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Document 52007DC0795

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli stati membri della direttiva 95/50/Ce del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

/* COM/2007/0795 def. */

52007DC0795

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione da parte degli stati membri della direttiva 95/50/Ce del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose /* COM/2007/0795 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 13.12.2007

COM(2007) 795 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

SULL'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELLA DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO SULL'ADOZIONE DI PROCEDURE UNIFORMI IN MATERIA DI CONTROLLO DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. CONTESTO 3

3. DIRETTIVA 95/50/CE 4

4. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 4

5. CALCOLO DEI DATI 5

6. FREQUENZA DEI CONTROLLI NEGLI STATI MEMBRI 5

7. PERCENTUALE DELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA 6

8. SANZIONI 7

9. CONCLUSIONI 7

ALLEGATO 1: SERIE TEMPORALI (1997 – 2005) RELATIVE AL NUMERO DI CONTROLLI, INFRAZIONI RILEVATE E SANZIONI COMMINATE IN CIASCUNO STATO MEMBRO 8

ALLEGATO II: NUMERO DI CONTROLLI RAPPORTATI AL NUMERO DI VIAGGI EFFETTUATI DA VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE (%) 2003-2005 (NUOVI STATI MEMBRI 2004-2005) 10

ALLEGATO III: NUMERO DEI CONTROLLI E PERCENTUALE DI VEICOLI STRANIERI CONTROLLATI 2003–2005 11

ALLEGATO IV: RAPPORTO TRA NUMERO DI INFRAZIONI E NUMERO DI CONTROLLI 2003-2005 12

ALLEGATO V: CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI IN BASE ALLA TIPOLOGIA 2003-2005 13

1. INTRODUZIONE

La direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose è stata adottata il 6 ottobre 1995[1], e gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro il 1° gennaio 1997.

La direttiva 95/50/CE dispone che, per ogni anno solare, ed entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, ogni Stato membro trasmetta alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva[2]. La direttiva prevede anche che almeno ogni tre anni la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri[3].

La Commissione redige la sua relazione sulla basa delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri. La presente relazione, la terza sull'applicazione della direttiva 95/50/CE negli Stati membri, abbraccia il periodo 2003-2005. La prima relazione[4] copriva il periodo 1997-1998 e la seconda[5] il periodo 1999-2002. La presente relazione include i dieci nuovi Stati membri entrati a far parte dell'UE con l'allargamento del 1° maggio 2004. I nuovi Stati membri erano tenuti a trasmettere i dati unicamente per gli anni 2004 e 2005.

2. CONTESTO

La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada[6], e successive modificazioni[7], ha introdotto norme armonizzate per il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri nonché per i trasporti nazionali all'interno di ogni Stato membro.

Il contenuto degli allegati tecnici della direttiva 94/55/CE è identico a quello degli allegati tecnici dell'accordo internazionale ADR[8]. Pertanto, la direttiva 94/55/CE ha recepito nel diritto comunitario le disposizioni tecniche dell'ADR, che definisce norme uniformi di sicurezza per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Il valore aggiunto della direttiva consiste nel fatto che essa estende dette norme al traffico nazionale al fine di armonizzare in tutta la Comunità le condizioni del trasporto su strada di merci pericolose, migliorando allo stesso tempo la sicurezza stradale a livello nazionale.

L'allegato A della direttiva 94/55/CE elenca le merci pericolose che possono essere trasportate su strada e fissa norme per l'imballaggio e l'etichettatura delle merci e per la loro descrizione sui documenti di trasporto. L'allegato B fissa le norme applicabili ai veicoli e alle operazioni di trasporto.

3. DIRETTIVA 95/50/CE

La direttiva 95/50/CE sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose è stata adottata dal Consiglio il 6 ottobre 1995 per dar seguito alla direttiva 94/55/CE e al fine di accrescere ulteriormente la sicurezza delle operazioni di trasporto di merci pericolose su strada e assicurare un livello sufficiente di controlli da effettuarsi in modo armonizzato. La direttiva include una lista di controllo armonizzata ad uso degli Stati membri, nonché un elenco armonizzato dei codici delle infrazioni validi fino al 2004. Nel 2004 gli allegati della direttiva sono stati modificati[9], e i codici delle infrazioni sono stati sostituiti da tre categorie di rischio a partire dal 2005.

I controlli uniformi riguardano tutte le operazioni di trasporto su strada di merci pericolose nel territorio di uno Stato membro e anche in provenienza da un paese terzo, indipendentemente dallo Stato di immatricolazione del veicolo. Scopo della direttiva è garantire controlli a campione su una percentuale rappresentativa delle partite di merci pericolose trasportate su strada e su una parte sufficientemente ampia della rete stradale.

I controlli possono anche essere effettuati presso i locali delle imprese, a titolo preventivo ovvero dopo che in occasione di controlli su strada siano state riscontrate infrazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza sulle strade.

4. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

Tutti gli Stati membri tenuti a trasmettere relazioni per l'intero periodo 2003-2005 hanno ottemperato al loro obbligo. Le relazioni dei nuovi Stati membri, i quali sono tenuti a trasmettere unicamente relazioni per il periodo a decorrere dal 2004, si riferiscono a tutto il periodo o a parte di esso. Uno Stato membro non ha trasmesso alcun dato.

Stati membri che hanno trasmesso relazioni per ciascun anno del periodo 2003-2005 | Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia e Regno Unito |

Stati membri che hanno trasmesso relazioni per una parte del periodo 2003-2005 (trasmissione obbligatoria a partire dal 2004) | Repubblica ceca (2004-2005), Estonia (2004-2005), Ungheria (2004-2005), Lituania (2004-2005), Lettonia (2004-2005), Malta (2005), Polonia (2005), Slovacchia (2005) |

Stati membri che non hanno trasmesso alcuna relazione per il periodo 2003-2005 | Cipro |

Per la stesura della relazione, gli Stati membri erano stati invitati a utilizzare i codici armonizzati delle infrazioni di cui all'allegato II alla direttiva fino al 2004 e le nuove categorie di rischio nel 2005, e a presentare la relazione conformemente al modello di cui all'allegato III della direttiva, modificato nel 2005. Non tutti gli Stati membri hanno seguito questi criteri. Alcuni hanno usato i codici della lista di controllo (allegato I della direttiva), altri hanno applicato sistemi propri di classificazione delle infrazioni, come avvenuto anche nelle relazioni precedenti. Nel 2005 molti Stati membri hanno continuato a seguire i loro criteri, mentre alcuni hanno cominciato ad utilizzare le nuove categorie di rischio. Non è stato pertanto possibile delineare un quadro coerente dei tipi di infrazione. Ne sarebbe derivato un ulteriore incremento della quota della categoria "Altre infrazioni", che nella relazione precedente rappresentava già il 57,78% del totale.

L'allegato I della presente relazione contiene il riepilogo delle relazioni. Esso presenta le serie temporali del numero di controlli, infrazioni rilevate e sanzioni comminate in ogni Stato membro dal 1997 al 2005.

5. CALCOLO DEI DATI

Gli Stati membri sono stati invitati a indicare nella loro relazione una stima del volume di merci pericolose trasportate, espresso in tonnellate o in tonnellate/chilometro. Non molti Stati membri hanno fornito questa informazione, preferendo seguire i criteri applicati nelle relazioni precedenti: per la stima del volume di merci pericolose trasportate[10] è stato presunto un valore medio costante pari al 6% del volume complessivo delle merci trasportate, e i calcoli sono stati effettuati sulla base di una percorrenza media pari a 110 chilometri e di un carico medio di merci pericolose pari a 10 tonnellate.

Sulla base di questi dati è stato quindi calcolato il numero di viaggi effettuati da veicoli trasportanti merci pericolose. Da questa cifra, rapportata al numero di controlli nel paese interessato, si ricava la frequenza dei controlli espressa in percentuale del numero di controlli rispetto al numero dei viaggi. Per disporre di una base equilibrata per i vari Stati membri, tutti i viaggi sono stati calcolati sulla base dei dati statistici di Eurostat.

6. FREQUENZA DEI CONTROLLI NEGLI STATI MEMBRI

Uno degli scopi della direttiva è migliorare ulteriormente il livello di sicurezza assicurando un sufficiente livello di controlli. La frequenza dei controlli su strada negli Stati membri nel periodo 2003-2005 è riportata nel grafico di cui all'allegato II.

Sulla base di detto grafico e dei risultati delle relazioni precedenti si può concludere che:

1) la frequenza dei controlli nell'insieme dell'Unione europea è diminuita dallo 0,27% (1997-1998) allo 0,23% (1999-2002), per poi aumentare allo 0,29% (2003-2005) a seguito dell'inclusione a partire dal 2004 della maggior parte dei nuovi Stati membri;

2) in Repubblica ceca, Germania, Ungheria e Slovenia la frequenza dei controlli nel periodo 2003-2005 è superiore allo 0,60%, in Austria, Spagna, Francia, Polonia e Svezia è pari a circa lo 0,25%, in Belgio, Finlandia e Malta è appena superiore allo 0,10% e negli altri paesi è pari o inferiore allo 0,06%. Occorre tuttavia osservare che in alcuni Stati membri una percentuale significativa delle capacità di controllo disponibili viene utilizzata per effettuare controlli nei locali delle imprese. Tali controlli vengono effettuati conformemente all'articolo 6 della direttiva 95/50/CE, ma non sono inclusi nei dati;

3) nei paesi in cui è più elevato, il livello di controllo è quasi 30 volte superiore a quello registrato nei paesi dove il livello è più basso. I dati trasmessi dall'Ungheria sono notevolmente superiori ai dati degli altri Stati membri.

Occorre notare che lo Stato membro che non ha trasmesso relazioni non è in nessun modo incluso nei dati.

