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Document 52008PC0078

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise

    /* COM/2008/0078 def. - CNS 2008/0035 */

    52008PC0078

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime generale delle accise /* COM/2008/0078 def. - CNS 2008/0035 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 14.2.2008

    COM(2008) 78 definitivo

    2008/0035 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa al regime generale delle accise

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    È necessario rivedere le disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[1] per tener conto dell'introduzione del sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa (Excise Movement and Control System, in seguito "EMCS"), che è stato creato sulla base della decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa[2].

    In particolare, occorre adeguare le disposizioni relative ai movimenti in sospensione d'accisa in modo da poter applicare a tali movimenti procedure conformi al nuovo sistema. Gli adeguamenti necessari a tal fine comporterebbero la creazione di un contesto semplificato e privo di supporto cartaceo per gli operatori e la possibilità, da parte delle autorità competenti per le accise, di procedere ai controlli in modo più integrato, più rapido e in funzione del rischio (v. terzo e quarto considerando della decisione n. 1152/2003/CE).

    Oltre a tali nuove disposizioni, si considerano necessarie altre modifiche della direttiva 92/12/CEE quali:

    - aggiornamento del linguaggio in essa utilizzato, in funzione dei nuovi standard legislativi;

    - rifusione del testo in modo da migliorarne la struttura logica e soppressione delle disposizioni non più pertinenti;

    - adeguamento agli sviluppi e ai nuovi concetti giuridici;

    - semplificazione e modernizzazione delle procedure relative alle accise, al fine di ridurre gli obblighi spettanti agli operatori, in particolare a quelli che esercitano attività transfrontaliere, senza compromettere i controlli.

    In considerazione della natura e della portata di tali modifiche è opportuno sostituire la direttiva 92/12/CEE interamente.

    Il nuovo testo proposto incorpora anche gli elementi essenziali di una precedente proposta, contenuta nel documento COM(2004) 227[3], presentata al fine di modificare gli articoli da 7 a 10 della medesima direttiva.

    - Contesto generale

    La direttiva 92/12/CEE garantisce il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le questioni generali connesse alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

    La revisione di tali norme accrescerà la certezza giuridica per gli operatori e consentirà a questi ultimi e alle amministrazioni di beneficiare maggiormente delle possibilità offerte dalle procedure IT.

    Le discussioni in seno al Consiglio sulla proposta della Commissione relativa alla modifica degli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE (inclusa nel documento COM(2004) 227) sono state sospese nel gennaio 2005, in attesa di ulteriori sviluppi giuridici e di iniziative volte a riesaminare e modernizzare la direttiva. La suddetta proposta è ora integrata nel capo V del nuovo testo presentato. Essa ha subito alcune modifiche intese a migliorare la formulazione e la struttura del testo e ad uniformare le sue disposizioni alle altre modifiche relative ai movimenti in sospensione d'accisa.

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Il testo presentato è inteso a sostituire la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    La presente proposta è coerente con le politiche e gli obiettivi principali dell'Unione. Essa è intesa a migliorare le norme esistenti e ad adeguarle alle circostanze attuali. Il suo obiettivo è quello di semplificare le procedure e accrescere la trasparenza negli scambi intracomunitari, in particolare mediante una procedura per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa nel quadro dell'EMCS. Questa nuova procedura rende anche più facile per le amministrazioni nazionali applicare procedure di controllo basate sul rischio.

    2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    - Consultazione delle parti interessate

    Il 20 gennaio 2006 la Commissione ha aperto una consultazione in linea sul sito Internet della sua direzione generale Fiscalità e unione doganale. Il periodo di consultazione si è concluso il 30 aprile 2006.

    La consultazione era basata su un documento contenente informazioni sul quadro giuridico attuale e su vari aspetti della riforma prevista. Il documento sottolineava la necessità di rivedere la normativa comunitaria in materia di accise allo scopo di fornire la base giuridica necessaria per l'EMCS. Esso inoltre esponeva in sintesi le altre modifiche che si sarebbero potute prendere in considerazione nel contesto del processo di riesame.

    Sono complessivamente pervenuti 73 contributi, di cui 20 da federazioni o associazioni nazionali ed europee, 52 da imprese e uno da un'organizzazione semipubblica di vendita al dettaglio. La maggior parte di quanti hanno risposto condivideva l'opinione che fosse opportuno riesaminare e modernizzare le disposizioni esistenti e in particolare che il funzionamento dell'EMCS dovesse essere integrato nelle norme applicabili.

    - Ricorso al parere di esperti

    La proposta è stata elaborata in stretta collaborazione con un gruppo di esperti sotto gli auspici del comitato delle accise (comitato istituito nel quadro della direttiva 92/12/CEE). I servizi della Commissione hanno proceduto a diverse discussioni bilaterali con gli Stati membri interessati per esaminare ulteriormente la proposta.

    - Valutazione dell'impatto

    Tra i nuovi elementi contenuti nella proposta quello fondamentale è costituito dalle norme giuridiche che garantiscono l'applicazione dell'EMCS. Il relativo impatto va essenzialmente attribuito non al testo qui proposto ma alla decisione n. 1152/2003/CE, con la quale è stata decisa la creazione dell'EMCS. Come indicato sopra, il nuovo sistema in particolare semplifica i movimenti in sospensione d'accisa e facilita l'effettuazione di appropriati controlli da parte degli Stati membri.

    Le modifiche proposte nel COM(2004) 227 ora incorporate nella presente proposta sono già state oggetto di un'analisi approfondita in tale documento.

    3) Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi delle misure proposte

    Introdurre la base giuridica per l'uso dell'EMCS e apportare alcune altre modifiche intese a garantire una maggiore trasparenza nell'imposizione delle accise. La proposta incorpora la precedente proposta della Commissione intesa a modificare gli articoli 7-10 della direttiva 92/12/CEE (COM(2004) 227).

    - Base giuridica

    Articolo 93 del trattato.

    - Principio di sussidiarietà

    Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un settore di esclusiva competenza della Comunità.

    L'obiettivo della proposta è sostituire la direttiva 92/12/CEE con disposizioni che assolvano la stessa funzione, ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti soggetti ad accisa.

    Il principio di sussidiarietà viene rispettato poiché tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente con interventi degli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

    La direttiva proposta è intesa a sostituire la direttiva 92/12/CEE con disposizioni che perseguono lo stesso obiettivo tenendo conto del contesto tecnico e giuridico attuale. Come la direttiva 92/12/CEE, essa si limita a quanto è necessario per garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti soggetti ad accisa.

    - Scelta dello strumento

    Strumento proposto: direttiva.

    La proposta è intesa a sostituire l'attuale direttiva 92/12/CEE con una direttiva che assolva la stessa funzione. Strumenti diversi da una direttiva non sarebbero di tipo adeguato.

    4. Incidenza sul bilancio

    L'adozione della proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio comunitario. Qualsiasi eventuale ripercussione sul bilancio, connessa all'installazione dell'EMCS, deriva dalla decisione n. 1152/2003/CE.

    5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    - Abrogazione di disposizioni vigenti

    L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti, ossia della direttiva 92/12/CEE. È previsto un periodo transitorio in cui gli Stati membri potranno ancora consentire che i movimenti in sospensione d'accisa abbiano luogo con documenti di accompagnamento cartacei, conformemente alla suddetta direttiva.

    - Illustrazione dettagliata della proposta

    La seguente illustrazione dettagliata articolo per articolo evidenzia le disposizioni nuove o modificate sostanzialmente rispetto alle disposizioni corrispondenti della direttiva 92/12/CEE. Le tavole di concordanza allegate alla nuova direttiva proposta permettono di correlare le nuove disposizioni alle vigenti disposizioni della direttiva 92/12/CEE.

