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Document 52007PC0069

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

/* COM/2007/0069 def. - COD 2007/0032 */

52007PC0069

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni /* COM/2007/0069 def. - COD 2007/0032 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.2.2007

COM(2007) 69 definitivo

2007/0032 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Le istituzioni internazionali, europee e nazionali devono disporre di informazioni sufficientemente affidabili riguardo alla popolazione e alla situazione abitativa nell'Unione europea. In quasi tutte le sfere d'azione dell'UE che riguardino questioni economiche, sociali o ambientali, sono necessari dati di qualità sulla popolazione, utili ai fini della formulazione degli obiettivi strategici e della valutazione dei progressi. I dati censuari permettono di raffrontare in maniera efficace la situazione dei diversi Stati membri dell'UE. Tali dati possono essere utilizzati direttamente (ad esempio, per accertare il numero delle persone interessate da un certo problema o da una data misura) o come denominatore "pro capite" a fini di comparabilità. Inoltre, i dati censuari comparabili a livello europeo costituiscono il cardine delle stime annuali della popolazione, delle indagini per campione e delle analisi regionali. Infine, con la presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si creano le basi per la raccolta di dati, comparabili a livello europeo, sulle abitazioni. 1) I dati decennali da fornire nei termini della proposta sono destinati a coprire un'adeguata gamma di variabili. L'obiettivo principale consiste nel fornire un quadro sufficientemente dettagliato della struttura e delle caratteristiche della popolazione che consentirà un'analisi approfondita, indispensabile per pianificare, gestire e monitorare i diversi ambiti d'azione. Molte di queste politiche hanno una componente europea e le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri chiedono raffronti affidabili nel contesto europeo. 2) I dati forniti conformemente alla presente proposta contribuiscono a garantire un elevato livello di qualità delle stime annuali della popolazione. Tali stime si fondano di norma su anagrafi o altri registri demografici, aggiornati sulla base di atti amministrativi. È assodato che tali dati necessitano di verifiche/adeguamenti periodici, sulla base di un censimento, per accertare eventuali errori statistici e tecnici. L'intervallo tra due cicli di verifiche/adeguamenti periodici, basati sui risultati censuari, delle stime annuali della popolazione non deve superare i dieci anni. Il processo di rilevamento dei dati realizzato conformemente alla presente proposta si ripercuoterà positivamente sulla stima annuale della popolazione. I dati demografici devono soddisfare requisiti di qualità molto elevati, come dimostrano i seguenti esempi: - Il processo democratico all'interno dell'Unione europea richiede stime annuali della popolazione del massimo livello di qualità possibile. L'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea definisce la procedura di voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio. Secondo uno dei criteri, la maggioranza qualificata è composta da rappresentanti di Stati membri che totalizzino almeno il 62% della popolazione dell'Unione. - L'Unione europea sostiene lo sviluppo delle sue regioni meno prospere. L'obiettivo della "convergenza" dei Fondi strutturali è la priorità principale della politica di coesione dell'UE. Sono definite regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui prodotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria (UE -25). Per stabilire quali regioni possano fruire di un aiuto, sono necessari dati regionali della popolazione di elevata qualità. La qualità delle stime regionali della popolazione dipende da una disaggregazione regionale sufficientemente dettagliata della fonte a cui tali stime hanno attinto. L'attuale contesto legislativo recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali è il regolamento (CE) n. 1083 /2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006. - I dati della popolazione sono suscettibili di influire indirettamente sui conti nazionali. 3) L'Unione europea è responsabile della coesione regionale che rappresenta regolarmente una delle voci di bilancio di maggiore incidenza. La raccolta dei dati secondo il presente regolamento fornisce, a livello regionale, l'intera gamma di dati della popolazione necessari per valutare i progressi della coesione regionale. 4) Molte importanti indagini per campione, armonizzate in seno all'UE (ad esempio le indagini sulle forze di lavoro), richiedono dati statistici sulla struttura della popolazione ad un livello regionale per poter estrarre dei campioni ed estrapolare i risultati. Il quadro statistico deve essere armonizzato a livello europeo per assicurare la comparabilità dei risultati dell'indagine. Il rilevamento dei dati secondo le modalità previste dalla presente proposta fornisce un simile quadro statistico. 5) La proposta pone le basi per la raccolta di dati di qualità e comparabili sull'edilizia residenziale. Le condizioni abitative della popolazione presentano implicazioni di grande rilievo. - L'accesso a un alloggio decente costituisce un importante tema della politica sociale. Nel Consiglio europeo di Laeken del 2001, i governi degli Stati membri hanno sottolineato la necessità di sviluppare indicatori comuni sull'integrazione sociale, con riferimento esplicito alla situazione degli alloggi, nonché la necessità di potenziare il sistema statistico in tal senso. Tuttavia, mancano tuttora indicatori sulla situazione abitativa a livello sia europeo che nazionale. I ministri competenti per l'edilizia residenziale degli Stati membri hanno ribadito la necessità di disporre di dati comparabili sugli alloggi. - Gli edifici residenziali sono forti consumatori di energia, di acqua e di altre forniture e servizi con una componente ambientale. - L'edilizia residenziale presenta una grande valenza economica (offerta e domanda di alloggi, finanziamenti, costruzione, ristrutturazioni). |

