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Document 52008PC0210

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali

    /* COM/2008/0210 def. - COD 2008/0079 */

    52008PC0210

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali /* COM/2008/0210 def. - COD 2008/0079 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 21.4.2008

    COM(2008)210 definitivo

    2008/0079 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle statistiche sui prodotti vegetali

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    120 | Motivazione e obiettivi della proposta Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati dell'UE. Si ritiene indispensabile che, in aggiunta alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione, debbano essere prodotte anche statistiche sulle coltivazioni permanenti e sugli ortaggi. Contesto generale La presente proposta ottempera agli obiettivi di una migliore legislazione, di una semplificazione delle normative e della riduzione dell'onere di risposta. |

    Disposizioni vigenti La proposta è intesa a semplificare le attuali disposizioni e a adeguarle alle nuove esigenze dell'Unione europea. Va pertanto abrogata la legislazione esistente: il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le statistiche cui si riferisce la presente proposta sono indispensabili ai fini della gestione e della valutazione della politica agricola comune. Il regolamento proposto si inquadra nella nuova strategia politica della Commissione volta a semplificare la legislazione e a promuovere una migliore regolamentazione come specificato nella comunicazione del 14 novembre 2006 su "un esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea"[1] e nella comunicazione del 24 gennaio 2007 su un "programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea"[2]. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione |

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La proposta è stata discussa con i produttori di dati (rappresentanti degli istituti nazionali di statistica) e i servizi della Commissione (DG AGRI, CCR) in seno ai gruppi di lavoro e al comitato permanente di statistica agraria. |

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La presente proposta è il risultato di approfondite discussioni tra tutte le parti interessate. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Settori di competenza interessati I rappresentanti nazionali intervenuti nelle riunioni del gruppo di lavoro "Statistiche dei prodotti vegetali e dell'utilizzazione dei terreni" di Eurostat sono esperti che possiedono un'approfondita conoscenza delle normative vigenti e dei sistemi nazionali di rilevazione e compilazione delle statistiche sui prodotti vegetali. Tra i funzionari della Commissione figuravano esperti in analisi delle politiche. |

    Principali organizzazioni/esperti consultati Gli esperti provenivano dagli istituti nazionali di statistica, dalla DG AGRI e dal CCR. Il comitato permanente di statistica agraria e il suo gruppo di lavoro "Statistiche dei prodotti vegetali e dell'utilizzazione dei terreni" sono stati ampiamente consultati e sono intervenuti nei lavori. |

    Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Si è osservata una risposta molto positiva e collaborativa. Non è stata rilevata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili. |

    Poiché la presente proposta comporta una notevole semplificazione della normativa esistente non sono stati individuati rischi. |

    Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I documenti di lavoro e i verbali delle riunioni del comitato permanente di statistica agraria e del gruppo di lavoro sono disponibili via CIRCA. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Il presente regolamento ha come obiettivo la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche sui prodotti vegetali e sull'utilizzazione dei terreni. Base giuridica L'articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche della Comunità, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. |

    Principio di sussidiarietà |

    Gli obiettivi della presente proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sui prodotti vegetali e sull'utilizzazione dei terreni, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Essi possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico comunitario, perché soltanto la Commissione può assicurare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la rilevazione di dati e la compilazione di statistiche comparabili sui prodotti vegetali e sull'utilizzazione dei terreni possono essere organizzate dagli Stati membri. La Comunità può pertanto adottare misure a questo riguardo conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati. Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il presente regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro, bensì si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati. Agli Stati membri non è fatto obbligo di apportare alcun cambiamento alla produzione delle statistiche sui prodotti vegetali e sull'utilizzazione dei terreni attualmente disciplinate dai regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio. Le nuove voci proposte nel regolamento riguardano soltanto le coltivazioni permanenti e gli ortaggi per i quali già si provvede alla rilevazione di dati a livello comunitario su base volontaria. |

