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Document 52006PC0082
Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention against Corruption
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
/* COM/2006/0082 def. - CNS 2006/0023 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 2.3.2006 COM(2006) 82 definitivo 2006/23 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 110 | Motivazione e obiettivi della proposta Il 15 settembre 2005 è stata firmata a New York, per conto della Comunità europea, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La presente proposta chiede al Consiglio di approvare la conclusione della convenzione. | 120 | Contesto generale 1. ANTEFATTI Nella risoluzione 55/61 del 4 dicembre 2000, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto la necessità di uno strumento giuridico internazionale efficace per combattere la corruzione, indipendente dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e ha deciso di costituire un comitato ad hoc per negoziare tale strumento. La prima riunione formale del comitato ad hoc si è svolta a Vienna dal 21 gennaio al 1° febbraio 2002. La Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che la autorizza a negoziare tutti gli elementi del progetto di convenzione contro la corruzione che sono di competenza comunitaria. Il Consiglio ha risposto autorizzando la Commissione a negoziare il progetto di convenzione. La Commissione ha partecipato attivamente ai negoziati delle Nazioni Unite a Vienna, in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE ed i paesi terzi del G8. I negoziati sulla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione si sono conclusi nell’ottobre 2003. Il testo della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stato adottato nell’ottobre 2003 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della sua 58a sessione e proposto per la firma a una conferenza politica ad alto livello che si è svolta a Mérida in Messico dal 9 all’11 dicembre 2003. Dal momento che la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è aperta alla firma non solo degli Stati, ma anche delle organizzazioni regionali di integrazione economica, come la CE, il Consiglio ha autorizzato la firma per conto della Comunità europea. Il 15 settembre 2005 è stata firmata a New York, per conto della Comunità europea, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Un’organizzazione economica regionale non può ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione prima che almeno uno degli Stati membri lo abbia già fatto. Tre dei 25 Stati membri dell’UE hanno già depositato uno strumento per la ratifica di tale convenzione con il segretariato dell'ONU: l’Ungheria (il 19 aprile 2005), la Francia (il 11 luglio 2005), la Lettonia (il 4 gennaio 2006) e l’Austria (l’11 gennaio 2006); negli altri Stati membri è tuttora in corso il processo di ratifica. 2. ESITO DEI NEGOZIATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contiene disposizioni sulla corruzione che è una materia di competenza comunitaria. Tali disposizioni sono coerenti con la legislazione della Comunità applicabile alla pubblica amministrazione della Comunità e con l’acquis della Comunità in materia. La Commissione ritiene che siano stati pienamente conseguiti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle sue direttive di negoziato. (a) La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contiene alcune disposizioni relative agli obblighi per quanto riguarda l’organizzazione del settore pubblico degli Stati contraenti (capitolo II), che, in linea di principio, devono essere applicate alla Comunità europea, quando diventa parte contraente della convenzione (articolo 67 paragrafo 2). Inoltre, dal momento che l’articolo 2, punto (a) della convenzione definisce “pubblico ufficiale” “qualsiasi persona che svolge funzioni legislative, amministrative o giudiziarie in uno Stato contraente...", tale definizione includerebbe i funzionari ed altri agenti della Comunità europea quando questa partecipa alla convenzione. Per quanto riguarda la funzione pubblica comunitaria, la maggior parte delle questioni trattate nel capitolo II della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è disciplinata da disposizioni del diritto comunitario. Inoltre, la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. (b) L’acquis comunitario comporta misure volte a garantire la libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi ed in particolare norme in materia di appalti pubblici intese a garantire la trasparenza e la parità di accesso di tutti i candidati ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e, al contempo, finalizzate a prevenire la frode, la corruzione e la collusione tra gli offerenti. L’acquis comunitario contiene anche misure sulla contabilità e l’audit. Nella misura in cui le disposizioni della convenzione riguardano tali strumenti, la Comunità ha, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, una competenza esclusiva per accettare i relativi obblighi internazionali. (c) La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione prevede un livello molto elevato di misure per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, che