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Document 52007PC0038

    Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in sede di Comitato misto UE-Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

    /* COM/2007/0038 def. - ACC 2007/0011 */

    52007PC0038

    Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in sede di Comitato misto UE-Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa /* COM/2007/0038 def. - ACC 2007/0011 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 31.1.2007

    COM(2007) 38 definitivo

    2007/0011 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione della Comunità in sede di Comitato misto UE-Messico

    in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    .

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta L'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997. Le disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi di merci sono state stabilite nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico istituto dall'accordo (in prosieguo "la decisione n. 2/2000"). L'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle Parti all'accordo. Il Messico e la Comunità hanno convenuto di introdurre taluni emendamenti alle norme d'origine di cui all'allegato III alla decisione n. 2/2000. |

    120 | Contesto generale Talune delle norme d'origine contenute nell'allegato III alla decisione n. 2/2000 erano state convenute su base transitoria e richiedono un controllo costante. Tale è il caso in particolare delle regole speciali che si applicano a determinati prodotti chimici classificati alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato (SA), e di quelle che si applicano ai cuoi e alle pelli classificati alle voci SA 4104 e 4107. In un primo momento la deroga temporanea relativa ai prodotti chimici è stata concordata fino al 30 giugno 2003. Successivamente tale periodo è stato prorogato fino al 30 giugno 2006. Si propone ora di prorogare il periodo di applicazione di tali regole speciali per un ulteriore triennio, vale a dire fino al 30 giugno 2009. La deroga temporanea per cuoi e pelli è stata inizialmente concordata fino al 31 dicembre 2002, in funzione della probabile conclusione dei negoziati dell'OMC che erano in corso. Successivamente tale periodo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004. Si propone ora di prorogare ulteriormente il periodo di applicazione di queste norme speciali fino alla conclusione dei negoziati dell'OMC. L'allegato III alla decisione n. 2/2000 contiene i contingenti annuali per le esportazioni comunitarie in Messico di taluni prodotti tessili e calzaturieri ai quali si applicano speciali regole d'origine. Tali "contingenti di origine" sono relativi ai prodotti tessili di cui alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 e ai prodotti calzaturieri di cui alle voci SA 6402, 6403 e 6404. L'allegato III alla decisione n. 2/2000 dispone che tali contingenti annuali di prodotti tessili e calzaturieri devono essere attribuiti dal Messico mediante asta. In entrambi i casi l'accordo dispone un riesame dei contingenti, per i prodotti tessili nel 2003 e per quelli calzaturieri nel 2004. Il tasso di utilizzo dei contingenti è stato costantemente molto basso, e questo si spiega, secondo la Comunità, con il metodo di gestione troppo gravoso applicato dal Messico. Si propone ora di cambiare il metodo di gestione di tali "contingenti di origine" passando dall'attuale sistema di aggiudicazione a uno basato sul principio "primo arrivato, primo servito". La norma d'origine specifica di cui all'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti a base di cereali della voce SA 1904 non permette l'uso di granturco non originario del tipo "Zea indurata" nella fabbricazione di prodotti di questa voce. Questa varietà particolare di granturco necessaria per la fabbricazione di taluni prodotti, in particolare dei "corn flakes", non è tuttavia disponibile nella zona preferenziale. Si propone ora di introdurre una deroga per consentire l'uso di granturco non originario della varietà "Zea indurata". La regola d'origine specifica di cui all'allegato III alla decisione n. 2/2000 per l'alluminio greggio di cui alla voce SA 7601 descrive in modo restrittivo la lavorazione o la trasformazione necessarie per l'acquisizione del carattere originario, tralasciando il processo di fabbricazione utilizzato più comunemente. Si propone ora di inserire una norma alternativa che estende l'ambito di lavorazione o trasformazione necessarie per l'acquisizione del carattere originario. |

    139 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non ci sono disposizioni vigenti nel settore della proposta |

    141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Non pertinente. La presente proposta introduce delle modifiche ad un testo precedente. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell'impatto Non pertinente. La presente proposta introduce modifiche a un vigente accordo commerciale bilaterale. Non devono essere considerate altre opzioni. Non pertinente. Per le ragioni summenzionate non vi sono altre opzioni da considerare. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Si chiede al Consiglio di adottare una posizione della Comunità su un progetto di decisione del Comitato misto UE - Messico che introduce modifiche delle norme d'origine contenute nell'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE – Messico, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa |

    310 | Base giuridica L'articolo 38 dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE – Messico fornisce al Comitato misto i poteri per modificate tale allegato. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti. |

    331 | Non pertinente |

    332 | Non pertinente |

    Scelta degli strumenti |

    341 | Strumenti proposti: altri. |

    342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti. Decisione del Comitato misto UE - Messico |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | Nessuna |

    1. 2007/0011 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione della Comunità in sede di Comitato misto UE-Messico

    in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997[1]. Le disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi di merci sono state stabilite nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico istituto dall'accordo (in prosieguo "decisione n. 2/2000")[2].

    (2) L'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle Parti all'accordo.

    (3) L'articolo 38 dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 dispone che il Comitato misto può modificare detto allegato.

    (4) Il Messico e la Comunità hanno convenuto di introdurre talune modifiche alle norme d'origine di cui all'allegato III alla decisione n. 2/2000,

    DECIDE:

    Articolo unico

    La posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di Comitato misto UE – Messico in merito all'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE – Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è contenuta nell'accluso progetto di decisione del Comitato misto.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    PROGETTO

    DECISIONE n. ..../2007 del COMITATO MISTO UE - MESSICO

    del .... 2007

    riguardante l'allegato III alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO MISTO,

    vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000[3] (in prosieguo "la decisione n. 2/2000"), in particolare l'allegato III relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato III alla decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle Parti all'accordo.

