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Document 52007PC0051

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente {SEC(2007) 160} {SEC(2007) 161}

    /* COM/2007/0051 def. - COD 2007/0022 */

    52007PC0051

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente {SEC(2007) 160} {SEC(2007) 161} /* COM/2007/0051 def. - COD 2007/0022 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 9.2.2007

    COM(2007) 51 definitivo

    2007/0022 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla tutela penale dell'ambiente

    (presentata dalla Commissione) {SEC(2007) 160}{SEC(2007) 161}

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazioni e finalità della proposta Per assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente – obiettivo riconosciuto e sancito dal trattato CE (articolo 174, paragrafo 2) – è necessario affrontare e risolvere il problema della criminalità ambientale. La presente proposta sostituisce la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (2001/0076(COD), modificata in prima lettura dal Parlamento europeo. La presente proposta recepisce le conclusioni della Corte europea di giustizia, la quale, nella sentenza 13 settembre 2005 (causa C-176/03, Commissione c/Consiglio) aveva annullato la decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Nella sentenza citata la Corte ha dichiarato che la Comunità può adottare i provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che essa ritenga necessari per garantire la piena efficacia delle norme che ha emanato ai fini della tutela dell'ambiente. La Comunità e gli Stati membri hanno adottato numerosi atti legislativi per la protezione dell'ambiente. Tuttavia, come dimostrano vari studi di settore[1], le sanzioni attualmente istituite negli Stati membri non sempre risultano sufficienti per garantire la piena attuazione della politica comunitaria per la tutela dell'ambiente. Non tutti gli Stati membri si sono dotati di sanzioni penali idonee a punire tutti i più gravi reati ambientali, benché sia assodato che solo sanzioni di natura penale hanno efficacia sufficientemente dissuasiva. Le ragioni di questa efficacia sono le seguenti: In primo luogo, l'imposizione di sanzioni penali è indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori civilistici. In secondo luogo, le sanzioni di natura amministrativa o pecuniaria rischiano di non aver sufficiente efficacia dissuasiva quando gli autori del danno ambientale non sono solvibili o, al contrario, quando abbiano cospicue risorse finanziarie. In questi casi possono essere necessarie pene privative della libertà. In terzo luogo, gli strumenti a disposizione nell'ambito delle indagini penali e dell'azione penale (ivi compresa l'assistenza reciproca fra Stati membri) sono molto più incisivi di quelli predisposti dal diritto civile o amministrativo e possono contribuire a una più efficace tutela dell'ambiente. Infine, il fatto che nelle indagini intervengano le autorità inquirenti, cioè autorità diverse da quelle amministrative che hanno rilasciato licenze di esercizio o permessi di inquinare, costituisce un'ulteriore garanzia d'imparzialità. Oltre alla diversa natura e tipologia delle sanzioni apprestate dai singoli Stati membri, esistono anche differenze di rilievo in ordine al grado di severità delle sanzioni applicate dalle autorità nazionali per reati identici o analoghi. Ora, poiché la criminalità ambientale ha spesso natura transnazionale e ha comunque effetti transnazionali, gli autori dei reati possono trarre vantaggio, per i propri fini, dalle asimmetrie che esistono nelle normative dei singoli Stati membri. Per tutti questi motivi il problema deve essere affrontato e risolto tramite un'iniziativa della Comunità. Il contesto Nel 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla tutela penale dell'ambiente. Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 aveva chiesto alle istituzioni comunitarie uno sforzo per concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni per un numero limitato di attività criminose particolarmente gravi, ivi compresi i reati ambientali. Nel febbraio 2000 il Regno di Danimarca ha presentato un'iniziativa ai fini dell'adozione di una decisione quadro per la repressione dei reati ambientali gravi. Il Consiglio Giustizia e Affari interni ha convenuto, il 28 settembre 2000, che era opportuno adottare una normativa specifica sui reati ambientali. Il 13 marzo 2001 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Scopo del provvedimento era di garantire un'applicazione più efficace della normativa comunitaria sulla tutela ambientale individuando, per tutta la Comunità, un insieme minimo di reati ambientali. Il Parlamento europeo ha adottato la propria relazione sulla proposta, in prima lettura, l'8 aprile 2002. Il 30 settembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata che recepiva diversi emendamenti proposti dal Parlamento europeo [doc. COM/2002/544 def.]. Il Consiglio non ha preso in esame la proposta della Commissione, ma ha invece adottato, il 27 gennaio 2003, su iniziativa della Danimarca, la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Successivamente, con sentenza 13 settembre 2005 nella causa C-176/03 (Commissione c/Consiglio), la Corte europea di giustizia ha annullato la decisione quadro perché adottata in violazione dell'articolo 47 UE. La Corte ha ritenuto che, in base sia alle loro finalità che al loro contenuto, gli articoli da 1 a 7 della decisione quadro riguardavano soprattutto la tutela dell'ambiente e avrebbero potuto essere validamente adottati sulla base dell'articolo 175 CE. Il 30 novembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione che illustra la sua posizione sulle conseguenze da trarre dalla sentenza sopra citata, dichiarando che sarebbe stato necessario adottare una nuova proposta legislativa sui reati ambientali. La sentenza del 2005 implica la necessità di ritirare la proposta di direttiva del 2001 e di presentare una nuova proposta che modifichi in modo conseguente il contenuto degli articoli da 1 a 7 dell'annullata decisione quadro. Talune fattispecie di reato dovranno essere modificate tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel frattempo nella normativa ambientale della Comunità. La nuova proposta contiene inoltre alcune integrazioni dell'articolato in considerazione della necessità di garantire un'efficace protezione dell'ambiente (si tratta in particolare del ravvicinamento delle sanzioni applicabili per reati ambientali particolarmente gravi). In considerazione della citata sentenza della Corte di giustizia la Commissione intende presentare, durante il 2007, una proposta che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. |