    Capo I: Disposizioni generali

    L' articolo 1 precisa la natura dell'accisa quale imposta sul consumo di prodotti soggetti ad accisa. La definizione dei vari prodotti soggetti ad accisa (necessaria per individuare con esattezza i prodotti soggetti alle disposizioni della presente direttiva), la struttura dell'accisa da applicare (ad es.: per hl, per grado alcolico, per 1 000 pezzi, ecc.), la portata di possibili esenzioni e le aliquote minime di accisa che gli Stati membri devono rispettare saranno oggetto di direttive specifiche.

    L' articolo 2, paragrafo 1 , corrisponde all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE. Tuttavia, alla lettera a), è stato aggiunto il termine "estrazione" al fine di precisare che il termine "produzione" comprende anche l'estrazione diretta dal suolo, come precisato nell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[4].

    L' articolo 3 dispone, ai paragrafi 1 e 2 , che le formalità relative all'importazione e all'esportazione previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie si applichino mutatis mutandis all'importazione da, o all'esportazione verso, i territori di cui all'articolo 5, paragrafo 2, che fanno parte del territorio doganale della Comunità ma non rientrano nell'ambito territoriale della presente direttiva. Tali formalità già si applicano ai prodotti soggetti ad accisa in virtù degli articoli 275 e 279 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[5]. Tuttavia, a fini di chiarezza riguardo a tali situazioni, è opportuno includere queste disposizioni anche nella presente direttiva.

    Per evitare la duplicazione delle procedure, l' articolo 3, paragrafo 3 , prevede che le disposizioni della presente direttiva riguardanti la produzione, lavorazione e detenzione e quelle riguardanti la circolazione in sospensione d'accisa non si applichino ai prodotti soggetti ad accisa vincolati a procedure o regimi doganali sospensivi.

    L' articolo 4 fornisce alcune definizioni nuove o ampiamente modificate e mantiene alcune delle definizioni precedenti. Le definizioni contenenti disposizioni normative, come l'obbligo di avere un'autorizzazione, sono state spostate nelle sezioni normative corrispondenti.

    Gli articoli 5 e 6 precisano l'ambito d'applicazione territoriale della presente direttiva e delle direttive specifiche in materia di accise. A fini di maggiore chiarezza, la struttura di tali disposizioni è stata uniformata a quella utilizzata negli articoli 6 e 7 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

    Rispetto alla direttiva 92/12/CEE, è stata aggiunta ai territori elencati nell'articolo 5, paragrafo 3, (territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità ai quali la presente direttiva e le specifiche direttive in materia di accise non si applicano) Gibilterra, al fine di eliminare qualsiasi dubbio circa l'applicabilità o no, visto l'atto di adesione del Regno Unito, delle disposizioni comunitarie in materia di accise anche a Gibilterra. Inoltre, nell'articolo 5, paragrafo 4, relativo alle isole Canarie sono state aggiunte le parole "con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime", uniformando in tal modo tale paragrafo al paragrafo 5 dello stesso articolo, relativo ai dipartimenti francesi d'oltremare.

    Capo II: Fatto generatore dell'accisa

    Nell' articolo 7, paragrafo 1 , che sostituisce l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/12/CEE, è stato soppresso il riferimento agli ammanchi in quanto il verificarsi di ammanchi nell'ambito di un regime di sospensione dell'accisa automaticamente costituisce un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. Nell'articolo 7, paragrafo 2, che sostituisce l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/12/CEE, i riferimenti ad eventi "irregolari" tra quelli che costituiscono un'immissione in consumo sono stati soppressi in quanto si deve ritenere che gli eventi che costituiscono un'immissione in consumo comprendano sia quelli regolari che quelli irregolari.

    L'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, contiene una definizione di importazione dei prodotti soggetti ad accisa leggermente modificata rispetto a quella attualmente figurante nell'articolo 5, paragrafo 1, commi secondo e terzo, della direttiva 92/12/CEE.

    L' articolo 7, paragrafo 4 , stabilisce che i prodotti soggetti ad accisa non sono considerati immessi in consumo in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile degli stessi, comprese perdite inerenti alla loro natura. Questa disposizione sostituisce e semplifica l'articolo 14 della direttiva 92/12/CEE. Visto che le accise sono imposte sul consumo di prodotti soggetti ad accisa, la condizione per l'applicazione della norma proposta è stabilire se i prodotti assoggettati ad un regime di sospensione dell'accisa siano stati distrutti o possano essere ancora utilizzati e pertanto essere effettivamente immessi in consumo. Rispetto alle norme vigenti, non sarà più necessario per le autorità competenti determinare il motivo dell'ammanco, in termini di caso fortuito o forza maggiore. Un'altra differenza di rilievo rispetto all'articolo 14 della direttiva 92/12/CEE è il fatto che, in caso di movimenti intracomunitari in sospensione d'accisa, spetterà allo Stato membro in cui avviene la distruzione o perdita dei prodotti anziché allo Stato membro di destinazione decidere in merito all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4.

    L' articolo 8, secondo comma , precisa che gli Stati membri sono competenti a definire anche le procedure di rimborso e sgravio dell'accisa. La disposizione vigente (articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE) si riferisce soltanto alle misure per l'applicazione e la riscossione dell'imposta.

    L' articolo 9 sostituisce e semplifica l'articolo 20 della direttiva 92/12/CEE che contiene norme per identificare lo Stato membro cui spetta procedere alla riscossione dell'accisa qualora si siano verificate irregolarità durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa. L'articolo 9, paragrafo 3, definisce il termine "irregolarità" come una situazione in cui un movimento di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2. Ciò vuol dire che la totalità o parte dei prodotti interessati non è stata oggetto di quest'ultima disposizione. Inoltre, è stato soppresso il termine "infrazione" in quanto il termine "irregolarità" comprende anche le infrazioni. Il principio stabilito nell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE secondo il quale l'accisa deve essere pagata nello Stato membro nel cui territorio l'irregolarità è stata commessa, è già coperto dal nuovo articolo 8 e non deve pertanto essere ripetuto nell'articolo 9. L'articolo 9, paragrafo 1, riguarda quindi soltanto la situazione in cui non è possibile determinare dove abbia avuto luogo l'irregolarità e generalizza la norma secondo la quale in tale situazione l'immissione in consumo si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione. Questa situazione comprende anche il caso in cui l'irregolarità sia accertata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di spedizione, attualmente coperto dall'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE, e il caso in cui i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione, contemplato dall'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE.

    L' articolo 10 stabilisce le condizioni per il rimborso o lo sgravio dell'accisa in casi diversi da quelli di cui agli articoli 31, paragrafo 4, e 34, paragrafo 7, e sostituisce l'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/12/CEE. Rispetto a queste ultime disposizioni, che riguardano soltanto una situazione specifica, la proposta stabilisce come principio generale che gli Stati membri possono determinare i casi e le condizioni in cui vengono concessi il rimborso o lo sgravio dell'accisa. Tuttavia il rimborso o lo sgravio non devono essere possibili qualora ne possa conseguire il consumo esente di prodotti soggetti ad accisa diversi da quelli di cui all'articolo 11. La complessa procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE può essere soppressa in quanto diventa superflua una volta che diviene operativo l'EMCS.

    Gli articoli 11 e 12 riprendono le disposizioni in materia di esenzioni contenute nell'articolo 23, paragrafi 1 e 1 bis , della direttiva 92/12/CEE. La procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE non è ripresa nella proposta. Essa non è stata mai usata e può essere considerata coperta dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della proposta.

    L' articolo 13 stabilisce un regime per i punti di vendita in esenzione da imposte che consente a tali negozi situati in un aeroporto o in un porto marittimo soltanto di vendere prodotti soggetti ad accisa in esenzione dall'imposta ai viaggiatori diretti per via aerea o via mare verso un territorio o un paese terzo. In linea di principio, non vi sono limiti per quanto riguarda la quantità o il valore dei prodotti che possono essere acquistati, ma gli Stati membri possono limitare la quantità per impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.

    Capo III: Produzione, lavorazione e detenzione

    Gli articoli 14 e 15 corrispondono agli articoli da 11 a 13 della direttiva 92/12/CEE.

    Capo IV: Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa

    Questo capo fissa le disposizioni e procedure di base applicabili alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa nel quadro dell'EMCS.

