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Document 52008PC0602

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi {SEC(2008) 2532} {SEC(2008) 2533}

/* COM/2008/0602 def. - COD 2008/0191 */

52008PC0602

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi {SEC(2008) 2532} {SEC(2008) 2533} /* COM/2008/0602 def. - COD 2008/0191 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.10.2008

COM(2008) 602 definitivo

2008/0191 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

{SEC(2008) 2532} {SEC(2008) 2533}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Un mercato finanziario unico dell'UE è un fattore chiave di promozione della competitività dell'economia europea e di riduzione del costo dei capitali per le imprese. Il piano di azione per i servizi finanziari 1999-2005 mirava a creare le basi di un mercato finanziario forte dell'UE perseguendo tre obiettivi strategici:

- creare un mercato unico dei servizi finanziari all'ingrosso;

- aprire i mercati al dettaglio e renderli sicuri, e

- adottare regole prudenziali e di vigilanza avanzate.

In tale contesto, sulla base dell'accordo di Basilea II del G10, nel giugno 2006 è stato adottato un nuovo quadro di requisiti patrimoniali con le direttive sui requisiti patrimoniali, ossia la direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE. L'obiettivo prioritario delle attuali proposte è impedire che venga compromessa l'efficacia delle direttive sui requisiti patrimoniali. La revisione si riferisce a:

- revisione delle norme provenienti da precedenti direttive, quali il regime dei grandi fidi e le deroghe dagli obblighi prudenziali per le reti bancarie;

- fissazione di principi e norme non formalizzate a livello UE, quali il trattamento degli strumenti di capitale ibrido nel quadro dei fondi propri di base;

- chiarimento del quadro di vigilanza per la gestione delle crisi e creazione di un collegio per accrescere sia l'efficienza che l'efficacia della vigilanza.

La revisione di altri aspetti, motivata dalle turbolenze sui mercati finanziari iniziate nel 2007, mira ad assicurare una tutela adeguata degli interessi dei creditori e la stabilità finanziaria generale.

Devono essere risolte le incongruenze individuate nella fase di recepimento delle direttive sui requisiti patrimoniali per evitare che venga compromessa l'efficacia degli obiettivi che sottendono le direttive sui requisiti patrimoniali. In maggioranza sono di carattere tecnico e sono state affrontate con misure distinte approvate con la procedura di comitato.

2. Consultazione delle parti interessate

Tra il 16 aprile e il 17 giugno 2008 si è svolta una consultazione pubblica su Internet. La Commissione ha ricevuto 118 risposte. Ad eccezione di quelle dichiarate riservate dai rispondenti, tutte le risposte sono consultabili su Internet all'indirizzo:

http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/financial_services/cross-sector_issues&vm=detailed&sb=Title

Tre sono le questioni sollevate da molti rispondenti e pertanto meritano un'attenzione particolare.

2.1. Grandi esposizioni interbancarie

La Commissione riconosce che le esposizioni interbancarie non sono prive di rischio e dovrebbero essere gestite con prudenza. La Commissione propone di imporre un limite alle esposizioni interbancarie al 25% dei fondi propri o in alternativa ad una soglia di 150 milioni di euro, se superiore.

2.2. Requisiti patrimoniali per la cartolarizzazione

Il documento di consultazione include l'obbligo a carico dei cedenti di detenere una certa percentuale di capitale per le esposizioni che essi cartolarizzano. In esito alla consultazione si propone ora che i cedenti e i promotori siano obbligati a mantenere una quota dei rischi e che gli investitori siano tenuti ad accertarsi che l'obbligo sia stato effettivamente rispettato. Tenuto conto delle risposte ad un'altra consultazione pubblica, la Commissione continua a ritenere imperativo che venga imposto un grado dimostrabile di dovuta diligenza e di rigore nel caso del modello " originate to distribute " (crea e distribuisci).

2.3. Collegio delle autorità di vigilanza

Il documento di consultazione ha previsto la necessità di istituire "collegi" di autorità di vigilanza per tutte le banche transfrontaliere e di imporre alle autorità di vigilanza partecipanti ai collegi di discutere e di decidere su specifiche questioni con un meccanismo non vincolante di mediazione tramite il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria senza modificare la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di vigilanza dello Stato di origine e quella dello Stato ospitante.

La proposta è stata considerata insoddisfacente dalla maggioranza delle parti in causa per diverse ragioni.

È fondamentale che i collegi conservino la loro efficacia ed efficienza nella vigilanza dei gruppi bancari. Pertanto, la Commissione ritiene che i maggiori flussi di informazioni dovrebbero essere accompagnati da un'eventuale decisione di affidare due aspetti chiave all'autorità di vigilanza su base consolidata (requisiti patrimoniali del pilastro 2 e obblighi di informazione).

2.4. Consulenza

Tra il 2005 e il 2007 la Commissione ha richiesto in varie occasioni il parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sugli strumenti ibridi di capitale e sui grandi fidi. Per quanto riguarda gli strumenti ibridi di capitale, il comitato ha proposto le condizioni che tutti gli strumenti ibridi devono soddisfare per essere ammissibili nell'UE come capitale di classe 1. Per quanto riguarda i grandi fidi, il comitato ha formulato suggerimenti per le definizioni, l'ambito di applicazione del regime dei grandi fidi, i limiti dei fidi e il calcolo dei valori dei fidi. Nel complesso si è tenuto conto dei principi definiti nelle risposte del comitato. Il parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria è disponibile sul seguente sito Web:

http://www.c-ebs.org/Advice/advice.htm

I servizi della Commissione hanno anche creato un gruppo di lavoro, i cui membri sono stati designati dal comitato bancario europeo, il quale nel 2007 e nel 2008 ha tenuto riunioni durate nove giorni. Il comitato bancario europeo ha approvato il progetto della presente proposta nella riunione del 20 giugno 2008.

3. Valutazione dell 'IMPATTO

La relazione sulla valutazione dell'impatto è disponibile sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/financial-markets

Nel complesso sono state valutate più di 60 diverse opzioni. La sintesi che segue descrive le opzioni prescelte per ognuna delle sei aree coperte dalla valutazione dell'impatto e l'impatto previsto sulle principali parti in causa.

3.1. Grandi fidi

Si ritiene che lo strumento più efficiente sia un regime basato su un limite, perché fatto su misura per rispondere in particolare alle carenze individuate nel vigente regime. Inoltre la distribuzione dei costi e dei benefici tra i gruppi di parti in causa nel quadro di questa opzione è più uniforme. Il settore bancario potrebbe risparmiare sugli oneri amministrativi grazie ad un regime più armonizzato che sia più strettamente allineato al regime in materia di solvibilità. Alcune categorie di imprese di investimento verranno escluse dall'ambito di applicazione del regime. La stabilità finanziaria verrà migliorata dalla certezza dell'esistenza di un limite massimo all'esposizione di un dato ente creditizio verso un terzo.

3.2. Strumenti ibridi di capitale

Un quadro regolamentare comune a livello europeo consentirebbe di colmare le lacune della situazione attuale facilitando la convergenza tra Stati membri e settori, e contribuendo pertanto a creare migliori condizioni di parità nel quadro del mercato unico. Una chiara disciplina UE migliorerà la qualità del capitale sia dalla prospettiva delle imprese del settore che da quella della vigilanza, offrendo allo stesso tempo più scelta e più liquidità agli investitori.

