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Document 52008AG0021

    Posizione comune (CE) n. 21/2008, del 19 maggio 2008 , definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 254E del 7.10.2008, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 254/1


    POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/2008

    definita dal Consiglio il 19 maggio 2008

    in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/C 254 E/01)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), la presente direttiva istituisce un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi.

    (2)

    Attualmente la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari, ma si prevede per il futuro di estenderne l'ambito di applicazione ai biocidi.

    (3)

    Le misure istituite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in particolare dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (5), dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6), dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (7), dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (8), e dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio, del …, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (9). Inoltre, tali misure non dovrebbero pregiudicare le misure volontarie nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (10).

    (4)

    Per agevolare l'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. I piani d'azione nazionali possono essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell'ambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi.

    (5)

    Lo scambio d'informazioni sugli obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri stabiliscono nel contesto dei rispettivi piani nazionali è un elemento molto importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. È pertanto opportuno che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri, in particolare in merito all'attuazione e ai risultati ottenuti dai rispettivi piani d'azione nazionali e alle esperienze maturate.

    (6)

    Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d'azione nazionali è opportuno che venga applicata la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (11).

    (7)

    È essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi e sistemi di certificazione conseguenti, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    (8)

    La vendita di pesticidi, anche via Internet, è un elemento importante nella catena di distribuzione ed è il momento in cui occorrerebbe fornire agli utilizzatori finali, in particolare a quelli professionali, consulenza specifica riguardo alle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente. Per gli utilizzatori non professionali, che in genere non sono altrettanto formati, occorrerebbe formulare raccomandazioni, in particolare riguardo alla manipolazione e allo stoccaggio sicuri dei pesticidi così come allo smaltimento dell'imballaggio.

    (9)

    Visti i possibili rischi derivanti dall'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno informare meglio la popolazione sull'impatto generale dell'uso dei pesticidi attraverso campagne di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai rivenditori e altri provvedimenti adeguati.

    (10)

    Nella misura in cui la manipolazione e l'applicazione dei pesticidi impongano la definizione di prescrizioni minime di salute e sicurezza sul lavoro per i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori a tali prodotti, nonché l'adozione di misure di prevenzione generali e particolari per ridurre tali rischi, queste sono disciplinate dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (12), e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (13).

    (11)

    Poiché la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (14), contemplerà, una volta modificata, disposizioni sull'immissione sul mercato di attrezzature per l'applicazione dei pesticidi che garantiranno il rispetto di requisiti ambientali, è opportuno, al fine di minimizzare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente dovuto all'impiego di tali attrezzature, istituire sistemi che consentano l'ispezione tecnica periodica delle attrezzature già in uso. Gli Stati membri dovrebbero illustrare le modalità di attuazione di tali requisiti nei rispettivi piani d'azione nazionali.

    (12)

    L'irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull'ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato con eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenti un evidente vantaggio in termini d'impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altre forme di irrorazione o nel caso in cui non esistano alternative praticabili.

    (13)

    L'ambiente acquatico è una matrice particolarmente sensibile ai pesticidi. È pertanto necessario prestare particolare attenzione per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, ad esempio creando delle fasce di rispetto o aree di salvaguardia oppure piantando siepi lungo i corsi d'acqua superficiali per ridurre l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione dei prodotti irrorati, al drenaggio e al dilavamento. Le dimensioni delle fasce di rispetto dovrebbero dipendere, in particolare, dalle caratteristiche del suolo, dalle proprietà dei pesticidi e dalle caratteristiche agricole delle aree interessate. L'impiego di pesticidi in aree destinate all'estrazione di acqua potabile, su o lungo vie di trasporto come le linee ferroviarie, o su superfici impermeabilizzate o molto permeabili, può comportare rischi più elevati di inquinamento dell'ambiente acquatico. Nelle suddette aree è pertanto opportuno ridurre il più possibile, o preferibilmente eliminare, il ricorso ai pesticidi.

    (14)

    L'uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi derivanti dall'esposizione della popolazione ai pesticidi sono elevati. L'uso di pesticidi in tali aree dovrebbe essere pertanto vietato o limitato oppure dovrebbero essere ridotti al minimo i rischi derivanti da tale uso.

