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Document 52007PC0514

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo

/* COM/2007/0514 def. - COD 2007/0188 */

52007PC0514

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo /* COM/2007/0514 def. - COD 2007/0188 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.9.2007

COM(2007) 514 definitivo

2007/0188 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Obiettivi L'obiettivo della presente proposta è l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, basata sull'articolo 169 del trattato CE, relativa alla partecipazione della Comunità al programma comune di ricerca e sviluppo "Eurostars" avviato congiuntamente da vari Stati membri (in seguito il "programma comune Eurostars"). L'iniziativa, presentata nell'ambito di EUREKA, sosterrà le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo (di seguito "PMI che effettuano attività di R&S") tramite ricerche orientate al mercato nel quadro di progetti transnazionali. 22 Stati membri e altri cinque paesi EUREKA[1] si sono impegnati in linea di principio a contribuire finanziariamente al programma comune Eurostars con un importo di 300 milioni di euro per i sei anni di durata del programma. La Comunità cofinanzierà Eurostars con un importo fino a 100 milioni di euro. Nell'attuazione dell'articolo 169, gli Stati membri partecipanti non si limitano ad un semplice coordinamento dei programmi di ricerca, ma prendono parte attivamente a un processo di integrazione volontario che tocca aspetti scientifici, gestionali e finanziari. L'integrazione scientifica comprende la definizione e attuazione comune di attività di carattere scientifico e tecnologico e la selezione a livello centrale di proposte di progetti sulla base dell'eccellenza scientifica e dell'impatto economico atteso. A tale scopo è necessaria una struttura specifica di esecuzione ben funzionante incaricata dell'attuazione centralizzata ed efficiente del programma comune Eurostars. L'integrazione finanziaria comprende la definizione di un piano di finanziamento pluriennale a cui gli Stati membri partecipanti, l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, forniscono un contributo costruttivo. Motivazione della proposta Nel novembre 2004 il Consiglio Competitività[2] ha messo in rilievo l'importanza delle PMI per la crescita e la competitività europee e quindi l'esigenza che gli Stati membri e la Commissione stimolino l'efficacia e la complementarità dei programmi di sostegno a tali imprese a livello nazionale ed europeo. In particolare, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a esaminare le possibilità di sviluppare un regime di tipo ascendente (bottom-up) per le PMI che effettuano attività di ricerca. Il Consiglio ha ricordato anche l'importanza del coordinamento dei programmi nazionali per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER) e ha sollecitato gli Stati membri e la Commissione a collaborare intensamente per definire un numero limitato di settori in cui rafforzare l'applicazione dell'articolo 169. Il Consiglio ha invitato la Commissione a continuare a sviluppare la cooperazione e il coordinamento con i programmi europei e l'Unione, in particolare con l'iniziativa EUREKA. Nella "Risoluzione su scienza e tecnologia"[3] il Parlamento europeo afferma categoricamente che si dovrebbe fare un impiego più efficiente e coordinato di altri meccanismi di finanziamento e di sostegno a favore della R&S e dell'innovazione, come EUREKA. Il Parlamento sostiene una cooperazione rafforzata fra i programmi di ricerca nazionali e sollecita la Commissione ad adottare iniziative ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE. Il Settimo programma quadro[4] (di seguito "7°PQ") prevede la possibilità di avviare tali iniziative a titolo dell'articolo 169 in settori individuati in stretta collaborazione con gli Stati membri. La partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca comuni è particolarmente interessante per la cooperazione europea su ampia scala, secondo una "geometria variabile" tra Stati membri che condividono esigenze o interessi. Nei programmi specifici[5] sono stati individuati quattro settori, fra cui le "PMI che effettuano attività di ricerca" ("Eurostars"), incluso nel programma specifico Capacità[6]. Per questo motivo il programma di lavoro Capacità fa riferimento anche all'iniziativa Eurostars[7]. |

