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Document 52008PC0463(02)

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    /* COM/2008/0463 def. - CNS 2008/0145 */

    52008PC0463(02)

    Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2008/0463 def. - CNS 2008/0145 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 17.7.2008

    COM(2008) 463 definitivo

    2008/0145 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (presentate dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta A seguito delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1] (il “mandato orizzontale”). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

    120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Su altri punti, come la tassazione del carburante per la navigazione aerea, le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, o accordi commerciali obbligatori tra linee aeree, è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti nei 47 accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale. |

    140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in materia di aviazione nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario. |

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

    Consultazione delle parti interessate |

    211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Gli Stati membri e gli operatori industriali sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

    212 | Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori industriali. |

    3. Elementi giuridici della proposta |

    305 | Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato del “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria che consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. Gli articoli 5 e 6 dell’accordo riguardano due tipi di clausole concernenti materie di competenza comunitaria. L’articolo 5 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 6 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che vieta ai vettori dei paesi terzi di adottare iniziative in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 7 rende conformi al diritto comunitario della concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anticoncorrenziali (accordi commerciali obbligatori tra linee aeree). |

    310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

    Principio di proporzionalità L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

    Scelta dello strumento |

    342 | L’accordo fra la Comunità e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale costituisce lo strumento più efficace per conformare al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale. |

    4. Incidenza sul bilancio |

    409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

    5. Informazioni supplementari |

    510 | Semplificazione |

    511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

    512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. |

    570 | Illustrazione dettagliata della proposta Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità. |

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

    DECIDE:

    Articolo unico

    1. Fatta salva l’eventuale conclusione dell’accordo in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.

    2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.

    3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    2008/0145 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4],

    considerando quanto segue:

    (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

    (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione.../.../CE del Consiglio, del [...][5].

    (4) È necessario approvare detto accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. L’accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

    2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA

    da una parte, e

    l’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL'AFRICA OCCIDENTALEdall'altra

    (in appresso denominate "le parti")

    CONSTATANDO che [vari] Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale hanno concluso accordi bilaterali concernenti servizi aerei che contengono disposizioni in materia di designazione non conformi alla legislazione comunitaria, come accertato nelle sentenze della Corte di giustizia del novembre 2002,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno un diritto di accesso non discriminatorio al mercato per i collegamenti fra gli Stati membri e i paesi terzi,

    VISTO che gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

    RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria e della legislazione dell’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale, i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, che

    i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; oppure

    ii) rafforzano gli effetti di qualsiasi accordo, decisione o pratica concordata; o

    iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle rotte interessate,

    possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

    CONSTATANDO che le parti non intendono, nell'ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

    CONSTATANDO che i collegamenti aerei fra gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e quelli della Comunità europea rappresentano più dell'80% dei loro collegamenti aerei internazionali, che sono sempre stati disciplinati da accordi bilaterali sui servizi aerei,

    CONSIDERANDO la decisione n. 08/2002/CM/UEMOA del 27 giugno 2002 recante adozione del programma comune del trasporto aereo degli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale,

    CONSIDERANDO la direttiva n. 08/2006/CM/UEMOA del 16 dicembre 2006, che conferiva alla Commissione dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, assistita dai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, il mandato di avviare e condurre negoziati con la Commissione europea in vista dell’introduzione di una clausola di designazione comunitaria negli accordi aerei tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale,

    PRENDENDO nota della proposta avanzata dalla Commissione europea di sfruttare l'opportunità offertale dalla legislazione europea e dalle disposizioni del trattato che ha istituito l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale per avviare negoziati da blocco a blocco sull’introduzione di una clausola di designazione comunitaria negli accordi aerei firmati tra gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e quelli della Comunità europea;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    ARTICOLO 1 Disposizioni generali

    1. Ai fini del presente accordo i termini e le espressioni che seguono hanno il seguente significato:

    i. UEMOA: Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale,

    ii. CE: Comunità europea

    2. Ai fini del presente accordo, per “Stati membri CE” si intendono gli Stati membri della Comunità europea e per “Stati membri UEMOA” si intendono gli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale.

    3. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nell'allegato 1 al presente accordo, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro CE e ai cittadini dello Stato membro UEMOA si intendono fatti, rispettivamente, ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale.

    4. In ciascuno degli accordi bilaterali elencati nell'allegato 1 al presente accordo, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro CE e dello Stato membro UEMOA che sono parte del presente accordo si intendono fatti, rispettivamente, ai vettori o alle compagnie aeree designate da tali Stati.

    ARTICOLO 2 Designazione e autorizzazione

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a), per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo, le autorizzazioni e le licenze che gli sono rilasciate.

    2. Una volta ricevuta la designazione effettuata da uno Stato membro di una delle due parti, lo Stato dell’altra parte rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro CE:

    i. il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro CE che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ed inoltre che

    ii lo Stato membro CE competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e garantisca l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione.

    b) Nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale:

    i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale che ha fatto la designazione e che sia in possesso di un’autorizzazione valida ai sensi della legislazione dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale; ed inoltre che

    ii. lo Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e garantisca l'effettivo controllo regolamentare sul certificato di vettore aereo conformemente agli allegati 1, 6 e 8 della Convenzione di Chicago, e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; ed inoltre che

    iii.

    a. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e/o a cittadini di Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e/o ad altri Stati africani e/o a cittadini di questi altri Stati africani, e sia da questi effettivamente controllato;

    b. il servizio operato dal vettore aereo certificato in base alla legislazione comunitaria dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale abbia principalmente come punto di partenza e di arrivo uno o più aeroporti di uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e il suo personale tecnico operativo e di gestione sia composto principalmente da cittadini di Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, se lo Stato membro comunitario interessato conferma l’applicazione delle disposizioni della presente lettera b).

    ARTICOLO 3 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione

    1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera b), per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o delle licenze di vettore aereo.

    2. Ogni Stato membro interessato può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’altra parte qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro della Comunità europea:

    i. il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro CE che ha fatto la designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure

    ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia garantito dallo Stato membro della Comunità europea responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione.

    b) Nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale:

    i. il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale che ha fatto la designazione o non sia in possesso di un’autorizzazione valida ai sensi della legislazione dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale; oppure

    ii. lo Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non abbia esercitato e garantito l'effettivo controllo regolamentare sul certificato di vettore aereo conformemente agli allegati 1, 6 e 8 della Convenzione di Chicago, e l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

    iii.

    a. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e/o a cittadini di Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e/o ad altri Stati africani e/o a cittadini di questi altri Stati africani, e sia da questi effettivamente controllato;

    b. il servizio operato dal vettore aereo certificato in base alla legislazione comunitaria dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale non abbia principalmente come punto di partenza e di arrivo uno o più aeroporti di uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e il suo personale tecnico operativo e di gestione non sia composto principalmente da cittadini di Stati membri dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale.

    3, Lo Stato membro interessato esercita i diritti di cui al presente articolo senza discriminare i vettori aerei comunitari dell’altra parte in base alla loro nazionalità.

    ARTICOLO 4 Diritti relativi ai controlli regolamentari effettivi

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera c), del presente accordo.

    2. Se uno Stato membro della Comunità europea ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e garantito da un altro Stato membro della Comunità europea, i diritti dello Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro della Comunità europea che ha designato il vettore e lo Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale interessato, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro della Comunità europea e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    3. Se uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare effettivo è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, i diritti dello Stato membro della Comunità europea interessato, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale che ha designato il vettore e lo Stato membro della Comunità europea interessato, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    4. Ai fini del presente accordo, le parti convengono che il controllo regolamentare effettivo implica almeno che lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio o l’autorizzazione assicuri in modo continuativo ed efficace i programmi di sorveglianza della sicurezza aerea intrinseca ed estrinseca applicando, quanto meno, le norme dell’ICAO, e il rispetto da parte del vettore aereo dei criteri fissati dalle autorità competenti per l’esercizio di servizi aerei internazionali.