120 | Contesto generale Il mancato conseguimento degli obiettivi fissati dalla proposta legislativa comporterà gravi conseguenze negative per molte parti del sistema statistico europeo, nonché per l'adempimento degli obblighi giuridici (ad esempio, il voto di maggioranza, i Fondi strutturali) e la qualità delle analisi e della valutazione politica sulla base delle rispettive statistiche. L'ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni nell'Unione europea, riguardante il 2001, non era basato su una legislazione europea, bensì su un "gentlemen's agreement", ossia su un accordo volontario. È chiaramente dimostrato che un simile accordo non garantisce sufficientemente la qualità necessaria per le previste finalità dei dati. - La notevole disparità delle date di riferimento ha notevolmente compromesso la comparabilità: le date di riferimento erano scaglionate su un periodo di 39 mesi, compreso tra il marzo 1999 (Francia) e il maggio 2002 (Polonia); i dati relativi a Malta si riferivano nientemeno che al novembre 1995. - Non è stata osservata la puntualità: benché il "gentlemen's agreement" prevedesse la trasmissione dell'insieme dei dati a Eurostat entro il 30 giugno 2003, gli ultimi dati sono pervenuti solo verso la metà del 2005, per cui sono stati pubblicati nel settembre 2005, ossia 44 mesi dopo la fine dell'anno di riferimento. - I dati inizialmente prodotti erano spesso incompleti, non interamente convalidati o contradditori. Le numerose richieste di una nuova verifica dei dati hanno ritardato notevolmente il processo di produzione dei dati. Tenuto conto delle importanti destinazioni dei dati censuari, si impongono norme più rigorose in materia di metadati e di garanzia della qualità. |

139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nessuna. |

140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Il diritto europeo impone ad Eurostat di fornire dati sulla popolazione del massimo livello di qualità possibile (ad esempio, voto di maggioranza, Fondi strutturali; cfr. punto 2) del paragrafo "Motivazione e obiettivi della proposta"). Inoltre, molti settori d'azione dell'UE richiedono dati sulla popolazione e/o sugli alloggi per contribuire a formulare obiettivi strategici e valutare i progressi. I dati devono essere pienamente comparabili a livello europeo e sono spesso richiesti dati statistici dettagliati a livello regionale, variamente disaggregati e di una qualità che può essere garantita soltanto dalla legislazione europea relativa ai censimenti della popolazione e delle abitazioni. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Un progetto di regolamento sui censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'Unione europea è stato presentato ai direttori delle statistiche sociali (provenienti dagli istituti nazionali responsabili delle attività di censimento) il 28 settembre 2005 e al comitato del programma statistico il 30 novembre 2005. In seno alla Commissione economica per l'Europa dell'ONU e all'UE hanno avuto luogo consultazioni approfondite per quanto riguarda i temi oggetto di un censimento della popolazione e delle abitazioni in tale regione. A dette consultazioni hanno partecipato numerosi esperti di vari paesi europei. Inoltre, Eurostat ha condotto uno studio di fattibilità circa i temi da affrontare ed il loro livello di dettaglio regionale. Lo studio comprendeva un'indagine svolta presso gli istituti nazionali di statistica. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Il comitato del programma statistico ha espresso ampio appoggio al progetto legislativo ed all'approccio su cui esso si fonda. Su richiesta di alcuni Stati membri dell'UE è stato accluso in allegato al regolamento un elenco esauriente degli argomenti da trattare. |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati Metodologia e tecnica di censimento; temi e caratteristiche dei censimenti. |

