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Document 52007PC0793

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

/* COM/2007/0793 def. */

52007PC0793

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale /* COM/2007/0793 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.12.2007

COM(2007) 793 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta L'articolo 65 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra[1], stabilisce che il consiglio di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 64 di detto accordo. |

120 | Contesto generale A livello comunitario i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71[2] e dal rispettivo regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72[3]. L'articolo 64 dell'accordo con Israele contiene disposizioni relative a un limitato coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di Israele. Per consentire l'attuazione di tali disposizioni è necessaria una decisione del consiglio di associazione istituito dall'accordo. Una serie di altri accordi di associazione con paesi terzi contiene disposizioni simili in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La presente proposta fa parte di un pacchetto che comprende proposte analoghe relativamente agli accordi con il Marocco, l'Algeria, la Tunisia, la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Al fine di stabilire la posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del citato consiglio di associazione è necessaria una decisione del Consiglio. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio[4] estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori israeliani nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 64, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo con Israele. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 859/2003 è fondato sul titolo IV del trattato, la Danimarca non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Il regolamento si applica al Regno Unito e all'Irlanda solo perché, in conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, entrambi gli Stati membri hanno notificato che intendono partecipare all'applicazione del regolamento (CE) n. 859/2003. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Nel 2004 l'UE ha avviato la politica europea di vicinato che mira a rafforzare i rapporti con sedici paesi confinanti con l'UE, incluso Israele, al fine di evitare nuove linee di divisione in Europa e di promuovere pace, stabilità e prosperità. Nel quadro di tale politica, l'11 aprile 2005, l'Unione europea e Israele hanno adottato mediante una raccomandazione del consiglio di associazione un piano d'azione che fissa obiettivi concordati tra le parti al fine di potenziare la cooperazione in un'ampia gamma di settori strategici per un periodo di tre anni. L'obiettivo 2.3.3 di tale piano d'azione prevede che le parti s'impegnino per l'adozione di una decisione volta ad applicare l'articolo 65 dell'accordo di associazione. La presente proposta contribuirà pertanto all'applicazione del piano d'azione UE- Israele, così come alla realizzazione degli obiettivi della politica europea di vicinato. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Le caratteristiche principali della presente proposta sono state discusse con le delegazioni degli Stati membri nell'ambito della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, organismo istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Le delegazioni hanno inoltre avuto la possibilità di inviare note a tale riguardo. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La maggior parte delle osservazioni degli Stati membri era di carattere molto generale. Alcune di esse, ad esempio quelle riguardanti la necessità di disposizioni in tema di controllo amministrativo e sanitario, sono state prese in considerazione nella presente proposta. Non si è ritenuto opportuno includere altre questioni, segnatamente disposizioni relative all'imposizione di sanzioni amministrative, poiché esse esulano dal campo di applicazione dell'articolo 64 dell'accordo con Israele. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell'impatto L'articolo 64 dell'accordo con Israele contiene disposizioni relative a un limitato coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di Israele. Una serie di altri accordi di associazione con paesi terzi contiene disposizioni simili in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tutti gli accordi sono subordinati a una decisione del pertinente consiglio di associazione affinché tali disposizioni acquistino efficacia. L'obiettivo di dette disposizioni nel settore della sicurezza sociale è quello di permettere al lavoratore proveniente dal paese associato in questione di fruire di alcune prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale è o è stato soggetto. Tali disposizioni si applicano, a titolo di reciprocità, ai cittadini dell'UE che lavorano nel paese associato. Poiché tutte le disposizioni delle proposte che fanno parte dell'attuale pacchetto di proposte relative a sei paesi associati (Marocco, Algeria, Tunisia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Croazia e Israele) sono quasi identiche, ne sarà facilitata l'applicazione da parte degli istituti di previdenza sociale degli Stati membri. L'applicazione di tali proposte potrebbe avere alcune implicazioni finanziarie per gli istituti nazionali di previdenza sociale poiché questi ultimi sono tenuti a corrispondere, ad esempio, le prestazioni di cui all'articolo 64 dell'accordo con Israele. Tale articolo riguarda tuttavia solo le persone che contribuiscono o hanno contribuito al sistema di sicurezza sociale del paese interessato conformemente alla legislazione nazionale. In ogni caso può essere difficile in questa fase quantificare l'esatta incidenza di tali proposte sui sistemi nazionali di sicurezza sociale. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La presente proposta consta di una decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione istituito dall'accordo con Israele e, nell'allegato, di una decisione del consiglio di associazione riguardante il settore della sicurezza sociale. La proposta di decisione del consiglio di associazione ottempera alla prescrizione dell'articolo 65 di detto accordo che prevede una tale decisione per attuare i principi di sicurezza sociale descritti nell'articolo 64. La decisione contiene pertanto le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 64 dell'accordo con Israele che non siano già disciplinate dal regolamento (CE) n. 859/2003. Tali prescrizioni comprendono in particolare disposizioni relative alla Danimarca sul cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori israeliani nei diversi Stati membri e sull'esportazione di determinate prestazioni in Israele nonché alla concessione ai lavoratori israeliani di prestazioni familiari per i loro familiari legalmente residenti nello Stato membro del lavoratore interessato. La proposta di decisione del consiglio di associazione assicura inoltre che le disposizioni relative all'esportazione delle prestazioni e alla concessione di prestazioni familiari si applichino, a titolo di reciprocità, anche ai cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Israele e ai loro familiari legalmente residenti in tale paese. |