sono conformi all'acquis comunitario in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario, nonché di altri enti e professioni considerate vulnerabili, ai fini di riciclaggio di capitali. La Comunità è competente per quanto riguarda il rispetto delle misure relative alla cooperazione tra le unità di informazione finanziaria ai sensi della terza direttiva contro il riciclaggio di denaro che ha abrogato e sostituito la prima e la seconda direttiva contro il riciclaggio di denaro. Il 26 ottobre 2005 è stato adottato un regolamento per integrare la vigente legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali con il ricorso alle misure di cooperazione doganale di cui all'articolo 135 del trattato CE relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. La Commissione ha anche presentato una proposta di regolamento sull’assistenza amministrativa reciproca per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e le altre attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro in connessione con le frodi a danno dell'Unione europea e la corruzione nell’UE, sulla base dell’articolo 280 del trattato sulla Comunità europea. (d) La politica della Comunità in materia di azione esterna, compresa la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione con altri paesi terzi, integra le politiche perseguite dagli Stati membri e comprende disposizioni per la lotta contro la corruzione, per esempio l’articolo 97 dell'Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, modificato il 23 febbraio 2005, che prevede una procedura di consultazione in "casi gravi di corruzione" che può anche comportare, seppure come ultima ratio, la sospensione dell'assistenza. (e) Infine, l’acquis comunitario comprende anche l’elaborazione di politiche e pratiche finalizzate a prevenire e combattere la corruzione che attenta agli interessi finanziari delle Comunità europee. Inoltre, assicura l’esistenza di organismi adeguati per prevenire la corruzione, come la Commissione europea, l’Ufficio europeo antifrode (OLAF), la Corte dei Conti, il Mediatore, la Corte di Giustizia delle Comunità europee e il Parlamento (commissione per il controllo dei bilanci) e l’esistenza di procedure adeguate, come quelle stabilite dall’articolo 22, punti a) e b) dello Statuto del personale, che riguardano la divulgazione di informazioni. 3. CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è il primo strumento globale di prevenzione e lotta contro la corruzione. Essa fornisce un quadro complessivo e introduce una serie di importanti norme minime valide per tutti gli Stati aderenti. Pertanto, la Comunità europea è lieta di riscontrare che essa è entrata in vigore il 14 dicembre 2005. La proposta di decisione del Consiglio allegata al presente documento costituisce lo strumento giuridico che consente alla Comunità europea di concludere la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la cui base giuridica risiede nei seguenti articoli del trattato CE: l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 107, paragrafo 5, l’articolo 179, l’articolo 181a, l’articolo 190, paragrafo 5, l’articolo 195, paragrafo 4, l’articolo 199, l’articolo 207, paragrafo 3, l’articolo 218, paragrafo 2, l’articolo 223 paragrafo finale, l’articolo 224 penultimo paragrafo, l’articolo 225a penultimo paragrafo, l’articolo 245, paragrafo 2, l’articolo 248, paragrafo 4 e paragrafo finale, l’articolo 255, paragrafo 2, l’articolo 255, paragrafo 3, l’articolo 260, paragrafo 2, l’articolo 264 secondo paragrafo, l’articolo 266 paragrafo finale, gli articoli 279, 280, 283, in combinato disposto con il primo sottoparagrafo dell’articolo 300, paragrafo 2 e il primo sottoparagrafo dell’articolo 300, paragrafo 3. La proposta contiene due articoli. Il primo articolo approva la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione per conto della Comunità europea. L'articolo 2 autorizza il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione. Il testo della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione figura nell’allegato I. L'allegato II riporta la dichiarazione sulla competenza della Comunità europea nelle materie disciplinate dalla convenzione, come richiesto dall’articolo 67, paragrafo 3 della convenzione. L’allegato III contiene una dichiarazione che fa presente a tutti le parti contraenti che sarà possibile risolvere le controversie tra la Comunità e le altre parti solo mediante arbitrato (con riferimento all’articolo 66, paragrafo 2 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione). La convenzione riguarda i funzionari ed altri agenti di tutte le istituzioni della CE. Pertanto, fatte salve le procedure di cui all’articolo 300 del trattato CE, la Commissione invita il Consiglio ad informare le istituzioni interessate, segnatamente la Corte di Giustizia delle Comunità europee, il Comitato delle Regioni, il Comitato economico e sociale europeo, la Banca Centrale europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti. Alla luce delle motivazioni illustrate, la Commissione invita il Consiglio ad adottare la seguente decisione. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) contiene una serie di articoli relativi alla corruzione, ma la loro portata è più limitata rispetto a quelli della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione perché riguarda solo la criminalità organizzata. L’UNTOC è stata conclusa per conto della CE il 21 maggio 2004, a seguito dell’adozione della corrispondente decisione del Consiglio al Consiglio GAI del 29 aprile 2004 (8673/04 in data 27 aprile 2004). | 141 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione Non pertinente. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 219 | La consultazione delle parti interessate non è richiesta per una proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di uno strumento internazionale a nome della Comunità europea. | Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti | 229 | Non c’è stato bisogno di consultare esperti esterni. | 230 | Valutazione dell'impatto Non è stata effettuata alcuna valutazione d’impatto. La proposta di concludere la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione fa seguito a una decisione precedente del Consiglio di approvarne la firma e alla conseguente firma del 15 settembre 2005. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 305 | Sintesi della misura proposta La proposta invita il Consiglio a procedere alla conclusione, per conto della CE, della convenzione dell’ONU contro la corruzione, dopo la firma del 15 settembre 2005. | 310 | Base giuridica La base giuridica della proposta risiede nei seguenti articoli del trattato che istituisce la Comunità europea: l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 107, paragrafo 5, l’articolo 179, l’articolo 181a, l’articolo 190, paragrafo 5, l’articolo 195, paragrafo 4, l’articolo 199, l’articolo 207, paragrafo 3, l’articolo 218, paragrafo 2, l’articolo 223 paragrafo finale, l’articolo 224 penultimo paragrafo, l’articolo 225a penultimo paragrafo, l’articolo 245, paragrafo 2, l’articolo 248, paragrafo 4 e paragrafo finale, l’articolo 255, paragrafo 2, l’articolo 255, paragrafo 3, l’articolo 260, paragrafo 2, l’articolo 264 secondo paragrafo, l’articolo 266 paragrafo finale, gli articoli 279, 280, 283, in combinato disposto con il primo sottoparagrafo dell’articolo 300, paragrafo 2 e il primo sottoparagrafo dell’articolo 300, paragrafo 3. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. | 331 | La conclusione della convenzione dell’ONU contro la corruzione permetterà alla CE di aderire a tale accordo internazionale. | 332 | Tutti gli oneri finanziari e amministrativi che ricadono sulla Comunità in conseguenza degli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione vanno ad aggiungersi alle misure preventive e di attuazione già esistenti al fine di rafforzarne l’efficacia. | Scelta degli strumenti | 341 | Strumento proposto: di altro genere. | 342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. Attualmente non sono previste altre opzioni dal momento che una decisione del Consiglio è l’unica forma adeguata di strumento per la conclusione di una convenzione dell’ONU. | IMPLICAZIONI DI BILANCIO | 401 | Le istituzioni dispongono già di un quadro globale di misure contro la corruzione. E’ tuttavia possibile che, per soddisfare le condizioni della convenzione per quanto riguarda le istituzioni della Comunità europea, si rendano necessarie delle spese supplementari minime, per lo più a fini amministrativi. | E-9102 | - 2006/23 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 107, paragrafo 5, l’articolo 179, l’articolo 181a, l’articolo 190, paragrafo 5, l’articolo 195, paragrafo 4, l’articolo 199, l’articolo 207, paragrafo 3, l’articolo 218, paragrafo 2, l’articolo 223 paragrafo finale, l’articolo 224 penultimo paragrafo, l’articolo 225a penultimo paragrafo, l’articolo 245, paragrafo 2, l’articolo 248, paragrafo 4 e paragrafo finale, l’articolo 255, paragrafo 2, l’articolo 255, paragrafo 3, l’articolo 260, paragrafo 2, l’articolo 264 secondo paragrafo, l’articolo 266 paragrafo finale, gli articoli 279, 280, 283, in combinato disposto con il primo sottoparagrafo dell’articolo 300, paragrafo 2 e il primo sottoparagrafo dell’articolo 300, paragrafo 3. vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Gli elementi della convenzione che sono di competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, previa autorizzazione del Consiglio. (2) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità alla convenzione in questione. (3) I negoziati sono stati condotti a termine e lo strumento risultante è stato firmato dalla Comunità il 15 settembre 2005 con riserva della sua eventuale conclusione in un secondo momento, conformemente alla decisione del Consiglio adottata il 10 maggio 2005. (4) Alcuni Stati membri aderiscono alla convenzione, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è tuttora in corso. (5) Sono soddisfatte le condizioni richieste per il deposito da parte della Comunità europea dello strumento di approvazione di cui all'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione. (6) La convenzione deve essere approvata per permettere alla Comunità di diventarne parte nei limiti delle sue competenze. (7) In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità è anche tenuta, a norma dell'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione, a dichiarare il proprio ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dalla convenzione. (8) La Comunità è inoltre tenuta, quando deposita lo strumento di approvazione, a depositare una dichiarazione relativa alla soluzione delle controversie a norma dell’articolo 66, paragrafo 2. DECIDE: Articolo 1 La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è approvata per conto della Comunità. Il testo della convenzione è riportato nell'allegato I. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di conferma formale che impegna la Comunità. Lo strumento di conferma formale deve includere una dichiarazione relativa all'ambito di competenza ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione, come riportata nell'allegato II. Deve anche includere la dichiarazione di cui all’allegato III. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I [il testo della convenzione] ALLEGATO II DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'AMBITO DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE L’articolo 67, paragrafo 3 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione prevede che lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica includa una dichiarazione relativa all’ambito delle sue competenze. 1. La Comunità fa presente che, ai fini della convenzione, il termine “Stati contraenti” si applica alle organizzazioni regionali d'integrazione economica nei limiti del loro ambito di competenza. Nella misura in cui le disposizioni della convenzione non pregiudicano le disposizioni del diritto comunitario, la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. A tale proposito, la Comunità dichiara che il trattato che istituisce la Comunità europea le attribuisce competenze nei seguenti settori: - elaborazione, attuazione e perseguimento di politiche e pratiche di prevenzione della corruzione; - creazione di un organo o di organi per la prevenzione della corruzione e di misure per informare i cittadini sugli episodi che possono costituire atti di corruzione; - regolamentazione dell’assunzione, delle condizioni di servizio, della retribuzione, dell’organizzazione della formazione etc. per i funzionari e altri agenti non eletti mediante gli statuti e le norme di applicazione di tali statuti; - promozione della trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse nell’ideazione dei sistemi necessari per l’esercizio delle funzioni di funzionari e altri agenti; - elaborazione ed applicazione di codici di condotta; - garanzia che vi siano norme adeguate per gli appalti pubblici e la gestione delle finanze pubbliche; - promozione della trasparenza nella sua organizzazione, nel suo funzionamento e nei processi decisionali; - tenuto conto dell’indipendenza degli organismi giudiziari delle Comunità europea, elaborazione, attuazione e perseguimento di misure per rafforzare la loro integrità e prevenire le opportunità di corruzione. 2. La Comunità dichiara inoltre che è di sua competenza l'instaurazione progressiva del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. In tale prospettiva, la Comunità ha adottato misure al fine di: 3. garantire la trasparenza e la parità di accesso di tutti i candidati ai contratti pubblici e ai mercati, contribuendo in tal modo a prevenire la corruzione; 4. garantire norme adeguate di contabilità ed audit; 5. lottare contro il riciclaggio di denaro; tali misure non prevedono ancora, tuttavia, disposizioni in materia di cooperazione tra le autorità giudiziarie e quelle di contrasto. Una volta adottate le misure, spetta solo alla Comunità prendere con Stati terzi o con le organizzazioni internazionali competenti azioni esterne che incidano su tali misure o ne modifichino la portata. 6. La politica comunitaria nel settore della cooperazione politica e la cooperazione con altri Stati terzi integra le politiche portate avanti dagli Stati membri e prevede disposizioni per combattere la corruzione. 7. La portata e l'esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3 della convenzione. 8. La convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione si applica, per quanto riguarda le competenze della Comunità europea, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità europea ed alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all'articolo 299. A norma dell'articolo 299, la presente dichiarazione non è applicabile ai territori degli Stati membri ai quali il trattato non si applica e non pregiudica le misure o posizioni che potrebbero essere adottate ai sensi della convenzione dagli Stati membri interessati per conto e nell'interesse di detti territori. ALLEGATO III DICHIARAZIONE Per quanto riguarda l’articolo 66, paragrafo 2, la Comunità fa presente che, conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, dello statuto della Corte internazionale di giustizia, solo gli Stati hanno il diritto di adire la Corte. Pertanto, conformemente all’articolo 66, paragrafo 2 della convenzione, sarà possibile risolvere le controversie tra la Comunità e le altre parti solo mediante arbitrato. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […].