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Document 52008AP0483

Applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato CE (versione codificata) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (COM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS)

GU C 15E del 21.1.2010, p. 96–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/96


Martedì 21 ottobre 2008
Applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato CE (versione codificata) *

P6_TA(2008)0483

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (COM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS))

2010/C 15 E/26

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0073),

visto l'articolo 104, paragrafo 14, comma 3 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0147/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0386/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


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