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Document 52008XC0920(07)
Commission notice pursuant to Article 4(1)(a) of Council Regulation (EEC) No 2408/92 — Imposition of public service obligations on the air routes between Crotone and Milan Linate and between Crotone and Rome Fiumicino (Text with EEA relevance)
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv. (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 241 del 20.9.2008, p. 20–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/20 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 241/09)
A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 52, comma 35, della legge n. 448, del 28 dicembre 2001, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate
Crotone-Roma Fiumicino e vv.
Crotone-Milano Linate e vv.
1.1. |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento. |
1.2. |
L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. |
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
2.1. |
In termini di numero di frequenze minime: Tra Crotone e Roma Fiumicino e vv. La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. Tra Crotone e Milano Linate e vv. La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. |
2.2. |
In termini di orari: Sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:
Sulla rotta Roma Fiumicino-Crotone:
Sulla rotta Crotone-Milano Linate:
Sulla rotta Milano Linate-Crotone:
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2.3. |
In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta: Il servizio dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 105 posti per tutto l'anno. Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità. |
2.4. |
In termini di tariffe:
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2.5. |
In termini di continuità dei servizi: Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69, del 27 gennaio 2006, [recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»], sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 172, del 4 ottobre 2007, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie. I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 225 del 14 settembre 2005. |