    Disposizioni vigenti nel settore disciplinato dalla proposta Ancorché la normativa ambientale imponga in vari casi agli Stati membri l'obbligo di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa ambientale, non esistono disposizioni che espressamente impongano agli Stati membri di adottare specificamente sanzioni penali per i reati ambientali gravi. |

    Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione La direttiva qui proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, è stata redatta in conformità con i principi di giustizia definiti dal capitolo VI della Carta ed è finalizzata a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di tutela dell'ambiente, in armonia con il principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    Il problema dei reati ambientali costituisce, da diversi anni, un tema di discussione in varie sedi internazionali ed europee. La Commissione europea ha organizzato una conferenza pubblica sui reati ambientali nel novembre 2003 ed ha fornito il proprio supporto ad un workshop organizzato sull'argomento dal Royal Institute of International Affairs a Londra nel 2002. Varie riunioni di esperti sul tema specifico del commercio illegale di specie minacciate si sono svolti a Francoforte nel 2001 e a Budapest nel 2004. Nel caso in esame non è stato ritenuto necessario procedere ad un'ulteriore consultazione dei soggetti interessati. Dopo l'annullamento della decisione quadro 2003/80/GAI da parte della Corte europea di giustizia nella citata sentenza del 13 settembre 2005 si è verificato un vuoto giuridico nel settore della repressione dei reati ambientali, e questa lacuna doveva essere colmata al più presto. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Negli ultimi anni si sono svolte varie riunioni di lavoro, conferenze e riunioni di esperti che hanno consentito di raccogliere informazioni su questa problematica e di strutturare le grandi linee della presente proposta. |

