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Document 52008AR0159
Opinion of the Committee of the Regions on Industrial emissions
Parere del Comitato delle regioni — Emissioni industriali
Parere del Comitato delle regioni — Emissioni industriali
GU C 325 del 19.12.2008, p. 60–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/60 |
Parere del Comitato delle regioni — Emissioni industriali
(2008/C 325/10)
IL COMITATO DELLE REGIONI
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fa presente che la riduzione delle emissioni industriali s'impone in particolare sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico. La direttiva sulle emissioni industriali rappresenta una misura europea importante per consentire agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni, |
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ritiene che la direttiva non sia sufficientemente ambiziosa in tema d'inquinamento atmosferico e non è soddisfatto dei valori limite di emissione (cfr. Allegato del presente parere) previsti per i grandi impianti di combustione; constata inoltre il permanere di una notevole differenza tra i valori limite delle emissioni previsti, rispettivamente, nella proposta in esame e nel corrispondente documento BREF (Best Available Technique Reference) per i grandi impianti di combustione; essi vanno armonizzati e resi più severi, |
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raccomanda fortemente di prevedere un sistema di revisione pratico, che consenta di rivedere una parte della direttiva (per es. i capitoli tecnici e i valori limite di emissione) mediante la procedura di codecisione; nutre inoltre preoccupazioni circa gli adeguamenti della normativa che in avvenire saranno realizzati mediante il processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere): questo non è infatti una procedura giuridica prevista dal Trattato e non è soggetto al controllo democratico, |
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dissente totalmente dalla proposta della Commissione di utilizzare la procedura di comitato per istituire i criteri relativi alla concessione di deroghe motivate da particolari condizioni locali (articolo 16, paragrafo 3), per i seguenti motivi:
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Relatore |
: |
Cor LAMERS, sindaco di Houten (NL/PPE) |
Testi di riferimento
Comunicazione della Commissione — Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali
(COM(2007) 843 def.)
e
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(COM(2007) 844 def. — 2007/0286 (COD))
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
Raccomandazioni generali
1. |
constata che gli enti regionali e locali nei vari Stati membri dell'UE svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione delle politiche ambientali e industriali, e hanno ampie competenze nelle politiche di prevenzione e di applicazione del controllo dell'inquinamento; |
2. |
condivide pienamente la prevenzione dell'inquinamento e il principio «chi inquina paga», e quindi apprezza particolarmente questi obiettivi della direttiva sulle emissioni industriali; |
3. |
sottolinea l'importanza di adottare misure che intervengano alla fonte delle emissioni. È infatti essenziale individuare le cause dell'inquinamento e affrontare il problema delle emissioni alla fonte, in un modo che sia il più possibile economico ed ecologico; |
4. |
constata che sia nelle aree urbane che in quelle rurali la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo è un problema che interessa da vicino la vita quotidiana dei cittadini. Nell'UE i grandi impianti industriali sono tuttora responsabili di una notevole percentuale delle emissioni dei maggiori inquinanti; |
5. |
constata che le politiche per assicurare aria e acqua pulite hanno una dimensione transfrontaliera e impongono quindi di agire al livello dell'Unione europea. Si compiace perciò della direttiva sulle emissioni industriali, poiché costituisce uno strumento di livello europeo per ridurre le emissioni industriali alla fonte. |
Benefici ambientali
6. |
è fortemente convinto che la proposta comprenda misure necessarie e potenzialmente in grado di portare benefici all'ambiente. In questo senso apprezza la proposta volta a introdurre un uso più efficace dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Technique Reference Documents, o BREF, cfr. Allegato del presente parere), dato che comporterà benefici per l'ambiente; |
7. |
