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Document 52007PC0180

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

/* COM/2007/0180 def. - CNS 2007/0062 */

52007PC0180

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro /* COM/2007/0180 def. - CNS 2007/0062 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.4.2007

COM(2007) 180 definitivo

2007/0062 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 19 luglio 2006 la Comunità e la Repubblica di Kiribati hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca di Kiribati. L'accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile. Esso abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati, entrato in vigore il 16 settembre 2003.

Nel definire la sua posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex-post ed ex-ante realizzata da esperti esterni.

L'obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati ai fini dell'instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Kiribati, nell'interesse di entrambe le parti. Le parti si impegnano ad avviare un dialogo politico sulle questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Nell'ambito del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sarà dedicata particolare attenzione al sostegno della politica della pesca di Kiribati. Le due parti concorderanno le priorità cui dovrà essere destinato tale sostegno e identificheranno gli obiettivi, la programmazione annuale e pluriennale e i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

La contropartita finanziaria è fissata a 478 400 EUR all'anno. Il 30% di tale importo sarà destinato nel primo anno al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati. Tale percentuale è fissata al 40% per il secondo anno e al 60% per gli anni successivi.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, sono autorizzati ad operare quattro pescherecci con reti a circuizione e dodici pescherecci con palangari di superficie. Il numero di licenze per i pescherecci con reti a circuizione può essere aumentato su richiesta della Comunità e in funzione delle decisioni di gestione adottate dalle parti dell'Accordo di Palau. Il protocollo fissa un quantitativo di riferimento di 6 400 tonnellate di tonnidi all'anno. Esso dispone inoltre che le possibilità di pesca concesse da Kiribati alle navi della CE devono essere compatibili con le decisioni di gestione adottate su base regionale dai paesi del Pacifico centro-occidentale nell'ambito dell'Accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale (Palau Arrangement for the Management of the Western Pacific Purse Seine Fishery) . Lo sforzo di pesca esercitato dalla Comunità nella ZEE di Kiribati dovrà tener conto di valutazioni ad hoc degli stock di tonno basate su criteri scientifici, comprese le indagini scientifiche condotte annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico (SPC).

L'accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, la conclusione del presente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati.

2007/0062 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati in materia di pesca.

2. A seguito di tali negoziati, il 19 luglio 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

3. È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.

4. Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo:

- pescherecci con reti a circuizione | Francia: Spagna: | 27% delle licenze disponibili 73% delle licenze disponibili |

- pescherecci con palangari di superficie | Spagna: Portogallo: | 6 unità 6 unità |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Kiribati secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare[3].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

per il Consiglio

Il Presidente

KIRIBATI

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la "Comunità", e

La Repubblica di Kiribati, di seguito denominata "Kiribati", di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e Kiribati, in particolare nell'ambito dell'Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENENDO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'Accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

RICONOSCENDO che Kiribati esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque di Kiribati e per il sostegno della Comunità all'introduzione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

(a) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Kiribati;

(b) le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle acque di Kiribati;

(c) la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Kiribati, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

(d) le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a) "autorità di Kiribati": il Governo di Kiribati;

b) "autorità comunitarie": la Commissione europea;

c) "acque di Kiribati": le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati;

d) "pesca": l'atto o il tentativo di pescare, catturare, prelevare, uccidere o raccogliere pesci, compresa qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di pescare o di tentare di pescare, catturare, prelevare, uccidere o raccogliere pesci, o qualsiasi operazione a sostegno o in preparazione di una delle suddette attività;

e) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca commerciale o adatta a tale impiego, compresi natanti, imbarcazioni ausiliarie, elicotteri e velivoli leggeri utilizzati per le operazioni di pesca;

f) "nave comunitaria": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

g) "società mista": una società commerciale costituita a Kiribati da armatori o da imprese nazionali delle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;

h) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e di Kiribati, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo;

i) "trasbordo": il trasferimento, effettuato in porto, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

j) "armatore": qualsiasi persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

k) "marinai ACP": qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marinai di Kiribati sono, in questo senso, marinai ACP.

Articolo 3 – Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2. Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell'attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.

3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all'articolo 9.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato degli stock ittici.

5. L'ingaggio di marinai di Kiribati e/o di marinai ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4 - Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo la Comunità e Kiribati sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca di Kiribati.

2. Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

3. Le parti si consultano reciprocamente, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse altamente migratorie della regione e cooperare alla ricerca scientifica in materia.

Articolo 5 – Accesso delle navi comunitarie alle risorse di pesca nelle acque di Kiribati

1. Kiribati si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compresi il protocollo e l 'allegato.

2. Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a Kiribati. Le autorità di Kiribati notificano alla Commissione eventuali modifiche apportate alle suddette disposizioni o a qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla normativa applicabile alla pesca.

3. Kiribati è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca. Le misure adottate dalle autorità di Kiribati per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici e tengono conto dell'approccio precauzionale. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, di Kiribati e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Kiribati.

Articolo 6 - Licenze

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2. La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato al protocollo.

Articolo 7– Contropartita finanziaria

1. La Comunità concede a Kiribati una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a) l'accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca di Kiribati e

b) il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati.

2. La componente della contropartita finanziaria di cui al precedente paragrafo è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3. La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l'eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a) circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nelle acque di Kiribati;

b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d) la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica settoriale della pesca a Kiribati, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e) la denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 12;

f) la sospensione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8 – Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti si impegnano ad attuare un piano d'azione con la partecipazione di operatori di Kiribati e della Comunità al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.

5. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente a Kiribati e nella Comunità.

Articolo 9 – Commissione mista

1. È costituita una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, e ne valuta l'attuazione;

b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nella Comunità e a Kiribati o in un altro luogo concordato dalle parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10 – Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio di Kiribati.

Articolo 11 – Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12 – Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13 – Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis , in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14 – Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15 - Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque di Kiribati sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell'accordo, del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

Articolo 16 - Clausola di riesame

Nel terzo anno di applicazione del presente accordo le parti possono rivederne le disposizioni e, se del caso, modificarle.