    ARTICOLO 5 Tassazione del carburante per aerei

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

    2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro della Comunità europea imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro della Comunità europea o fra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro della Comunità europea e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro della Comunità europea.

    3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro della Comunità europea che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale o fra un punto situato nel territorio dello stesso Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale e un punto situato nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale.

    4. Qualora venisse elaborato un progetto volto a introdurre la tassazione del carburante conformemente al presente articolo, le parti convengono di incontrarsi in tempi rapidi per discutere di tale questione.

    ARTICOLO 6 Tariffe di trasporto

    1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo integrano gli articoli di cui all'allegato 2, lettera e), del presente accordo.

    2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da uno Stato membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale in forza di uno degli accordi bilaterali di cui all’allegato 1 del presente accordo che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e), per i trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.

    3. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da uno Stato membro della Comunità europea in forza di uno degli accordi bilaterali di cui all’allegato 1 del presente accordo che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale sono soggetti alla legislazione dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale che è applicata su base non discriminatoria.

    ARTICOLO 7 Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi bilaterali elencati nell'allegato 1 del presente accordo i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di accordi, decisioni o pratiche concordate di questo tipo; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.

    2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 del presente accordo che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

    ARTICOLO 8 Allegati dell'accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    ARTICOLO 9 Emendamento

    1. In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni con l’altra parte finalizzate a una modifica del presente accordo. Tali consultazioni sono avviate entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    2. Le modifiche eventualmente apportate in tal modo entreranno in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    ARTICOLO 10 Entrata in vigore e applicazione provvisoria

    1. Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima delle due notifiche con le quali le parti si sono reciprocamente informate per iscritto dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri della Comunità europea e quelli dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi bilaterali ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

    ARTICOLO 11 Denuncia

    1. La cessazione di uno degli accordi bilaterali dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

    2. La cessazione di tutti gli accordi bilaterali dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

    PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | PER L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA DELL'AFRICA OCCIDENTALE |

    Allegati

    BENIN

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo.

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica popolare del Dahomey relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 15 febbraio 1971, in appresso denominato “Accordo Benin-Belgio” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare del Benin relativo al trasporto aereo firmato a Sofia il 16 settembre 1982, in appresso denominato “Accordo Benin-Bulgaria” nell’allegato 2,

    - Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Dahomey relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 9 dicembre 1963, in appresso denominato “Accordo Benin-Francia” nell'allegato 2,

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare del Benin relativo al trasporto aereo firmato a Cotonou il 13 maggio 1988, in appresso denominato “Accordo Benin-Polonia” nell’allegato 2,

    - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica popolare del Benin firmato a Londra il 16 settembre 1999, in appresso denominato “Accordo Benin-Regno Unito” nell’allegato 2;

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica popolare del Benin e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 10 dell'Accordo Benin-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Benin–Bulgaria;

    - Articolo 13 dell'Accordo Benin–Francia;

    - Articolo 9 dell'Accordo Benin-Polonia;

    - Articolo 4 dell'Accordo Benin-Regno Unito.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    - Articolo 11 dell'Accordo Benin-Belgio;

    - Articolo 4 dell'Accordo Benin–Bulgaria;

    - Articolo 6 dell'Accordo Benin–Francia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Benin-Polonia;

    - Articoli 4 e 5 dell'Accordo Benin-Regno Unito.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 10 dell'Accordo Benin-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Benin–Bulgaria;

    - Articolo 11 dell'Accordo Benin–Francia;

    - Articolo 9 dell'Accordo Benin-Polonia;

    - Articolo 14 dell'Accordo Benin-Regno Unito.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 3 dell'Accordo Benin-Belgio;

    - Articolo 10 dell'Accordo Benin–Bulgaria;

    - Articolo 3 dell'Accordo Benin–Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Benin-Polonia;

    - Articolo 8 dell'Accordo Benin-Regno Unito.

