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Document 52006XC1020(03)

    Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1 o aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

    GU C 254 del 20.10.2006, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 254/8


    Elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006 a norma dell'articolo 7 ter della direttiva 95/21/CE del 19 giugno 1995 relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (1)

    (2006/C 254/05)

    Ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, le navi colpite da più provvedimenti di fermo sono oggetto di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri (2).

    L'articolo 7 ter, paragrafo 3, dispone inoltre che la Commissione pubblichi ogni sei mesi l'elenco delle navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti della Comunità.

    Nella tabella che segue è riassunto l'elenco delle navi oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso nei porti della Comunità tra il 1o aprile 2005 e il 26 giugno 2006.

    Nome della nave

    Numero IMO

    Tipo di nave

    Bandiera

    BULDUR (3)

    7389845

    Portarinfuse

    Turchia (alto rischio)

    DERYA 2

    7433323

    Portarinfuse

    Comore (altissimo rischio)

    CARIBBEAN TRADER (3)

    8001452

    Chimichiera

    Panama (rischio medio)

    VORIOS IPIROS HELLAS (3)

    7433634

    Portarinfuse

    Panama (rischio medio)

    EUROCARRIER (3)

    7366128

    Portarinfuse

    Cambogia (altissimo rischio)

    SEBA M

    7511199

    Portarinfuse

    Libano (altissimo rischio)

    TRINITY (3)

    7614965

    Portarinfuse

    Cambogia (altissimo rischio)

    HEIDI II

    7614147

    Portarinfuse

    Georgia (altissimo rischio)

    MAI-S

    7501807

    Portarinfuse

    Siria (altissimo rischio)

    OIL AMBASSADOR

    8014203

    Petroliera

    Panama (rischio medio)

    HATICE HAKAR

    7433335

    Portarinfuse

    Turchia (alto rischio)

    AGIOS ISIDOROS (3)

    7107742

    Petroliera

    Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

    ABDULRAHMAN

    7029421

    Portarinfuse

    Corea del Nord (altissimo rischio)

    DD SEAMAN

    8400311

    Portarinfuse

    Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

    NAVISION LAKER

    8105260

    Portarinfuse

    Panama (rischio medio)

    NURETTIN AMCA

    7334577

    Portarinfuse

    Slovacchia (altissimo rischio)

    KHALED MUHIEDDINE

    7622261

    Portarinfuse

    Georgia (altissimo rischio)

    EUROPEAN

    7382706

    Portarinfuse

    Saint Vincent e Grenadine (alto rischio)

    HYOK SIN 2

    8018900

    Portarinfuse

    Corea del Nord (altissimo rischio)


    (1)  Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 17).

    (2)  L'articolo 7 ter, primo paragrafo, recita:

    «Lo Stato membro vigila affinché siano oggetto di un provvedimento di rifiuto di accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 11, paragrafo 6, le navi classificate in una delle categorie dell'allegato XI, sezione A,

     

    quando esse

    battono bandiera di uno Stato che figura nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e

    sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di due volte nei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro firmatario del MOU

     

    o

    battono bandiera di uno Stato designato “ad altissimo rischio” o “ad alto rischio” nella lista nera pubblicata nel rapporto annuale previsto dal MOU e

    sono state oggetto di un provvedimento di fermo più di una volta nei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato firmatario del MOU.

    Il provvedimento di rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave è stata autorizzata a lasciare il porto dove è stata oggetto del secondo o, secondo il caso, del terzo fermo.».

    (3)  Navi nei cui confronti il provvedimento di rifiuto di accesso è stato successivamente revocato sulla base delle procedure di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 95/21/CE.


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