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Document 52008PC0247

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    /* COM/2008/0247 def. - CNS 2008/0088 */

    52008PC0247

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori /* COM/2008/0247 def. - CNS 2008/0088 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 8.5.2008

    COM(2008) 247 definitivo

    2008/0088 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    A norma dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, per poter beneficiare dei pagamenti diretti un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, ogni detentore di animali comunica all'autorità competente – entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni – tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data.

    Scopo della proposta è chiarire la portata dell'obbligo di identificazione e registrazione degli animali ai fini dell'erogazione dei pagamenti per le carni bovine, mediante modifica dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Con la modifica proposta, un animale dovrebbe essere considerato ammissibile al pagamento se gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono stati alla fine soddisfatti al più tardi al momento di inizio del periodo di detenzione dell'animale.

    La portata della modifica è limitata al fatto di stabilire l'ammissibilità ai pagamenti. Essa non incide sulla tracciabilità degli animali, in quanto gli agricoltori sono sempre tenuti a soddisfare i requisiti in materia di identificazione e registrazione fissati dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

    Poiché il periodo di riferimento stabilito per la gestione dei pagamenti in questione è l'anno civile, questa modifica dovrebbe applicarsi a partire dal 1° gennaio 2008, in modo da coprire tutti questi pagamenti durante l'intero anno civile 2008.

    - Contesto generale

    L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che, in caso di pagamenti per le carni bovine, gli Stati membri effettuino pagamenti supplementari agli agricoltori, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento. L'articolo 138 del medesimo regolamento prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti previsti dal titolo IV, capitolo 12, un animale debba essere identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, ogni detentore di animali comunica all'autorità competente – entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni – tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data.

    Il semplice fatto che non sia stata comunicata all'autorità competente entro il periodo fissato dal regolamento (CE) n. 1760/2000 la data della nascita, del decesso o di un qualsiasi movimento dell'animale non dovrebbe comportare automaticamente la sua decadenza dal beneficio del pagamento. L'inizio del periodo di detenzione dell'animale è considerato come il momento opportuno per controllare che l'animale di cui trattasi è effettivamente identificato e registrato ai fini dell'erogazione dei pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    La questione è di massima importanza per gli Stati membri in cui i pagamenti per le carni bovine continuano ad essere pienamente o parzialmente accoppiati, in conformità all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Questi Stati membri non sanno bene su che base concedere l'acconto per questi pagamenti che essi sono tenuti ad erogare a partire dal 16 ottobre 2008. In questa situazione occorre eliminare il rischio che gli agricoltori siano esposti a disparità di trattamento negli Stati membri o che non possano beneficiare dei pagamenti

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

    Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Non pertinente.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    - Consultazione

    - Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni.

    - Valutazione dell'impatto

    Non pertinente.

    3. Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi delle misure proposte

    Scopo della proposta è chiarire la portata dell'obbligo di identificazione e registrazione degli animali ai fini dell'erogazione dei pagamenti per le carni bovine, mediante modifica dell'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Con la modifica proposta, un animale dovrebbe essere considerato ammissibile al pagamento se gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono stati alla fine soddisfatti al più tardi al momento di inizio del periodo di detenzione dell'animale, indipendentemente dai requisiti in materia di identificazione e registrazione. Poiché, inoltre, il periodo di riferimento stabilito per la gestione dei pagamenti in questione è l'anno civile, questa modifica dovrebbe applicarsi a partire dal 1° gennaio 2008, in modo da coprire tutti questi pagamenti durante l'intero anno civile 2008.

    - Base giuridica

    Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

    - Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

    - Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

    Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

    4. Incidenza sul bilancio

    La presente misura non comporta alcuna spesa comunitaria supplementare. Il finanziamento della misura in questione era previsto nella scheda finanziaria della proposta della Commissione per la riforma della PAC (COM (2003) 23 definitivo).

    5. Informazioni supplementari

    - Semplificazione

    Non pertinente.

    2008/0088 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere del Parlamento europeo[2],

    considerando quanto segue:

    1. L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio[3] prevede che, in caso di pagamenti per le carni bovine, gli Stati membri effettuino pagamenti supplementari agli agricoltori, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento.

    2. L'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento, un animale debba essere identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio[4].

    3. L'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede che ogni detentore di animali debba comunicare all'autorità competente – entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni – tutti i movimenti a destinazione e a partire dall'azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell'azienda, specificandone la data.

    4. Occorre tuttavia chiarire la portata dell'obbligo stabilito dall'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il semplice fatto che non sia stata comunicata all'autorità competente, entro il periodo indicato all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, la data della nascita, del decesso o di un qualsiasi movimento dell'animale non dovrebbe comportare automaticamente la sua decadenza dal beneficio del pagamento. Conviene considerare l'inizio del periodo di detenzione dell'animale come il momento opportuno per controllare che l'animale di cui trattasi è effettivamente identificato e registrato ai fini dell'erogazione dei pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    5. Occorre pertanto modificare l'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    6. La portata della modifica è limitata al fatto di stabilire l'ammissibilità ai pagamenti. La modifica non incide sulla tracciabilità degli animali, in quanto gli agricoltori sono sempre tenuti a soddisfare i requisiti in materia di identificazione e registrazione fissati dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

    7. È opportuno che l'obbligo fissato dall'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applichi a tutti i pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento. Poiché il periodo di riferimento stabilito per la gestione di questi pagamenti è l'anno civile, è opportuno che detta modifica si applichi a partire dal 1° gennaio 2008, in modo da coprire tutti i pagamenti di cui trattasi durante l'intero anno civile 2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è aggiunto il comma seguente:

    "Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento se le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono state comunicate all'autorità competente al momento dell'inizio del periodo di detenzione dell'animale."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU C … del …, pag. …

    [2] GU C … del …, pag. …

    [3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

    [4] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

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