3.3. Questioni riguardanti il paese di origine e il paese ospitante e meccanismi di gestione delle crisi

I collegi comprendenti le autorità di vigilanza dei gruppi in diversi Stati membri si occuperanno dei potenziali conflitti e delle sovrapposizioni in materia di vigilanza. Ciò sarà agevolato dai maggiori poteri riconosciuti all'autorità di vigilanza su base consolidata. In situazioni di crisi, le parti in causa beneficeranno di una migliore cooperazione in materia di vigilanza e di una più chiara ripartizione delle responsabilità. I meccanismi di mediazione consentiranno la soluzione dei conflitti, mentre gli scambi regolari permetteranno di individuare in anticipo gli stress finanziari.

3.4. Deroghe a taluni obblighi prudenziali a favore delle reti bancarie

È opportuno "regolarizzare" la situazione negli Stati membri che hanno recepito nell'ordinamento interno le deroghe previste dall'articolo 3 della direttiva sui requisiti patrimoniali dopo il termine prescritto. Ad altri Stati membri ciò potrebbe offrire la possibilità di ammettere al trattamento di vigilanza previsto dal summenzionato articolo le reti bancarie con un patrimonio superiore a 331 miliardi di euro e con più di cinque milioni di membri. Tali reti consistono tradizionalmente di banche cooperative anche se l'articolo 3 non si limita ad esse.

3.5. Trattamento degli organismi di investimento collettivo nel quadro del metodo basato sui rating interni

Applicando aumenti più mirati dei fattori di ponderazione del rischio standardizzati si avrebbe un trattamento alternativo solido e più sensibile al rischio delle esposizioni in organismi di investimento collettivo, e l'aumento percentuale dei fattori di ponderazione del rischio sarebbe minore per le esposizioni con merito di credito buono e maggiore per le esposizioni con merito di credito basso e per quelle prive di merito di credito.

3.6. Requisiti patrimoniali e gestione del rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

Potenziali conflitti di interesse presenti nel modello "crea e distribuisci" vanno affrontati assicurando che i cedenti e i promotori del trasferimento di rischio di credito mantengano una quota del rischio che hanno sottoscritto. Per questo motivo, gli investitori saranno tenuti ad assicurarsi che i cedenti e i promotori mantengano una quota rilevante del rischio, in ogni caso non meno del 5 per cento del totale, così che sia i cedenti e i promotori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui requisiti patrimoniali che quelli che non vi rientrano siano tenuti a mantenere una quota del rischio. Un quadro più forte e più rigoroso in materia di cartolarizzazione, ivi compreso l'esercizio più rigoroso della dovuta diligenza, dovrebbe contribuire ad una sottoscrizione più responsabile e ad evitare il ripetersi degli enormi costi sostenuti dagli investitori e dalle istituzioni finanziarie negli ultimi 18 mesi.

4. Elementi giuridici della proposta

Una direttiva di modifica di direttive vigenti è lo strumento più idoneo. La proposta si basa sull'articolo 47, paragrafo 2, del trattato che costituisce la base giuridica delle misure comunitarie miranti a completare il mercato interno dei servizi finanziari.

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dalla Comunità. Le relative disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Solo la legislazione comunitaria può assicurare che gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi operanti in più di uno Stato membro siano soggetti agli stessi obblighi in materia di vigilanza prudenziale, creando in tal modo condizioni di parità, evitando costi ingiustificati per l'osservanza della legislazione nelle attività transfrontaliere e pertanto promuovendo l'ulteriore integrazione del mercato unico. L'azione comunitaria assicura inoltre un elevato livello di stabilità finanziaria nell'ambito dell'UE.

La presente proposta non aumenta l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici. Al contrario, l'ampio regime delle esposizioni viene semplificato e vengono ridotti gli obblighi di informativa. L'armonizzazione del trattamento degli strumenti ibridi di capitale consente anche una semplificazione e pertanto una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle banche che operano a livello transfrontaliero.

5. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

6. Illustrazione dettagliata della proposta

6.1. Capitale ibrido (capo 2, sezione 1, della direttiva 2006/48/CE)

Gli strumenti ibridi di capitale sono strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia del capitale proprio che dei titoli di debito. Tali strumenti vengono emessi per soddisfare il fabbisogno di capitale delle banche e attirare le categorie di investitori disposti ad assumersi maggiori rischi rispetto ai prodotti a reddito fisso (titoli di debito) e che pertanto si attendono rendimenti elevati. Questi strumenti sono in genere concepiti in maniera da assicurarne la classificazione tra i "fondi propri di base" a fini di regolamentazione.

La mancanza di una legislazione in materia a livello UE ha portato a criteri di ammissibilità e a limiti diversi nell'UE. Ciò determina la mancanza di condizioni di parità e la possibilità di arbitraggi normativi da parte delle banche che operano nel mercato unico dato che la differenza di trattamento tra gli Stati membri incide sui costi di emissione degli strumenti ibridi di capitale.

6.1.1. Distinzione tra componenti "di base" dei fondi propri delle banche e ibridi ammessi come fondi propri di base delle banche (articolo 57, lettere a) e c), della direttiva 2006/48/CE)

Finora non vi è una terminologia chiara per descrivere gli strumenti ibridi ammissibili come fondi propri di base delle banche ("capitale di classe 1"). Dato che un elenco di strumenti specifici inserito nella direttiva sarebbe rapidamente superato a causa dell'innovazione costante, sono stati sviluppati principi che consentono di definire gli ibridi ammissibili come fondi propri di base.

Il capitale di base nel quadro dei fondi propri di base delle banche include tutti gli strumenti di cui alla definizione nazionale di capitale proprio, i quali assorbono pienamente le perdite in condizioni normali e rappresentano il credito più subordinato in caso di liquidazione. In particolare, questi strumenti dovrebbero rappresentare "l'ultima linea di difesa" per le banche sia in tempi normali che in caso di liquidazione. Normalmente questi strumenti sono rappresentati dalle azioni ordinarie e dai relativi premi ma, molto più spesso, da ogni tipo di strumento che non conferisce diritti preferenziali in caso di risultati economici negativi.

Tuttavia, vi sono anche strumenti che non rientrano in questo ambito, come le azioni preferenziali che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi e in caso di liquidazione, che pertanto sono inclusi nella categoria degli ibridi.

6.1.2. Criteri di ammissibilità (articolo 63 bis della direttiva 2006/48/CE)

Perché possano essere riconosciuti come "fondi propri di base", gli ibridi devono poter assorbire le perdite, devono permettere la cancellazione del pagamento in periodi di stress, devono avere il grado più subordinato in caso di liquidazione e devono essere costantemente disponibili così da non lasciare dubbi sulla loro capacità di sostenere i depositari e altri creditori in periodi di stress. Questi criteri sono stati concordati a livello di G10 e annunciati in un comunicato stampa nel 1998, senza però essere recepiti nella legislazione UE. Gli strumenti ammissibili superano il test di permanenza se sono privi di scadenza o se hanno una scadenza superiore a 30 anni. Essi possono tuttavia essere rimborsati in anticipo ma unicamente su iniziativa dell'emittente, con l'approvazione delle autorità di vigilanza, e sostituiti con capitale della stessa qualità, a meno che l'autorità di vigilanza non decida che vi sia capitale adeguato. Le autorità di vigilanza dovrebbero inoltre avere il potere di sospendere il rimborso di strumenti con scadenza in funzione della solvibilità della banca.