    L' articolo 16 prevede la possibilità che i prodotti soggetti ad accisa circolino in sospensione d'accisa ed elenca le diverse destinazioni e i vari scenari di tale circolazione. Il paragrafo 1, lettera b), prevede la possibilità che il movimento inizi nel luogo di importazione sotto la responsabilità di uno speditore registrato. Il paragrafo 2 consente che il movimento continui a destinazione di un luogo di consegna diretta, ossia un luogo indicato dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato sotto la propria responsabilità.

    L' articolo 17 contiene le disposizioni relative alla garanzia che deve essere fornita per coprire il rischio inerente alla circolazione in sospensione d'accisa. Rispetto all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE, il paragrafo 1 amplia notevolmente l'ambito delle persone che possono agire come garanti, in modo da consentire agli operatori di allineare meglio la responsabilità fiscale con la responsabilità commerciale del movimento.

    L' articolo 18 , che sostituisce l'articolo 16 della direttiva 92/12/CEE, contiene le disposizioni specifiche sui movimenti a destinazione di un destinatario registrato o di un destinatario registrato temporaneo (rispettivamente denominati "operatore registrato" e "operatore non registrato" nella direttiva 92/12/CEE). Le disposizioni riguardanti l'esigibilità e il pagamento dell'accisa sono state tolte da questo articolo e incluse nell'articolo 7. Le disposizioni relative ai destinatari registrati temporanei sono state adattate per tener conto del fatto che nel quadro dell'EMCS le autorizzazioni concesse a tali operatori saranno incluse nella banca dati elettronica di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise[6].

    L' articolo 19 precisa il momento in cui un movimento in sospensione d'accisa è considerato avere inizio e fine. Tale precisazione è necessaria per determinare il campo d'applicazione delle varie norme relative alla circolazione in sospensione d'accisa. Essa inoltre indica il momento esatto in cui la responsabilità dei prodotti passa dall'una all'altra persona responsabile del movimento in sospensione d'accisa.

    L' articolo 20, paragrafo 1, stabilisce che un movimento di prodotti soggetti ad accisa si considera aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (in seguito "e-DA"). Il paragrafo 2 stabilisce che l'e-DA viene presentato dallo speditore mediante il sistema informatizzato sviluppato nel quadro della decisione n. 1152/2003/CE (in seguito "procedura informatizzata"). L'e-DA sostituisce l'attuale documento cartaceo di accompagnamento prescritto dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE. Nei paragrafi da 3 a 6 sono descritti i vari passaggi dell'e-DA ed è prevista, in particolare, l'attribuzione di un unico codice di riferimento amministrativo (CRA) che deve essere disponibile durante tutto il movimento.

    I paragrafi 7 e 8 contengono specifiche disposizioni relative rispettivamente alla possibilità di annullare un e-DA prima che inizi il movimento e di cambiare la destinazione del movimento.

    L' articolo 21 stabilisce che, limitatamente ai prodotti energetici, alcuni dati per l'e-DA presentato possano essere trasmessi successivamente.

    L' articolo 22 stabilisce che gli Stati membri possono consentire allo speditore di frazionare un movimento di prodotti energetici.

    Gli articoli 23 e 24 prevedono l'uso di una "nota di ricevimento" elettronica o della "nota di esportazione" come prova della corretta conclusione del movimento e descrivono i vari passaggi di tali note. Queste sostituiscono l'esemplare del documento cartaceo di accompagnamento che deve essere rinviato allo speditore per appuramento, prescritto nell'articolo 19 della direttiva 92/12/CEE.

    L' articolo 25, paragrafo 2 , stabilisce che, in assenza delle note elettroniche di cui agli articoli precedenti, può essere fornita una prova alternativa della corretta conclusione di un movimento. Tale prova è attualmente già accettata dagli Stati membri sulla base di un accordo raggiunto nell'ambito del comitato delle accise. A fini di maggiore certezza giuridica, tale possibilità deve essere inclusa nella direttiva.

    L' articolo 26 stabilisce le procedure da usare quando il sistema informatizzato non è disponibile. Il paragrafo 1 riguarda la presentazione dell'e-DA e il paragrafo 2 riguarda la dichiarazione che deve essere presentata dallo speditore in caso di modifica della destinazione e di frazionamento di un movimento.

    L' articolo 27 riflette il fatto che, per permettere all'EMCS di assolvere correttamente la sua funzione, occorrerebbe un livello di armonizzazione procedurale più elevato rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. La proposta prevede che la nuova direttiva stabilisca gli elementi fondamentali della procedura, ma che diversi dettagli tecnici siano oggetto di disposizioni d'applicazione.

    L' articolo 28 consente agli Stati membri di semplificare le procedure per i movimenti che hanno luogo interamente nel loro territorio.

    L' articolo 29 prevede che le formalità relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa possano essere semplificate, sulla base di un accordo tra due o più Stati membri, per movimenti frequenti e regolari tra taluni operatori economici. Questa disposizione sostituisce l'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/12/CEE che riguardava soltanto la procedura di appuramento del documento di accompagnamento. L'articolo 29 estende la possibilità di semplificare le formalità alla presentazione dell'e-DA in quanto la semplificazione del solo appuramento non è significativa nell'ambito dell'EMCS. L'articolo 29, punto 3, prevede la possibilità per gli Stati membri di semplificare le procedure per i movimenti che hanno luogo mediante condutture fisse, attualmente oggetto del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo[7].

    Capo V: Circolazione e tassazione dei prodotti soggetti ad accisa dopo l'immissione in consumo

    Questo capo sostituisce gli articoli da 7 a 10 della direttiva 92/12/CEE e riprende la precedente proposta della Commissione relativa alla modifica di tali articoli figurante nel documento COM(2004) 227 del 2 aprile 2004. Una presentazione dettagliata di questo capo si può trovare nella relazione inclusa in detto documento.

    Il capo V distingue tre scenari relativamente ai prodotti soggetti ad accisa che sono detenuti o che circolano tra gli Stati membri dopo l'immissione in consumo.

    - L' articolo 30 riguarda i movimenti di prodotti acquistati dai privati. Esso sostituisce gli articoli 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE e corrisponde all'articolo 1, punti 2) e 3), della proposta figurante nel documento COM(2004) 227.

    - Gli articoli da 31 a 33 riguardano i prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo in uno Stato membro e sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro. Esso sostituisce l'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE e corrisponde all'articolo 1, punto 1), della proposta figurante nel documento COM(2004) 227.

    - L' articolo 34 stabilisce le procedure applicabili alle vendite di prodotti soggetti ad accisa effettuate nei confronti di privati stabiliti in un altro Stato membro da operatori che provvedono, direttamente o indirettamente, al trasporto dei prodotti ("vendite a distanza"). Esso sostituisce l'articolo 10 della direttiva 92/12/CEE e corrisponde all'articolo 4, punto 1), della proposta figurante nel documento COM(2004) 227.

    L' articolo 35 prevede che la distruzione o perdita di prodotti soggetti ad accisa trasportati tra Stati membri dopo l'immissione in consumo siano trattate in modo analogo alla distruzione o perdita che si verifichino durante un movimento in sospensione d'accisa.

    L' articolo 36 applica lo stesso criterio al trattamento delle irregolarità. Le sue disposizioni corrispondono all'articolo 1, punto 5), della proposta figurante nel documento COM(2004) 227.

    Capo VI: Varie

    L' articolo 37 dà agli Stati membri la facoltà di prescrivere nel loro territorio l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni di riconoscimento a fini fiscali. Rispetto all'articolo 21 della direttiva 92/12/CEE il paragrafo 1 è stato completato al fine di precisare che l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento può essere richiesto anche quando i prodotti soggetti ad accisa sono trasportati verso uno Stato membro al di fuori di un regime di sospensione dell'accisa, nelle situazioni di cui agli articoli 31 e 34 della proposta. Inoltre, l'articolo 37 contiene alcuni elementi intesi a precisare, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-374/06, BATIG , che tali contrassegni non devono comportare, direttamente né indirettamente, un duplice onere fiscale. L'ultimo paragrafo dell'articolo 21 della direttiva 92/12/CEE non è stato incluso nella proposta in quanto il riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, figurante nell'articolo 34, paragrafo 1, già implica l'utilizzazione dell'e-DA.