    (15)

    La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscela di pesticidi e di pulizia delle attrezzature di applicazione dei pesticidi dopo l'impiego, e il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei residui dei pesticidi sono operazioni particolarmente atte a provocare un'esposizione indesiderata delle persone e dell'ambiente. È pertanto opportuno prevedere misure specifiche riguardanti tali attività a integrazione dei provvedimenti previsti dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (15), e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16). Le misure dovrebbero rivolgersi anche agli utilizzatori non professionali, visto che è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti.

    (16)

    L'applicazione dei principi generali e degli orientamenti specifici per coltura o settore della difesa integrata da parte di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo maggiormente mirato di tutte le misure disponibili di controllo degli organismi nocivi, compresi i pesticidi, contribuendo così a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e per l'ambiente e la dipendenza dall'uso dei pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, in particolare la difesa integrata, fissando le condizioni e stabilendo le misure necessarie per la sua applicazione.

    (17)

    Sulla base del regolamento (CE) n. …/… e della presente direttiva quadro, l'attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria e il principio di sussidiarietà si applica alle modalità di attuazione dei principi di difesa integrata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare le modalità di attuazione di detti principi nei rispettivi piani d'azione nazionali.

    (18)

    È necessario quantificare i progressi realizzati per la riduzione dei rischi e degli impatti negativi derivanti dall'uso dei pesticidi alla salute umana e all'ambiente. Strumenti adeguati a tal fine sono gli indicatori di rischio armonizzati, che saranno definiti a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tali indicatori per la gestione dei rischi in ambito nazionale e a fini di comunicazione. La Commissione dovrebbe invece calcolare indicatori per valutare i progressi a livello comunitario. Dovrebbero essere utilizzati i dati statistici rilevati a norma del regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle statistiche sui pesticidi (9). Oltre agli indicatori armonizzati comuni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare gli indicatori nazionali.

    (19)

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    (20)

    Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali rischi connessi all'uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (21)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare è finalizzata a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (22)

    Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17).

    (23)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire e aggiornare gli allegati della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (24)

    Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (18), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubbliche, nell'interesse proprio e della Comunità, tabelle che illustrano, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di attuazione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall'articolo 3, punto 9 bis.

    2.   La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)

    «utilizzatore professionale»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

    2)

    «distributore»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori;

    3)

    «consulente»: persona che fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari;

    4)

    «attrezzatura per l'applicazione di pesticidi»: attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi;

    5)

    «irrorazione aerea»: l'applicazione di pesticidi da un aeromobile (aereo o elicottero);

    6)

    «difesa integrata»: attenta presa in considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo delle popolazioni di organismi nocivi e a mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;

    7)

    «indicatore di rischio»: risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei pesticidi per la salute umana e/o l'ambiente;

    8)

    «acque superficiali» e «acque sotterranee»: hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE;

    9)

    «pesticida»:

    a)

    un prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. …/…;

    b)

    un biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (19).

    Articolo 4

    Piani d'azione nazionali

    1.   Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi.

    Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri tengono conto dell'impatto sociale, economico, ambientale e sanitario delle misure previste. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d'azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 14 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo.

    2.   Entro … (20) gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d'azione nazionali.

    Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le eventuali modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.

    3.   Se opportuno, la Commissione rende disponibili su Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.

    4.   Nell'ambito della definizione e della modifica dei piani d'azione nazionali si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico istituite dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE.

    CAPO II

    Formazione, vendita di pesticidi, informazione e sensibilizzazione

    Articolo 5

    Formazione

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, secondo i casi.

    La formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell'allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità.

    2.   Entro … (21), gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell'allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi.

    I sistemi di certificazione comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, mantenere e revocare i certificati.

    3.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato I per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Prescrizioni per la vendita di pesticidi

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché almeno i distributori che vendono pesticidi agli utilizzatori professionali abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tali membri del personale devono essere disponibili nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull'uso dei pesticidi e istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente, relative ai prodotti in questione.

    2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale alle persone in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    3.   Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi connessi all'uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni.

    4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro … (22).

    Articolo 7

    Informazione e sensibilizzazione

    Gli Stati membri adottano misure volte ad informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi che comportano per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, e sull'utilizzo di alternative non chimiche.

    CAPO III

    Attrezzature per l'applicazione di pesticidi

    Articolo 8

    Ispezione delle attrezzature in uso

    1.   Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.

