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Document 52007PC0603

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari

/* COM/2007/0603 def. - COD 2005/0214 */

52007PC0603




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.10.2007

COM(2007) 603 definitivo

2005/0214 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

La Commissione presenta una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare. Sono inseriti nella proposta modificata gli emendamenti presentati dal Parlamento europeo in prima lettura accolti dalla Commissione, nonché miglioramenti tecnici risultanti dalle discussioni con esperti nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio. La Commissione prende inoltre in considerazione la richiesta presentata dal Consiglio europeo relativa ad una proposta modificata basata sul miglioramento della mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e il mantenimento dei diritti pensionistici complementari. |

CONTESTO |

Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 21 ottobre 2005. Il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 20 aprile 2007 e ha proposto degli emendamenti alla proposta della Commissione. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa in prima lettura il 20 giugno 2007. |

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE |

I sistemi di protezione sociale dei vari Stati membri devono affrontare il problema dell'invecchiamento demografico. Le riforme adottate o previste nella maggior parte degli Stati membri prevedono di dare più spazio ad un ulteriore sviluppo dei regimi pensionistici complementari, sviluppo che viene comunque attivamente incentivato da diversi Stati membri. Diventa quindi urgente assicurarsi che le regole che disciplinano il funzionamento di tali regimi non ostacolino la libertà di circolazione dei lavoratori negli Stati membri o la mobilità all'interno di uno stesso Stato membro, riducendo sia la possibilità dei lavoratori che si spostano di acquisire sufficienti diritti a pensione a fine carriera, che la flessibilità e l'efficacia del mercato del lavoro. Anche se i fattori che determinano per chiunque una scelta di mobilità sono numerosi, è evidente che il rischio di perdere diritti acquisiti ad una pensione complementare potrebbe indurre un cittadino a valutare molto attentamente l'eventualità di cambiare occupazione. La presente proposta modificata riguarda quindi direttamente il problema della riduzione degli ostacoli esistenti nell'ambito di alcuni regimi pensionistici complementari, al fine di facilitare la mobilità dei lavoratori. Gli ostacoli potenziali alla mobilità si riferiscono, in particolare, alle condizioni di acquisizione dei diritti pensionistici e alle condizioni in base alle quali i diritti in questione sono presi in considerazione una volta che la persona ha cambiato lavoro. Inoltre la proposta modificata riguarda il diritto dei lavoratori all'informazione su come la mobilità inciderà sull'acquisizione e sulla salvaguardia dei loro diritti ad una pensione complementare. |

PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO |

Il 20 giugno 2007 il Parlamento europeo ha adottato 34 emendamenti della proposta di direttiva per migliorare la trasferibilità dei diritti a pensione complementare. La Commissione ritiene che la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo possa essere accettata integralmente, in linea di principio o parzialmente in quanto si tratta di modifiche che mantengono gli obiettivi e la validità politica della proposta e in molti casi rappresentano un miglioramento della stesura originale. Uno dei principali aspetti degli emendamenti del Parlamento europeo è quello di spostare l'attenzione della direttiva sull'acquisizione e sulla salvaguardia di diritti in sospeso e non sulle disposizioni per il trasferimento. Il Parlamento europeo ritiene che l'introduzione di una possibilità obbligatoria di trasferimento in questo contesto rappresenterebbe un onere eccessivo per alcuni regimi pensionistici complementari e sarebbe pertanto all'origine di notevoli difficoltà di natura tecnica. Avendo preso attentamente in considerazione la decisione del Parlamento europeo e i pareri espressi dagli esperti nell'ambito del gruppo di lavoro del Consiglio, la Commissione riconosce l'opportunità di questa modifica delle priorità e accetta l'eliminazione dell'articolo 6 (disposizioni per il trasferimento). La Commissione propone pertanto di modificare il titolo della direttiva, accogliendo in parte la terminologia usata dal Consiglio europeo nel riferirsi al progetto di direttiva del giugno 2007. La proposta modificata è adesso intitolata: "Proposta di direttiva sui requisiti minimi per favorire la mobilità dei lavoratori migliorando l' acquisizione e il mantenimento dei diritti a pensione complementare". La Commissione accetta pertanto integralmente o in parte i seguenti emendamenti del Parlamento europeo: 3.1 Campo d'applicazione ed altre disposizioni generali (articoli 1-3) Obiettivo: Gli emendamenti 1 e 18 si riferiscono all'obiettivo della direttiva, per cui l'emendamento n. 1 elimina il riferimento al termine trasferibilità nel considerando 5, a seguito dell'eliminazione dell'articolo 6 sui trasferimenti. Nell'emendamento inoltre si sostituisce l'espressione "armonizzare" con "prevedere alcuni requisiti minimi" in linea con le modifiche degli articoli 4 e 5. La Commissione accetta l'emendamento integralmente. L'emendamento 18 sostituisce il termine "lavoratori" con "persone" nell'articolo 1 e inoltre amplia l'oggetto della direttiva. La Commissione non può accogliere l'emendamento dal momento che la direttiva riguarda la rimozione degli ostacoli che nell'ambito dei regimi pensionistici complementari ostacolano la libertà di circolazione o la mobilità dei lavoratori. La Comunità non ha l'autorità per imporre agli Stati membri di intraprendere "la tempestiva e completa costituzione di una pensione complementare". La Commissione ha preso in considerazione le modifiche tecniche discusse nell'ambito del Consiglio e ha apportato conseguenti lievi modifiche all'articolo 1. L'emendamento 2 propone un nuovo considerando (5bis) che sottolinea l'importanza che la garanzia della sostenibilità dei regimi pensionistici complementari non sia compromessa dalla direttiva e che la tutela dei diritti dei lavoratori rimanenti e dei pensionati che aderiscono al regime venga presa in considerazione integralmente. In esso si sottolinea inoltre il ruolo importante svolto dalle parti sociali per quanto riguarda la definizione e l'applicazione dei regimi pensionistici complementari. La Commissione accoglie l'emendamento integralmente (ora 5bis). L'emendamento n. 3 introduce un nuovo considerando (5ter) nel quale si sottolinea che la direttiva non deve imporre l'adozione di disposizioni legislative per l'introduzione di regimi pensionistici complementari nel caso in cui non si disponga di questo tipo di regimi. La Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio e chiarisce che il testo, basato in parte sui lavori tecnici realizzati dagli esperti nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio, stabilisce che gli Stati membri, pur tenuti a recepire le disposizioni della direttiva nella normativa nazionale, restano responsabili dell'organizzazione dei propri regimi pensionistici. Riferimento. L'emendamento 5 è un nuovo considerando (ora 5quater) che chiarisce il campo d'applicazione della direttiva e che la Commissione accetta integralmente. Gli emendamenti 6, 7, 8 e 19 devono essere presi in considerazione collettivamente a causa delle modifiche che apportano all'articolo 2 e ai relativi considerando. L'emendamento n. 6 introduce un nuovo considerando (ora 5sexies) che chiarisce l'esenzione dall'applicazione della direttiva dei regimi che non possono accogliere nuovi iscritti. La Commissione riconosce che questa restrizione è un compromesso e può essere considerata una misura adeguata a garantire la sostenibilità continuata di alcuni regimi pensionistici complementari. La Commissione accoglie pertanto l'emendamento integralmente aggiungendo un chiarimento tecnico relativo alle "sottosezioni" dei regimi chiusi a nuovi iscritti per garantire che, se del caso, soltanto le parti dei regimi pensionistici complementari non accessibili a nuovi iscritti saranno esentate. L'emendamento 7 è un chiarimento tecnico e introduce un nuovo considerando (ora 5septies) con il quale si chiarisce che la direttiva non ha conseguenze per quanto riguarda provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione che la Commissione accetta parzialmente, respingendo il riferimento all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2003/41/CE, che non è pertinente ai fini del chiarimento. L'emendamento 19 riguarda l'articolo 2 inteso integralmente ed è accolto in linea di principio, fatti salvi i chiarimenti tecnici definiti con gli esperti nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio. L'emendamento 8 introduce un nuovo considerando (ora 5octies) che chiarisce che la direttiva non riguarda disposizioni in materia di protezione contro l'insolvenza o di regimi di adeguamenti compensativi o fondi nazionali di riserva. La Commissione accoglie integralmente l'emendamento. Definizioni. L'emendamento 20 consiste nelle modifiche tecniche della definizione dei termini dell'articolo 3. La Commissione accetta integralmente le modifiche dell'articolo 3, lettera a) e 3 lettera d), nonché l'inserimento di una nuova definizione 3, lettera da) relativa all'espressione "periodo di acquisizione". L'emendamento all'articolo 3(b) viene accolto, esclusa la proposta di eliminazione dell'espressione "aziendali o professionali" dal momento che la Commissione ritiene che ciò potrebbe compromettere la chiarezza della definizione. L'emendamento dell'articolo 3, lettera c), viene accolto parzialmente con alcune modifiche della stesura per chiarire ulteriormente che le condizioni che un "iscritto attivo" deve soddisfare sono le condizioni di cui all'articolo 4. L'emendamento dell'articolo 3, lettera d), viene accolto con lievi modifiche. L'emendamento all'articolo 3, lettera f), viene accolto in linea di principio utilizzando la terminologia messa a punto degli esperti nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio. La modifica dell'articolo 3, lettera h), che sostituisce l'espressione "beneficiario differito" con l'espressione "beneficiario che ha cessato le funzioni" non viene accolta dal momento che la Commissione ritiene che l'espressione originale sia più chiara dal punto di vista tecnico. Tuttavia la Commissione accoglie le rimanenti modifiche tecniche dell'articolo 3, lettera h) in linea di principio, utilizzando la terminologia messa a punto nell'ambito dei lavori del Consiglio. Le modifiche dell'articolo 3, lettera i) sono accolte, ad eccezione dell'espressione "beneficiario che ha cessato le funzioni". Le modifiche all'articolo 3, lettera j) comportano l'introduzione di un nuovo concetto "valore dei diritti in sospeso" e l'eliminazione del termine "trasferimento". La Commissione accetta la motivazione di questa nuova definizione ma ritiene che l'espressione "valore dei diritti in sospeso" sia più accurata e modifica il testo conseguentemente. Gli articoli 3, lettera e) e 3, lettera g) sono soppressi dalla Commissione per rispecchiare la ristrutturazione e le modifiche apportate al testo della direttiva inteso complessivamente, per cui le definizioni non sono più necessarie. L'emendamento 4 presenta un nuovo considerando (ora 5quater) e chiarisce ulteriormente la definizione dei "regimi pensionistici complementari". La Commissione accoglie il nuovo considerando in linea di principio e si basa sui lavori degli esperti del Consiglio per migliorare la stesura da un punto di vista tecnico. La Commissione inoltre semplifica la descrizione delle condizioni in base alle quali sistemi pensionistici individuali debbano essere considerati regimi pensionistici complementari ai fini della presente direttiva. La Commissione riconosce che la classificazione dei regimi pensionistici, in particolare per quanto riguarda i sistemi pensionistici individuali, non è sempre evidente. Il considerando chiarisce pertanto che sistemi pensionistici individuali stipulati nell'ambito di un rapporto di lavoro debbano essere considerati rientranti nella sfera della presente direttiva. La Commissione ha inoltre introdotto un nuovo considerando (5octies) per chiarire che contributi particolari e di entità ridotta, versati a fine carriera e finanziati esclusivamente dal datore di lavoro non sono considerati contributi pensionistici complementari ai fini della presente direttiva. 3.2 Condizioni di acquisizione (articolo 4) L'emendamento 22 sviluppa la proposta originale della Commissione per l'acquisizione di diritti pensionistici. L'impostazione adottata dal Parlamento relativa all'introduzione di un periodo di acquisizione minima determina un equilibrio diverso da quello stabilito dalla Commissione, mantenendo al tempo stesso il principio della riduzione degli ostacoli alla mobilità presente in alcuni regimi pensionistici complementari. L'aspetto centrale dell'emendamento propone l'eliminazione di qualsiasi riferimento a un'età minima per l'iscrizione come indicato all'articolo 4, lettera b), da sostituire con una nuova formulazione che collega intrinsecamente il concetto di periodo massimo d'iscrizione e l'età dell'affiliato attivo. Pertanto l'emendamento propone un periodo di acquisizione massimo di 5 anni (se stipulato) per gli affiliati attivi di età inferiore ai 25 anni e l'esclusione di qualsiasi condizione di iscrizione per i lavoratori di età superiore ai 25 anni. La Commissione riconosce che l'intenzione dell'emendamento è quella di riconoscere che in generale i lavoratori più giovani hanno una maggiore mobilità rispetto a quelli di età superiore ai 25 anni e che l'acquisizione di diritti pensionistici per coloro che hanno un'età inferiore ai 25 anni può essere meno urgente di quanto non lo sia coloro che hanno un'età superiore. La Commissione pertanto accoglie, a titolo di compromesso, la proposta di permettere, se del caso, un periodo di acquisizione che non superi i cinque anni per le persone di età inferiore ai 25 anni. Per quanto riguarda il divieto relativo alle condizioni di iscrizione per coloro che hanno più di 25 anni, la Commissione, sebbene sostenga il principio dell'acquisizione dei diritti dei lavoratori quanto prima possibile, riconosce che alcuni regimi pensionistici complementari possono trovarsi di fronte a notevoli difficoltà di natura tecnica e amministrativa qualora non sia autorizzato un periodo di iscrizione breve. Questo vale in modo particolare per i regimi in cui la legislazione nazionale non prevede un periodo obbligatorio di occupazione prima dell'iscrizione a un regime pensionistico. Conseguentemente la Commissione non può accettare la proposta di eliminare le condizioni di iscrizione al disotto dei 25 anni di età e propone alternativamente che, nel caso siano previsti periodi di acquisizione, questi possano non superare un anno. Si tratta di un tipo di impostazione adeguata che riduce gli ostacoli alla mobilità pur rimanendo attenta a non attribuire un onere eccessivo ai regimi pensionistici complementari. La Commissione ha quindi riformulato il testo dell'articolo 4, lettera c), su questa base chiarendo al tempo stesso che si applica sempre un periodo d'iscrizione di un anno una volta che l'affiliato attivo raggiunge i 25 anni di età, indipendentemente dall'età in cui ha cominciato a maturare diritti. La riformulazione dell'articolo 4 da parte del Parlamento europeo per associare il concetto di età e quello dei periodi massimi d'acquisizione lascia un elemento di incertezza relativamente al fatto se si possa applicare o meno un'età minima per l'iscrizione per le persone di età inferiore ai 25 anni. A seguito di un'ulteriore revisione della proposta da parte della Commissione per permettere un periodo massimo d'iscrizione di un anno (per le persone di età superiore ai 25 anni), l'incertezza risulta ancora maggiore. Pertanto, per motivi di chiarezza, la Commissione respinge l'eliminazione dell'articolo 4, lettera b) che recita: "se per l'acquisizione dei diritti a pensione è richiesta un'età minima, essa non superi i 21 anni", apportando leggere modifiche alla stesura. La Commissione apporta inoltre modifiche tecniche al testo originale dell'articolo 4, lettera c), spostandolo al punto 4, lettera a) per migliorare la struttura e la coerenza del testo dell'articolo 4. L'emendamento 43 riformula e amplia il testo originale dell'articolo 4, lettera a) (ora articolo 4, lettera d)) e chiarisce ulteriormente in che modo sono presi in considerazione i contributi versati prima dell'iscrizione. La Commissione accoglie integralmente i cambiamenti, con lievi modifiche. La Commissione inoltre accetta in linea di principio il nuovo considerando corrispondente introdotto con l'emendamento 11. Il testo viene riformulato come considerando 6 bis a seguito del parere degli esperti nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio, che chiariscono ulteriormente in che modo vengono presi in considerazione i diritti non acquisiti dei lavoratori in uscita. L'emendamento 24 sottolinea il ruolo che, attraverso gli accordi collettivi, possono svolgere le parti sociali introducendo le disposizioni degli articoli 4, paragrafi da a) a d). La Commissione accoglie le proposte in linea di principio e le introduce formulandole come un nuovo articolo 4, lettera e). Le modifiche della stesura sono discusse a livello del Consiglio in modo da garantire una maggiore chiarezza giuridica. L'emendamento 9 riguarda un considerando generale relativo a tutto il testo dell'articolo 4, che sostituisce parzialmente il considerando 6 originale eliminato dall'emendamento 10. In esso si stabilisce che dal momento che le pensioni complementari assumono un'importanza sempre crescente per quanto riguarda il reddito dei pensionati, occorre migliorare l'acquisizione, la salvaguardia e il trasferimento di questi diritti. La Commissione accoglie l'emendamento integralmente come considerando 5nonies, aggiungendo un ulteriore riferimento alla riduzione degli ostacoli alla libera circolazione e alla mobilità occupazionale per garantire la coerenza con l'obiettivo della direttiva. Come ulteriore chiarimento tecnico, la Commissione introduce un nuovo considerando 5decies per evitare confusioni relativamente al significato dell'espressione "condizioni di acquisizione", che in alcuni Stati membri può essere interpretata come riferita all'acquisizione di una rendita vitalizia. 3.3 Salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso e trasferibilità (articoli 5 e 6) Salvaguardia di diritti a pensione in sospeso. L'emendamento 12 introduce un nuovo considerando (6ter) che sottolinea il diritto dei lavoratori in uscita a lasciare i diritti a pensione maturati come diritti in sospeso nell'ambito del regime cui sono iscritti. La Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio, con una riformulazione a seguito di consultazioni col Consiglio, in particolare per quanto riguarda determinate situazioni in cui lavoratori caratterizzati da una forte mobilità, in particolare nel contesto di regimi pensionistici a contribuzione definita, possono veder trasferiti i loro diritti ad un altro regime pensionistico complementare che adempie ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1. L'emendamento 13 riformula il considerando 7 in linea con il principio generale destinato a chiarire in che modo i diritti in sospeso debbano essere calcolati e salvaguardati, sottolineando al tempo stesso la necessità di considerare la natura particolare del regime e i diritti degli affiliati che non sono lavoratori in uscita. La Commissione accoglie in linea di principio l'emendamento e si basa per la riformulazione sul contributo tecnico degli esperti dei gruppi di lavoro del Consiglio. Per il calcolo del valore dei diritti a pensione il testo si riferisce ora alla "legislazione e alle prassi nazionali" piuttosto che alle "norme attuariali" per evitare confusioni con le disposizioni transfrontaliere nell'ambito della direttiva 2003/41/CE[1]. Basandosi su ulteriori lavori realizzati dagli esperti nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio, il testo contiene riferimenti ai costi amministrativi giustificati che possono essere presi in considerazione nell'ambito di un adeguamento dei diritti in sospeso. La Commissione ritiene che si tratti di un'aggiunta adeguata e necessaria. L'emendamento 14 chiarisce il considerando 8 per quanto riguarda la possibilità di procedere al pagamento di piccoli importi di diritti pensionistici acquisiti per i lavoratori in uscita. La Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio e aggiunge chiarimenti per quanto riguarda il concetto del calcolo del pagamento di capitale. L'emendamento 25 modifica l'articolo 5 introducendo un nuovo articolo 5, paragrafo 1 che permette ai lavoratori in uscita, - conformemente alle disposizioni indicate ai paragrafi 2 e 3 – di mantenere nell'ambito del regime nel quale sono stati maturati i diritti pensionistici acquisiti e in sospeso. La. Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio con modifiche della formulazione che rispecchiano in parte le discussioni tecniche a livello del Consiglio. Per garantire una maggiore chiarezza d'intenti la Commissione inserisce inoltre ulteriori chiarimenti per stabilire che, se del caso, l'importo dei nuovi diritti pensionistici in sospeso deve essere calcolato nel momento in cui il lavoratore cessa di far parte di un regime. L'importo funge da punto di riferimento per il futuro trattamento dei diritti a pensione in sospeso a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. L'emendamento 25 inoltre specifica ulteriormente l'articolo 5, paragrafo 1 e, in particolare, contiene riferimenti espliciti alle modalità con cui un adeguamento (chiamato trattamento nell'emendamento), debba essere considerato equo. Ciò comporta, in parte, l'inserimento parziale del testo del considerando 7 originale. L'emendamento propone inoltre che i diritti in sospeso siano tutelati nel caso di insolvenza del datore di lavoro. La Commissione non è disposta ad accettare l'introduzione di una clausola relativa all'insolvenza nell'ambito della direttiva, dal momento che questo aspetto è disciplinato dalla legislazione europea a norma delle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/987/CEE del Consiglio[2]. La Commissione accetta in linea di principio le altre modifiche facendo ricorso alla terminologia tecnica messa a punto nell'ambito dei gruppi di lavoro del Consiglio. La Commissione, tuttavia, pur accettando il principio di illustrare più dettagliatamente l'articolo 5.1, ritiene che la struttura dell'emendamento proposto non raggiunga del tutto lo scopo di definire in maniera più esplicita cosa s'intenda per "trattamento equo". Pertanto, la proposta modificata riformula e chiarisce l'articolo 5, paragrafo 1 indicando due metodi comuni e specifici di trattamento dei diritti in sospeso (evoluzione in linea con i diritti dei membri iscritti attivi e in linea con le prestazioni pensionistiche attualmente versate) assieme al concetto del trattamento equo all'inizio dell'articolo. Altri metodi che possono essere considerati trattamento equo sono quindi elencati come proposto nell'emendamento 25. Per maggiore chiarezza e per completare le modifiche la Commissione introduce un nuovo considerando (7bis) nel quale si dichiara che la direttiva non determina l'obbligo di definire condizioni più favorevoli per i diritti in sospeso rispetto ai diritti acquisiti dagli iscritti attivi. A seguito del parere degli esperti del Consiglio, la Commissione introduce inoltre un chiarimento supplementare all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che consente agli Stati membri di definire limiti adeguati nel caso in cui diritti in sospeso siano adeguati a seconda dell'inflazione dei prezzi o dei salari. La Commissione ritiene che questo sia un ragionevole compromesso per tutelare la sostenibilità a lungo termine dei diritti pensionistici complementari. A seguito di questi cambiamenti le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5 sono superflue e vengono conseguentemente eliminate. L'emendamento 25 propone inoltre modifiche dell'articolo 5, paragrafo 2, per quanto riguarda le modalità con cui i regimi pensionistici possono estinguere obblighi sotto forma di un versamento di capitale qualora il valore dei diritti maturati non superi un limite specifico stabilito dalla normativa nazionale. La Commissione accetta queste modifiche integralmente con lievi cambiamenti nella formulazione. La Commissione inoltre accoglie in linea di principio l'introduzione dell'articolo 5, paragrafo 3 che rende esplicito il ruolo che le parti sociali possono svolgere introducendo le disposizioni dell'articolo 5 nell'ambito degli accordi collettivi. Trasferimenti. Gli emendamenti 15, 16 e 17 rispecchiano le modifiche dell'articolo 5 e l'eliminazione dell'articolo 6, sottolineando che la direttiva non ha scopo dissuasivo per quanto riguarda il trasferimento dei diritti pensionistici. I considerando raccomandano che gli Stati membri si adoperino per migliorare le condizioni di trasferimento ogni qualvolta questo sia possibile. La Commissione accoglie gli emendamenti 15 e 17 che eliminano i considerando 9 e 10 e accoglie, con modifiche nella stesura, l'emendamento 16 (ora considerando 9 bis nuovo) che stabilisce che è opportuno promuovere il trasferimento, particolarmente nell'ambito dei nuovi regimi pensionistici complementari. L'emendamento 26 propone la soppressione dell'articolo 6 sul trasferimento dei diritti pensionistici. La Commissione accoglie integralmente l'emendamento lamentando che le disposizioni che specificano le modalità per il trasferimento dei diritti pensionistici non figurino nella proposta modificata. La Commissione riconosce che in questa fase, a causa delle difficoltà tecniche che comporta un accordo sulle disposizioni generali per il trasferimento e a seguito di preoccupazioni circa l'impatto sulla sostenibilità finanziaria di alcuni regimi pensionistici complementari, sia opportuno sopprimere l'articolo 6. 3.4 Informazione e non-regressione (articoli 6 e 7) Informazione. L'emendamento 27 si riferisce agli obblighi d'informazione dei lavoratori, degli iscritti attivi e dei lavoratori in uscita, che figurano nell'articolo 7, paragrafo 1 (ora 6, paragrafo 1). L'emendamento propone che gli iscritti attivi abbiano il diritto di chiedere informazioni sui loro diritti pensionistici complementari in caso di cessazione del rapporto di lavoro. La Commissione accoglie integralmente questa parte dell'emendamento. Le modifiche dell'articolo 7, paragrafo 2 e 7, paragrafo 3 (ora 6, paragrafo 2 e 6, paragrafo 3) sono accolte integralmente o in linea di principio introducendo alcune modifiche tecniche nella formulazione sulla base dei lavori del Consiglio. La proposta di eliminare l'articolo 7.4 che descrive le modalità d'informazione inserendole nell'ambito dell'articolo 7.2 è respinta dalla Commissione, che ritiene che la formulazione originale dell'articolo sia più chiara. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 4 (ora 6, paragrafo 4) viene tuttavia messo a punto sulla base delle discussioni tecniche con gli esperti del Consiglio. A seguito di queste modifiche la Commissione introduce ulteriori chiarimenti relativi a una salvaguardia amministrativa nell'ambito del considerando 11, per chiarire che non esiste l'obbligo di fornire informazioni più di una volta all'anno. Non-regressione. L'emendamento 28 chiarisce l'articolo sulla non-regressione, sostituendo il termine "trasferibilità" con l'espressione "costituzione e salvaguardia dei diritti a pensione" che rispecchia l'eliminazione delle disposizioni di trasferibilità dalla direttiva. L'emendato è accolto integralmente, escluso il riferimento ai lavoratori in uscita nell'ultima riga dell'articolo, ritenuto superfluo. La Commissione chiarisce inoltre le conseguenze dell'articolo per quanto riguarda la salvaguardia relativamente ai lavoratori in uscita, mentre la costituzione dei diritti riguarda i lavoratori a livello più generale. 3.5 Attuazione e relazione (articoli 8 e 9) Attuazione. Gli emendamenti 29 e 42 propongono che per l'attuazione della direttiva, agli Stati membri possa essere concesso un periodo supplementare di 60 mesi per quanto riguarda l'attuazione degli articoli 4 e 5. La Commissione accoglie la proposta nonché lievi modifiche della stesura determinate dalla necessità di riequilibrare gli elementi della riduzione degli ostacoli alla libertà di spostamento e alla mobilità e alla garanzia della continua sostenibilità dei diritti pensionistici complementari. La Commissione modifica inoltre la data del recepimento per rispecchiare la situazione attuale. L'emendamento 30 sopprime l'articolo 9, paragrafo 3. La Commissione accoglie l'emendamento dal momento che la disposizione risulta obsoleta essendo state soppresse le disposizioni sul trasferimento. Relazione. L'emendamento 31 stabilisce che uno degli elementi delle relazioni da redigere ogni 5 anni, di cui all'articolo 10 (ora articolo 9), debba valutare la "disponibilità dei datori di lavoro" a proporre regimi pensionistici complementari a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione accoglie l'emendamento in linea di principio, ma propone di inserire questo elemento nell'ambito di un nuovo considerando (15bis). La Commissione effettua inoltre modifiche terminologiche e inserisce un riferimento allo "sviluppo di regimi pensionistici complementari" piuttosto che alla "disponibilità". La Commissione ritiene che la disponibilità sia un concetto difficilmente quantificabile. L'emendamento 32 propone una nuova clausola dell'articolo 10 (ora articolo 9) in base alla quale la prima relazione debba valutare in che misura la responsabilità del datore di lavoro per i diritti pensionistici complementari sia interessata a seguito di un trasferimento dei diritti in questione. La Commissione accoglie questo elemento supplementare in linea di principio e ai fini di una maggiore chiarezza lo inserisce anche nel considerando 15bis. Gli emendamenti 52 e 33 propongono la soppressione dell'articolo 10, paragrafo 2 da sostituire con un nuovo paragrafo (articolo 10, paragrafo 2, lettera a)). Il nuovo paragrafo dispone che la Commissione riesamini, in modo particolare, le condizioni della trasferibilità dei diritti pensionistici entro 5 anni dall'adozione della direttiva. In base alla relazione la Commissione deve presentare le opportune proposte per ridurre ulteriormente gli ostacoli alla mobilità. La Commissione accoglie entrambi gli emendamenti e a fini di chiarezza modifica l'articolo 10, paragrafo 2 (ora 9, paragrafo 2) conseguentemente. La Commissione aggiunge inoltre un ulteriore chiarimento che stabilisce che eventuali proposte di modifica della direttiva verranno prese in considerazione soltanto se la situazione specifica e il momento particolare determinino l'esigenza di un'ulteriore legislazione. |

CONCLUSIONE |

Visto l'articolo 250, paragrafo 2), del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come segue: |

2005/0214 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 94,

Vista la proposta della Commissione[3],

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

Considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario; nell'articolo 42, il trattato stabilisce che il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.

(2) La protezione sociale dei lavoratori relativamente alle pensioni è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale, integrati dai regimi pensionistici complementari di sicurezza sociale connessi al rapporto di lavoro, che negli Stati membri assumono un peso sempre più rilevante .

(3) Il Consiglio gode di ampi poteri discrezionali per quanto riguarda la scelta delle misure più adeguate quando si tratta di raggiungere l'obiettivo dell'articolo 42 del trattato; il sistema di coordinamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità[6] e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71[7] e, in particolare, le regole in materia di totalizzazione, non si applicano ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi coperti dal termine “legislazione”, quale definito all'articolo1, lettera j del regolamento (CEE) n. 1408/71, o oggetto di una dichiarazione a norma di questo articolo da parte di uno Stato membro. I regimi pensionistici complementari dovrebbero pertanto essere oggetto di misure specifiche, al fine di tener conto delle loro natura e delle loro caratteristiche speciali, nonché della diversità di tali regimi sia tra gli Stati membri che al loro interno, in particolare per quanto attiene al ruolo avuto dalle parti sociali nell’attivarli .

(4) La direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia di diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea[8], costituisce una prima misura specifica intesa a migliorare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte dei lavoratori per quanto attiene ai regimi pensionistici complementari.

(5) È inoltre opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in quanto le differenze fra le legislazioni nazionali che disciplinano i regimi pensionistici complementari sono tali da ostacolare sia l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento del mercato interno. Pertanto, al fine di migliorare la trasferibilità dei i diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità o in uno stesso Stato membro, è opportuno definire occorre armonizzare alcune condizioni di acquisizione dei requisiti minimi per la definizione dei diritti pensionistici e la salvaguardia dei diritti acquisiti e ravvicinare le regole in materia di salvaguardia dei diritti in sospeso e di trasferimento dei diritti acquisiti dei lavoratori in uscita nell'ambito di un regime pensionistico complementare collegato a un rapporto di lavoro .

(5bis) Occorre inoltre prendere in considerazione le caratteristiche e la natura particolare dei regimi pensionistici complementari e le differenze fra i vari Stati membri. Occorre tutelare in maniera adeguata l'introduzione di nuovi regimi, la sostenibilità di quelli esistenti e le aspettative e i diritti degli affiliati ai regimi esistenti. La direttiva deve inoltre prendere in considerazione in maniera particolare il ruolo delle parti sociali nella progettazione e nell'attuazione dei regimi pensionistici complementari.

(5ter) La presente direttiva non rimette in discussione il diritto degli Stati membri ad organizzare i propri regimi pensionistici. Gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'organizzazione dei regimi in questione e nel recepire nella normativa nazionale la direttiva non sono tenuti ad introdurre una legislazione che disponga l'istituzione di regimi pensionistici complementari.

(5quater) La presente direttiva si applica a tutti i regimi pensionistici complementari istituiti a norma della normativa e della prassi nazionale che offrono pensioni complementari ai lavoratori, quali i contratti di assicurazione di gruppo, i regimi a ripartizione risultanti da un accordo di uno o più branche o settori, i regimi a capitalizzazione o basati su riserve contabili, ovvero altri tipi di accordi collettivi o accordi paragonabili.

(5quinquies) La presente direttiva non si applica ai regimi pensionistici complementari o, se del caso, a sottosezioni di questi regimi non più attive e che non accettano l'iscrizione di nuovi membri, dal momento che l'introduzione di una nuova normativa potrebbe rappresentare un onere eccessivo per detti regimi.

(5sexies) La presente direttiva non intende armonizzare la normativa nazionale o incidere sulla legislazione nazionale relativa alle misure di riorganizzazione e alle procedure di liquidazione; è irrilevante se la procedura è avviata a motivo di insolvenza, se è volontaria o obbligatoria. Analogamente la direttiva non riguarda la legislazione nazionale sulle misure di riorganizzazione a norma della direttiva 2001/17/CE [9] .

(5septies) La direttiva non riguarda i regimi di garanzia in caso di insolvenza o i regimi compensatori che non fanno parte dei regimi pensionistici complementari connessi a un rapporto di lavoro e che mirano a salvaguardare i diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa o del regime pensionistico. Analogamente la direttiva non si applica a fondi di riserva pensionistici nazionali.

(5octies) La presente direttiva si applica esclusivamente ai regimi pensionistici complementari esistenti a motivo di un rapporto di lavoro, basati sul raggiungimento dell'età pensionistica o sull'adempimento di altri requisiti, a seconda delle disposizioni del regime o della legislazione nazionale. La direttiva non si applica ai regimi pensionistici individuali diversi da quelli stipulati nell'ambito di un rapporto di lavoro. Essa non si applica inoltre alle prestazioni di invalidità e di reversibilità.

