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Document 52006XX1021(01)
Statement by the European Parliament, the Council and the Commission concerning the Council Decision of 17 July 2006 amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (2006/512/EC)
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)
GU C 255 del 21.10.2006, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
21.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 255/1 |
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE)
(2006/C 255/01)
1. |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esprimono soddisfazione per l'imminente adozione della decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). L'inclusione nella decisione del 1999 di una nuova procedura, denominata «procedura di regolamentazione con controllo», consentirà al legislatore di esercitare un controllo sull'adozione delle misure «quasi legislative» di esecuzione di un atto adottato in codecisione. |
2. |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, nel quadro dell'attuale trattato, tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione. |
3. |
Fatte salve le prerogative delle autorità legislative, il Parlamento europeo ed il Consiglio riconoscono che i principi di una corretta legislazione esigono che le competenze di esecuzione siano conferite alla Commissione senza limiti di durata. Tuttavia, qualora risulti necessario procedere ad un adeguamento entro un determinato termine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che una clausola che chiede alla Commissione di presentare una proposta di revisione o di abrogazione delle disposizioni relative alla delega delle competenze di esecuzione possa rafforzare il controllo esercitato dal legislatore. |
4. |
La nuova procedura si applicherà, sin dalla sua entrata in vigore, alle misure quasi legislative previste in atti che saranno adottati secondo la procedura di codecisione, ivi comprese quelle previste negli atti che saranno adottati in futuro nel settore dei servizi finanziari (atti «Lamfalussy»). Per contro, affinché essa sia applicabile agli atti adottati in codecisione che sono già in vigore, questi devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili, al fine di sostituire la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE con la procedura di regolamentazione con controllo, ogniqualvolta si tratti di misure che rientrano nel suo campo di applicazione. |
5. |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono urgente adeguare i seguenti atti:
A tale scopo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare al più presto al Parlamento europeo ed al Consiglio proposte di modifica degli atti summenzionati, al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo e, di conseguenza, di abrogare, laddove esistano, le disposizioni di tali atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. Il Parlamento europeo ed il Consiglio si adopereranno affinché tali proposte siano adottate quanto prima. |
6. |
Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2003/C 321/01), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano il ruolo importante svolto dalle misure di esecuzione nella legislazione. Inoltre, ritengono che i principi generali dell'accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (1999/C 73/01) debbano comunque applicarsi alle misure di portata generale adottate secondo la nuova procedura di regolamentazione con controllo. |
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.