fa presente che la riduzione delle emissioni industriali s'impone in particolare sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico. La direttiva sulle emissioni industriali rappresenta una misura europea importante per consentire agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi stabiliti in materia di emissioni. L'introduzione di una categoria di grandi impianti di combustione aventi una potenza termica inferiore (ossia compresa tra i 20 e i 50 megawatt (MW)) è quindi un aspetto importante della nuova direttiva; |
8. |
ritiene che la direttiva non sia sufficientemente ambiziosa in tema d'inquinamento atmosferico:
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9. |
teme quindi che i benefici apportati dalla direttiva siano per lo più di breve durata, e che i possibili vantaggi sul lungo periodo non siano significativi (cfr. punto 18). |
L'attuale sistema IPPC
10. |
sottolinea che le autorizzazioni IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, cfr. Allegato del presente parere) devono continuare a essere basate su un'impostazione integrata, che tenga conto dell'ambiente, della produzione, della fattibilità tecnica, del rapporto costo/efficacia e, non meno importante, delle condizioni locali; |
11. |
concorda con la Commissione europea sul fatto che attualmente la direttiva IPPC non è applicata correttamente in tutti gli Stati membri. È una direttiva alquanto difficile da attuare, e spesso non si sono utilizzati i documenti BREF, anche per la loro natura e complessità tecnica; |
12. |
rileva che le autorizzazioni rispecchiano più fedelmente le norme e i requisiti centralizzati e omogenei. Benché ciò possa apparire positivo, ne risulta una difficoltà maggiore nell'accertare, esaminando le autorizzazioni, che cosa le aziende facciano, producano, trasformino od ottimizzino; |
13. |
constata che la proposta di direttiva sulle emissioni industriali (che prevede una revisione della direttiva IPPC) è stata presentata solo poche settimane dopo il termine per l'attuazione dell'attuale normativa IPPC, fissato per il 31 ottobre 2007. La revisione avviene quindi prima che la normativa attuale abbia avuto la possibilità di dimostrare la sua funzionalità ed efficienza e, ciò che è ancora più importante, prima che sia stato possibile valutarne pienamente l'impatto in termini di riduzione delle emissioni. |
Il consolidamento di sette direttive in una sola
14. |
ritiene che il consolidamento di sette direttive in una sola costituisca un modo di procedere molto ambizioso, e che forse sarebbe stato preferibile optare per un approccio graduale o una direttiva quadro con direttive specifiche. Una direttiva quadro darebbe inoltre la possibilità di integrare altre direttive direttamente connesse, come la direttiva sulle acque reflue urbane, senza pregiudicare future revisioni della stessa direttiva quadro; |
15. |
è favorevole al principio «legiferare meglio», cui pare ispirarsi la proposta di consolidamento presentata dalla Commissione. In una certa misura, la nuova direttiva semplifica le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Ritiene tuttavia che le diverse parti della direttiva non abbiano formato oggetto di un consolidamento integrale e che, permanendo notevoli differenze tra la direttiva e i documenti BREF, non sarà possibile risolvere tutte le difficoltà di natura pratica; |
16. |
dubita che la proposta sia in grado di eliminare le incoerenze e le ambiguità attualmente riscontrate nelle definizioni. Per esempio, non è chiaro quale effetto avrà la nuova definizione di BAT (che da «best available technology», ossia migliore tecnologia disponibile, diviene «best available techniques», ossia migliori tecniche disponibili). Considerare la prospettiva più ampia della tecnologia anziché quella delle sole tecniche si accorderebbe meglio con gli investimenti delle imprese, agevolerebbe la creazione di condizioni uniformi e condurrebbe quindi a soluzioni più creative dei problemi ambientali; |
17. |
è seriamente preoccupato dalle conseguenze che il consolidamento potrà avere per le future revisioni. La proposta di direttiva interessa diversi ambiti tecnici e scientifici. La sua lunghezza, e soprattutto la sua complessità, renderanno molto difficili, se non impossibili, future modifiche per adeguare la normativa alle nuove esigenze e agli sviluppi tecnologici fissando requisiti operativi più severi, per esempio valori limite di emissione più bassi; |
18. |