120 | Contesto generale 1.3.1 Le PMI nell'economia globalizzata e il processo di Lisbona Le PMI[8], che rappresentano circa il 99% di tutte le imprese europee, sono un elemento chiave per il successo del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione, in quanto sono essenziali per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro[9]. Esse devono far fronte a una serie di difficili sfide, come una forte concorrenza mondiale in un contesto di crescente internazionalizzazione delle catene del valore, cicli di produzione più rapidi e modifiche nelle strutture economiche e nella divisione internazionale del lavoro. Sono numerose le PMI a cui la necessità di riposizionarsi sul mercato impone grandi sforzi. D'altro canto, per le PMI innovative la dimensione ridotta e l'organizzazione flessibile possono dimostrarsi un grande vantaggio in un contesto economico in trasformazione, in quanto consentono loro di adeguarsi rapidamente e cogliere così le nuove opportunità fornite dal mercato. Le PMI che effettuano attività di R&S possono dare un contributo molto importante alla conversione della scienza e delle nuove tecnologie in prodotti, processi e servizi innovativi, contribuendo così all'attuazione degli obiettivi di Lisbona. 1.3.2 Le PMI che attuano attività di R&S in Europa Le PMI che effettuano attività di R&S sono definite come PMI che dispongono di capacità di ricerca proprie. Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia/innovazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia. La R&S costituisce per esse un elemento fondamentale della strategia e dei piani aziendali. In Europa queste PMI, che si dedicano alla R&S e che hanno un potenziale di crescita per diventare domani grandi operatori a livello europeo e globale, sono troppo poche[10]. Merita notare che l'82% delle grandi imprese USA nate dopo il 1980 sono state create dal nulla, mentre nell'UE questo vale solo per il 37% delle grandi imprese nate dopo il 1980[11]. In Europa non solo le PMI che effettuano attività di R&S sono meno numerose, ma, da quanto risulta, le piccole imprese europee nella fase di crescita destinano alla R&S meno risorse di quanto facciano imprese analoghe negli USA. L'Europa è in ritardo per quanto riguarda gli incentivi alla crescita delle PMI che effettuano attività di R&S. Le politiche nazionali nel settore sono frammentarie e mancano strumenti specifici a livello comunitario. 1.3.3 Coordinamento dei programmi di ricerca nazionali ed europei L'analisi di impatto e la valutazione ex ante, svolta nell'ambito della preparazione del Settimo programma quadro comunitario[12] ha individuato nella mancanza di coordinamento delle politiche di ricerca nazionali una delle principali lacune strutturali del sistema europeo di ricerca e sviluppo. Il carattere frammentario delle attività è un grave ostacolo alla piena realizzazione del SER. Le differenze di concezione e attuazione dei programmi nazionali rendono più difficile la cooperazione transfrontaliera nel settore scientifico e tecnologico e sono alla base di un'allocazione inefficiente delle risorse. Sono necessarie nuove iniziative per favorire un miglioramento del coordinamento e della sinergia fra le attività svolte a livello comunitario e a livello nazionale. Esse dovrebbero avere un effetto globale positivo sull'impatto delle attività di R&S in Europa grazie all'aumento delle risorse mobilitate e a una loro migliore assegnazione. 1.3.4 EUREKA e il Programma quadro EUREKA è un'iniziativa intergovernativa istituita nel 1985 e volta a sostenere progetti di R&S e innovazione orientati al mercato a livello transnazionale in tutti i settori. Ha 38 membri, fra cui la Comunità europea. La comunicazione della Commissione sul SER del 2000 sollecitava relazioni più strette con iniziative come EUREKA. Alla conferenza ministeriale EUREKA, tenutasi a Parigi nel giugno 2004, è stata presa una decisione importante riguardo alla cooperazione concreta fra il Programma quadro e EUREKA. I ministri responsabili dell'iniziativa e il commissario per la ricerca hanno invitato la Commissione europea a esaminare la possibilità di istituire meccanismi di finanziamento specifici per rafforzare la cooperazione fra EUREKA e il Programma quadro, comprese le PMI, sulla base di strumenti come gli articoli 171 o 169 del trattato. Sulla scorta di tale invito, EUREKA ha elaborato il programma comune Eurostars, da attuarsi tramite l'articolo 169 e rivolto alle PMI ad alto potenziale di crescita che effettuano attività di R&S. 1.3.5. Attività ed esperienza precedenti Il principale insegnamento da trarre dalla prima iniziativa fondata sull'articolo 169, il programma EDCTP sulle prove cliniche, è che tali iniziative possono funzionare efficacemente solo se l'integrazione fra i programmi nazionali interessati avviene su tre piani: a livello scientifico, amministrativo e finanziario. EDCTP ha mostrato anche che quest'ultimo aspetto è di particolare importanza e che, fin dall'inizio, si deve garantire un chiaro impegno pluriennale in termini finanziari da parte dei paesi partecipanti. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Per quanto le PMI abbiano accesso a una serie di programmi nell'ambito del Programma quadro, attualmente non esistono regimi specifici rivolti alle PMI che effettuano attività di R&S. Le PMI possono partecipare al 7°PQ in due modi. In primo luogo, sono incoraggiate a partecipare a progetti collaborativi nell'ambito del programma "Cooperazione". Secondariamente, l'azione "Ricerca a favore delle PMI" si rivolge alle PMI che hanno bisogno di esternalizzare le attività di R&S. EUREKA sostiene progetti di ricerca transnazionali orientati al mercato senza alcuna limitazione tematica. Dopo la concessione del marchio EUREKA, i partner del progetto devono ottenere finanziamenti dai propri programmi nazionali in quanto non esiste un meccanismo di finanziamento centralizzato. Il programma comune Eurostars completa le attività del Programma quadro e di EUREKA offrendo un programma di tipo ascendente, concepito specificamente per le PMI che effettuano attività di R&S. Esso attribuisce alle PMI il ruolo guida, favorisce i piccoli consorzi, incoraggia la ricerca orientata al mercato, permette la sincronizzazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali e, infine, garantisce un meccanismo di finanziamento ai partecipanti ai progetti. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le PMI sono un elemento chiave per il successo del rinnovato partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione[13]. Eurostars mira a stimolare il segmento, particolarmente importante, delle PMI che effettuano attività di R&S, e in questo modo contribuisce all'obiettivo di Barcellona di investire nella ricerca il 3% del PIL. Nel contesto dello sviluppo del SER[14], sono stati proposti un maggiore coordinamento nell'attuazione dei programmi di ricerca nazionali ed europei e relazioni più strette fra le organizzazioni europee di cooperazione scientifica e tecnologica, come EUREKA. Il recente Libro verde sul SER fa riferimento anche al ruolo delle strutture di collegamento intergovernative come EUREKA, che potrebbero fornire un maggiore contributo alla coerenza delle attività nell'ambito dello stesso SER[15]. Eurostars contribuirà a tali obiettivi. Il programma dovrebbe agevolare anche lo sviluppo e l'uso più diffuso da parte delle PMI di tecnologie ambientali, ecoinnovazioni, prodotti e pratiche rispettosi dell'ambiente, consentendo così una protezione più efficace di quest'ultimo. Offre infine alle PMI dell'Unione vantaggi sui mercati verdi, il che è in linea con le iniziative politiche UE[16]. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELLE OPZIONI |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto La consultazione dei soggetti interessati nell'ambito del 7°PQ è stata avviata sulla base della comunicazione "Scienza e tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa - Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione" del giugno 2004. La consultazione mirava a coinvolgere un ampio ventaglio di soggetti interessati, impegnati in attività di ricerca, politiche sulla ricerca e sfruttamento dei risultati della ricerca. La consultazione delle PMI sulle future politiche di ricerca dell'UE è stata suddivisa in due fasi. In un primo momento, la Presidenza irlandese dell'UE ha organizzato una conferenza dal titolo "Ricerca, innovazione e PMI europee", seguita, sotto la Presidenza olandese, dalla conferenza "Investire nella ricerca e nell'innovazione" con una sessione su "PMI, R&S e innovazione". In un secondo momento, nel novembre 2004 e nel gennaio 2005, sono stati organizzati due workshop di PMI interessate. Il gruppo consultivo del 7°PQ sulle PMI è stato informato e consultato in merito ai contenuti del programma comune Eurostars. I membri del CREST (comitato di ricerca scientifico e tecnico) sono stati regolarmente informati e consultati sullo sviluppo di iniziative a titolo dell'articolo 169 e sono stati coinvolti nelle discussioni sull'integrazione degli aspetti scientifici, amministrativi e finanziari. Nel quadro di EUREKA, l'iniziativa Eurostars è stata oggetto di discussioni regolari con gli Stati membri. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La consultazione degli interessati mostra un forte sostegno alle misure a favore della ricerca nelle PMI e a vantaggio di queste ultime. Fra le PMI impegnate in attività di ricerca, una distinzione importante dovrebbe essere fatta fra le PMI che effettuano attività di R&S e le PMI che esternalizzano tali attività. Nella strategia politica si dovrebbe tenere conto delle esigenze di questi diversi gruppi. Alcuni degli interessati si sono espressi a favore di un regime specifico di tipo ascendente rivolto alle PMI che effettuano attività di ricerca e hanno messo in rilievo che i regimi che si concentrano sull'esternalizzazione della R&S non sono adeguati per le PMI che intendono svolgere attività di ricerca in proprio. Inoltre, nell'ambito dei progetti collaborativi del Programma quadro, alcuni interessati hanno mostrato preoccupazione per il ruolo secondario svolto dalle PMI che effettuano attività di ricerca. Si è raccomandata anche l'elaborazione di un approccio più coerente che coinvolga i vari programmi di finanziamento a livello nazionale, regionale ed europeo mediante una collaborazione efficace fra iniziative nazionali ed europee come il Programma quadro ed EUREKA. Le quattro iniziative a titolo dell'articolo 169 formulate nei programmi specifici del 7°PQ, che includono Eurostars, sono state esaminate dal CREST, secondo il quale hanno raggiunto la fase di sviluppo più avanzata. |

230 | Opzioni politiche e raffronto fra di esse La Commissione non ha svolto una valutazione di impatto completa della proposta. È stata realizzata però una valutazione ex ante, nel cui ambito è state presa in esame e raffrontata una serie di opzioni politiche, di cui viene fornita qui di seguito una sintesi. Opzione 1: Nessun programma comune, inesistenza del 7°PQ In questa ipotesi le PMI che effettuano attività di R&S si basano esclusivamente sui programmi nazionali disponibili. Questi ultimi, tuttavia, spesso non forniscono gli incentivi giusti per lo sviluppo dei consorzi internazionali necessari per beneficiare a pieno delle opportunità disponibili a livello europeo globale. La mancanza di azione a livello comunitario, inoltre, comporterebbe una maggiore frammentazione dello sforzo di ricerca e un utilizzo meno efficiente dei fondi pubblici per la ricerca a causa di inutili doppioni nel lavoro di R&S. Opzione 2: Nessun programma comune, solo il 7°PQ Il 7°PQ offre alle PMI varie occasioni di partecipare alle attività di R&S. Il programma di finanziamento "Ricerca a favore delle PMI" sostiene l'esternalizzazione della R&S effettuata dalle PMI a esecutori di RST. Le PMI possono partecipare a progetti collaborativi nell'ambito del programma "Cooperazione". Tuttavia, le PMI che effettuano attività di R&S operano spesso in mercati di nicchia cui non sempre si possono applicare i temi definiti nel programma di lavoro. In secondo luogo, può non essere adeguato il calendario, soprattutto se si tiene conto dell'approccio dinamico, orientato al mercato, della R&S in queste imprese. Infine, le PMI non hanno necessariamente un ruolo guida in questi progetti. Il programma ERA-NET è volto a coordinare i programmi di ricerca nazionali e regionali. ERA-NET+ fornisce incentivi a vari programmi nazionali per organizzare un invito congiunto a presentare proposte, colmando così il divario fra ERA-NET e l'articolo 169. Questi due programmi, tuttavia, non prevedono la creazione di un programma comune con un effetto duraturo di integrazione sui programmi nazionali partecipanti. Opzione 3: Programma comune Eurostars Il ricorso all'articolo 169 del trattato è il metodo più efficace per creare una cooperazione fra i programmi di ricerca nazionali mediante l'attuazione comune di programmi completi o di parti consistenti di essi. Tale impostazione facilita il conseguimento di risultati che non potrebbero essere ottenuti con altri mezzi a causa della dimensione e della varietà delle risorse mobilitate e degli effetti strutturali derivanti dall'abbinamento di azioni a livello comunitario e a livello nazionale. Il programma comune Eurostars crea un sensibile effetto moltiplicatore per i finanziamenti comunitari. Con un contributo comunitario fino a 100 milioni di euro, gli Stati membri partecipanti, l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, forniranno un contributo di 300 milioni di euro, mettendo così a disposizione del programma un finanziamento pubblico di 400 milioni di euro. Supponendo tassi di finanziamento del progetto compresi fra il 50% e il 75%, Eurostars potrebbe mobilitare fra 133 e 400 milioni di euro[17] di finanziamenti privati aggiuntivi per la durata del programma. Il programma comune Eurostars è stato elaborato appositamente per rispondere alle esigenze delle PMI che effettuano attività di R&S, a cui viene offerto un approccio ascendente, particolarmente importante perché queste imprese operano spesso in mercati di nicchia e devono reagire rapidamente alle nuove richieste del mercato. Il programma fornirà a queste PMI l'occasione di avviare e condurre progetti di R&S orientati al mercato con i partner che ne completano al meglio competenze e capacità. Infine, il programma comune Eurostars mira a mettere a disposizione procedure decisionali rapide, la sincronizzazione e armonizzazione delle procedure nazionali e un finanziamento garantito ai partecipanti ai progetti selezionati. |