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario:

    - Articolo 18 dell'Accordo Benin-Belgio;

    - Articolo 12 dell'Accordo Benin–Bulgaria;

    - Articolo 18 dell'Accordo Benin–Francia;

    - Articolo 17 dell'Accordo Benin-Polonia;

    - Articolo 7 dell'Accordo Benin-Regno Unito.

    BURKINA FASO

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica dell’Alto Volta relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 15 febbraio 1984, in appresso denominato “Accordo Burkina Faso-Belgio” nell'allegato 2,

    - Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica dell’Alto Volta relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 29 maggio 1962, in appresso denominato “Accordo Burkina Faso-Francia” nell'allegato 2.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra il Burkina Faso e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente Accordo

    - Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo del Burkina Faso relativo al trasporto aereo firmato a […], il […], in appresso denominato “progetto di accordo Burkina Faso-Francia” nell’allegato 2;

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 9 dell'Accordo Burkina Faso-Belgio;

    - Articolo 13 dell'Accordo Burkina Faso-Francia;

    - Articolo 3 del progetto di accordo Burkina Faso-Francia.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    - Articolo 10 dell'Accordo Burkina Faso-Belgio,

    - Articolo 6 dell'Accordo Burkina Faso-Francia;

    - Articolo 4 del progetto di Accordo Burkina Faso-Francia,

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 9 dell'Accordo Burkina Faso-Belgio;

    - Articolo 11 dell'Accordo Burkina Faso-Francia;

    - Articolo 8 del progetto di Accordo Burkina Faso-Francia.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 2 dell'Accordo Burkina Faso-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Burkina Faso-Francia;

    - Articolo 10 del progetto di Accordo Burkina Faso-Francia.

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario

    - Articolo 17 dell'Accordo Burkina Faso-Belgio;

    - Articolo 18 dell'Accordo Burkina Faso-Francia;

    - Articolo 14 del progetto di Accordo Burkina Faso-Francia.

    COSTA D'AVORIO

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo.

    - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo, firmato a Bonn il 3 ottobre 1978, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Germania” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 21 settembre 1963, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Belgio” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto ad Abidjan il 31 agosto 2002.

    - Accordo fra il Regno di Danimarca e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 1° luglio 1966, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Danimarca” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il la Repubblica della Costa d’Avorio e lo Stato spagnolo relativo al trasporto aereo firmato a Madrid il 15 luglio 1976, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Spagna” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Madrid il 17 maggio 1994.

    - Accordo fra la Repubblica Francese e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo, firmato ad Abidjan il 19 ottobre 1962, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Francia” nell'allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica della Costa d’Avorio e la Repubblica italiana relativo al trasporto aereo, firmato ad Abidjan il 19 febbraio 1968, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Italia” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 9 ottobre 1963, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo civile firmato ad Abidjan il 13 luglio 1984, in appresso denominato “accordo Costa d’Avorio-Polonia” nell’allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica popolare della Costa d’Avorio e la Repubblica del Portogallo relativo al trasporto aereo, firmato a Lisbona il 16 settembre 1987, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Portogallo” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo civile firmato ad Abidjan il 25 maggio 1979, in appresso denominato “accordo Costa d’Avorio-Romania” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il Regno di Svezia e la Repubblica della Costa d’Avorio relativo al trasporto aereo firmato ad Abidjan il 1° luglio 1966, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Svezia” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio firmato a Londra il 1° dicembre 1976, in appresso denominato “accordo Costa d’Avorio-Regno Unito” nell’allegato 2.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica della Costa d’Avorio e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo

    - Accordo fra la Repubblica popolare della Costa d’Avorio e la Repubblica del Portogallo relativo al trasporto aereo, firmato a Lisbona il 12 luglio 1990, in appresso denominato “Accordo Costa d’Avorio-Portogallo” nell'allegato 2.

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente Accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Germania;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Belgio;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Danimarca;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Spagna;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Francia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Italia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi;

    - Articolo IX dell'Accordo Costa d’Avorio-Polonia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Costa d’Avorio-Portogallo;

    - Articolo 8 dell'Accordo Costa d’Avorio-Romania;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Svezia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    - Articolo 4 dell'Accordo Costa d’Avorio-Germania;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Belgio;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Danimarca;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Spagna;

    - Articolo 12 dell'Accordo Costa d’Avorio-Francia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Italia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi;

    - Articolo X dell'Accordo Costa d’Avorio-Polonia;

    - Articolo 21 dell'Accordo Costa d’Avorio-Portogallo;

    - Articolo 9 dell'Accordo Costa d’Avorio-Romania;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Svezia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Germania;

    - Articolo 4 dell'Accordo Costa d’Avorio-Belgio;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Danimarca;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Spagna;

    - Articolo 11 dell'Accordo Costa d’Avorio-Francia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Italia;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi;

    - Articolo IX dell'Accordo Costa d’Avorio-Polonia;

    - Articolo 7 dell'Accordo Costa d’Avorio-Portogallo;

    - Articolo 8 dell'Accordo Costa d’Avorio-Romania;

    - Articolo 10 dell'Accordo Costa d’Avorio-Svezia;

    - Articolo 14 dell'Accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 6 dell'Accordo Costa d’Avorio-Germania;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Danimarca;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Spagna;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Italia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi;

    - Articolo III dell'Accordo Costa d’Avorio-Polonia;

    - Articolo 5 dell'Accordo Costa d’Avorio-Portogallo;

    - Articolo 2 dell'Accordo Costa d’Avorio-Romania;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Svezia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

    - Articolo 9 dell'Accordo Costa d’Avorio-Germania;

    - Articolo 18 dell'Accordo Costa d’Avorio-Belgio;

    - Articolo 17 dell'Accordo Costa d’Avorio-Danimarca;

    - Articolo 19 dell'Accordo Costa d’Avorio-Spagna;

    - Articolo 18 dell'Accordo Costa d’Avorio-Francia;

    - Articolo 18 dell'Accordo Costa d’Avorio-Italia;

    - Articolo 18 dell'Accordo Costa d’Avorio-Paesi Bassi;

    - Articolo XVII dell'Accordo Costa d’Avorio-Polonia;

    - Articolo 15 dell'Accordo Costa d’Avorio-Portogallo;

    - Articolo 16 dell'Accordo Costa d’Avorio-Romania;

    - Articolo 17 dell'Accordo Costa d’Avorio-Svezia;

    - Articolo 17 dell'Accordo Costa d’Avorio-Regno Unito.

    GUINEA-BISSAU

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo.

    - Accordo fra la Repubblica del Portogallo e la Repubblica di Guinea-Bissau relativo al trasporto aereo, siglato a Lisbona il 30 agosto 2007, in appresso denominato “Accordo Guinea-Bissau-Portogallo” nell'allegato 2;

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica di Guinea-Bissau e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 3 dell'Accordo Guinea-Bissau - Portogallo;

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

    - Articolo 4 dell'Accordo Guinea-Bissau - Portogallo;

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 15 dell'Accordo Guinea-Bissau - Portogallo;

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 6 dell'Accordo Guinea-Bissau - Portogallo;

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario

    - Articolo 18 dell'Accordo Guinea-Bissau - Portogallo;

    MALI

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 9 maggio 1985, in appresso denominato “Accordo Mali-Belgio” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a [luogo] l’11 aprile 2002.

    - Accordo fra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Praga il 27 novembre 1961, in appresso denominato “Accordo Mali-Cecoslovacchia” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Madrid il 5 novembre 1990, in appresso denominato “Accordo Mali-Spagna” nell’allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 5 agosto 1961, in appresso denominato “Accordo Mali-Francia” nell'allegato 2,

    - Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Mali relativo al trasporto aereo civile, firmato a Bucarest il 21 giugno 1983, in appresso denominato "Accordo Mali–Romania" nell'allegato 2.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Mali e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Allegato 2

    Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente Accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 6 dell'Accordo Mali - Belgio;

    - Articolo 2 dell'Accordo Mali - Cecoslovacchia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Mali - Spagna;

    - Articolo 14 dell'Accordo Mali - Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Mali - Romania.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

    - Articolo 7 dell'Accordo Mali - Belgio;

    - Articolo 2 dell'Accordo Mali - Cecoslovacchia;

    - Articoli 6 e 7 dell'Accordo Mali - Spagna;

    - Articolo 7 dell'Accordo Mali - Francia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Mali - Romania.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 5 dell'Accordo Mali - Belgio;

    - Articolo 2 dell'Accordo Mali - Cecoslovacchia;

    - Articolo 5 dell'Accordo Mali - Spagna;

    - Articolo 14 dell'Accordo Mali - Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Mali - Romania.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 9 dell'Accordo Mali - Belgio;

    - Articolo 4 dell'Accordo Mali - Cecoslovacchia;

    - Articolo 9 dell'Accordo Mali - Spagna;

    - Articolo 3 dell'Accordo Mali - Francia;

    - Articolo 8 dell'Accordo Mali - Romania.

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario

    - Articolo 14 dell'Accordo Mali - Belgio;

    - Articolo 8 dell'Accordo Mali - Cecoslovacchia;

    - Articolo 14 dell'Accordo Mali - Spagna;

    - Articolo 20 dell'Accordo Mali - Francia;

    - Articolo 13 dell'Accordo Mali - Romania.

    NIGER

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo firmato a Niamey il 19 agosto 1963, in appresso denominato “Accordo Niger-Belgio” nell'allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 28 maggio 1962, in appresso denominato “Accordo Niger-Francia” nell'allegato 2,

    - Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Niger relativo al trasporto aereo, firmato a Bucarest il 7 giugno 1978, in appresso denominato “Accordo Niger–Romania” nell'allegato 2.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Niger e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 10 dell'Accordo Niger-Belgio;

    - Articolo 13 dell'Accordo Niger-Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Niger-Romania.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

    - Articolo 11 dell'Accordo Niger-Belgio;

    - Articolo 6 dell'Accordo Niger-Francia;

    - Articolo 5 dell'Accordo Niger-Romania.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 10 dell'Accordo Niger-Belgio;

    - Articolo 11 dell'Accordo Niger-Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Niger-Romania.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 3 dell'Accordo Niger-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Niger-Francia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Niger-Romania.

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario

    - Articolo 18 dell'Accordo Niger-Belgio;

    - Articolo 18 dell'Accordo Niger-Francia;

    - Articolo 9 dell'Accordo Niger-Romania.

    SENEGAL

    Allegato 1

    Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente Accordo.

    - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo, firmato a Bonn il 29 ottobre 1964, in appresso denominato “Accordo Senegal-Germania” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo federale d’Austria e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo, firmato a Dakar il 4 febbraio 1987, in appresso denominato “Accordo Senegal-Austria” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 25 novembre 1966, in appresso denominato “Accordo Senegal - Belgio” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Dakar il 4 giugno 2002.

    - Accordo fra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo, firmato a Sofia il [ data ], in appresso denominato “Accordo Senegal-Bulgaria” nell'allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica socialista di Cecoslovacchia e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo, firmato a Praga il 20 giugno 1962, in appresso denominato “Accordo Senegal-Cecoslovacchia” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il Repubblica del Senegal e la Spagna relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 26 giugno 1968, in appresso denominato “Accordo Senegal - Spagna” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Dakar il 22 febbraio 2006.

    - Accordo fra la Repubblica francese e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Parigi il 15 giugno 1962, in appresso denominato “Accordo Senegal-Francia” nell'allegato 2,

    - Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972, in appresso denominato “Accordo Senegal-Italia” nell'allegato 2,

    modificato da ultimo dal protocollo d'intesa fatto a Roma il 21 luglio 2004.

    - Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo, firmato a Dakar il 27 luglio 1977, in appresso denominato “Accordo Senegal-Paesi Bassi” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 1° agosto 1969, in appresso denominato “accordo Senegal-Polonia” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Portogallo e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo, firmato a Lisbona il 21 febbraio 1977, in appresso denominato “Accordo Senegal-Portogallo” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica del Senegal relativo al trasporto aereo firmato a Dakar il 25 febbraio 1977, in appresso denominato “accordo Senegal-Romania” nell’allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Senegal e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord firmato a Londra il 21 giugno 2006, in appresso denominato “accordo Senegal-Regno Unito” nell’allegato 2.

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Senegal e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 14 dell'Accordo Senegal-Germania;

    - Articolo 8 dell'Accordo Senegal-Austria;

    - Articolo 10 dell'Accordo Senegal-Belgio;

    - Articolo 12 dell'Accordo Senegal-Bulgaria;

    - Articolo 10 dell'Accordo Senegal-Cecoslovacchia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Senegal-Francia;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Italia;

    - Articolo 7 dell'Accordo Senegal-Paesi Bassi;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Polonia;

    - Articolo VIII dell'Accordo Senegal-Portogallo;

    - Articolo 8 dell'Accordo Senegal-Romania;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Spagna;

    - Articolo 4 dell'Accordo Senegal-Regno Unito.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

    - Articolo 7 dell'Accordo Senegal-Germania;

    - Articoli 8 e 9 dell'Accordo Senegal-Austria;

    - Articolo 11 dell'Accordo Senegal - Belgio;

    - Articolo 13 dell'Accordo Senegal-Bulgaria;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Cecoslovacchia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Senegal-Francia;

    - Articolo 6 dell'Accordo Senegal-Italia;

    - Articolo 9 dell'Accordo Senegal-Paesi Bassi;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Polonia;

    - Articolo X dell'Accordo Senegal-Portogallo;

    - Articolo 9 dell'Accordo Senegal-Romania;

    - Articolo 4 dell'Accordo Senegal-Spagna;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Regno Unito.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 12 dell'Accordo Senegal-Germania;

    - Articolo 8 dell'Accordo Senegal-Austria;

    - Articolo 4 dell'Accordo Senegal-Belgio;

    - Articolo 12 dell'Accordo Senegal-Bulgaria;

    - Articolo 10 dell'Accordo Senegal-Cecoslovacchia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Senegal-Francia;

    - Articolo 4 dell'Accordo Senegal-Italia;

    - Articolo 7 dell'Accordo Senegal-Paesi Bassi;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Polonia;

    - Articolo VIII dell'Accordo Senegal-Portogallo;

    - Articolo 8 dell'Accordo Senegal-Romania;

    - Allegato VI del protocollo d’intesa Senegal-Spagna;

    - Articolo 14 dell'Accordo Senegal-Regno Unito.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Germania;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Austria;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Bulgaria;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Cecoslovacchia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Senegal-Italia;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Paesi Bassi;

    - Articolo 8 dell'Accordo Senegal-Polonia;

    - Articolo V dell'Accordo Senegal-Portogallo;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Romania;

    - Articolo 5 dell'Accordo Senegal-Spagna;

    - Articolo 8 dell'Accordo Senegal-Regno Unito.

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario

    - Articolo 18 dell'Accordo Senegal-Germania;

    - Articolo 13 dell'Accordo Senegal-Austria;

    - Articolo 18 dell'Accordo Senegal-Belgio;

    - Articolo 20 dell'Accordo Senegal-Bulgaria;

    - Articolo 17 dell'Accordo Senegal-Cecoslovacchia;

    - Articolo 18 dell'Accordo Senegal-Francia;

    - Articolo 18 dell'Accordo Senegal-Italia;

    - Articolo 14 dell'Accordo Senegal-Paesi Bassi;

    - Articolo 11 dell'Accordo Senegal-Polonia;

    - Articolo XIV dell'Accordo Senegal-Portogallo;

    - Articolo 13 dell'Accordo Senegal-Romania;

    - Articolo 11 dell'Accordo Senegal-Spagna;

    - Articolo 7 dell'Accordo Senegal-Regno Unito.