    2.   Entro … (23), gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

    Le attrezzature nuove sono ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall'acquisto.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente, compresa la valutazione dell'entità dell'impiego dell'attrezzatura, gli Stati membri possono:

    a)

    applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi alle attrezzature per l'applicazione di pesticidi non impiegate per l'irrorazione, alle attrezzature portatili per l'applicazione o agli irroratori a spalla e ad ulteriori attrezzature per l'applicazione di pesticidi di utilizzo molto limitato, che devono essere elencate nel piano d'azione nazionale di cui all'articolo 4.

    Le seguenti ulteriori attrezzature per l'applicazione di pesticidi non devono essere mai considerate di utilizzo molto limitato:

    i)

    attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobili;

    ii)

    irroratori a barra di dimensione superiore a 3m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina;

    b)

    esonerare dall'ispezione le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla.

    4.   Le ispezioni verificano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi soddisfino i requisiti pertinenti elencati nell'allegato II per ottenere un elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.

    Le attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformi alle norme armonizzate elaborate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono ritenute conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente.

    5.   Gli utilizzatori professionali effettuano tarature periodiche e controlli tecnici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformemente alla formazione adeguata ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 5.

    6.   Gli Stati membri designano gli organismi responsabili dell'attuazione dei sistemi d'ispezione e ne informano la Commissione.

    Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni e riconosce i certificati rilasciati in altri Stati membri secondo i requisiti di cui al paragrafo 4 e laddove il periodo trascorso dall'ultima ispezione effettuata in un altro Stato membro sia uguale o più breve del periodo dell'intervallo tra le ispezioni applicabile nel suo territorio.

    Gli Stati membri si adoperano per riconoscere i certificati rilasciati negli altri Stati membri a condizione che siano rispettati gli intervalli tra le ispezioni di cui al paragrafo 1.

    7.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato II per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    CAPO IV

    Pratiche e usi specifici

    Articolo 9

    Irrorazione aerea

    1.   Gli Stati membri assicurano che l'irrorazione aerea sia vietata.

    2.   In deroga al paragrafo 1, l'irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni:

    a)

    non devono esistere alternative praticabili all'irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto all'applicazione di pesticidi da terra;

    b)

    i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea a seguito di un'analisi specifica dei rischi che la stessa comporta;

    c)

    l'operatore che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Nel periodo di transizione in cui i sistemi di certificazione non sono ancora istituiti, gli Stati membri possono accettare altre prove di idoneità;

    d)

    l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un'autorità competente ai fini dell'autorizzazione delle attrezzature e degli aeromobili per l'applicazione aerea di pesticidi.

    3.   Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea può essere effettuata e rendono pubbliche le colture, le informazioni sulle aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l'irrorazione aerea.

    Le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.

    4.   L'utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta in tal senso all'autorità competente, corredandola della prova che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri possono prevedere che le richieste alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato siano considerate approvate.

    5.   Gli Stati membri si accertano della sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 effettuando un monitoraggio appropriato.

    6.   Le autorità competenti conservano una documentazione delle richieste presentate ai sensi del paragrafo 4.

    Articolo 10

    Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

    1.   Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi. Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE e disposizioni del regolamento (CE) n. …/….

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    la preferenza da dare ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (24), né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

    b)

    la preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e quelle presenti in vigne;

    c)

    ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono, se del caso, la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi;

    d)

    la riduzione, per quanto possibile, o se del caso l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

    Articolo 11

    Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi inaree specifiche

    Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia vietato, limitato o affinché i rischi derivanti da tale uso siano ridotti al minimo:

    1)

    nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi, cortili delle scuole e parchi gioco;

    2)

    nelle aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE o in altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

    3)

    nelle aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

    Articolo 12

    Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

    1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l'ambiente:

    a)

    stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell'applicazione;

    b)

    manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di pesticidi;

    c)

    smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;

    d)

    pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;

    e)

    recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti.

    2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l'uso di pesticidi a bassa tossicità, di formulati pronti per l'uso e di contenitori o imballaggi di taglia limitata.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate. Occorre prestare particolare attenzione all'ubicazione, alle dimensioni e ai materiali da costruzione.

    Articolo 13

    Difesa integrata

    1.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli (25).

    2.   Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.

    3.   Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata.