    Analisi d'impatto Sono state prese in considerazione varie opzioni: come sempre, l'eventualità di non prendere alcuna iniziativa al livello dell'UE, in secondo luogo la possibilità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri tramite iniziative volontarie; in terzo luogo, la piena armonizzazione del diritto penale ambientale e, infine, il ravvicinamento parziale delle normative nazionali sui reati ambientali. L'opzione consistente nel lasciare le cose come stanno o nell'assumere iniziative non obbligatorie da parte del legislatore comunitario sono due opzioni che non avrebbero alcun impatto positivo sul livello di tutela dell'ambiente e non affronterebbero nel modo dovuto i problemi legati alla repressione dei reati ambientali; questi problemi nascono in gran parte dalle difformi normative degli Stati membri. La piena armonizzazione della legislazione ambientale e penale è una soluzione che andrebbe al di là di quanto è necessario e disconoscerebbe il fatto che il diritto penale degli Stati membri risente tuttora fortemente dei valori culturali peculiari di ciascuno Stato membro, cosicché è necessaria una certa flessibilità nella sua applicazione. Con riferimento ad un ravvicinamento limitato della legge penale degli Stati membri, la Commissione ha preso in considerazione tre diverse misure: un elenco armonizzato di reati gravi, l'armonizzazione dell'ambito di responsabilità delle persone giuridiche e il ravvicinamento dei livelli di sanzione dei reati commessi con il concorso di circostanze aggravanti. Si è ritenuto che tutte e tre le opzioni avrebbero conseguenze molto positive sul livello di tutela dell'ambiente e sulla cooperazione giudiziaria e di polizia e che, oltretutto, non dovrebbero aumentare in modo significativo i costi per le imprese né determinare un aumento di lavoro per le amministrazioni. |

    La relazione sulla Valutazione d'impatto si trova nel http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte La direttiva qui proposta istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi che dovranno essere considerati fatti penalmente rilevanti in tutta la Comunità qualora siano posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Anche la partecipazione e l'istigazione alla commissione di tali atti è considerata un reato penale. L'ambito di responsabilità delle persone giuridiche è definito dettagliatamente. I reati devono essere puniti mediante sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive quando sono commessi da persone fisiche e da sanzioni penali o non penali quando sono commesse da persone giuridiche. Per quanto riguarda i reati commessi in determinate circostanze aggravanti (ad esempio reati che hanno provocato danni particolarmente gravi o ai quali hanno partecipato organizzazioni criminali) è stato ravvicinato anche il livello minimo delle sanzioni massime irrogabili alle persone fisiche e giuridiche. |

    Fondamento giuridico Le disposizioni della presente direttiva riguardano la tutela dell'ambiente. Di conseguenza, la sua base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE. |

    Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nelle materie di competenza esclusiva della Comunità. |

    Le finalità della proposta non possono essere conseguite in modo soddisfacente dagli Stati membri per le ragioni qui indicate. |

    L'inasprimento delle sanzioni in singoli Stati membri non risolverebbe il problema con la dovuta efficacia poiché gli autori dei reati potrebbero facilmente sottrarsi all'applicazione della legge penale di questi Stati ponendo in essere la loro condotta criminale in luoghi nei quali vige una legislazione più permissiva. |

    Le finalità della proposta possono essere meglio realizzate a livello comunitario per le ragioni sotto indicate. |

    La proposta istituisce uno standard comunitario minimo relativo agli elementi costitutivi dei reati penali gravi contro l'ambiente, un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche e fissa l'entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi. In questo modo sarà garantito che questi ultimi vengano trattati secondo modalità simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono nelle legislazioni nazionali degli Stati membri. La proposta faciliterà inoltre la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazione transfrontaliere. |

    La politica comunitaria per la tutela dell'ambiente deve essere attuata integralmente in tutta la Comunità. A tal fine è necessario operare un ravvicinamento delle sanzioni. In genere la criminalità ambientale ha implicazioni transnazionali, in quanto coinvolge spesso attività transfrontaliere ed ha spesso conseguenze transnazionali, come l'inquinamento dell'ambiente. |

    La direttiva proposta si limita a istituire un livello minimo di armonizzazione in relazione alle attività che devono essere considerate reati e si limita ad operare un ravvicinamento delle sanzioni minime per i casi più gravi, quando cioè il reato abbia conseguenze particolarmente preoccupanti ovvero quando sia commesso con il concorso di circostanze aggravanti. |