222 | Metodologia applicata Nel sistema statistico europeo è buona pratica tenere in massima considerazione le raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi (raccomandazioni CSE), che rispecchiano le principali esigenze nazionali, internazionali e comunitarie in materia di dati della popolazione e degli alloggi. Le raccomandazioni della CSE definiscono la metodologia e la tecnica di censimento, nonché i temi da affrontare. Conformemente a questa proposta, l'elenco delle materie oggetto di censimento nell'Unione europea corrisponde a quello formulato nelle raccomandazioni della CSE. Tali materie sono state identificate come essenziali dopo anni di ricerche approfondite e di consultazioni degli utilizzatori. Gli Stati membri hanno riconosciuto che i dati conformi alle raccomandazioni della CSE sono pertinenti per i loro fini nazionali. La proposta rinvia esplicitamente alle raccomandazioni della CSE per garantire che le decisioni siano basate su consultazioni e analisi appropriate. Le raccomandazioni della CSE sono elaborate da numerosi esperti appartenenti agli organismi preposti all'organizzazione e all'esame dei censimenti. Esse sono il risultato di discussioni e scambi di opinioni approfonditi svoltisi nel quadro di conferenze, riunioni, gruppi di lavoro, task force e consultazioni scritte. |

223 | Principali organizzazioni/esperti consultati Divisione Statistiche delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa (CEE/NU), istituti nazionali di statistica. |

2249 | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati L'assenza di dati censuari di qualità sulla popolazione dell'UE potrebbe presentare rischi anche seri, con conseguenze irreversibili, per la formulazione e la valutazione delle azioni politiche, nonché per l'amministrazione e la gestione finanziaria. |

225 | I pareri risultanti dalla consultazione sono in linea con le raccomandazioni stesse della CSE, nonché con i risultati dello studio di fattibilità condotto negli Stati membri. |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibili al pubblico i pareri degli esperti La versione attuale delle raccomandazioni della CSE è disponibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1e.pdf |

