Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0503

    Gestione delle flotte da pesca registrate nelle regioni ultraperiferiche *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS)

    GU C 15E del 21.1.2010, p. 135–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 15/135


    Martedì 21 ottobre 2008
    Gestione delle flotte da pesca registrate nelle regioni ultraperiferiche *

    P6_TA(2008)0503

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS))

    2010/C 15 E/40

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0444),

    visti gli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0298/2008),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0388/2008);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 3 bis (nuovo)

     

    (3 bis)

    D'altro canto, è nota l'esistenza di flotte in regioni ultraperiferiche costituite perlopiù da pescherecci vetusti, che datano, talvolta, di oltre 30 anni, per cui risulta indispensabile garantire il sostegno comunitario al rinnovo e all'ammodernamento di tali flotte, soprattutto della flotta artigianale, al fine di migliorare le condizioni di conservazione del pesce nonché le condizioni di lavoro e sicurezza degli addetti alla pesca in tali regioni .

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 4

    (4)

    È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

    (4)

    È quindi opportuno prorogare al 2011 il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo -1 (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 639/2004

    Articolo 2 — punto 2

     

    Articolo -1

    All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004, il punto 2 è così modificato :

    2.

    In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere concessi aiuti pubblici all'ammodernamento della flotta riguardanti la capacità in termini di stazza e/o di potenza, nei limiti dei livelli specifici di riferimento previsti dall'articolo 1 del presente regolamento.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo -1 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 639/2004

    Articolo 2 — punto 4

     

    Articolo -1 bis

    All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004, il punto 4 è così modificato :

    4.

    In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci fino al 31 dicembre 2009.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1

    Regolamento (CE) n. 639/2004

    Articolo 2 — punto 5

    All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2009 .

    All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2011 .

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 639/2004

    Articolo 6

     

    Articolo 1 bis

    L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 639/2004 è così modificato :

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro la scadenza delle deroghe in esso previste. Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2, la Commissione propone, se del caso, i necessari adeguamenti, in linea con l'evoluzione delle esigenze socioeconomiche delle regioni interessate e dello stato delle loro risorse ittiche.


    Top