    L' articolo 38 consente agli Stati membri di esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV.

    L' articolo 39 corrisponde all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

    Capo VII: Disposizioni finali

    L' articolo 40 riguarda il comitato delle accise che viene designato come comitato di regolamentazione nel quadro della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8]. L'articolo 41 prevede che il comitato inoltre esamini tutte le questioni sollevate dal presidente in merito all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

    L' articolo 42 stabilisce che la vigente direttiva 92/12/CEE sia abrogata a decorrere dal 1° aprile 2009, data prevista per l'entrata in funzione del sistema informatizzato. L'articolo 43 prevede che per un periodo transitorio, avente termine il 31 dicembre 2009, gli Stati membri possano consentire che continuino ad applicarsi alcune delle disposizioni relative all'uso della procedura basata sul supporto cartaceo per il controllo della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa di cui alla direttiva 92/12/CEE. Per i movimenti iniziati nel quadro della direttiva 92/12/CEE si dovranno utilizzare ai fini dell'appuramento le formalità previste da detta direttiva.

    2008/0035 (CNS)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    relativa al regime generale delle accise

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

    vista la proposta della Commissione[9],

    visto il parere del Parlamento europeo[10],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[12] ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

    (2) Le condizioni per l'imposizione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE, in seguito "prodotti soggetti ad accisa", devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

    (3) È opportuno specificare i prodotti soggetti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche[13], alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche[14], alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati[15], alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette[16], alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette[17] e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità[18].

    (4) I prodotti soggetti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tal caso, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri devono tuttavia rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.

    (5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti soggetti ad accisa non dia luogo a formalità transfrontaliere.

    (6) È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti soggetti ad accisa circolano dai territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità ma sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva verso territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.

    (7) Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[19] prevedono l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti soggetti ad accisa sono sottoposti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti soggetti ad accisa sono sottoposti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.

    (8) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti soggetti ad accisa sono immessi in consumo.

    (9) Poiché l'accisa è un'imposta sul consumo di determinati prodotti, essa non deve essere applicata relativamente a prodotti soggetti ad accisa che siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti, indipendentemente dalle circostanze della distruzione o perdita.

    (10) Le disposizioni in materia di riscossione e rimborso dell'accisa incidono sul corretto funzionamento del mercato interno e devono pertanto essere informate a criteri non discriminatori.

    (11) In caso di irregolarità, l'accisa deve essere pagata nello Stato membro nel cui territorio è stata commessa l'irregolarità che ha portato all'immissione in consumo. Se non è possibile stabilire dove è avvenuta l'immissione in consumo, occorre determinare un luogo in cui si presume avvenuta. Per motivi di certezza giuridica e per evitare doppie imposizioni, occorre designare a tal fine un solo Stato membro.

    (12) Oltre ai casi di rimborso previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri devono avere la facoltà, se lo scopo della presente direttiva lo consente, di rimborsare l'accisa pagata su prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo.

    (13) Le norme e condizioni relative alle consegne esenti dal pagamento dell'accisa devono rimanere armonizzate. Per le consegne esenti a organizzazioni situate in altri Stati membri occorre utilizzare un certificato di esenzione.

    (14) Occorre precisare le situazioni in cui possono essere effettuate vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità.

    (15) Data la necessità di effettuare controlli nei luoghi di produzione e di detenzione per garantire la riscossione del debito fiscale, occorre mantenere un sistema di depositi, subordinati ad autorizzazione delle autorità competenti, al fine di facilitare detti controlli.

    (16) È anche necessario fissare gli obblighi cui devono conformarsi i depositari autorizzati e gli operatori che non hanno lo status di depositario autorizzato.

    (17) Prima della loro immissione in consumo i prodotti soggetti ad accisa devono poter circolare nella Comunità in sospensione d'accisa e tale circolazione deve essere consentita a partire da un deposito fiscale verso varie destinazioni, in particolare un altro deposito fiscale o luoghi equivalenti ai fini della presente direttiva.

    (18) La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa deve anche essere consentita verso tali destinazioni a partire dal luogo di importazione e di conseguenza occorre fornire disposizioni riguardo allo status della persona che spedisce i prodotti dal luogo di importazione.

    (19) Al fine di garantire il pagamento dell'accisa in caso di mancato appuramento del movimento, gli Stati membri devono richiedere una garanzia, che può essere fornita da uno qualsiasi dei principali soggetti che intervengono nel movimento, alle condizioni fissate dagli Stati membri.

    (20) Al fine di garantire la riscossione dell'imposta alle aliquote fissate dagli Stati membri le autorità competenti devono essere in grado di seguire i movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; pertanto occorre prevedere un sistema di monitoraggio per tali prodotti.

    (21) A tal fine è opportuno utilizzare il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa[20]. L'uso di tale sistema, invece di un sistema basato sul supporto cartaceo, accelera l'espletamento delle formalità necessarie e facilita il monitoraggio della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa.

    (22) Occorre fissare la procedura con cui gli operatori informano le autorità fiscali degli Stati membri circa le spedizioni di prodotti soggetti ad accisa inviate o ricevute. Occorre anche tenere debitamente conto della situazione di taluni destinatari non collegati al sistema informatizzato che possono comunque ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione d'accisa.

    (23) Al fine di garantire il corretto funzionamento delle norme relative alla circolazione in sospensione d'accisa, occorre precisare le condizioni per l'inizio e la conclusione del movimento, nonché per l'assolvimento delle responsabilità.

    (24) È necessario determinare le procedure da utilizzare in caso di indisponibilità del sistema.

    (25) Occorre consentire agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa avente interamente luogo nel loro territorio e di concludere accordi bilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni.

    (26) L'aumento del volume delle operazioni commerciali effettuate via Internet e l'abolizione delle vendite esenti da imposta alle persone che viaggiano all'interno della Comunità hanno avuto per effetto un maggiore uso delle disposizioni della direttiva 92/12/CEE relative ai movimenti effettuati in ambito comunitario, commerciali o privati, di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro. Occorre precisare le norme impositive e procedurali relative alla circolazione di prodotti sui quali l'accisa è già stata pagata in uno Stato membro.

    (27) In virtù del principio che disciplina il mercato unico, l'accisa deve essere imposta nello Stato membro in cui i prodotti soggetti ad accisa sono acquistati se essi sono acquistati da privati per proprio uso e trasportati dai medesimi. Tale principio si deve applicare anche in relazione ai prodotti soggetti ad accisa destinati all'uso personale di un privato che sono trasportati da terzi per suo conto, dato che queste operazioni sono puramente private. Per motivi di tutela della salute questo principio non deve tuttavia essere esteso ai tabacchi lavorati trasportati per conto di un privato.

    (28) Occorre precisare che il principio della tassazione nello Stato membro di acquisto si applica anche ai prodotti inviati da un privato ad un altro privato senza alcun pagamento, diretto o indiretto.

    (29) Se, dopo l'immissione in consumo in uno Stato membro, i prodotti soggetti ad accisa sono detenuti in un altro Stato membro, occorre determinare se l'accisa sia dovuta nel secondo Stato membro. A tal fine è necessario, in particolare, definire la nozione di "scopi commerciali".

    (30) I prodotti soggetti ad accisa acquistati da persone che non sono depositari autorizzati, che vengono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, devono essere assoggettati ad accisa nello Stato membro di destinazione e occorre prevedere una procedura che deve essere seguita dal venditore.

    (31) Al fine di evitare conflitti di interesse tra Stati membri e doppie imposizioni nei casi in cui i prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità, occorre adottare disposizioni per le situazioni in cui i prodotti soggetti ad accisa siano oggetto di irregolarità dopo la loro immissione in consumo.