    La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte qui di seguito. |

    Lo strumento prescelto è una direttiva, cioè un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella sua attuazione. Ai sensi dell'articolo 176 CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di istituire disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono istituire nuove figure di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe. |

    L'attuazione della direttiva non comporta oneri finanziari e amministrativi significativi, poiché il diritto penale e le strutture giudiziarie già esistono in tutti gli Stati membri. Se non può escludersi che gli Stati membri debbano far fronte ad un onere supplementare a motivo del probabile aumento delle indagini e dei procedimenti penali, va però notato che, in pari tempo, l'effetto dissuasivo di sanzioni più elevate dovrebbe determinare un riflusso della criminalità e, pertanto, far diminuire, a lungo termine, il numero dei procedimenti penali. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumento proposto: direttiva. |

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: La direttiva è lo strumento appropriato per questa iniziativa in quanto definisce uno standard minimo vincolante di tutela ambientale mediante il diritto penale ma lascia agli Stati Membri il necessario margine di flessibilità nel recepire la direttiva nella propria legislazione penale. |

    EFFETTI SUL BILANCIO |

    La proposta non ha alcuna ripercussione sul bilancio comunitario. |

    ULTERIORI INFORMAZIONI |

    Tavola di concordanza Gli Stati membri sono inviati a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che danno attuazione alla direttiva, nonché una tabella di concordanza tra le suddette disposizioni e quelle della presente direttiva. |

    Spazio economico europeo La proposta assume rilievo ai fini dell’SEE e deve pertanto essere estesa allo Spazio economico europeo. |

    Illustrazione dettagliata della proposta 1. Definizione dei reati Nella presente proposta la definizione dei reati corrisponde in gran parte alle definizioni della decisione quadro 2003/80/GAI; sono stati presi in considerazione alcuni emendamenti suggeriti dal Parlamento europeo all'iniziale proposta di direttiva che la Commissione ha accettato dopo la prima lettura. Nella maggior parte dei casi la punibilità di determinate attività dipende dalle loro conseguenze; in altri termini, occorre che esse arrechino (o rischino di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o all'ambiente. Tutti i reati ad eccezione di uno devono avere il requisito della "illiceità"; per "illecito" si intende la violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o decisioni della Comunità, degli Stati Membri o di un'autorità competente finalizzate alla protezione dell'ambiente. Per un solo reato (quello previsto dall'articolo 3, lettera a)) le cui conseguenze sono molto gravi (decesso o lesioni gravi di una persona) non è prescritto il requisito della illiceità per giustificarne la punibilità. Nella versione inglese la presente proposta fa riferimento, a proposito dei reati di cui all'articolo 3, lettere a) e b) a "materials" anziché a "substances", in quanto tale termine in lingua inglese è più ampio. In italiano (come in altre lingue) il termine "substances" è quello pertinente. In conformità con la proposta originale, è stato aggiunto un nuovo reato consistente nel deterioramento illecito significativo di un habitat protetto. È stato inoltre aggiunto un reato per le spedizioni illegali di rifiuti per tener conto della nuova normativa comunitaria. Le spedizioni illegali di rifiuti dovranno considerarsi reati penalmente perseguibili sono nei casi più gravi, cioè quando interessino volumi non trascurabili e vengano posti in essere per fini di lucro. Numerosi reati sono descritti in termini vaghi, come ad esempio "danno rilevante", "danno grave" o "lesioni gravi". Questi termini non sono stati definiti, ragion per cui spetta a ciascuno Stato membro darne un proprio apprezzamento alla luce delle proprie tradizioni e dei propri valori. I comportamenti contemplati dalla direttiva sono considerati penalmente perseguibili quando sono commessi intenzionalmente o, quanto meno, per grave negligenza; sono parimenti perseguibili la partecipazione e l'istigazione alla commissione del reato. 2. Responsabilità delle persone giuridiche Come già affermato dalla decisione quadro (articolo 6) gli Stati Membri devono adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli atti commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto parte di un organo della persona giuridica, oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di essi abbia reso possibile la perpetrazione di tali atti. Il testo della proposta non specifica se la responsabilità delle persone giuridiche sia perseguibile penalmente. Di conseguenza, gli Stati Membri nel cui ordinamento non esiste la responsabilità penale delle persone giuridiche non saranno obbligate a modificare la legge nazionale. 3. Sanzioni Le sanzioni irrogate per reati ambientali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche. Oltre a ciò, le significative differenze che tuttora sussistono nei meccanismi sanzionatori degli Stati Membri rendono necessario prevedere, almeno per i casi particolarmente gravi, il ravvicinamento dei livelli delle sanzioni in funzione della gravità del reato. In mancanza di questo ravvicinamento gli autori dei reati potrebbero approfittare delle lacune nella legge penale di alcuni Stati Membri. Le circostante aggravanti per le quali è previsto un ravvicinamento delle sanzioni sono la particolare gravità delle conseguenze di un reato (come la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave pregiudizio per l'ambiente) o la commissione del reato da parte di un'organizzazione criminale. Queste circostanze sono in genere già considerate particolarmente gravi nel diritto penale degli Stati Membri e sono già oggetto di altri atti comunitari. Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, si propone un ravvicinamento su tre durate della pena in armonia con le conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 25 e 26 aprile 2002. Le tre durate sono correlate all'elemento psicologico (intenzionalità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Il sistema delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue anch'esso un profilo su tre livelli corrispondente a quello individuato dal Consiglio Giustizia e Affari interni per le sentenze di condanna alla reclusione. Le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche sono simili ai valori minimi e massimi adottati dal Consigli nella decisione quadro 2005/667/GAI sulla repressione dell'inquinamento provocato dalle navi. Il testo propone l'irrogazione di sanzioni alternative sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Si tratta di sanzioni che possono risultare in numerosi casi più efficaci delle pene detentive o delle sanzioni pecuniarie; prevedono l'obbligo di riparare il pregiudizio arrecato all'ambiente, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercitare determinate attività commerciali, nonché la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. Anche se in numerosi casi la confisca dei corpi del reato può rivelarsi uno strumento prezioso, non è stato ritenuto necessario inserire nella proposta una specifica disposizione al riguardo, giacché la maggior parte dei reati ambientali gravi sarà disciplinata dalla decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. 4. Data prevista per l'attuazione della direttiva Gli Stati Membri hanno a disposizione un periodo di [18] mesi, tenuto conto che soprattutto gli articolo 3, 4 e 6 recepiscono in gran parte il contenuto degli articoli da 2 a 6 della annullata decisione quadro 2003/80/GAI. Il termine per l'attuazione di tale decisione quadro sarebbe scaduto il 27 gennaio 2005, cosicché gli Stati Membri avranno già provveduto ad emanare buona parte delle misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva. |

    1. 2007/0022 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulla tutela penale dell'ambiente

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[2],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

    visto il parere del Comitato delle regioni[4],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE la politica comunitaria in materia di ambiente mira ad un elevato livello di tutela.

    (2) La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.

    (3) L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa comunitaria. Tale osservanza può e deve essere rafforzata mediante l'applicazione di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile.

    (4) L'introduzione di regole comuni sulle sanzioni penali consentirebbe di usare metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri, più efficaci di quelli disponibili nell'ambito della cooperazione amministrativa.

    (5) Il conferimento del potere di comminare sanzioni alle autorità giurisdizionali anziché a quelle amministrative attribuisce la responsabilità delle indagini e dell'applicazione della normativa ambientale ad autorità indipendenti da quelle che concedono le licenze di esercizio e i permessi di emissione e di scarico.