Articolo 17 - Abrogazione

Alla data dell'entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati, del 16 settembre 2003.

Articolo 18 - Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A norma dell'articolo 6 dell'accordo, Kiribati concede licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità entro i limiti fissati dall'Accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale, in appresso denominato "l'Accordo di Palau".

2. Per un periodo di sei anni decorrente dal 16 settembre 2006 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982);

- pescherecci con reti a circuizione: 4 unità;

- pescherecci con palangari: 12 unità.

3. A decorrere dal secondo anno di applicazione del protocollo e fatti salvi l'articolo 9, lettera d), dell'accordo e l'articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità, se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall'Accordo di Palau e dei risultati di un'adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sulla pesca tonniera e sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale ( Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks ) pubblicata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

5. Le navi della Comunità possono svolgere attività di pesca nelle acque di Kiribati soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo comprende, da un lato, per il periodo di cui all'articolo 1, un importo annuo di 416 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 400 tonnellate annue e, dall'altro, un importo specifico di 62 400 EUR all'anno destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative prese nell'ambito della politica settoriale della pesca di Kiribati. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 478 400 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di Kiribati superano le 6 400 tonnellate annue previste all'articolo 2, paragrafo l, del protocollo, l'importo della contropartita finanziaria previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo (416 000 EUR) è aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (956 800 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 giugno 2007 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, l'utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di Kiribati.

7. La quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa ( "Fisheries Development Fund" - Fondo per lo sviluppo della pesca), aperto a favore del governo di Kiribati dal Ministero delle finanze. La quota rimanente della contropartita finanziaria è versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, aperto a favore del governo di Kiribati dal Ministero delle finanze.

8. La contropartita finanziaria corrispondente alle misure previste all'articolo 5 del precedente protocollo che non è stata pagata alla scadenza del medesimo sarà versata nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 3Cooperazione per una pesca responsabile - Riunione scientifica annuale

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi del Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità di Kiribati sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca di Kiribati.

3. In conformità dell'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell'Accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico, si consultano reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9, se del caso a seguito di una riunione scientifica. Kiribati può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell'Accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal Segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all'importo annuo complessivo riveduto, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5Possibilità di pesca di specie diverse dal tonno

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità di Kiribati. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti per lo svolgimento della pesca sperimentale nelle acque di Kiribati.

3. Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni relative alla pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di tre mesi.

4. Nel caso in cui le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano fornito risultati positivi, il governo di Kiribati può assegnare alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale è aumentata di conseguenza.

Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1. Qualora circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di Kiribati, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 6 dell'accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7Promozione di una pesca responsabile nelle acque di Kiribati

1. Il 30% dell'importo totale della contropartita finanziaria stabilita all'articolo 2 è destinato nel primo anno al sostegno e all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati. Tale percentuale è fissata al 40% per il secondo anno e al 60% per gli anni successivi. Tale dotazione è gestita da Kiribati in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2. Ai fini del paragrafo 1, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e Kiribati concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Kiribati nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti ogni anno.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell'ambito della commissione mista.

4. Kiribati decide ogni anno in merito all'assegnazione della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo Kiribati notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° marzo dell'anno considerato.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8Controversie – Sospensione dell 'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista a norma del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9Sospensione dell 'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle condizioni di seguito indicate.

a) Le autorità competenti di Kiribati notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Questa procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica.

b) In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, le autorità competenti di Kiribati possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

c) L'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque di Kiribati in virtù del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell'accordo, del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici.

Articolo 11Clausola di riesame

Nel terzo anno di applicazione del presente protocollo, dell'allegato e delle appendici, le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell'allegato e delle appendici e, se del caso, modificarle.

Articolo 12Abrogazione

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati è abrogato e sostituito dal presente protocollo.

Articolo 13 Entrata in vigore

1. Il presente protocollo, con il relativo allegato e le appendici, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2006.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L 'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI DA PARTE DELLE NAVI COMUNITARIE

CAPO I – REGISTRAZIONE E LICENZE

Sezione 1 Registrazione

1. Le navi della Comunità che intendono esercitare attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati devono chiedere un numero di registrazione alle autorità competenti di Kiribati.

2. La domanda di registrazione va compilata sull'apposito formulario rilasciato dalle autorità competenti di Kiribati, secondo il modello riportato nell'appendice 1.

3. La registrazione è subordinata alla presentazione di una fotografia (di formato 15 cm per 20 cm) della nave richiedente e al pagamento di una tassa di registrazione di 600 EUR per imbarcazione, al netto di eventuali detrazioni, da versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

Sezione 2 Licenze

1. Nell'ambito del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati per il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'accordo e il 15 settembre 2012, possono ottenere una licenza di pesca per la zona di pesca di Kiribati unicamente le navi che ne hanno diritto.

2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a Kiribati. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità di Kiribati, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Kiribati. La domanda di licenza reca il nome e l'indirizzo di tale rappresentante. Le navi che chiedono una licenza di pesca e intendono effettuare sbarchi o trasbordi in un porto di Kiribati devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Kiribati.

4. Le autorità competenti della Comunità presentano al Ministero della pesca di Kiribati una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è presentata almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità richiesto.

5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca di Kiribati su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I.

6. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza

- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7. Il pagamento del canone è effettuato, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, i diritti per i trasbordi e gli oneri per prestazioni di servizi.

9. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal Ministero della pesca di Kiribati, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Kiribati ("la delegazione"), entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6.

10. Se gli uffici della delegazione sono chiusi al momento della firma, la licenza può essere trasmessa, se del caso, direttamente al raccomandatario della nave con copia alla delegazione.

11. La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

12. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

13. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca di Kiribati tramite la delegazione.

14. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca di Kiribati. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione.

15. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea alle autorità di Kiribati, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità di Kiribati incaricate del controllo della pesca. Una copia dell'elenco può essere ottenuta via fax in attesa della licenza propriamente detta; tale copia è conservata a bordo.

Sezione 3 Validità e canoni

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di Kiribati per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

- 21 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 600 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno;

- 4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all'anno.

4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 30 giugno dell'anno n+1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) , l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) , l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e dal Segretariato della Comunità del Pacifico (SPC).

5. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca di Kiribati e agli armatori per verifica e approvazione. Esso può essere contestato dalle autorità di Kiribati, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, con argomentazioni debitamente giustificate. In caso di disaccordo la questione è sottoposta all'esame della commissione mista. Il computo si ritiene accettato se non vengono presentate obiezioni entro il termine indicato.

6. Eventuali pagamenti addizionali sono effettuati entro il 30 settembre dell'anno successivo dagli armatori alle competenti autorità di Kiribati, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPO II – ZONE DI PESCA

1. Le navi sono autorizzate a esercitare attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati, ad eccezione delle zone precluse alla pesca indicate nella carta 83005-FLC, in conformità del decreto sulla pesca (cap. 33) e della legge sulle zone marine (dichiarazione) del governo di Kiribati. Kiribati comunica alla Commissione eventuali modifiche delle suddette zone di pesca almeno due mesi prima della loro applicazione.

2. L'esercizio della pesca è comunque vietato nelle zone seguenti:

- entro dodici miglia nautiche dalle linee di base;

- entro un raggio di tre miglia nautiche intorno ad eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate.

3. In particolare è fatto divieto alle navi con reti a circuizione di pescare entro 60 miglia nautiche dalle linee di base delle isole di Tarawa, Kanton e Kiritimati.

CAPO III – REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E DICHIARAZIONI DI SBARCO

1. I comandanti comunicano al Direttore per la pesca, via fax o per posta elettronica, le informazioni relative all'ora, alla posizione e alle catture detenute a bordo dei pescherecci in possesso di una licenza, secondo le modalità previste nell'appendice IV, alle scadenze in appresso precisate:

- almeno 24 ore prima dell'entrata nella zona di pesca di Kiribati e immediatamente dopo l'uscita dalla medesima;

- ogni martedì durante la permanenza nella zona di pesca di Kiribati, dopo il rapporto di entrata o l'ultimo rapporto settimanale;

- almeno 48 ore prima dell'ora prevista di entrata in un porto di Kiribati e immediatamente dopo l'uscita dal porto;

- immediatamente dopo il trasbordo delle catture su una nave frigorifera in possesso di licenza e

- almeno 24 ore prima del rifornimento di combustibile da una nave rifornitrice in possesso di licenza.

Tali informazioni sono trasmesse via fax al numero (686) 21120 / 22287 o per posta elettronica al seguente indirizzo: flue@mfmrd.gov.ki

2. Una nave sorpresa ad operare senza aver avvertito il Direttore per la pesca è considerata in violazione della legislazione nazionale di Kiribati.

3. Per ciascun periodo annuale di validità della licenza le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata nella zona della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Ogni trasbordo o sbarco di catture nella zona della WCPFC segna l'inizio di una nuova bordata.

3.1. Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nelle appendici III A e III B. Per i periodi nei quali non si trovano nelle acque di Kiribati le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura "fuori dalla ZEE di Kiribati" o il nome della ZEE del corrispondente Stato costiero nella zona della WCPFC.

4. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nelle acque di Kiribati è definita come segue:

- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca di Kiribati e l'uscita dalla stessa, oppure

- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca di Kiribati e un trasbordo,

- oppure il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca di Kiribati e uno sbarco a Kiribati.

5. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque di Kiribati in virtù dell'accordo sono tenute a comunicare le rispettive catture al Ministero della pesca di Kiribati affinché possa controllare i quantitativi pescati, che sono convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 3, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito descritte.

- L'originale del giornale di bordo va presentato alle autorità locali competenti di Kiribati o trasmesso a mezzo plico raccomandato o mediante servizio corriere al Ministero della pesca di Kiribati entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel periodo considerato. Copie del giornale di bordo sono contemporaneamente inviate per via elettronica o via fax allo Stato membro di bandiera e al Ministero della pesca di Kiribati.

- I formulari, compilati in modo leggibile e in lettere maiuscole, sono firmati dal comandante dalla nave o dal suo rappresentante legale.

6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo di Kiribati si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a Kiribati.

7. Il Direttore per la pesca e gli armatori conservano copia dei fax o dei messaggi di posta elettronica fino a che le parti non abbiano concordato il computo definitivo dei canoni dovuti di cui al capo I.

8. Gli armatori delle navi con reti a circuizione trasmettono copia del certificato di sbarco al termine di ogni bordata effettuata totalmente o parzialmente nella zona di pesca di Kiribati. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, il Direttore per la pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in infrazione fino all'adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa di Kiribati.

CAPO IV - IMBARCO DI MARINAI

1. Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP, compresi cittadini di Kiribati, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- flotta delle tonniere con reti a circuizione: imbarco di almeno sei marinai ACP durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca di Kiribati;

- flotta dei pescherecci con palangari di superficie: imbarco di almeno quattro marinai ACP durante la campagna di pesca nella zona di pesca di Kiribati.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai locali.

3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi negli elenchi presentati dalle autorità competenti dei paesi ACP interessati, tra cui Kiribati.

4. Qualora vengano ingaggiati cittadini di Kiribati in conformità del punto 1 del presente articolo, l'armatore o un suo rappresentante comunica alle autorità competenti di Kiribati i nomi dei marinai locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.

5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6. I contratti di lavoro dei marinai di Kiribati ai sensi del punto 1 del presente articolo, dei quali è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità marittima di Kiribati. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7. Il salario dei marinai è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del paese ACP interessato. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

8. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

9. Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque del paese ACP interessato, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno. Il pagamento di tale importo è effettuato entro i termini fissati al punto I.2.6 del presente allegato. All'entrata nella ZEE di Kiribati gli armatori comunitari notificano il numero di marinai ACP presenti a bordo.

