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Document 52006PC0587
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
/* COM/2006/0587 def. - CNS 2006/0190 */
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca /* COM/2006/0587 def. - CNS 2006/0190 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 10.10.2006 COM(2006) 587 definitivo 2006/0190 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (presentata dalla Commissione) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta La modifica del regolamento di base della politica comune della pesca (regolamento 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) è il risultato dell'accordo politico raggiunto dal Consiglio al momento dell'adozione del Fondo europeo per la pesca. L'obiettivo è di consentire taluni adeguamenti della flotta volti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti nonché l'efficienza energetica. | Contesto generale Nel quadro dell'accordo politico raggiunto per l'adozione del Fondo europeo per la pesca relativo al periodo 2007-2013, il Consiglio ha deciso di modificare le disposizioni applicabili alla gestione della capacità della flotta peschereccia. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | La presente modifica è il risultato di una decisione politica adottata dal Consiglio. La consultazione delle parti interessate ha avuto luogo nel corso del processo di adozione del regolamento sul Fondo europeo per la pesca. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. La presente proposta non offre scelte, inclusa la possibilità di non agire, poiché è il risultato di una decisione politica adottata dal Consiglio. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Si propone di modificare le disposizioni applicabili alla gestione della capacità della flotta incluse nel capitolo III del regolamento 2371/2002, in particolare l'articolo 11 sull'adeguamento della capacità di pesca e l'articolo 13 sul piano di entrata/uscita e sulla riduzione globale della capacità. Le modifiche riguardano: a) la possibilità di assegnare a navi nuove o esistenti il 4% della stazza demolita con aiuti pubblici al fine di migliorare la sicurezza, l'igiene, le condizioni di lavoro e la qualità dei prodotti a bordo; b) in linea con l'attuale politica sulla riduzione della capacità, l'impossibilità di recuperare la riduzione di potenza legata alla sostituzione dei motori con aiuti pubblici. | Base giuridica Articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea. | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi. | Essa non va oltre quanto è strettamente necessario per attuare le decisioni politiche adottate dal Consiglio e dalla Commissione e lascia agli Stati membri il compito di gestire la capacità della flotta nave per nave. | La presente modifica delle disposizioni in materia di gestione della flotta non comporta oneri amministrativi o finanziari aggiuntivi rispetto alle precedenti disposizioni; l'applicazione delle nuove norme può essere realizzata con le stesse risorse umane e finanziarie che erano state assegnate all'applicazione delle disposizioni precedenti. | Scelta degli strumenti | Strumento proposto: Regolamento del Consiglio sulla base dell'articolo 37 del trattato. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. Si tratta di una modifica di un regolamento del Consiglio non prevista da nessun altro strumento. | INCIDENZA SUL BILANCIO | Nessuna. | 1. . 2006/0190 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[3], stabilisce disposizioni in merito alla gestione della capacità di pesca. (2) Le attuali disposizioni applicabili alla gestione della capacità della flotta devono essere adattate alla luce dell'esperienza acquisita. (3) Gli Stati membri devono essere autorizzati a concedere un limitato aumento della stazza a navi nuove o esistenti al fine di migliorare la sicurezza, l'igiene, le condizioni di lavoro e la qualità dei prodotti a bordo, purché ciò non determini un aumento della capacità di cattura e dando la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[4]. Il suddetto aumento deve essere collegato agli sforzi realizzati per adeguare la capacità di pesca mediante aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 o il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006, nonché a partire dal 1° gennaio 2007. (4) La riduzione della potenza motrice richiesta per la sostituzione dei motori con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere considerata un'uscita di capacità dalla flotta con aiuti pubblici ai fini dell'applicazione del piano di entrata/uscita e dell'adeguamento dei livelli di riferimento. (5) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 deve pertanto essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato: (1) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 Adeguamento della capacità di pesca 1. Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 non vengano superati. 3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale definita al regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione[5], ed eventualmente dei permessi di pesca, quali definiti nei rispettivi regolamenti. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, la capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita. 4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento. 5. Tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13. 6. A partire dal 1° gennaio 2007, al fine di migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, gli Stati membri sono autorizzati a riassegnare a navi nuove o esistenti la seguente capacità in termini di stazza, purché tale capacità non determini un aumento dello sforzo di pesca: - il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e - il 4% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13. Nell'assegnare la capacità di pesca ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri danno la priorità alla piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2. (2) L'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità 1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1° gennaio 2003: 2. l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica; 3. l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1° gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici: 4. i) di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero 5. ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT; 6. la sostituzione di un motore con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1198/2006 deve essere compensata da una riduzione di capacità in termini di potenza pari al 20% della potenza del motore sostituito. La riduzione di potenza del 20% è detratta dai livelli di riferimento conformemente all'articolo 11, paragrafo 4. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente[pic][pic][pic] [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [4] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. [5] GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3-5.