Perché utilizzare l'articolo 169? Il raffronto fra le diverse opzioni politiche ha rivelato che la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca basato sull'articolo 169 è l'unica opzione che permetta di affrontare tutte le questioni connesse al sostegno alle PMI che effettuano attività di R&S: Attualmente il sostegno alle PMI che effettuano attività di R&S è fortemente frammentato e privo di un approccio coerente. Si rileva una forte esigenza di andare oltre il coordinamento dei programmi nazionali raggruppando risorse nazionali e comunitarie e creando un programma comune mirato specificamente alle esigenze di tali PMI. La partecipazione della Comunità al programma comune Eurostars basato sull'articolo 169 rappresenta la concretizzazione di una collaborazione più stretta fra EUREKA e il Programma quadro, che costituisce un momento fondamentale nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. Mediante l'applicazione dell'articolo 169 si crea un quadro che raggruppa una massa critica di risorse e consente l'integrazione duratura dei programmi nazionali nei loro aspetti scientifici, gestionali e finanziari. Il ricorso all'articolo 169 attribuisce al finanziamento comunitario un forte effetto moltiplicatore in quanto 100 milioni di euro dovrebbero mobilitare complessivamente tra 433 e 700 milioni di euro di finanziamenti pubblici e privati. Mediante l'attuazione e il finanziamento di attività comuni nell'ambito del programma comune Eurostars si avvierà un processo dinamico che condurrà all'integrazione dei programmi nazionali partecipanti, al rafforzamento dell'eccellenza scientifica e tecnica e al miglioramento dell'efficienza della gestione, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Obiettivo dell'iniziativa Eurostars è creare un programma di ricerca e sviluppo comune mettendo a disposizione il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione nel settore delle PMI che effettuano attività di R&S. L'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria (in appresso "gli Stati membri partecipanti"), nonché l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti") hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 milioni di euro nei sei anni coperti dal programma. Per aumentare l'impatto e la massa critica del programma comune Eurostars e incentivare una maggiore integrazione fra i programmi nazionali partecipanti, la Comunità dovrà contribuirvi apportando un contributo finanziario fino a 100 milioni di euro, fatta salva un'applicazione efficace e l'assunzione di impegni finanziari da parte degli Stati membri conformemente ai criteri definiti nella decisione relativa al 7°PQ. |

310 | Base giuridica La proposta del programma comune Eurostars si basa sull'articolo 169 del trattato CE, che prevede la partecipazione della Comunità a programmi di ricerca avviati congiuntamente da più Stati membri. La presente proposta corrisponde alla gestione centralizzata indiretta ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. A norma dell'articolo 56 del regolamento finanziario, la Commissione si accerta anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento, fra l'altro, di procedure di concessione delle sovvenzioni, di un sistema di controllo interno, di un adeguato sistema contabile nelle entità alle quali affida l'esecuzione e di una revisione contabile esterna indipendente. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità. |

321 | Gli obiettivi della proposta non possono essere correttamente conseguiti dagli Stati membri poiché di norma i programmi nazionali non possono intervenire adeguatamente nel contesto globalizzato in cui operano le PMI che effettuano attività di R&S. Ai programmi nazionali manca spesso la possibilità di finanziare progetti collaborativi transfrontalieri a favore delle PMI in modo sufficientemente armonizzato e sincronizzato. |

324 | Il valore aggiunto dell'azione comunitaria è rilevante perché l'intervento comunitario consentirà la creazione di un nuovo quadro giuridico in cui i finanziamenti comunitari e nazionali possano essere cumulati in una strategia comune volta a stimolare i progetti R&S collaborativi transnazionali avviati e guidati da PMI che effettuato attività di R&S. Il raggruppamento di risorse provenienti dai programmi nazionali e dalla Comunità consente di raggiungere una massa critica con cui è più facile far fronte alle sfide che si pongono alle PMI che effettuano attività di R&S. Ciò non sarebbe possibile utilizzando le strutture esistenti a titolo del Programma quadro e nell'ambito dei programmi nazionali. |

327 | L'effetto moltiplicatore sui finanziamenti nazionali e privati per la R&S è rilevante, in quanto un contributo comunitario di 100 milioni di euro potrebbe mobilitare fra 433 e 700 milioni di euro di fondi pubblici e privati a vantaggio di PMI che effettuano attività di R&S, con un fattore moltiplicatore compreso fra 4 e 7. |

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

331 | Il programma comune Eurostars è volto a integrare le attività di ricerca e sviluppo nel campo delle PMI che effettuano attività di R&S in tutta l'Europa. La gestione centralizzata del programma garantirà coerenza nell'esecuzione dell'azione. Il ruolo della Comunità si limita a fornire incentivi per migliorare il coordinamento e l'integrazione e a garantire sinergie con attività complementari pertinenti nell'ambito del Programma quadro e del programma per la competitività e l'innovazione. Gli Stati membri saranno responsabili dello sviluppo di tutti gli aspetti operativi relativi alla partecipazione a Eurostars. |

332 | La struttura organizzativa proposta, che attribuisce alla struttura specifica la responsabilità della pianificazione globale, dell'organizzazione degli inviti a presentare proposte e delle valutazioni, del monitoraggio dei progetti e della gestione del contributo comunitario, garantisce che l'onere amministrativo sia ridotto al minimo. I versamenti effettivi ai partecipanti ai progetti selezionati saranno gestiti dagli organismi di finanziamento designati dagli Stati membri partecipanti. |

Scelta dello strumento |

342 | Lo strumento proposto è una codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio con la quale si attua l'articolo 169 del trattato CE. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | L'incidenza di bilancio della presente proposta è già inclusa nella base giuridica del 7°PQ[18] nonché nel suo programma specifico "Capacità". L'accordo che dovrà essere concluso fra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione garantirà la tutela degli interessi finanziari della Comunità. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e per i privati. |

513 | L'UE sarà direttamente responsabile della struttura specifica di esecuzione di Eurostars, che avrà il compito di assegnare, controllare e riferire in merito all'utilizzo del contributo comunitario. |

514 | I beneficiari del finanziamento per la ricerca di Eurostars avranno la facoltà di basarsi sulle norme di finanziamento nazionali, con cui hanno maggiore familiarità. |

Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

531 | La proposta contiene una clausola di riesame. |

560 | Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. |

2007/0188 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[19],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[20],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[21],

considerando quanto segue:

1. La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in appresso il "Settimo programma quadro"[22], prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi, ai sensi dell'articolo 169 del trattato.

2. Il Settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l'identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell'articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.

3. La decisione n. 974/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[23], (in appresso il programma specifico Capacità), individua nell'iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) che effettuano attività di ricerca uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell'articolo 169 del trattato.

4. Nelle sue conclusioni del 24 settembre 2004, il Consiglio ha riconosciuto l'importanza del ruolo del Programma quadro nel favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER) e in questo contesto ha sottolineato l'importanza di rafforzare i legami fra il SER e le organizzazioni intergovernative europee come EUREKA.

5. Nelle sue conclusioni del 25 e 26 novembre 2004 il Consiglio ha messo in rilievo l'importanza delle PMI per la crescita e la competitività europee e quindi l'esigenza che gli Stati membri e la Commissione migliorino l'efficacia e la complementarità dei programmi di sostegno alle PMI a livello nazionale ed europeo. Esso ha incoraggiato la Commissione a esaminare le possibilità di sviluppo di un regime di tipo ascendente (bottom-up) per le PMI che effettuano attività di ricerca. Il Consiglio ha ricordato l'importanza del coordinamento dei programmi nazionali per lo sviluppo del SER e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a cooperare strettamente per individuare un ristretto numero di settori in cui applicare l'articolo 169 del trattato. Il Consiglio ha invitato la Commissione ad approfondire la cooperazione e il coordinamento fra le Comunità e le attività condotte nell'ambito di strutture intergovernative, segnatamente con EUREKA, ricordando la conferenza ministeriale EUREKA del 18 giugno 2004.

6. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla scienza e la tecnologia[24], incoraggia gli Stati membri ad adottare incentivi fiscali e di altro tipo, per promuovere l'innovazione industriale, ivi compresi collegamenti con Eureka, con particolare riferimento alle PMI, e sottolinea che sarà possibile realizzare il SER soltanto se una quota sempre maggiore dei finanziamenti destinata alla ricerca verrà gestita dall'Unione, onde conseguire un migliore coordinamento fra le politiche di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale, sia sul piano dei contenuti sia su quello del finanziamento, e se tale finanziamento è complementare alla politica di ricerca negli Stati membri e tra di loro. Il Parlamento europeo crede che debba esser fatto un uso più efficiente e coordinato degli altri meccanismi di finanziamento e sostegno per sostenere il settore R&S e l'innovazione, citando, fra l'altro, EUREKA. È favorevole a rafforzare la cooperazione tra i vari programmi di ricerca nazionali e invita la Commissione ad avviare iniziative a norma dell'articolo 169 del trattato CE.

7. Nella sua comunicazione del 4 giugno 2003[25] la Commissione ha messo in rilievo l'importanza della partecipazione delle PMI a misure dirette di sostegno della ricerca e dell'innovazione, fondamentale per dare impulso alla capacità innovativa di larghi segmenti dell'economia.

8. Allo stato attuale, numerosi programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale per sostenere le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nelle PMI dimostrano di non essere sufficientemente coordinati a livello europeo e non consentono un approccio coerente a livello europeo finalizzato a un programma di ricerca e sviluppo tecnologico efficace.

9. Nell'intento di seguire un approccio comune a livello europeo nel campo delle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di agire efficacemente, molti Stati membri hanno preso l'iniziativa, nell'ambito di EUREKA, di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo "Eurostars" (in appresso "il programma comune Eurostars") a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S, per creare una massa critica in termini amministrativi e finanziari e per combinare tra loro competenze e risorse disponibili in vari paesi d'Europa.

10. Il programma comune Eurostars mira a sostenere PMI che effettuano attività di R&S mettendo a disposizione, in qualsiasi campo tecnologico o industriale, il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su larga scala fra gli Stati membri in materia di ricerca applicata e innovazione a vantaggio di tali PMI. L'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria (in appresso "gli Stati membri partecipanti"), nonché l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti") hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune Eurostars. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 300 milioni di euro nel proposto periodo di sei anni. Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe rappresentare una parte pari al massimo al 25% del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 milioni di euro.

11. Per migliorare l'impatto del programma comune Eurostars, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 100 milioni di euro per la sua intera durata. Dato che il programma comune Eurostars risponde agli obiettivi scientifici del Settimo programma quadro e il suo ambito di ricerca rientra nella parte "Ricerca a vantaggio delle PMI" del programma specifico "Capacità" del Settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale parte.

12. L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che prevede l'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'attuazione congiunta del programma comune Eurostars.

13. L'attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l'esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico "Capacità".

14. Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica l'attuazione del programma comune Eurostars.

15. È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione, la quale avrà il compito di provvedere all'efficace attuazione del programma.

16. La concessione del contributo comunitario è subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti e all'erogazione effettiva dei rispettivi contributi finanziari.

17. L'erogazione del contributo comunitario è subordinata alla conclusione di un accordo generale tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, contenente le modalità dettagliate per l'utilizzo del contributo stesso. L'accordo generale conterrà le disposizioni necessarie per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

18. L'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità verrà considerato un'entrata con destinazione specifica, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[26] (in appresso "regolamento finanziario"). Il contributo massimo erogato dalla Comunità indicato nella presente decisione può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

19. È opportuno che nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre il proprio contributo finanziario se il programma comune Eurostars è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva, oppure se gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma.

20. Per un'attuazione efficace del programma è opportuno concedere, attraverso la struttura specifica di esecuzione, un aiuto finanziario a terzi partecipanti al programma, da selezionare mediante invito a presentare proposte.

21. A norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario[27] (in appresso le "modalità di esecuzione"), il contributo comunitario deve essere gestito in modo centralizzato indiretto, ai sensi del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario, nonché degli articoli 35 e 41 delle relative modalità di esecuzione.

22. Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune Eurostars.

23. Conformemente agli obiettivi del Settimo programma quadro, al programma comune Eurostars dovrebbero poter partecipare paesi associati al 7°PQ o altri paesi, a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente e che la Commissione e gli Stati membri partecipanti siano d'accordo.

24. Conformemente al Settimo programma quadro, è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare le condizioni del proprio contributo finanziario al programma comune Eurostars in relazione alla partecipazione di qualsiasi paese associato al Settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune Eurostars, di altri paesi, nel corso della sua attuazione, in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

25. Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[28], del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[29] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[30].

26. È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito del programma comune Eurostars siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere.

27. È necessario che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficienza dell'attuazione del programma comune Eurostars e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

28. Per l'attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito "il settimo programma quadro"), adottato con la decisione 1982/2006/CE, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma di ricerca e sviluppo Eurostars (in appresso "il programma comune Eurostars") avviato congiuntamente dall'Austria, dal Belgio, da Cipro, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Grecia, dall'Irlanda, dall'Italia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Repubblica ceca, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Spagna, dalla Svezia e dall'Ungheria, (in appresso "gli Stati membri partecipanti") e dall'Islanda, da Israele, dalla Norvegia, dalla Svizzera e dalla Turchia (in appresso "gli altri paesi partecipanti).

29. La Comunità versa un contributo finanziario di importo pari, al massimo, a un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, entro un massimale di 100 milioni di euro per i sei anni di durata del programma comune Eurostars, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione. Il contributo finanziario della Comunità si aggiunge al contributo minimo di 300 milioni di euro fornito dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta così una percentuale pari al massimo al 25% del contributo pubblico totale al programma comune Eurostars, stimato a 400 milioni di euro.

30. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati alla parte "Ricerca a favore delle PMI" del programma specifico "Capacità" che attua il Settimo programma quadro a norma della decisione 2006/974/CE (in appresso il "programma specifico Capacità").

Articolo 2

L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è subordinata:

31. alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti dell'effettiva istituzione del programma comune Eurostars descritto nell'allegato I della presente decisione;

32. alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, di una struttura con personalità giuridica (ai fini della presente decisione in appresso denominata "struttura specifica di esecuzione"), incaricata dell'attuazione del programma comune Eurostars e del percepimento, assegnazione e controllo del contributo finanziario comunitario nel rispetto degli articoli 54, paragrafo 2, lettera c), e 56 del regolamento finanziario;

33. all'istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune Eurostars, conforme alle modalità fissate nell'allegato II della presente decisione;

34. all'efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune Eurostars, descritte nell'allegato I della presente decisione, compreso il lancio di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;

35. all'assunzione dell'impegno, da parte degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti, di cofinanziare il programma comune Eurostars e all'effettivo versamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del programma Eurostars;

36. al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[31];

37. alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del Settimo programma quadro nonché dei principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al contributo allo sviluppo sostenibile, e,

38. alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito del programma comune Eurostars e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell'ambito dell'attuazione del programma comune Eurostars, la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l'ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza. Il contributo finanziario a terzi è concesso in base all'eccellenza scientifica e tenendo conto della natura specifica del gruppo di PMI interessate e dell'impatto economico previsto, conformemente ai principi e alle procedure previsti nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le modalità per l'erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale, concluso tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'interesse generato dal contributo finanziario della Comunità al programma comune Eurostars è considerato un'entrata con destinazione specifica. Il contributo massimo erogato dalla Comunità di cui all'articolo 1 può essere innalzato di conseguenza dalla Commissione.

Articolo 6

Alle condizioni stabilite nell'accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, o nei casi in cui gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune Eurostars, la Comunità può ridurre la propria partecipazione finanziaria in funzione dell'effettiva attuazione del programma e dell'importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti per la sua attuazione.

Articolo 7

Nell'attuazione del programma comune Eurostars gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti forniscono adeguate garanzie sul recupero integrale, attraverso la struttura specifica di esecuzione, di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice.

