EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0753

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (Versione codificata)

/* COM/2007/0753 def. - CNS 2007/0265 */

52007PC0753

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (Versione codificata) /* COM/2007/0753 def. - CNS 2007/0265 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 27.11.2007

COM(2007) 753 definitivo

2007/0265 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 479/92 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 479/92 (adattato)

2007/0265 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo Ö 81 Õ , paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 83 Õ,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

1. Il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 479/92 considerando (1) (adattato)

2. In conformità dell'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3 del trattato, l'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3.

ê 479/92 considerando (2) (adattato)

3. In conformità dell'articolo Ö 83, paragrafo 1 Õ le disposizioni d'applicazione dell'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3 devono essere emanate mediante regolamento Ö o direttiva Õ. In conformità dell'articolo Ö 83 Õ, paragrafo 2, lettera b), Ö tali disposizioni devono Õ determinare le modalità d'applicazione dell'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e di semplificare nel contempo, per quanto possibile, il controllo amministrativo. In conformità dell'articolo Ö 83 Õ, paragrafo 2, lettera d), Ö tali disposizioni devono Õ definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia.

ê 479/92 considerando (3)

4. Il settore del trasporto marittimo di linea è un settore a forte intensità di capitale; il sistema di trasporto per container ha intensificato la necessità di cooperazione e di razionalizzazione. La marina mercantile degli Stati membri deve riuscire a realizzare le economie di scala necessarie per far fronte alla concorrenza sul mercato mondiale dei trasporti marittimi di linea.

ê 479/92

5. Gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell'utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio, grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione dei costi per effetto di una maggiore utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio derivante da un perfezionamento delle navi e dell'attrezzatura.

ê 479/92 considerando (8) e (9) (adattato)

6. La Commissione Ö deve Õ essere abilitata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 1 è inapplicabile a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di consorzio, onde agevolare una cooperazione fra imprese economicamente auspicabile, che non abbia ripercussioni nefaste sotto il profilo della politica della concorrenza. La Commissione, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, Ö deve Õ avere la possibilità di definire con precisione il campo d'applicazione di tali esenzioni e le condizioni cui esse sono subordinate.

ê 479/92 considerando (10)

7. I consorzi nel settore del trasporto marittimo di linea sono una forma specializzata e complessa di «joint venture»; esiste una grande varietà di accordi di consorzio posti in essere in situazioni differenti; le parti di un accordo di consorzio mutano spesso e il campo d'applicazione, le attività e le clausole di detti accordi sono frequentemente modificati. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di definire periodicamente i consorzi ai quali andrebbe applicata un'esenzione per categoria.

ê 479/92 considerando (11) (adattato)

8. Per garantire che tutte le condizioni di cui all'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3 risultino soddisfatte Ö è Õ opportuno subordinare l'esenzione per categoria a condizioni destinate a far sì che una congrua parte dell'utile ricada sui caricatori e che la concorrenza non sia eliminata,

ê 479/92

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

ê 479/92 (adattato)

1. La Commissione può, mediante regolamento e in conformità dell'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3 del trattato, dichiarare l'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 1 inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea, al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi o commerciali (consorzi), fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi.

2. Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 deve definire le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate cui esso è applicabile e precisare a quali condizioni dette categorie saranno considerate esentate dall'applicazione dell'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 1 del trattato, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo.

ê 479/92

Articolo 2

1. Il regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2. Esso può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno determinato l'adozione.

Articolo 3

Il regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempreché soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.

ê Atto di adesione del 1994, art. 29 e allegato I, pag. 56 (adattato)

Articolo 4

Ö Il Õ regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 1 del trattato non si applica, per il periodo stabilito dal regolamento medesimo, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, in vigore Ö al 1° gennaio 1995 Õ, ai quali l'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 1 si applica in virtù dell'adesione di Austria, Finlandia, e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo Ö 81 Õ, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che Ö al 1° gennaio 1995 rientravano Õ già nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

ê 479/92 art. 4

Articolo 5

Prima di adottare il regolamento ai sensi dell'articolo 1 la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all'insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le proprie osservazioni entro un termine ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore a un mese.

ê 1/2003 art. 42 punto 1 (adattato)

Articolo 6

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

ê

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 479/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

ê 479/92 art. 7 (adattato)

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Õ .

ê 479/92

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato con l'elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3) |

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) | limitatamente all’articolo 42 |

Atto di adesione del 1994, articolo 29 e allegato I, punto III A.4 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 56) |

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 479/92 | Presente regolamento |

Articoli 1, 2 e 3 Articolo 3 bis Articolo 4 Articolo 5 __ Articolo 7 __ __ | Articoli 1, 2 e 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Allegato I Allegato II |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato I della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

[8] V. allegato I.

Top