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Document 52006PC0683

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

    /* COM/2006/0683 def. */

    52006PC0683

    Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India /* COM/2006/0683 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 15.11.2006

    COM(2006)683 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (in appresso “regolamento di base”), nel procedimento relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India. |

    Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell’attuazione del regolamento di base ed è il risultato dell’inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 74/2004[1] del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004[2] e 122/2006[3] del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India. Proposta di concedere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori a nuovi esportatori nella Comunità. |

    Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    Il richiedente e le industrie comunitarie sono state informate dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    Valutazione dell’impatto La presente proposta è il risultato dell’attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione d’impatto generale, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Con il regolamento (CE) n. 74/2004, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie dell’India. Nel corso dell’inchiesta iniziale, considerato l’alto numero di esportatori/produttori indiani del prodotto in questione, è stato selezionato un campione. Per le società inserite nel campione sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,4% e il 10,4%, mentre per le società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un’aliquota di dazio pari al 7,6%. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un’aliquota di dazio residuo del 10,4%. A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, i produttori/esportatori indiani che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non inserite nel campione (status di nuovo esportatore). Il regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio è stato modificato due volte, ossia dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004 e 122/2006 del Consiglio. Entrambi i regolamenti hanno aggiunto all’elenco dei produttori esportatori indiani figurante nell’allegato del regolamento i nomi delle società, esportatrici del prodotto in esame proveniente dall’India, che soddisfacevano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 74/2004. Sei dei 19 produttori/esportatori indiani che hanno chiesto lo status di nuovi esportatori hanno fornito elementi di prova ritenuti sufficienti per modificare il regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio con l’inserimento dei loro nomi nell’elenco delle società soggette all’aliquota di dazio media ponderata del 7,6%. Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale non appena possibile. |

    Base giuridica Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 dell’8 marzo 2004. |

    Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. |

    Il tipo di intervento è descritto nei regolamenti sopra indicati e non consente decisioni nazionali. |

    Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all’obiettivo della proposta l’onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

    Scelta dello strumento |

    Strumento proposto: regolamento. |

    Altri mezzi non sarebbero adeguati per la ragione seguente: il regolamento di base sopra indicato non prevede altre opzioni. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario. |

    1. Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[4] (regolamento di base),

    visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India[5],

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA PRECEDENTE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice Taric 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19) originarie dell’India. Considerato l’alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, è stato selezionato un campione in conformità all’articolo 27 del regolamento di base e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4% e il 10,4% per le società comprese nel campione e del 7,6% per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un’aliquota di dazio residuo del 10,4% è stato istituita per tutte le altre società.

    (2) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (regolamento originario) prevede che se un nuovo produttore esportatore dell’India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta (1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (la terza condizione), è possibile modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6% delle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

    (3) Il regolamento originario è stato modificato due volte da regolamenti di modifica, ossia dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004[6] e 122/2006[7] del Consiglio. Entrambi i regolamenti hanno aggiunto all’elenco dei produttori esportatori indiani figurante nell’allegato del regolamento i nomi di società esportatrici del prodotto in esame proveniente dall’India, che secondo i servizi della Commissione hanno soddisfatto le condizioni di cui al regolamento originario.

    B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVI PRODUTTORI/ESPORTATORI

    (4) Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, 19 società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione (status di nuovi esportatori).

    (5) I 19 richiedenti erano:

    Società richiedente | Città |

    B.K.S Textiles Private Limited | Coimbatore |

    Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS) | Nuova Delhi |

    Mittal International | Panipat |

    Esskay International | Mumbai |

    Opera Clothing | Mumbai |

    Govindji Trikamdas & Co. | Mumbai |

    Navnitlal Private Limited | Mumbai |

    Tulip Exim | Mumbai |

    Aarthi - A1 – Traders | Karur |

    Anjani Synthetics Limited | Ahmedabad |

    Home Concepts | Nuova Delhi |

    Siyaram Silk Mills Limited | Mumbai |

    Ramlaks Exports Pvt. Ltd. | Mumbai |

    Oracle Exports | Mumbai |

    Sellon Dynamics | Mumbai |

    Synthesis Home Textiles | Karur |

    Devtara Industries | Muradnagar |

    Summer India Textile Mills | Salem |

    Prathishta Weaving and Knitting | Coimbatore |

    (6) Quattro società che hanno chiesto lo status di nuovi esportatori non hanno risposto al questionario inteso a verificare che erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio e le loro richieste sono state perciò respinte.

    (7) Una società ha consegnato il questionario due volte, in entrambi i casi incompleto e con informazioni contraddittorie. Il terzo questionario inviatole non è stato riconsegnato e quindi la società non è stata in grado di dimostrare che soddisfaceva le condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. La sua richiesta è stato pertanto respinta.

    (8) Le altre 14 società hanno presentato risposte complete al questionario e sono quindi state prese in considerazione per lo status di nuovo esportatore.

    (9) Gli elementi di prova forniti da sei dei produttori esportatori indiani sopra menzionati sono ritenuti sufficienti per concedere loro l’aliquota di dazio del 7,6%, accordata alle società che hanno collaborato ma che non sono state inserite nel campione, e quindi per inserirle nell’elenco dei produttori esportatori di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio (l’allegato), modificato dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004 e 122/2006 del Consiglio.

    (10) Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre otto società sono state respinte per i motivi di seguito elencati:

    (11) Sette società non hanno fornito prove che dimostrassero che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta o che avevano obblighi contrattuali irrevocabili di esportare un ingente quantitativo del prodotto in esame nella Comunità.

    (12) Una società è collegata ad un’altra già elencata nel regolamento originario e la sua richiesta di status di nuovo esportatore è stata respinta poiché non era soddisfatta la seconda condizione di cui all’articolo 2 del regolamento originario.

    (13) Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

    (14) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso debitamente prese in considerazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori indiani elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio:

    Società | Città |

    Indian Arts and Crafts Syndicate | Nuova Delhi |

    M/s. Opera Clothing | Mumbai |

    Anjani Synthetics Limited | Ahmedabad |

    Ramlaks Exports Pvt Ltd | Mumbai |

    Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd | Mumbai |

    Summer India Textile Mills (P) Ltd | Salem |

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.

    [2] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

    [3] GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.

    [4] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    [5] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3).

    [6] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

    [7] GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.

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