    (32) In assenza di un sistema comune di riscossione dell'imposta, gli Stati membri devono poter prevedere che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento. L'uso di tali contrassegni non deve tuttavia ostacolare in alcun modo gli scambi intracomunitari. Poiché l'uso di detti contrassegni non deve dar luogo, direttamente né indirettamente, ad un duplice onere fiscale, occorre precisare che qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

    (33) L'imposizione dei normali obblighi relativi alla circolazione e al controllo dei prodotti soggetti ad accisa potrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per i piccoli produttori di vino. Pertanto gli Stati membri devono poter esonerare tali produttori da determinati obblighi.

    (34) Occorre tenere conto del fatto che, per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa utilizzati per il rifornimento delle navi e degli aeromobili, ancora non è stato trovato un adeguato approccio comune.

    (35) Le misure per l'applicazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[21].

    (36) Al fine di consentire un periodo di adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione d'accisa, gli Stati membri devono poter beneficiare di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione può continuare ad avere luogo secondo le formalità previste dalla direttiva 92/12/CEE.

    (37) Dato che l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un regime comune in relazione a taluni aspetti delle accise, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I Disposizioni generali

    Articolo 1

    La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise applicate, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti, in seguito "prodotti soggetti ad accisa":

    1) prodotti energetici ed energia elettrica di cui alla direttiva 2003/96/CE;

    2) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE;

    3) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE e 92/80/CEE.

    Articolo 2

    1. Sono sottoposte ad accisa:

    a) la produzione, compresa l'estrazione, nel territorio della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa;

    b) l'importazione nel territorio della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa.

    2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta.

    3. Gli Stati membri conservano la facoltà di applicare:

    a) imposte su prodotti diversi dai prodotti soggetti ad accisa;

    b) imposte sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi relativi a prodotti soggetti ad accisa, che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari.

    Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

    Articolo 3

    1. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'importazione di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano mutatis mutandis all'entrata nella Comunità di prodotti soggetti ad accisa da un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    2. Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'esportazione di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano mutatis mutandis all'esportazione di prodotti soggetti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    3. I capi III e IV non si applicano ai prodotti soggetti ad accisa sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

    Articolo 4

    Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:

    1) regime di sospensione dell'accisa : un regime fiscale applicabile alla produzione, alla lavorazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa non sottoposti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione d'accisa;

    2) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo : uno qualsiasi dei regimi previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relativi alla vigilanza doganale cui sono sottoposte le merci non comunitarie all'entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno qualsiasi dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento;

    3) Stato membro e territorio di uno Stato membro : il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità al quale si applica il trattato, a norma dell'articolo 299 dello stesso, a eccezione dei territori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

    4) Comunità e territorio della Comunità : i territori degli Stati membri come definiti al punto 3).

    Articolo 5

    1. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano al territorio della Comunità.

    2. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:

    a) isole Canarie;

    b) dipartimenti francesi d’oltremare;

    c) isole Åland;

    d) isole Anglo-Normanne.

    3. La presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 non si applicano ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:

    a) isola di Helgoland;

    b) territorio di Büsingen;

    c) Ceuta;

    d) Melilla;

    e) Livigno;

    f) Campione d'Italia;

    g) le acque italiane del Lago di Lugano;

    h) Gibilterra.

    4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano alle isole Canarie — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime — per tutti o per alcuni dei prodotti soggetti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

    5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all'articolo 1 si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare — con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi — per tutti o per alcuni dei prodotti soggetti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

    6. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

    Articolo 6

    1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man, San Marino e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito, l'Italia e Cipro, non sono considerati paesi terzi.

    2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in provenienza o a destinazione:

    a) del Principato di Monaco siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Francia;

    b) dell'Isola di Man siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione del Regno Unito;

    c) di San Marino siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia;

    d) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione di Cipro.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in provenienza o a destinazione di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal) siano trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.

    CAPO IIFatto generatore dell'accisa

    Sezione 1momento e luogo di esigibilità

    Articolo 7

    1. L'accisa diviene esigibile al momento dell'immissione in consumo.

    L'immissione in consumo è determinata conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2. Costituiscono immissione in consumo:

    a) l'uscita dei prodotti soggetti ad accisa da un regime di sospensione dell'accisa;

    b) la produzione dei prodotti soggetti ad accisa fuori da un regime di sospensione dell'accisa;

    c) l'importazione dei prodotti soggetti ad accisa.

    Ai fini della lettera c), l'importazione dei prodotti soggetti ad accisa ha luogo quando tali prodotti entrano nel territorio della Comunità senza essere assoggettati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo o quando sono svincolati da una procedura doganale sospensiva o da un regime doganale sospensivo.

    Tuttavia, se all'atto dell'importazione i prodotti soggetti ad accisa vengono immediatamente assoggettati ad un regime di sospensione dell'accisa, essi non sono considerati immessi in consumo.

    3. Nelle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e paragrafo 2, i prodotti soggetti ad accisa si considerano immessi in consumo al momento del ricevimento degli stessi da parte del destinatario registrato o al momento della consegna diretta.

    4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa, comprese perdite inerenti alla natura stessa di tali prodotti, non sono considerate immissione in consumo.

    La perdita o la distruzione dei prodotti soggetti ad accisa in questione sono comprovate in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti.

    Ai sensi del primo comma, la perdita è irrimediabile quando i prodotti sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.

    5. Ogni Stato membro fissa le norme e condizioni per la determinazione delle perdite inerenti alla natura dei prodotti menzionate nel paragrafo 4.

    Articolo 8

    Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa da applicare sono quelle in vigore alla data in cui l'accisa diviene esigibile nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo.

    L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri applicano le medesime modalità ai prodotti nazionali e ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

    Articolo 9

    1. Se, durante un movimento in sospensione d'accisa si è verificata un'irregolarità che ha dato luogo all'immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa e non è possibile determinare dove l'immissione in consumo abbia avuto luogo, essa si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione.

    Tuttavia, se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui il movimento ha avuto inizio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, si determina lo Stato membro nel quale l'immissione in consumo ha effettivamente avuto luogo, tale Stato membro informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

    Se l'accisa è stata applicata dallo Stato membro di spedizione, essa è oggetto di rimborso o di sgravio non appena vengono fornite prove della riscossione della stessa da parte dell'altro Stato membro.

    2. Se il momento dell'immissione in consumo non è noto, si presume che essa abbia avuto luogo al momento della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa.

    3. Ai fini del paragrafo 1, si intende per irregolarità una situazione in cui il movimento non si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

    Sezione 2Rimborso e sgravio

    Articolo 10

    Oltre ai casi di cui all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 34, paragrafo 7, gli Stati membri possono, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attività, consentire che l'accisa su prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo sia oggetto di rimborso o sgravio, a condizione che tale rimborso o sgravio non dia luogo ad esenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11.

    Sezione 3Esenzioni

    Articolo 11

    1. I prodotti soggetti ad accisa, compresi quelli già immessi in consumo, sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati:

    a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

    b) a organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, e dai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

    c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale è esigibile l'accisa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;

    d) alle forze armate del Regno Unito di stanza a Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;

    e) ad essere consumati nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

    2. Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono concedere l'esenzione mediante il rimborso dell'accisa.

    Articolo 12

    Senza pregiudizio dell'articolo 20, paragrafo 1, i prodotti soggetti ad accisa che circolano in sospensione d'accisa a destinazione di un destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono accompagnati da un certificato di esenzione.

    La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, forma e contenuto del certificato di esenzione.

    Articolo 13

    1. Gli Stati membri possono esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti soggetti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori recantisi con un volo o una traversata marittima in un territorio terzo o in un paese terzo.

    2. I prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.

    4. Ai fini del presente articolo si intende per:

    a) territorio terzo : un territorio di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3;

    b) punto di vendita in esenzione da imposte : qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare a norma del paragrafo 3;

    c) viaggiatore recantesi in un territorio terzo o in un paese terzo : qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un territorio terzo o in un paese terzo.