Articolo 8

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 9

La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione.

Articolo 10

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune Eurostars nel rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione.

Articolo 11

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune in base alle regole stabilite dalla presente decisione, purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

Articolo 12

La Comunità può concordare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni della propria partecipazione finanziaria in caso di partecipazione al programma comune Eurostars di qualsiasi paese associato al Settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune Eurostars, di qualsiasi altro paese.

Articolo 13

1. La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende in particolare una sintesi delle attività del programma comune Eurostars fondata sulla relazione annuale che la struttura specifica di esecuzione deve trasmettere alla Commissione.

2. Due anni dopo l'inizio del programma, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune Eurostars. La valutazione analizza la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma comune Eurostars, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi prestabiliti, e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l'integrazione. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adeguamento della presente decisione.

3. Alla fine del programma comune Eurostars, la Commissione ne effettua una valutazione finale. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

ALLEGATO I

Descrizione degli obiettivi e delle attività del programma comune Eurostars

I. Obiettivi

Obiettivo della presente iniziativa, avanzata dai paesi membri di EUREKA, è istituire il programma comune Eurostars mirato alle PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (R&S). Si tratta di imprese ad alta intensità di conoscenze, basate sulla tecnologia/innovazione, che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di innovazione e sono caratterizzate da un marcato orientamento al mercato o ai clienti, finalizzato ad acquisire una forte posizione internazionale mediante progetti orientati al mercato fortemente innovativi. Grazie alla loro capacità di R&S, esse sono in grado di sviluppare prodotti, processi o servizi che presentano evidenti vantaggi in termini di innovazione o tecnologia. Le imprese possono essere diverse per quanto riguarda la dimensione e la portata delle attività: può trattarsi ad esempio di imprese solidamente stabilite con esperienza nell'esecuzione di R&S di punta orientata alle applicazioni, oppure di nuove società con un elevato potenziale. La R&S costituisce per esse un elemento fondamentale della strategia e dei piani aziendali. Queste imprese devono essere PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[32].

Il programma comune Eurostars mira a sostenere le PMI che effettuano attività di R&S nei seguenti modi:

39. creando un meccanismo europeo sostenibile di supporto alla R&S a favore delle PMI che effettuano attività di R&S;

40. incoraggiandole a creare nuove attività economiche basate sui risultati delle attività di R&S e a portare sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;

41. promuovendo lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale e l'internazionalizzazione di tali imprese.

Il programma comune Eurostars completerà programmi nazionali ed europei esistenti volti a sostenere le PMI in esame nei loro processi innovativi.

Esso contribuirà alla competitività, all'innovazione, all'occupazione, al cambiamento economico, allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale in Europa e faciliterà il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e di Barcellona. In quanto iniziativa dei 27 paesi EUREKA, sosterrà, mediante il suo approccio ascendente, le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione svolte da consorzi transnazionali guidati da PMI che effettuano attività di R&S e collaborerà, se opportuno, con organizzazioni di ricerca e/o grandi imprese.

Il programma comune Eurostars mira ad allineare e sincronizzare i programmi di ricerca e innovazione nazionali pertinenti per istituire un programma comune integrato a livello scientifico, amministrativo e finanziario, che rappresenterà un contributo importante verso la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. L'integrazione scientifica viene ottenuta mediante la definizione e attuazione comune di attività nell'ambito del programma comune Eurostars. L'integrazione amministrativa viene ottenuta attraverso il ricorso al segretariato EUREKA come struttura specifica di esecuzione. Il suo ruolo è gestire il programma comune Eurostars e monitorarne l'esecuzione, come specificato nell'allegato II. L'integrazione finanziaria impone agli Stati partecipanti di contribuire efficacemente al finanziamento del programma comune Eurostars, in particolare impegnandosi a finanziare i partecipanti ai progetti Eurostars selezionati facendo ricorso alle dotazioni nazionali Eurostars.

Più a lungo termine, la presente iniziativa deve tendere a sviluppare forme di integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria più stretta. Gli Stati membri partecipanti, l'Islanda, Israele, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (in appresso gli "Stati partecipanti) dovrebbero rafforzare ulteriormente l'integrazione e rimuovere le barriere legislative nazionali che ostacolano la cooperazione internazionale.

II. Attività

L'attività principale del programma comune Eurostars consiste in attività di R&S guidate da una o più PMI stabilite negli Stati partecipanti che effettuano attività di R&S. Le attività di R&S, che possono essere realizzate in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico, sono:

42. attuate mediante progetti transnazionali con più partner, che coinvolgono almeno due partecipanti indipendenti di Stati partecipanti diversi e che riguardano attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione, formazione e diffusione. A questi progetti possono partecipare anche le organizzazioni di ricerca, le università o le grandi imprese;

43. eseguite per la parte fondamentale da PMI che effettuano attività di R&S, che dovrebbero contribuire per almeno il 50% dei costi connessi alla R&S nel progetto. Se necessario per il progetto, si può ipotizzare il subappalto di elementi secondari;

44. mirate alla ricerca e allo sviluppo orientati al mercato; devono avere breve o media durata e prefiggersi obiettivi ambiziosi; le PMI devono dimostrare la capacità di sfruttare i risultati dei progetti in un arco di tempo realistico;

45. guidate e coordinate da una delle PMI che effettuano attività di R&S partecipanti, la cosiddetta "PMI capofila".

Al fine di promuovere il programma comune Eurostars e rafforzarne l'impatto, saranno inoltre sostenute in misura limitata attività di intermediazione, promozione dei programmi e collegamento in rete . In tale ambito verranno organizzati seminari e si stabiliranno contatti con altri soggetti interessati, come investitori e fornitori di servizi di gestione delle conoscenze.

III. Risultati attesi dall'attuazione del programma

Il principale risultato atteso dal programma comune Eurostars è un nuovo programma comune europeo di ricerca e sviluppo a favore delle PMI che effettuano attività di R&S; si tratta di un programma di approccio ascendente, basato su EUREKA e cofinanziato dai programmi R&S nazionali partecipanti e dalla Comunità europea.

La struttura specifica di esecuzione presenterà una relazione annuale in cui vengono illustrati in dettaglio l'attuazione del programma comune (processo di valutazione e selezione, statistiche sulla composizione del gruppo valutatore, numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione ecc.) e i progressi compiuti in materia di integrazione. Alla fine del programma la struttura specifica di esecuzione effettuerà una valutazione ex post dell'impatto.

IV. Attuazione del programma

Il programma comune Eurostars sarà gestito da una struttura specifica di esecuzione che centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico), in risposta a un invito a presentare proposte annuale, comune e centralizzato, con varie scadenze intermedie. Le proposte dei progetti verranno valutate e selezionate a livello centrale sulla base di criteri di ammissibilità trasparenti e comuni mediante una procedura in due fasi. Nella prima fase le proposte vengono valutate da almeno due esperti indipendenti, che ne esaminano gli aspetti tecnici e commerciali. Questi esperti possono agire a distanza. Nella seconda fase un comitato di valutazione internazionale, composto da esperti indipendenti, redige una graduatoria delle proposte. La graduatoria, approvata a livello centrale, è vincolante per l'assegnazione dei fondi a titolo del contributo comunitario e delle dotazioni nazionali assegnate ai progetti Eurostars. La struttura specifica di esecuzione è responsabile del controllo dei progetti e vengono istituite procedure operative comuni per gestire l'intero ciclo del progetto. I partecipanti ai progetti selezionati Eurostars fanno riferimento, a livello amministrativo, ai rispettivi programmi nazionali.

V. Meccanismo di finanziamento

Il programma comune Eurostars è cofinanziato dagli Stati partecipanti e dalla Comunità. Gli Stati partecipanti definiscono un piano di finanziamento pluriennale per la partecipazione al programma comune e contribuiscono al cofinanziamento delle sue attività. I contributi nazionali possono provenire da programmi nazionali esistenti o di nuova creazione, a condizione che rispettino l'approccio ascendente di Eurostars. Gli Stati partecipanti hanno la facoltà di aumentare il finanziamento nazionale assegnato al programma, in qualsiasi momento nel corso di esso.

Finanziamento a livello del programma

Il contributo comunitario al progetto comune Eurostars, che sarà gestito dalla struttura specifica di esecuzione, è fissato a un massimo di un terzo dei contributi finanziari effettivi degli Stati partecipanti, con un massimale di 100 milioni di euro. Tale contributo va ad aggiungersi ai 300 milioni di euro messi a disposizione dagli Stati partecipanti e rappresenta così una quota pari al massimo al 25% del finanziamento pubblico globale disponibile per il programma comune Eurostars.

