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Document 52007PC0093

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

/* COM/2007/0093 def. - COD 2007/0036 */

52007PC0093

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2007/0093 def. - COD 2007/0036 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.3.2007

COM(2007) 93 definitivo

2007/0036 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Adeguamento della direttiva 2006/66/CE rispetto alla decisione 2006/512/CE del Consiglio (nuova procedura di regolamentazione con controllo)

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1], è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006[2].

L'articolo 5 bis della decisione modificata introduce una nuova procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base, adottato secondo la procedura di codecisione, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

La direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE è stata oggetto di un accordo in terza lettura da parte dei colegislatori immediatamente prima dell'entrata in vigore della nuova decisione relativa alla procedura di comitato[3]. La direttiva è entrata in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 26 settembre 2006[4]; pertanto ora è necessario adeguarla in modo da includere, ove opportuno, i riferimenti alla nuova procedura di regolamentazione con controllo.

2007/0036 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9] dispone che determinate misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[10].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto una procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) In conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[11] in merito alla decisione 2006/512/CE, gli strumenti che sono già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4) In particolare, alla Commissione dovrebbe essere conferita la competenza di adeguare l'allegato III e adottare e riesaminare le modalità di applicazione per l'etichettatura delle batterie e degli accumulatori. Visto che tali misure sono di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/66/CE e a completare la direttiva in questione con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) La direttiva 2006/66/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6) Visto che le modifiche da apportare alla direttiva 2006/66/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. Non è quindi necessario stabilire provvedimenti a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/66/CE è modificata come segue:

1. L'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito come segue:

"Secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche.

È definita una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

2. La prima frase dell'articolo 12, paragrafo 6, è sostituita come segue:

"6. L'allegato III può essere adattato o integrato per tener conto dei progressi scientifici o tecnici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

3. L'articolo 17 è sostituito come segue:

"Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro. Tali obblighi di registrazione, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono stabiliti in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

4. L'articolo 21 è modificato come segue:

5. Il paragrafo 2 è sostituito come segue:

"2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. Le modalità di applicazione per l'attuazione di tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato, sono definite entro il 26 marzo 2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono stabilite in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

6. Il paragrafo 7 è sostituito come segue:

"7. Possono essere concesse deroghe all'obbligo di etichettatura previsto dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3."

7. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 3, è sostituito come segue:

"3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, dal paragrafo 1 al paragrafo 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."

Artic olo 2

La presente direttiva entra in vigore il [..] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

[2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[3] Terza lettura al Parlamento europeo il 4.7.2006 e terza lettura al Consiglio il 18.7.2006

[4] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

[5] GU C del , pag. .

[6] GU C del , pag. .

[7] GU C del , pag. .

[8] GU C del , pag. .

[9] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[11] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

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