comprende che la Commissione intenda affrontare il problema della difficoltà di future modifiche collegando la direttiva ai documenti BREF. La direttiva stabilisce norme minime che devono essere rispettate, mentre i documenti BREF, che possono essere facilmente riveduti, permetteranno al sistema di tenere il passo del progresso tecnologico e di fissare quindi livelli limite di emissione associati più severi (BAT-AEL, cfr. Allegato del presente parere). Nutre seri timori sulle differenze che potrebbero emergere in futuro tra i BAT-AEL (nei documenti BREF rivedibili) e i valori limite di emissione (stabiliti dalla direttiva). Esiste il rischio non trascurabile che il sistema possa diventare obsoleto e, quindi, che in futuro risulti poco utile per l'ambiente; |
19. |
raccomanda fortemente di prevedere un sistema di revisione pratico, che consenta di rivedere una parte della direttiva (per es. i capitoli tecnici e i valori limite di emissione) mediante la procedura di codecisione. Nutre inoltre preoccupazioni circa gli adeguamenti della normativa che in avvenire saranno realizzati mediante il processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere): questo non è infatti una procedura giuridica prevista dal Trattato e non è soggetto al controllo democratico. |
Il nuovo status dei documenti BREF
20. |
si compiace che di recente si siano migliorati i documenti BREF, i quali costituiscono a suo giudizio utili documenti di riferimento. La maggior parte di essi è però disponibile soltanto in inglese, il che potrebbe causare difficoltà agli enti regionali e locali responsabili della supervisione e del rilascio delle autorizzazioni. Chiede quindi che siano tradotti in tutte le lingue dell'UE i capitoli essenziali dei documenti BREF (per esempio quelli che stabiliscono le migliori tecniche disponibili per una particolare industria); |
21. |
ritiene ingiustificato che i documenti BREF non siano utilizzati più di frequente nell'UE, e raccomanda che se ne faccia un uso più ampio. Concorda quindi con la proposta di attribuire loro un nuovo status e di renderne obbligatorio l'uso nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Considera che le nuove proposte conferiscano un carattere più vincolante ai documenti BREF: in effetti, mentre finora essi sono stati meri documenti di riferimento, che vanno sì consultati, ma senza avere un carattere di obbligatorietà, ora diventeranno invece vincolanti a tutti gli effetti; |
22. |
ritiene che la qualità dei documenti BREF possa e debba essere migliorata. A volte, infatti, il processo produttivo necessita di innovazioni e miglioramenti. Per esempio, le variazioni constatate con i controlli sui campioni sono attualmente utilizzate per irrogare sanzioni alle imprese, mentre potrebbero servire anche a migliorare le tecniche. Un altro esempio è offerto dalla mancata corrispondenza tra il capo della direttiva dedicato ai composti organici volatili e il documento BREF in materia. Di conseguenza, vi è motivo di temere che non sempre sia possibile privilegiare l'approccio più rispettoso dell'ambiente. Gli enti locali dovrebbero promuovere il più possibile le innovazioni volte a migliorare l'ambiente nel loro territorio; d'altra parte, però, i documenti BREF dovrebbero presentare una qualità sufficiente ad agevolare il compito delle autorità competenti; |
23. |
ritiene che il nuovo status dei documenti BREF rafforzerà la coerenza della politica in materia di rilascio delle autorizzazioni e contribuirà a stabilire condizioni di concorrenza eque per le imprese europee; |
24. |
considera il processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere) necessario e valido. Nel suo ambito i documenti BREF sono redatti e aggiornati alla luce delle riunioni fra i funzionari della Commissione europea, gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti dell'industria e delle ONG. La cooperazione fra tali soggetti è essenziale per individuare le nuove migliori tecniche disponibili e per redigere documenti BREF nuovi o riveduti. È quindi opportuno che nella direttiva questo processo venga esteso più di quanto non sia attualmente previsto; |
25. |
constatando che i rappresentanti degli enti regionali e locali non partecipano al processo di Siviglia, chiede che vi siano invitati. In quanto autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o responsabili delle ispezioni, gli enti regionali e locali hanno una conoscenza approfondita delle migliori tecniche disponibili. Di conseguenza, il processo di Siviglia potrà trarre beneficio dalla partecipazione dei loro rappresentanti; |
26. |
mette in rilievo che il nuovo status dei documenti BREF potrebbe avere un impatto negativo sul processo di Siviglia (cfr. Allegato del presente parere): renderà infatti più laborioso raggiungere un consenso sulle migliori tecniche disponibili in quanto gli Stati membri, le imprese e le ONG potrebbero adottare un approccio più strategico nel determinare i nuovi BREF. A causa dei costi di produzione, le imprese trarrebbero beneficio da BREF caratterizzati da norme meno innovative, con la conseguenza che il processo di Siviglia non rappresenterebbe più la ricerca delle migliori soluzioni tecniche ma rischierebbe di ridursi a un processo politico lento e poco trasparente; |
