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Document 52007XC0928(03)
Imposition of a public service obligation in respect of scheduled air services within Italy (Text with EEA relevance)
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 228 del 28.9.2007, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/13 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 228/04)
A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (1), il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate
Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino e v.v.
1.1. |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento. |
1.2. |
L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. |
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
2.1. In termini di numero di frequenze minime
a) |
Tra Cuneo Levaldigi e Roma Fiumicino e v.v. La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
|
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.
2.2. In termini di orari
Sulla rotta Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino dal lunedì al sabato gli orari dovranno prevedere almeno 1 volo con partenza nella fascia oraria 6.45-7.45
Sulla rotta Roma Fiumicino-Cuneo Levaldigi dal lunedì al venerdì gli orari dovranno prevedere almeno 1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00-20.30
Sulla rotta Roma Fiumicino-Cuneo Levaldigi la domenica gli orari dovranno prevedere almeno 1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00-20.30
2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta
Il servizio Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino e v.v. dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 44 posti a volo.
Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.
Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.
2.4. In termini di tariffe
a) |
le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti: Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino: 90,00 EUR Roma Fiumicino-Cuneo Levaldigi: 90,00 EUR Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge. Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte. |
b) |
Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
c) |
Al fine di mitigare le conseguenze delle anomale variazioni del prezzo del carburante, ogni sei mesi verrà calcolata l'aliquota (Sp), positiva o negativa, da aggiungere alla tariffa della tratta
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All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei Trasporti d'intesa con il presidente della Regione Piemonte, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla Regione Piemonte. In caso di aumento il comitato tecnico paritetico attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra devono essere sentiti i vettori operanti sulla linea onerata. L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.5. In termini di continuità dei servizi
Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
— |
garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi, |
— |
uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento, |
— |
fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 500 000,00 EUR mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato, |
— |
effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore, |
— |
corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale sulla rotta Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino e v.v. |
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 che reca «disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato».
I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 213 del 5 settembre 2006.
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.
(2) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.
(3) GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50.