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Document 52006PC0410

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

    /* COM/2006/0410 def. */

    52006PC0410

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE /* COM/2006/0410 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 24.7.2006

    COM(2006) 410 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di decisione è volta ad attuare le disposizioni della direttiva 2006/18/CE adottata il 14 febbraio 2006 (GU L 51 del 22.02.2006, pag. 12), che riguarda in particolare la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dell’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro e prevede la possibilità per tutti gli Stati membri di parteciparvi alle stesse condizioni. |

    Contesto generale 1. Il 14 febbraio 2006, il Consiglio ha adottato la direttiva 2006/18/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare l’articolo 28, paragrafo 6. Le disposizioni del paragrafo 6 sono state aggiunte dalla direttiva 1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU L 277 del 28.10.1999, pag.34) e si applicavano inizialmente fino al 31 dicembre 2002. Esse sono state poi prorogate dalla direttiva 2002/92/CE del 3 dicembre 2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag.27) fino al 31 dicembre 2003, e dalla direttiva 2004/15/CE del 10 febbraio 2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag.61) fino al 31 dicembre 2005. Per meglio valutare l’impatto delle aliquote ridotte, il Consiglio ha ritenuto necessario che la Commissione redigesse una relazione sull’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno. 2. In attesa dei risultati della valutazione, la direttiva 2006/18/CE è volta in particolare a prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro. Essa prevede altresì la possibilità per tutti gli Stati membri di parteciparvi alle stesse condizioni. 3. La decisione 2000/185/CE del 28 febbraio 2000 (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10) ha autorizzato taluni Stati membri ad applicare, fino al 31 dicembre 2002, un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro che figurano precisamente in detta decisione. La decisione 2000/185/CE è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 dalla decisione 2002/954/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag.28), e fino al 31 dicembre 2005 dalla decisione 2004/161/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 62). I detti Stati membri non devono presentare una nuova domanda, a meno che non desiderino modificare l’elenco dei settori per i quali intendono applicare un’aliquota ridotta. A fini di chiarezza giuridica e per disporre di un unico atto per tutti gli Stati membri che partecipano all’esperimento sui servizi ad alta intensità di lavoro, le disposizioni relative a tali Stati membri sono state integralmente riprese nella presente proposta di decisione. Si tratta del Belgio, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito. 4. Gli Stati membri che desiderino beneficiare per la prima volta della facoltà prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE e quelli che desiderino modificare l’elenco dei servizi per i quali hanno introdotto questa misura in passato dovevano farne domanda alla Commissione, comunicandole ogni utile elemento di valutazione entro il 31 marzo 2006. Una tale valutazione preliminare da parte della Commissione non appare necessaria quando gli Stati membri in passato hanno beneficiato di un’autorizzazione e hanno presentato alla Commissione una relazione al riguardo. 5. Gli Stati membri che desiderino introdurre tale misura, ne informano la Commissione entro il 31 marzo 2006, nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste all’articolo 1, punto 2 della direttiva 2006/18/CE. 6. Gli Stati membri che hanno presentato una domanda nel rispetto della procedura e secondo le condizioni di cui sopra, comunicando in particolare ogni utile elemento di valutazione, sono i seguenti: la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Finlandia. La Grecia inoltre ha presentato una nuova domanda, intesa ad allargare il campo di applicazione della sua precedente domanda. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE La Commissione ritiene che tutte le domande siano state presentate nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste all’articolo 1 della direttiva 2006/18/CE. Sono inoltre pervenute quattro domande di autorizzazione per l’applicazione, a titolo eccezionale, di un’aliquota ridotta sui servizi che rientrano in tre delle categorie di cui all’allegato K. In tutti e quattro i casi, l’impatto economico dell’aliquota ridotta nel terzo dei settori scelti è, secondo la Commissione, sicuramente di entità trascurabile. La Commissione intende pertanto proporre di autorizzare i quattro Stati membri, che ne hanno fatto domanda, ad applicare un’aliquota IVA ridotta ai settori da loro indicati. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta Si tratta dell’articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE, riguardo alle aliquote IVA ridotte, applicate a taluni servizi ad alta intensità di lavoro, come modificato da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La direttiva 1999/85/CE rientrava nel quadro della politica dell’occupazione dell’Unione e mirava in particolare a sostenere la crescita dell’occupazione e a ridurre il lavoro sommerso. Il problema della disoccupazione era, tuttavia, già così grave che era utile consentire, agli Stati membri che lo desiderassero, di sperimentare l’applicazione e gli effetti, in termini di creazione di occupazione, di uno sgravio dell’IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro non compresi nell’allegato H; Poiché l’introduzione di una siffatta riduzione mirata dell’aliquota non era esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell’imposta, occorreva, pertanto, adottare una misura a carattere sperimentale, che gli Stati membri potessero applicare su base facoltativa. Occorreva inoltre prevedere una procedura di autorizzazione specifica e circoscrivere rigorosamente il campo di applicazione della misura, al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità. La direttiva 2006/18/CE, che costituisce la terza proroga di tale esperimento, nonché la presente proposta di decisione, si inseriscono in questo quadro. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    La direttiva 2006/18/CE è il risultato dei negoziati al Consiglio, sulla proposta della Commissione COM (2003) 397 def. per quanto riguarda la revisione delle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto. La presente proposta di decisione attua tale direttiva. Le parti interessate non sono state più consultate. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    Valutazione dell’impatto La proposta di decisione costituisce una disposizione di applicazione della direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 che prevede in particolare la proroga di una disposizione esistente. Per meglio valutare l’impatto della riduzione delle aliquote, la direttiva prevede inoltre che, entro il 30 giugno 2007, la Commissione rediga, sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, una relazione di valutazione dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno. In questa fase non è pertanto opportuno esaminare altre opzioni. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Permettere agli Stati membri che ne hanno fatto domanda, conformemente alle disposizioni previste all’articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE, di applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro. |

