento fra l'oggetto del provvedimento richiesto e la competenza territoriale". Il problema si presenta, in particolare, quando il provvedimento è diretto a ottenere un pagamento in via provvisoria o, più in generale, non riguarda il sequestro di beni.

    Infine, nel caso di pagamenti in via provvisoria, il requisito che il rimborso sia garantito ha sollevato problemi interpretativi e può comportare costi elevati se si considera che tale rimborso può essere garantito solo attraverso garanzie bancarie da parte dei richiedenti.

    3.7. Rapporto tra regolamento e arbitrato

    L'arbitrato esula dal campo di applicazione del regolamento per il motivo che il riconoscimento e l'esecuzione delle convenzioni e dei lodi arbitrali sono disciplinati dalla convenzione di New York del 1958, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti. Nonostante l'ampia portata dell'esclusione, in taluni casi specifici il regolamento è stato interpretato nel senso di includere anche l'arbitrato e il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali. Le decisioni che incorporano lodi arbitrali sono spesso (anche se non sempre) riconosciute ed eseguite in conformità del regolamento. Provvedimenti provvisori riguardanti il merito di procedimenti arbitrali possono essere disposti ai sensi dell'articolo 31 purché l'oggetto della controversia rientri nel campo di applicazione del regolamento[24].

    Lo studio evidenzia che il rapporto tra il regolamento e l'arbitrato è problematico. In particolare, sebbene in generale si ritenga che la convenzione di New York del 1959 funzioni in modo soddisfacente, quando la validità della clausola compromissoria è confermata dall'arbitro ma non dal giudice può avvenire che dinanzi all'arbitro e dinanzi al giudice pendano procedimenti paralleli; i meccanismi processuali previsti dal diritto nazionale che possono rafforzare l'efficacia delle convenzioni arbitrali (quale un'inibitoria che vieta un'azione in giudizio) sono incompatibili con il regolamento se costituiscono un'indebita ingerenza nella determinazione da parte del giudice di un altro Stato membro della propria competenza ai sensi del regolamento[25]; manca un'attribuzione uniforme di competenze nei procedimenti che servono ad attuare un procedimento arbitrale[26]; il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate da un giudice in violazione di una clausola compromissoria sono dubbi; sono parimenti dubbi il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che riguardano la validità di una clausola compromissoria o che annullano o incorporano un lodo arbitrale; da ultimo, il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali, disciplinati dalla convenzione di New York, sono considerati meno rapidi ed efficaci del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni.

    3.8. Altri aspetti

    Oltre ai principali punti appena esaminati, sono stati considerati i seguenti aspetti.

    3.8.1. Campo di applicazione

    Per quanto concerne il campo di applicazione, non sono stati segnalati problemi pratici rilevanti, salvo in relazione all'arbitrato, come già indicato. Le sentenze interpretative della Corte di giustizia forniscono orientamenti adeguati per interpretare l'espressione "materia civile e commerciale" e le esclusioni dal campo di applicazione del regolamento. Dallo studio generale emergono tuttavia difficoltà nell'applicazione pratica dell'articolo 71 relativo al rapporto tra il regolamento e le convenzioni disciplinanti materie particolari.

    3.8.2. Competenza

    Per quanto riguarda la nozione di "domicilio", la relazione rileva che quando il giudice applica il suo concetto nazionale di "domicilio" ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, non sorgono difficoltà pratiche. Risulta invece difficile stabilire quando una parte ha il domicilio in un altro Stato membro in applicazione della legge straniera (articolo 59, paragrafo 2).

    Il funzionamento di alcune norme sulla competenza potrebbe essere migliorato. Ad esempio, nella causa C-462/06 ( Glaxosmithkline ) la Corte ha confermato che l'articolo 6, punto 1, non si applica in materia di lavoro. Lo studio ha inoltre evidenziato che può essere necessario introdurre un criterio di competenza non esclusiva basato sul luogo in cui si trovano i beni mobili. In relazione alla competenza esclusiva per i diritti reali, lo studio mette in luce l'esigenza di designare il giudice competente nei contratti di locazione di locali per uffici e di una certa flessibilità per quanto riguarda la locazione di case di villeggiatura, al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso in un foro estraneo a tutte le parti. Quanto alla competenza esclusiva in materia societaria, sussistono perplessità riguardo alla sfera di operatività della norma sulla competenza esclusiva e sull'assenza di una definizione uniforme della nozione di "sede" della società, in quanto tale situazione può comportare conflitti positivi o negativi di competenza.