Per valutare l'equivalenza dei controlli effettuati su operatori nazionali e su operatori stranieri, l'allegato III riporta il numero di controlli effettuati da ciascuno Stato membro e la percentuale di veicoli stranieri controllati, la quale in effetti varia considerevolmente. Tuttavia, dato che la percentuale più elevata di controlli su veicoli stranieri è stata registrata nei paesi di transito, dette percentuali appaiono comunque ragionevoli se si tiene conto della posizione geografica. Si può quindi concludere che nulla fa ritenere che i controlli non siano equilibrati.

7. PERCENTUALE DELLE OPERAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

La percentuale delle operazioni di trasporto effettuate in violazione della normativa è stata calcolata correlando tutte le infrazioni (riguardanti sia il veicolo, sia il conducente, sia la documentazione o la merce trasportata) con il veicolo controllato. Dato che potrebbe essere stata accertata più di un'infrazione per veicolo, la percentuale potrebbe risultare artificiosamente elevata. Se ne è tenuto conto al momento dell'analisi delle cifre. Le informazioni sul rapporto tra numero di infrazioni e numero di controlli nel periodo 2003-2005 sono riportate nel grafico di cui all'allegato IV.

Confrontando i valori con i risultati della precedente relazione si può concludere che:

1) il rapporto tra numero di infrazioni e numero di controlli in tutta l'Unione europea è aumentato da 0,22 (1997-1998) a 0,26 (1999-2002) per poi diminuire a 0,18 (2003-2005);

2) a seconda del paese, il rapporto tra numero di infrazioni e numero di controlli nel periodo 1999-2002 varia da 0,02 a circa 2,00;

3) in Austria, Estonia, Irlanda, Malta e Portogallo il rapporto, nel periodo 2003-2005, è notevolmente superiore alla media UE (0,26). Nella maggior parte dei paesi il rapporto si situa tra 0,10 e 0,50.

Le cifre dimostrano che i controlli su strada sono necessari e costituiscono uno strumento importante per accrescere la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, anche se dal raffronto tra la frequenza dei controlli (allegato II) e la percentuale delle infrazioni (allegato IV) non è emersa alcuna correlazione diretta.

8. SANZIONI

Le informazioni sulle sanzioni erano in molti casi incomplete. L'allegato V offre una panoramica del tipo di sanzioni comminate negli Stati membri che hanno trasmesso informazioni. La sanzione più comune è l'ammenda (circa l'80%), seguita dall'avvertimento (circa il 20%), mentre l'azione legale è praticata molto raramente.

9. CONCLUSIONI

Sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia effettuato controlli su strada dei trasporti di merci pericolose nel periodo 2003-2005, la frequenza dei controlli varia tuttavia considerevolmente. La frequenza media dei controlli in tutta l'Unione europea, tenendo conto dell'allargamento nel 2004, è aumentata negli ultimi anni.

I controlli appaiono giustificati se si considera il numero di veicoli trovati in situazione di infrazione durante gli stessi, sebbene in media il rapporto tra numero di infrazioni e numero di controlli nell'Unione europea sia leggermente diminuito.

Sulla base della presente relazione la Commissione sottolinea che i controlli su strada rappresentano uno strumento efficace per individuare i problemi connessi alla sicurezza del trasporto di merci pericolose e per migliorarla. Tuttavia, i controlli effettuati da alcuni Stati membri nei locali delle imprese sono ovviamente un mezzo di controllo altrettanto efficace, benché ciò non risulti dagli allegati della presente relazione.

Per concludere, la Commissione desidera richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di usare, nelle loro relazioni, i codici armonizzati delle infrazioni, e invita tutti gli Stati membri a trasmetterle le loro relazioni annuali. L'introduzione e l'applicazione delle nuove categorie di rischio in tutti gli Stati membri dovrebbe consentire in futuro una migliore elaborazione delle relazioni.

ALLEGATO 1: SERIE TEMPORALI (1997 – 2005) RELATIVE AL NUMERO DI CONTROLLI, INFRAZIONI RILEVATE E SANZIONI COMMINATE IN CIASCUNO STATO MEMBRO

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ALLEGATO II: NUMERO DI CONTROLLI RAPPORTATI AL NUMERO DI VIAGGI EFFETTUATI DA VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE (%) 2003-2005 (NUOVI STATI MEMBRI 2004-2005)

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ALLEGATO III: NUMERO DEI CONTROLLI E PERCENTUALE DI VEICOLI STRANIERI CONTROLLATI 2003–2005

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ALLEGATO IV: RAPPORTO TRA NUMERO DI INFRAZIONI E NUMERO DI CONTROLLI 2003-2005

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ALLEGATO V: CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI IN BASE ALLA TIPOLOGIA 2003-2005

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[1] GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35, modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

[2] Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.

[3] Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva.

[4] COM(2000) 517 definitivo del 6.9.2000.

[5] COM(2005) 430 definitivo del 15.9.2005.

[6] GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

[7] Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).

[8] Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; l'ultima versione è del 2005.

[9] Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

[10] I dati relativi a tutte le merci trasportate provengono dal volume " Statistical Pocketbook 2006 EU Energy and Transport in Figures ", edito da Eurostat. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007. Tabella 3.2.4c.

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