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Document 52006PC0745

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

    /* COM/2006/0745 def. - COD 2006/0246 */

    52006PC0745

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi /* COM/2006/0745 def. - COD 2006/0246 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 30.11.2006

    COM(2006) 745 definitivo

    2006/0246 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Contesto della proposta

    - Ragioni e obiettivi della proposta

    Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi[1] (di seguito "il regolamento") dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

    Il 10 gennaio 2006, nella causa Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea[2], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento, perché la base giuridica avrebbe dovuto essere costituita da due articoli del trattato, il 133 e il 175, paragrafo 1. La Corte ha tuttavia stabilito anche che gli effetti del regolamento venissero mantenuti fino all'adozione, entro tempi ragionevoli, di un nuovo regolamento fondato sulle basi giuridiche corrette.

    La presente proposta riguarda pertanto un nuovo regolamento, avente come base giuridica i due articoli citati. Nella stessa sede vengono anche proposte alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative, che fanno seguito ad una relazione della Commissione presentata a norma dell'articolo 21 del regolamento e riguardante le esperienze acquisite finora circa le procedure istituite. La relazione è presentata in concomitanza con la presente proposta.

    - Contesto generale

    La convenzione di Rotterdam è stata adottata nel settembre del 1998 ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.

    Nel gennaio 2002 la Commissione ha presentato una proposta, fondata sull'articolo 133 del trattato, relativa ad un regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi, al fine di dare esecuzione alle disposizioni della convenzione nella Comunità.

    Dopo la consultazione (non obbligatoria) del Parlamento europeo a norma dell'articolo 133, il Consiglio ha deciso all'unanimità di modificare la base giuridica, sostituendo l'articolo 133 con l'articolo 175, paragrafo 1. Successivamente, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato congiuntamente il regolamento (CE) n. 304/2003, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi.

    A norma dell'articolo 21 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel regolamento medesimo. La Commissione inserisce tali informazioni in una relazione riassuntiva, comprendente anche una relazione sullo svolgimento delle mansioni di sua competenza previste dal regolamento. La prima di queste relazioni riassuntive, riguardante il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento fino alla fine del 2005, è stata appena elaborata. La conclusione generale contenuta nella relazione e suffragata da periodiche consultazioni degli Stati membri, dell'industria e di altre ONG indica che, in generale, le procedure istituite funzionano bene, ma sono necessarie alcune modifiche tecniche.

    Oltre ad annullare il regolamento, con una sentenza parallela[3] la Corte ha annullato, con le stesse motivazioni, anche la decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale[4].

    L'annullamento di questa decisione, pur non incidendo sulla ratifica originaria della convenzione da parte della Comunità, rende necessaria una nuova decisione del Consiglio avente come base giuridica i due articoli già citati e una modifica della dichiarazione di competenza che deve essere consegnata al depositario presso le Nazioni Unite. Di recente la Commissione ha presentato una proposta distinta a tal fine, che il Consiglio ha adottato il 25 settembre 2006 (decisione 2006/730/CE)[5].

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Come anticipato, le norme comunitarie in vigore sull'esportazione e l'importazione di prodotti chimici pericolosi sono contenute nel regolamento (CE) n. 304/2003, modificato di recente dal regolamento (CE) n. 777/2006[6] della Commissione.

    Il regolamento va ben oltre le disposizioni della convenzione. Le principali differenze possono essere così sintetizzate:

    - le norme si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi e non solo verso le Parti della convenzione;

    - è stato ampliato il numero dei prodotti chimici soggetti a notifica annuale di esportazione. Per determinare quali prodotti devono essere sottoposti alla procedura, le due categorie d'impiego introdotte nella convenzione (pesticidi e prodotti chimici ad uso industriale) sono suddivise in due sottocategorie ciascuna (prodotti fitosanitari e altri pesticidi come i biocidi, e prodotti chimici ad uso professionale e quelli destinati all'uso da parte del consumatore finale). Inoltre, la notifica di esportazione va fatta a prescindere dall'impiego che si intende fare del prodotto chimico e a prescindere dal fatto che tale impiego sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno dell'UE. Sono infine contemplati i prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC (i cosiddetti "prodotti PIC") e anche alcuni articoli;

    - i prodotti PIC e i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e riconducibili a una categoria di impiego prevista dalla convenzione non possono essere esportati senza il consenso esplicito dei paesi importatori;

    - per alcuni articoli e prodotti chimici (ad esempio quelli che rientrano anche nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) è previsto il divieto di esportazione;

    - tutti i prodotti chimici pericolosi esportati verso paesi terzi devono seguire le stesse disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti circolanti all'interno della Comunità.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    La proposta è completamente in linea con le politiche e gli obiettivi esistenti per la protezione della salute umana e dell'ambiente in generale, ad esempio quelli istituiti dal Sesto programma d'azione per l'ambiente.

    Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    - Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

    Nel contesto degli incontri con le autorità nazionali designate di cui al regolamento (CE) n. 304/2003, sono state consultate numerosi parti, che hanno esaminato periodicamente le questioni attinenti all'attuazione. È stato pertanto ascoltato il parere dei rappresentanti dell'industria, delle ONG e degli Stati membri, che in questo modo hanno potuto esprimere osservazioni e suggerimenti e che sono stati invitati a presentare commenti scritti su aspetti specifici.

    Gli Stati membri hanno inoltre avuto l'opportunità di presentare osservazioni sui problemi connessi all'attuazione nelle relazioni che hanno presentato a norma dell'articolo 21 del regolamento.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Le risposte pervenute hanno confermato la necessità di apportare alcune limitate modifiche tecniche per migliorare il funzionamento del regolamento, senza peraltro cambiarne gli obiettivi e le disposizioni di base. I commenti sono stati tenuti in debito conto nella redazione della proposta.

    - Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    - Valutazione dell'impatto

    In generale, le norme attualmente in vigore funzionano bene e pertanto l'unica soluzione possibile è la presentazione di un nuovo regolamento che introduca alcune modifiche tecniche. Nel complesso si prevede che il nuovo regolamento proposto avrà incidenze limitate. Gli effetti principali saranno i seguenti:

    - il nuovo strumento garantirà maggiore chiarezza e trasparenza e aumenterà la certezza giuridica;

    - saranno potenziati i controlli sulle esportazioni operati dalle autorità doganali, senza che per questo siano ostacolati gli scambi che avvengono nel rispetto delle norme vigenti;

    - non ci saranno oneri amministrativi supplementari per gli esportatori e le autorità che, anzi, per alcuni aspetti saranno ridotti dalle modifiche proposte; in una certa misura dovrebbe per contro aumentare l'onere per la Commissione;

    - sarà mantenuto l'attuale livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

    Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi delle misure proposte

    Se si eccettua la necessaria modifica della base giuridica, il nuovo regolamento proposto manterrà essenzialmente tutte le disposizioni del regolamento in vigore, comprese quelle che vanno oltre gli obblighi previsti dalla convenzione. Tuttavia, come conferma la Commissione nella relazione prevista dall'articolo 21, l'esperienza maturata ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche tecniche per migliorare il funzionamento del regolamento. Le modifiche principali sono riassunte nel prosieguo del documento.

    Modifiche e chiarimenti riguardo le definizioni (articolo 3)

    Esportatore

    Ai sensi del regolamento in vigore, l'esportatore viene definito essenzialmente come la persona giuridica che, dai documenti di spedizione, risulta essere titolare del contratto stipulato con il destinatario e che ha la facoltà di decidere che il prodotto chimico venga spedito fuori dal territorio doganale della Comunità. Questa definizione si è tuttavia rivelata problematica quando la si è dovuta applicare nell'ambito della procedura di notifica di esportazione, secondo la quale l'esportatore deve notificare l'esportazione all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui è stabilito: a volte, infatti, l'esportatore può essere un commerciante non stabilito all'interno della Comunità che ha ricevuto i prodotti chimici da un fabbricante o distributore comunitario. Occorre pertanto modificare la definizione per farvi rientrare il caso di specie.

    Preparato

    A norma del regolamento in vigore, un "preparato" è una miscela o una soluzione composta da due o più sostanze ai sensi della direttiva 1999/45/CE che, per la presenza di almeno una di queste sostanze, è soggetta ad etichettatura obbligatoria in forza del diritto comunitario. Questa definizione piuttosto ampia risulta corretta nel contesto dell'articolo 16, che si riferisce a tutti i prodotti chimici pericolosi esportati, ma ha causato alcuni problemi per quanto riguarda la portata degli obblighi connessi ad altre disposizioni di carattere operativo, in particolare quelle relative alla notifica di esportazione e al consenso esplicito contenute negli articoli 7 e 13, rispettivamente. Si propone pertanto di modificare e di chiarire la definizione per quanto attiene alle disposizioni operative, in modo tale che i preparati siano soggetti agli obblighi solo quando contengono una o più delle sostanze elencate nelle parti attinenti dell'allegato I del regolamento, nella misura in cui la presenza di tale o tali sostanze possa far scattare l'obbligo di etichettatura, a prescindere dalla presenza di altre sostanze nel preparato.

    Modifiche e chiarimenti alla cosiddetta procedura del "consenso esplicito" (articolo 13, paragrafo 6)

    In circa la metà dei casi, e nonostante le autorità nazionali designate degli Stati membri esportatori si siano attivate per ottenere un consenso esplicito dal paese importatore, le risposte non arrivano, a volte per mesi se non addirittura per anni. Di conseguenza, le esportazioni non possono aver luogo, anche se spesso si tratta di sostanze che non sono né vietate né soggette a rigorose restrizioni nel paese che le importa. L'attuale sistema crea pertanto delle difficoltà agli esportatori e alle autorità nazionali designate dei paesi esportatori, senza per questo garantire necessariamente una maggiore protezione ai paesi importatori. La situazione è particolarmente difficile per i prodotti chimici che figurano all'allegato I, parte 2 (cioè i prodotti vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella CE nell'ambito di una categoria d'impiego prevista dalla convenzione e che pertanto sono assoggettabili alla notifica PIC senza essere ancora dei prodotti PIC).

    In questo contesto sembra opportuno prevedere, in alcuni casi limitati, la possibilità di procedere alle esportazioni in via temporanea, mentre continuano le procedure per ottenere il consenso esplicito. Viene pertanto proposto che se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto dall'autorità nazionale designata dell'esportatore e dalla Commissione, il paese importatore non risponde entro due mesi, la documentazione disponibile emessa da fonti ufficiali e attestante che il prodotto chimico interessato è registrato, autorizzato o il cui uso è altrimenti consentito nel paese importatore può essere considerata come indicazione sufficiente del consenso a procedere all'esportazione in via provvisoria, in attesa della risposta richiesta. Questa soluzione è compatibile con le disposizioni di "status quo" contemplate dall'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, ma risulta maggiormente restrittiva. Inoltre, spesso i certificati di registrazione o altri documenti sono specifici ad un determinato prodotto o fornitore e per questo le possibilità di procedere alle esportazioni sarebbero limitate di conseguenza. Nel nuovo testo si propone inoltre che, in assenza di una risposta nell'arco di 3 mesi, si possa procedere all'esportazione per 12 mesi al massimo, in attesa di ricevere il consenso esplicito per le esportazioni successive. Si propone infine che, se i prodotti chimici sono esportati verso paesi OCSE, sia possibile derogare all'obbligo del consenso a condizione che siano rispettate alcune condizioni.