    CAPO IIIProduzione, lavorazione e detenzione

    Articolo 14

    1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di produzione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.

    2. La produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa sono considerate aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se hanno luogo in locali autorizzati a norma del paragrafo 3.

    3. Le autorità competenti degli Stati membri autorizzano quali "depositi fiscali" i locali destinati ad essere utilizzati per la produzione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, nonché per il ricevimento o la spedizione degli stessi, in regime di sospensione dell'accisa.

    Articolo 15

    1. L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di una persona fisica o giuridica, in seguito "depositario autorizzato", sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.

    L'autorizzazione non può essere rifiutata unicamente in base al fatto che la persona fisica o giuridica sia stabilita in un altro Stato membro e intenda provvedere all'esercizio del deposito fiscale tramite un rappresentante o una filiale nello Stato membro di autorizzazione.

    L'autorizzazione riguarda le attività di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    2. Il depositario autorizzato è tenuto:

    a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla produzione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa;

    b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;

    c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa;

    d) ad introdurre nel suo deposito fiscale, al loro arrivo, tutti i prodotti soggetti ad accisa che circolano in sospensione d'accisa;

    e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.

    Le condizioni relative alla garanzia di cui alla lettera a) sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.

    CAPO IVCircolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa

    Sezione 1disposizioni di carattere generale

    Articolo 16

    1. I prodotti soggetti ad accisa possono circolare in sospensione d'accisa all'interno del territorio della Comunità:

    a) da un deposito fiscale verso una delle seguenti destinazioni:

    i) un altro deposito fiscale;

    ii) una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti soggetti ad accisa circolanti in sospensione d'accisa spediti da un altro Stato membro, in seguito "destinatario registrato";

    iii) un luogo dal quale i prodotti soggetti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;

    iv) un destinatario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro;

    b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da una persona fisica o giuridica autorizzata a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, alle condizioni fissate da dette autorità, in seguito "speditore registrato".

    2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso fissate, consentire che i prodotti soggetti ad accisa circolino in sospensione d'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato.

    Il depositario autorizzato e il destinatario registrato rimangono responsabili della presentazione della nota di ricevimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

    3. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.

    Articolo 17

    1. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse fissate, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione d'accisa siano coperti da una garanzia, che può essere prestata da una o più delle seguenti persone:

    a) il depositario autorizzato speditore;

    b) lo speditore registrato;

    c) il trasportatore o il vettore;

    d) il proprietario dei prodotti soggetti ad accisa;

    e) il destinatario.

    2. La garanzia è valida in tutta la Comunità.

    Le modalità relative alla garanzia sono stabilite dagli Stati membri.

    3. Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa:

    (a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio;

    (b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.

    Articolo 18

    1. Un destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa.

    Egli rispetta i seguenti obblighi:

    a) fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;

    b) tenere una contabilità delle consegne di prodotti soggetti ad accisa;

    c) registrare senza indugio nella contabilità al loro arrivo i prodotti soggetti ad accisa che circolano in sospensione d'accisa;

    d) acconsentire a qualsiasi controllo e ad ogni verifica delle scorte.

    2. Per un operatore che riceve prodotti soggetti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è limitata ad una quantità precisata di prodotti soggetti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo.

    Un destinatario registrato autorizzato ai fini del primo comma rispetta i seguenti obblighi:

    a) fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;

    b) acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

    Articolo 19

    1. La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere inizio nel momento in cui i prodotti lasciano il deposito fiscale di spedizione o il luogo di importazione.

    2. La circolazione di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa è considerata avere fine nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti lasciano il territorio della Comunità.

    Sezione 2procedura da applicare per un movimentodi prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa

    Articolo 20

    1. Un movimento di prodotti soggetti ad accisa è considerato aver luogo in sospensione d'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico oggetto del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2. Ai fini del paragrafo 1, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un progetto di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato istituito con decisione n. 1152/2003/CE, in seguito "il sistema informatizzato".

    3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica della completezza ed esattezza dei dati figuranti nel progetto di documento amministrativo elettronico.

    Se tali dati sono completi ed esatti, esse attribuiscono al documento un codice di riferimento amministrativo unico.

    Successivamente inviano il documento amministrativo elettronico recante il codice di riferimento amministrativo allo speditore.

    4. Nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

    Se i prodotti soggetti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.

    5. Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2913/92, in seguito "Stato membro di esportazione", se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.

    6. Lo speditore comunica il codice di riferimento amministrativo alla persona che accompagna le merci.

    Il codice è disponibile durante tutto il movimento in sospensione d'accisa.

    7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché il movimento non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.

    8. Lo speditore può modificare la destinazione durante il movimento in sospensione d'accisa, per indicare una nuova destinazione che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 16, paragrafo 2.

    Articolo 21

    In caso di movimenti in sospensione d'accisa di prodotti energetici per via marittima o di navigazione interna a destinazione di un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta il progetto di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.

    Non appena tali dati sono noti, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

    Articolo 22

    L'autorità competente dello Stato membro di spedizione può consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore, nell'ambito del sistema informatizzato, frazioni un movimento in sospensione d'accisa di prodotti energetici in due o più movimenti purché la quantità totale dei prodotti soggetti ad accisa rimanga invariata.

    Gli Stati membri possono anche prevedere che tale frazionamento non possa essere effettuato nel loro territorio.

    Articolo 23

    1. Al ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iv), o all'articolo 16, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti, in seguito "nota di ricevimento", alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    Tali autorità forniscono ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, l'assistenza necessaria per consentire la presentazione di una nota di ricevimento mediante il sistema informatizzato.

    2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica della completezza ed esattezza dei dati figuranti nella nota di ricevimento e successivamente confermano al destinatario la registrazione della stessa e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

    3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

    Articolo 24

    1. Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base dell'attestazione dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione[22], o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota, in seguito "nota di esportazione", la quale certifica che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

    2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica della completezza ed esattezza dei dati risultanti dall'attestazione di cui al paragrafo 1 e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

    3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

    Articolo 25

    1. La nota di ricevimento o di esportazione costituisce la prova del fatto che il movimento si è concluso conformemente all'articolo 19, paragrafo 2.

    2. In assenza della nota di ricevimento o di esportazione, compreso il caso di indisponibilità del sistema informatizzato, una prova alternativa della conclusione del movimento in sospensione d'accisa può essere fornita mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, del fatto che i prodotti soggetti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante la convalida da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita del fatto che i prodotti soggetti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

    Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma.

    Articolo 26

    1. Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può avviare un movimento di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa alle seguenti condizioni:

    a) i prodotti devono essere accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati del progetto di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

    b) il depositario o speditore deve informare le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al momento della spedizione.

    Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta senza indugio un progetto di documento amministrativo elettronico. Detto documento sostituisce il documento cartaceo di cui al primo comma, lettera a), non appena sono state espletate le operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e si applica la procedura relativa al documento amministrativo elettronico.

    Fintantoché il documento amministrativo elettronico non è stato sottoposto alle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il movimento è considerato aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta del documento cartaceo.

    2. Se il sistema informatizzato non è disponibile, un depositario autorizzato o uno speditore registrato può comunicare le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 8, o all'articolo 22 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione nel momento in cui ha inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento del movimento.

    Si applica mutatis mutandis il paragrafo 1, secondo comma.

    Fintantoché le autorità competenti dello Stato membro di spedizione non hanno effettuato la verifica elettronica necessaria e inviato il corrispondente documento amministrativo elettronico allo speditore, il o i movimenti interessati sono considerati aver luogo in sospensione d'accisa sotto la scorta delle informazioni comunicate conformemente al primo comma.

    3. La Commissione può determinare, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le norme e procedure da applicare in caso di indisponibilità del sistema informatizzato.

    Articolo 27

    La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, misure intese a determinare quanto segue:

    1) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 20 a 24 tra le persone e le autorità competenti interessate da un movimento di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa e tra le autorità competenti interessate;

    2) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui al punto 1).