310 | Base giuridica Articolo 310 del trattato in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e secondo comma. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

331 | Gli Stati membri mantengono la competenza esclusiva per la determinazione, l'organizzazione e il finanziamento dei loro sistemi di sicurezza sociale. La proposta facilita solo il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di Israele, a beneficio dei cittadini di tali paesi. Inoltre, essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali in tema di sicurezza sociale conclusi tra gli Stati membri e Israele, qualora questi ultimi prevedano un trattamento più favorevole per le persone interessate. |

332 | La proposta riduce l'onere amministrativo e finanziario per le autorità nazionali, poiché fa parte di un pacchetto di proposte simili che assicurano un'applicazione uniforme delle disposizioni in tema di sicurezza sociale figuranti negli accordi di associazione con paesi terzi. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: decisione del Consiglio (contenente in allegato un progetto di decisione del consiglio di associazione). |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti. Non esistono opzioni alternative all'azione proposta. L'articolo 65 dell'accordo prescrive l'adozione di una decisione del rispettivo consiglio di associazione. L'articolo 300, paragrafo 2, del trattato dispone l'adozione di una decisione del Consiglio allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo di associazione se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali) nonché delle procedure amministrative che interessano i privati. |

513 | Le disposizioni della proposta relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabili ai cittadini israeliani sono pressoché identiche a quelle applicabili ai cittadini di altri paesi associati. Ne deriverà una semplificazione delle procedure e una riduzione degli oneri amministrativi per gli istituti nazionali di previdenza sociale. |

514 | Per quanto riguarda i principi di sicurezza sociale descritti all'articolo 64 dell'accordo con Israele, le persone comprese nel campo di applicazione della proposta non si trovano di fronte a disposizioni nazionali diverse, ma possono invece contare su disposizioni uniformi all'interno della Comunità. |