230 | Analisi di eventuali conseguenze Sono state prese in esame le seguenti possibilità: A) Mancanza di un'armonizzazione dei censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'UE: a medio termine ciò implicherebbe la mancanza nell'UE di dati esaurienti e comparabili sulla popolazione e sugli alloggi. Le conseguenze negative di natura giuridica (voto di maggioranza, Fondi strutturali) e politica (formulazione e valutazione dell'azione politica) sarebbero in questo caso gravi. B) Censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'UE sulla base di un "gentlemen's agreement": ciò comporterebbe dati di scarsa qualità sulla popolazione e sugli alloggi nell'UE, la cui comparabilità non potrebbe essere garantita. Ne deriverebbero inoltre importanti conseguenze negative sul piano sia giuridico che politico. C) Censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'UE sulla base di una direttiva: esiste un rischio significativo di deviazioni e di distorsioni quando le prescrizioni tecniche sono trasposte nel diritto nazionale, con potenziale perdita sostanziale della comparabilità e, quindi, con importanti conseguenze negative di ordine giuridico e politico. D) Censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'UE sulla base di una legislazione europea (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio + regolamento d'applicazione della Commissione). La legislazione sarà orientata ai risultati, non alle risorse impiegate. Essa specificherà le responsabilità ed i ruoli, nonché le esigenze comuni riguardo alla qualità ed alla trasparenza dei risultati e dei metodi. Ciò garantirebbe la disponibilità di dati di elevata qualità e comparabili sulla popolazione nell'UE, consentendo di onorare gli obblighi giuridici e politici. E) Censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'UE sulla base di una legislazione europea (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio + regolamento d'applicazione della Commissione). La legislazione sarà orientata alle risorse impiegate. Essa preciserà in dettaglio le fonti di dati che gli Stati membri dovranno utilizzare (questionari, registri, ecc.) e le modalità di estrapolazione dei dati richiesti da tali fonti. L'onere legato a tale metodo rischia di essere enorme. Gli Stati membri dovranno adattare tutti i registri utilizzati nel censimento, in particolare tutte le anagrafi e i registri delle abitazioni. Molte persone residenti potrebbero dover riempire questionari con conseguente notevole carico di lavoro sul terreno per i servizi di censimento e gli intervistatori. Le implicazioni finanziarie di un intervento dell'UE sarebbero significative nel contesto dei bilanci pubblici nazionali. L'opzione D è l'opzione preferita: essa permette di ottenere risultati censuari attendibili, trasparenti e sufficientemente comparabili. La legislazione sarà orientata ai risultati, non alle risorse impiegate, lasciando libertà di scelta agli Stati membri circa le fonti di dati da utilizzare e le modalità di ottenimento dei risultati. Sebbene gli Stati membri siano liberi di scegliere le modalità giudicate più idonee per lo svolgimento dei censimenti nei rispettivi paesi, la qualità e, in particolare, la comparabilità risulterebbero sufficientemente garantite, in quanto la normativa obbligherà gli Stati membri a rispettare le prescrizioni fondamentali nonché specifiche disposizioni in materia di qualità. La metodologia e le tecniche impiegate dovranno essere chiaramente descritte al fine di rendere trasparenti i processi e i risultati dei censimenti organizzati negli Stati membri. L'opzione D riduce al minimo l'onere aggiuntivo derivante dall'intervento a livello comunitario. Il disturbo statistico è limitato agli adempimenti necessari per riferire sui temi concordati e per soddisfare le prescrizioni comuni in materia di qualità, nonché a taluni oneri gravanti sugli istituti statistici (redazione di relazioni sulla qualità e fornitura di metadati e di altri documenti esplicativi). |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte La proposta specifica le responsabilità ed i ruoli nella fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni, nonché le prescrizioni comuni riguardo alla qualità ed alla trasparenza di risultati e metodi. Essa lascia gli Stati membri liberi di produrre i dati necessari secondo le modalità ritenute più adatte a livello nazionale, tra cui anche la scelta della fonte dalla quale gli Stati membri desiderano ricavare i loro dati. La proposta garantisce, al contempo, la qualità dei dati, in particolare la comparabilità a livello europeo. In sostanza, il metodo non è incentrato sulle risorse impiegate, bensì sui risultati. |

310 | Base giuridica L’articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo fissa le prescrizioni in merito alla elaborazione delle statistiche comunitarie e statuisce che questa deve presentare i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità, dell’obiettività, dell’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza statistica. |

320 | Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza esclusiva della Comunità. |

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. |

331 | Uno dei criteri fondamentali riguardanti la qualità di qualsivoglia dato statistico è la comparabilità. Dal momento che i dati sulla popolazione e sulle abitazioni sono utilizzati per contribuire all'applicazione della legislazione europea, valutare le politiche europee e/o comparare i risultati di politiche nazionali a livello comunitario, è evidente che i dati di riferimento devono essere comparabili a livello europeo. Gli Stati membri non possono ottenere ciò nella giusta misura senza un chiaro quadro europeo, vale a dire una legislazione europea che stabilisca parametri statistici ed esigenze di qualità comuni. Inoltre, la trasparenza della metodologia e della tecnica di censimento utilizzate nei diversi paesi è una condizione necessaria per ottenere la comparabilità. La trasparenza, a sua volta, richiede una legislazione europea e una collaborazione strutturata, sulla base di tale legislazione, tra gli organismi statistici competenti a livello nazionale ed europeo. L'esperienza del passato dimostra chiaramente che un accordo informale, privo di un quadro stabilito, chiaro e controllato, non porta ad alcun risultato statistico all'altezza della qualità richiesta. |