10. L'importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità del paese ACP interessato, sarà utilizzato per la formazione dei marinai locali.

CAPO V - MISURE TECNICHE

Le navi comunitarie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla WCPFC per la regione in relazione agli attrezzi da pesca e alle relative specifiche tecniche, nonché a qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI - OSSERVATORI

1. All'atto della registrazione, tutte le navi della Comunità versano sul conto n. 4 del governo di Kiribati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo, un contributo di 400 EUR, al netto di eventuali detrazioni, a favore del "Fisheries Observers Project Fund" (fondo relativo a un progetto di osservatori delle attività di pesca).

2. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque di Kiribati nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalla WCPFC alle condizioni precisate di seguito.

- Su richiesta della WCPFC le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque Kiribati.

- La WCPFC elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi, da mantenere aggiornati, sono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

- La WCPFC comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

3. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia su richiesta esplicita della WCPFC la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determina nave. Tale richiesta è formulata dalla WCPFC all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

4. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalla WCPFC.

5. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle acque di Kiribati, successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.

6. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l'imbarco degli osservatori.

7. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

8. Se l'osservatore non si presenta nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

9. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

- osserva le attività di pesca delle navi;

- verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

- verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di Kiribati riportati nel giornale di bordo;

- verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

- comunica con qualsiasi mezzo appropriato i dati relativi alla pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo; tale comunicazione è effettuata una volta alla settimana per le navi operanti nelle acque di Kiribati.

10. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

11. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

12. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore

- adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.

13. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alla WCPFC con copia al comandante della nave.

14. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

15. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della WCPFC.

16. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque di Kiribati nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti di Kiribati secondo le modalità di cui sopra.

CAPO VII - CONTROLLO

1. La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Entrata e uscita dalla zona

- Le navi comunitarie notificano alle autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca di Kiribati, secondo quanto indicato nell'appendice IV. Esse notificano altresì i quantitativi totali e le specie detenute a bordo.

- Al momento della notifica dell'uscita, le navi comunicano anche le rispettive posizioni. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.

- Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità di Kiribati è considerata in infrazione.

- Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo di posta elettronica, sono comunicati alle navi al momento del rilascio della licenza di pesca.

3. Procedure di controllo

- I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque di Kiribati permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario di Kiribati incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.

- La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

- Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4. Marcatura delle navi

Le navi comunitarie devono presentare una marcatura esterna in conformità delle norme della FAO.

5. Controllo via satellite

Tutte le navi comunitarie operanti in virtù dell'accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice V. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo di Kiribati alla delegazione, dell'entrata in funzione dell'organismo incaricato del controllo satellitare dei pescherecci nelle acque di Kiribati.

6. Fermo

- Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti di Kiribati informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi infrazione commessa da una nave comunitaria nelle acque di Kiribati e delle eventuali sanzioni applicate.

- Allo Stato membro e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo nel quale è stata constatata l'infrazione.

7. Verbale di fermo

- L'autorità competente di Kiribati compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

- Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.

- Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di Kiribati. In caso di infrazione lieve l'autorità competente di Kiribati può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

8. Risoluzione del fermo

- Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura di conciliazione. Tale procedura deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dall'entrata in porto successiva al fermo.

- In caso di conciliazione l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a Kiribati.

- Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura di conciliazione e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita su un conto bancario specificato dalle competenti autorità di Kiribati una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

- La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di Kiribati.

- Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione, oppure

- dopo che la cauzione bancaria di cui alla precedente lettera c) sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità di Kiribati, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

9. Trasbordo

- Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque di Kiribati effettuano tale operazione nella rada dei porti di Kiribati.

- Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di Kiribati, con almeno 48 ore di anticipo, le informazioni di cui all'appendice IV.

- Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca di Kiribati. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità di Kiribati i rispettivi giornali di bordo, in conformità delle appendici III A e III B, specificando se intendono di proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca di Kiribati.

- Nella zona di pesca di Kiribati è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente a Kiribati.

10. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di Kiribati consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave.

APPENDICI

Formulario di domanda d 'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PESCHERECCI DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI

II. Formulario DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

III A. Giornale di bordo per LA PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE NELLA REGIONE DEL PACIFICO MERIDIONALE

III B. Giornale di bordo per LA PESCA CON PALANGARI NELLA REGIONE DEL PACIFICO MERIDIONALE

IV. DATI DA COMUNICARE

V. PROTOCOLLO VMS

APPENDICE I

Formulario di domanda d'iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati

Fisheries Licence & Enforcement Unit,

PO. Box 64, Bairiki,

Republic of Kiribati

Tel: (686) 21099

Fax: (686) 21120

E-mail:flue@mfmrd.gov.ki

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- Sottolineare il cognome

- Per indirizzo s'intende l'indirizzo postale completo

- Apporre una X nella casella appropriata. Compilare a macchina o in stampatello chiaramente leggibile.

- Utilizzare unità del sistema metrico; qualora si utilizzino altri sistemi, specificare l'unità

- Accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della fiancata della nave

- Accludere una recente foto a colori formato tessera del capopesca

Il sottoscritto, Direttore per la pesca,

chiede l'iscrizione della seguente nave nel registro nazionale della pesca.

Nome della nave Data della domanda / /

(gg/mm/aa)

Qualora la nave sia già stata registrata in precedenza, specificare:

Nome precedente della nave Segnale di chiamata precedente

Numero precedente di registrazione

Armatore: Operatore:

Nome Nome

Indirizzo Indirizzo

________________________________________ __________________________

________________________________________ __________________________

Tel. Tel.