    (2) Ai sensi della dichiarazione comune n. V acclusa alla decisione n. 2/2000 il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle regole stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette regole. Il 22 marzo 2004 il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE -Messico[4] che proroga fino al 30 giugno 2006 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000.

    (3) Si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l'applicazione delle regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione.

    (4) Ai sensi della dichiarazione comune VI acclusa alla decisione n. 2/2000 il Comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 le regole d'origine istituite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

    (5) Con la decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE - Messico del 20 dicembre 2002[5] l'applicazione delle regole d'origine stabilite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 è stata prorogata fino al 31dicembre 2004. I negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio non sono ancora terminati ed è quindi necessario prorogare nuovamente l'applicazione di queste norme d'origine, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito della decisione n. 2/2000.

    (6) Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nell'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA (Sistema armonizzato) da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio "primo arrivato, primo servito" per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

    (7) Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nella nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA da 6402 a 6404 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio "primo arrivato, primo servito" per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

    (8) La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 deve essere modificata per permettere l'uso di granturco non originario del tipo Zea indurata nella fabbricazione di prodotti di questa voce.

    (9) La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 deve essere modificata per permettere l'acquisizione del carattere originario con diversi processi di fabbricazione.

    DECIDE:

    Articolo 1

    Le regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 si applicano fino al 30 giugno 2009 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III a tale decisione.

    Articolo 2

    Le regole d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 si applicano fino alla conclusione dell'attuale ciclo di negoziati dell'OMC in sostituzione delle regole d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III a tale decisione.

    Articolo 3

    1. Il testo delle note a piè di pagina nell'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I alla presente decisione.

    2. Nell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000, è aggiunta una nuova nota 13 il cui testo è contenuto nell'allegato I alla presente decisione.

    Articolo 4

    Il testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II alla presente decisione.

    Articolo 5

    Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III alla presente decisione.

    Articolo 6

    Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato IV alla presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore alla data dello scambio tra le Parti delle notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure legali.

    L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

    L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    ALLEGATO

    ALLEGATO I

    (di cui all'articolo 3)

    TESTO DELLE NOTE A PIÈ DI PAGINA ALL'APPENDICE II DELL'ALLEGATO III ALLA DECISIONE N. 2/2000

    relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 A 5212, 5407 E 5408

    da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811

    NOTA A PIÈ DI PAGINA DELLE VOCI SA DA 5208 A 5212

    La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 all'appendice II bis.

    NOTA A PIÈ DI PAGINA DELLE VOCI SA 5407 E 5408

    La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 3 500 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

    NOTA A PIÈ DI PAGINA DELLE VOCI SA DA 5512 A 5516

    La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

    NOTA A PIÈ DI PAGINA DELLE VOCI SA 5801, 5806 E 5811

    Per le voci SA 5801, 5806 e 5811, la regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo di 500 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio "primo arrivato, primo servito". Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

    Testo della nota 13 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000

    Nota 13

    Il Messico attribuisce il beneficio dei contingenti annuali indicati all'appendice II per i prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".

    Nel 2009 il Comitato misto riesamina i contingenti annuali per adeguarli sulla base dell'esperienza di gestione e dei flussi commerciali bilaterali.

    ALLEGATO II

    ( di cui all'articolo 4 )

    TESTO DELLA NOTA 9 DELL'APPENDICE II BIS DELL'ALLEGATO III ALLA DECISIONE N. 2/2000

    Nota 9

    Voci SA 6402, 6403 e 6404:

    Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |

    (1) | (2) | (3) oppure (4) |

    da 6402 a 6404 | Calzature di materie plastiche, di cuoio naturale e di materiali tessili | Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |

    Questa regola conferisce il carattere originario esclusivamente alle merci esportate dalla CE in Messico nell'ambito dei contingenti annuali previsti per ciascuna voce:

    6402 | 120 000 paia |

    6403, esclusivamente per paia aventi un valore doganale superiore a 20 USD | 250 000 (paia da donna) 250 000 (paia da uomo) 125 000 (paia per bambini) |

    6404 | 120 000 paia |

    Tali contingenti saranno attribuiti dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

    Nel 2009 il comitato misto riesamina le condizioni di cui alla presente nota per adeguarle, in funzione dell'esperienza nella gestione dei contingenti, al fine di sfruttare al meglio le possibilità commerciali offerte.

    ALLEGATO III

    ( di cui all'articolo 5 )

    REGOLA D'ORIGINE DI CUI ALL'APPENDICE II DELL'ALLEGATO III ALLA DECISIONE N. 2/2000

    per i prodotti classificati all A VOCE SA 1904

    Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario |

    (1) | (2) | (3) oppure (4) |

    1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini); precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Produzione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806; - in cui tutti i cereali e la farina utilizzati (eccetto il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ALLEGATO IV

    ( di cui all'articolo 6 )

    REGOLA D'ORIGINE DI CUI ALL'APPENDICE II DELL'ALLEGATO III ALLA DECISIONE N. 2/2000

    per i prodotti classificati all A VOCE SA 7601

    Voce SA | Designazione dei prodotti | Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |

    (1) | (2) | (3) oppure (4) |

    7601 | Alluminio greggio | Produzione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quella del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto; oppure Produzione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio |

    [1] GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

    [2] GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10 e GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1 (allegati). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Messico (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60).

    [3] GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10 e GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1 (allegati). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Messico (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60).

    [4] GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

    [5] GU L 44 del 18.2.2003, pag. 97.

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