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Document 52006AP0563

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS))

GU C 317E del 23.12.2006, p. 459–466 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52006AP0563

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS))

Gazzetta ufficiale n. 317 E del 23/12/2006 pag. 0459 - 0466


20061223

P6_TA(2006)0563

Settore delle banane *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0489) [1],

- visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0339/2006),

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0422/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. ritiene che l'importo indicativo di riferimento che figura nella proposta della Commissione debba essere compatibile con il massimale della rubrica 2 del nuovo quadro finanziario pluriennale (MFF) e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione [2];

3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull'orientamento dei produttori al mercato, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.

(1) Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull'accompagnamento degli sviluppi specifici in tali regioni, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.

Emendamento 2

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Dall'istituzione dell'organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore delle banane, vista la concorrenza dei produttori di banane di paesi terzi e nell'ottica di una corretta utilizzazione degli stanziamenti comunitari, l'intero settore ha compiuto importanti sforzi di modernizzazione, dalla produzione alla commercializzazione, migliorando in maniera significativa i propri livelli di produttività e la qualità dei prodotti e riducendo nel contempo l'impatto ambientale della propria attività. L'OMC ha favorito inoltre la concentrazione dell'offerta comunitaria, il che ha contribuito a consolidare il settore nelle regioni produttrici ed ha agevolato la commercializzazione delle banane europee.

Emendamento 3

Considerando 3

(3) La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l'insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni.

(3) La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l'insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni, che inoltre non dispongono di alcuna soluzione di sostituzione che consenta una diversificazione verso altre colture economicamente valide.

Emendamento 4

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Occorre tener conto del fatto che il settore della banana ha una grande rilevanza socioeconomica nelle regioni ultraperiferiche, contribuisce all'obiettivo della coesione economica e sociale, grazie al reddito e all'occupazione che genera e alle attività economiche a monte e a valle che dinamizza e assicura la conservazione dell'equilibrio ecologico e paesaggistico, con evidente potenziale di sviluppo turistico.

Emendamento 5

Considerando 5

(5) Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, prevede l'istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. In caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche, tali da incidere sulle condizioni di vita delle regioni ultraperiferiche, la Commissione presenterà la propria relazione prima di tale data. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.

(5) Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, prevede l'istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. Tuttavia, per tener conto della situazione specifica dei produttori di banane, occorre che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica prima della data prevista in caso di significativo degrado della situazione economica di tali produttori, soprattutto a causa di modifiche del regime esterno. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.

Emendamento 6

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Occorre prevedere il versamento di uno o più anticipi specifici per i produttori di banane delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 7

Considerando 7

(7) Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche non appare più necessario mantenere in vigore un regime di aiuto specifico per le banane, data la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

(7) Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di decidere di disaccoppiare in parte gli aiuti per le banane, nonostante la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

Emendamento 8

Considerando 8

(8) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica alcuni regolamenti prevede un regime di pagamento unico disaccoppiato per le aziende agricole (in appresso il "regime di pagamento unico"). Lo scopo del regime è quello di passare dal sostegno della produzione al sostegno dei produttori.

Emendamento 9

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Nella conversione verso il sostegno ai produttori assumono un ruolo prioritario le azioni in materia d'informazione e di infrastrutture mirate allo sviluppo rurale. Al riguardo occorre puntare su un adeguamento della produzione e della commercializzazione delle banane a diversi standard di qualità, come quelli del commercio equo, della produzione biologica, delle varietà locali o con un marchio registrato di origine geografico. Le banane possono essere commercializzate in quanto prodotto tipico locale anche nel contesto del turismo esistente in dette zone, il che permette inoltre di legare i consumatori alle rispettive varietà di banane in quanto prodotto identificabile e preferito.

Emendamento 10

Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.

Emendamento 11

Considerando 8 quater (nuovo)

(8 quater) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore della banana nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di banane della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura in questione e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore delle banane e di evitare che la coltura delle banane sia sostituita da altre colture. A tal fine appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro, per gli Stati membri che lo desiderino, al 40 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 12

Considerando 8 quinquies (nuovo)

(8 quinquies) È opportuno che il rimanente 60 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente rimanga disponibile per il regime di pagamento unico.

Emendamento 13

Considerando 9

(9) Per ragioni di coerenza è opportuno abolire l'attuale regime di aiuti compensativi per le banane e inserirlo nel regime di pagamento unico. A tal fine è necessario inserire l'aiuto compensativo per le banane nell'elenco dei pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto, nell'ambito del regime di pagamento unico, in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato delle banane e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a banane non devono essere escluse in quanto colture permanenti. È quindi opportuno modificare di conseguenza i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie siano adottate dalla Commissione.

soppresso

Emendamento 14

Considerando 10

(10) Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente erano, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e, dall'altro, la limitazione del pagamento dell'aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.

