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Document 52006PC0060

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici

    /* COM/2006/0060 def. - ACC 2006/0015 */

    52006PC0060

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici /* COM/2006/0060 def. - ACC 2006/0015 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 15.2.2006

    COM(2006) 60 definitivo

    2006/15 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

    che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazioni e obiettivi della proposta La presente proposta mira ad abrogare le contromisure istituite nel giugno 1993 dalla CE in risposta alle sanzioni imposte nel maggio 1993 dal governo statunitense ai sensi del titolo VII dell’Omnibus Trade and Competitiveness Act del 1988 contro la maggior parte degli Stati membri della CE. |

    Contesto generale Nel maggio 1993, il governo statunitense ha imposto sanzioni, ai sensi del titolo VII dell’Omnibus Trade and Competitiveness Act del 1988, contro la maggior parte degli Stati membri della CE in seguito all’adozione della direttiva 93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pagg. 84-138, in appresso denominata “direttiva sui settori di pubblica utilità”). La direttiva sui settori di pubblica utilità si applica, tra l’altro, ai contratti aggiudicati a enti della CE che operano nel settore delle telecomunicazioni. Secondo gli Stati Uniti, in particolare l’articolo 36 di tale direttiva dava luogo a discriminazioni ingiustificate a danno dei fornitori statunitensi di apparecchiature per le telecomunicazioni. A norma di detto articolo, gli operatori della CE sono tenuti a concedere una preferenza di prezzo del 3% ai fornitori della CE rispetto ai fornitori dei paesi terzi (in questo caso statunitensi) quando il paese terzo in questione non concede ai fornitori CE un accesso reciproco al mercato. In risposta alle sanzioni, nel giugno 1993 la CE ha istituito contromisure equivalenti con regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio (GU L 146 del 17.6.1993, pag. 1). Il mercato CE delle telecomunicazioni è stato successivamente liberalizzato. La nuova direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, esclude espressamente gli operatori del settore delle telecomunicazioni dal proprio campo di applicazione, data l’introduzione di una concorrenza effettiva, di fatto e di diritto. La Commissione ritiene pertanto che non sia più giustificato il persistere delle sanzioni ai sensi del titolo VII da parte del governo statunitense. Essa ha quindi avviato un dialogo con l’amministrazione statunitense in vista dell’abrogazione di queste sanzioni, da cui è emersa la volontà degli Stati Uniti di emettere una decisione di revoca delle sanzioni, firmata dal rappresentante statunitense per il commercio, che prenderà effetto al momento della pubblicazione nel Federal Register il 28 febbraio 2006. Le contromisure istituite dalla CE con regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio rappresentavano una risposta diretta alle sanzioni statunitensi. La revoca di queste ultime rende pertanto necessaria anche l’abrogazione del suddetto regolamento. Poiché gli Stati Uniti hanno adottato le misure adeguate per abrogare le sanzioni imposte ai sensi del titolo VII del Trade Act del 1988, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio, invitandolo ad adottare tale regolamento. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio. |

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione |

    La presente proposta si limita ad abrogare un precedente regolamento istituito come contromisura in risposta alle sanzioni adottate dagli Stati Uniti. Poiché è stata decisa l’abrogazione di tali sanzioni, risulta necessario abrogare anche le contromisure adottate dall’UE. |

    Valutazione dell’impatto La presente proposta non rende necessaria la valutazione dell’impatto. Non sono ipotizzabili altre soluzioni normative. |

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte La presente proposta si limita ad abrogare un precedente regolamento istituito come contromisura in risposta alle sanzioni adottate dagli Stati Uniti. Poiché è stata decisa l’abrogazione di tali sanzioni, risulta necessario abrogare anche le contromisure adottate dall’UE. |

    Base giuridica Articolo 133 del trattato che istituisce la Comunità europea. |

    Scelta dello strumento e incidenza sul bilancio |

    La presente proposta si limita ad abrogare un precedente regolamento. |

    Dalla proposta non deriverà alcun onere in quanto essa si limita ad abrogare il precedente regolamento. |

    Solo un regolamento può abrogare il precedente regolamento. |

    2006/15 (ACC)

    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

    che abroga il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio[1], modificato dal regolamento (CE) n. 1836/95 del Consiglio[2], limita l’accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti a taluni appalti aggiudicati da talune pubbliche amministrazioni in risposta alle misure prese dagli Stati Uniti a norma del titolo VII del Trade Act del 1988 nei confronti di candidati ed offerenti della Comunità.

    (2) La decisione degli Stati Uniti d’America di abrogare le sanzioni imposte ai sensi del titolo VII del Trade Act del 1988 prende effetto il 1º marzo 2006.

    (3) Il regolamento (CEE) n. 1461/93 deve pertanto essere abrogato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1461/93 del Consiglio, riguardante l’accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d’America agli appalti pubblici, è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […].

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 146 del 17.6.1993, pag. 1.

    [2] GU L 183 del 2.8.1995, pag. 4.

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