    4.   Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1o gennaio 2014.

    Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    5.   Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d'azione nazionali elaborati conformemente all'articolo 4.

    CAPO V

    Indicatori, comunicazione delle informazioni e scambio di informazioni

    Articolo 14

    Indicatori

    1.   Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all'allegato IV. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.

    Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato IV per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    2.   Gli Stati membri:

    a)

    calcolano gli indicatori di rischio armonizzati di cui al paragrafo 1 utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. …/… insieme ad altri dati pertinenti;

    b)

    rilevano le tendenze nell'uso di talune sostanze attive;

    c)

    individuano gli elementi prioritari, quali le sostanze attive, le colture, le regioni o le pratiche che richiedono particolare attenzione o le buone pratiche che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della presente direttiva di ridurre i rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2.

    4.   La Commissione calcola gli indicatori di rischio a livello comunitario utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. …/… e altri dati pertinenti al fine di stimare le tendenze dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi.

    La Commissione utilizza i suddetti dati e informazioni anche per valutare i progressi realizzati nel raggiungimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie finalizzate a ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente.

    Articolo 15

    Comunicazione delle informazioni

    La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata delle proposte di modifica eventualmente necessarie.

    CAPO VI

    Disposizioni finali

    Articolo 16

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro … (20) e la informano tempestivamente di eventuali modifiche successive.

    Articolo 17

    Tariffe e oneri

    1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tariffe o oneri per recuperare i costi connessi con l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

    2.   Gli Stati membri assicurano che le tariffe e gli oneri di cui al paragrafo 1 siano fissati in modo trasparente e corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.

    Articolo 18

    Normazione

    1.   Le norme di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (26).

    La domanda riguardante la formulazione delle norme può essere definita in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

    2.   La Commissione pubblica i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.   Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma non soddisfi interamente i requisiti essenziali che tratta, la Commissione o lo Stato membro interessato espone le relative motivazioni e sottopone la questione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE. Il comitato esprime il proprio parere quanto prima.

    Sulla base del parere espresso dal comitato, la Commissione decide di pubblicare i riferimenti alla norma armonizzata interessata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure di non pubblicarli, pubblicarli con restrizioni, mantenere i riferimenti esistenti, mantenerli con restrizioni oppure eliminarli.

    Articolo 19

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (27).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Articolo 20

    Spese

    Per sostenere l'istituzione di una politica armonizzata e l'istituzione di sistemi armonizzati ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi, la Commissione può finanziare:

    1)

    lo sviluppo di un sistema armonizzato, compresa un'adeguata banca dati per la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio dei pesticidi, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti, di altre parti interessate e dei cittadini;

    2)

    l'esecuzione degli studi necessari per la preparazione e la formulazione della legislazione, compreso l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati della presente direttiva;

    3)

    l'elaborazione di linee guida e buone pratiche per agevolare l'attuazione della presente direttiva.

    Articolo 21

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (28).

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 22

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 23

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 48.

    (2)  GU C 146 del 30.6.2007, pag. 48.

    (3)  Parere del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 19 maggio 2008, e decisione del Consiglio, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

    (6)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (7)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    (8)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

    (9)  GU L …

    (10)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    (11)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

    (12)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

    (13)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica in GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

    (14)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

    (15)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

    (16)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

    (17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (18)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (19)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (20)  Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    (21)  Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    (22)  Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    (23)  Sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    (24)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    (25)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (26)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (27)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    (28)  Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


    ALLEGATO I

    Materie di formazione di cui all'articolo 5

    1.

    Tutta la legislazione pertinente relativa ai pesticidi e al loro uso.

    2.

    I pericoli e i rischi associati ai pesticidi nonché modalità di identificazione e controllo degli stessi, in particolare:

    a)

    rischi per le persone (operatori, residenti e persone presenti nell'area, persone che entrano nell'area trattata e persone che manipolano o ingeriscono gli elementi trattati) e modalità con cui i fattori quali il fumo acuiscono tali rischi;

    b)

    sintomi di avvelenamento da pesticidi e interventi di primo soccorso;

    c)

    rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.

    3.

    Nozioni sulle strategie e le tecniche di difesa integrata, sulle strategie e tecniche di gestione integrata delle colture, sui principi dell'agricoltura biologica; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata.

    4.