332 | L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

La legislazione comunitaria proposta è necessaria per garantire la qualità, e in particolare la comparabilità. Il regolamento definisce le prescrizioni comuni per garantire tale qualità, nonché la trasparenza della metodologia e della tecnica utilizzate negli Stati membri. - Gli Stati membri devono assicurare la qualità dei dati e dei metadati trasmessi e devono garantire che le fonti dei dati e la metodologia scelte rispettino, nella massima misura possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni, in particolare l'enumerazione individuale, la simultaneità, l'universalità in un territorio definito, la disponibilità dei dati relativi alle piccole regioni e la periodicità definita. - Gli Stati membri devono riferire sulle fonti di dati utilizzate per ottemperare agli obblighi, spiegare le ragioni della scelta di tali fonti e le eventuali ripercussioni di tale scelta sui risultati dei dati che essi presentano. Essi riferiranno sulla misura in cui le fonti dei dati e la metodologia scelte rispondono alle caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni. - Per tutti i paesi, i temi centrali da trattare saranno identici. - Per tutti i paesi, la data di riferimento dei dati deve rientrare nello stesso anno civile. - I dati saranno trasmessi entro 24 mesi a partire dalla fine dell'anno di riferimento, nel formato tecnico richiesto dalla Commissione (Eurostat). - La popolazione coprirà tutte le persone che hanno la loro dimora abituale nel paese. Il regolamento definisce tale concetto. - Il regolamento definisce le nozioni di "nazionale" e "regionale". - Il regolamento si limita a stabilire i criteri comuni e lascia agli Stati membri il compito di rispondere a tali criteri nel modo, secondo loro, più conveniente a livello nazionale. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie o nazionali). |

513 | È stato riconosciuto che le esigenze comuni stabilite dal progetto di regolamento rappresentano soluzioni attuabili e forniscono un chiaro orientamento agli organismi nazionali di censimento. La mancanza di armonizzazione a posteriori dei risultati statistici riguardo alle definizioni e alle nozioni semplifica le procedure amministrative degli istituti statistici. |

Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

CALENDARIO |

511 | È difficile al momento proporre uno scadenzario dettagliato per l'adozione del regolamento e delle sue misure di attuazione, poiché le future attività dipendono dal risultato dei negoziati in corso presso la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo e dal termine di adozione formale del regolamento. Tuttavia, un calendario provvisorio potrebbe essere il seguente (da modificarsi eventualmente a seconda della data d'entrata in vigore del regolamento): Secondo semestre del 2006 Consultazione interservizi sul progetto di regolamento nella Commissione europea. Traduzione della proposta legislativa ufficiale della Commissione europea in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Primo semestre del 2007 Presentazione di un progetto di regolamento al collegio in vista dell'adozione formale. Presentazione della proposta legislativa ufficiale della Commissione europea al Consiglio dell'UE in prima lettura. Secondo semestre del 2006/anno 2007 Riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni tecniche attinenti al regolamento. Aggiunta di specifiche alle raccomandazioni relative ai censimenti UNECE e Eurostat. Preparazione di un regolamento di applicazione della Commissione. |

2007/0032 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

sentito il comitato del programma statistico (CPS) istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio[2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[3],

considerando quanto segue:

1. La Commissione deve disporre di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e comparabili sulla popolazione e sulle famiglie per adempiere alle mansioni assegnatele, segnatamente in forza degli articoli 2 e 3 del trattato. Va garantita una sufficiente comparabilità a livello comunitario per quanto riguarda la metodologia, le definizioni ed il programma dei dati e dei metadati statistici.

2. Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l'esame e la definizione di misure di politica regionale e sociale che interessano specifici settori della Comunità.