27. |
ritiene quindi che tale situazione possa portare a documenti più deboli. Di conseguenza, potremmo trovarci tra le mani uno strumento debole e obsoleto, incapace di stimolare l'innovazione o di migliorare la qualità dell'ambiente, che finirebbe per compromettere l'efficacia dell'attuazione della nuova direttiva sulle emissioni industriali. |
Definizione delle politiche: flessibilità e condizioni ambientali locali
28. |
concorda con l'obiettivo della nuova direttiva sulle emissioni industriali: incrementare la coerenza della politica in materia di rilascio di autorizzazioni; |
29. |
sottolinea che le competenze degli enti regionali e locali in materia di rilascio di autorizzazioni variano da uno Stato membro a un altro. In Danimarca, per esempio, la competenza per il rilascio di autorizzazioni è condivisa dagli enti locali e dal governo nazionale. Nei Paesi Bassi sono i comuni e le province a rilasciare le licenze, mentre nel Regno Unito è il governo centrale ad avere competenza in materia di inquinamento atmosferico causato da fonti importanti. Per quanto riguarda la partecipazione degli enti regionali e locali, la pratica diffusa nell'UE è di fissare le norme a livello nazionale, lasciandone l'applicazione al livello subnazionale; |
30. |
fa notare che le innovazioni volte a rendere la produzione più rispettosa dell'ambiente intervengono a livello locale. Lo sviluppo di una produzione più «pulita» avviene grazie al concorso di diversi soggetti, quali le ONG, le imprese e le autorità competenti, anche se per ora le autorità locali si limitano spesso a svolgere una funzione di monitoraggio. La direttiva dovrebbe quindi offrire ai vari soggetti interessati (amministrazioni locali e imprese) anche l'opportunità di cooperare per stimolare l'innovazione, come già avviene, ad esempio, nei Paesi Bassi e in Danimarca nonché in paesi dell'Europa orientale come la Romania; |
31. |
evidenzia la necessità di una certa flessibilità. Le situazioni locali variano e gli impianti, anche quelli che fabbricano gli stessi prodotti, operano in modo diverso nelle varie regioni dell'UE per le differenze tra le condizioni locali. Gli enti regionali e locali mettono a punto soluzioni su misura, adatte alle rispettive aree geografiche. A livello regionale e locale si cerca sempre di mantenere un equilibrio tra un'adeguata protezione dell'ambiente e i fattori economici. Anche se il miglioramento dell'ambiente è l'obiettivo generale della politica, nella pratica quotidiana gli enti regionali e locali decidono tra diversi parametri ambientali e spesso optano per soluzioni di compromesso che tengono conto dell'impatto ambientale delle diverse misure. La possibilità di concedere deroghe ai valori limite di emissione sulla base delle BAT-AEL è importante soprattutto per le regioni di quegli Stati membri che hanno una tradizione di accordi volontari con l'industria e dove la discrezionalità amministrativa non è stata drasticamente ridotta dalla legislazione; |
32. |
è però fortemente convinto della necessità di porre limiti alla flessibilità: occorre trovare un equilibrio tra condizioni di concorrenza eque e potere decisionale locale. È quindi soddisfatto dell'integrazione dei valori limite di emissione nella direttiva stessa, che porterà a un generale rafforzamento della protezione dell'ambiente nell'UE. Dato che la flessibilità si presta ad abusi, il CdR si compiace che la procedura preveda garanzie sufficienti per evitarli. Infatti, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni possono derogare soltanto sulla base di una valutazione d'impatto (articolo 16, paragrafo 3) e hanno l'obbligo di rendere nota al pubblico la motivazione della loro decisione (articolo 26, paragrafo 3, lettera f)); |
33. |
dissente totalmente dalla proposta della Commissione di utilizzare la procedura di comitato (articolo 16, paragrafo 3) per istituire i criteri relativi alla concessione di deroghe motivate da particolari condizioni locali, per i seguenti motivi:
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Innovazione e tecnologie pulite
34. |
appoggia l'idea di stimolare l'innovazione, ma dubita che la nuova direttiva sia in grado di gettare basi solide per un'evoluzione in questo senso; |
35. |
