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Document 52007PC0044

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

/* COM/2007/0044 def. - ACC 2007/0016 */

52007PC0044

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 /* COM/2007/0044 def. - ACC 2007/0016 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.2.2007

COM(2007) 44 definitivo

2007/0016 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito: “la convenzione”) è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio[1] fino al 30 giugno 1998 e da allora prorogata regolarmente. Prorogata per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2005, la convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2007.

2. Un’ulteriore proroga di due anni della convenzione è nell’interesse della Comunità.

3. La proroga della convenzione comporta la proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell’accordo internazionale sui cereali, che copre la convenzione e la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999. Detto contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio comunitario (accordi internazionali in materia di agricoltura).

4. Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l’autorizzazione affinché la Commissione, a nome della Comunità, possa votare in seno al Consiglio internazionale dei cereali a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali fino al 30 giugno 2009.

2007/0016 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

5. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio[2] ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2005, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2007. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel Consiglio internazionale dei cereali consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un altro periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore d’intervento: Agricoltura e sviluppo rurale Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale |

DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995 |

1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

RUBRICA 4 - L ’UE come partner mondiale

05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell ’azione (Parte B): 0,937 milioni di EUR

2.2. Periodo di applicazione: dall’1.7.2007 al 30.6.2009

2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR)

2008 | 2009 | Totale |

Stanziamenti di impegno | 0,464 | 0,473 | 0,937 |

Stanziamenti di pagamento | 0,464 | 0,473 | 0,937 |

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell’attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

Obbl. | Diss. | NO | NO | NO | 4 L’UE come partner mondiale |

4. BASE GIURIDICA

Articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

Data la rilevanza economica della Comunità, soprattutto nel comparto agricolo, è necessario che la CE sia rappresentata nell’ambito di accordi agricoli internazionali che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e per difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati.

Il versamento dei contributi di membro da parte della CE al Consiglio internazionale dei cereali ( International Grains Council - IGC) consente di conseguire gli obiettivi dell’accordo internazionale. L’IGC, cui compete la gestione dell’accordo relativo alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e alla convenzione sull’aiuto alimentare del 1999, promuove gli obiettivi dell’accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato ecc., e, per la convenzione sull’aiuto alimentare, l’assicurazione che i paesi in via di sviluppo si vedano garantire un importo minimo di aiuto alimentare da parte dell’Unione europea. È pertanto nell’interesse della CE partecipare a tali accordi.

La CE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro dell’accordo.

È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall’IGC, il costo complessivo dell’operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro.

5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio

La CE paga i contributi di membro dovuti su base annua per quanto concerne il Consiglio internazionale dei cereali.

Le somme dovute sono pagate finché la CE rimane parte contraente dell’accordo.

La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell’IGC e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B

Stanziamenti di impegno (al terzo decimale): 0,937 milioni di EUR per il biennio: 0,464 per il 2008 e 0,473 per il 2009.

6.2. Calcolo

Le spese connesse all’applicazione delle due convenzioni sono coperte dai contributi annuali di tutti i membri della convenzione cereali.

Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale dei cereali.

All’Unione europea (dopo l’allargamento) sono assegnati 406 dei 2000 voti che conta globalmente la convenzione. Il numero di voti assegnati dovrebbe restare invariato nel biennio 2008/2009. Il costo stimato per voto per il 2008 è pari a 1 143 EUR, che corrisponde a un contributo comunitario di 0,464 milioni di EUR.

Per il 2009, tenendo conto dell’adeguamento del prezzo per voto, il costo stimato è di 0,473 milioni di EUR.

7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto | Personale da assegnare alla gestione dell’azione utilizzando risorse esistenti | Totale | Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione |

Numero di posti permanenti | Numero di posti temporanei |

Funzionari o agenti temporanei | A B C | 0,2 0,1 – | – – – | 0,2 0,1 – | Preparazione per la partecipazione e il seguito riservato alle riunioni dell'IGC |

Altre risorse umane | – | – | – |

Totale | 0,3 | – | 0,3 |

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana | Importo in EUR | Metodo di calcolo |

Funzionari Personale temporaneo | 35 400 | 0,3 x 118 000 |

Altre risorse umane |

Totale | 35 400 |

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Disposizioni di controllo

I servizi della Commissione partecipano attivamente ai lavori dei comitati amministrativi e del consiglio dell’IGC, essendo questi gli organi responsabili della fissazione dei contributi di bilancio.

Le relazioni sulle riunioni in parola e sulle decisioni adottate in tale contesto vengono pubblicate e sono accessibili ai membri.

9. MISURE ANTIFRODE

L’esecuzione e il controllo dei contribuiti CE sono verificati in conformità delle norme previste dall’accordo IGC.

Le modalità specifiche di revisione contabile e di controllo sono fissate nella base giuridica dell’organizzazione internazionale in questione.

I conti di tale organizzazione sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente. La certificazione è trasmessa all’organismo competente dell’IGC per approvazione e successiva pubblicazione.

[1] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

[2] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

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