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Document 52007DC0846

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento Europeo

/* COM/2007/0846 def. */

52007DC0846

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento Europeo /* COM/2007/0846 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.12.2007

COM(2007) 846 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONEAL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo

1. FINALITÀ DELLA RELAZIONE

La direttiva 93/109/CE del Consiglio[1] stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva dispone che, diciotto mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale verifica il persistere dei motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.

Le prossime elezioni del Parlamento europeo, indette nei ventisette Stati membri dell'Unione, si svolgeranno nel giugno 2009. Pertanto, la Commissione deve presentare la relazione di cui sopra entro il dicembre 2007.

L'unico Stato membro che attualmente ha chiesto una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE è il Granducato del Lussemburgo. Nessuno dei due Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo le ultime elezioni del 2004 ha chiesto la deroga.

La Commissione ha verificato le circostanze che giustificavano la concessione della deroga al Granducato di Lussemburgo in vista delle elezioni del 2004, giungendo alla conclusione nella relazione del 27 gennaio 2003[2] che le motivazioni erano valide e che, di conseguenza, non occorreva proporre adeguamenti.

Obiettivo della presente relazione è stabilire se le circostanze che giustificavano la concessione di una deroga al Lussemburgo persistono e proporre gli opportuni adeguamenti.

2. DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ ALLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

L'articolo 19, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino[3] ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto è esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, Che a loro volta possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono state fissate nella direttiva 93/109/CE che all'articolo 3 stabilisce: ogni persona che, nel giorno di riferimento,

è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato, e che,

pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell'articolo 6 o 7. Tale elettore è detto "elettore comunitario", mentre il cittadino con diritto di eleggibilità è detto "cittadino eleggibile comunitario".

3. DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA

La direttiva consente deroghe al principio della parità di trattamento tra elettori cittadini ed elettori non cittadini di un determinato Stato membro qualora ciò sia giustificato da problemi specifici di tale Stato, quando per esempio la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per votare supera di gran lunga la media a livello dell'Unione.

La deroga è prevista all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma nel quale si stabilisce che se in un determinato Stato membro la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e che hanno l'età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:

a) può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni;

b) può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore ai 10 anni.

Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui sopra.

4. DEROGHE APPLICATE DAL LUSSEMBURGO

L'unico Stato membro che si è avvalso della deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 1 è il Granducato di Lussemburgo. La normativa lussemburghese stabilisce che, per esercitare il diritto di voto i cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza lussemburghese devono essere domiciliati nel Granducato e avervi risieduto per almeno cinque anni al momento dell'iscrizione sulla lista elettorale[4]. Il diritto di eleggibilità, invece, può essere esercitato dai cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza lussemburghese a condizione di essere domiciliati in Lussemburgo e di avervi risieduto per almeno cinque anni al momento del deposito della lista dei candidati[5].

La normativa lussemburghese prevede anche che agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza fissati nella legge.

5. VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALLA DEROGA

L'articolo 14, paragrafo 1, prescrive, quale condizione per la concessione di una deroga, che si verifichi la seguente circostanza: "la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato e che hanno l'età per essere elettori".

L'articolo 14, paragrafo 3, seconda frase dispone che gli Stati membri che chiedono disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscano alla Commissione tutti gli elementi giustificativi necessari.

Con lettera del 26 ottobre, le autorità lussemburghesi hanno comunicato alla Commissione i dati necessari, da cui si evince che al 1° gennaio 2007 i cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età per essere elettori e che risiedono in Lussemburgo senza averne la cittadinanza erano di 135.400, mentre il numero complessivo di cittadini dell'Unione, compresi i Lussemburghesi, che hanno raggiunto l'età per essere elettori e risiedono nel Granducato era di 357.500 persone.

Ne consegue che la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in Lussemburgo senza averne la cittadinanza e che hanno l'età per essere elettori era del 37,87 % sul numero complessivo dei cittadini dell'Unione ivi residenti al 1° gennaio 2007 e che hanno l'età per essere elettori. Questa percentuale è nettamente superiore al limite fissato dalla direttiva, cioè il 20%, e non c'è motivo di credere che la situazione sia mutata nel frattempo.

6. CONCLUSIONI

La Commissione conclude che le circostanze che hanno giustificato la concessione di una deroga al Granducato del Lussemburgo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato e dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sono ancora di applicazione. Non ritiene dunque necessario proporre adeguamenti alle pertinenti disposizioni della normativa lussemburghese.

[1] Direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).

[2] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 93/109/CE relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo – COM (2003) 31 def.

[3] Anche "cittadino dell'UE non nazionale".

[4] Articolo 3, paragrafo 5 della legge elettorale modificata del 18 febbraio 2003.

[5] Articolo 285, paragrafo 4 della legge elettorale modificata del 18 febbraio 2003.

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