Una percentuale massima del 4,5% del contributo finanziario comunitario verrà utilizzata per coprire i costi di funzionamento della struttura specifica di esecuzione per l'attuazione del programma.

Il contributo finanziario comunitario ai progetti Eurostars selezionati può essere trasferito dalla struttura specifica di esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati partecipanti, sulla base di un accordo da concludersi fra tali organismi e la struttura specifica di esecuzione. Quest'ultima garantisce che gli organismi di finanziamento nazionali trasferiscano effettivamente il contributo finanziario comunitario ai partecipanti ai progetti Eurostars selezionati.

Finanziamento dei progetti Eurostars

L'assegnazione, ai progetti Eurostars selezionati, del finanziamento a titolo dei bilanci nazionali e del contributo comunitario segue l'ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

In caso di prestito, si procede a un calcolo standard dell'equivalenza lorda in sovvenzioni tenendo conto dell'intensità dei bonifici di interessi e del tasso medio di inadempienza del programma nazionale sottostante.

VI. Accordi sui DPI (diritti di proprietà intellettuale)

La struttura specifica di esecuzione adotta la politica sulla proprietà intellettuale del programma comune Eurostars. Obiettivo di tale politica è promuovere la creazione di conoscenza, nonché lo sfruttamento e la diffusione dei risultati dei progetti a favore dei destinatari costituiti da PMI che effettuano attività di R&S. In tale contesto dovrebbe servire da modello l'approccio adottato nell'ambito delle norme di partecipazione[33] al Settimo programma quadro.

ALLEGATO II

Modalità per la gestione del programma comune Eurostars

La struttura specifica di esecuzione del programma comune Eurostars è il segretariato EUREKA. Il suo compito è garantire la gestione del programma e ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario comunitario al programma stesso.

Il sistema di gestione del programma prevede quattro organismi principali:

46. il "gruppo ad alto livello Eureka (GAL)", composto da persone nominate dagli Stati membri di EUREKA in qualità di rappresentanti ad alto livello, più un rappresentante della Commissione europea. È responsabile dell'ammissione di nuovi Stati al programma comune Eurostars;

47. il "gruppo ad alto livello Eurostars", composto dai rappresentanti ad alto livello EUREKA degli Stati partecipanti al programma comune Eurostars. La Commissione europea si riserva la possibilità di inviare un rappresentante alle sue riunioni in qualità di osservatore. È competente per la supervisione dell'attuazione del programma comune Eurostars e in particolare per la nomina dei membri del gruppo consultivo Eurostars, l'approvazione delle procedure operative per la gestione del programma comune Eurostars, l'approvazione della pianificazione e della dotazione degli inviti a presentare proposte e l'approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars da finanziare;

48. il "gruppo consultivo Eurostars", composto dai coordinatori nazionali dei progetti EUREKA degli Stati che partecipano a Eurostars e presieduto dal segretario generale di EUREKA. Il gruppo consultivo Eurostars fornisce consulenza al segretariato Eurostars nell'esecuzione del programma comune e in merito ai meccanismi per la sua attuazione, come le procedure di finanziamento, il processo di valutazione e selezione, la sincronizzazione fra le procedure centrali e nazionali e il monitoraggio dei progetti. Fornisce consulenza inoltre sulla pianificazione delle date intermedie dell'invito annuale a presentare proposte. Infine, formula pareri sui progressi dell'esecuzione del programma comune, in particolare i progressi verso una maggiore integrazione.

49. Il segretariato EUREKA agisce come struttura specifica di esecuzione per Eurostars; il segretario generale è quindi il rappresentante legale del programma Eurostars nei confronti del gruppo ad alto livello EUREKA, del gruppo ad alto livello Eurostars, della Commissione europea, della rete EUREKA e dell'esterno in generale. Il segretariato EUREKA è responsabile dell'esecuzione del programma comune e in particolare dei seguenti aspetti:

50. formazione del bilancio dell'invito annuale, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico);

51. organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti;

52. ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario;

53. raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento da parte degli organismi di finanziamento negli Stati partecipanti;

54. promozione del programma comune Eurostars;

55. relazioni al GAL EUREKA, al GAL Eurostars, alla rete EUREKA e alla Commissione europea sul programma comune Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione.

56. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo, avviato da vari Stati membri e Stati associati al settimo programma quadro, come specificato nella decisione.

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Ricerca e sviluppo tecnologico: Settimo programma quadro

Articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

08.13 01 01 "Capacità": "Ricerca a favore delle PMI"[34]

08.13 01 02 "Capacità": "Ricerca a favore delle PMI" "Programma comune Eurostars"[35].

3.2. Durata dell 'azione e dell'incidenza finanziaria:

Il contributo della Comunità al programma comune Eurostars dovrebbe essere fissato mediante codecisione dal Consiglio e dal Parlamento nel dicembre 2007 per un periodo iniziale limitato al 31 dicembre 2013. La sua incidenza finanziaria sul bilancio UE cessa dopo il 2013.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

08.13 01 01 | SNO | Stanz. dissoc.[36] | SÌ | SÌ | SÌ | N. [1A] |

08.13 01 02 | SNO | Stanz. dissoc.[37] | SÌ | SÌ | SÌ | N. [1A] |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

Tutte le cifre riportate nella presente scheda sono indicative e presentate in valori costanti.

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale |

Spese operative |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0 | 15,964 | 15,964 | 15,964 | 15,964 | 31,926 | 95,782 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | 7,982 | 12,771 | 15,964 | 15,964 | 43,101 | 95,782 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[38] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 1,406 | 4,218 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 33,332 | 100 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0 | 8,685 | 13,474 | 16,667 | 16,667 | 44,507 | 100 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[39] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,117 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,352 | 1,173 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,014 | 0,035 | 0,105 |

Totale del costo indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,124 | 16,857 | 16,857 | 16,864 | 16,857 | 33.719 | 101.278 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,124 | 8,875 | 13,664 | 16,864 | 16,857 | 44,894 | 101.278 |

Cofinanziamento

(i) A livello del programma

Verrà fornito un contributo comunitario di importo fino a 100 milioni di euro, fatto salvo un investimento degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti pari ad almeno 300 milioni di euro per il periodo 2008-2013 tramite i rispettivi programmi nazionali. Se gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti contribuiscono per meno di 300 milioni di euro, il contributo comunitario sarà inferiore a 100 milioni di euro e sarà calcolato come un terzo dei contributi effettivi degli Stati membri partecipanti e degli altri paesi partecipanti.

È previsto che il contributo comunitario venga erogato sotto forma di prefinanziamenti annuali, che dovrebbero raggiungere in media 16,667 milioni di euro. Il versamento diventerà definitivo dopo l'approvazione dei costi da parte della Commissione.

Una quota del contributo comunitario sarà utilizzata per coprire i costi di funzionamento della struttura specifica di esecuzione del programma comune Eurostars, entro un limite del 4,5% del contributo comunitario[40]. Tale importo coprirà la gestione del programma, le comunicazioni, l'IT, le spese di viaggio e la valutazione delle proposte di progetti. Le spese generali (edifici, forniture da ufficio, parte della infrastruttura IT, riscaldamento, ecc.) sono coperte dal bilancio del segretariato Eureka, finanziato dai membri EUREKA. Le spese relative alla gestione amministrativa dei partecipanti ai progetti a livello nazionale saranno coperte dagli Stati partecipanti[41].

(ii) Livello del progetto

L'assegnazione, ai progetti Eurostars selezionati, del finanziamento a titolo dei bilanci nazionali e del contributo comunitario segue l'ordine della graduatoria. Il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti viene calcolato in base alle norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti.

Il contributo finanziario comunitario ai progetti Eurostars selezionati può essere trasferito dalla struttura specifica di esecuzione agli organismi di finanziamento nazionali designati dagli Stati partecipanti, sulla base di un accordo da concludersi fra tali organismi e la struttura specifica di esecuzione. Quest'ultima garantisce che gli organismi di finanziamento nazionali trasferiscano effettivamente il contributo finanziario comunitario ai partecipanti ai progetti Eurostars selezionati.