    Occorre chiarire anche le norme riguardanti il periodo di validità del consenso esplicito accordato. Il testo attuale prevede che, una volta ottenuto, il consenso è potenzialmente illimitato nel tempo (salvo espressamente indicato dal paese importatore). Ora si propone invece che, una volta ottenuto, il consenso, o qualsiasi altro documento alternativo accettato agli stessi fini, sia riesaminato periodicamente.

    Per migliorare e rafforzare ulteriormente il funzionamento del sistema, si propone inoltre che le richieste di consenso e di rinnovo siano fatte tramite la Commissione (a condizione che le vengano messe a disposizione le risorse necessarie). In questo modo si dovrebbero evitare sovrapposizioni o duplicazioni superflue, che a volte hanno luogo; questa soluzione potrebbe inoltre servire ad evitare possibili fraintendimenti e confusione nei paesi importatori, che adesso ricevono le notifiche di esportazione dalla Commissione e le richieste di consenso dagli Stati membri.

    Modifiche finalizzate a rafforzare e inasprire i controlli doganali dei prodotti chimici esportati, agevolando al contempo gli scambi (articolo 17)

    Nella maggior parte degli Stati membri le autorità doganali sono un elemento determinante per garantire il rispetto del regolamento, soprattutto in termini di controllo delle esportazioni. Per rispondere alle esigenze particolari che queste hanno sono già a disposizione varie azioni, quali:

    - classificazione dei prodotti chimici che rientrano nel regolamento (CE) n. 304/2003 secondo la nomenclatura combinata (NC), in modo da integrare nella Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) dei "segnali di avvertimento" accanto ai rispettivi codici NC, per avvisare i responsabili doganali del fatto che il prodotto chimico interessato è o potrebbe essere soggetto a disposizioni particolari;

    - sviluppo di una versione del database EDEXIM della Commissione (contenente i dati sulle notifiche di esportazione fatte, sui consensi espliciti ottenuti ecc.) destinata appositamente alle autorità doganali, che potrebbero così controllare più agevolmente se una particolare spedizione destinata all'esportazione può procedere o meno. Per rendere più agevole questo compito, si propone di introdurre un numero di riferimento o di codice unico generato dal sistema che gli esportatori dovranno indicare nelle rispettive dichiarazioni di esportazione. I responsabili doganali dovrebbero così essere in grado di verificare, se necessario, tali codici nella base dati EDEXIM e controllarne la conformità. Parallelamente, sono ben avanzate anche le attività finalizzate a inserire tali codici nella TARIC per far sì che gli esportatori li possano utilizzare nella parte 44 del formulario di dichiarazione di esportazione (il documento amministrativo unico).

    Le attività sul pacchetto di misure descritte dovrebbero essere ultimate prima dell'adozione del nuovo regolamento. Per garantire la totale efficacia del sistema, si propone che il nuovo regolamento preveda l'obbligo di utilizzare tali codici per gli esportatori. È tuttavia previsto un periodo temporaneo di tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, per permettere a tutti gli interessati di imparare a conoscere il sistema.

    Questa soluzione mette fine alla necessità di corredare le dichiarazioni di esportazione di documenti giustificativi, rendendo così più agevoli i controlli doganali e riducendo l'onere amministrativo per le dogane e gli esportatori. Tutto questo dovrebbe, in ultima istanza, agevolare gli scambi.

    - Base giuridica

    Nel rispetto della sentenza della Corte, il nuovo regolamento proposto è basato sull'articolo 133 (relativo alla politica commerciale comune) e sull'articolo 175, paragrafo 1 (riguardante la tutela dell'ambiente) del trattato.

    - Principio di sussidiarietà

    La proposta non è di competenza esclusiva della Comunità. La proposta è interamente conforme al principio di sussidiarietà posto che gli obiettivi fissati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e occorre un approccio armonizzato per garantire che la Comunità, in quanto Parte della convenzione, adempia ai propri obblighi internazionali.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità perché si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito del sistema esistente. La proposta riguarda unicamente le modifiche ritenute necessarie e opportune per il corretto funzionamento del sistema.

    La proposta è finalizzata a ridurre al minimo gli oneri amministrativi, senza che vi siano ripercussioni sul livello di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente.

    - Scelta dello strumento

    Poiché l'atto normativo da sostituire è un regolamento, questo è lo strumento più adeguato.

    Incidenza sul bilancio

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario, se si esclude un numero limitato di risorse umane supplementari che si occupino delle attività derivanti dalle modifiche proposte riguardanti il ruolo della Commissione nell'ambito della procedura di ottenimento del consenso esplicito (cfr. scheda finanziaria allegata).

    Informazioni supplementari

    - Esposizione dettagliata della proposta

    Il regolamento proposto è finalizzato a sostituire il regolamento in vigore, anche se la maggior parte delle disposizioni vigenti e la struttura stessa rimangono immutate (compresa la numerazione degli articoli). Segue un breve riepilogo dei principali contenuti della proposta di regolamento.

    Articolo 1

    Questo articolo delinea gli obiettivi del regolamento, che sono coerenti con gli obiettivi generali della convenzione.

    Articolo 2

    Presenta il campo d'applicazione del regolamento. Gli elementi che esulano dall'ambito del regolamento corrispondono in gran parte a quelli della convenzione, ma qui sono descritti in modo più preciso e tengono conto di altri atti normativi comunitari del settore.

    Articolo 3

    L'articolo 3 presenta le definizioni, comprese quelle mutuate dalle definizioni della convenzione, adattate secondo il caso.

    Alcune definizioni presenti nel regolamento in vigore sono state modificate; segue un elenco.

    - È stata proposta una nuova definizione di "esportatore" per risolvere alcuni problemi di applicazione descritti in precedenza.

    - La definizione di "preparato" è stata modificata ed è stato chiarito l'ambito di applicazione delle disposizioni degli articoli 7, 9, 13 e 14, paragrafo 1, riguardanti i preparati.

    - Le definizioni di "prodotto chimico soggetto alla procedura PIC", "Parte della convenzione" e "Parte" sono state adattate per tener conto dell'entrata in vigore della convenzione.

    - Le definizioni di "convenzione", "procedura PIC", "conferenza delle Parti", "comitato di esame delle sostanze chimiche", "Segretariato" e "documento di orientamento alla decisione" non sono strettamente necessarie e sono introdotte quando questi termini sono citati per la prima volta nelle disposizioni di carattere operativo.

    Articolo 4

    La formulazione di questo articolo, riguardante le autorità designate, è in linea con la convenzione e rimane sostanzialmente invariato.

    Articolo 5

    Questo articolo fa riferimento alla partecipazione della Comunità alla convenzione, compreso il ruolo che svolge la Commissione come autorità designata comune per la Comunità.

    Articolo 6

    Questo articolo definisce i prodotti chimici soggetti alla notifica di esportazione, quelli assoggettabili alla procedura di notifica PIC e quelli soggetti al sistema internazionale PIC.

    Articolo 7

    L'articolo 7 istituisce la procedura di notifica di esportazione, che si applica a tutte le esportazioni dei prodotti chimici elencati nell'allegato I, parte 1, della proposta di regolamento. La notifica deve fornire le informazioni inserite nell'allegato III. La Commissione svolgerà un ruolo determinante per l'invio delle notifiche ai paesi importatori e continuerà ad esistere un registro centralizzato delle notifiche nella base dati EDEXIM della Commissione. L'unica modifica sostanziale riguarda, come già anticipato, l'introduzione di un numero di codice unico per le notifiche di esportazione che risultano complete alla verifica; il codice sarà comunicato agli esportatori che potranno così indicarlo nelle rispettive dichiarazioni di esportazione.

    Articolo 8

    Questo articolo definisce la procedura per trattare le notifiche di esportazione provenienti da paesi terzi.

    Articolo 9

    L'articolo 9 prevede la comunicazione annuale dei quantitativi di prodotti inseriti nell'allegato I e oggetto di scambi commerciali.

    Articolo 10

    L'articolo dispone che, se un prodotto chimico risulta assoggettabile alla procedura di notifica PIC a seguito di un atto normativo comunitario definitivo, la Commissione ne informa il Segretariato della convenzione, indicando gli elementi di cui all'allegato II.

    Gli Stati membri possono notificare gli atti normativi nazionali compatibili con il diritto comunitario. Previa consultazione di tutti gli altri Stati membri, tali atti possono essere trasmessi al Segretariato della convenzione per il tramite della Commissione.

    Articolo 11

    Questo articolo stabilisce che, se un prodotto chimico è vietato o soggetto a rigorose restrizioni ma non risulta idoneo ad essere assoggettato alla procedura di notifica PIC prevista dall'articolo 10, la Commissione comunica al Segretariato PIC l'atto normativo pertinente nell'ambito delle disposizioni in materia di scambio di informazioni previste dalla convenzione.

    Articolo 12

    L'articolo 12 riguarda gli obblighi in materia di importazione di prodotti chimici e istituisce la procedura per la gestione dei documenti di orientamento alla decisione in merito ai prodotti chimici PIC e per l'adozione, da parte della Comunità, delle decisioni di importazione per i prodotti chimici interessati.

    Articolo 13

    L'articolo 13 sancisce obblighi in materia di esportazione, non riguardanti la notifica di esportazione, ed è caratterizzato da due elementi principali.

    Il primo riguarda essenzialmente le procedure per i prodotti PIC (cioè quelli che figurano all'allegato I, parte 3, del regolamento) e il fatto di garantire il rispetto delle decisioni di importazione delle Parti importatrici. Il principio di base, che va oltre ciò che prevede la convenzione, è che tali prodotti non devono essere esportati senza l'esplicito consenso del paese importatore; lo stesso approccio si applica a qualsiasi prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno della Comunità, assoggettabile alla notifica PIC, che però non è un prodotto PIC.

    Per i motivi illustrati al precedente punto 3, si propone, ad alcune condizioni, quando cioè il paese importatore non risponde, di consentire l'esportazione limitata e temporanea in attesa di ottenere la risposta; al contempo si propone anche che, sempre ad alcune condizioni, si possa prevedere l'esonero dal consenso per le esportazioni verso paesi OCSE. Nel testo viene inoltre proposto di riesaminare periodicamente la validità dei consensi ottenuti e degli esoneri consentiti. Il consenso esplicito deve essere richiesto tramite le autorità nazionali designate dello Stato membro esportatore, alle quali perviene anche la risposta. Tuttavia, per i motivi già illustrati al punto 3, si propone che, disponendo delle risorse necessarie, tutte le richieste, comprese quelle relative ai rinnovi, siano incanalate attraverso la Commissione, che pubblicherà le informazioni nel database EDEXIM.