    La richiesta di statistiche anziché di risultati di indagini, la ridotta cadenza di trasmissione dei dati in alcuni casi e la possibilità di un maggior ricorso a fonti diverse dalle indagini (ad esempio, a fonti amministrative) dovrebbero ridurre l'onere finanziario e amministrativo gravante sulle autorità nazionali. |

    Scelta dello strumento |

    Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero opportuni per i motivi di seguito indicati. La selezione dello strumento appropriato dipende dall'obiettivo legislativo. Considerate le esigenze di informazione a livello europeo, per gli atti di base per le statistiche comunitarie si è per lo più fatto ricorso a regolamenti anziché a direttive. Un regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva. È direttamente applicabile e non necessita di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro, le direttive, finalizzate ad armonizzare normative nazionali, sono vincolanti per gli Stati membri con riguardo agli obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta dei metodi idonei al conseguimento di tali obiettivi. Inoltre, esse devono essere recepite nell'ordinamento giuridico nazionale. Il ricorso a un regolamento è in linea con l'adozione di altri atti giuridici in campo statistico dal 1997 in poi. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    Nessuna. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Semplificazione |

    La proposta prevede la semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) e delle procedure amministrative che interessano i privati. |

    La ridotta ripartizione dei dati per regione, le esenzioni concesse agli Stati membri le cui superfici investite sono al di sotto di determinate soglie e i termini di trasmissione armonizzati semplificheranno l'attività delle amministrazioni comunitarie e nazionali. |

    Il ricorso a fonti amministrative anziché a indagini ridurrà l'onere per i rispondenti. |

    La proposta rientra nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione con il riferimento 2007/ESTAT/029. |

    Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti. |

    Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

    1. 2008/0079 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle statistiche sui prodotti vegetali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

    considerando quanto segue:

    2. Il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali[6] e il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali[7] sono stati più volte emendati. Essendo ora necessari ulteriori emendamenti e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, sostituire tali atti.

    3. Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un'importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati comunitari. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione, siano elaborate statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti.

    4. Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le vengano regolarmente trasmessi dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.

    5. Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole[8] definisce un programma di indagini comunitarie in vista della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole fino al 2007.

    6. Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[9], tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione e che sono disaggregate per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, ai fini della compilazione di statistiche regionali comparabili, le unità territoriali devono essere definite conformemente alla classificazione NUTS.

    7. Allo scopo di attenuare gli oneri a carico degli Stati membri, le prescrizioni in merito a dati regionali non devono risultare più gravose di quelle della legislazione precedentemente vigente (salvo che nel frattempo non siano comparsi nuovi livelli regionali).

    8. Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, segnatamente per il tramite del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio[10].

    9. Affinché la transizione dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio avvenga senza intoppi, il presente regolamento deve prevedere che gli Stati membri possano beneficiare di un periodo di transizione della durata massima di un anno nel caso in cui l'applicazione del presente regolamento ai rispettivi sistemi nazionali di statistica richiedesse notevoli adeguamenti e fosse suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico.

    10. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri e si può realizzare meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo.

    11. Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[11] definisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare, esso prescrive il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica.

    12. È opportuno adottare i provvedimenti necessari all'applicazione del presente regolamento in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12].

    13. In particolare, devono essere conferite alla Commissione competenze in materia di adeguamento delle tabelle di trasmissione. Poiché sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a integrarlo mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    14. Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Artic olo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle produzioni vegetali e sull'utilizzazione dei terreni.

    Artic olo 2

    Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) "campagna agricola": l'anno civile in cui ha inizio la raccolta;

    b) "superficie agricola utilizzata": la superficie quale definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio.

    2. Le definizioni di cui all'allegato I del presente regolamento si applicano esclusivamente ai fini dell'allegato II del presente regolamento.

    Artic olo 3

    Copertura

    1. Gli Stati membri compilano statistiche sui prodotti agricoli elencati nell'allegato II, prodotti sulla superficie agricola utilizzata all'interno del loro territorio.

    2. Le statistiche sono rappresentative di almeno il 95% delle seguenti superfici (come indicato nell'allegato II):

    a) superficie investita a seminativi (tabella 1);

    b) superficie investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2);

    c) superficie investita a coltivazioni permanenti (tabella 3);

    d) superficie agricola utilizzata (tabella 4).