    Introduzione alla valutazione comparativa a livello di utilizzatori per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere nel modo più appropriato i pesticidi con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.

    5.

    Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente: pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei pesticidi nonché per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei pesticidi in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; raccomandazioni per il controllo dell'esposizione dell'operatore (dispositivi di protezione individuale).

    6.

    Procedure di messa a punto delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi prima delle operazioni, inclusa la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente.

    7.

    Impiego e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume, ugelli a bassa deriva) e oltre alle finalità del controllo tecnico delle irroratrici in uso e alle modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione.

    8.

    Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali.

    9.

    Strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente o sospetti incidenti.

    10.

    Conservazione su registri delle informazioni su ogni utilizzo dei pesticidi conformemente alla legislazione pertinente.


    ALLEGATO II

    Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi

    L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi deve riguardare tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.

    Le attrezzature per l'applicazione di pesticidi devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di pesticidi. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell'operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.

    Occorre dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi:

    1)   Elementi di trasmissione

    La protezione dell'albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.

    2)   Pompa

    La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell'attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.

    3)   Agitatazione

    I dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.

    4)   Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi

    I serbatoi degli irroratori, compresi l'indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell'operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.

    5)   Sistemi di misura, controllo e regolazione

    Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l'applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio ad un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.

    6)   Tubi

    I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.

    7)   Filtraggio

    Per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.

    8)   Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)

    La barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.

    9)   Ugelli

    Gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell'irrorazione. Per garantire un'erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.

    10)   Distribuzione

    La distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell'area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.

    11)   Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i pesticidi con sistema pneumatico)

    Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.


    ALLEGATO III

    Principi generali di difesa integrata

    1.

    La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:

    rotazione colturale,

    utilizzo di tecniche colturali adeguate (per es. falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),

    utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati,

    utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio,

    prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per es. mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),

    protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.

    2.

    Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente.

    3.

    In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali per l'assunzione delle decisione. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.

    4.

    Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e ad altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

    5.

    I pesticidi devono essere quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e devono avere minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente.

    6.

    L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo di pesticidi e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.

    7.

    Ove il rischio di resistenza ad una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti di pesticidi sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi pesticidi con diversi modi di azione.

    8.

    Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate.


    ALLEGATO IV

    Indicatori di rischio armonizzati

     


    MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I.   INTRODUZIONE

    1.

    Il 18 luglio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La proposta si fonda sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

    2.

    Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre 2007 (1). Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere rispettivamente il 14 marzo e il 1o febbraio 2007.

    3.

    Il 19 maggio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

    II.   OBIETTIVI

    La proposta mira a tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente dall'impatto negativo dell'uso dei pesticidi nell'agricoltura e nell'ecosistema. Essa è intesa a ridurre i rischi dell'uso dei pesticidi compatibilmente con la necessità di garantire il necessario livello di protezione delle colture.

    Prevede in particolare:

    l'istituzione di piani d'azione nazionali (o PAN) per ridurre i rischi e le ripercussioni dell'impiego di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente,

    l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione per i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi,

    prescrizioni concrete per la vendita di pesticidi,

    l'ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi,

    il divieto di ricorrere all'irrorazione aerea con possibilità di deroghe,

    misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico contro l'inquinamento da pesticidi,

    la limitazione dell'uso di pesticidi in aree specifiche,

    prescrizioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi, dei relativi imballaggi e delle rimanenze,

    l'elaborazione di norme obbligatorie sulla difesa integrata, e

    lo sviluppo di indicatori di rischio per misurare i progressi realizzati nell'uso dei pesticidi.

    III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

    1.   Osservazioni generali

    La posizione comune del Consiglio è, nell'insieme, in linea con le posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento europeo, nella misura in cui:

    conferma gli obiettivi e la maggior parte delle disposizioni proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo,

    introduce gran parte degli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo.

    Gli emendamenti 6, 17, 43, 49, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 85, 93, 95, 103, 106, 112, 122, 137 e 155 sono ripresi integralmente.

    È stata accolta la ratio o sono stati accolti in parte gli emendamenti 13, 18, 29, 35, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 114, 146 e 164.

    Gli emendamenti 1, 5, 16, 22, 23, 28, 30, 32, 37, 40, 55, 57, 58, 69, 72, 77, 84, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 104, 120, 121, 138, 139 non sono stati inseriti, in quanto il Consiglio condivide la posizione della Commissione.