(10) Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente erano, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e il sostegno alla commercializzazione nel settore delle banane, limitando al contempo, il pagamento dell'aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.

Emendamento 15

Considerando 11

(11) Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché la maggioranza dei produttori della Comunità sono attualmente membri di un'organizzazione di produttori. Il secondo obiettivo è ormai superato poiché l'aiuto compensativo sarà abolito prossimamente. Non è più necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori ed è opportuno lasciare piuttosto agli Stati membri la libertà di disciplinare, se necessario, questa materia in funzione delle peculiarità dei loro territori.

(11) Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché la maggioranza dei produttori della Comunità sono attualmente membri di un'organizzazione di produttori. È necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori. Onde evitare la frammentazione del settore delle banane nelle regioni produttrici, si propone di mantenere un quadro regolamentare comunitario, invitando gli Stati membri a continuare a prevedere, quale requisito indispensabile per beneficiare degli aiuti, l'obbligo di commercializzare la produzione attraverso le suddette organizzazioni di produttori.

Emendamento 16

Articolo 1, punto 1

(regolamento (CEE) n. 404/93)

1) i titoli II e III, gli articoli 16-20, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 25, 30, 31 e 32 sono soppressi;

1) gli articoli 6 e 7 del titolo II, il titolo III, gli articoli da 16 a 20, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 25, 30, 31 e 32 sono soppressi;

Emendamento 17

Articolo 2, punto 1 (nuovo)

Articolo 1, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1) All'articolo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

- regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine, leguminose da granella, cotone, tabacco, luppolo e degli agricoltori dediti all'olivicoltura e alla coltivazione delle banane.

Emendamento 18

Articolo 2, punto 1

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1) all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII, oppure, per quanto riguarda le banane, se hanno beneficiato di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui al punto L dell'allegato VII;

Emendamento 19

Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

Articolo 64, paragrafo 2, comma 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

6 bis) All'articolo 64, paragrafo 2, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

2. Sulla base della scelta fatta da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, in conformità della procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui rispettivamente agli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter e 69.

Tale massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri in conformità degli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter e 69.

Emendamento 20

Articolo 2, punto 6 ter (nuovo)

Articolo 68 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

6 ter) È inserito il seguente articolo 68 ter:

Articolo 68 ter

Pagamenti per le banane

Nel caso dei pagamenti per le banane, il 40 % dell'aiuto rimane collegato alla produzione, mentre il restante 60 % della quota nazionale dell'aiuto rimane disponibile per il regime di pagamento unico.

Emendamento 21

Articolo 2, punto 7

Articolo 145, lettera d quater (regolamento (CE) n. 1782/2003)

7) all'articolo 145, dopo la lettera d ter) è inserita la lettera seguente:

d quater) modalità relative all'inserimento dell'aiuto per le banane nel regime di pagamento unico.

Emendamento 22

Articolo 3, punto 1 (nuovo)

Articolo 18 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 247/2006)

1) È inserito il seguente articolo 18 bis:

Articolo 18 bis

Banane

Il percepimento di aiuti da parte dei produttori del settore delle banane sarà subordinato all'adesione a un'organizzazione riconosciuta, conformemente al titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93. Tali aiuti possono essere concessi anche a produttori individuali che, per la loro situazione particolare, segnatamente per la loro situazione geografica, non possono aderire a un'organizzazione di produttori.

Emendamento 23

Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 247/2006)

2 bis) all'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

3 bis. In caso di deterioramento delle condizioni economiche che incidono sulle fonti di reddito dei produttori di banane, soprattutto a seguito di modifiche del regime esterno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica prima del 31 dicembre 2009, corredata, se del caso, di opportune proposte.

Emendamento 27

Articolo 3, punto 3

Articolo 30 (regolamento (CE) n. 247/2006)

3) Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 a quello istituito dal presente regolamento.

3) Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 a quello istituito dal presente regolamento. Va in particolare previsto un regime di anticipi specifici per i produttori di banane durante il periodo compreso tra gennaio e ottobre di ogni anno.

Emendamento 28

Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Valutazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto del presente regolamento sul tenore di vita degli agricoltori comunitari, sui redditi dei produttori comunitari e sulla coesione economica e sociale, proponendo iniziative concrete ove non siano stati conseguiti gli obiettivi iniziali.

Emendamento 25

Allegato, punto 1

Allegato I (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1) nell'allegato I, la riga relativa alle banane è soppressa;

Emendamento 26

Allegato, punto 2

Allegato VI (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2) all'allegato VI è aggiunta la seguente riga:

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[2] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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