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Document 52008AP0014

Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2007-2012) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

GU C 41E del 19.2.2009, p. 108–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/108


P6_TA(2008)0014

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0515),

visto l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0322/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0514/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, e tenendo presenti gli obiettivi per cui essa è stata istituita, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza.

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza , nonché la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche o nazionali .

Emendamento 3

Considerando 5

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , e il Mediatore europeo ; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle missioni di questi organi.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 l'Agenzia può operare al di fuori dei settori tematici definiti nel quadro pluriennale a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

Emendamento 5

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il quadro definisce i settori tematici nei quali l'Agenzia dovrebbe operare, mentre i compiti dell'Agenzia sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, che cita in particolare il compito di sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e di informarlo attivamente sui lavori dell'Agenzia.

Emendamento 6

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Tutti gli esseri umani nascono uguali e pertanto i diritti umani sono indivisibili e inviolabili.

Emendamento 7

Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) È necessario verificare il rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri di tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono parti.

Emendamento 8

Considerando 7 quinquies (nuovo)

(7 quinquies) È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Non prima di un anno dal momento dell'adozione del quadro pluriennale, la Commissione, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, del Parlamento europeo o del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può formulare una proposta di riesame del quadro conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere all'Agenzia di svolgere indagini su azioni o questioni specifiche.

Emendamento 11

Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Compiti

In presenza di circostanze eccezionali e impellenti, l'Agenzia può formulare e pubblicare conclusioni e pareri su settori tematici non coperti dall'articolo 2. In tali circostanze è trasmessa alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una notifica dei compiti intrapresi.

Emendamento 12

Articolo 2, alinea

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

Nelle attività che svolge nell'ambito dei seguenti settori tematici , fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 1 bis, l'Agenzia cerca di individuare i fattori economici, sociali e culturali che contribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo nei settori in questione o che viceversa possono rappresentare la causa che sta alla base delle violazioni di tali diritti :

Emendamento 13

Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze tradizionali nazionali e linguistiche ed eventuali combinazioni di questi fattori (discriminazione multipla) ,

Emendamento 14

Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente , anche per quanto riguarda i diritti degli imputati e dei sospettati.

Emendamento 15

Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) povertà estrema ed esclusione sociale.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

1.

Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

1.

Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un'idonea cooperazione e a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel settore dei diritti fondamentali per aiutarli a conformarsi al diritto comunitario.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3

3.

L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 , sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri .

3.

L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso , in particolare i fenomeni di discriminazione multipla, solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), nel rispetto degli obiettivi e delle missioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006. Le modalità della cooperazione tra l'Agenzia e l'Istituto sono specificate in un protocollo d'intesa conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 168/2007.


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