570 | Spiegazione dettagliata della proposta A. Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione istituito dall'accordo con Israele per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Articolo 1 L'articolo illustra il rapporto giuridico tra la decisione del Consiglio e l'allegata decisione del consiglio di associazione. B. Decisione allegata del consiglio di associazione riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo con Israele. Parte I: Disposizioni generali Articolo 1 L'articolo definisce, ai fini delle legislazioni degli Stati membri e di Israele, i termini "accordo", "regolamento", "regolamento di applicazione", "Stato membro", "lavoratore", "familiare", "legislazione", "prestazioni" e "prestazioni familiari" e per gli altri termini impiegati nella decisione allegata rinvia al regolamento e al regolamento di applicazione. Articolo 2 In linea con la formulazione dell'articolo 64 dell'accordo con Israele, l'articolo definisce le persone che rientrano nel campo di applicazione della decisione allegata. Parte II Relazioni tra gli Stati membri e Israele Questa parte della decisione allegata riguarda i principi enunciati all'articolo 64, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, dell'accordo con Israele nonché la clausola di reciprocità relativa ai cittadini dell'UE e ai loro familiari di cui all'ultimo paragrafo di detto articolo. Articolo 3 L'articolo elenca i settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo e terzo trattino, dell'accordo con Israele ai quali si applica la parte II della decisione allegata. Articolo 4 L'articolo illustra il principio dell'esportazione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, secondo trattino, dell'accordo con Israele e specifica che tale principio è limitato alle prestazioni menzionate all'articolo 1, lettera h), della decisione allegata, che elenca le prestazioni oggetto di tale trattino. Articolo 5 L'articolo precisa chi, tra le persone incluse nel campo di applicazione della proposta, ha diritto a prestazioni familiari a carico dello stato competente. Dall'articolo deriva chiaramente che, a norma dell'articolo 64 dell'accordo con Israele, i familiari di un lavoratore israeliano non hanno diritto a prestazioni familiari se risiedono al di fuori del territorio dell'Unione europea. Parte III Applicazione delle disposizioni sulla sicurezza sociale da parte della Danimarca Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 859/2003 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti da un lavoratore israeliano nella Comunità per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 64, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo con Israele. Tuttavia, poiché detto regolamento è fondato sul titolo IV del trattato, la Danimarca non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'articolo precisa pertanto che la Danimarca deve ricorrere alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 al fine di applicare il citato principio del cumulo dei periodi di assicurazione. Parte IV Disposizioni varie Articolo 7 L'articolo contiene disposizioni generali sulla cooperazione tra gli Stati membri e i loro istituti, da una parte, e Israele e i suoi istituti, dall'altra, nonché tra i beneficiari e gli istituti interessati. Tali disposizioni sono analoghe a quelle dell'articolo 84, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nonché a quelle dell'articolo 76, paragrafo 3, paragrafo 4, primo e terzo comma, e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 8 L'articolo stabilisce procedure in tema di controllo amministrativo e sanitario analoghe a quelle definite all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Inoltre esso prevede la possibilità di adottare ulteriori modalità di applicazione in tale settore. Articolo 9 L'articolo fa riferimento all'allegato II della decisione acclusa, che è analogo all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 e all'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 e che risulta necessario ai fini della definizione di particolari modalità di applicazione della legislazione israeliana in rapporto alla decisione allegata. Articolo 10 Come stabilito all'articolo 64 dell'accordo con Israele, questo articolo precisa che restano in vigore le disposizioni degli accordi bilaterali che prevedono un trattamento più favorevole. Articolo 11 L'articolo prevede la possibilità di concludere ulteriori accordi amministrativi. Articolo 12 Le disposizioni transitorie stabilite in questo articolo corrispondono a quelle dell'articolo 94, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 1408/71 nonché a quelle dell'articolo 87, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 13 L'articolo precisa lo status giuridico degli allegati della decisione acclusa e la procedura per modificarli. Articolo 14 L'articolo definisce una procedura destinata a garantire che vengano prese tutte le misure necessarie per l'applicazione della decisione allegata. Articolo 15 L'articolo stabilisce la data di entrata in vigore della decisione allegata. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e secondo comma,

vista la proposta della Commissione[5],

considerando quanto segue:

2. L'articolo 65 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, stabilisce che il consiglio di associazione adotti, mediante una decisione, le opportune disposizioni per il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 64.

3. L'obiettivo 2.3.3, primo trattino, del piano d'azione UE-Israele, adottato dal consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato l'11 aprile 2005, richiede l'adozione, da parte del consiglio di associazione, di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 di detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di associazione si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

ASSOCIAZIONE TRA

L'UNIONE EUROPEA

E LO STATO DI ISRAELE

- Il consiglio di associazione -

DECISIONE n. /… DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra,

del […]

riguardante le disposizioni in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in particolare l'articolo 64,

considerando quanto segue:

4. L'articolo 64 di detto accordo prescrive il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di Israele e degli Stati membri e definisce i principi relativi a tale coordinamento.