    Sezione 3procedure semplificate

    Articolo 28

    Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per i movimenti in sospensione d'accisa che hanno luogo interamente nel loro territorio.

    Articolo 29

    Gli Stati membri interessati possono, di comune accordo, istituire procedure semplificate per i seguenti movimenti in sospensione d'accisa:

    1) movimenti frequenti e regolari tra taluni operatori economici di due o più Stati membri;

    2) movimenti frequenti e regolari tra taluni operatori economici di un unico Stato membro con attraversamento di un altro Stato membro;

    3) movimenti attraverso condutture fisse tra due o più Stati membri.

    CAPO VCircolazione e tassazione dei prodotti soggetti ad accisadopo l'immissione in consumo

    Sezione 1acquisto da parte di privati

    Articolo 30

    1. L'accisa sui prodotti soggetti ad accisa acquistati da privati per uso personale e trasportati dai medesimi da uno Stato membro in un altro Stato membro è applicata soltanto nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

    Per quanto riguarda i prodotti soggetti ad accisa acquistati da privati diversi dai tabacchi lavorati, il primo comma si applica anche nei casi in cui i prodotti sono trasportati per conto dell'acquirente.

    La tassazione nello Stato membro di acquisto si applica anche ai prodotti soggetti ad accisa spediti da un privato ad un altro privato senza alcun pagamento, diretto o indiretto.

    2. Per determinare se i prodotti soggetti ad accisa di cui al paragrafo 1 siano o no destinati all'uso personale, gli Stati membri tengono conto almeno dei seguenti elementi:

    a) status commerciale del detentore dei prodotti soggetti ad accisa e ragioni per le quali li detiene;

    b) luogo in cui i prodotti soggetti ad accisa si trovano o, se del caso, modo di trasporto utilizzato;

    c) qualsiasi documento relativo ai prodotti soggetti ad accisa;

    d) natura dei prodotti soggetti ad accisa;

    e) quantità dei prodotti soggetti ad accisa.

    Sezione 2detenzione in un altro Stato membro

    Articolo 31

    1. Se prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, l’accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro.

    Per scopi commerciali si intendono tutti gli scopi diversi dall'uso personale da parte di privati, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2.

    Nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, i tabacchi lavorati che non siano trasportati dai privati interessati si ritengono detenuti per scopi commerciali.

    2. Senza pregiudizio dell'articolo 36, se prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro circolano all'interno della Comunità, essi non sono considerati come detenuti per scopi commerciali finché non raggiungono lo Stato membro di destinazione, purché circolino secondo le formalità di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettere a), b) e c), o, secondo il caso, all'articolo 34, paragrafo 4, lettere a), b) e c).

    3. I prodotti soggetti ad accisa detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra due Stati membri, ma che non sono disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio di uno degli Stati membri, non sono considerati come detenuti per scopi commerciali in questo Stato membro.

    4. L'accisa applicata nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo è oggetto di rimborso o sgravio se le autorità competenti dello Stato membro di destinazione constatano che l'accisa è divenuta esigibile.

    Articolo 32

    1. Nella situazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, il debitore dell'accisa è la persona che detiene i prodotti soggetti ad accisa o per conto della quale questi sono detenuti.

    Tuttavia, se i prodotti soggetti ad accisa sono detenuti ai fini della loro consegna ad un operatore o ad un organismo di diritto pubblico stabilito nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti, il debitore dell'accisa è l'operatore o l'organismo in questione.

    Nel caso di cui al secondo comma, le autorità competenti autorizzano il venditore, su sua richiesta, a sostituirsi quale debitore dell'accisa all'operatore o all'organismo di diritto pubblico interessato, purché il venditore adempia gli obblighi di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

    2. Se la persona che detiene i prodotti soggetti ad accisa, o per conto della quale essi sono detenuti, non è stabilita nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti, essa adempie gli obblighi di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

    3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, terzo comma, e al paragrafo 2, il debitore dell'accisa si attiene a quanto segue:

    a) prima che le merci siano spedite, presenta una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa;

    b) assicura che quando i prodotti circolano tra Stati membri siano accompagnati da un documento, in seguito "documento di accompagnamento";

    c) paga l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;

    d) acconsente a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti soggetti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.

    4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, misure che stabiliscono la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.

    Articolo 33

    1. Se prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro devono raggiungere un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:

    a) il movimento ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento e segue un itinerario appropriato;

    b) lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;

    c) il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità fiscali competenti del luogo di destinazione;

    d) lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità fiscali di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.

    2. Se prodotti soggetti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, mediante accordi amministrativi bilaterali, autorizzare una procedura semplificata.

    Sezione 3vendite a distanza

    Articolo 34

    1. I prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da persone che agiscono in qualità di privati e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono assoggettati ad accisa nello Stato membro di destinazione.

    2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile al momento della consegna dei prodotti soggetti ad accisa.

    3. L'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è a carico del venditore.

    4. Il venditore rispetta i seguenti obblighi:

    a) essere identificato dalle autorità fiscali dello Stato membro di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa;

    b) prima della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso un ufficio fiscale appositamente designato ai fini delle vendite a distanza dallo Stato membro di destinazione;

    c) indicare nei documenti commerciali che accompagnano le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa il numero d'identificazione di cui al paragrafo 5, terzo comma;

    d) alla scadenza di un dato periodo, che deve essere determinato da ciascuno Stato membro, trasmettere all'ufficio fiscale di cui alla lettera b) un documento indicante i quantitativi di prodotti soggetti ad accisa consegnati durante tale periodo.

    5. Lo Stato membro di destinazione stabilisce le condizioni per il calcolo della garanzia di cui al paragrafo 4, lettera b).

    Al momento di fornire la garanzia, il venditore presenta il documento di identificazione, di cui al paragrafo 4, lettera a).

    Lo Stato membro di destinazione gli rilascia allora un numero d'identificazione.

    6. Il documento di cui al paragrafo 4, lettera d), è vistato dalle autorità fiscali di cui al paragrafo 4, lettera a), e, se del caso, è accompagnato dai documenti amministrativi e commerciali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

    L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.

    7. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa corrisposta nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo ha seguito le procedure di cui al paragrafo 4.

    Se il venditore è un depositario autorizzato, gli Stati membri possono stabilire che la procedura di rimborso o sgravio sia semplificata.

    8. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, stabilisce la forma e il contenuto dei documenti di cui al paragrafo 4, lettere a) e d), e determina i dati da indicare nei documenti commerciali di cui al paragrafo 4, lettera c).

    Sezione 4distruzione e perdita

    Articolo 35

    Se prodotti soggetti ad accisa sono assoggettati all'imposta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, l'accisa non è esigibile relativamente ai prodotti soggetti ad accisa che siano oggetto di distruzione totale o perdita irrimediabile.

    A tali prodotti si applica mutatis mutandis l'articolo 7, paragrafo 4, commi secondo e terzo.

    La garanzia fornita a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b), è interamente o parzialmente svincolata.

    Sezione 5irregolarità durante la circolazione di prodotti soggetti ad accisa

    Articolo 36

    1. Se prodotti soggetti ad accisa circolanti a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, non raggiungono lo Stato membro di destinazione, l'accisa è esigibile, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, nello Stato membro in cui il movimento in questione si è concluso o in cui le merci sono uscite da tale movimento.

    L'accisa è dovuta dalla persona che ne ha garantito il pagamento a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b).

    Non appena viene fornita la prova che le autorità competenti dello Stato membro in questione hanno constatato l'esigibilità dell'accisa, lo Stato membro di immissione in consumo procede al rimborso o sgravio dell'accisa; lo Stato membro di destinazione svincola la garanzia fornita a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b).

    Se il movimento si conclude, o se i prodotti escono dal movimento, nello Stato membro di immissione in consumo, lo Stato membro di destinazione svincola la garanzia fornita a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b).