    3. Le variabili scarsamente diffuse o non presenti in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione l'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

    Artic olo 4

    Cadenza e periodo di riferimento

    Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all'allegato II. Il periodo di riferimento è la campagna agricola. Il primo anno di riferimento è il 2010.

    Artic olo 5

    Precisione

    Gli Stati membri che effettuano indagini per campione adottano le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le prescrizioni in materia di precisione di cui all'allegato II del presente regolamento.

    Con riguardo alle fonti diverse dalle indagini, gli Stati membri si assicurano che tali informazioni siano di qualità almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.

    Articolo 6

    Trasmissione alla Commissione

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell'allegato II entro i termini specificati per ciascuna tabella.

    Le tabelle di trasmissione di cui all'allegato II possono essere adeguate dalla Commissione (fatta eccezione per le prescrizioni in materia di precisione). Le disposizioni intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

    Artic olo 7

    Statistiche regionali

    15. I dati contrassegnati con la lettera "R" nell'allegato II sono trasmessi secondo le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente possono essere fornite a livello di unità territoriali NUTS 1 soltanto per la Germania e il Regno Unito.

    16. Le variabili che presentano una diffusione scarsa o nulla possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione l'anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.

    Artic olo 8

    Valutazione della qualità e relazione

    17. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti principi in materia di valutazione della qualità:

    a) "pertinenza": la misura in cui le statistiche soddisfano le esigenze conoscitive attuali e potenziali degli utenti;

    b) "accuratezza": il grado di corrispondenza fra la stima e il valore vero ignoto;

    c) "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità dell'informazione e l'evento o il fenomeno da essa descritto;

    d) "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dei dati e la data prevista per la loro diffusione;

    e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità alle quali gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

    f) "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra le procedure e gli strumenti di misurazione utilizzati allorché le statistiche sono confrontate nello spazio, nel tempo o tra settori diversi;

    g) "coerenza": l'adeguatezza dei dati a essere attendibilmente combinati in modi diversi e a vari scopi.

    18. Ogni tre anni e per la prima volta diciotto mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.

    19. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica di ordine metodologico o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole la qualità delle statistiche e ciò non oltre tre mesi dall'effettuazione di tale modifica.

    20. Se utilizzano fonti diverse da indagini, gli Stati membri informano la Commissione in anticipo circa i metodi utilizzati e la qualità dei dati.

    21. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

    Articolo 9

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Artic olo 10

    Periodo di transizione

    1. Per l'applicazione del presente regolamento possono essere accordati agli Stati membri periodi di transizione della durata di un intero anno civile terminante non più di un anno dopo la data da cui si applica il regolamento, nella misura in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richieda notevoli adeguamenti e sia suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    2. A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente documentata non più di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 11

    Abrogazione

    1. Fatto salvo il paragrafo 3, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a far corso dal 1° gennaio 2010.

    2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

    3. In deroga alle prescrizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all'articolo 10 continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 del Consiglio per l'intera durata del periodo di transizione accordato.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010.

    3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    A LLEGATO I

    DEFINIZIONI

    Ai fini dell'allegato II del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

    .

    A) Tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato II

    - "superficie coltivata": fino al raccolto, la superficie coltivata corrisponde alla superficie seminata, escluse le aree sterili; dopo il raccolto, la superficie coltivata coincide con la superficie in cui è stata effettuata la raccolta;

    - "superficie in cui è stata effettuata la raccolta": corrisponde a quella parte della superficie investita in cui si è proceduto al raccolto; può pertanto coincidere con la superficie investita o risultare inferiore a tale superficie;

    - "superficie in produzione": con riguardo alle coltivazioni permanenti si riferisce alle superfici in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nella campagna agricola di riferimento; sono escluse tutte le superfici non produttive come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva;