5. L'articolo 65 dell'accordo citato dispone inoltre l'adozione di una decisione del consiglio di associazione per l'applicazione delle disposizioni figuranti all'articolo 64.

6. L'obiettivo 2.3.3, primo trattino, del piano d'azione UE-Israele, adottato dal consiglio di associazione nel quadro della politica europea di vicinato l'11 aprile 2005, richiede l'adozione, da parte del consiglio di associazione, di una decisione destinata ad applicare l'articolo 65 di detto accordo,

7. Nell'applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori israeliani a prestazioni familiari è subordinato alla condizione che i familiari siano legalmente residenti con il lavoratore interessato nello Stato membro in cui quest'ultimo esercita la sua attività lavorativa. La presente decisione non conferisce alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro stato, ad esempio in Israele.

8. Attualmente il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento si fonda sul titolo IV del trattato. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione. È pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche per la Danimarca riguardanti i principi di cui all'articolo 64 dell'accordo citato già contemplati da tale regolamento.

9. Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni specifiche che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione nazionale israeliana.

10. La presente decisione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e Israele che prevedono vantaggi in termini di sicurezza sociale.

11. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri e di Israele, occorre stabilire disposizioni specifiche sulla cooperazione tra gli Stati membri e Israele nonché tra la persona interessata e l'istituto dello stato competente.

12. È opportuno adottare disposizioni transitorie volte a proteggere le persone cui si applica la presente decisione e ad evitare che esse perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

DECIDE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione s'intende per:

a) "accordo": l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra;

b) "regolamento": il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, quale si applica negli Stati membri delle Comunità europee;

c) "regolamento di applicazione": il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

d) "Stato membro": uno Stato membro delle Comunità europee;

e) "lavoratore":

i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un lavoratore subordinato a norma dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;

ii) ai fini della legislazione di Israele, un lavoratore subordinato a norma di tale legislazione;

f) "familiare",

i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare a norma dell'articolo 1, lettera f), del regolamento;

ii) ai fini della legislazione di Israele, un familiare a norma di tale legislazione;

g) "legislazione":

i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, lettera j), del regolamento;

ii) per quanto concerne Israele la legislazione pertinente applicabile in Israele in relazione ai settori della sicurezza sociale riguardanti le pensioni di vecchiaia e di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro, malattie professionali o per invalidità e le prestazioni familiari;

h) "prestazioni":

i) per quanto riguarda gli Stati membri:

- le pensioni di vecchiaia o di reversibilità,

- le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali o

- le prestazioni d'invalidità,

a norma del regolamento, eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento;

ii) per quanto concerne Israele le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione israeliana eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'allegato I della presente decisione;

i) "prestazioni familiari":

i) per quanto riguarda gli Stati membri, le prestazioni familiari ai sensi dell'articolo 1, lettera u), punto i), del regolamento;

ii) per quanto concerne Israele le prestazioni familiari ai sensi di tale legislazione.

2. Gli altri termini impiegati nella presente decisione hanno il significato ad essi attribuito nel regolamento e nel regolamento di applicazione.

Articolo 2

Campo di applicazione "ratione personae"

La presente decisione si applica:

a) ai lavoratori di nazionalità israeliana che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti,

b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché legalmente residenti con il lavoratore in questione nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa,

c) ai lavoratori, cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di Israele e sono o sono stati soggetti alla legislazione israeliana e ai loro superstiti,

d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché legalmente residenti con il lavoratore in questione in Israele.

PARTE II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E ISRAELE

Articolo 3

Campo di applicazione "ratione materiae"

La parte II della presente decisione si applica a tutta la legislazione degli Stati membri e di Israele riguardante i seguenti settori della sicurezza sociale:

a) le prestazioni di vecchiaia;

b) le prestazioni di reversibilità;

c) le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

d) le prestazioni d'invalidità;

e) le prestazioni familiari.