Gli strumenti ammissibili dovrebbero inoltre consentire la cancellazione dei pagamenti o il riscatto fintanto che siano soddisfatti i requisiti patrimoniali minimi. Gli strumenti ammissibili non devono essere cumulativi, vale a dire ogni importo non pagato dovrebbe essere prescritto e non più dovuto o pagato. Tuttavia, dovrebbe essere consentito un meccanismo alternativo di pagamento in natura (ad esempio, l'emissione di nuove azioni) nel rispetto di condizioni rigorose fissate dalle autorità di vigilanza (i costi relativi verrebbero sostenuti dagli azionisti tramite la diluizione delle loro quote).

Gli strumenti ammissibili dovrebbero assorbire le perdite in caso di liquidazione ma anche aiutare l'ente a continuare normalmente l'attività e non dovrebbero impedire la ricapitalizzazione dell'emittente. Pertanto, gli ibridi dovrebbero essere di grado superiore solo alle azioni ordinarie e di grado inferiore agli ibridi inclusi nei fondi propri aggiuntivi della banca.

6.1.3. Limiti quantitativi (articolo 66 della direttiva 2006/48/CE)

Le banche e le imprese di investimento non dovrebbero ricorrere eccessivamente agli strumenti ibridi di capitale a detrimento degli elementi di base indicati all'articolo 57, lettera a). A questo scopo, la Commissione propone una struttura basata su limiti che consenta diverse categorie.

Il principale criterio di distinzione tra categorie, ossia la convertibilità degli ibridi in caso di bisogno, ha spinto a sviluppare ibridi che offrono capitale di qualità superiore in caso di crisi (vale a dire una quota maggiore di capitale di base). Le autorità di vigilanza possono temporaneamente sospendere i limiti in situazioni di emergenza.

Gli strumenti di grado più subordinato di un ente creditizio che non ha proprietari o azionisti ai sensi del diritto nazionale, quali i certificati dei soci di talune banche cooperative, dovrebbero essere trattati come ibridi convertibili, purché il relativo capitale sia stato versato e sia di grado inferiore a tutti gli altri crediti.

6.1.4. Disposizioni transitorie (articolo 154, paragrafi 8 e 9 della direttiva 2006/48/CE)

La Commissione riconosce sia l'importanza degli ibridi come una delle principali fonti di finanziamento sia la necessità di limitare l'impatto della nuova regolamentazione. A tale scopo, la proposta consente alle imprese che non soddisfano i nuovi limiti quantitativi di adeguarsi gradualmente alle nuove norme in un periodo di 30 anni.

6.1.5. Disposizioni in materia di informativa (allegato XII, parte 2, punto 3, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE)

A seguito della fissazione di criteri per l'ammissibilità degli strumenti ibridi di capitale tra i fondi propri di base, l'allegato XII deve essere modificato conformemente. Le modifiche vengono incluse nella presente proposta. Le banche sono tenute a comunicare informazioni specifiche sugli ibridi, in particolare per quanto riguarda gli ibridi ammissibili, solo entro il periodo transitorio.

6.2. Grandi fidi

Le vigenti disposizioni della direttiva sui requisiti patrimoniali sono basate sull'ipotesi generale che le banche distribuiscono le loro esposizioni tra i clienti. Tuttavia, nonostante questo, gli enti creditizi potrebbero essere esposti allo stesso cliente o allo stesso gruppo di clienti collegati. In situazioni estreme ciò può portare alla perdita dell'intera esposizione o di parte di essa. L'obiettivo del regime dei grandi fidi è impedire che un ente creditizio subisca perdite sproporzionatamente grandi in seguito al fallimento di un singolo cliente (o un gruppo di clienti collegati) dovuto al verificarsi di eventi imprevisti. Sull'argomento la Commissione europea ha formulato una raccomandazione[1] nel 1987, seguita da una direttiva[2] nel 1992. Dato il loro numero limitato e le modifiche minime apportate al momento dell'adozione della direttiva sui requisiti patrimoniali, il regime dei grandi fidi non viene rivisto da 16 anni. Prendendo atto di questo, l'articolo 119 della direttiva 2006/48/CE e l'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2006/49/CE impongono una revisione più approfondita dei vigenti requisiti, "accompagnandola eventualmente con adeguate proposte" da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le vigenti disposizioni delle direttive sui requisiti patrimoniali presentano varie carenze: costi elevati per le imprese, compresi costi ingiustificati sostenuti da alcune categorie di imprese di investimento per rispettare la normativa, mancanza di chiarezza e di condizioni di parità. Inoltre, il vigente regime non risolve efficacemente il fallimento di mercato legato a determinati tipi di esposizioni (ad esempio le esposizioni verso enti), che comportano un onere superiore per i contribuenti e inefficienze di capitale. Queste carenze vengono affrontante sopprimendo dove possibile la discrezionalità delle autorità nazionali, esentando determinate categorie di imprese di investimento dal regime, allineando maggiormente i metodi applicati ai metodi previsti per l'adeguatezza patrimoniale, rafforzando la certezza del diritto con il chiarimento di definizioni e adeguando il trattamento di alcuni tipi di esposizioni (ad esempio le esposizioni verso enti).

6.2.1. Definizioni (articolo 4, punto 45) e articolo 106 della direttiva 2006/48/CE)

Per quanto riguarda il concetto di clienti collegati di cui alla definizione dell'articolo 4, finora le autorità di vigilanza si sono concentrate unicamente sul lato degli attivi delle imprese in oggetto al fine di accertare se un'impresa possa avere difficoltà di rimborso a causa dei problemi finanziari di un'altra impresa. I recenti sviluppi sul mercato hanno dimostrato che due o più imprese possono essere finanziariamente dipendenti (e presentare rischi significativi) perché sono finanziate dallo stesso veicolo. Di conseguenza, la presente proposta tiene conto non solo del rischio derivante dall'attività e dagli attivi di due imprese ma anche delle loro passività o dei loro finanziamenti.

6.2.2. Semplificazione del regime dei grandi fidi (capo 2, sezione 5, della direttiva 2006/48/CE)

Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 110 sono stati semplificati e armonizzati. Era questo uno dei principali aspetti del regime vigente contestato dalle imprese del settore. È stato abolito l'obbligo di presentare una relazione intermedia e gli enti creditizi che applicano il metodo basato sui rating interni devono segnalare i loro 20 maggiori grandi fidi non esentati su base consolidata.

Attualmente i limiti per i grandi fidi sono molteplici. L'articolo 111 semplifica questa struttura in un limite unico del 25%.

L'attuale elenco delle esenzioni di cui all'articolo 113 è lungo e crea differenze onerose tra gli Stati membri e assenza di condizioni di parità. Le sole esenzioni che restano sono le esposizioni verso emittenti sovrani e governi regionali e autorità locali, le esposizioni che riflettono la natura tipica delle banche cooperative, le esposizioni intragruppo, se sono esentate ai sensi del regime di solvibilità, le esposizioni garantite da talune garanzie reali e le esposizioni che derivano da aperture di credito non utilizzate sempre che l'apertura di credito effettivamente utilizzata non superi il limite prescritto.