    Risulta del pari problematica l'applicazione non uniforme dell'articolo 6, punto 2, e dell'articolo 11 in relazione alla chiamata in causa del terzo ai sensi dell'articolo 65. In particolare, i terzi e le parti che fanno valere pretese nei confronti dei terzi sono trattati in maniera diversa a seconda del diritto processuale nazionale applicato. I giudici, poi, hanno difficoltà a valutare l'efficacia delle decisioni di giudici di altri Stati membri in seguito alla chiamata in causa del terzo.

    In materia marittima si riscontrano difficoltà nel coordinare i procedimenti diretti a istituire fondi di responsabilità e quelli di accertamento delle responsabilità. Inoltre, il riferimento alla legge applicabile al contratto di trasporto ai fini della determinazione della forza vincolante di una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico nei confronti del terzo portatore della polizza di carico[27] è ritenuto artificioso.

    In materia di contratti conclusi da consumatori, i tipi di contratto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento non corrispondono più all'evoluzione del mercato del credito al consumo, in cui si sono sviluppati nuovi tipi di prodotti di credito, come si evince dalla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori[28].

    Infine, alla luce dei lavori in corso in materia di mezzi di ricorso collettivo a livello comunitario, occorre valutare l'eventuale necessità di elaborare norme specifiche sulla competenza per queste azioni specifiche.

    3.8.3. Riconoscimento ed esecuzione

    Nella risoluzione del 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di affrontare la questione della libera circolazione degli atti pubblici[29]. Lo studio generale riscontra altresì difficoltà nella libera circolazione delle penalità. Da ultimo indica alcune soluzioni per limitare i costi dei procedimenti esecutivi.

    [1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    [2] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

    [3] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

    [4] GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.

    [5] GU L 339 del 21.12.2007, pag. 1.

    [6] Lo studio (in appresso "studio generale") è stato redatto dal Prof. Dr. B. Hess, dal Prof. Dr. T. Pfeiffer e dal Prof. Dr. P. Schlosser, ed è consultabile sul sito:

    http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

    [7] Lo studio è stato redatto dal Prof. A. Nuyts ed è consultabile sul sito:

    http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

    [8] Lo studio è stato redatto dalla GHK Consulting ed è consultabile sul sito:

    http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

    [9] V. la proposta della Commissione relativa alla firma della convenzione (COM(2008) 538 e SEC(2008) 2389 del 5.9.2008).

    [10] Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, attachment of bank accounts, provisional enforcement and protective measures , redatto dal Prof. dr. B. Hess e consultabile sul sito:

    http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/enforcement_judicial_decisions_180204_en.pdf

    [11] Statistiche basate su dati raccolti per lo più tra il 2003 e il 2005.

    [12] Le conclusioni del Consiglio sono state attuate nel programma sul reciproco riconoscimento in materia civile (GU C 12 del 15.1.2001) e nel Piano d'azione per l'attuazione del programma dell’Aia (COM(2006) 331).

    [13] Ciò dipende in particolare dalla soppressione nel regolamento del requisito della regolarità della notifica e della comunicazione, che ha ridotto le possibilità di abuso da parte dei convenuti.

    [14] Si veda, ad esempio, la causa C-7/98 ( Krombach ).

    [15] Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

    [16] Va tuttavia osservato che non sono disponibili statistiche per determinare la frequenza di tale comportamento.

    [17] COM(2008) 538 del 5.9.2008.

    [18] Un'analisi completa delle diverse situazioni derivanti dalla convenzione dell'Aia e dal regolamento è disponibile nel richiamato studio sull'impatto, in particolare nell'allegato IV (v. nota 8).

    [19] Causa C-315/01 ( GAT ).

    [20] Causa C-539/03 ( Roche Nederland ).

    [21] L'articolo 61, punto 1, consente unicamente la riunione dei procedimenti promossi contro una pluralità di convenuti.

    [22] Si veda il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008) 794 del 27.11.2008) e il Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2008) 165 del 2.4.2008).

    [23] V. al riguardo gli articoli 7 e 9 della direttiva 2004/48/CE.

    [24] Causa C-391/95 ( Van Uden ).

    [25] Causa C-185/07 ( West Tankers ).

    [26] Causa C-190/89 ( Marc Rich ). Esempi di procedimenti di questo tipo sono i procedimenti volti a nominare o ricusare un arbitro, determinare la sede dell'arbitrato, prorogare i termini o nominare un perito per l'assunzione preventiva di mezzi di prova.

    [27] Causa C-387/98 ( Coreck Maritime ).

    [28] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

    [29] V. la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo, consultabile sul sito http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0636+0+DOC+XML+V0//IT.

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