Infine, le organizzazioni che partecipano ai progetti Eurostars selezionati cofinanzieranno tali progetti, in conformità dell'accordo da concludersi fra la struttura specifica di esecuzione e gli organismi di finanziamento degli Stati partecipanti.

milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale |

Stati membri partecipanti | f | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 300 |

Contributo comunitario | a+c | 0 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 33,332 | 100 |

Spese amministrative | d+e | 0,124 | 0,190 | 0,190 | 0,197 | 0,190 | 0,387 | 1,278 |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 0,124 | 66,857 | 66,857 | 66,864 | 66,857 | 133,719 | 401,278 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[42] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

milioni di euro (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell 'azione a breve e lungo termine:

Il contributo comunitario è necessario per l'istituzione e il funzionamento del programma comune Eurostars, al fine di consentire il cofinanziamento delle attività con gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti. In particolare, verrà utilizzato per cofinanziare i partecipanti a progetti Eurostars selezionati sulla scorta di inviti aperti a presentare proposte.

5.2. Valore aggiunto dell 'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il programma comune Eurostars abbinerà finanziamenti comunitari, nazionali e privati per sostenere ricerche orientate al mercato, eseguite nell'ambito di progetti transnazionali avviati e guidati da PMI che effettuano attività di R&S. In conseguenza della partecipazione al progetto, queste imprese dovrebbero essere in grado di sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi e rafforzare considerevolmente la loro posizione competitiva sul mercato europeo e su quello mondiale.

Il valore aggiunto dell'intervento comunitario è sostanziale per i motivi esposti qui di seguito.

Grazie all'intervento comunitario potrà essere creato un nuovo quadro giuridico che permetta di combinare finanziamenti nazionali e comunitari nell'ambito di una strategia comune, per stimolare la collaborazione internazionale nel campo della ricerca e sviluppo e progetti innovativi, a vantaggio delle PMI che effettuano attività di R&S. Ciò non sarebbe possibile utilizzando le strutture esistenti, che non permettono di raggiungere la massa critica necessaria.

Il programma comune Eurostars permetterà di far fronte alle sfide che si presentano alle PMI ad alto potenziale di crescita che effettuano attività di R&S, proponendo un meccanismo di sostegno caratterizzato da tempi brevi per la presa di decisioni, flessibilità nella composizione del partenariato e finanziamento sincronizzato e garantito. Il programma è concepito specificamente per le PMI ad alto potenziale di crescita che effettuano attività di R&S e che potrebbero, domani, diventare grandi imprese europee.

Infine, il sistema proposto stimolerà gli investimenti nazionali e industriali nella R&S e nell'innovazione in tutti i settori scientifici e tecnologici e contribuirà quindi alla realizzazione dell'obiettivo di Barcellona di consacrare il 3% del PIL europeo alla R&S.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (GPA) e relativi indicatori:

Il principale obiettivo operativo della presente proposta legislativa, ossia la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo e di innovazione avviato da vari Stati membri nel campo delle PMI che svolgono attività di R&S, è già stato definito nel Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e nel suo programma specifico "Capacità".

Obiettivi strategici associati all'obiettivo operativo:

Creare un meccanismo di sostegno europeo sostenibile per le PMI ad alto potenziale di crescita che effettuano attività di R&S, intenzionate a svolgere le proprie attività di ricerca in collaborazione con altri partner. Fornendo sostegno a tali imprese, il programma comune Eurostars contribuirà a rafforzare la competitività delle PMI europee e stimolerà l'innovazione, l'occupazione e il cambiamento economico, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi di Lisbona e Barcellona.

Realizzare l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria dei programmi nazionali partecipanti o di parti rilevanti di tali programmi nazionali.

Obiettivi economici e tecnologici:

- Incoraggiare le PMI che effettuano attività di R&S a creare nuove attività economiche basate sui risultati R&S e a portare sul mercato nuovi prodotti, processi e servizi più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti possibile;

- Promuovere lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale, nonché l'internazionalizzazione di tali imprese.

Il contributo della Commissione è costituito dalle risorse elencate al punto 4.1.

I risultati sono: a) la creazione del programma comune Eurostars e b) i progetti di ricerca e sviluppo e innovativi selezionati e avviati in seguito a inviti a presentare proposte nell'ambito del programma.

I risultati attesi seguenti saranno misurati attraverso gli indicatori illustrati qui di seguito (2008-2013), che possono essere ulteriormente specificati e completati da altri indicatori, previsti nell'accordo da concludersi fra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.

1. Investimenti a effetto moltiplicatore e cofinanziamento del programma comune Eurostars da parte degli Stati partecipanti

- Finanziamenti nazionali impegnati ed effettivamente spesi per progetti Eurostars: l'importo obiettivo è 300 milioni di euro erogati dai programmi nazionali partecipanti.

- Finanziamenti nazionali per gli inviti congiunti a presentare proposte: gli Stati partecipanti si sono impegnati a contribuire ogni anno con almeno 50 milioni di euro agli inviti congiunti (tranne per il 1° anno di funzionamento del programma comune Eurostars).

2. Efficienza del programma

- Tempo necessario fra la data intermedia e la data in cui vengono inviate ai richiedenti le informazioni sull'esito della valutazione: a metà del programma, tale termine non dovrebbe superare i 4 mesi.

3. Progressi nell'integrazione dei programmi nazionali

3.1 Integrazione scientifica

- Valutazione centralizzata efficace con esperti indipendenti e decisione di selezione centralizzata.

- Sincronizzazione delle procedure nazionali. Nella fase intermedia del programma, la convenzione di sovvenzione con i singoli partecipanti dovrà essere firmata non oltre 6 mesi dopo la data intermedia.

3.2 Integrazione amministrativa

- La struttura specifica di esecuzione è operativa e attua efficacemente il programma comune Eurostars.

3.3 Integrazione finanziaria

- I progetti selezionati a livello centrale sono cofinanziati dai programmi nazionali partecipanti, in base all'ordine nella graduatoria.

- Il contributo comunitario viene assegnato ai progetti in base all'ordine nella graduatoria.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali o internazionali/organismi di diritto pubblico con funzioni di servizio pubblico e garantiti dagli Stati membri e dagli altri paesi partecipanti.

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

Il contributo finanziario comunitario al programma comune verrà versato alla struttura specifica di esecuzione, che agisce per conto degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti in base alle disposizioni degli articoli 54 e 56 del regolamento finanziario. La struttura specifica di esecuzione gestirà il programma comune Eurostars e riceverà, assegnerà e monitorerà il contributo finanziario comunitario. La struttura individuata dagli Stati membri partecipanti e dagli altri paesi partecipanti è il segretariato EUREKA. La struttura di gestione è descritta in dettaglio nell'allegato II della decisione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo:

Una volta istituito, il programma comune Eurostars sarà monitorato mediante relazioni annuali elaborate dalla struttura specifica di esecuzione. Tali relazioni daranno un resoconto dettagliato dell'attuazione del programma comune in funzione degli indicatori illustrati nella sezione 5.3.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

L'iniziativa proposta è stata analizzata nell'ambito della valutazione ex ante della proposta di Settimo programma quadro.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell 'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Il modello di gestione proposto si basa sull'esperienza acquisita con la prima iniziativa nell'ambito dell'articolo 169 del trattato avviata nel corso del Sesto programma quadro, vale a dire l'iniziativa EDCTP.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Un valutazione intermedia e finale del programma comune Eurostars verrà eseguita dalla Commissione e coprirà la qualità e l'efficienza dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria del programma comune Eurostars, nonché i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato I. La Commissione può essere assistita da esperti indipendenti.

7. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 7 della decisione che istituisce il programma comune Eurostars stabilisce che, nell'attuazione di tale programma, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti forniscono adeguate garanzie sul recupero integrale, attraverso la struttura specifica di esecuzione, di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice.

L'articolo 8 della decisione che istituisce il programma comune Eurostars stabilisce che la Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti e gli altri paesi partecipanti e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Altre misure antifrode saranno attuate nell'ambito dell'accordo dettagliato concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 |

Funzionari o agenti temporanei[46] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[47] con l'art. XX 01 02 |

Altro personale[48] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell 'importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale)

Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros: |

- extra muros: |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 1,406 | 4,218 |

Per i costi di funzionamento della struttura specifica di esecuzione si stima un importo medio di 703 000 EUR su base annua, che coprirà la gestione del programma, le comunicazioni, l'IT, le spese di viaggio e la valutazione delle proposte. Per i sei anni di durata del programma questi costi resteranno entro il limite del 4,5% del contributo comunitario.