I vari metodi di calcolo e di attenuazione del rischio attualmente utilizzati non hanno migliorato la trasparenza dei risultati che devono essere valutati dalle imprese finanziarie e dalle loro autorità di vigilanza. Negli articoli 114, 115 e 117 i metodi vengono chiariti e allineati il più possibile ai metodi applicati per il regime relativo all'adeguatezza patrimoniale. Per accrescere la flessibilità delle imprese, il potere discrezionale concesso attualmente alle autorità nazionali di applicare i metodi rispettivi è stato trasformato in opzioni per gli enti creditizi stessi.

6.2.3. Esposizioni interbancarie (articolo 111 della direttiva 2006/48/CE)

Le esposizioni interbancarie rappresentano un rischio significativo perché le banche, sebbene regolamentate, possono fallire. Il fallimento di un ente creditizio può comportare il fallimento di altri enti, e causare eventualmente una crisi sistemica. È per questo che i grandi fidi interbancari esigono una gestione estremamente prudente. Dato che la perdita traumatica derivante da un'esposizione nei confronti di un ente può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad una qualsiasi altra esposizione, la Commissione ha concluso che il regime vigente, fondato su un mix complesso di fattori di ponderazione del rischio e di differenziazione in funzione della scadenza, non sia sufficientemente prudente. In questo contesto, dopo avere esaminato i risultati dell'analisi costi/benefici di vari metodi regolamentari esistenti, la Commissione ha concluso che è preferibile trattare le esposizioni interbancarie come qualsiasi altra esposizione, indipendentemente dalla loro scadenza. La Commissione ha tenuto conto di specifiche preoccupazioni, prevedendo una soglia alternativa di 150 milioni di euro e deroghe, a determinate condizioni, per le banche operanti in rete e le casse di risparmio e per determinati tipi di esposizioni relative a operazioni di compensazione e regolamento.

6.2.4. Esenzione per alcune imprese di investimento (articolo 28 direttiva 2006/49/CE)

Il regime vigente impone alle imprese di investimento oneri ingiustificati dovuti ai costi sostenuti per l'osservanza della normativa vigente, senza produrre benefici sociali apparenti. Pertanto, si propone di esentare le imprese di investimento "con autorizzazione limitata" e "con attività limitate" dal regime relativo ai grandi fidi previsto dalla direttiva 2006/49/CE.

6.3. Meccanismi di vigilanza

6.3.1. Scambio di informazioni e cooperazione (articol i 40, 42 bis, 42 ter, 49 e 50 della direttiva 2006/48/CE)

In situazioni di emergenza, è particolarmente importante che lo scambio multilaterale di informazioni avvenga senza difficoltà e senza ostacoli. È per questo che all'articolo 42 bis si propone di migliorare i diritti di informazione delle autorità di vigilanza del paese ospitante delle succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici e, agli articoli 49 e 50 si precisa il quadro giuridico relativo alla trasmissione delle informazioni ai ministeri delle finanze e alle banche centrali.

La proposta introduce la definizione di "succursale rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici" all'articolo 42 bis . L'accesso alle informazioni pertinenti sarebbe facilitato se le autorità di vigilanza delle succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici partecipassero in collegi delle autorità di vigilanza. La partecipazione verrà decisa dall'autorità di vigilanza su base consolidata in funzione delle questioni da esaminare.

Imponendo alle autorità di tenere conto delle conseguenze delle loro decisioni sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri, l'articolo 40, paragrafo 3, sottolinea la dimensione europea delle decisioni di vigilanza, un elemento fondamentale alla base della cooperazione tra le autorità.

6.3.2. Collegio delle autorità di vigilanza (articolo 42 bis, articolo 129 e articolo 131 bis (nuovo) della direttiva 2006/48/CE

Le modifiche proposte mirano a rafforzare l'efficacia e l'efficienza della vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri, imponendo:

- l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza miranti a facilitare i compiti dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità di vigilanza del paese ospitante;

- l'adozione di una decisione congiunta su due aspetti essenziali della vigilanza per quanto riguarda la vigilanza dei gruppi (pilastro 2 e obblighi di informazione), prevedendo che l'ultima parola spetti alle autorità di vigilanza su base consolidata. Questa misura è associata ad un meccanismo di mediazione in caso di disaccordo;

- l'obbligo a carico delle autorità competenti che partecipano alla vigilanza di un gruppo, di applicare uniformemente nell'ambito di un gruppo bancario i requisiti prudenziali previsti dalla direttiva.

Le autorità di vigilanza su base consolidata sono tenute a informare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sulle attività dei collegi in modo da sviluppare approcci uniformi in tutti i collegi. È prevista anche l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza incaricate della vigilanza di soggetti transfrontalieri che non hanno controllate in altri Stati membri ma che hanno succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici.

6.4. Modifiche tecniche

6.4.1. Deroghe a favore degli enti creditizi collegati ad un organismo centrale (articolo 3 della direttiva 2006/48/CE)

All'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE si propone di eliminare i termini (15 dicembre 1977 e 15 dicembre 1979) che ne restringono l'applicazione. La recente adesione di nuovi Stati membri ha evidenziato la necessità accordare le deroghe previste dal predetto articolo a tutti gli Stati membri e non soltanto a quelli che hanno aderito all'UE tre decenni fa.

6.4.2. Requisiti patrimoniali per gli investimenti in organismi di investimento collettivi (articolo 87 della direttiva 2006/48/CE)

Gli enti creditizi ritengono che i requisiti patrimoniali per gli investimenti in organismi di investimento collettivo (OIC), quali i fondi comuni di investimento, sono troppo rigorosi nel quadro del metodo dei rating interni nei casi in cui le banche non possono o non vogliono fornire meriti di credito interni per le esposizioni detenute dall'OIC. La proposta riduce considerevolmente i requisiti patrimoniali per le attività meno rischiose detenute dagli OIC, ma mantiene requisiti patrimoniali elevati quando si tratta di attività ad alto rischio o quando il rischio reale non è noto. Questa disposizione continua a disincentivare la dissimulazione dei rischi non noti nel bilancio della banca dietro investimenti in OIC senza requisiti patrimoniali adeguati.

6.4.3. Cartolarizzazione (nuovo articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE)

Gli eventuali conflitti di interesse nel modello "crea e distribuisci" devono essere gestiti in modo da assicurarsi che i cedenti e i promotori degli strumenti più opachi di trasferimento del rischio di credito conservino una certa quota del rischio che viene trasferito agli investitori. Per questo motivo, gli investitori devono essere tenuti ad assicurarsi che i cedenti e i promotori conservino una quota rilevante (non meno del 5%) dei rischi in modo che in pratica, tutti i cedenti e i promotori, siano essi disciplinati o no dalla presente direttiva, saranno tenuti a mantenere una quota dei rischi. Questo obbligo dovrebbe essere completato assicurando che gli investitori conoscano a fondo i rischi sottostanti e le complesse caratteristiche strutturali dei titoli che essi acquistano. Informazioni dettagliate devono essere messe a disposizione degli investitori per permettere loro di decidere con cognizione di causa.

6.4.4. Rischio di credito di controparte (allegato III e articolo 150 della direttiva 2006/48/CE)

L'allegato illustra in dettaglio i metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per quanto riguarda il rischio di credito di controparte. Le modifiche tecniche proposte mirano a risolvere un certo numero di difficoltà constatate durante la fase di recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali. Esse non modificano significativamente il contenuto dell'allegato, ma ne chiariscono e razionalizzano l'applicazione.

Future modifiche tecniche dell'allegato III dovrebbero essere adottate secondo la procedura di comitato. Attualmente i poteri di esecuzione non fanno esplicitamente riferimento a detto allegato.