si rallegra che siano previste revisioni frequenti delle autorizzazioni. L'adeguamento costante dei requisiti per il rilascio delle stesse favorirà l'introduzione di tecnologie pulite e quindi la riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni industriali. Affinché l'innovazione sia realmente possibile, dovranno essere soddisfatte due condizioni. La prima è la certezza giuridica, necessaria ad assicurare la disponibilità dei capitali d'investimento. Occorrerà tener conto dei cicli economici e del fatto che negli Stati membri è prassi corrente mantenere invariate le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per un periodo di otto anni. Le disposizioni in materia di adeguamento delle condizioni ai documenti BREF nuovi o aggiornati (articolo 22, paragrafo 3) dovranno tenere tutto ciò nella debita considerazione. La seconda condizione è che le opportunità di concedere deroghe consentano effettivamente una sperimentazione adeguata delle tecnologie nuove o emergenti. Il CdR teme che in determinati casi i limiti di tempo imposti dall'articolo 16, paragrafo 5, possano rivelarsi troppo rigidi, almeno nei quattro anni successivi alla pubblicazione di un nuovo documento BREF; |
36. |
teme che il nuovo carattere dei documenti BREF, offrendo scarsi incentivi alla sostenibilità, ostacoli i tentativi di innovazione dell'industria. Le imprese europee non saranno incoraggiate a diventare o a rimanere i precursori a livello mondiale in materia di nuove tecnologie pulite, e sarà più difficile affrontare i problemi ambientali che ancora sussistono nell'UE; |
37. |
preferirebbe che la direttiva fosse applicata in modo da non incoraggiare indirettamente una significativa delocalizzazione dell'industria verso «paradisi dell'inquinamento» all'estero; |
38. |
desidera far notare che, se è vero che l'inclusione tra le attività elencate nell'Allegato I della proposta di direttiva in esame di una categoria di grandi impianti di combustione aventi una potenza termica inferiore (ossia compresa tra i 20 e i 50 megawatt (MW)) costituisce un aspetto importante della direttiva proposta, per quanto riguarda le aziende agricole è invece opinabile che l'inclusione di allevamenti con una più ampia gamma di bestiame minuto possa recare all'ambiente benefici tali da giustificare gli oneri amministrativi che ne deriverebbero. |
Costi amministrativi
39. |
ritiene che l'iniziativa «Legiferare meglio», oltre alla semplificazione della legislazione, comporti un miglioramento del rapporto costi-benefici e una riduzione degli oneri amministrativi. Dubita che la proposta in esame possa rispondere ai suddetti requisiti; |
40. |
esprime preoccupazione per i numerosi requisiti in materia di ispezione, monitoraggio, riesame delle condizioni di autorizzazione e relazione sulla conformità; |
41. |
considera le ispezioni una parte importante di una corretta attuazione della direttiva e si compiace che la proposta riconosca questa loro importanza. Si può tuttavia sostenere che questi aspetti dovrebbero essere disciplinati non dalla direttiva stessa, ma piuttosto dalla Raccomandazione sui criteri minimi per le ispezioni ambientali. Ciò permetterebbe tra l'altro di contenere possibili discrepanze tra la direttiva e la suddetta raccomandazione, attualmente in fase di revisione; |
42. |
ritiene che un onere amministrativo superfluo possa derivare dalla disposizione che, nella relazione annuale sulla conformità alle migliori tecniche disponibili (articolo 8), prevede un raffronto con le migliori tecniche disponibili (articolo 24). Dato che tutti i requisiti in materia di autorizzazioni devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, sarebbe sufficiente che la relazione si soffermasse sul rispetto dei suddetti requisiti. La maggior parte dei risultati dei monitoraggi è costituita da dati incerti, e una relazione che si basasse su quei dati non potrebbe risultare utile per realizzare miglioramenti sostanziali nelle tecniche utilizzate. È quindi discutibile che ciò possa contribuire a conseguire gli obiettivi dell'iniziativa «Legiferare meglio»; |
43. |
constata che si chiede agli Stati membri di presentare ogni tre anni una relazione sulla conformità alle disposizioni della direttiva. È un lavoro che comporta notevoli oneri amministrativi per gli enti regionali e locali anche se previsto con cadenza triennale. Il CdR propone quindi che gli Stati membri conservino un archivio dati interno contenente tutte le informazioni utili e che la Commissione possa consultarlo in qualsiasi momento. Questa soluzione dovrebbe sostituire il sistema di rendicontazione ed essere più conforme all'iniziativa «Legiferare meglio»; |
