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Document 52006PC0915

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    /* COM/2006/0915 def. - COD 2006/0303 */

    52006PC0915

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0915 def. - COD 2006/0303 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.12.2006

    COM(2006) 915 definitivo

    2006/0303 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    (presentata dalla Commissione)

    2006/0303 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    visto il parere del Comitato delle regioni[3],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].

    (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

    (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[7] relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, ivi compresa la direttiva 2002/95/CE.

    (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2002/95/CE.

    (6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2002/95/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2002/95/CE è modificata come segue:

    (1) L'articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue:

    a) La frase introduttiva è sostituita dal seguente testo:

    "La Commissione adotta le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico ai fini seguenti:"

    (b) È aggiunto il seguente comma:

    "Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2."

    (2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

    "Articolo 7

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio[8].

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa."

    Articolo 2

    La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] GU C […]del […], pag. […].

    [2] GU C […]del […], pag. […].

    [3] GU C […]del […], pag. […].

    [4] …

    [5] GU L 37 del 13.2.2003, pagg. 19-23.

    [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [7] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

    [8] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

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