6.4.5. Rischio di liquidità (allegati V e XI della direttiva 2006/48/CE)

Le attuali turbolenze sui mercati hanno fatto apparire chiaramente che la liquidità è un elemento determinante della solidità del settore bancario

Le modifiche proposte concretizzano i lavori realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e dal comitato di Basilea in tema di vigilanza bancaria al fine di sviluppare i principi di una sana gestione del rischio di liquidità. Le modifiche apportate all'allegato V evidenziano la necessità che il consiglio di amministrazione fissi un grado adeguato di tolleranza al rischio di liquidità. Le modifiche proposte all'allegato XI mirano a incentivare adeguatamente le banche a comprendere meglio il loro profilo di rischio di liquidità. Esse prevedono che le autorità di vigilanza nazionali aiutino le imprese a comprendere il loro profilo di rischio di liquidità, e non escludono la possibilità del ricorso, in certa misura, a metodi interni ai fini di vigilanza.

Dato che queste modifiche comportano cambiamenti significativi, occorre inserirli nella presente proposta.

2008/0191 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere della Banca centrale europea[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[8] autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti non vincolanti per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo.

(2) Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere ad un'ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l'inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi.

(3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. È opportuno che i criteri di ammissibilità si riferiscano agli strumenti di grado più subordinato di un ente creditizio che non ha né proprietari né azionisti ai sensi del diritto nazionale, come alcuni certificati dei soci di banche cooperative, purché il capitale corrispondente sia stato versato e sia di grado inferiore a tutti gli altri crediti.

(4) Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, occorre prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti ibridi di capitale.

(5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorrere coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale degli enti creditizi imprese madri autorizzati nella Comunità e permettere alle autorità competenti di esercitare meglio la vigilanza su base consolidata di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non deve ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione deve essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi devono facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata.

(6) Occorre che i mandati delle autorità competenti tengano conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti devono pertanto tenere conto dell'impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri.

(7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni non vincolanti per rafforzare la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

(8) La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. Occorrere pertanto rafforzare il diritto all'informazione delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che toccano succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici. A tale scopo, occorre definire le succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici. Le autorità competenti devono trasmettere le informazioni essenziali per l'esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria.

(9) Una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati può comportare un rischio inaccettabile di perdite. Una tale situazione può essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio. Occorre pertanto che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull'ente.

(10) Il regime vigente in materia di grandi fidi risale al 1992. Occorre pertanto rivedere i vigenti requisiti in materia di grandi fidi, fissati dalla direttiva 2006/48/CE e dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi[9].

(11) Dato che gli enti creditizi sono in concorrenza diretta nel mercato interno, occorre armonizzare ulteriormente le norme essenziali in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli enti creditizi, occorre ridurre il numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi.

(12) Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati e, pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, occorre tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente creditizio stesso o dall'impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.

(13) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti minimi di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sui grandi fidi senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso dei grandi fidi, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. Occorre, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini dei grandi fidi.

(14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni devono essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni.

(15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È pertanto importante che i cedenti mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

(16) L'allegato III della direttiva 2006/48/CE deve essere modificato per chiarire alcune disposizioni al fine di migliorare la convergenza delle pratiche di vigilanza.

(17) I recenti sviluppi sui mercati hanno evidenziato che la gestione del rischio di liquidità è un elemento determinante della solidità degli enti creditizi. Occorrere rafforzare i criteri fissati agli allegati V e XI della direttiva 2006/48/CE per allineare le relative disposizioni ai lavori realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria.

(18) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

(19) In particolare, occorre autorizzare la Commissione a modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle pratiche di vigilanza e per modificare la percentuale indicata all'articolo 111, paragrafo 1, della predetta direttiva in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(20) Dato che gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2006/48/CE e la direttiva 2006/49/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1. L'articolo 3, paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate all'articolo 7 e all'articolo 11, paragrafo 1, purché la legge nazionale preveda che:"

b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.

2. L'articolo 4 è così modificato:

a) il punto 6) è sostituito dal seguente:

"6) "enti": ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3 e 5, gli enti di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/49/CE;"

b) al punto 45), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, soprattutto difficoltà di finanziamento o di rimborso, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso;"

c) viene aggiunto il seguente punto 48):

"48) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziarie madri nell'UE."

3. All'articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza."

4. È inserito il seguente articolo 42 bis :

"Articolo 42 bis

1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici.

Nella richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:

a) se la quota di mercato della succursale di un ente creditizio in termini di depositi supera il 2% nello Stato membro ospitante;

b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente creditizio sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;

c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 129, paragrafo 1, fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione comune sulla designazione delle succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici.

Qualora non si pervenga ad una decisione comune entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici. Per prendere questa decisione esse tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono esposte in un documento contenente la decisione pienamente motivata, sono trasmesse alle autorità competenti interessate, riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La designazione di una succursale come rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici lascia impregiudicati i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale rilevante dal punto di vista dei rischi sistemici le informazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Se un'autorità competente dello Stato membro di origine viene a sapere di una situazione di emergenza nell'ambito di un ente creditizio, come definita all'articolo 130, paragrafo 1, ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50.

3. Quando l'articolo 131 bis non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui all'articolo 42 e al paragrafo 2 del presente articolo. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono disciplinati da disposizioni scritte definite dalle autorità competenti dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate."

5. È inserito il seguente articolo 42 ter :

"Articolo 42 ter

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e tengano conto degli orientamenti e delle raccomandazioni non vincolanti formulati da quest'ultimo.

2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni tre anni a partire dal 31 dicembre 2010."

6. L'articolo 49 è così modificato:

a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi compresa la gestione della politica monetaria, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la tutela della stabilità finanziaria, e"

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali nella Comunità quando queste informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la tutela della stabilità finanziaria."

7. All'articolo 50 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni ai servizi di cui al primo comma in tutti gli Stati membri interessati."

8. L'articolo 57 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;"

b) è inserita la seguente lettera c) bis :

"c) bis gli strumenti diversi da quelli di cui alla lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), e all'articolo 63 bis ; "

9. All'articolo 61, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La nozione di fondi propri definita all'articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi diversi da quelli elencati all'articolo 57, lettere da i) a r)."

10. All'articolo 63, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis , sono conformi ai requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo."

11. È inserito il seguente articolo 63 bis :

"Articolo 63 bis

"1. Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis , sono conformi ai requisiti fissati ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza iniziale di almeno 30 anni. Tali strumenti possono includere una o più opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell'emittente, ma non possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata prevedono un modesto incentivo per l'ente creditizio a riscattare come disposto dalle autorità competenti, l'incentivo non può aversi prima di dieci anni dalla data di emissione.

Sia gli strumenti a scadenza determinata che quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l'accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare l'autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa dell'ente creditizio e che né le condizioni finanziarie né la solvibilità dell'ente creditizio ne risentano indebitamente. Le autorità competenti possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità equivalente o superiore di cui all'articolo 57, lettera c) bis .

Le autorità competenti impongono la sospensione del riacquisto per gli strumenti a scadenza determinata se l'ente creditizio non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all'articolo 75.

L'autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto anticipato di strumenti a scadenza determinata e a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell'emissione, del trattamento fiscale applicabile o della classificazione a norma di legge.

3. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento autorizzano l'ente creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa.

Tuttavia, l'ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all'articolo 75.

Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell'ente creditizio. La cancellazione lascia impregiudicato il diritto dell'ente creditizio di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento sotto forma di uno strumento di cui all'articolo 57, lettera a), purché questo meccanismo permetta all'ente creditizio di preservare le sue risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti.

4. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio.

5. In caso di fallimento o di liquidazione dell'ente creditizio, gli strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle pratiche di vigilanza in merito agli strumenti di cui al paragrafo 1 e ne sorveglia l'applicazione. Entro gennaio 2012 la Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento e al Consiglio."

12. All'articolo 65, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale. Gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis , che danno luogo ad interessi di minoranza, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 63 bis , all'articolo 66 e all'articolo 63, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e)."

13. L'articolo 66 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) sono soggetti ai seguenti limiti:

a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dell'articolo 57 è limitato al massimo al 100% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo, e

b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) dell'articolo 57 è limitato al massimo al 50% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo."

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

"1 bis In deroga al paragrafo 1, il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettera c) bis , è soggetto ai seguenti limiti:

a) gli strumenti che in situazioni di emergenza devono essere convertiti in elementi di cui all'articolo 57, lettera a), entro una forchetta predeterminata, e il capitale che è stato versato e che assorbe completamente le perdite in situazione normale ed è subordinato a tutti gli altri crediti in caso di fallimento o liquidazione, non possono superare in totale un massimo del 50% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;

b) nei limiti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tutti gli altri strumenti non possono superare un massimo del 35% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;

c) nei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, gli strumenti a scadenza determinata e tutti gli strumenti le cui disposizioni di legge e contrattuali prevedono un incentivo al riscatto per l'ente creditizio non superano un massimo del 15% degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57;

d) l'importo degli elementi che superano i limiti previsti alle lettere a), b) e c) sono soggetti al limite fissato al paragrafo 1."

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno quelli di cui alle lettere i), j) e k) e per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo una volta applicati i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) dell'articolo 57 eccede il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) dello stesso articolo, l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a c) bis , meno quelli di cui alle lettere i), j) e k). Gli elementi di cui alla lettera r) dell'articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4."

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente i limiti previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis in circostanze eccezionali."

14. L'articolo 87 è così modificato:

a) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC di cui l'ente creditizio non è al corrente e di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente.

Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione per parte o tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21;

b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui agli articoli da 78 a 83, subordinatamente alle seguenti modifiche:

i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non può superare il 1250%;

ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 1,1 ed è soggetto ad un minimo del 5%.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity , esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente creditizio in questa classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 del predetto articolo, previa approvazione delle autorità competenti."

b) Al paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In alternativa al metodo descritto al primo comma, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi di cui al paragrafo 11, lettere a) e b), e di segnalarli, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della segnalazione."

15. All'articolo 89, la frase introduttiva della lettera d) è sostituita dalla frase seguente:

"d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:"

16. L'articolo 106 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I fidi non comprendono:

a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;

b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima; o

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro o di servizi di compensazione e di regolamento titoli ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano dall'attività a favore della clientela, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente creditizio valuta lo schema e le esposizioni sottostanti. A tale scopo, l'ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione."

17. L'articolo 107 è sostituito dal seguente:

"Articolo 107

Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente sezione, per "ente creditizio" si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di "ente creditizio" ed è stata autorizzata in un paese terzo."

18. L'articolo 110 è sostituito dal seguente:

"Articolo 110

1. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande fido, compresi i grandi fidi esentati dall'articolo 111, paragrafo 1:

a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti collegati verso i quali l'ente creditizio detiene un grande fido;

b) il valore del fido senza tener conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, per quanto possibile;

c) il tipo di protezione del credito finanziata o non finanziata eventualmente utilizzata;

d) il valore del fido tenendo conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1.

Se un ente creditizio è soggetto agli articoli da 84 a 89, i suoi 20 maggiori grandi fidi su base consolidata, ad eccezione dei grandi fidi esentati dall'articolo 111, paragrafo 1, sono notificati alle autorità competenti.

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno.

3. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di analizzare, per quanto possibile, i loro fidi verso datori di garanzie reali e fornitori di protezioni del credito non finanziate per possibili concentrazioni e, se del caso, di prendere misure e notificare all'autorità competente qualsiasi elemento significativo."

19. L'articolo 111 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio stesso, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117.

Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti collegati include uno o più enti, detto valore non può superare il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio o l'importo di 150 milioni di euro, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 112 a 117, verso tutti i clienti collegati che non sono enti non superi il 25% dei fondi propri dell'ente creditizio.

Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di euro e ne informano la Commissione."

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Un ente creditizio rispetta costantemente i limiti di cui al paragrafo 1. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica del valore del fido alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi al limite previsto."

20. L'articolo 112 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, è consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio non tiene conto della garanzia reale di cui all'allegato VIII, parte 1, punti da 20 a 22, a meno che l'articolo 115 lo consenta."

21. L'articolo 113 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. I fidi seguenti sono esentati dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1:"

ii) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 80, paragrafo 7 o 8, se ad essi si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0% ai sensi degli articoli da 78 a 83; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi."

iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) fidi che derivano da aperture di credito non utilizzate classificate tra le voci fuori bilancio a rischio basso nell'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l'apertura di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità all'articolo 111, paragrafo 1."

iv) le lettere da j) a t) sono soppresse;

c) il terzo, quarto e quinto comma sono soppressi;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, i fidi seguenti:

a) obbligazioni garantite definite all'allegato VI, parte 1, punti 68, 69 e 70;

b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché gli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi degli articoli da 78 a 83;

c) in deroga al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, i fidi di un ente creditizio nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell'impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;

d) voci dell'attivo che rappresentano fidi o qualsiasi altro tipo di partecipazione in enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio prestatore è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;

e) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi concessi a enti creditizi da enti creditizi operanti su base non concorrenziale che forniscono prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o dei rispettivi statuti per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché i rispettivi fidi derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite altri enti creditizi;

f) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e siano denominati nella valuta dello Stato membro che si avvale di detta facoltà, purché la valuta non sia l'euro."

22. L'articolo 114 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, un ente creditizio può utilizzare "il valore dell'esposizione corretto integralmente" calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E *)."

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1."

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può utilizzare il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo di cui all'articolo 117, paragrafo 1, lettera b), per il calcolo del valore dei fidi."

c) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Un ente creditizio che utilizzi il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o sia autorizzato ad utilizzare il metodo illustrato al paragrafo 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate."

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto è consentito tenere in conto se si utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o il metodo illustrato al paragrafo 2, il valore della garanzia reale che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafo 1, è ridotto di conseguenza."

iii) al quinto comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia reale accettata inferiore a quello preso in considerazione in caso di utilizzo del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie o del metodo illustrato al paragrafo 2; e"

d) il paragrafo 4 è soppresso.

23. L'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"Articolo 115

1. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50% del valore dell'alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:

a) il fido è garantito da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente;

b) il fido si riferisce ad un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto.

Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta all'anno.

Per alloggio si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario.

2. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50% del valore dell'immobile non residenziale interessato, soltanto se al fido successivo viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83:

a) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio; o

b) fidi relativi a operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

L'immobile non residenziale deve essere completato, interamente dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato."