(5nonies) Un versamento unico che non è ritenuto un reddito sostanziale, non è riferito ai contributi versati per ottenere una rendita vitalizia, versato direttamente o indirettamente a fine carriera e finanziato esclusivamente dal datore di lavoro, non dev'essere considerato una pensione complementare ai sensi della presente direttiva.

(5decies) Dal momento che la disponibilità di una pensione complementare assume sempre maggiore importanza in molti Stati membri per garantire il tenore di vita delle persone anziane, le condizioni per maturare, salvaguardare e trasferire i diritti acquisiti devono essere migliorate in modo da ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e alla mobilità occupazionale nell'ambito dell'UE.

(5undecies) Le condizioni di acquisizione non devono essere assimilare ad altre condizioni definite per l'acquisizione di un diritto ad una rendita stabilito per quanto riguarda la fase di pagamento a norma delle disposizioni nazionali o in base alle regole di alcuni regimi pensionistici complementari (in particolare i regimi a contribuzione definita).

(6) Per garantire che le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare non pregiudichino l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, è opportuno stabilire limiti relativi alle condizioni di acquisizione, affinché il lavoratore, quando esercita il proprio diritto alla libera circolazione o si sposta a l'interno di uno Stato membro, raggiunga a fine carriera un livello di pensione adeguato .

(6bis) Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima che il lavoratore uscente abbia maturato diritti pensionistici e nel caso in cui il regime o il datore di lavoro si assumano il rischio dell'investimento (in particolare nei regimi a prestazione definita), il regime è sempre tenuto a rimborsare i contributi versati al lavoratore in uscita. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti pensionistici e nel caso in cui il lavoratore in uscita debba assumersi il rischio dell'investimento (in particolare nei regimi a contribuzione definita), il regime deve rimborsare il valore degli investimenti risultanti dai contributi. Il valore può essere superiore o inferiore ai contributi versati dal lavoratore in uscita. Nel caso in cui il valore sia inferiore non vi sarà alcun rimborso.

(6ter) I lavoratori in uscita devono poter mantenere i diritti maturati in qualità di diritti in sospeso nell'ambito del regime pensionistico complementare nel quale sono stati acquisiti. Per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso, la protezione può essere ritenuta equivalente quando, in particolare nel contesto di un regime a contribuzione definita, i lavoratori in uscita possono trasferire i loro diritti maturati verso un regime pensionistico complementare che sia conforme alle condizioni indicate all'articolo 5, paragrafo 1.

(7) In base alla normativa e alla prassi nazionale, occorre inoltre compiere i passi necessari a per garantire la salvaguardia un equo adeguamento dei diritti in sospeso o del valore corrispondente a questi diritti. al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in uscita. Questo risultato potrebbe essere ottenuto con un adeguamento dei diritti in sospeso in funzione di vari parametri di riferimento, come l'inflazione, il livello delle retribuzioni, le prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o ancora il tasso di rendimento degli attivi del pertinente regime pensionistico complementare . Il valore dei diritti nel momento in cui il lavoratore lascia il regime deve essere definito conformemente alla normativa e alla prassi nazionale. Nel caso in cui il valore dei diritti in sospeso venga adeguato, occorre prendere in considerazione la natura particolare del regime, gli interessi dei beneficiari differiti, gli interessi dei rimanenti iscritti attivi e gli interessi dei beneficiari pensionati. Nel caso in cui i diritti in sospeso sono adeguati si possono prendere in considerazione spese amministrative giustificate.

(7bis) La presente direttiva non crea l'obbligo di definire condizioni più favorevoli per i diritti in sospeso rispetto ai diritti degli iscritti attivi.

( 8 ) Quando i diritti maturati di un lavoratore in uscita o il valore degli stessi non superano le rispettive soglie definite dallo Stato membro interessato e al fine di evitare spese amministrative eccessive risultanti dalla gestione di un gran numero di diritti in sospeso di modesto valore, i regimi pensionistici possono scegliere di non salvaguardare questi diritti acquisiti maturati ma di trasferire l'importo dei diritti maturati o di far ricorso ad un versamento al trasferimento o al pagamento di capitale che rappresenti i diritti acquisiti maturati qualora essi non superino un limite stabilito dallo Stato membro interessato . Se del caso l'importo del trasferimento o del versamento di capitale è definito conformemente alla normativa e alla prassi nazionali.

(9) Occorre garantire ai lavoratori che cambiano occupazione la possibilità di scegliere tra il mantenimento dei propri diritti a pensione acquisiti nel regime pensionistico complementare di origine e il trasferimento del capitale corrispondente ad un altro regime pensionistico complementare, anche in un altro Stato membro.

(9bis) La presente direttiva non contiene disposizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici maturati, tuttavia, per favorire la mobilità professionale, gli Stati membri devono adoperarsi per migliorare la trasferibilità dei diritti pensionistici maturati, in particolare nel momento in cui vengono istituiti nuovi regimi pensionistici complementari.

( 10 ) Per motivi di sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari gli Stati membri hanno la possibilità di esentare in linea di massima i regimi non a capitalizzazione dall’obbligo di dare ai lavoratori la possibilità di trasferire i diritti acquisiti. Tuttavia, a fini di parità di trattamento tra lavoratori soggetti a regimi a capitalizzazione o a regimi diversi, è opportuno che gli Stati membri si impegnino a migliorare gradualmente la trasferibilità dei diritti che derivano dai regimi non a capitalizzazione.

(11) Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli entri pensionistici aziendali o professionali[10], gli iscritti attivi e i lavoratori che esercitano o intendono esercitare il diritto alla libera circolazione devono essere adeguatamente informati, dai responsabili della gestione dei regimi pensionistici complementari in particolare in merito alle conseguenze di un'eventuale cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti a pensione complementare. Gli Stati membri possono stabilire che non occorre fornire questo tipo d'informazioni più di una volta all'anno.

( 12 ) A causa della diversità dei regimi di sicurezza sociale pensionistici complementari, la Comunità deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere entro un quadro generale, pertanto la direttiva è lo strumento giuridico adeguato.

( 13 ) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire la riduzione degli ostacoli all'esercizio del diritto alla libera circolazione e alla mobilità professionale dei lavoratori e al funzionamento del mercato interno, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione delle azioni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva, che si basata in particolare su un'analisi d'impatto eseguita con la collaborazione del comitato nel settore delle pensioni complementari ( forum delle pensioni ), non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

( 14 ) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando agli Stati membri liberi di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L’attuazione della presente direttiva non puo’ giustificare un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascun Stato membro.

( 15 ) Quanto all’esigenza di tener conto degli effetti della presente direttiva, in particolare sulla sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono ottenere un periodo supplementare per attuare progressivamente le disposizioni atte a suscitare tali effetti.

