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Document 52006PC0914

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    /* COM/2006/0914 def. - COD 2006/0302 */

    52006PC0914

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0914 def. - COD 2006/0302 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.12.2006

    COM(2006) 914 definitivo

    2006/0302 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    (presentata dalla Commissione)

    2006/0302 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[1],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    visto il parere del Comitato delle regioni[3],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].

    (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

    (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE[7], gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2002/96/CE.

    (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adeguare gli allegati e di adottare norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE e a completarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (5) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 2002/96/CE.

    (6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2002/96/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2002/96/CE è modificata come segue:

    (1) all'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

    "L'allegato II può essere modificato al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";

    (2) all'articolo 7, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:

    "La Commissione stabilisce le modalità di applicazione, comprese le specifiche per i materiali, necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. La Commissione sottopone tali misure entro il 13 agosto 2004.";

    (3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

    “Articolo 13

    Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

    La Commissione può adottare le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.";

    (4) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    "Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.";

    (5) nell'allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente testo:

    "4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate."

    Articolo 2

    La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il (…)

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] …

    [5] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

    [6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [7] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

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