24. L'articolo 116 è soppresso.

25. L'articolo 117 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando un fido concesso ad un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale prestata da un terzo, l'ente creditizio può:

a) considerare la frazione di fido garantita come concessa al garante e non al cliente, purché al fido non garantito concesso al garante verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore rispetto al fattore di ponderazione del rischio attribuito al fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83;

b) considerare la frazione del fido garantita dal valore di mercato delle garanzie reali come concessa al terzo e non al cliente, se il fido è garantito da una garanzia reale e a condizione che alla frazione garantita del fido venga attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio del fido non garantito verso il cliente ai sensi degli articoli da 78 a 83.

L'ente creditizio non applica il metodo di cui alla lettera b) in caso di disallineamento tra la scadenza del fido e quella della protezione.

Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può applicare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il trattamento previsto al primo comma, lettera b), soltanto quando è consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 75, lettera a)."

b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nei casi in cui l'ente creditizio applica il paragrafo 1, lettera a):"

26. L'articolo 119 è soppresso.

27. Al capo 2 è aggiunta la seguente sezione 7:

"Sezione 7

Esposizioni sul rischio di credito trasferito

Articolo 122 bis

1. Un ente creditizio è esposto al rischio di credito di un'obbligazione o di un'obbligazione potenziale o di un paniere di obbligazioni o di obbligazioni potenziali, quando non ha direttamente preso parte alla negoziazione, alla strutturazione e alla redazione scritta dell'accordo iniziale da cui nascono le obbligazioni o le obbligazioni potenziali, solo se

a) le persone o i soggetti che hanno direttamente negoziato, strutturato e redatto per iscritto l'accordo iniziale con il debitore o con il debitore potenziale; o, in alternativa, laddove applicabile,

b) le persone o i soggetti che gestiscono e acquisiscono dette obbligazioni o obbligazioni potenziali direttamente o indirettamente per conto dell'ente creditizio,

hanno assunto un impegno esplicito verso l'ente creditizio di mantenere in modo permanente un interesse economico netto rilevante e, in ogni caso, non inferiore al 5%, in posizioni aventi lo stesso profilo di rischio di quello al quale è esposto l'ente creditizio.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle obbligazioni o obbligazioni potenziali che costituiscono crediti o crediti potenziali verso o garantiti da:

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

b) enti associati alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, conformemente all'allegato VI, parte 1, punto 29; e

c) banche multilaterali di sviluppo.

Il paragrafo 1 non si applica ai prestiti sindacati né ai credit default swaps quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire un'obbligazione che rientra nell'ambito del disposto del paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle esposizioni assunte dall'ente creditizio dopo il 1° gennaio 2011. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.

4. Prima di un investimento e su base continuativa gli enti creditizi sono in grado di dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali per analizzare e registrare, per iscritto:

a) l'impegno, ai sensi del paragrafo 1, dei cedenti e/o dei promotori di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione e la durata dell'impegno;

b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

d) la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

e) le dichiarazioni fatte dai cedenti e dai promotori in merito alla dovuta diligenza da essi esercitata nei confronti dei debitori e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione e le politiche adottate dai cedenti per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione; e

g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente creditizio. A tale scopo, gli enti creditizi effettuano e registrano adeguate prove di stress prima dell'investimento e in seguito a cadenze regolari; le prove di stress devono essere effettuate indipendentemente dalle ECAI che hanno attribuito il merito di credito alla cartolarizzazione ed essere basate su tutte le informazioni pertinenti fornite a tal fine dal cedente.

5. Gli enti creditizi mettono in atto procedure formali per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono almeno: il tipo di esposizione, da quanto tempo il cedente detiene le esposizioni, compresa la percentuale che il cedente detiene da meno di due anni, la percentuale di prestiti scaduti da più 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli obblighi in materia di monitoraggio e di possibilità di accesso alle informazioni si applicano alle esposizioni sottostanti queste posizioni inerenti a cartolarizzazione. Quando gli obblighi di cui al paragrafo 4 e al presente paragrafo non sono rispettati, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% alle posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all'allegato IX, parte 4.

6. Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute fuori portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni e/o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni e/o sottoscrizioni siano detenute o no nel portafoglio di negoziazione.

7. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto in applicazione del paragrafo 1 di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. Quando tali obblighi e quelli previsti al paragrafo 6 non sono rispettati, l'ente creditizio cedente non applica l'articolo 95, paragrafo 1, e non è autorizzato a escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

8. I paragrafi da 4 a 7 si applicano alle cartolarizzazioni emesse a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data vengano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

9. Le autorità competenti pubblicano almeno una volta all'anno:

a) i metodi adottati per controllare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7;

b) la descrizione e il numero di provvedimenti adottati per controllare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 nel corso degli ultimi 12 mesi; e

c) il numero e la descrizione succinta dei casi di inosservanza delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 constatati nel corso degli ultimi dodici mesi.

Il presente obbligo è soggetto all'articolo 144, secondo comma.

10. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. Entro il dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia del presente articolo alla luce dell'evoluzione dei mercati."

28. L'articolo 129 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all'allegato V, in collaborazione con le autorità competenti interessate;"

ii) è aggiunta la seguente lettera c):

"c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate, e se necessario, con le banche centrali, in preparazione delle situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti creditizi o sui mercati finanziari.

La pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di cui alla lettera c) comprende le misure eccezionali di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera b), l'elaborazione di valutazioni congiunte, l'attuazione di piani di emergenza e la comunicazione al pubblico."

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione comune:

a) sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare il carattere adeguato del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e, di conseguenza, il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata;

b) sui modelli uniformi, la frequenza e le date di pubblicazione dell'informativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, a tutte le imprese del gruppo bancario.

Ai fini della lettera a), la decisione comune viene presa entro sei mesi a partire dalla data di trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124.

Ai fini della lettera b), la decisione comune viene presa entro il 30 giugno 2011.

La decisione comune di cui al primo comma è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'ente creditizio impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione sull'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2. La decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di sei mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione alle altre autorità competenti.

L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, qualora consultato, e motiva ogni eventuale scostamento significativo da tale parere.

La decisione comune di cui al primo comma e la decisione di cui al sesto comma sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati."

29. L'articolo 130, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis , fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

L'autorità di cui all'articolo 49, quarto comma che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126.

Se possibile l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, utilizzano mezzi di comunicazione esistenti definiti."

30. È inserito il seguente articolo 131 bis :

"Articolo 131 bis

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1.

I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:

a) scambiare informazioni;

b) decidere di affidare compiti e di delegare responsabilità su base volontaria;

c) definire programmi di esame prudenziale sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 124;

d) accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 132, paragrafo 2;

e) applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario;

f) applicare le disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che verranno istituiti in questo settore.

Le autorità competenti partecipanti al collegio delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.

2. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all'articolo 131, definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in merito al funzionamento operativo dei collegi.

Se del caso possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis , nonché le autorità di paesi terzi.

L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti parteciperanno ad una riunione o ad un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni e delle attività e delle decisioni prese nel corso di dette riunioni.

La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, e degli obblighi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 42 bis , paragrafo 2.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica al comitato tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza."

31. L'articolo 132 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera d), il riferimento all'articolo 136 è sostituito dal riferimento all'articolo 136, paragrafo 1;

b) al paragrafo 3, lettera b), il riferimento all'articolo 136 è sostituito dal riferimento all'articolo 136, paragrafo 1.