(15bis) Le relazioni quinquennali presentano una rassegna delle tendenze recenti per quanto riguarda l'erogazione di pensioni complementari. La prima relazione contiene inoltre una valutazione della responsabilità del datore di lavoro a livello di legislazione nazionale, per quanto riguarda i diritti pensionistici in uscita dei lavoratori che trasferiscono i loro diritti a un altro regime pensionistico. La valutazione esamina inoltre le varie possibilità per garantire che la responsabilità giuridica cessi una volta che il trasferimento è stato effettuato.

( 16 ) Conformemente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi, a condizione di prendere che gli Stati membri prendano tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di garantire in qualsiasi momento i risultati richiesti dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva intende facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e facilitare il diritto alla la mobilità professionale degli stessi all'interno di uno stesso Stato membro, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole che disciplinano i relative ai regimi pensionistici complementari negli Stati membri collegati a un rapporto di lavoro .

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71[11].

2. La presente direttiva non si applica nei seguenti casi:

(a) regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della direttiva, non accettano nuovi iscritti attivi e escludono nuove affiliazioni;

(b) regimi pensionistici complementari soggetti a misure che comportano l'intervento di organi amministrativi istituiti dalla legislazione nazionale o dalle autorità giudiziarie, al fine di salvaguardare o risanare la loro situazione finanziaria, ivi comprese procedure di liquidazione. Questa esclusione non si estende oltre la fine dell'intervento.

(c) regimi di garanzia in caso di insolvenza, regimi di compensazione e fondi nazionali di riserva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(a) “pensione complementare”, una pensione e, ove previsto prevista dalle norme di un regime pensionistico complementare stabilite stabilito in conformità della legislazione e delle prassi nazionali le prestazioni di invalidità e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori di sicurezza ;

(b) “regime pensionistico complementare”, tutti i regimi pensionistici di anzianità aziendali o professionali stabiliti in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali come ad esempio i contratti di assicurazione di gruppo, i regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro dispositivo collettivo o analogo e collegati a un rapporto di lavoro, intesi a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori ai lavoratori subordinati o autonomi;

(c) “iscritti attivi”, lavoratori le persone che, a motivo della loro attività lavorativa in corso le loro attività lavorative hanno o possono avere diritto ad una pensione complementare, conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare , purché adempiano alle condizioni stabilite;

(d) “diritti a pensione acquisiti”, qualsiasi diritto a pensione complementare ottenuto dopo aver soddisfatto le condizioni stabilite prestazioni alle quali hanno diritto gli iscritti a tale regime e altri aventi diritto ai sensi delle disposizioni di un regime pensionistico complementare e, se del caso, ai sensi della normativa nazionale;

(dbis) "periodo di acquisizione", il periodo di iscrizione attiva ad un regime, disposto conformemente alla normativa nazionale o alle disposizioni di un regime pensionistico complementare, affinché si maturi il diritto ad una pensione complementare ;

(e) “ cessazione del rapporto di lavoro": la decisione di porre fine ad un rapporto di lavoro;

(f) “lavoratore in uscita”, un lavoratore iscritto attivo il cui rapporto di lavoro un lavoratore che, prima di acquisire il diritto di una pensione, pone fine ad un rapporto di lavoro nel quale ha maturato diritti a pensione, o avrebbe potuto maturarli persistendo nel rapporto di lavoro viene a cessare per motivi diversi dall'acquisizione di un diritto a pensione complementare;

(g) “trasferibilità” la possibilità per il lavoratore di acquisire e conservare diritti a pensione quando esercita il proprio diritto alla libera circolazione o alla mobilità professionale ;

(h) “beneficiario differito”, tutti i già iscritti attivi con diritti a pensione che restano in sospeso che abbia acquisito diritti a pensione nell'ambito di un regime pensionistico complementare, finché non vengano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ma che non è più membro attivo del regime e che non soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità a percepire una pensione complementare conformemente a tale regime;

(i ) “diritti a pensione in sospeso”, diritti a pensione acquisiti e mantenuti nel nell'ambito del regime under in cui sono maturati da un beneficiario differito che percepirà una pensione da tale regime pensionistico complementare quando verranno soddisfatte le condizioni di ammissibilità ;

(j ) “trasferimento valore dei diritti in sospeso”, valore in capitale dei diritti pensionistici calcolati conformemente alle disposizioni normative e alla prassi nazionale il versamento da parte di un regime pensionistico complementare di un capitale che rappresenta totalmente o parzialmente i diritti a pensione acquisiti nel quadro di tale regime; il capitale puo’ essere trasferito ad un nuovo regime pensionistico complementare o ad un’altra istituzione finanziaria fornitrice di diritti a pensione .

Articolo 4

Condizioni di acquisizione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

(a) se alla cessazione del rapporto di lavoro non sono ancora acquisiti diritti a pensione, la totalità dei contributi versati dal lavoratore in uscita, o a suo nome, sia rimborsata o trasferita l'iscrizione attiva è subordinata ad un periodo di occupazione, questo periodo non supera un anno;

(b) se è richiesta un'età minima per l'acquisizione, da parte di un membro iscritto attivo , l'a cquisizione dei diritti a pensione di diritti acquisiti , l'età non supera essa non superi i 21 anni;

( c ) un lavoratore possa iscriversi al regime pensionistico complementare dopo un periodo massimo d’occupazione di un anno, o eventualmente al più tardi quando compie l’età minima richiesta se si applica un periodo di acquisizione, questo non supera un anno per gli iscritti attivi di età superiore ai 25 anni. Per gli iscritti attivi di età inferiore il periodo non supera i cinque anni;

(d) se un lavoratore in uscita acquisisca diritti a pensione dopo un periodo massimo d'iscrizione di due anni non abbia ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui si interrompe il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsa i contributi versati al lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi collettivi o ai contratti e, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, il valore degli investimenti risultanti dal versamento dei contributi;

(e) Gli Stati membri possono consentire alle parti sociali di definire disposizioni diverse mediante accordi collettivi, nella misura in cui queste disposizioni garantiscano almeno una tutela equivalente dei diritti dei lavoratori e degli iscritti attivi.

Articolo 5

Salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso

-1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i diritti pensionistici acquisiti dai lavoratori in uscita possono rimanere nell'ambito del regime pensionistico complementare nel quale sono stati acquisiti. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 1 viene calcolato nel momento in cui il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita viene a cessare.

1. Gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie considerata la natura delle regole o della prassi dei regimi pensionistici, al fine di garantire che i diritti pensionistici in sospeso o il valore corrispondente siano adeguati, conformemente al valore dei diritti degli iscritti attivi, all'evoluzione delle prestazioni pensionistiche attualmente versate, ovvero con altri mezzi ritenuti equi, a garantire un equo adeguamento dei diritti a pensione in sospeso al fine di evitare di penalizzare il lavoratore in uscita quali:

(a) i diritti pensionistici nell'ambito del regime pensionistico complementare sono definiti quale importo nominale; ovvero

(b) il beneficiario differito continua a beneficiare di un tasso d'interesse integrato nel regime pensionistico, ovvero di un utile sul capitale investito derivato dall'erogatore della pensione complementare; ovvero

(c) il valore dei diritti pensionistici in sospeso è adattato in funzione del tasso di inflazione o del livello salariale, adattamento che può essere soggetto a un limite proporzionale definito nella legislazione nazionale o convenuto con le parti sociali.

2. Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non salvaguardare mantenere i diritti acquisiti di un lavoratore in uscita , ma di procedere al pagamento al trasferimento di un capitale equivalente all'importo dei diritti pensionistici acquisiti, purché l'importo dei diritti pensionistici acquisiti che rappresenta i diritti acquisiti non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro deve informare la Commissione del limite applicato.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a definire, mediante accordi collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui le disposizioni in questione forniscono una tutela almeno equivalente dei diritti dei lavoratori in uscita e dei beneficiari differiti.

Articolo 6

Trasferibilità

1. Fatta salva la fattispecie del pagamento di capitale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un lavoratore in uscita, che nella nuova occupazione non è più soggetto allo stesso regime pensionistico complementare, possa ottenere a richiesta, al più tardi entro diciotto mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento all’interno di uno Stato membro o verso un altro Stato membro di tutti i diritti a pensione acquisiti .

2. Conformemente alle prassi nazionali, gli Stati membri devono garantire che, qualora ipotesi attuariali e relative ai tassi d’interesse determinino il valore dei diritti acquisiti oggetto del trasferimento, esse non penalizzino il lavoratore in uscita.

3. Il regime pensionistico complementare destinatario del trasferimento non impone condizioni di acquisizione ai diritti trasferiti e li salvaguarda quantomeno nella stessa misura dei diritti in sospeso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1 .

4. Quando un trasferimento comporta spese amministrative, gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che esse siano sproporzionate rispetto alla durata di iscrizione del lavoratore in uscita .

Articolo 76

Informazioni

1. Fatti salvi gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, relativi alla fornitura di informazioni da trasmettere agli iscritti al regime e ai beneficiari, gli Stati membri adottano le necessarie misure necessarie a garantire che gli iscritti attivi possano ottenere su richiesta informazioni i lavoratori siano informati dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti a pensione complementare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Gli iscritti attivi che ne fanno richiesta ricevono informazioni sufficienti entro un termine ragionevole riguardanti , in particolare quanto segue:

(a) le condizioni di acquisizione dei diritti a pensione complementare e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

(b) le prestazioni pensionistiche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro il valore dei loro diritti acquisiti o una valutazione dei diritti pensionistici acquisiti effettuata al massimo 12 mesi prima della data della richiesta, nonché;

(c) le condizioni relative al trattamento alla salvaguardia dei diritti a pensione in sospeso;

(d) le condizioni di trasferimento dei diritti acquisiti .

3. Un beneficiario differito che ne fa richiesta riceve dal responsabile della gestione del regime pensionistico complementare, informazioni sui propri diritti a pensione in sospeso e sugli eventuali cambiamenti delle regole che disciplinano il pertinente regime pensionistico complementare . Ai beneficiari differiti che ne facciano richiesta vengono fornite informazioni relativamente a:

(a) il valore dei loro diritti in sospeso o una valutazione dei diritti a pensione in sospeso effettuata al massimo 12 mesi prima della data della richiesta; nonché

(b) le condizioni che regolano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.

4. Le informazioni di cui al the presente articolo vengono trasmesse in maniera chiara ed entro un ragionevole periodo di tempo per iscritto e in modo comprensibile.

Articolo 8 7

Requisiti minimi — non-regressione

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni in materia di definizione dei diritti pensionistici per i lavoratori e per quanto riguarda la salvaguardia trasferibilità dei diritti a pensione complementare dei lavoratori in uscita più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione dei diritti esistenti per la definizione e la salvaguardia delle pensioni complementari del livello di trasferibilità dei diritti a pensione complementare esistenti negli Stati membri .

Articolo 9 8

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 1° luglio 2008[…(2 anni dopo l'adozione della presente direttiva)], ovvero garantiscono che entro tale data possono affidare al le parti sociali introducono a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni del caso mediante un accordo entro tale data. che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso G l i Stati membri si assicurano che entro il 1° luglio 2008 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le disposizioni necessarie devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado per essere in grado di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Indipendentemente dal paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre, se necessario, di un periodo supplementare di 60 mesi a decorrere dal 1° luglio 2008[…(2 anni dopo l'adozione della direttiva)], per attuare l'obiettivo di cui all'articolo agli articoli 4 e 5(d). Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale periodo supplementare ne informano la Commissione, indicando le disposizioni e i regimi interessati e il motivo specifico che giustifica il periodo supplementare.

3. Indipendentemente dal paragrafo 1, per tener conto di condizioni particolari debitamente motivate e relative alla sostenibilità finanziaria dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono esentare dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, i regimi a ripartizione, le casse di sostegno e le imprese che costituiscono riserve di bilancio al fine di versare una pensione ai propri dipendenti. Tutti gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale possibilità lo comunicano immediatamente alla Commissione indicando i regimi interessati, i motivi specifici che giustificano l'esenzione, nonché le misure adottate o previste al fine di migliorare la trasferibilità dei diritti che derivano dai regimi in questione .

4 . Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 5.

Articolo 10 9

Relazione

1. Ogni cinque anni dopo il 1° luglio 2008 […(2 anni dopo l'adozione della direttiva)], la Commissione redige una relazione da presentare al Consigliol, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Al più tardi 10 anni dopo il 1° luglio 2008, la Commissione redige una relazioneLa prima relazione riguarda l'attuazione della direttiva e contiene una relazione specifica specificamente dedicata all’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3. In base ad essa la Commissione presenta un’eventuale proposta contenente le modifiche alla presente direttiva che risultassero necessarie ai fini della parità di trattamento tra lavoratori soggetti a regimi a capitalizzazione o ai regimi di cui all’articolo 9, paragrafo 3, per quanto attiene alla trasferibilità dei diritti acquisiti c he presenta una rassegna delle condizioni di trasferimento del capitale corrispondente ai diritti pensionistici complementari dei lavoratori. Sulla base di tale relazione, la Commissione, se del caso, esamina le possibilità di presentare una proposta di modifica della presente direttiva o di altri strumenti, che si riveli necessaria per ridurre ulteriormente gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari.

Articolo 1110

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 1211

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] Direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

[2] Direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.

[3] GU C […], […], pag. […].

[4] GU C […], […], pag. […].

[5] GU C […], […], pag. […].

[6] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

[7] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 77/2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3) abrogato dall'entrata in vigore del regolamento (CE) 883/2004.

[8] GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

[9] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag.28).

[10] GU L 235 del 23.9.2003, pag10.

[11] In fase di abrogazione e sostituzione con il regolamento (CE) 883/04.

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