    2. Se non è possibile determinare dove il movimento di cui al paragrafo 1 si sia concluso o dove i prodotti siano usciti da tale movimento, l'evento in questione, in seguito "l'irregolarità", si presume avvenuto nello Stato membro di immissione in consumo.

    Tuttavia, se prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di spedizione dei prodotti, si determina lo Stato membro in cui è avvenuta l'irregolarità, tale Stato membro informa le autorità competenti dello Stato membro di immissione in consumo.

    Non appena viene fornita la prova della riscossione dell’accisa da parte dell'altro Stato membro, lo Stato membro di immissione in consumo procede allo sgravio o al rimborso dell'accisa applicata o riscossa.

    3. Ai fini del presente articolo, se il momento in cui è avvenuta l'irregolarità non è noto, essa si presume avvenuta al momento della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa.

    CAPO VIVarie

    Sezione 1contrassegni

    Articolo 37

    1. Senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere che i prodotti soggetti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali nel momento in cui sono immessi in consumo nel loro territorio o, nei casi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 34, paragrafo 1, quando entrano nel loro territorio.

    2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri.

    3. Senza pregiudizio delle disposizioni da essi stabilite per assicurare la corretta applicazione del presente articolo ed evitare qualsiasi frode, evasione o abuso, gli Stati membri assicurano che tali contrassegni non creino ostacoli alla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

    Quando tali contrassegni sono apposti su prodotti soggetti ad accisa, qualsiasi importo pagato o garantito per ottenerli deve essere oggetto di rimborso, sgravio o svincolo da parte dello Stato membro che li ha rilasciati se l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro.

    4. I contrassegni fiscali o di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati. Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

    Sezione 2piccoli produttori di vino

    Articolo 38

    1. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001[23].

    2. Per piccoli produttori di vino si intendono le persone che producono in media meno di 1 000 hl di vino all'anno.

    3. Se i piccoli produttori di vino sono esonerati a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CEE) n. 884/2001 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    Sezione 3rifornimenti per navi e aeromobili

    Articolo 39

    Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in materia.

    CAPO VIIDisposizioni finali

    Articolo 40

    1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato delle accise".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 41

    Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 40, il comitato delle accise esamina le questioni sollevate dal presidente, su iniziativa del presidente stesso o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

    Articolo 42

    La direttiva 92/12/CEE è abrogata con efficacia al [1° aprile 2009].

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato.

    Articolo 43

    Fino al [31 dicembre 2009] gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in sospensione d'accisa siano avviati secondo le formalità di cui all'articolo 15, paragrafo 6, e all'articolo 18 della direttiva 92/12/CEE.

    Tali movimenti e il relativo appuramento sono soggetti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 19 della direttiva 92/12/CEE. L'articolo 15, paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della presente direttiva.

    Gli articoli da 20 a 26 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.

    Articolo 44

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [28 febbraio 2009], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° aprile 2009].

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 45

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 46

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    Tavola di concordanza 1: Direttiva 92/12/CEE > Nuova direttiva |

    Articolo della direttiva 92/12/CEE | Nuovo articolo | Articolo della direttiva 92/12/CEE | Nuovo articolo |

    1 | 1 | 15, paragrafo 6 | 21 |

    2 | 5 e 6 | 16 | 18 |

    3, paragrafo 1 | 1 | 17 | - |

    3, paragrafo 2 | 2, paragrafo 2 | 18, paragrafo 1 | 20, paragrafi 1 e 2, 27 |

    3, paragrafo 3 | 2, paragrafo 3 | 18, paragrafi 2-6 | - |

    4 | 4 | 19 | 20, paragrafi 3-5, 23, 24 e 29 |

    5, paragrafo 1 | 2, paragrafo 1) e 7, paragrafo 2) | 20 | 9 |

    5, paragrafo 2 | 7, paragrafo 2 | 21 | 37 |

    5, paragrafo 3 | - | 22, paragrafi 1 e 2 | 10 |

    22, paragrafo 3 | 31, paragrafo 4 |

    22, paragrafo 4 | 34, paragrafo 7 |

    22, paragrafo 5 | - |

    6, paragrafo 1 | 7, paragrafi 1 e 2 | 23, paragrafo 1 | 11 |

    23, paragrafo 1 bis | 12 |

    23, paragrafo 2 | - |

    6, paragrafo 2 | 8 | 23, paragrafo 3 | - |

    7 | 31, 32 e 33 | 23, paragrafo 4 | - |

    8 | 30 | 23, paragrafo 5 | 39 |

    9 | 30 | 24 | 40 e 41 |

    10 | 34 | 25 | - |

    11 | 14, paragrafi 1 e 2 | 26 | - |

    12 | 15, paragrafo 1 | 26 bis | - |

    13 | 15, paragrafo 2 | 27 | - |

    14 | 7, paragrafi 4 e 5 | 28 | - |

    15, paragrafo 1 | 16, paragrafi 1 e 3 | 29 | 38 |

    15, paragrafo 2 | - | 30 | - |

    15, paragrafo 3 | 17 | 30 bis | - |

    15, paragrafo 4 | 19, paragrafo 2) | 31 | 44 e 45 |

    15, paragrafo 5 | 20, paragrafo 8 | 32 | 46 |

    .

    Tavola di concordanza 2: Direttiva 92/12/CEE > Nuova direttiva |

    Nuovo articolo | Articolo della direttiva 92/12/CEE | Nuovo articolo | Articolo della direttiva 92/12/CEE |

    1 | 1, 3, paragrafo 1 | 21 | 15, paragrafo 6 |

    2, paragrafi 1-3 | 5, paragrafo 1); 3, paragrafi 2 e 3 | 22 | Nuovo |

    3 | Nuovo | 23 | 19 |

    4 | 4 | 24 | 19 |

    5 e 6 | 2 | 25 | Nuovo |

    7, paragrafi 1 e 2 | 6, paragrafo 1; 5, paragrafi 1 e 2 | 26 | Nuovo |

    7, paragrafo 3 | Nuovo | 27 | 18, paragrafo 1 |

    7, paragrafi 4 e 5 | 14 | 28 | Nuovo |

    8 | 6, paragrafo 2 | 29 | 19, paragrafo 2 |

    9 | 20 | 30 | 8 e 9 |

    10 | 22, paragrafi 1 e 2 | 31, 32 e 33 | 7 |

    31, paragrafo 4 | 22, paragrafo 3 |

    34, paragrafo 7 | 22, paragrafo 4 |

    11 | 23, paragrafo 1 | 34 | 10 |

    12 | 23, paragrafo 1 bis |

    13 | Nuovo | 35 | Nuovo (COM/2004/227) |

    14 | 11 | 36 | Nuovo (COM/2004/227) |

    15 | 12 e 13 | 37 | 21 |

    16, paragrafi 1 e 3 | 15, paragrafo 1 | 38 | 29 |

    16, paragrafo 2 | Nuovo |

    17 | 15, paragrafo 3 | 39 | 23, paragrafo 5 |

    18 | 16 | 40 | 24, paragrafi 1-3 |

    19, paragrafo 1 | Nuovo | 41 | 24, paragrafo 4 |

    19, paragrafo 2 | 15, paragrafo 4 | 42 | Nuovo |

    20, paragrafi 1e 2 | 18, paragrafo 1 | 43 | Nuovo |

    20, paragrafi 3-5 | 19 | 44 | 31 |

    20, paragrafi 6 e 7 | Nuovo | 45 | 31 |

    20, paragrafo 8 | 15, paragrafo 5 | 46 | 32 |

    [1] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE(GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

    [2] GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

    [3] GU C 122 del 30.4.2004, pag. 44.

    [4] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE(GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

    [5] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    [6] GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

    [7] GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

    [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [9] GU C […] del […], pag. […].

    [10] GU C […] del […], pag. […].

    [11] GU C […] del […], pag. […].

    [12] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE(GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

    [13] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

    [14] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

    [15] GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/10/CE (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26).

    [16] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/117/CE (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49).

    [17] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/117/CE.

    [18] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE(GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

    [19] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    [20] GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

    [21] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE(GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [22] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    [23] GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

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