Fax Fax

Paese di registrazione

Numero del paese di registrazione

Indicativo internazionale di chiamata

Numero di telefono a bordo Numero di telex a bordo

Porto di origine Paese

Base/basi operativa/e:

Porto 1 Paese 1

Porto 2 Paese 2

Comandante: Capopesca:

Nome Nome

Data di nascita / /____ Data di nascita / /

(gg/mm/aa) (gg/mm/aa)

Numero di previdenza sociale Numero di previdenza sociale

Nazionalità Nazionalità

Domicilio Domicilio

________________________________________ _____________________________

Tipo di imbarcazione:

Peschereccio con reti a circuizione (singolo) ( Peschereccio per sciabica/palangari (

Peschereccio con reti a circuizione (gruppo) ( Peschereccio con lenza a canna (

Peschereccio con reti a circuizione/da trasporto ( Nave frigorifera con palangari (

Imbarcazione ausiliaria ( Nave rifornitrice di combustibile (

Se di altro tipo, specificare_______________________________________________

Numero usuale di membri dell'equipaggio____________

Stato (Stati) della zona autorizzata di pesca __________________________________

Materiale dello scafo: Acciaio ( Legno ( Vetroresina ( Alluminio (

Se diverso, specificare_______________________________________________________

Anno di costruzione Luogo di costruzione

Stazza lorda Lunghezza fuori tutto

Potenza del motore o dei motori principali (specificare unità)________________________________________

Capacità massima del serbatoio carburante ______________________________ chilolitri/galloni

Capacità frigorifera giornaliera (eventualmente, più di una):

Procedimento Capacità Temperatura

Tonnellate/giorno (C)

Salamoia (NaCl) Br ____________ ___________

Salamoia (CaCl) CB ____________ ___________

Aria (getto) BF ____________ ___________

Aria (serpentine) RC ____________ ___________

Se diverso, indicare: ________ ____________ ___________

Capacità di stivaggio (eventualmente, più di una):

Procedimento Capacità Temperatura

Metri cubi (C)

Ghiaccio IC _____________ ____________

Acqua di mare refrigerata RW _____________ ____________

Salamoia (NaCl) BR _____________ ____________

Salamoia (CaCl) CB _____________ ____________

Aria (serpentine) RC _____________ ____________

Completare, a seconda dei casi, i seguenti punti A, B, o C

A. Per le navi con reti a circuizione:

Numero di immatricolazione elicottero Modello elicottero

Lunghezza rete (metri) Profondità rete (metri)

Forza di tiro del bozzello salparete kg

Forza di traino del tamburo avvolgicavo Metri al minuto

Esiste un correntometro doppler? SI / NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

Esiste un radar per gli uccelli? SI / NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

Numero di pozzi:

Poppa________________ Capacità di stivaggio _________St/t

Prora________________ Capacità di stivaggio __________St/t

Imbarcazioni ausiliarie:

Lunghezza dell'imbarcazione _______ Metri/piedi Potenza motrice _________HP/PS

Lancia 1 lunghezza________ Metri/piedi Potenza motrice _________HP/PS

Lancia 2 lunghezza_________ Metri/piedi Potenza motrice _________HP/PS

Lancia 3 lunghezza________ Metri/piedi Potenza motrice _________HP/PS

B. Per le navi con palangari:

Numero massimo di nasse _________________ Lunghezza trave principale in km

Numero massimo di ami __________________

Materiale del trave principale __________________________

Esiste un calapalangari? SI / NO (tracciare un cerchio attorno alla risposta)

C. Per le imbarcazioni ausiliarie:

Attività (eventualmente, più di una)

Nave faro ( Imbarcazione da ricognizione (

Imbarcazione per l'ancoraggio ( Aeromobile (

Se di altro tipo, specificare

Peschereccio/pescherecci principali

Dichiara che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. È informato dell'obbligo di segnalare, entro 30 giorni, qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni durante il periodo di registrazione, compresi i cambiamenti riguardanti il comandante e il capopesca. È inoltre a conoscenza del fatto che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può ostare all'iscrizione dell'imbarcazione nel registro dei pescherecci.

Richiedente:

Nome Firma

ARMATORE ( NOLEGGIATORE ( AGENTE AUTORIZZATO (

Indirizzo

Tel. Fax E-mail

APPENDICE II

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

1. Nuova domanda o rinnovo:

2. Nome della nave e bandiera:

3. Periodo di validità: dal al

4. Nome dell'armatore:

5. Indirizzo dell'armatore:

6. Nome e indirizzo del noleggiatore (se diverso dall'armatore):

7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale a Kiribati:

8. Nome del comandante della nave:

9. Tipo di nave:

10 Numero di registrazione:

11. Identificazione esterna della nave:

12. Porto e paese di registrazione:

13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave:

14. Stazza lorda e netta:

15. Marca e potenza del motore principale:

16. Capacità di congelamento (t/g):

17. Capacità di stivaggio (m³):

18. Indicativo di chiamata e frequenza:

19. Altri impianti di comunicazione (telex, fax):

20. Richiedenti della licenza di pesca:

21. Numero di membri dell'equipaggio (ripartiti per nazionalità):

22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo, allegarla):

Il sottoscritto, certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si impegna a conformarvisi.

(Timbro e firma dell'armatore) (Data)

APPENDICE III A

GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE NELLA REGIONE DEL PACIFICO MERIDIONALE

PAGINA____________DEL _____________

NOME DELLA NAVE | NUMERO/NUMERI DEL PERMESSO O DELLA LICENZA DI PESCA | ANNO |

NOME DELLA SOCIETÀ DI PESCA | NUMERO DEL REGISTRO REGIONALE FFA | NOME DELL'AGENTE NEL PORTO DI SBARCO | PORTO DI PARTENZA | PORTO O DI SBARCO |

PAESE DI REGISTRAZIONE | ALC (sistema di comun. autom. posiz.) APPROVATO DALLA FFA (SÌ/NO)? | NUMERO DI FAD (dispositivi di concentrazione del pesce) UTILIZZATI | NAVI AUSILIARIE? (SÌ/NO) | DATA E ORA DI PARTENZA | DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO |

NUMERO DI REGISTRO NEL PAESE DI REGISTRAZIONE | INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA | DATA E ORA DEVONO ESSERE INDICATE IN UTC/GMT I PESI DEVONO ESSERE INDICATI IN TONNELLATE | QUANTITATIVO DI PESCE A BORDO ALL'INIZIO DELLA BORDATA | QUANTITATIVO DI PESCE A BORDO DOPO LO SBARCO |

MESE | GIOR-NO | CODICE DI ATTIVITÀ | 01.00 UTC O POSIZIONE CALA | CODICE ASSOC. BANCO | ORA INIZIO CALA | CATTURE DETENUTE A BORDO | RIGETTI |

NOME DEL COMANDANTE | FIRMA DEL COMANDANTE | DATA |

APPENDICE III B

GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA CON PALANGARI NELLA REGIONE DEL PACIFICO MERIDIONALE

PAGINA____________DEL _____________

NOME DELLA NAVE | NUMERO/NUMERI DEL PERMESSO O DELLA LICENZA DI PESCA | ANNO |

NOME DELLA SOCIETÀ DI PESCA | NUMERO DEL REGISTRO REGIONALE FFA | NOME DELL'AGENTE NEL PORTO DI SBARCO | PORTO DI PARTENZA | DATA E ORA DI PARTENZA |

PAESE DI REGISTRAZIONE | ALC (sistema di comun. autom. posiz.) APPROVATO DALLA FFA (SÌ/NO)? | DATA E ORA DEVONO ESSERE INDICATE IN UTC/GMT I PESI DEVONO ESSERE INDICATI IN CHILOGRAMMI | PORTO O DI SBARCO | DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO |

NUMERO DI REGISTRO NEL PAESE DI REGISTRAZIONE | INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA | PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO | NUMERO DI AMI TRA GALLEGGIANTI |

NOME DEL COMANDANTE | FIRMA DEL COMANDANTE | DATA |

APPENDICE IV

DATI DA COMUNICARE

RAPPORTI DA TRASMETTERE AL DIRETTORE PER LA PESCA

Tel: (686) 21099 Fax: (686) 21120 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1 Rapporto di entrata nella zona

24 ore prima dell'entrata nella zona di pesca:

a) Codice del rapporto (ZENT)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data di entrata (GG-MM-AA)

e) Ora di entrata (GMT)

f) Punto di entrata

g) Totale catture a bordo, ripartite per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2. Rapporto di uscita dalla zona

Subito dopo l'uscita dalla zona di pesca:

a) Codice del rapporto (ZDEP)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data di uscita

e) Ora di uscita (GMT)

f) Punto di uscita

g) Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

h) Totale catture nella zona, ripartite per peso e specie (come per le catture a bordo)

i) Totale giorni di pesca (l'effettivo numero di giorni in cui sono state effettuate cale nella zona)

Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3. Rapporto settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella zona

Durante la permanenza nella zona di pesca, ogni martedì dopo il rapporto di entrata o dopo l'ultimo rapporto settimanale:

a) Codice del rapporto (WPCR)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data del rapporto WPCR (GG:MM:AA)

e) Posizione al momento del rapporto

f) Catture effettuate dall'ultimo rapporto:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

g) Giorni di pesca dall'ultimo rapporto

Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4. Entrata in porto, anche per motivi di trasbordo, approvvigionamento, sbarco di membri dell'equipaggio o emergenze

Almeno 48 ore prima dell'entrata in porto della nave:

a) Codice del rapporto (PENT)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data del rapporto (GG:MM:AA)

e) Posizione al momento del rapporto

f) Nome del porto

g) Ora prevista di arrivo (LST) GGMM:oomm

h) Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

i) Motivo dell'entrata in porto

Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO

/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5 Uscita dal porto

Subito dopo l'uscita dal porto:

a) Codice del rapporto (PDEP)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data del rapporto (GMT) GG-MM-AA

e) Nome del porto

f) Data e ora della partenza (LST) GG-MM:oomm

g) Catture a bordo, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

h) Prossima destinazione

Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-

4/FISHING GROUND

6. Entrata in una zona vietata alla pesca e uscita dalla stessa

Almeno 12 ore prima dell'entrata nella zona preclusa alla pesca e subito dopo l'uscita dalla stessa:

a) Tipo di rapporto (ENCA per l'entrata e DECA per l'uscita)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data dell'ENCA o DECA

e) Ora dell'ENCA o DECA (GMT) GG-MM-AA:oomm

f) Posizione al momento dell'ENCA o DECA (precisare al minuto)

g) Velocità e rotta

h) Motivo dell'ENCA

Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E

/7:320/ENTER PORT

7. Comunicazione di rifornimento carburante

Almeno 24 ore prima del rifornimento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

a) Tipo di rapporto (FUEL)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data del rapporto (GMT)

e) Posizione al momento del rapporto (precisare al minuto)

f) Quantitativo di carburante a bordo (chilolitri)

g) Data prevista per il rifornimento

h) Posizione prevista al momento del rifornimento

i) Nome della nave rifornitrice

Es. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90

/0131S;17030E/CHEMSION

8. Rapporto di attività di rifornimento

Immediatamente dopo l'approvvigionamento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

a) Tipo di rapporto (BUNK)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data e ora di inizio dell'approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm

e) Posizione all'inizio dell'approvvigionamento

f) Quantitativo di combustibile ricevuto (chilolitri)

g) Ora di conclusione dell'approvvigionamento (GMT)

h) Posizione al termine dell'approvvigionamento

i) Nome della nave rifornitrice

Es. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:

1800Z/ 0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9 Rapporto di attività di trasbordo

Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato di Kiribati verso una nave da trasporto provvista di licenza:

a) Tipo di rapporto (TSHP)

b) Numero di registrazione o di licenza

c) Indicativo di chiamata

d) Data di scarico (GG-MM-AA)

e) Porto di scarico

f) Catture trasbordate, suddivise per peso e specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

g) Nome della nave frigorifera

h) Destinazione delle catture

Es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN

STAR/PAGO PAGO:

10. Rapporto conclusivo

Entro 48 ore dal termine della bordata con lo scarico delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati), compreso il porto di base o il porto di origine:

a) Tipo di rapporto (COMP)

b) Nome della nave

c) Numero della licenza

d) Indicativo di chiamata

e) Data di scarico (GG-MM-AA)

f) Catture scaricate, suddivise per specie:

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

ALTRI (OT)___.__(t)

g) Nome del porto

Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

APPENDICE V

Protocollo (VMS)

Disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci della Comunità operanti nella ZEE di Kiribati

1. Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012; esse si applicano conformemente al punto 5 del "Capo VII – Controllo" del relativo allegato.

2. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e Kiribati sono soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella ZEE di Kiribati.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità di Kiribati comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di Kiribati.

Le autorità di Kiribati trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS 84.

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.

5. Ogniqualvolta una nave operante in virtù dell'accordo e soggetta a sorveglianza satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE di Kiribati, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità) al Centro di sorveglianza della pesca ( Fisheries Monitoring Centre - FMC) di Kiribati, ad intervalli massimi di tre ore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7. In caso di guasto tecnico o di avaria del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e all'FMC di Kiribati. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi all'FMC di Kiribati. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di Kiribati.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di Kiribati. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, l'FMC di Kiribati ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se l'FMC di Kiribati constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10. I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di Kiribati, della flotta comunitaria operante in virtù dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e Kiribati. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati;

- l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo;

- l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta; e

- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A KIRIBATI

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Co-dice | Obbligatorio/Facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio "POS" |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360º |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodi |

Date | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;

- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

LIMITI DELLA ZEE DI KIRIBATI

COORDINATE DELLA ZEE

COORDINATE DEL CENTRO DI SORVEGLIANZA DELLA PESCA (FMC) DI KIRIBATI

Nome dell'FMC:

Tel. VMS:

Fax VSM:

E-mail VSM:

Tel. DSPG:

Fax DSPG :

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per un periodo di sei anni decorrente dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

11. Pesca

1103. Accordi internazionali in materia di pesca

3. LINEE DI BILANCIO

3.1 Linee di bilancio:

110301: Accordi internazionali in materia di pesca

11010404: "Accordi internazionali in materia di pesca: spese di gestione amministrativa"

3.2 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati è scaduto il 15 settembre 2006. Il nuovo protocollo è concluso per un periodo di sei anni decorrente dal 16 settembre 2006.

Il protocollo stabilisce la contropartita finanziaria, le categorie e le condizioni delle attività di pesca per le navi della Comunità nelle zone di pesca di Kiribati.

3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie) :

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie[4] |

11.0301 | Spese obblig. | Stanz. dissoc[5]. | NO | NO | NO | N. 2 |

11.010404 | Spese obblig. | Stanz. non dissoc[6]. | NO | NO | NO | N. 2 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Costo totale indicativo dell'intervento |

Totale risorse umane | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1 Necessità dell 'azione a breve e lungo termine

Il precedente protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati è scaduto il 15 settembre 2006. Il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012.

L'obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati al fine di promuovere un partenariato che consenta lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Kiribati. Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti:

- possibilità di pesca : 4 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie, secondo la seguente ripartizione (basata sul criterio di ripartizione del precedente protocollo, sulle domande degli Stati membri e sui tassi storici di utilizzazione per Stato membro e per categoria):

( tonniere con reti a circuizione: Francia: 27%, Spagna: 73%

( pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 6, Portogallo: 6

- quantitativo di riferimento annuo : 6 400 tonnellate di tonnidi

- contropartita finanziaria annua : 478 400 EUR

- anticipi e canoni applicati agli armatori [12]: per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, 35 EUR per tonnellata di tonnidi catturata nella zona di pesca di Kiribati. Gli anticipi annui sono fissati a 4 200 EUR per tonniera con reti a circuizione e a 21 0000 EUR per peschereccio con palangari di superficie.

5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Nel caso del presente nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca, il mancato intervento della Comunità indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. La Commissione ritiene pertanto che il nuovo APP consentirà alla Repubblica di Kiribati di avviare una cooperazione efficace con la Comunità nell'ambito di organizzazioni regionali quali la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale e alla corretta gestione degli stock di grandi migratori. L'accordo di pesca conferisce inoltre parte delle risorse al sostegno della politica settoriale della pesca di Kiribati.

5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi risponde all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta comunitaria, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque comunitarie, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.

Gli indicatori che saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo sono i seguenti:

( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;

( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo;

( contributo all'occupazione e al valore aggiunto nella Comunità;

( contributo alla stabilizzazione del mercato comunitario;

( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà a Kiribati, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;

( numero di riunioni tecniche della commissione mista.

5.4 Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1 Sistema di controllo

La Commissione effettuerà un controllo sistematico dell'attuazione del presente APP, verificando in particolare il tasso di utilizzazione da parte degli operatori e i dati riguardanti le catture.

6.2 Valutazione

In vista del possibile avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo, nel luglio 2006 è stata realizzata una valutazione circostanziata del protocollo 2003-2006 con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

6.2.1 Valutazione ex-ante

La valutazione ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per la CE.

- Poiché l'APP rimarrà in vigore per un certo numero di anni, è del tutto probabile che la situazione prospettata dall'attuale protocollo subirà un'evoluzione, con un possibile incremento del numero di tonniere con reti a circuizione interessate ad acquisire licenze di pesca per la ZEE di Kiribati. Il quantitativo di riferimento è di 6 000 tonnellate per le Isole Salomone e di 8 600 tonnellate per gli FSM. Questi due accordi testimoniano la volontà della flotta comunitaria con reti a circuizione di intensificare l'attività di pesca nell'Oceano Pacifico centro-occidentale. Pertanto, salvo sviluppi diversi, lo sforzo di pesca tenderà ad aumentare nelle acque di Kiribati, e segnatamente nella regione più occidentale intorno all'arcipelago Gilbert, dove si concentra l'attività di pesca svolta dai pescherecci con reti a circuizione di altre nazioni.

