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Document 52007PC0437

    Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

    /* COM/2007/0437 def. */

    52007PC0437

    Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione /* COM/2007/0437 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 17.10.2007

    COM(2007) 437 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    su una posizione della Comunità concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, è entrato in vigore il 1° aprile 2004.

    Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 108 di detto accordo sovrintende all'applicazione dell'accordo ed esamina ogni questione di rilievo avente attinenza all'accordo stesso e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Come previsto dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2 del protocollo sui prodotti siderurgici di detto accordo, le due parti hanno istituito un sistema di informazione rapida sugli scambi di prodotti siderurgici in forma di sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. In ragione dei progressi compiuti nella ristrutturazione dell’industria siderurgica dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è opportuno abolire il sistema di duplice controllo. L’articolo 7, paragrafo 3 del medesimo protocollo dispone che il sistema di duplice controllo può essere abolito mediante una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Il progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione che abolisce questo sistema è stato concordato nel corso di consultazioni tecniche e confermato da uno scambio di lettere con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, datate rispettivamente 27 luglio 2007 e 23 agosto 2007.

    L’articolo 2, paragrafo 1 della decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione di detto accordo, dispone che la posizione della Comunità in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione deve essere determinata con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

    Il Consiglio è pertanto invitato ad approvare l’allegata proposta di posizione della Comunità.

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    su una posizione della Comunità concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

    vista la decisione 2004/239/CE, Euratom, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra[1], in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) L’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (2) L’allegato I del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione contiene la metodologia di tale sistema di duplice controllo.

    (3) L’articolo 7, paragrafo 3 del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione dispone che il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare l’allegato I del protocollo n. 2 o di abolire il sistema di duplice controllo,

    DECIDE:

    Artic olo unico

    La posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 108 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in relazione all’articolo 7 del protocollo n. 2 di detto accordo e all’allegato I di tale protocollo è basata sul progetto di decisone del Consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    Progetto

    DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE CE – EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

    che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell’accordo di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,

    considerando quanto segue:

    (1) L’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (2) Rilevanti progressi sono stati compiuti nel necessario programma di ristrutturazione e conversione dell’industria siderurgica dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (3) È venuta meno la necessità di una procedura amministrativa per la comunicazione rapida di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per accrescerne la trasparenza ed evitarne il possibile dirottamento.

    (4) Pertanto, non vi è più necessità di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l’importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il protocollo n. 2 deve quindi essere modificato di conseguenza,

    DECIDE:

    Artic olo unico

    L’articolo 7 del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione CE – ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l’allegato I di tale protocollo, relativo al suddetto articolo 7, sono soppressi.

    La presente decisione entra in vigore il [1° gennaio 2008].

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione |

    Il Presidente |

    [1] GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.

    [2] GU C […] del […], pag. […].

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