3. Affinché i dati possano essere utilizzati nel modo più razionale possibile nel comparare le situazioni dei diversi Stati membri, essi devono fare riferimento ad un dato anno da definirsi.

4. Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[4], che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme alle norme d'imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, economicità e riservatezza statistica.

5. In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria[5].

6. Dal momento che gli obiettivi del presente regolamento, ossia la raccolta e la compilazione di statistiche comunitarie comparabili ed esaurienti sulla popolazione e sugli alloggi, non possono essere conseguiti in maniera adeguata dagli Stati membri per la mancanza di parametri statistici e di requisiti di qualità comuni, nonché per l'insufficiente trasparenza metodologica, mentre possono essere realizzati più facilmente a livello comunitario tramite un quadro statistico comune, la Comunità può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

7. Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].

8. In particolare, va conferito alla Commissione il potere di stabilire le condizioni per l'adattamento delle definizioni, la determinazione degli anni di riferimento successivi e l'adozione del programma dei dati e dei metadati statistici. Dal momento che tali misure sono di natura generale e sono destinate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, occorre adottarle secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "popolazione": la popolazione nazionale e regionale nella sua dimora abituale alla data di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

b) "abitazione": le unità abitative e gli immobili, nonché la relazione tra la popolazione e i locali di abitazione ai livelli nazionale e regionale alla data di riferimento; "edifici": gli immobili effettivamente o potenzialmente contenenti le unità abitative;

c) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee a scopi di ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi oppure, in mancanza di questo, il luogo di residenza legale o dichiarata;

d) "data di riferimento": la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento;

e) "nazionale": il territorio degli Stati membri;

f) "regionale": il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 e il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] nella versione valida alla data di riferimento, nonché il livello 2 delle unità amministrative locali (livello UAL 2);

g) "caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni": l'enumerazione individuale, la simultaneità, l'universalità in un territorio definito, la disponibilità di dati su piccole regioni e la periodicità definita;

h) "microdati resi anonimi": i dati statistici individuali modificati per ridurre al minimo, in osservanza delle migliori pratiche attuali, il rischio di identificazione delle unità statistiche cui essi si riferiscono.

2. Se necessario, la Commissione può adattare le definizioni di cui al paragrafo 1, in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione e sulle abitazioni riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali, economiche e abitative di individui, famiglie, nuclei familiari, unità abitative e edifici ai livelli nazionale e regionale secondo le modalità stabilite nell'allegato.

Articolo 4

Fonti dei dati e norme di qualità

1. Gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse fonti di dati, in particolare:

a) un censimento tradizionale;

b) un censimento basato sui registri;

c) una combinazione di un censimento tradizionale e di un'indagine per campione;

d) una combinazione di un censimento basato sui registri e di un'indagine per campione;

e) una combinazione di un censimento basato sui registri e di un censimento tradizionale;

f) un'indagine appropriata con campioni a rotazione (censimento a rotazione).

2. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella misura massima possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e le organizzazioni internazionali, stabilisce le raccomandazioni metodologiche e le prescrizioni volte ad assicurare la qualità dei dati e dei metadati prodotti, in particolare le raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti demografici e abitativi.

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, alle ragioni della scelta di tali fonti e agli effetti di tale scelta sulla qualità delle statistiche (relazione sulla qualità). Gli Stati membri comunicano contestualmente in che misura le fonti di dati e la metodologia scelte rispettino le caratteristiche essenziali dei censimenti demografici e degli alloggi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

5. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione (Eurostat) di eventuali revisioni e correzioni delle statistiche trasmesse in applicazione del presente regolamento, nonché di qualsivoglia cambiamento della metodologia e delle fonti di dati utilizzate.

6. La Commissione definisce il contenuto della relazione sulla qualità, nonché i criteri di qualità per l'elaborazione e la diffusione dei dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 5

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati convalidati come previsto dal presente regolamento, principalmente all'inizio di ogni decennio.

