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Document 52006SC1135
Recommendation from the Commission to the Council on the participation of the European Community in negotiations on international rules and procedures in the field of liability and redress for damage resulting from transboundary movements of Living Modified Organisms (LMOs) under the Cartagena Protocol on Biosafety
Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità europea ai negoziati su norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, nell’ambito del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità europea ai negoziati su norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, nell’ambito del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza
/* SEC/2006/1135 def. */
Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità europea ai negoziati su norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, nell’ambito del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza /* SEC/2006/1135 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 15.09.2006 SEC(2006) 1135 definitivo RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla partecipazione della Comunità europea ai negoziati su norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, nell’ambito del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza A. RELAZIONE 1. Il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, relativo alla convenzione sulla diversità biologica, entrato in vigore l'11 settembre 2003. Il Protocollo stabilisce un insieme di norme, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuri di organismi viventi modificati, ottenuti con le moderne biotecnologie, che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica o presentare rischi per la salute umana. Particolare attenzione riservata ai movimenti transfrontalieri. 2. Il 25 giugno 2002 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione del Protocollo, a nome della Comunità europea. Lo strumento di ratifica della Comunità stato depositato il 27 agosto 2002. 3. Conformemente all’articolo 27 del Protocollo, la Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del Protocollo, in occasione della sua prima riunione, ha avviato un processo volto ad elaborare le opportune norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati, analizzando e tenendo nel debito conto gli sviluppi correnti in materia nell'ambito del diritto internazionale e si impegnata a portare a termine tale processo entro quattro anni. La CdP/RdP ha istituito, nel corso della sua prima riunione nel 2004, un apposito Gruppo di lavoro aperto, costituito da esperti tecnici e giuridici in materia di responsabilità e risarcimento danni, a norma dell’articolo 27. 4. Il mandato del suddetto gruppo consiste nell’esaminare le informazioni e analizzare gli aspetti generali relativi alla responsabilità e al risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati ed elaborare le opzioni per gli elementi di regole e procedure in materia di responsabilità e risarcimento. Il Gruppo ad hoc sulla responsabilità e il risarcimento si riunito due volte, dal 25 al 27 maggio 2005 e dal 20 al 24 febbraio 2006 a Montreal, Canada. Dopo aver esaminato le informazioni ed analizzato gli aspetti generali, il Gruppo passato all’elaborazione di un testo operativo concernente i vari elementi delle norme e procedure in materia di responsabilità e risarcimento. La terza, quarta e quinta riunione del Gruppo si svolgeranno nel 2007 e 2008, per consentirgli di presentare una relazione finale insieme ad una proposta di norme e procedure internazionali in materia di responsabilità e risarcimento alla CdP/RdP prevista per il 2008 in Germania. 5. A norma dell’articolo 174, paragrafo 1 del trattato, uno degli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale risiede nella promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. Per raggiungere tale obiettivo, la Comunità può concludere accordi con i terzi interessati conformemente agli articoli 175 e 300. 6. In forza dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE, per la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. Nell'esercizio di tali competenze, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità. 7. Il testo delle norme e procedure internazionali su responsabilità e risarcimento, che verrà presentato alla CdP/RdP per adozione nel 2008, sarà discusso nelle prossime tre riunioni del Gruppo di lavoro ad hoc degli esperti tecnici e giuridici in materia di responsabilità e risarcimento. Le suddette norme e procedure riguardano la protezione dell’ambiente e costituiscono un accordo ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 1, del trattato. Una serie di strumenti legislativi CE[1] riguardano la responsabilità e il risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati. Gli Stati membri non possono assumere, fuori dall'ambito della normativa comunitaria, obblighi che possano avere ripercussioni sulle norme comunitarie o modificarne il campo di applicazione. 8. Occorre pertanto che la Commissione sottoponga raccomandazioni al Consiglio, che la autorizzerà ad avviare i necessari negoziati sulla questione alle prossime riunioni dell’apposito Gruppo di lavoro aperto degli esperti tecnici e giuridici in materia di responsabilità e risarcimento nel 2007 e 2008 e alla CdP/RdP nel 2008. B. RACCOMANDAZIONE In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che: 1. il Consiglio autorizzi la Commissione a partecipare, a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie di competenza comunitaria, ai negoziati su norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati nell’ambito del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, che si svolgeranno nel corso della terza, quarta e quinta riunione dell’apposito Gruppo di lavoro aperto degli esperti tecnici e giuridici in materia di responsabilità e risarcimento e della Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del Protocollo. 2. la Commissione conduca i suddetti negoziati a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie di competenza comunitaria, in consultazione con un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri conformemente alle direttive di negoziato allegate; 3. nella misura in cui le suddette norme e procedure riguardano materie che sono in parte di competenza della Comunità e in parte di competenza degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente in fase negoziale affinché la Comunità europea sia rappresentata in maniera unitaria a livello internazionale; 4. il Consiglio adotti le direttive di negoziato allegate. ALLEGATO DIRETTIVE DI NEGOZIATO 1. La Commissione assicura che le norme e procedure internazionali in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti dai movimenti transfrontalieri di Organismi viventi modificati nell’ambito del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, siano coerenti con la pertinente normativa comunitaria e che si tenga conto delle capacità dei paesi in via di sviluppo nel corso dei negoziati sulle suddette norme e procedure. 2. La Commissione assicura che, qualora le suddette norme e procedure o parte di esse assumano la forma di un accordo legalmente vincolante, quest’ultimo contenga le opportune disposizioni per consentire alla Comunità di divenirvi Parte contraente. 3. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dei negoziati e sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi. [1] Fra cui la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, GU L 143 del 21.4.2004, pag. 56; la direttiva 85/374/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29, successivamente modificata; il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 22.12.2000, pag. 1.