    Base giuridica Articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE, come modificato dalla direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006. |

    Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |

    Si tratta di una decisione relativa all’autorizzazione di applicare un’aliquota ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, concessa agli Stati membri che ne abbiano fatto specifica domanda. Essa non costituisce un obbligo. |

    Tenuto conto del campo di applicazione limitato delle deroghe, di cui alla decisione, la misura particolare è commisurata all’obiettivo perseguito. Essa non costituisce un onere finanziario per la Comunità. Se la riduzione del livello delle aliquote IVA può rappresentare una diminuzione delle entrate per gli Stati membri, quelli che hanno presentato una domanda sperano di compensare la perdita con l’efficienza della misura in termini di creazione di occupazione e di lotta contro l’economia sommersa. Riguardo agli operatori economici, l’IVA non rappresenta un onere finanziario e i cittadini dovrebbero, di massima, beneficiare della riduzione IVA nella misura in cui essa si ripercuoterà sul prezzo finale. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumento/i proposto/i: decisione. |

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. A norma dell’articolo 28, paragrafo 6 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, una deroga alle disposizioni IVA comuni può essere introdotta soltanto su decisione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione da parte del Consiglio costituisce l’unico strumento appropriato. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. |

    INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE |

    Riesame/revisione/clausola di caducità |

    La presente proposta comprende, conformemente alla direttiva 2006/18/CE, una clausola di caducità e fissa la data di scadenza delle misure al 31.12.2010. |

    Spiegazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo CAPO 1 Articolo 1 L’articolo 1 prevede che gli Stati membri che sono stati autorizzati ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE, con la decisione 2000/185/CE del 28 febbraio 2000, possano continuare a farlo fino al 31 dicembre 2010. Articoli 2-9 Gli articoli da 2 a 9 prevedono di autorizzare, conformemente all’articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri che vi sono indicati, ad applicare le aliquote ridotte, di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi per i quali essi hanno presentato una domanda, secondo la procedura prevista e che sono espressamente citati. Capitolo 2 Articolo 10 L’articolo 10 riguarda gli Stati membri che desiderino applicare per la prima volta, dopo il 31 décembre 2005, un’aliquota ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 6, quarto comma, della direttiva 77/388/CEE. Articoli 11-19 Gli articoli da 11 a 19 prevedono di autorizzare, conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri che vi sono indicati, ad applicare le aliquote ridotte, di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi per i quali essi hanno presentato una domanda, secondo la procedura prevista, e che sono espressamente citati. Capitolo 3 Articoli 20 e 21 Tali articoli riguardano la durata di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE e i destinatari della decisione. |

    1. Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro che ne abbia fatto domanda, nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste da tale articolo, ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

    (2) I servizi interessati devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla direttiva 77/388/CEE e, dall’altro, figurare all’allegato K della detta direttiva,

    (3) A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio[3], del 28 febbraio 2000, il Belgio, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito (unicamente per l’Isola di Man) potevano applicare, fino al 31 dicembre 2005, un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali avevano presentato una domanda.

    (4) Le disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 6 della direttiva 77/388/CEE sono state modificate dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio[4]; del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto, al fine, da un lato, di prorogare il periodo della loro applicazione fino al 31 dicembre 2010, e, dall’altro, di permettere agli Stati membri che desiderino beneficiare, per la prima volta, della facoltà che vi è prevista, e a quelli che desiderino modificare l’elenco dei servizi cui hanno applicato le dette disposizioni in passato, di farne domanda alla Commissione.

    (5) Per permettere agli Stati membri che sono stati autorizzati con la decisione 2000/185/CE di continuare ad applicare tale aliquota ridotta fino al 31 dicembre 2010, e, a fini di chiarezza giuridica, occorre integrare il contenuto di tale decisione nella presente proposta, per gli Stati membri che non hanno modificato la loro domanda iniziale.