- Pur essendo opportuno mantenere le possibilità di pesca al livello attuale di quattro pescherecci con reti a circuizione e dodici pescherecci con palangari di superficie, l'APP dovrebbe contemplare la possibilità di aumentare il numero di tali pescherecci.

- L'accordo dovrebbe prevedere possibilità di sviluppo dell'attività della flotta comunitaria nella regione del Pacifico centro-occidentale; ciò risulterebbe particolarmente importante in caso di riduzione dello sforzo di pesca in altre zone o di aumento del valore effettivo delle catture di tonno.

Per quanto riguarda gli interessi di Kiribati nell'ambito dell'accordo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni:

- sviluppo dell'attività di pesca a Kiribati con un conseguente incremento dell'occupazione, del reddito e della sicurezza alimentare

- maggiore sostenibilità del settore nazionale della pesca, sia per quanto riguarda la pesca propriamente detta che le attività a valle e a monte, in base a una valutazione realistica delle possibilità nazionali.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi in questione, l'accordo procura i seguenti benefici:

- garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci;

- effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.;

- possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità;

- contributo all'approvvigionamento ittico della Comunità.

L'esistenza di un accordo comunitario garantisce inoltre la corretta gestione degli stock ittici attraverso un quadro normativo vincolante per entrambe le parti.

- Rischi e opzioni alternative:

L'adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta inevitabilmente un certo numero di rischi, tra cui il rischio che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoutilizzazione). Per evitare tali rischi si promuoverà un intenso dialogo sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale della pesca.

6.2.2 Stima ex-ante del valore economico dell'accordo e contributo finanziario della Comunità

La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità nell'ambito del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca è uno stanziamento unico calcolato sulla base di una dotazione finanziaria annuale pari a 478 400 EUR per il protocollo 2006/2012.

6.2.3 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La relazione di valutazione raccomanda di mantenere il quantitativo di riferimento a 6 400 t, in linea con i quantitativi di riferimento previsti da altri APP per la regione del Pacifico: Isole Salomone (6 000 t) e FSM (8 600 t.). È opportuno mantenere le possibilità di pesca al livello attuale di quattro pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci con palangari di superficie; tuttavia l'APP dovrebbe contemplare la possibilità di aumentare il numero di tali pescherecci.

Il nuovo accordo prevede un sostegno finanziario globale a favore dell'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati. La Comunità e il governo di Kiribati dovranno concordare un programma settoriale pluriennale in relazione a tale sostegno finanziario (30% della contropartita finanziaria totale per il primo anno, 40% per il secondo anno e 60% per gli anni successivi). Tale programmazione sarà definita nell'ambito di un intenso dialogo permanente tra le parti.

6.2.4 Modalità e periodicità delle valutazioni successive

In un'ottica di continuità con lo studio concluso nel luglio 2006 (cfr. punto 6.2) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione dell'impatto economico, sociale e ambientale. Gli indicatori elencati al precedente punto 5.3 saranno utilizzati per realizzare una valutazione ex-post.

7. MISURE ANTIFRODE

L'utilizzazione della contropartita finanziaria versata dalla Comunità in virtù dell'accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione del protocollo nel periodo della proroga e rafforzare il contributo della Comunità alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |

Azione 1 |

Azione 2 |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Funzionari o agenti temporanei [14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Personale finanziato[15] con l'art. 11 01 02 |

Altro personale finanziato[16] con l'art. 11 01 04 04 |

TOTALE | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Assistere il negoziatore nella preparazione e conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:

- partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca;

- elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;

- presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro "Pesca esterna" del Consiglio;

- partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale degli accordi.

- Controllo dell'attuazione degli accordi:

- sorveglianza permanente degli accordi di pesca;

- preparazione e controllo degli impegni e dei pagamenti della contropartita finanziaria e delle azioni specifiche o dei contributi a favore dello sviluppo di una pesca responsabile;

- presentazione di relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi;

- valutazione degli accordi: aspetti scientifici e tecnici;

- preparazione del progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redazione del testo dell'accordo;

- avvio delle procedure di adozione e seguito dato alle medesime.

- Assistenza tecnica:

- definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista.

- Relazioni interistituzionali:

- rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;

- preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.

- Consultazione e coordinamento interservizi:

- mantenere contatti con le altre Direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;

- organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.

- Valutazione:

- partecipare all'aggiornamento della valutazione di impatto;

- analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2006

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

(11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

Agenzie esecutive[17] |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros (1)° |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

(1) Valutazione ex-post del protocollo vigente e valutazione ex-ante del futuro protocollo.

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell 'importo di riferimento

Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |

Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 259 200 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 259 200 |

Calcolo – Funzionari e agenti contrattuali

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

1A = 108 000 EUR*0,25 = 27 000 EUR

1B = 108 000 EUR *0,075 = 8 100 EUR

1C = 108 000 EUR*0,075 = 8 100 EUR

Totale parziale: 43 200 EUR (0,0432 mio EUR/anno)

Totale: 43 200 EUR/anno (0,0432 mio EUR/anno)

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |

11 01 02 11 01 – Missioni | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 90 000 |

11 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[18] | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2. 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 |

[1] GU C

[2] GU C

[3] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

[4] N. 4 dal 16.9.2006 al 31.12.2006.

[5] Stanziamenti dissociati (SD).

[6] Stanziamenti non dissociati (SND).

[7] Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 del Titolo 11 interessato.

[8] In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base ai pareri scientifici, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (956 800 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo (in funzione delle disponibilità di bilancio).

[9] Spesa che rientra nel Capitolo 11 01 04 del Titolo 11.

[10] Spesa che rientra nel Capitolo11 01, ma non nell'articolo 11 01 04.

[11] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[12] Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio comunitario.

[13] Quale descritto nella sezione 5.3.

[14] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[15] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[16] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[17] Va fatto riferimento alla specifica scheda legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

[18] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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