    - "produzione raccolta": sono inclusi i prodotti deteriorati e le perdite in azienda, i quantitativi consumati direttamente e quelli venduti, espressi in unità di peso di prodotto base; la produzione raccolta di cereali, legumi da granella secchi, proteaginose e piante oleose (semi di colza, di girasole, di lino, di soia, di cotone e altri semi oleosi) sarà indicata in termini di equivalente secco;

    - "resa": corrisponde alla produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata;

    - "coltivazione successiva": l'utilizzo più di una volta nel corso di una determinata annata agraria di un appezzamento di terreno coltivabile, praticandovi ogni volta una sola coltivazione; le superfici sono considerate come superfici coltivate per ciascuna coltura (i concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto);

    - "coltivazione consociata": consociazione di coltivazioni che occupano contemporaneamente un appezzamento di terreno agricolo; la superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le diverse produzioni in proporzione alla superficie da esse occupata (i concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto);

    - "coltivazioni a duplice destinazione": per convenzione sono considerate per il loro scopo primario e come coltivazioni secondarie per il loro scopo accessorio;

    - "coltivazioni in serre o sotto ripari accessibili all'uomo": coltivazioni praticate per l'intero ciclo vegetativo o per la quasi totalità di esso in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o in plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere. Sono escluse le coltivazioni coperte da fogli di plastica posati sul terreno, nonché sottoposte a copertura tramite campane o tunnel non accessibili all'uomo o strutture mobili coperte da vetro. Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente in piena aria sono registrate interamente come coltivazioni in serre, a meno che il periodo di protezione sotto serra non sia di durata estremamente limitata.

    B) Tabella 4 dell'allegato II

    - Le voci sono definite nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio.

    - Le "superfici principali e secondarie" sono classificate come segue:

    - Situazione generale: generalmente la superficie principale di un determinato appezzamento si ha allorché esso è occupato da un'unica coltura nel corso di un'annata agraria, inequivocabilmente definita da tale occupazione (in tal caso la superficie secondaria di tale appezzamento è pari a zero).

    - Casi speciali

    - Coltivazioni successive

    "Superfici principali": se l'appezzamento di terreno coltivabile è utilizzato più di una volta durante una determinata annata agraria (coltivazione successiva o intercalare) e la superficie è occupata ogni volta da un'unica coltura, la superficie principale è riferita alla coltivazione con il valore più elevato. Se il valore della produzione non consente di determinare la coltivazione principale, si considera quest'ultima come quella che occupa il terreno per il periodo di tempo più lungo.

    "Superficie secondaria": ogni altra occupazione è quindi considerata superficie secondaria.

    22. Coltivazioni consociate

    "Superficie principale": se l'appezzamento di terreno coltivabile è utilizzato durante l'intero periodo vegetativo di una determinata annata agraria con la stessa combinazione fissa di coltivazioni (coltivazioni consociate), la superficie principale è ripartita proporzionalmente tra le diverse coltivazioni.

    "Superficie secondaria": in tal caso non esiste alcuna superficie secondaria.

    23. Combinazione di coltivazioni successive e consociate

    "Superficie principale": se l'appezzamento di terreno coltivabile è utilizzato più di una volta durante una determinata annata agraria combinando coltivazioni successive e consociate, ciascuna combinazione di coltivazioni praticate sul terreno durante lo stesso periodo di tempo è valutata separatamente, considerando come superficie principale quella su cui è praticata la coltivazione unica o la combinazione con il valore più elevato. Allorché su tale superficie è praticata la coltivazione consociata, la superficie principale è ripartita proporzionalmente tra le coltivazioni in questione.

    "Superficie secondaria": ogni altra occupazione è quindi considerata superficie secondaria.

    ALLEGATO II

    TABELLE DI TRASMISSIONE

    X: dati da fornire a livello nazionale

    R: dati da fornire a livello regionale e nazionale

    -: dati da non fornire

    n.c.a.: non classificato altrove

    [pic][pic][pic]

    [pic]

    [1] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea (COM(2006) 689 def.).

    [2] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (COM(2007) 23 def.).

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    [7] GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    [8] GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 12).

    [9] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).

    [10] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

    [11] GU L 52 del 22.2.1997, pag .1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag .1).

    [12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 1).

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