    Gli emendamenti 2-4, 7-11, 15, 19-21, 24-27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 66, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81-83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107-111, 113, 115-119, 133, 135, 141, 143, 151 e 153 accettati dalla Commissione non sono stati inseriti nella posizione comune, avendo il Consiglio opinioni diverse da quelle della Commissione.

    La posizione comune riprende anche altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, che tengono conto di una serie di preoccupazione espresse dagli Stati membri durante i negoziati.

    Sono stati introdotti anche vari emendamenti tecnici e redazionali per definire l'ambito di applicazione di talune disposizioni, per rendere la formulazione della direttiva più esplicita e migliorarne la coerenza con quella del progetto di regolamento sulla commercializzazione, così come per garantire la certezza del diritto o migliorare la coerenza con altri strumenti comunitari.

    La Commissione ha accettato la posizione comune convenuta dal Consiglio.

    2.   Osservazioni specifiche

    Base giuridica

    L'emendamento 1 non è stato accolto in quanto il Consiglio ritiene che l'articolo 175, paragrafo 1, costituisca la base giuridica corretta e sufficiente.

    Definizioni

    Alla proposta originale sono state apportate le modifiche seguenti:

    la definizione di «uso» è stata soppressa in quanto ritenuta superflua,

    nella definizione di «consulente» è stato introdotto il concetto di ambito professionale o servizio commerciale,

    le definizioni di «attrezzatura per l'applicazione di pesticidi» e di «accessori per l'applicazione di pesticidi» sono state accorpate,

    la definizione di «difesa integrata» è stata spostata dalla proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari alla proposta in questione, e

    sono state aggiunte le definizioni di «acque superficiali» e «acque sotterranee».

    L'emendamento 29 inteso ad inserire una definizione di pesticida come prodotto fitosanitario è stato ripreso nella posizione comune, anche se respinto dalla Commissione. Il Consiglio ha esteso tale definizione ai biocidi.

    Piani d'azione nazionali

    Il Parlamento e il Consiglio sono d'accordo sui seguenti elementi:

    è opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione le ripercussioni delle misure previste sulla salute,

    i piani d'azione nazionali dovrebbero descrivere le modalità di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri (in particolare le misure derivanti dagli articoli da 5 a 14) al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi,

    le informazioni relative a tali piani d'azione nazionali comunicate alla Commissione dovrebbero essere disponibili su Internet.

    Il Consiglio non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione altri emendamenti, in particolare la fissazione di obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso. Ha preferito concentrarsi sulla riduzione dei rischi, anziché sulla definizione di obiettivi di riduzione dell'uso.

    Formazione

    Il Consiglio ha inserito disposizioni per assicurare che siano offerte sia la formazione di base sia quella di aggiornamento. Questa preoccupazione è condivisa dal Parlamento. Il Consiglio ha altresì accolto una delle proposte del Parlamento europeo riguardanti l'allegato I relativo all'introduzione alla valutazione comparativa per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere un buon pesticida con il minor effetto negativo sulle persone e sull'ambiente.

    Il Consiglio ha altresì ritenuto utile specificare che la formazione dovrebbe tener conto dei diversi ruoli e responsabilità delle persone a contatto con i pesticidi: gli utilizzatori, i distributori e i consulenti. Inoltre, il Consiglio ha inserito una disposizione secondo cui i sistemi di certificazione legati alla formazione, istituiti dagli Stati membri, comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, mantenere e revocare i certificati.

    Prescrizioni per la vendita di pesticidi

    Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo secondo la quale le persone che vendono pesticidi agli utilizzatori professionali forniscono non solo informazioni adeguate ai clienti sull'uso dei pesticidi, ma anche istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.

    Il Consiglio ha anche aggiunto la prescrizione secondo cui i distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali devono fornire anche informazioni sui prodotti a basso rischio. Ha inoltre modificato questo articolo per consentire alla persona in possesso di un certificato di non essere fisicamente presente, ma di essere comunque disponibile in altro modo. Il Consiglio ha ritenuto necessario prevedere questa flessibilità per i rivenditori al dettaglio.