    TOGO

    Allegato 1

    Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

    a) Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo.

    - Accordo fra il Regno del Belgio e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Bruxelles il 12 maggio 1981, in appresso denominato “Accordo Togo-Belgio” nell'allegato 2;

    modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 21 gennaio 2004.

    - Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 6 luglio 1990, in appresso denominato “Accordo Togo-Bulgaria” nell’allegato 2;

    - Accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo, fatto a Bonn il 27 maggio 1971, in appresso denominato “Accordo Togo-Germania” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo della Repubblica del Togo e il governo della Repubblica francese relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 16 aprile 1982, in appresso denominato “Accordo Togo-Francia” nell’allegato 2;

    modificato da ultimo dal verbale delle consultazioni redatto a Parigi il 20 ottobre 2003.

    - Accordo fra Repubblica del Togo e il Granducato del Lussemburgo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 23 ottobre 1987, in appresso denominato “Accordo Togo-Lussemburgo” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Lomé il 17 marzo 1981, in appresso denominato “Accordo Togo-Paesi Bassi” nell'allegato 2;

    - Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Togo relativo al trasporto aereo firmato a Londra il 15 febbraio 1999, in appresso denominato “Accordo Togo-Regno Unito” nell’allegato 2;

    b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Togo e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

    Allegato 2

    Elenco degli articoli degli accordi di cui all'allegato 1 richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente Accordo

    a) Designazione da parte di uno Stato membro

    - Articolo 9 dell'Accordo Togo-Belgio;

    - Articolo 12 dell'Accordo Togo-Bulgaria;

    - Articolo 9 dell'Accordo Togo-Francia;

    - Articolo 14 dell'Accordo Togo-Germania;

    - Articolo 11 dell'Accordo Togo-Lussemburgo;

    - Articolo 11 dell'Accordo Togo-Paesi Bassi;

    - Articolo 4 dell'Accordo Togo-Regno Unito.

    b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi

    - Articolo 10 dell'Accordo Togo-Belgio;

    - Articolo 13 dell'Accordo Togo-Bulgaria;

    - Articolo 10 dell'Accordo Togo-Francia;

    - Articolo 7 dell'Accordo Togo-Germania;

    - Articolo 12 dell'Accordo Togo-Lussemburgo;

    - Articolo 12 dell'Accordo Togo-Paesi Bassi;

    - Articolo 5 dell'Accordo Togo-Regno Unito.

    c) Controllo regolamentare

    - Articolo 3 dell'Accordo Togo-Belgio;

    - Articolo 12 dell'Accordo Togo-Bulgaria;

    - Articolo 12 dell'Accordo Togo-Germania;

    - Articolo 9 dell'Accordo Togo-Francia;

    - Articolo 11 dell'Accordo Togo-Lussemburgo;

    - Articolo 11 dell'Accordo Togo-Paesi Bassi;

    - Articolo 14 dell'Accordo Togo-Regno Unito.

    d) Tassazione del carburante per la navigazione aerea

    - Articolo 2 dell'Accordo Togo-Belgio;

    - Articolo 3 dell'Accordo Togo-Bulgaria;

    - Articolo 2 dell'Accordo Togo-Francia;

    - Articolo 3 dell'Accordo Togo-Germania;

    - Articolo 2 dell'Accordo Togo-Lussemburgo;

    - Articolo 2 dell'Accordo Togo-Paesi Bassi;

    - Articolo 8 dell'Accordo Togo-Regno Unito.

    e) Tariffe per il trasporto intracomunitario

    - Articolo 17 dell'Accordo Togo-Belgio;

    - Articolo 18 dell'Accordo Togo-Bulgaria;

    - Articolo 18 dell'Accordo Togo-Francia;

    - Articolo 18 dell'Accordo Togo-Germania;

    - Articolo 19 dell'Accordo Togo-Lussemburgo;

    - Articolo 19 dell'Accordo Togo-Paesi Bassi;

    - Articolo 7 dell'Accordo Togo-Regno Unito.

    [1] Decisione n. 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

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