    Il secondo elemento della modifica riguarda obblighi più generali. Per citare un esempio, vengono imposti alcuni requisiti minimi sul ciclo di vita utile dei prodotti chimici esportati, sulle condizioni di purezza e sull'imballaggio, sullo stoccaggio e sulla stabilità dei pesticidi per ridurre al minimo i rischi connessi al loro impiego, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

    Articolo 14

    L'articolo 14 estende ad alcuni articoli la procedura di notifica di esportazione istituita dall'articolo 7 e stabilisce il divieto di esportazione per alcuni prodotti chimici e articoli il cui uso è vietato all'interno della Comunità. Tali prodotti e articoli figurano nell'allegato V.

    Articolo 15

    Questo articolo riguarda l'informazione sui movimenti di transito per i prodotti chimici PIC. Nell'allegato VI verranno inserite precisazioni sulle Parti importatrici che richiedono informazioni e sul tipo di informazioni da fornire, non appena disponibili.

    Articolo 16

    L'articolo 16 stabilisce quali informazioni debbano accompagnare le merci esportate. Fatte salve le disposizioni applicabili del paese importatore e tenuto conto delle norme internazionali pertinenti, tutti i prodotti chimici pericolosi destinati all'esportazione devono essere imballati, etichettati e corredati di una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alla normativa comunitaria applicabile. Nei limiti del possibile tutti questi dati dovrebbero figurare nella o nelle lingue principali del paese importatore.

    Articolo 17

    Questo articolo riguarda il ruolo degli uffici doganali degli Stati membri ai fini del regolamento proposto. Nel nuovo testo si propone di rafforzare e agevolare i controlli introducendo l'obbligo, per gli esportatori, di inserire nelle proprie dichiarazioni di esportazione dei numeri di codice speciali corrispondenti alle notifiche di esportazione fatte e ai consensi espliciti o agli esoneri ottenuti. Misure analoghe sono state introdotte negli articoli 7 e 13, che stabiliscono che tali codici devono essere comunicati agli esportatori.

    Articolo 18

    Questo articolo contiene disposizioni standard sulle sanzioni in caso di eventuali violazioni.

    Articolo 19

    L'articolo 19 ricalca le disposizioni della convenzione concernenti lo scambio di informazioni, ma le estende a tutti i paesi e non solo alle Parti; definisce altresì le informazioni non coperte da riserbo a questi fini.

    Articolo 20

    Questo articolo riguarda l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione.

    Articolo 21

    L'articolo 21 riguarda il monitoraggio e l'obbligo di comunicazione, all'interno della Comunità, in merito al funzionamento del regolamento proposto.

    Articolo 22

    L'articolo 22 contiene una descrizione delle procedure da seguire per l'aggiornamento degli allegati. Viste le recenti modifiche delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7], l'attuale procedura di regolamentazione prevista in caso di aggiunte all'allegato I è diventata una procedura di regolamentazione con controllo. Si propone che per l'inserimento degli inquinanti organici persistenti (POP) nell'allegato V si applichi la stessa procedura.

    Articolo 23

    In questo articolo si prescrive l'elaborazione di una serie di documenti tecnici di orientamento per agevolare l'applicazione del regolamento. Il regolamento in vigore prevede già documenti di questo tipo; i nuovi conterranno linee guida per le autorità coinvolte nei controlli delle esportazioni e delle importazioni, in particolare le autorità doganali.

    Articolo 24

    Questo articolo descrive le procedure di comitato da seguire, facendo riferimento al comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. Le disposizioni sono state inoltre adeguate alle nuove modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, già citate.

    Articoli 25 e 26

    Questi due articoli riguardano rispettivamente i riferimenti al regolamento (CE) n. 304/2003 in altre normative e l'entrata in vigore del nuovo regolamento proposto. Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 17, riguardanti l'uso obbligatorio dei numeri di codice nelle dichiarazioni di esportazione, è previsto un breve periodo transitorio di tre mesi.

    Allegati

    L'allegato I del regolamento è un elenco dei prodotti chimici soggetti alle varie procedure e si basa sull'elenco del regolamento (CE) n. 304/2003, modificato dai regolamenti (CE) nn. 1213/2003, 775/2004 e 777/2006 della Commissione.

    L'allegato II definisce le informazioni da presentare quando la Commissione notifica gli atti normativi comunitari definitivi a norma dell'articolo 10.

    L'allegato III contiene le informazioni che l'esportatore deve indicare nella notifica di esportazione, come indicato all'articolo 7. Sono stati inseriti alcuni chiarimenti.

    L'allegato IV definisce le informazioni da fornire a norma dell'articolo 9 riguardo agli scambi dei prodotti chimici elencati nell'allegato I: in questo caso sono stati chiariti i quantitativi da comunicare.

    L'allegato V elenca i prodotti chimici e gli articoli che non devono essere esportati, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

    L'allegato VI, infine, elenca le Parti che chiedono informazioni sui movimenti di transito dei prodotti PIC (articolo 15).

    2006/0246 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[8],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[9],

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[10],

    considerando quanto segue:

    1. Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi[11] ha dato esecuzione alla convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, di seguito "la convenzione", entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi[12].

    2. Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione delle Comunità europee contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea)[13], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 in quanto era fondato unicamente sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato, sostenendo che entrambi gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, costituivano la base giuridica corretta. La Corte ha tuttavia stabilito anche che gli effetti del regolamento vengano mantenuti fino all'adozione, entro tempi ragionevoli, di un nuovo regolamento fondato sulle basi giuridiche adeguate. Ciò significa altresì che non è necessario adempiere nuovamente agli obblighi già ottemperati a norma del regolamento (CE) n. 304/2003.

    3. A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento fin qui registrato del regolamento medesimo[14], dalla quale risulta che, nel complesso, le procedure hanno funzionato correttamente. La relazione mette tuttavia in luce la necessità di apportare alcune modifiche tecniche. È pertanto necessario tener conto di tali aspetti nel presente regolamento.

    4. Al fine di non ridurre il livello di protezione dell'ambiente e del pubblico in generale dei paesi importatori garantito dal regolamento (CEE) n. 2455/92, è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla convenzione riguardo ad alcuni aspetti; l'articolo 15, paragrafo 4, della convenzione consente infatti alle Parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale.

    5. Per quanto concerne la partecipazione della Comunità alla convenzione, è essenziale disporre di un unico referente che consenta alla Comunità di interagire con il Segretariato, le altre Parti della convenzione e altri paesi. È opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.

    6. Le esportazioni di prodotti chimici pericolosi vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità devono continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che i prodotti chimici pericolosi in quanto tali o contenuti in un preparato, che siano stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni dalla Comunità in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di prodotti chimici industriali destinati ad usi professionali o all'impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinati da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili agli stessi prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o prodotti chimici industriali. È auspicabile che anche i prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC siano disciplinati dalle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione deve essere applicata alle esportazioni comunitarie verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno Parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri deve essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa procedura.

    7. Gli esportatori e gli importatori devono essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di prodotti chimici oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell'impatto e dell'efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.

    8. È opportuno che le notifiche concernenti gli atti normativi comunitari o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinati prodotti chimici, e trasmesse al Segretariato della convenzione allo scopo di inserire tali prodotti nella procedura internazionale PIC, siano presentate dalla Commissione e riguardino i casi che soddisfano ai criteri stabiliti al riguardo nella convenzione. Se necessario è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

    9. Qualora gli atti normativi comunitari o degli Stati membri non siano soggetti ad obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti, al Segretariato e alle altre Parti della convenzione devono pervenire comunque le informazioni concernenti tali atti, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.

    10. È inoltre necessario provvedere affinché la Comunità adotti decisioni in merito all'importazione nella Comunità di prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni devono essere basate sul diritto comunitario vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Se necessario, è opportuno procedere alla modifica della legislazione comunitaria.

    11. Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori sui prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, non dovrebbe essere consentita l'esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità e rispondenti ai criteri stabiliti nella convenzione o assoggettati alla procedura internazionale PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno Parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l'esonero da tale obbligo nel caso dell'esportazione di alcuni prodotti chimici verso paesi dell'OCSE, purché siano rispettate alcune condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta; in tal caso è opportuno che le esportazioni procedano in via temporanea. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.

    12. È importante altresì che tutti i prodotti chimici esportati abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l'uso efficace e sicuro. Soprattutto in riferimento ai pesticidi, in particolare quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.

    13. Gli articoli contenenti prodotti chimici non rientrano nel campo di applicazione della convenzione. Ciò nonostante è opportuno che gli articoli contenenti prodotti chimici che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente in determinate condizioni d'uso o in fase di smaltimento e che sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità in riferimento ad una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggetti alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcuni prodotti chimici e alcuni articoli contenenti determinati prodotti chimici che, pur non rientrando nell'ambito d'applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati.

    14. Ai sensi della convenzione, alle Parti della convenzione che ne facciano richiesta devono essere fornite informazioni sui movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC.

    15. Occorre inoltre garantire che le disposizioni comunitarie in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza vengano applicate a tutti i prodotti chimici pericolosi destinati all'esportazione verso Parti della convenzione e altri paesi, salvo quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia.

    16. Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell'applicazione delle disposizioni, è opportuno che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni dei prodotti chimici disciplinati dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. È opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni. Per agevolare i controlli doganali e ridurre l'onere amministrativo agli esportatori e alle autorità, viene istituito un sistema di codici attestanti la conformità alle norme, da utilizzarsi nelle dichiarazioni di esportazione. Per dare alle parti interessate il tempo di adattarsi al sistema in questione, prima che diventi obbligatorio, viene proposto un breve periodo transitorio.

    17. Occorre promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi ai fini di una corretta gestione dei prodotti chimici, anche se i paesi terzi non sono Parti della convenzione. In particolare, l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative (ONG), soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione.

    18. Per garantire l'efficacia delle procedure occorre effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri trasmettano periodicamente alla Commissione una relazione al riguardo; a sua volta la Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    19. È opportuno elaborare note tecniche di orientamento per assistere le autorità competenti, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, ad applicare il regolamento.

    20. Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].

    21. In particolare è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di adottare provvedimenti per l'aggiunta di prodotti chimici all'allegato I e di prodotti chimici disciplinati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] all'allegato V. Poiché tali provvedimenti sono di portata generale e finalizzati a completare il presente regolamento aggiungendovi elementi nuovi ma non essenziali, è auspicabile che essi siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Obiettivi

    22. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

    a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito "la convenzione");

    b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di prodotti chimici pericolosi al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;

    c) contribuire all'uso ecocompatibile di tali prodotti.

    Tali obiettivi sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti chimici, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito della Comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle Parti e ad altri paesi, secondo il caso.

    23. Oltre agli obiettivi illustrati al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE[17] e della direttiva 1999/45/CE[18] del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l'ambiente commercializzate all'interno della Comunità si applichino anche a tutte queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre Parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette Parti o nei suddetti paesi.