2. Ogni Stato membro determina una data alla quale si riferiscono i suoi dati (data di riferimento). Tale data di riferimento deve situarsi in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento sarà l'anno 2011. La Commissione stabilisce gli anni di riferimento successivi in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

3. I dati sono forniti entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

4. La Commissione adotta un programma dei dati e metadati statistici da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni in materia di raccolta dei dati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Gli argomenti da trattare, secondo il presente regolamento, per un determinato livello geografico devono figurare nell'elenco riportato in allegato e riferito a quel dato livello.

5. Il programma dei dati statistici può comprendere, oltre ai dati aggregati (sotto forma di programma tabulare), un campione di microdati resi anonimi.

6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati convalidati in forma elettronica. La Commissione adotta il formato tecnico adatto da utilizzare per la trasmissione dei dati richiesti, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

7. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono senza indugio i dati modificati alla Commissione (Eurostat).

Articolo 6

Misure di esecuzione

1. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a) l'adozione del formato tecnico adatto, di cui all'articolo 5, paragrafo 6.

2. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

a) l'adattamento delle definizioni, di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

b) la definizione del contenuto della relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

c) la definizione dei criteri di qualità, di cui all'articolo 4, paragrafo 6;

d) la definizione degli anni di riferimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

e) l'adozione del programma di dati e di metadati statistici, di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i vantaggi dell’aggiornamento devono essere maggiori dei relativi costi, sia il principio che gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Argomenti da trattare nel censimento della popolazione e delle abitazioni

1 Temi riguardanti la popolazione

1.1 Temi obbligatori per i livelli geografici: NUTS 3, UAL 2

1.1.1 Temi non estrapolati

- Luogo di dimora abituale

- Sesso

- Età

- Stato civile de jure

- Paese/luogo di nascita

- Paese di cittadinanza

- Luogo precedente di dimora abituale e data d'arrivo nell'attuale posto o Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

- Relazioni tra i componenti il nucleo familiare

1.1.2 Temi estrapolati

- Popolazione totale

- Località

- Situazione nel nucleo familiare

- Situazione familiare

- Tipo di nucleo familiare

- Dimensione del nucleo familiare

- Tipo di famiglia

- Dimensione della famiglia

1.2 Temi obbligatori per i livelli geografici: livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1 Temi non estrapolati

- Luogo di dimora abituale

- Ubicazione del luogo di lavoro

- Sesso

- Età

- Stato coniugale de jure

- Situazione lavorativa attuale

- Professione

- Settore (ramo d'attività economica)

- Posizione nella professione

- Titolo di studio

- Paese/luogo di nascita

- Paese di cittadinanza

- Eventuale residenza all'estero e anno d'arrivo nel paese

- Luogo precedente di dimora abituale e data d'arrivo nell'attuale posto o Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

- Relazioni tra i componenti del nucleo familiare

- Titolo di godimento dell'unità abitativa

1.2.2 Temi estrapolati

- Popolazione totale

- Località

- Situazione nel nucleo familiare

- Situazione familiare

- Tipo di nucleo familiare

- Dimensione del nucleo familiare

- Tipo di famiglia

- Dimensione della famiglia

1.3 Temi raccomandati per i livelli geografici:

livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2

1.3.1 Si raccomanda agli Stati membri di riferire in merito a tutti i temi obbligatori per il livello regionale NUTS 2 anche a tutti i livelli regionali più dettagliati, fino al livello regionale più dettagliato disponibile.

1.3.2 Temi non estrapolati

- Ubicazione della scuola o dell'università

- Modo di trasporto al lavoro

- Modo di trasporto a scuola o all'università

- Tragitto casa - lavoro e tempo di percorrenza

- Tragitto casa - scuola e tempo di percorrenza

- Situazione coniugale de facto

- Numero di figli nati vivi

- Data(e) di matrimonio de jure di donne sposate: i) primo matrimonio e ii) matrimonio attuale

- Data(e) dell'inizio dell'unione(delle unioni) consensuale(i) di donne che hanno convissuto consensualmente: i) prima unione consensuale e ii) attuale unione consensuale

- Situazione nell'attività usuale

- Prestatori di servizi gratuiti, volontari

- Tipo di settore (unità istituzionale)

- Occupazione informale

- Tipo di luogo di lavoro

- Ore abitualmente lavorate

- Sottoccupazione legata al numero di ore di lavoro prestate

- Durata della disoccupazione

- Numero di persone che lavorano nell'unità aziendale locale

- Principale fonte di sussistenza

- Reddito

- Titoli di studio

- Ambito di studio

- Scolarità

- Alfabetizzazione

- Competenze informatiche

- Paese di dimora abituale precedente all'estero

- Durata totale della residenza nel paese

- Luogo di dimora abituale cinque anni prima del censimento

- Motivo della migrazione

- Paese di nascita dei genitori

- Acquisizione della cittadinanza

- Origine etnica

- Lingua

- Religione

- Disabilità

- Alloggio ad uso singolo o comune

- Affitto

- Beni di consumo durevoli del nucleo familiare

- Numero di automobili ad uso del nucleo familiare

- Disponibilità di parcheggi

- Telefono e collegamento a Internet

- Produzione agricola in proprio (a livello di nucleo familiare)

- Caratteristiche dell'insieme delle attività agricole nel corso dell'anno precedente (a livello individuale)

1.3.3 Temi estrapolati

- Zone rurali ed urbane

- Gruppi socioeconomici

- Persone con un contesto straniero/nazionale

- Gruppi della popolazione in rapporto alla migrazione internazionale

- Popolazione con un passato di rifugiati

- Sfollati

- Unioni omosessuali

- Famiglia allargata

- Tipo di famiglia ricostituita

- Tipo di famiglia allargata

- Composizione generazionale delle famiglie

2 Variabili dell'abitazione

2.1 Temi obbligatori per i livelli geografici: NUTS 3, UAL 2

2.1.1 Temi non estrapolati

- Tipo di alloggio

- Ubicazione dell'alloggio

- Stato d'occupazione di abitazioni convenzionali

- Numero di occupanti

- Superficie utile abitabile e/o numero di vani delle unità abitative

- Abitazioni per tipo di edificio

- Abitazioni per periodo di costruzione

2.1.2 Temi estrapolati

- Densità

2.2 Temi obbligatori per i livelli geografici: livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1 Temi non estrapolati

- Modalità di occupazione

- Tipo di alloggio

- Ubicazione dell'alloggio

- Stato d'occupazione di abitazioni convenzionali

- Tipo di proprietà

- Numero di occupanti

- Superficie utile abitabile e/o numero di vani delle unità abitative

- Sistema di alimentazione idrica

- Servizi igienici

- Bagni

- Tipo di riscaldamento

- Abitazioni per tipo di edificio

- Abitazioni per periodo di costruzione

2.2.2 Temi estrapolati

- Densità

2.3 Temi raccomandati per i livelli geografici:

livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3, UAL 2

2.3.1 Si raccomanda agli Stati membri di riferire in merito a tutti i temi obbligatori per il livello regionale NUTS 2 anche a tutti i livelli regionali più dettagliati, fino al livello regionale più dettagliato disponibile.

2.3.2 Temi non estrapolati

- Disponibilità e caratteristiche di abitazioni secondarie, stagionali e libere

- Occupazione per numero di famiglie

- Tipo di vani

- Acqua calda

- Riscaldamento dell'acqua per usi igienici

- Tipo di sistema di evacuazione delle acque luride

- Cucina

- Impianti di cottura

- Fonti d'energia utilizzate per il riscaldamento

- Isolamento termico dell'abitazione

- Disponibilità di energia elettrica

- Produzione di energia elettrica

- Gas di città

- Condizionamento dell'aria

- Ventilazione

- Posizione dell'abitazione nell'edificio

- Accessibilità dell'abitazione

- Ascensore

- Abitazioni per numero di piani dell'edificio

- Abitazioni per materiali in cui sono costruite certe parti dell'edificio contenente l'abitazione

- Abitazioni per stato di riparazione degli edifici

- Separazione dei rifiuti nel nucleo familiare

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[5] COM (2005) 217 def.

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[7] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

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