    (6) Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 6, quarto comma della direttiva 77/388/CEE, la Grecia, che è già stata autorizzata, con la decisione 2000/185/CE, ad applicare un’aliquota ridotta a due settori dell’allegato K, ha presentato una nuova domanda, intesa ad allargare il campo di applicazione della sua precedente domanda. Nella presente decisione, occorre pertanto conferire alla Grecia una nuova autorizzazione ad applicare un’aliquota ridotta, conformemente alla sua nuova domanda.

    (7) La Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato una domanda di autorizzazione per poter applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste all’articolo 28, paragrafo 6, quarto comma della direttiva 77/388/CEE.

    (8) Tre Stati membri, e cioè la Repubblica ceca, l’Ungheria e la Polonia,nonché la Grecia, hanno presentato una domanda di autorizzazione per poter applicare, a titolo eccezionale, un’aliquota ridotta a servizi che rientrano in tre categorie dell’allegato K. In tutti e quattro i casi, l’impatto economico dell’aliquota ridotta nel terzo dei settori scelti è sicuramente di entità trascurabile.

    (9) Per garantire la continuità del periodo di applicazione delle aliquote ridotte, prevista dalla decisione 2000/185/CE, come da ultimo prorogata dalla decisione 2004/161/CE, la presente decisione è applicabile dal 1°gennaio 2006.

    (10) La presente decisione non avrà infine un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPO 1

    Articolo 1

    Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo comma della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri di cui agli articoli da 2 a 9 sono autorizzati ad applicare, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, le aliquote ridotte di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi citati nei detti articoli.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio è autorizzato per i due settori seguenti, di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    2. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi lavori di rammendo e modifiche);

    3. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private di età superiore ai cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    Articolo 3

    Il Regno di Spagna è autorizzato per i due settori seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    4. lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    5. parrucchieri.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è autorizzata per i tre settori seguenti, di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    6. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private la cui costruzione sia stata completata da più di due anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    7. servizi di assistenza domiciliare;

    8. Pulitura di vetri e pulizie presso privati.

    Articolo 5

    La Repubblica italiana è autorizzata per i due settori seguenti, di cui ai punti 2 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    9. Riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    10. servizi di assistenza domiciliare;

    Articolo 6

    Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato per i tre settori seguenti, di cui ai punti 1, 3 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    11. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    12. parrucchieri;

    13. pulitura di vetri e pulizie presso privati.

    Articolo 7

    Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato per i tre settori seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    14. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    15. parrucchieri;

    16. lavori di pittura e stucco per la riparazione e la ristrutturazione di abitazioni private di età superiore ai quindici anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

    Articolo 8

    La Repubblica del Portogallo è autorizzata per i due settori seguenti, di cui ai punti 2 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    17. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    18. servizi di assistenza domiciliare;

    Articolo 9

    Il Regno Unito è autorizzato per il settore riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura, di cui al punto 2 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE, ma unicamente per l’isola di Man.

    CAPO 2

    Articolo 10

    Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri di cui agli articoli da 11 a 19 sono autorizzati ad applicare, per il periodo dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, le aliquote ridotte, di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi citati nei detti articoli.

    Articolo 11

    La Repubblica ceca è autorizzata per i tre settori seguenti, di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    19. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    20. pulitura di vetri e pulizie presso privati;

    21. servizi di assistenza domiciliare.

    Articolo 12

    La Repubblica ellenica è autorizzata per i tre settori seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    22. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    23. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    24. servizi di assistenza domiciliare.

    Articolo 13

    La Repubblica di Cipro è autorizzata per i due settori seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    25. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    26. parrucchieri.

    Articolo 14

    La Repubblica di Lettonia è autorizzata per i due settori seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    27. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    28. parrucchieri.

    Articolo 15

    La Repubblica di Ungheria è autorizzata per i tre settori seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    29. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    30. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    31. servizi di assistenza domiciliare;

    Articolo 16

    La Repubblica di Malta è autorizzata per i due settori seguenti, di cui ai punti 1 e 4 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    32. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    33. servizi di assistenza domiciliare.

    Articolo 17

    La Repubblica di Polonia è autorizzata per i tre settori seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    34. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    35. riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

    36. parrucchieri.

    Article18

    La Repubblica di Slovenia è autorizzata per il settore riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura, di cui al punto 2 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE.

    Articolo 19

    La Repubblica di Finlandia è autorizzata per i due settori seguenti, di cui ai punti 1 e 5 dell’allegato K della direttiva 77/388/CEE:

    37. piccoli servizi di riparazione di biciclette, calzature e articoli in pelle, indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

    38. parrucchieri.

    CAPO 3

    Articolo 20

    La presente decisione è applicabile a partire dal 1° gennaio 2006 e cessa di avere effetto il 31 dicembre 2010.

    Articolo 21

    Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica d’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovena, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva […].

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/161/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 62).

    [4] GU L 51 del 22.02.2006, pag. 12.

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