    Articolo 2 Campo di applicazione

    24. Il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti:

    a) determinati prodotti chimici pericolosi soggetti alla procedura di previo assenso informato (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (di seguito, "procedura PIC");

    b) determinati prodotti chimici pericolosi vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità o di uno Stato membro;

    c) i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

    25. Il presente regolamento non si applica:

    a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio[19];

    b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio[20];

    c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio[22];

    d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 1334/2000[23];

    e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[24];

    f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[25], compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione orale degli animali;

    g) agli organismi geneticamente modificati disciplinati dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26];

    h) fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari proprietari di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27] e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[28];

    i) ai prodotti chimici in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente, e in ogni caso non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importati a scopo di ricerca o analisi.

    Articolo 3 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (1) "prodotto chimico": una sostanza ai sensi della direttiva 67/548/CEE, presente allo stato puro o contenuta in un preparato, o un preparato, fabbricati o ricavati dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

    a) pesticidi (compresi formulati pesticidi altamente pericolosi);

    b) prodotti chimici industriali;

    (2) "preparato": una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

    (3) "articolo": un prodotto finito che contiene o include un prodotto chimico il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;

    (4) "pesticidi": i prodotti chimici appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

    a) i pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio[29];

    b) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[30] e i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;

    (5) "prodotti chimici industriali": i prodotti chimici appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

    a) prodotti chimici a uso professionale;

    b) prodotti chimici destinati all'uso da parte del consumatore finale;

    (6) "prodotto chimico soggetto ad obbligo di notifica di esportazione": qualsiasi prodotto chimico, vietato o soggetto a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi prodotto chimico, soggetto alla procedura PIC, elencato nella parte 1 dell'allegato I;

    (7) "prodotto chimico assoggettabile a notifica PIC": qualsiasi prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità o di uno Stato membro in riferimento ad una o più categorie. I prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie sono elencati nella parte 2 dell'allegato I;

    (8) "prodotto chimico soggetto alla procedura PIC": qualsiasi prodotto chimico elencato nell'allegato III della convenzione e nell'allegato I, parte 3, del presente regolamento;

    (9) "prodotto chimico vietato": uno dei seguenti prodotti:

    a) un prodotto chimico il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante un atto normativo comunitario definitivo, per motivi sanitari o ambientali oppure

    b) un prodotto chimico cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o per il quale siano stati disposti dall'industria il ritiro dal mercato comunitario o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando sia dimostrato che tale prodotto desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;

    (10) "prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni": uno dei seguenti prodotti:

    a) prodotto chimico il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi fine, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

    b) prodotto chimico cui sia stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per qualsiasi fine, o che l'industria abbia ritirato dal mercato comunitario o da ogni ulteriore esame nell'ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, ove sia dimostrato che tale prodotto desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;

    (11) "prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni in uno Stato membro": qualsiasi prodotto chimico che sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni mediante atto normativo di uno Stato membro;

    (12) "atto normativo definitivo": qualsiasi atto legislativo emanato allo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni un determinato prodotto chimico;

    (13) "formulato pesticida altamente pericoloso": qualsiasi prodotto chimico destinato ad essere utilizzato come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d'uso;

    (14) "esportazione":

    a) l'esportazione permanente o temporanea di un prodotto chimico in base alle condizioni specificate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato;

    b) la riesportazione di un prodotto chimico in condizioni diverse da quelle stipulate all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato, al quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito;

    (15) "importazione": l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di un prodotto chimico cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito;

    (16) "esportatore": una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

    a) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, ossia la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una Parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che il prodotto chimico venga spedito fuori dal territorio doganale della Comunità;

    b) qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che il prodotto chimico venga spedito fuori del territorio doganale della Comunità;

    c) se il diritto di smaltimento del prodotto chimico appartiene a una persona stabilita al di fuori della Comunità in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio comunitario;

    (17) "importatore": la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale della Comunità, è destinataria del prodotto chimico;

    (18) "Parte della convenzione": qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;

    (19) "altro paese": un paese che non è una Parte della convenzione.

    Articolo 4 Autorità nazionali designate

    Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità, di seguito definite "autorità nazionale designata" oppure "autorità nazionali designate", responsabili dello svolgimento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento.

    Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 5 Partecipazione della Comunità alla convenzione

    26. La partecipazione della Comunità alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, gli scambi di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.

    27. Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla convenzione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC e alla notifica delle esportazioni, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto di tutte le autorità nazionali designate, in stretta collaborazione e consultazione con le autorità nazionali designate degli Stati membri.

    La Commissione ha, in particolare, il compito di:

    a) trasmettere le notifiche di esportazione della Comunità europea alle Parti e agli altri paesi a norma dell'articolo 7;

    b) presentare al Segretariato della convenzione, di seguito "il Segretariato", le notifiche degli attivi normativi definitivi come stabilito all'articolo 10;

    c) trasmettere informazioni su altri atti normativi definitivi riguardanti prodotti non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 11;

    d) ricevere informazioni dal Segretariato, più in generale.

    La Commissione fornisce altresì al Segretariato le risposte della Comunità relative all'importazione di prodotti chimici soggetti alla procedura PIC ai sensi dell'articolo 12.

    Inoltre, la Commissione coordina il contributo della Comunità relativamente a tutte le questioni tecniche connesse ai seguenti elementi:

    a) la convenzione;

    b) la preparazione della conferenza delle Parti istituita dall'articolo 18 della convenzione, di seguito denominata "la conferenza delle Parti";

    c) il comitato per l'esame dei prodotti chimici istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, della convenzione, di seguito denominato "il comitato per l'esame dei prodotti chimici";

    d) altri organi ausiliari.

    È istituita una rete di Stati membri designati come relatori per la preparazione di documenti tecnici, quali i documenti orientativi per la decisione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione, di seguito denominati "documento/i di orientamento alla decisione".

    28. La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che la Comunità sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.

    Articolo 6 Prodotti chimici soggetti ad obbligo di notifica di esportazione, prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC e prodotti chimici soggetti alla procedura PIC

    29. I prodotti chimici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencati nell'allegato I.

    30. I prodotti chimici elencati nell'allegato I sono classificabili in uno o più dei tre gruppi di prodotti chimici riportati nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

    I prodotti chimici elencati nella parte 1 dell'allegato sono soggetti all'obbligo della notifica di esportazione di cui all'articolo 7; l'elenco reca informazioni dettagliate sull'identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all'obbligo di notifica di esportazione.

    I prodotti chimici elencati nella parte 2 dell'allegato, oltre ad essere soggetti ad obbligo di notifica di esportazione ai sensi dell'articolo 7, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all'articolo 10; l'elenco reca informazioni dettagliate sull'identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

    I prodotti chimici elencati nella parte 3 dell'allegato sono soggetti alla procedura PIC; l'elenco reca l'indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.

    31. Gli elenchi di cui al paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica.

    Articolo 7 Notifiche di esportazione trasmesse alle Parti e ad altri paesi

    32. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

    33. L'esportatore, qualora intenda esportare dalla Comunità nel territorio di una Parte o di un altro paese un prodotto chimico di cui al paragrafo 1, per la prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale prodotto si applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta notifica all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui è stabilito almeno 30 giorni prima della data prevista per l'esportazione. Successivamente, ogni anno civile l'esportatore notifica all'autorità nazionale designata la prima esportazione del prodotto almeno quindici giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Tale notifica è conforme alle norme dell'allegato III.

    L'autorità nazionale designata verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell'allegato III e trasmette immediatamente alla Commissione la notifica ricevuta dall'esportatore.

    La Commissione prende le necessarie misure per garantire che le autorità competenti della Parte importatrice o di un altro paese importatore ricevano, con un anticipo di almeno 15 giorni, notifica della prima esportazione prevista del prodotto chimico e in seguito anteriormente alla prima esportazione del prodotto in ciascun anno civile successivo. Tale disposizione si applica a prescindere dall'uso cui è destinato il prodotto chimico nella Parte importatrice o in un altro paese importatore.

    Tutte le notifiche di esportazione sono registrate in una base dati della Commissione con un numero di riferimento e per ciascun anno civile viene tenuto a disposizione del pubblico, ed eventualmente distribuito alle autorità nazionali designate dagli Stati membri, un elenco aggiornato dei prodotti chimici interessati, con l'indicazione della Parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore.

    34. La Commissione trasmette una seconda notifica qualora, entro 30 giorni dall'invio della prima notifica di esportazione presentata successivamente all'inserimento del prodotto chimico nella parte 1 dell'allegato I, la Parte importatrice o un altro paese importatore non abbia accusato ricevuta della notifica. La Commissione si adopera per quanto possibile affinché l'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.

    35. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all'introduzione di modifiche della normativa comunitaria in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di un preparato da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell'etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell'allegato III e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

    36. Qualora l'esportazione di un prodotto chimico si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l'ambiente nella Parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate a discrezione dell'autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore, previa consultazione della Commissione.

    37. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano quando:

    a) il prodotto chimico viene assoggettato alla procedura PIC,

    b) il paese importatore, Parte della convenzione, trasmette al Segretariato una risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione circa il proprio assenso o diniego all'importazione del prodotto chimico,

    c) la Commissione viene informata dal Segretariato circa la risposta data e inoltra tali informazioni agli Stati membri.

    Il primo comma non si applica quando il paese importatore, Parte della convenzione, richiede esplicitamente alle Parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.

    Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano anche quando:

    a) l'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore dispone l'esonero dall'obbligo di notificare l'esportazione prima che essa abbia luogo;

    b) la Commissione riceve dal Segretariato oppure dall'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore le informazioni e le trasmette agli Stati membri, e le mette a disposizione su Internet.

    38. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri e gli esportatori forniscono alle Parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti i prodotti chimici esportati.

    39. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire sistemi che obblighino l'esportatore a versare, per ciascuna notifica di esportazione, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi sostenuti per espletare i procedimenti previsti dai paragrafi 2, 3 e 4.

    Articolo 8 Notifiche di esportazione trasmesse dalle Parti e da altri paesi

    40. Le notifiche di esportazione che la Commissione riceve dall'autorità nazionale designata di una Parte o di un altro paese relativamente all'esportazione verso la Comunità di un prodotto chimico di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della Parte o dell'altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l'impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono pubblicate per via elettronica tramite la base dati gestita dalla Commissione.

    La Commissione accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per i singoli prodotti chimici da ciascuna Parte o altro paese.

    All'autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve i prodotti importati è trasmessa copia di tutte le notifiche pervenute congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

    41. Qualora l'autorità nazionale designata di uno Stato membro riceva una notifica di esportazione direttamente oppure indirettamente tramite l'autorità nazionale designata di una Parte della convenzione o tramite le autorità competenti di altri paesi, essa la trasmette immediatamente alla Commissione unitamente a tutte le informazioni disponibili.

    Articolo 9 Informazioni sul commercio di prodotti chimici

    42. Gli esportatori delle sostanze elencate nell'allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono tenuti, nel corso del primo trimestre di ogni anno, a comunicare all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi del prodotto chimico, come sostanza e come ingrediente di preparati, esportati in ciascuna Parte o altro paese durante l'anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell'arco dello stesso periodo.

    Tutti gli importatori della Comunità forniscono le informazioni di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nella Comunità.

    43. Su richiesta della Commissione o dell'autorità nazionale designata, l'esportatore o l'importatore fornisce ogni informazione supplementare sui prodotti chimici che sia necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

    44. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati di cui all'allegato IV. La Commissione elabora una sintesi di tali dati a livello comunitario e, tramite la propria base dati, diffonde su Internet le informazioni di natura non riservata.

    Articolo 10 Partecipazione alla notifica dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

    45. La Commissione notifica per iscritto al Segretariato i prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC.

    46. La Commissione notifica al Segretariato ove ulteriori prodotti chimici risultino assoggettabili alla notifica PIC e siano aggiunti alla parte 2 dell'allegato I. In seguito all'adozione del pertinente atto normativo comunitario definitivo che vieta o sottopone a rigorose restrizioni il prodotto chimico di cui trattasi, la notifica viene trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti dell'atto normativo definitivo.

    47. La notifica contiene le informazioni rilevanti specificate nell'allegato II.

    48. Nel definire le priorità relativamente alle notifiche la Commissione considera se il prodotto chimico è già elencato nella parte 3 dell'allegato I, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all'allegato II possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi al prodotto, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

    Se il prodotto chimico è assoggettabile alla notifica PIC ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all'allegato II, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo dei prodotti chimici.

    49. In caso di modifica di un atto normativo definitivo notificato a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il Segretariato immediatamente dopo l'adozione dell'atto modificativo, e comunque entro 60 giorni dalla decorrenza in cui quest'ultimo deve essere applicato.

    Essa fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui al paragrafo 1 o 2.

    50. Su richiesta di qualunque Parte o del Segretariato la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sul prodotto chimico o sull'atto normativo.

    Se necessario gli Stati membri assistono la Commissione, su sua richiesta, nel compito di raccogliere tali informazioni.

    51. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni che essa riceve dal Segretariato relativamente ai prodotti chimici che le altre Parti hanno notificato in quanto prodotti vietati o soggetti a rigorose restrizioni.

    Se opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure a livello comunitario finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente all'interno della Comunità.

    52. Uno Stato membro, qualora adotti un atto normativo nazionale, in conformità con la pertinente legislazione comunitaria, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni un prodotto chimico, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato l'atto normativo nazionale osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto al prodotto chimico. Dopo aver esaminato le osservazioni lo Stato membro che ha presentato l'atto informa la Commissione in merito all'eventualità che essa:

    53. proceda alla notifica al Segretariato, a norma del presente articolo, oppure

    54. trasmetta al Segretariato le informazioni a norma dell'articolo 11.

    Articolo 11 Informazioni da trasmettere al Segretariato sui prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

    Quando un prodotto chimico figura esclusivamente nella parte 1 dell'allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell'articolo 10, paragrafo 8, secondo trattino, la Commissione fornisce al Segretariato le informazioni relative agli atti normativi pertinenti, affinché queste informazioni possano essere eventualmente trasmesse ad altre Parti della convenzione.

    Articolo 12 Obblighi relativi all'importazione dei prodotti chimici

    55. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal Segretariato.

    Essa decide, mediante risposta definitiva o provvisoria a nome della Comunità, sulle future importazioni comunitarie dei prodotti chimici interessati, conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione comunica quindi tali decisioni al Segretariato quanto prima possibile, e comunque entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del Segretariato.

    Qualora, ai sensi della legislazione comunitaria, ad un determinato prodotto chimico si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione rivede con la stessa procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, la propria decisione sull'importazione e ne dà comunicazione al Segretariato.

    56. Qualora un prodotto chimico sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni nella legislazione di uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

    57. Le decisioni sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per il prodotto chimico nel documento di orientamento alla decisione.

    58. Nel comunicare la decisione sulle importazioni al Segretariato la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.

    59. Ciascuna autorità nazionale designata nella Comunità mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi.

    60. Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure comunitarie finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente nell'ambito della Comunità, tenendo conto delle informazioni contenute nei documenti di orientamento alla decisione.

    Articolo 13 Obblighi relativi all'esportazione dei prodotti chimici diversi dall'obbligo di notifica di esportazione

    61. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal Segretariato sui prodotti chimici soggetti alla procedura PIC e sulle decisioni delle Parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione di tali prodotti. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta. La Commissione conserva nella propria base dati tutte le informazioni disponibili relative alle decisioni sulle importazioni, contrassegnate da un numero di riferimento specifico, e le pubblica su Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a chiunque ne faccia richiesta.

    62. Ad ogni prodotto chimico elencato nell'allegato I la Commissione attribuisce un codice di classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata della Comunità europea. Tali codici di classificazione vengono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati dall'Organizzazione mondiale delle dogane alla nomenclatura del Sistema armonizzato o alla nomenclatura combinata europea in relazione ai prodotti chimici in questione.

    63. Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le risposte trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

    64. Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui le stesse sono state trasmesse per la prima volta alla Commissione dal Segretariato in conformità del paragrafo 1.

    65. La Commissione e gli Stati membri consigliano ed assistono le Parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al Segretariato in merito all'importazione di un dato prodotto chimico.

    66. Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I o i preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati soltanto qualora:

    a) l'esportatore abbia richiesto e ottenuto un consenso esplicito all'importazione nel paese terzo interessato dalla propria autorità nazionale designata tramite la Commissione e dall'autorità nazionale designata della Parte importatrice ovvero da un'autorità competente di un altro paese importatore; oppure

    b) trattandosi di un prodotto chimico elencato nella parte 3 dell'allegato I, l'ultima circolare emessa dal Segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la Parte importatrice ha acconsentito all'importazione.

    Nel caso dei prodotti chimici elencati nella parte 2 dell'allegato I da esportare verso paesi OCSE, l'autorità nazionale designata dell'esportatore può, in consultazione con la Commissione, decidere che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell'importazione nel paese OCSE, il prodotto interessato è registrato o autorizzato oppure è stato di recente impiegato o importato nel paese OCSE in questione e non è stato adottato alcun atto normativo che ne vieta l'uso.

    Quando viene chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato alla lettera a) e la Commissione o l'autorità nazionale designata dell'esportatore non ottiene una risposta entro 30 giorni, la Commissione invia un sollecito. Se opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri 30 giorni, la Commissione può inviare ulteriori solleciti, come ritiene necessario.

    67. L'autorità nazionale designata dell'esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere che l'esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati di seguito:

    a) 60 giorni se sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della Parte importatrice o di un altro paese importatore attestanti che, al momento dell'importazione, il prodotto interessato è registrato o autorizzato oppure è stato di recente impiegato o importato nella Parte importatrice o nell'altro paese importatore in questione e non è stato adottato alcun atto normativo che ne vieta l'uso;

    b) 90 giorni in tutti gli altri casi.

    68. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o dell'esonero dal consenso concesso a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:

    a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;

    b) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera a), è valido per un periodo massimo di due anni civili, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito;

    c) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera b), è valido per un periodo massimo di 12 mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.

    Nei casi descritti alle lettere a) e b), le esportazioni possono tuttavia continuare oltre la scadenza del periodo applicabile in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

    Nel caso descritto alla lettera c), le esportazioni non possono proseguire oltre la scadenza del periodo applicabile a meno che non si ottenga un consenso esplicito o non siano soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 7, lettera a), dopo una nuova richiesta di consenso esplicito.

    Tutte le nuove richieste sono inviate tramite la Commissione.

    69. La Commissione registra nella propria base dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e gli esoneri concessi. A ciascun consenso esplicito o esonero è assegnato un numero di riferimento, che sarà indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, le date di validità ecc. Le informazioni non riservate sono pubblicate su Internet.

    70. I prodotti chimici sono esportati prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche del prodotto non lo consentano. In particolare, gli esportatori di pesticidi ottimizzano le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete.

    71. Gli esportatori di pesticidi predispongono le etichette in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della Parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza definite dalla legislazione comunitaria.

    Articolo 14 Controllo delle esportazioni di determinati prodotti chimici e articoli contenenti prodotti chimici

    72. Gli articoli contenenti le sostanze elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I in forma reattiva, o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono soggetti all'obbligo di notifica di esportazione di cui all'articolo 7.

    73. Non è consentita l'esportazione dei prodotti chimici e degli articoli elencati nell'allegato V il cui impiego è vietato nella Comunità ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente.

    Articolo 15 Informazioni sui movimenti di transito

    74. Le Parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole Parti della convenzione tramite il Segretariato, sono elencate nell'allegato VI.

    75. Qualora un prodotto chimico elencato nella parte 3 dell'allegato I transiti per il territorio di una Parte della convenzione elencata nell'allegato VI, l'esportatore fornisce per quanto possibile all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui è stabilito, entro il trentesimo giorno precedente il primo transito e l'ottavo giorno precedente ciascun transito successivo, le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla Parte della convenzione.

    76. L'autorità nazionale designata dello Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni ricevute dall'esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme ad eventuali altre informazioni supplementari.

    77. La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle Parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

    Articolo 16 Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici esportati

    78. I prodotti chimici destinati all'esportazione sono disciplinati dalle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste dalla direttiva 67/548/CEE, dalla direttiva 1999/45/CE, dalla direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva 98/8/CE, o a norma di tali direttive, oppure da qualsiasi altra normativa comunitaria specifica.

    La presente disposizione lascia impregiudicate le prescrizioni specifiche stabilite dalla Parte importatrice o da un altro paese importatore, tenendo conto delle pertinenti norme internazionali.

    79. Se opportuno, l'etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione dei prodotti chimici contemplati dal paragrafo 1 o elencati nell'allegato I; se necessario la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

    80. Se vengono esportati, i prodotti chimici di cui al paragrafo 1 sono corredati di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE della Commissione[31]. L'esportatore invia a ciascun importatore una scheda informativa sulla sicurezza.

    81. Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata.

    Articolo 17 Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo delle esportazioni e delle importazioni

    82. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni dei prodotti chimici elencati nell'allegato I.

    La Commissione e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l'osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

    Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità.

    83. Gli esportatori indicano, nella casella 44 dei documenti amministrativi unici contenenti le loro dichiarazioni di esportazione, i numeri di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1 o 9, a conferma della conformità agli obblighi applicabili.

    Articolo 18 Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse.

    Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'adozione del presente regolamento, gli Stati membri notificano le misure adottate alla Commissione entro dodici mesi dalla relativa adozione. Essi notificano inoltre eventuali ulteriori modifiche non appena queste sono adottate.

    Articolo 19 Scambio di informazioni

    84. La Commissione e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti i prodotti chimici disciplinati dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza.

    La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri, provvede nei modi opportuni:

    a) alla diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi pertinenti agli obiettivi della convenzione nonché

    b) alla diffusione alle Parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il Segretariato, di informazioni relative agli atti normativi che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di un prodotto chimico.

    85. La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni riservate ricevute da un'altra Parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.

    86. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio[32], le informazioni seguenti non sono considerate riservate:

    a) le informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III;

    b) le informazioni contenute nelle schede informative sulla sicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

    c) la data di scadenza del prodotto chimico;

    d) la data di fabbricazione del prodotto chimico;

    e) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;

    f) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.

    La Commissione elabora periodicamente un documento illustrativo delle informazioni trasmesse basandosi sui contributi degli Stati membri.

    Articolo 20 Assistenza tecnica

    La Commissione e le autorità nazionali designate degli Stati membri collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l'assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione dei prodotti chimici nell'intero ciclo di vita.

    In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l'assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sui prodotti chimici, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l'istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed offrendo consulenza tecnica per l'individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e l'elaborazione delle notifiche da trasmettere al Segretariato.

    La Commissione e gli Stati membri dovrebbero partecipare attivamente alla rete di informazione per lo sviluppo delle capacità, istituita dal Forum intergovernativo sulla sicurezza dei prodotti chimici, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione dei prodotti chimici nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione.

    La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l'opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

    Articolo 21 Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

    87. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive.

    88. La Commissione redige periodicamente una relazione sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza ed inserisce i relativi elementi in una relazione riassuntiva che raccoglie le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione è pubblicata su Internet e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

    89. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione osservano i pertinenti obblighi in materia di riservatezza dei dati e di diritti di proprietà.

    Articolo 22 Aggiornamento degli allegati

    90. L'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I viene riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nell'ambito della legislazione comunitaria e della convenzione.

    91. Per determinare se un atto normativo comunitario definitivo rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli effetti dell'atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego "pesticidi" e "prodotti chimici industriali". Se l'atto normativo vieta o sottopone a rigorose restrizioni un determinato prodotto chimico nell'ambito di una sottocategoria qualunque, il prodotto stesso è inserito nella parte 1 dell'allegato I.

    Per determinare se un atto normativo comunitario definitivo rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda un prodotto chimico assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 10, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle categorie "pesticidi" e "prodotti chimici industriali". Se l'atto normativo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l'impiego di un determinato prodotto chimico nell'ambito di qualsiasi categoria, il prodotto stesso è inserito altresì nella parte 2 dell'allegato I.

    92. La Commissione decide senza indugio sull'inserimento dei singoli prodotti chimici nell'allegato I o sulla modificazione eventuale dei relativi dati.

    93. L'inserimento di un singolo prodotto chimico nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto normativo comunitario, è deciso con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

    Per l'iscrizione nell'allegato V di un prodotto chimico disciplinato dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[33] si segue la medesima procedura.

    Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, in particolare le modifiche di voci esistenti, nonché quelle degli allegati II, III, IV e VI, nonché le modifiche di voci esistenti dell'allegato V sono adottate con la procedura di consultazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

    Articolo 23 Note tecniche di orientamento

    La Commissione elabora, con la procedura di consultazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, note tecniche di orientamento intese ad agevolare l'applicazione quotidiana del presente regolamento.

    Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Articolo 24 Comitato

    94. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE.

    95. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

    96. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.

    97. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 25 Riferimenti al regolamento (CE) n. 304/2003

    I riferimenti al regolamento (CE) n. 304/2003 si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 26 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 2, si applica a decorrere dal [1° novembre 2007].

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, [... ]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    […] […]

    ALLEGATO I

    PARTE 1: ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

    (Articolo 7)

    Qualora i prodotti chimici elencati in questa parte dell'allegato siano assoggettati alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del presente regolamento, posto che si verifichino le condizioni specificate nell'articolo 7, paragrafo 6, lettere b) e c). Tali prodotti, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnati dal simbolo #, figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

    Inoltre, qualora i prodotti chimici elencati nella presente parte dell'allegato siano ritenuti idonei ad essere assoggettati alla procedura di notifica PIC in virtù dell'atto normativo comunitario definitivo che le disciplina, essi vengono riportati anche nella parte 2 del presente allegato. Tali prodotti sono contrassegnati dal simbolo + nell'elenco riportato di seguito.

    PRODOTTO CHIMICO | Numero CAS | N. Einecs | Codice NC | Sotto categoria* | Limitazione d'impiego** | Paesi che non richiedono notifica |

    1,1,1-tricloroetano | 71-55-6 | 200-756-3 | 2903 19 10 | i(2) | div |

    1,2-dibromoetano (dibromuro di etilene)# | 106-93-4 | 203-444-5 | 2903 30 36 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene)# | 107-06-2 | 203-458-1 | 2903 15 00 | p(1)-p(2) i(2) | div-div div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    1,3-dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-dicloropropene] | 10061-01-5 | 233-195-8 | 2903 29 00 | p(1)-p(2) | div-div |

    2-aminobutano | 13952-84-6 | 237-732-7 | 2921 19 80 | p(1)-p(2) | div-div |

    2-naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri | 2921 45 00 | i(1) i(2) | div div |

    2,4,5-T e suoi sali e esteri# | 93-76-5 e altri | 202-273-3, 229-188-1 e altri | 2918 90 90 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    4-aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali+ | 92-67-1, 2113-61-3 e altri | 202-177-1 e altri | 2921 49 80 | i(1) i(2) | div div |

    4-nitrobifenile+ | 92-93-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i(1) i(2) | div div |

    Acefato + | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Acifluorfen | 50594-66-6 | 256-634-5 | 2916 39 00 | p(1)-p(2) | div-div |

    Aldicarb + | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | restr-div |

    Ametrin | 834-12-8 | 212-634-7 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | div-div |

    Amitraz+ | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 20 00 | p(1) | restr |

    Composti dell'arsenico | p(2) | restr |

    Fibre di amianto+: Crocidolite# Amosite# Antofillite# Actinolite# Antofillite# Antofillite#Actinolite# Tremolite# Crisotilo + | 1332-21-4 e altri 12001-28-4 12172-73-5 77536-67-5 77536-66-4 77536-68-6 12001-29-5 o 132207-32-0 | 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 | i i i i i i | div div div div div div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Atrazina + | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p(1)-p(2) | restr-div |

    Azinfos-etile | 2642-71-9 | 220-147-6 | 2933 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Bensultap | 17606-31-4 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Benzene (1) | 71-43-2 | 200-753-7 | 2902 20 00 | i(2) | restr |

    Benzidina e suoi sali + Derivati della benzidina+ | 92-87-5, 36341-27-2 e altri - | 202-199-1, 252-984-8 e altri - | 2921 59 90 | i(1) – i(2) i(2) | restr – div div |

    Binapacril# | 485-31-4 | 207-612-9 | 2916 19 80 | p(1) –p(2) i(2) | div-div div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Cadmio e suoi composti | 7440-43-9 e altri | 231-152-8 e altri | 8107 3206 30 00 e altri | i(1) | restr |

    Calciferol | 50-14-6 | 200-014-9 | 2936 29 90 | p(1) | div |

    Captafol# | 2425-06-1 | 219-363-3 | 2930 90 70 | p(1) –p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Tetracloruro di carbonio | 56-23-5 | 200-262-8 | 2903 14 00 | i(2) | div |

    Cartap | 15263-53-3 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | div-div |

    Chinometionato | 2439-01-2 | 219-455-3 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Clordimeform# | 6164-98-3 | 228-200-5 | 2925 20 00 | p(1) –p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Clorfenapir+ | 122453-73-0 | 2933 99 90 | p(1) | div |

    Clorfenvinfos | 470-90-6 | 207-432-0 | 2919 00 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Clormefos | 24934-91-6 | 246-538-1 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Clorobenzilato# | 510-15-6 | 208-110-2 | 2918 19 80 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Cloroformio | 67-66-3 | 200-663-8 | 2903 13 00 | i(2) | div |

    Clozolinate+ | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Colecalciferolo | 67-97-0 | 200-673-2 | 2936 29 90 | p(1) | div |

    Cumafuril | 117-52-2 | 204-195-5 | 2932 29 85 | p(1)-p(2) | div-div |

    Creosoto e sostanze correlate | 8001-58-9 61789-28-4 84650-04-4 90640-84-9 65996-91-0 90640-80-5 65996-85-2 8021-39-4 122384-78-5 | 232-287-5 263-047-8 283-484-8 292-605-3 266-026-1 292-602-7 266-019-3 232-419-1 310-191-5 | 2707 91 00 3807 00 90 | i(2) | div |

    Crimidina | 535-89-7 | 208-622-6 | 2933 59 95 | p(1) | div |

    Cianazina | 21725-46-2 | 244-544-9 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | div-div |

    Cialotrina | 68085-85-8 | 268-450-2 | 2926 90 95 | p(1) | div |

    DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/2,2-dibutil-1,2,3,4 diossastannaboretano) | 75113-37-0 | 401-040-5 | 2931 00 95 | i(1) | div |

    Dicofol contenente <78% p,p’- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT+ | 115-32-2 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p(1)-p(2) | div-div |

    Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) # | 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 | 208-601-1 221-037-0 - 219-007-7 | 2908 90 00 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Dinobuton | 973-21-7 | 213-546-1 | 2920 90 10 | p(1)-p(2) | div-div |

    Dinoseb e suoi sali e esteri# | 88-85-7 e altri | 201-861-7 e altri | 2908 90 00 2915 39 90 | p(1)-p(2) i(2) | div-div div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Dinoterb+ | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 90 00 | p(1) -p(2) | div-div |

    Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7%, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10% tiram in concentrazione uguale o superiore al 15%# | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 | 241-775-7 216-353-0 205-286-2 | 3808 90 90 2933 99 90 2932 99 85 2930 30 00 | p(1) p(2) | div div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Endosulfan+ | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | p(1) | div |

    Etion | 563-12-2 | 209-242-3 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Ossido di etilene (Ossirano)# | 75-21-8 | 200-849-9 | 2910 10 00 | p(1) | div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Fenpropatrin | 39515-41-8 | 254-485-0 | 2926 90 95 | p(1)-p(2) | div-div |

    Fention+ | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 70 | p(1) | restr |

    Fentin acetato + | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p(1)-p(2) | div-div |

    Fentin idrossido + | 76-87-9 | 200-990-6 | 2931 00 95 | p(1) -p(2) | div-div |

    Fenvalerato | 51630-58-1 | 257-326-3 | 2926 90 95 | p(1) | div |

    Ferbam | 14484-64-1 | 238-484-2 | 2930 20 00 | p(1) -p(2) | div-div |

    Fluoroacetamide# | 640-19-7 | 211-363-1 | 2924 19 00 | p(1) | div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Flurenol | 467-69-6 | 207-397-1 | 2918 19 80 | p(1)-p(2) | div-div |

    Furatiocarb | 65907-30-4 | 265-974-3 | 2932 99 85 | p(1)-p(2) | div-div |

    HCH/ Esaclorocicloesano (isomeri misti)# | 608-73-1 | 210-168-9 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | div-restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Esacloroetano | 67-72-1 | 200-666-4 | 2903 19 80 | i(1) | restr |