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

Le prestazioni a norma dell'articolo 1, lettera h), non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione israeliana, nel territorio di uno Stato membro, oppure

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio di Israele.

Articolo 5

Prestazioni familiari

1. I lavoratori definiti all'articolo 2, lettera a), beneficiano di prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato membro competente per i familiari di cui all'articolo 2, lettera b), allo stesso modo dei cittadini di tale Stato membro.

2. I lavoratori definiti all'articolo 2, lettera c), beneficiano di prestazioni familiari a norma della legislazione israeliana per i familiari di cui all'articolo 2, lettera d), allo stesso modo dei cittadini israeliani.

PARTE III

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA SOCIALE DA PARTE DELLA DANIMARCA

Articolo 6

Disposizione generale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo, la Danimarca applica, nella misura necessaria, le pertinenti disposizioni del regolamento e del regolamento di applicazione alle persone di cui all'articolo 2, lettera a).

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Cooperazione

1. Gli Stati membri e Israele si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) le misure prese per l'applicazione della presente decisione secondo la procedura di cui all'articolo 14;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione della presente decisione.

2. Ai fini della presente decisione le autorità e gli istituti degli Stati membri e di Israele si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di detti istituti e autorità è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e di Israele possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Ai fini della presente decisione le autorità e gli istituti degli Stati membri e di Israele possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Gli istituti e le persone cui si applica la presente decisione sono tenuti all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima gli istituti dello Stato membro competente o di Israele, ove quest'ultimo sia lo stato competente, e dello Stato membro di residenza o di Israele, ove quest'ultimo sia lo stato di residenza, in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni a norma della presente decisione.

6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

Articolo 8

Controllo amministrativo e sanitario

1. Se una persona che rientra nel campo di applicazione della presente decisione e beneficia delle prestazioni di cui all'articolo 1, lettera h), soggiorna o risiede,

i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione israeliana, nel territorio di uno Stato membro, oppure

ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio di Israele,

il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, su richiesta dell'istituto debitore, dall'istituto del luogo di soggiorno o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione applicata da quest'ultimo istituto. L'istituto debitore conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.

2. Uno o più Stati membri e Israele possono, dopo aver informato il consiglio di associazione, concordare ulteriori disposizioni amministrative.

Articolo 9

Particolari modalità di applicazione della legislazione israeliana

Particolari modalità di applicazione della legislazione israeliana possono, se del caso, essere stabilite nell'allegato II.

Articolo 10

Accordi bilaterali più favorevoli

La presente decisione non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi ultimi prevedano un trattamento più favorevole (per gli interessati).

Articolo 11

Accordi che completano le modalità di applicazione della presente decisione

Due o più Stati membri, o Israele e uno o più Stati membri, possono, se necessario, concludere accordi volti a completare le modalità amministrative per l'applicazione della decisione.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la sua data di entrata in vigore.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della sua data di entrata in vigore.

3. Tutte le prestazioni, comprese quelle familiari, che non sono state liquidate o che sono state sospese a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, sono liquidate o ripristinate, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a meno che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a prestazioni in capitale.

4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro o di Israele concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro o di Israele.

Articolo 13

Allegati della presente decisione

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2. Su richiesta di Israele detti allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di associazione.

Articolo 14

Misure di applicazione

1. Tanto la Comunità quanto Israele prendono le misure necessarie all'applicazione della presente decisione e le comunicano al consiglio di associazione.

2. Il consiglio di associazione adotta una decisione per confermare che sono state prese tutte le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione del consiglio di associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

ALLEGATO I

Elenco delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di Israele

ALLEGATO II

Particolari modalità di applicazione della legislazione israeliana

[1] GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

[2] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

[3] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione (GU n. L 82 del 23.3.2007, pag. 6).

[4] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

[5] GU C […] del […], pag. […].

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