32. L'articolo 150 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

ii) le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

"k) l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio di cui agli allegati II e IV;

l) l'adeguamento delle disposizioni dell'allegato III e degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; o "

ii) è aggiunta la seguente lettera m):

"m) la modifica dell'importo e della percentuale specificati all'articolo 111, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari."

b) Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 113;"

33. All'articolo 154 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

"8. Gli enti creditizi che entro [ inserire la data di cui all'articolo 4, se nota ] non rispettano i limiti fissati all'articolo 66, paragrafo 1 bis , definiscono strategie e procedure a norma dell'articolo 123 riguardante le misure necessarie per rimediare a questa situazione prima delle date fissate al paragrafo 9.

Queste misure sono riesaminate conformemente all'articolo 124.

9. Gli strumenti che entro [ inserire la data di cui all'articolo 4, se nota ], erano considerati equivalenti, conformemente al diritto nazionale, agli elementi di cui all'articolo 57, lettere a), b) e c), ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 57, lettera a), o non soddisfano i criteri fissati all'articolo 63 bis continuano a essere considerati equivalenti fino alla data di [ 30 anni dopo la data di cui all'articolo 4 da inserire se nota ], fino ad un importo pari a:

a) 20% della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis dell'articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo [ tra i 10 e i 20 anni dopo la data di cui all'articolo 4 da inserire se nota ];

b) 10% della somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis dell'articolo 57, meno la somma di quelli di cui alle lettere i), j) e k) dello stesso articolo [ tra i 20 e i 30 anni dopo la data di cui all'articolo 4 da inserire se nota ].

34. L'allegato III è così modificato:

a) Nella parte 1, al punto 5 è aggiunto il seguente testo:

"Conformemente al metodo di cui alla parte 6 del presente allegato (IMM), tutti i panieri di compensazione con una stessa controparte possono essere trattati come un unico paniere di compensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo paniere di compensazione sono fissati a zero nella stima dell'esposizione attesa (EE)."

b) nella parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l'attività coperta in conformità all'allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92, o, previa approvazione delle autorità competenti, conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 4, o all'allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104.

In questi casi, e quando non si applica l'opzione di cui all'allegato II, punto 11, seconda frase, della direttiva 2006/49/CE, il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti viene fissato pari a zero.

Tuttavia, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della presente direttiva."

c) nella parte 5, il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di copertura. I basket credit default swaps di tipo " nth to default " sono trattati come segue:

a) l'entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo " nth to default " è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo " nth to default " in relazione ad una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

b) vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo " nth to default "; le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo " nth to default " non sono comprese nello stesso paniere di copertura;

c) il moltiplicatore CCR applicabile ad ogni paniere di copertura creato per uno dei titoli di debito di riferimento di un derivato di tipo " nth to default " è pari allo 0,3% per i titoli di debito di riferimento con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta equivalente alle classi di merito di credito da 1 a 3, e allo 0,6% per gli altri titoli di debito."

35. L'allegato V è così modificato:

a) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14. Sono applicate strategie, politiche, procedure e sistemi solidi per identificare, misurare e gestire il rischio di liquidità su un insieme adeguato di orizzonti temporali, tra cui infragiornaliero, in modo da assicurare che gli enti creditizi mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Strategie, politiche, procedure e sistemi sono specificamente pensati per aree di attività, valute e persone giuridiche e comprendono meccanismi adeguati per la ripartizione dei costi di liquidità."

e) è inserito il seguente punto 14 bis :

"14 bis Le strategie, le politiche, le procedure e i sistemi di cui al punto 14 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'impresa e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di direzione, e riflettono l'importanza dell'ente creditizio dal punto di vista sistemico in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività."

f) il punto 15 è sostituito dal seguente:

"15. Gli enti creditizi sviluppano metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le situazioni di finanziamento, in particolare tramite un sistema di limiti. Questi comprendono i flussi di cassa generati da attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione."

g) vengono inseriti i seguenti punti da 16 a 22:

"16. Gli enti creditizi distinguono tra attività date in garanzia e attività non gravate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Essi tengono conto anche della persona giuridica che dispone delle attività, nonché della loro ammissibilità e della possibilità di disporne tempestivamente.

17. Gli enti creditizi tengono conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non gravate tra i soggetti giuridici, sia all'interno che all'esterno del SEE.

18. Un ente creditizio prende in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzia in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Queste disposizioni vengono riviste regolarmente.

19. Vengono considerati scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi, e vengono riesaminate regolarmente le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento. A tal fine, vengono esaminati scenari alternativi, in particolare le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo di cartolarizzazione ( securitisation special purpose entity – SSPE) o di altri soggetti creati a scopi speciali, nei confronti dei quali l'ente creditizio agisce come promotore o ai quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.

20. Gli enti creditizi valutano l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente creditizio, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Vengono presi in considerazione orizzonti temporali diversi e condizioni di stress di vario grado.

21. Gli enti creditizi adeguano le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborano piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al punto 19.

22. Per fare fronte alle crisi di liquidità, gli enti creditizi organizzano piani di emergenza ed elaborano strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare ad eventuali carenze di liquidità. I piani vengono regolarmente verificati, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al punto 16, comunicati all'alta direzione e da questa approvati, affinché le politiche e le procedure interne possano essere adeguate di conseguenza."

36. L'allegato XI è così modificato:

a) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti creditizi, compresa l'elaborazione e l'analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;"

b) è inserito il seguente punto 1 bis :

"1 bis Ai fini del punto 1, lettera e), le autorità competenti effettuano ad intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti creditizi e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano le valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti creditizi sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati."

37. Nell'allegato XII, parte, 2, punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) informazioni succinte sulle condizioni contrattuali relative alle principali caratteristiche di ogni elemento dei fondi propri e dei relativi componenti, compresi gli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis , gli strumenti per i quali le disposizioni di legge e contrattuali prevedono per l'ente creditizio un incentivo al riscatto, e gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 154, paragrafo 9;

b) l'importo dei fondi propri di base, con indicazione separata di tutti gli elementi positivi e delle detrazioni; separatamente viene pubblicato anche l'importo complessivo degli strumenti di cui all'articolo 57, lettera c) bis , e degli strumenti per i quali le disposizioni di legge e contrattuali prevedono per l'ente creditizio un incentivo al riscatto; in ciascuna delle predette pubblicazioni vengono specificati gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 154, paragrafo 9;"

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/49/CE

La direttiva 2006/49/CE è così modificata:

(1) All'articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per "fondi propri di base" si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) bis meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell'articolo 57 della direttiva 2006/48/CE."

(2) L'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti, ad eccezione delle imprese di investimento che soddisfanno i criteri fissati all'articolo 20, paragrafo 2 o paragrafo 3, della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE."

b) il paragrafo 3 è soppresso.

(3) L'articolo 30, paragrafo 4 è soppresso.

(4) L'articolo 31 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b) l'ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, calcolata conformemente all'allegato VI di tale direttiva;"

b) al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente."

c) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione."

(5) All'articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova."

(6) All'articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 42 bis , ad eccezione della lettera a), della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, a meno che le imprese di investimento soddisfino i criteri fissati all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva."

(7) All'articolo 45, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2012".

(8) All'articolo 48, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2012".

Articolo 3Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 5Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Raccomandazione 87/62/CEE sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.

[2] Direttiva 92/121/CEE sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

[9] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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