    Esazinone | 51235-04-2 | 257-074-4 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | div-div |

    Iminoctadina | 13516-27-3 | 236-855-3 | 2925 20 00 | p(1)-p(2) | div-div |

    Isoxation | 18854-01-8 | 242-624-8 | 2934 99 90 | p(1) | div |

    Lindano (γ-HCH) # | 58-89-9 | 200-401-2 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | div-restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    (a) Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio (b) Colina, potassio e sali di sodio dell'idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all'equivalente acido | 123-33-1 61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9 | 204-619-9 257-261-0, 248-972-7 | 2933 99 90 2933 99 90 | p(1) | div |

    Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici# | 10112-91-1, 21908-53-2 e altri | 233-307-5, 244-654-7 e altri | 2827 39 80, 2825 90 50 e altri | p(1)- p(2) | div-restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) # | 10265-92-6 | 233-606-0 | 2930 90 70 3808 10 40 | p(2) | div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Metidation | 950-37-8 | 213-449-4 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Metilparatione+ # | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 10 00 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Metoxuron | 19937-59-8 | 243-433-2 | 2924 21 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Monocrotofos # | 6923-22-4 | 230-042-7 | 2924 19 00 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Monolinuron | 1746-81-2 | 217-129-5 | 2928 00 90 | p(1) | div |

    Monometildibromodifenilmetano. Denominazione commerciale: DBBT+ | 99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i(1) | div |

    Monometildicloro-difenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21+ | - | 400-140-6 | 2903 69 90 | i(1) – i(2) | div-div |

    Monometiltetracloro-difenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 141+ | 76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i(1) – i(2) | div-div |

    Monuron | 150-68-5 | 205-766-1 | 2924 21 90 | p(1) | div |

    Nitrofen+ | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19+ | 25154-52-3 (nonilfenolo), 84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato) 11066-49-2 (isononilfenolo), 90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato), 104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri | 246-672-0, 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 e altri | 2907 13 00 | i(1) | restr |

    Nonilfenoli etossilati+ (C2H4O)nC15H24O+ | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri | 3402 13 00 | i(1) p(1)-p(2) | restr div-div |

    Ottabromodifeniletere+ | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i(1) | restr |

    Ometoato | 1113-02-6 | 214-197-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Paratione# | 56-38-2 | 200-271-7 | 2920 10 00 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Pebulato | 1114-71-2 | 214-215-4 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | div-div |

    Pentabromodifeniletere+ | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i(1) | restr |

    Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri# | 87-86-5 e altri | 201-778-6 e altri | 2908 10 00 e altri | p(1)-p(2) | div-restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Permetrin | 52645-53-1 | 258-067-9 | 2916 20 00 | p(1) | div |

    Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)# | 13171-21-6 (miscela, isomeri, (E) e (Z)) 23783-98-4 (isomero (Z)) 297-99-4 (isomero (E)) | 236-116-5 | 2924 19 00 3808 10 40 | p(1)-p(2) | div-div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Bifenili polibromurati (PBB)# | 13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 e altri | 237-137-2 252-994-2 248-696-7 | 2903 69 90 e altri | i(1) | restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Trifenili policlorurati (PCT)# | 61788-33-8 | 262-968-2 | 2903 69 90 | i(1) | div | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Profam | 122-42-9 | 204-542-0 | 2924 29 95 | p(1) | div |

    Piyrazofos+ | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 95 | p(1) -p(2) | div-div |

    Quintozene+ | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p(1) -p(2) | div-div |

    Scilliroside | 507-60-8 | 208-077-4 | 2938 90 90 | p(1) | div |

    Simazina+ | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p(1) | restr |

    Stricnina | 57-24-9 | 200-319-7 | 2939 99 00 | p(1) | div |

    Tecnazene+ | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p(1) -p(2) | div-div |

    Terbufos | 13071-79-9 | 235-963-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Piombo tetraetile # | 78-00-2 | 201-075-4 | 2931 00 95 | i(1) | restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Piombo tetrametile # | 75-74-1 | 200-897-0 | 2931 00 95 | i(1) | restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Solfato di tallio | 7446-18-6 | 231-201-3 | 2833 29 90 | p(1) | div |

    Tiociclam | 31895-22-4 | 250-859-2 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Triazofos | 24017-47-8 | 245-986-5 | 2933 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Tridemorf | 24602-86-6 | 246-347-3 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | div-div |

    Composti triorganostannici+ | - | - | 2931 00 95 e altri | p(2) i(2) | restr restr |

    Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)# | 126-72-7 | 204-799-9 | 2919 00 90 | i(1) | restr | Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/ |

    Tris-aziridinil-fosfinossido(1,1’,1’’-fosforiltriaziridina)+ | 545-55-1 | 208-892-5 | 2933 99 90 | i(1) | restr |

    Vamidotion | 2275-23-2 | 218-894-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | div-div |

    Zineb | 12122-67-7 | 235-180-1 | 2930 20 00 | p(1) | div |

    * Sottocategoria: p(1) – pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) – altri pesticidi, compresi i biocidi. i(1) – prodotto chimico industriale ad uso professionale; i(2) – prodotto chimico industriale destinato al consumatore finale

    ** Limitazione d'impiego: restr – soggetto a rigorose restrizioni; b – divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione comunitaria

    (1) Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58)

    N. CAS = Chemicals Abstract Service Registry Number

    # Prodotto chimico cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC

    + Prodotto chimico assoggettabile a notifica PIC.

    PARTE 2: ELENCO DI PRODOTTI CHIMICI ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC

    (Articolo 10)

    Il presente elenco comprende i prodotti chimici ritenuti idonei ad essere assoggettati alla notifica PIC. In generale dal presente elenco sono esclusi i prodotti chimici già soggetti alla procedura PIC, elencati invece nella parte 3 del presente allegato.

    Prodotto chimico | N. CAS | N. Einecs | Codice NC | Categoria* | Limitazioni d’impiego (**) |

    2-naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri | 2921 45 00 | i | div |

    4-aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali | 92-67-1, 2113-61-3 e altri | 202 -177 -1 e altri | 2921 49 80 | i | div |

    4-nitrobifenile | 92-92-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i | div |

    Acefato | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p | div |

    Aldicarb | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p | restr |

    Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 20 00 | p | restr |

    Fibre di amianto: Crisotilo | 12001-29-5 o 132207-32-0 | 2524 00 00 | i | div |

    Atrazina | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p | restr |

    Benzidina e suoi sali Derivati della benzidina | 92-87-5, 36341-27-2 e altri - | 202-199-1, 252-984-8 e altri - | 2921 59 90 | i | restr |

    Clorfenapir | 122453-73-0 | 2933 99 90 | p | restr |

    Clozolinate | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 99 90 | p | div |

    Dicofol contenente <78% p,p’- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT | 115-32-3 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p | div |

    Dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 90 00 | p | div |

    Endosulfan | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | p | div |

    Fention | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 70 | p | restr |

    Fentin acetato | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p | div |

    Fentin idrossido | 76-87-9 | 200-990-6 | 2931 00 95 | p | div |

    Metilparatione # | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 10 00 | p | div |

    Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i | div |

    Monometildicloro-difenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 | - | 400-140-6 | 2903 69 90 | i | div |

    Monometiltetracloro-difenilmetano Denominazione commerciale: Ugilec141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i | div |

    Nitrofen | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p | div |

    Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3, (nonilfenolo), 84852-15-3, (4-nonilfenolo, ramificato), 11066-49-2 (isononilfenolo), 90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato), 104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri | 246-672-0, 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 e altri | 2907 13 00 | i | restr |

    Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri | 3402 13 00 | i p | restr div |

    Ottabromodifeniletere | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i | restr |

    Pentabromodifeniletere | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i | restr |

    Pirazofos | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 95 | p | div |

    Quintozene | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p | div |

    Simazina | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p | restr |

    Tecnazene | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p | div |

    Composti triorganostannici, in particolare composti di tributilstagno, compreso l’ossido di bis(tributilstagno) | 56-35-9 e altri | 200-268-0 e altri | 2931 00 95 e altri | p | restr |

    * Categoria: p – pesticidi i – prodotto chimico industriale

    ** Limitazione d'impiego: restr – soggetto a rigorose restrizioni; b – divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate)

    N. CAS = Chemicals Abstract Service Registry Number

    # Prodotto chimico cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

    PARTE 3: ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI SOGGETTI ALLA PROCEDURA PIC A NORMA DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM

    (Articoli 12 e 13)

    (Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

    Prodotto chimico | Numero/i CAS pertinente/i | Categoria |

    2,4,5-T e suoi sali ed esteri | 93-76-5# | Pesticida |

    Aldrin* | 309-00-2 | Pesticida |

    Binapacril | 485-31-4 | Pesticida |

    Captafol | 2425-06-1 | Pesticida |

    Clordano* | 57-74-9 | Pesticida |

    Clordimeform | 6164-98-3 | Pesticida |

    Clorobenzilato | 510-15-6 | Pesticida |

    DDT* | 50-29-3 | Pesticida |

    Dieldrin* | 60-57-1 | Pesticida |

    Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) | 534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 | Pesticida |

    Dinoseb e suoi sali ed esteri | 88-85-7# | Pesticida |

    1,2-dibromoetano (EDB) | 106-93-4 | Pesticida |

    Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) | 107-06-2 | Pesticida |

    Ossido di etilene | 75-21-8 | Pesticida |

    Fluoroacetammide | 640-19-7 | Pesticida |

    HCH (isomeri misti) | 608-73-1 | Pesticida |

    Eptacloro* | 76-44-8 | Pesticida |

    Esaclorobenzene* | 118-74-1 | Pesticida |

    Lindano | 58-89-9 | Pesticida |

    Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici | Pesticida |

    Monocrotofos | 6923-22-4 | Pesticida |

    Paratione | 56-38-2 | Pesticida |

    Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri | 87-86-5# | Pesticida |

    Toxafene* | 8001-35-2 | Pesticida |

    Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7%, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10%; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15% | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 | Formulato pesticida altamente pericoloso |

    Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) | 10265-92-6 | Formulato pesticida altamente pericoloso |

    Metilparatione (concentrati emulsionabili (EC) con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5% e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5%) | 298-00-0 | Formulato pesticida altamente pericoloso |

    Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1000 g di principio attivo/l) | 13171-21-6 (miscela, isomeri (E) e (Z)) 23783-98-4 (isomero (Z)) 297-99-4 (isomero (E)) | Formulato pesticida altamente pericoloso |

    Fibre d'amianto:Actinolite Antofillite Amosite Crocidolite Tremolite | 77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6 | Prodotto industriale Prodotto industriale Prodotto industriale Prodotto industriale Prodotto industriale |

    Bifenili polibromurati (PBB) | 36355-01-8(esa-) 27858-07-7(otta-) 13654-09-6 (deca-) | Prodotto industriale |

    Bifenili policlorurati (PCB) | 1336-36-3 | Prodotto industriale |

    Trifenili policlorurati (PCT) | 61788-33-8 | Prodotto industriale |

    Piombo tetraetile | 78-00-2 | Prodotto industriale |

    Piombo tetrametile | 75-74-1 | Prodotto industriale |

    Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) | 126-72-7 | Prodotto industriale |

    * Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento.

    # Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.

    ALLEGATO II

    NOTIFICA DI UN PRODOTTO CHIMICO VIETATO O SOGGETTO A RIGOROSE RESTRIZIONI AL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE

    Informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 10

    Le notifiche devono comprendere gli elementi descritti di seguito.

    98. Caratteristiche, identificazione e impieghi:

    a) denominazione comune;

    b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

    c) denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;

    d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;

    e) informazioni sulla classe di rischio, ove il prodotto chimico sia soggetto ai requisiti di classificazione;

    f) impiego o impieghi del prodotto chimico:

    nell'Unione europea

    altrove, se noto;

    g) caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

    99. Atto normativo definitivo:

    a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:

    (i) sintesi dell'atto normativo definitivo;

    (ii) riferimento al documento normativo;

    (iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;

    (iv) indicazione se l'atto normativo definitivo è stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;

    (v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;

    (vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente ed effetti previsti dell'atto normativo definitivo;

    b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:

    (i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;

    (ii) l'impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;

    (iii) la stima dei quantitativi dei prodotti chimici fabbricati, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile;

    c) indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre regioni;

    d) altre informazioni concernenti:

    (i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;

    (ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

    - le strategie di gestione integrata dei parassiti;

    - le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

    - ALLEGATO III

    NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

    Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 7

    100. Identità della sostanza da esportare:

    a) denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

    b) altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);

    c) numero EINECS e numero CAS;

    d) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;

    e) principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.

    101. Identità del preparato da esportare:

    a) denominazione commerciale o denominazione del preparato;

    b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;

    c) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata.

    102. Informazioni sull'esportazione:

    a) paese di destinazione;

    b) paese di origine;

    c) probabile data della prima esportazione nell'anno in corso;

    d) quantità stimata di prodotto chimico da esportare verso il paese interessato nell'anno in corso;

    e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione di Rotterdam entro le quali rientra tale impiego;

    f) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'importatore o alla società importatrice;

    g) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'esportatore o alla società esportatrice.

    103. Autorità nazionali designate:

    a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione europea che può fornire ulteriori informazioni;

    b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.

    104. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.

    105. Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

    106. Impiego del prodotto chimico nell'Unione europea:

    a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e comunitaria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);

    b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni

    (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell'allegato I del regolamento);

    c) stima dei quantitativi di prodotti chimici fabbricati, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile.

    107. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione al prodotto chimico o le emissioni.

    108. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

    Indicazione sintetica delle informazioni fornite nell'allegato II, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

    Informazioni supplementari fornite dalla Parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato II se richieste dalla Parte importatrice.

    ALLEGATO IV

    INFORMAZIONI CHE LE AUTORITÀ NAZIONALI DESIGNATE DEGLI STATI MEMBRI DEVONO TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 9

    109. Indicazione sintetica dei quantitativi di prodotti chimici (come tali o contenuti in preparati) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente.

    a) Anno in cui sono avvenute le esportazioni.

    b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di prodotti chimici esportati (come tali o contenuti in preparati), in base al modello seguente:

    Prodotto chimico | Paese importatore | Quantitativo di sostanza |

    … |

    … |

    … |

    110. Elenco degli importatori

    Prodotto chimico | Paese importatore | Importatore o società di importazione | Indirizzo ed altri dati di rilievo sull'importatore o la società di importazione |

    ALLEGATO V

    PRODOTTI CHIMICI E ARTICOLI SOGGETTI A DIVIETO DI ESPORTAZIONE

    (Articolo 14)

    Descrizione dei prodotti chimici/articoli soggetti a divieto di esportazione | Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, N. CAS ecc.) |

    Saponi cosmetici contenenti mercurio | Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00 |

    Inquinanti organici persistenti che figurano negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in base alle disposizioni in essa contenute | Aldrin | N. CE 206-215-8, N. CAS 309-00-2, codice NC 2903 59 90 |

    Clordano | N. CE 200-349-0, N. CAS 57-74-9, codice NC 2903 59 90 |

    Dieldrin | N. CE 200-484-5, N. CAS 60-57-1, codice NC 2910 90 00 |

    DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil) etano) | N. CE 200-024-3, N. CAS 50-29-3, codice NC 2903 62 00 |

    Endrin | N. CE 200-775-7, CAS No 72-20-8, codice NC 2910 90 00 |

    Eptacloro | N. CE 200-962-3, N. CAS 76-44-8, codice NC 2903 59 90 |

    Esaclorobenzene | N. CE 200-273-9, N. CAS 118-74-1, codice NC 2903 62 00 |

    Mirex | N. CE 219-196-6, N. CAS 2385-85-5, codice NC 2903 59 90 |

    Toxafene (Camfeclor) | N. CE 232-283-3, N. CAS 8001-35-2, codice NC 3808 10 20 |

    Bifenili policlorurati (PCB) | N. CE 215-648-1 e altri N. CAS 1336-36-3 e altri, codice NC 2903 69 90 |

    ALLEGATO VI

    ELENCO DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE CHE RICHIEDONO INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DI TRANSITO DEI PRODOTTI CHIMICI SOGGETTI ALLA PROCEDURA PIC

    (Articolo 15 del presente regolamento)

    Paese | Informazioni richieste |

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi (che sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003).

    2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

    Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

    Ambiente (Codice ABB 0703: Attuazione della politica e della legislazione ambientale comunitaria)

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

    3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

    3.3. Caratteristiche di bilancio:

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    SO/SNO | SD[34]/SND[35] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | N. […] |

    SO/SNO | SD/SND | Sì/No | Sì/No | Sì/No | N. […] |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. | Totale |

    Spese operative[36] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b |

    Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[37] |

    Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c |

    Stanziamenti di pagamento | b+c |

    Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[38] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,648 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

    Costo totale indicativo dell'intervento |

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,648 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,648 |

    Cofinanziamento

    Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

    …………………… | f |

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[39] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    Mio EUR (al primo decimale)

    Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

    Totale risorse umane | 1AST | 1 AST | 1 AST | 1 AST | 1 AST | 1 AST |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

    L'azione è necessaria per migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente nei paesi importatori, soprattutto quelli in via di sviluppo, contro i pericoli rappresentati dai prodotti chimici. In particolare si tratta di garantire che questi paesi siano adeguatamente informati sulle esportazioni UE e del fatto che alcuni prodotti soggetti alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione di Rotterdam e i prodotti soggetti a divieto o a rigorose restrizioni all'interno dell'UE ai sensi della convenzione medesima non possono essere esportati senza il consenso esplicito dei paesi importatori. A tal fine serve un maggior numero di risorse umane per sviluppare un sistema armonizzato nel cui ambito la Commissione svolga più ampie funzioni al fine di ottenere il consenso esplicito dei paesi importatori, di raccogliere e archiviare le informazioni utili potenziando il database esistente e di mettere a disposizione di tutte le parti interessate tali informazioni.

    5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    Senza l'intervento comunitario, la procedura del consenso esplicito (che coinvolge gli Stati membri) proseguirebbe secondo le modalità attuali, continuando a produrre inutili duplicazioni e sovrapposizioni, confusione nei paesi importatori ed eventuali rischi di approcci non omogenei.

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    La proposta è finalizzata a rendere più fluide le procedure di funzionamento, che aiuteranno a garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente nei paesi importatori, senza imporre oneri eccessivi agli esportatori e alle autorità competenti. In particolare, il sistema dovrebbe offrire una maggiore trasparenza e omogeneità, aiutando a ridurre i tempi di trattamento dei singoli casi. Il tasso di risposta alle richieste di consenso e i tempi necessari per ottenerle saranno impiegati come indicatori per verificare l'applicazione del regolamento e i relativi effetti.

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    X Gestione centralizzata

    X diretta da parte della Commissione

    ( indiretta, con delega a:

    ( agenzie esecutive

    ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

    ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( con Stati membri

    ( con paesi terzi

    ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    La Commissione e gli Stati membri riesaminano continuamente lo stato di attuazione nel corso di riunioni periodiche con le autorità competenti.

    Gli Stati membri saranno tenuti a riferire con regolarità sul funzionamento di tutte le procedure previste dal regolamento. La Commissione compilerà tutte le informazioni in una relazione sull'esecuzione delle funzioni svolte a norma del regolamento e presenterà una relazione riassuntiva al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex-ante

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    Si veda la prima relazione, che correda la presente proposta, sul funzionamento del regolamento (CE) n. 304/2003 fino a oggi, nella quale si conferma che la procedura del consenso esplicito non funziona in maniera lineare come il resto del regolamento.

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    Valutazione periodica nel corso di riunioni con le autorità competenti degli Stati membri.

    7. MISURE ANTIFRODE

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

    Funzionari o agenti temporanei[42] (XX 01 01) | A*/AD |

    B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

    Personale finanziato[43] con l'art. XX 01 02 |

    Altro personale[44] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

    TOTALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

    8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

    Trasmissione delle richieste di consenso esplicito ai paesi importatori; comunicazione di altre informazioni necessarie; invio di solleciti e altro; ove occorra, interpretazione delle risposte; informazione delle parti interessate e inserimento dei dati nel database.

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per il 2007 ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa |

    - intra muros |

    - extra muros |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |

    Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

    Il salario standard di 1 AST previsto al punto 8.2.1 è di 0,108 milioni di euro. |

    Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

    … |

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

    Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[46] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

    … |

    I fabbisogni di risorse umane e amministrative saranno coperti dallo stanziamento concesso alla DG incaricata della gestione nell'ambito della procedura di allocazione annuale.[pic][pic][pic]

    [1] GU L 67 del 6.3.2003, pag. 1.

    [2] Causa C-178/03.

    [3] Causa C-94/03 - Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea.

    [4] GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

    [5] GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

    [6] GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9.

    [7] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    [8]

    [9]

    [10]

    [11] GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).

    [12] GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 300/2002 della Commissione (GU L 52 del 22.2.2002, pag. 1).

    [13] Raccolta della giurisprudenza 2006, pag. I-00107.

    [14] XXX

    [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 7).

    [16] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

    [17] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

    [18] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

    [19] GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

    [20] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

    [21] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    [22] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

    [23] GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

    [24] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    [25] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    [26] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

    [27] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

    [28] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

    [29] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    [30] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    [31] GU L 76 del 22.3.1991, pag. 35.

    [32] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

    [33] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

    [34] Stanziamenti dissociati (SD)

    [35] Stanziamenti non dissociati (SND)

    [36] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

    [37] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

    [38] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

    [39] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [40] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    [41] Quale descritto nella sezione 5.3.

    [42] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [43] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

    [44] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

    [45] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria [46]()*ijˆ‰Š‹Œ, 5

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    [50] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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