    (6) Un elevato livello di protezione dell'ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, le quali tipicamente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

    (7) L'inosservanza di un obbligo di agire può avere gli stessi effetti della condotta attiva e deve quindi essere passibile di sanzioni adeguate.

    (8) Pertanto, questi comportamenti devono essere perseguibili penalmente in tutto il territorio della Comunità qualora siano state posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

    (9) Al fine di assicurare una tutela efficace dell'ambiente, la partecipazione o l'istigazione a commettere tali atti devono essere parimenti considerate reato.

    (10) Le attività che danneggiano l'ambiente devono essere passibili di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive che devono anche applicarsi alle persone giuridiche in tutta la Comunità poiché i reati ambientali sono in larga misura commessi nell'interesse o per conto di persone giuridiche.

    (11) Stanti le notevoli differenze che esistono nel livello delle sanzioni dei singoli Stati membri è inoltre necessario provvedere – in determinati casi – a un ravvicinamento di questi livelli in funzione della gravità del reato.

    (12) Un ravvicinamento di questo tipo è particolarmente importante quando i reati di cui trattasi provocano conseguenze gravi o quando sono commessi nell'ambito di organizzazioni criminali che hanno un ruolo rilevante in fatto di criminalità ambientale.

    (13) Poiché la presente direttiva detta soltanto norme minimali, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare disposizioni più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente.

    (14) Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.

    (15) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, vale a dire l'efficace tutela dell'ambiente, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

    (16) Il presente atto rispetta i diritti ed i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1 Oggetto

    La presente direttiva istituisce misure relative al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini della presente direttiva s'intende per

    (a) "illecito" qualsiasi violazione della legislazione comunitaria o di una legge, regolamento amministrativo o decisione di un'autorità competente di uno Stato membro diretta a tutelare l'ambiente;

    (b) "persona giuridica" qualsiasi soggetto che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

    Articolo 3 Infrazioni

    Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti attività, qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, siano perseguibili penalmente:

    (a) lo scarico, l'emissione o l'immissione nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;

    (b) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

    (c) il trattamento illecito, compresi l'eliminazione, il deposito, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

    (d) il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

    (e) la spedizione illegale di rifiuti quali definiti all'articolo 2(35) del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] effettuata per fini di lucro in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;

    (f) la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

    (g) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse o di prodotti derivati;

    (h) l'illecito e significativo deterioramento di un habitat protetto;

    (i) il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono.

    Articolo 4 Partecipazione e istigazione ad un reato

    Gli Stati Membri provvedono affinché la partecipazione o l'istigazione a commettere i reati di cui all'articolo 3 siano perseguibili penalmente.

    Articolo 5 Sanzioni

    1. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati di cui agli articoli 3 e 4 sia punita con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

    2. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati di cui all'articolo 3, lettere da b) ad h) sia punibile con la pena della reclusione di una durata massima non inferiore un anno e non superiore a tre anni, quando il reato è commesso per negligenza grave e provochi danni rilevanti all'aria, al suolo, alle acque, alla fauna o alla flora.

    3. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei seguenti reati sia punibile con la pena della reclusione di una durata massima non inferiore a due e non superiore a cinque anni:

    2. il reato di cui all'articolo 3, lettera a) se commesso per grave negligenza;

    3. i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) ad f) se sono commessi per grave negligenza e cagionano la morte o gravi lesioni alle persone;

    4. i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) a h) se sono commessi intenzionalmente e provocano un danno rilevante all'aria, al suolo, alle acque, alla fauna o alla flora;

    5. i reati di cui all'articolo 3 se sono commessi nell'ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro [… concernente la repressione della criminalità organizzata][7].

    4. Gli Stati Membri provvedono affinché la commissione dei reati seguenti sia punibile con la pena della reclusione di una durata massima non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni:

    6. il reato di cui all'articolo 3, lettera a) se commesso intenzionalmente;

    7. i reati di cui all'articolo 3, lettere da b) ad f) se sono commessi intenzionalmente e cagionano la morte o gravi lesioni alle persone.

