Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007SC0394

    Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà - Progetto di posizione comune della Comunità

    /* SEC/2007/0394 def. */

    Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

    52007SC0394

    Progetto di decisione del Comitato misto SEE che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà - Progetto di posizione comune della Comunità /* SEC/2007/0394 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 28.3.2007

    SEC(2007) 394 definitivo

    Progetto di

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    - Progetto di posizione comune della Comunità - (presentato dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Il protocollo 31 dell’accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra la Comunità e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.

    2. L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE intende modificare il protocollo 31 per estendere la cooperazione nel settore della tutela dei consumatori. Esso prevede un quadro di cooperazione e definisce le modalità per la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA-SEE ai programmi e alle azioni della Comunità in tale settore a decorrere dal 1º gennaio 2007 integrando la seguente decisione:

    - 32006 D 1926 : Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

    3. A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione della Comunità in ordine a tali decisioni.

    4. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE è trasmesso al Consiglio per approvazione, in esito alla quale la Commissione presenterà la posizione della Comunità al Comitato misto SEE alla prima occasione utile.

    Progetto di

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato “l’accordo”, in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1) Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/... del …..[1]

    (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) [2] .

    (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º gennaio 2007,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’articolo 6 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

    1. Dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

    ‘3a. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al seguente programma:

    - 32006 D 1926 : Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).’

    2. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    “Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3 e 3, lettera a), ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.”

    3. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

    “Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui al paragrafo 3 e 3, lettera a), partecipano pienamente ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.”

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo*.

    Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    I Segretari del Comitato misto SEE

    [1] GU L …

    [2] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

    * [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

    Top