    Informazione e sensibilizzazione

    Il Parlamento europeo ha notevolmente sviluppato l'articolo 7 e il Consiglio non ha potuto accogliere tutte le sue proposte. Il Consiglio ha tuttavia tenuto conto dell'obbligo secondo cui l'informazione sui pesticidi fornita alla popolazione deve essere accurata ed equilibrata.

    Ispezione delle attrezzature in uso

    Il Consiglio ha accettato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo relativi all'ispezione delle attrezzature per uso professionale tranne uno. Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ha ritenuto necessario precisare meglio gli intervalli tra le ispezioni, ma è anche andato oltre prevedendo intervalli più brevi tra le ispezioni a partire dal 2020.

    Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto sproporzionato l'obbligo di ispezione di tutte le attrezzature portatili per l'applicazione o degli irroratori a spalla e ha previsto pertanto la possibilità di esonerarli dall'ispezione. Ha inoltre inserito la possibilità a seguito di un'analisi del rischio, di applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi a determinati tipi di attrezzature di utilizzo molto limitato.

    Inoltre, il Consiglio ha ritenuto necessario fare obbligo agli utilizzatori professionali di effettuare tarature periodiche e controlli tecnici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

    Infine, il Consiglio ha deciso che gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di certificazione con riconoscimento reciproco.

    Irrorazione aerea

    Benché sia d'accordo con il Parlamento europeo circa l'approccio generale a questa questione e abbia accettato l'emendamento 63 e parte dell'emendamento 64, il Consiglio ha tuttavia ritenuto superflui gli emendamenti che rischiano di creare oneri amministrativi eccessivi per le autorità competenti.

    Il Consiglio ha modificato la proposta iniziale per precisare che i prodotti utilizzati devono essere approvati a seguito di un'analisi dei rischi, che l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea deve essere certificata, nonché per prevedere la possibilità di approvazione tacita, allo scadere di un determinato periodo, con riguardo alle richieste di irrorazione aerea presentate alle autorità competenti.

    Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico

    Il Consiglio ha inserito l'emendamento 68 per sottolineare l'importanze della tutela dell'acqua potabile. L'articolo 10 è stato modificato per dare la preferenza a pesticidi che non contengono sostanze pericolose prioritarie.

    Per quanto concerne l'emendamento 70 sull'obbligo di creare aree di rispetto, il Consiglio ha ritenuto più opportuno sviluppare l'articolo 10 in modo da coprire un ventaglio più ampio di misure di mitigazione che potrebbero essere introdotte a seconda delle necessità.

    Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche

    Il testo è stato riformulato per offrire agli Stati membri la possibilità di ridurre al minimo i rischi posti dai pesticidi quando sono utilizzati in queste aree particolari. Il Consiglio non ha potuto accogliere gli emendamenti del Parlamento europeo in materia.

    Manipolazione, stoccaggio e trattamento degli imballaggi e delle rimanenze

    Il Consiglio ha riformulato il testo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 12 per chiarire che le misure in questione si applicano soltanto agli utilizzatori professionali e, ove applicabile, ai distributori. Ha anche aggiunto una disposizione sullo smaltimento e sul recupero delle rimanenze e degli imballaggi. Il Consiglio non ha ritenuto rilevanti gli emendamenti del Parlamento europeo.

    Difesa integrata

    Le opinioni del Consiglio e del Parlamento europeo in materia convergono ampiamente. In particolare, il Consiglio può accogliere gli emendamenti 85 e 122 del Parlamento europeo relativi all'inclusione nella proposta di un nuovo allegato contenente i principi generali della difesa integrata. Può inoltre accogliere parte degli emendamenti 164 e 87.

    Inoltre, il Consiglio ha sostituito i termini «agricoltura a basso apporto di pesticidi» con «difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi», precisando che tale concetto include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica.

    Indicatori

    Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo cui gli emendamenti volti ad includere l'uso non sono rilevanti. Il Consiglio ha accolto solo parte dell'emendamento 93 e il principio dell'emendamento 95.

    Procedura di comitato

    Il Consiglio ha accolto gli emendamenti che adeguano taluni articoli alla nuova decisione relativa alla procedura di comitato (17, 52, 62, 103, 137 e 155).

    IV.   CONCLUSIONI

    Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune costituisca una soluzione equilibrata e realistica per varie preoccupazioni espresse in merito alla proposta della Commissione e auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo fattibile su questa direttiva.


    (1)  Doc. 14183/07.


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