    5. Le pene previste dal presente articolo possono essere corredate da altre sanzioni o misure, in particolare dalle seguenti:

    8. il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, amministrare o dirigere una società o una fondazione allorché i fatti che hanno condotto alla condanna inducano a temere che possa essere intrapresa un'iniziativa criminale analoga;

    9. la pubblicazione della decisione giudiziaria di condanna o di qualsiasi sanzione o misura applicata;

    10. l'obbligo di riparare i danni causati all'ambiente.

    Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche

    1. Gli Stati Membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui all'articolo 3 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù

    11. del potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

    12. del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

    13. dell'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

    Gli Stati Membri provvedono inoltre affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili per la loro partecipazione alla commissione dei reati di cui all'articolo 3 in qualità di complici o istigatori.

    2. Gli Stati Membri provvedono affinché le persone fisiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui all'articolo 3 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

    3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui all'articolo 3.

    Articolo 7 Sanzioni per le persone giuridiche

    1. Gli Stati Membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile di un reato ai sensi dell'articolo 6 sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale.

    2. L'importo massimo delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 è

    14. non inferiore a 300 000 EUR e non superiore a 500 000 EUR quando un reato di cui all'articolo 3, lettere da b) ad h) è commesso per grave negligenza e provochi danni rilevanti all'aria, al suolo, alle acque, alla fauna o alla flora.

    15. non inferiore a 500 000 EUR e non superiore a 750 000 EUR qualora:

    i) il reato di cui all'articolo 3, lettera a) è compiuto per grave negligenza, ovvero

    ii) un reato di cui all'articolo 3, lettere da b) ad h)

    - è compiuto per grave negligenza e cagiona la morte o gravi lesioni delle persone, ovvero

    - è commesso intenzionalmente e provoca danni rilevanti all'aria, al suolo, alle acque, o alla flora o alla fauna, o

    iii) un reato di cui all'articolo 3 è commesso intenzionalmente nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro [… sulla repressione della criminalità organizzata];

    16. non inferiore a 750 000 EUR e non superiore a 1 500 000 EUR qualora:

    (i) un reato di cui all'articolo 3, lettera a) è commesso intenzionalmente, o

    (ii) un reato di cui all'articolo 3, lettere da b) ad f) è commesso intenzionalmente e cagiona la morte o gravi lesioni alle persone.

    Gli Stati Membri possono applicare un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è commisurata al fatturato della persona giuridica, al vantaggio finanziario realizzato o perseguito tramite la commissione del reato, ovvero a qualsiasi altro valore che indichi la situazione finanziaria della persona giuridica, sempreché tale sistema preveda sanzioni pecuniarie massime almeno pari al minimo delle sanzioni massime. Gli Stati Membri che attuano la direttiva tramite questo sistema notificano la loro intenzione alla Commissione

    3. Gli Stati Membri che non hanno adottato l'euro applicano il tasso di cambio tra l'euro e la loro moneta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il […].

    4. Le sanzioni previste dal presente articolo possono essere corredate da altre sanzioni o misure, ed in particolare:

    17. dall'obbligo di riparare i danni provocati all'ambiente;

    18. dall'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;

    19. dal divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività industriale o commerciale;

    20. dall'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

    21. da provvedimenti giudiziari di scioglimento;

    22. dall'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno portato alla responsabilità penale;

    23. dal pubblicazione della decisione giudiziaria di condanna o di qualsiasi sanzione o misura applicata.

    Articolo 8 Relazioni

    Non oltre il … e, successivamente, ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, sotto forma di relazione, informazioni relative all'attuazione della presente direttiva.

    Sulla base di tali rapporti, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 9 Recepimento

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 10 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 11 Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] I principali studi su questo tema possono essere consultati sul sito web della DG Ambiente al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/environment/crime/index.htm#studies.

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

    [7] GU L […] del […], pag. […].

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