I compiti affidati alla struttura specifica di esecuzione sono:

- formazione del bilancio dell'invito annuale, organizzazione centrale degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte dei progetti (punto di accesso unico);

- organizzazione centralizzata dell'ammissibilità e valutazione delle proposte di progetti in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della selezione delle proposte di progetti in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti;

- ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo comunitario;

- raccolta dei conti relativi alla ripartizione fra i partecipanti ai progetti Eurostars del finanziamento da parte degli organismi di finanziamento negli Stati membri partecipanti e negli altri paesi partecipanti;

- promozione del programma comune Eurostars;

- relazioni al GAL EUREKA, al GAL Eurostars, alla rete EUREKA e alla Commissione europea sul programma comune Eurostars, in particolare sui progressi verso una maggiore integrazione.

Calcolo – Costi stimati della struttura specifica di esecuzione |

La stima dei costi si basa sulle stime fornite da EUREKA al momento della preparazione della presente proposta. - Gestione Eurostars: direttore (120 000) + personale d'ufficio (25 000) - Comunicazione: responsabile della comunicazione (40 000) + eventi (20 000) + materiale, stampa e tipografia (30 000) + sito web (5 000) - IT: responsabile dell'IT (60 000) + manutenzione e licenze (60 000) - Spese di viaggio (20 000) - Valutazione della proposta da parte di esperti indipendenti: onorari esperti (262 500) + spese di viaggio (35 000) - Sostegno alle valutazioni: responsabile del progetto (tempo parziale, 25 000) I costi di funzionamento del programma comune Eurostars saranno coperti entro un limite del 4,5% del contributo comunitario. Risorse aggiuntive fornite dal segretariato EUREKA ed erogate direttamente dalla rete EUREKA, comprese se necessario risorse umane, non sono incluse in questa stima. Non è inclusa neppure la gestione amministrativa dei dossier dei progetti da parte dei programmi nazionali partecipanti, che sarà coperta direttamente dagli Stati membri partecipanti. |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. |

Funzionari e personale temporaneo Linea di bilancio 08.01 01 | 0,117 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0.352 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,117 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0.352 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Un costo medio di 117 000 euro per posto ETP l'anno. Nel 2007, si calcola un ETP per la fase di negoziazione dei contratti. Dal 2008 al 2013, si calcola 1,5 ETP. |

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

[…] |

Si prevede 1,5 ETP all'anno per il seguito di questa iniziativa da parte dei servizi della Commissione a partire dal 2008. Per la fase di negoziazione dei contratti, che dovrebbe cominciare nella seconda metà del 2007, è richiesto 1 ETP che avrà essenzialmente i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni del gruppo ad alto livello (GAL) Eureka e alle riunioni del gruppo ad alto livello Eurostars in qualità di osservatore, in ragione di quattro riunioni di due giorni all'anno (livello di direttore/capo unità);

- partecipazione alle riunioni del gruppo consultivo Eurostars, 4-5 volte all'anno (livello di responsabile del progetto);

- partecipazione ai seminari e alle azioni di divulgazione 2-3 volte all'anno (livello di responsabile del progetto);

- negoziazione e preparazione dell'accordo con la struttura specifica di esecuzione (livello responsabile di progetto + livello assistente);

- monitoraggio dell'attuazione sulla base delle relazioni annuali e coordinamento delle valutazioni intermedia e finale (livello responsabile di progetto);

- controllo finanziario e giuridico dell'attuazione del programma comune (livello responsabile finanziario).

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

milioni di euro (al terzo decimale) |

Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 e segg. | TOTALE |

08 01 02 11 01 – Missioni | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | 0,091 |

08 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

08 01 02 11 03 – Comitati[50] |

08 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

08 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (08 01 02 11) | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,028 | 0,091 |

3 Altre spese di natura amministrativa Esperti indipendenti per l'esame intermedio e finale | 0,007 | 0,007 | 0,014 |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,014 | 0,035 | 0,105 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

Missioni: I costi si basano su spese di viaggio medie di 700 EUR per missione più 149,63 EUR di indennità giornaliera; la durata media delle missioni è 1,5 giorni; il numero e la natura delle missioni sono i seguenti: 4 missioni all'anno per 2 funzionari per la partecipazione alle riunioni del GAL EUREKA/Eurostars, 3 missioni all'anno per un funzionario per la partecipazione a workshop e altri eventi, 4 missioni all'anno per un funzionario per la partecipazione alle riunioni del gruppo consultivo Eurostars, quando non vengono organizzate a Bruxelles. Per il 2007, si prevede la metà dei costi annuali. Assistenza esterna: stima dei costi del sostegno esterno ai fini della valutazione intermedia e finale (con 3 esperti esterni a 450 EUR al giorno per 3 giorni + 700 EUR per le spese di viaggio + 448,89 EUR per le indennità giornaliere per ciascun esperto). |

[1] Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia.

[2] Consiglio Competitività, 25-26 novembre 2004, 14687/04 (Presse 323)

[3] GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 259.

[4] Decisione n. 1982/2006/CE (GU L 412 del 30.12.2006 pag. 1)

[5] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

[6] Decisione n. 974/2006/CE (GU L 400 del 30.12.2006 pag. 299)

[7] Programma di lavoro 2007, “Ricerca a favore delle PMI”, C(2006)563 del 26.2.2007.

[8] Definizione di PMI secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[9] COM (2006) 349 def. del 29.06.2006.

[10] Quadro di valutazione del 2005 sugli investimenti delle imprese dell'UE nel settore della ricerca e dello sviluppo (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), Commissione europea.

[11] Verso uno spazio europeo della ricerca - Scienze, tecnologia e innovazione. Dati chiave per il 2005, Commissione europea.

[12] Analisi di impatto e la valutazione ex ante, documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2005)430, allegato 1.

[13] COM (2006) 349 def. del 29.6.2006.

[14] COM (2000) 6 def. del 18.01.2000.

[15] COM (2007) 161 def. del 04.04.2007.

[16] ETAP (Piano d'azione per le tecnologie ambientali), ECAP (Programma di assistenza per il rispetto dell'ambiente, destinato alle PMI)

[17] Con un tasso di finanziamento medio del 50%, 400 milioni di EUR di sostegno pubblico sollecitano altri 400 milioni di EUR di finanziamenti privati investiti in progetti di R&S come contributo proprio dei partecipanti al progetto. Supponendo un tasso di finanziamento massimo del 75%, i costi totali del progetto potrebbero essere di 400/0,75 milioni di EUR = 533 milioni di EUR, quindi con un contributo privato di 133 milioni di .EUR

[18] Decisione n. 1982/2006/CE (GU L 412 del 30.12.2006 pag. 1)

[19] GU C […] del […], pag. […].

[20] GU C […] del […], pag. […].

[21] GU C […] del […], pag. […].

[22] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

[23] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

[24] P6_TA(2005)0077, GU C320E/259 del 15.12.2005

[25] COM (2003) 226 def/2.

[26] GU L 248 del 16.09.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

[27] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. XXXX/2007 (GU L …).

[28] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[29] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

[30] GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.

[31] GU C 323, del 30.12.2006, pag. 1.

[32] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[33] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

[34] 08.13 è la linea di bilancio per i costi operativi delle azioni nell'ambito della “Ricerca a favore delle PMI”; la voce 08 13 01 01 deve essere creata.

[35] La voce 08 13 01 02 sarà creata per coprire i costi relativi al programma comune Eurostars.

[36] Stanziamenti dissociati (SD)

[37] Stanziamenti dissociati (SD)

[38] Si tratta di spese di sostegno per i costi di funzionamento della struttura specifica di esecuzione del programma comune Eurostars. Tale importo non sarà preso in considerazione nel massimale delle spese amministrative del Settimo programma quadro (6%).

[39] L'importo di riferimento è il contribuito comunitario al programma comune Eurostars.

[40] Il 4,5% del contributo comunitario che verrà utilizzato per coprire i costi di funzionamento relativi all'attuazione del programma comune Eurostars non rientrano nella quota di adesione versata ogni anno a EUREKA.

[41] In particolare, i singoli accordi di sovvenzione dei partecipanti ai progetti Eurostars selezionati saranno conclusi con gli organismi di finanziamento nazionali.

[42] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[43] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[44] Quale descritto nella sezione 5.3.

[45] Nella struttura specifica di esecuzione del programma comune Eurostars non lavoreranno funzionari della Commissione.

[46] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[47] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[48] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[49] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[50] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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