44. |
osserva che, al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve ripristinare il sito e riportarlo allo stato iniziale descritto nella relazione di riferimento (articolo 23). Interpreta questa disposizione nel senso di un ripristino del suolo a uno stato di maggiore pulizia rispetto a quello in cui si trovava all'inizio dell'attività. Ritiene inoltre che si debba rimediare alla contaminazione del suolo conformemente al livello del futuro utilizzo funzionale del sito. Questo approccio sarebbe maggiormente in sintonia col principio «chi inquina paga»; |
45. |
ritiene che la proposta preveda un monitoraggio costante del suolo e dell'acqua prima e durante il periodo di funzionamento dell'impianto. La stessa autorizzazione, tuttavia, sarà comunque condizionata a un livello sufficiente di protezione del suolo e delle acque sotterranee. In casi particolari può e deve esserci la possibilità di svolgere un'attività di monitoraggio aggiuntiva, ma essa non deve essere sistematicamente obbligatoria; |
46. |
concorda sull'opportunità di informare sufficientemente il pubblico sugli impianti IPPC. Sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere sempre accessibili, ma soltanto su richiesta; |
47. |
non può approvare la proposta di utilizzare la procedura di comitato per definire diversi criteri, come quelli del monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee o quelli per le analisi basate sul rischio. Ritiene che tali criteri debbano essere stabiliti dalla direttiva stessa ed essere oggetto di dibattito nel corso dell'attuale procedura legislativa. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Articolo 6
Rilascio di un'autorizzazione
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva. |
L'autorità competente rilascia l'autorizzazione se l'impianto è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva. Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione contenente condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva. |
Motivazione
L'approccio adottato con la proposta di modifica della direttiva IPPC contraddice le disposizioni della direttiva quadro in materia di acque ed è quindi incoerente con la normativa comunitaria vigente. Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, di quest'ultima direttiva presuppongono il diritto generale di gestione degli Stati membri.
Emendamento 2
Articolo 16, paragrafo 3
Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione che superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII. La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
In deroga al secondo comma del paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto interessato, della sua installazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione che superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. Se del caso, tali valori limite di emissione non superano, tuttavia, i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII. La Commissione può determinare i criteri che disciplinano la concessione della deroga di cui al presente paragrafo. Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2. |
Motivazione
Il Comitato delle regioni dissente totalmente dalla proposta della Commissione di utilizzare la procedura di comitato (articolo 16, paragrafo 3) per istituire i criteri relativi alla concessione di deroghe motivate da particolari condizioni locali. I criteri per la concessione di deroghe dovrebbero essere definiti dalla direttiva stessa (e quindi mediante procedura di codecisione) e non già stabiliti successivamente al livello dell'UE mediante la procedura di comitato, che non prevede la consultazione del Comitato delle regioni né degli altri organi rappresentativi degli enti regionali e locali. Vista la grande varietà di condizioni locali e regionali, è molto difficile, se non impossibile, stabilire criteri uniformi a livello UE. La procedura prevista in caso di deroga prevede garanzie sufficienti per evitare possibili abusi. Le autorità competenti, infatti, possono derogare soltanto sulla base di una valutazione d'impatto (articolo 16, paragrafo 3) e hanno l'obbligo di rendere nota al pubblico la motivazione della loro decisione (articolo 26, paragrafo 3, lettera f)). Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, i criteri di ponderazione delle condizioni ambientali locali rispetto ai costi e ai benefici per l'ambiente, nonché alla fattibilità tecnica, dovrebbero essere definiti dagli enti regionali e locali attraverso processi democratici a livello regionale e locale.
Bruxelles, 9 ottobre 2008.
Il presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE