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Document 52006AP0519

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Idee" recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))

GU C 316E del 22.12.2006, p. 265–271 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

52006AP0519

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Idee" recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))

Gazzetta ufficiale n. 316 E del 22/12/2006 pag. 0265 - 0271


P6_TA(2006)0519

Programma specifico "Idee" (settimo programma quadro CE di RSTD 2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Idee" recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0441) [1] e la proposta modificata (COM(2005)0441/2) [1],

- visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0382/2005),

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0369/2006);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio ed alla Commissione.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |

Emendamento 1

Considerando 4

(4) Le proposte per "ricerca di frontiera"dovranno essere esaminate sulla base del solo criterio della qualità scientifica ("eccellenza"), accertata per mezzo di valutazioni inter-pares; l'accento dovrà essere posto su progetti interdisciplinari a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti ricercatori meno esperti, che da gruppi di ricerca consolidati. | (4) Le proposte per "ricerca di frontiera"nel senso della ricerca di base dovrebbero essere esaminate sulla base del solo criterio della qualità scientifica ("eccellenza"), accertata per mezzo di valutazioni inter-pares; l'accento dovrebbe essere posto su progetti interdisciplinari e multidisciplinari a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti ricercatori meno esperti, che da gruppi di ricerca consolidati. |

Emendamento 2

Considerando 6

(6) La Commissione europea sarà responsabile per l'attuazione del presente programma specifico e dovrà agire come garante della piena autonomia e integrità del CER e della sua efficacia operativa. | (6) Durante una fase di prova della durata da due a tre anni al massimo, la Commissione sarà responsabile per l'attuazione del presente programma specifico e dovrebbe agire come garante della piena autonomia e integrità del CER e della sua efficacia operativa. |

Emendamento 3

Considerando 8

(8) Per garantire l'integrità del CER la Commissione dovrà accertarsi che il presente programma specifico sia attuato in piena conformità con gli obiettivi fissati. | (8) Per garantire l'integrità del CER la Commissione, insieme al Parlamento europeo ed al Consiglio, dovrebbe accertarsi che il presente programma specifico sia attuato in piena conformità con gli obiettivi fissati. |

Emendamento 4

Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrà integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie all'impegno strategico per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare le azioni riguardanti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la salute, la protezione dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente. | (10) Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie all'impegno strategico per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare le azioni riguardanti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la cultura e i mezzi di comunicazione, la competitività e l'innovazione, l'industria, la salute, la protezione dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente. |

Emendamento 5

Considerando 13

(13) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | (13) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma devono rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e ribadire il valore civico e umanistico della ricerca, nel rispetto della diversità etica e culturale. |

Emendamento 6

Considerando 14 bis (nuovo)

| (14 bis) Onde semplificare gli inviti a presentare proposte e ridurre i costi, la Commissione dovrebbe costituire una base di dati quale presupposto per la notifica ai partecipanti degli inviti a presentare proposte. |

Emendamento 7

Considerando 17

(17) La Commissione affiderà ad esperti indipendenti la valutazione dell'operato del CER. Alla luce di tale valutazione, e tenendo conto dell'esperienza del CER in relazione ai suoi principi fondatori, sarà presa in considerazione la possibilità di ricostituire il CER, entro e non oltre il 2010, come struttura giuridicamente indipendente sulla base dell'articolo 171 del trattato. | (17) La Commissione dovrebbe garantire, dopo una fase di prova della durata da due a tre anni al massimo, una valutazione dell'operato del CER da parte di esperti indipendenti. Sulla base dei risultati ottenuti, il CER dovrebbe confluire durevolmente in una struttura che garantisca nel contempo la sua massima autonomia e la trasparenza. In tale contesto sarà presa in considerazione la possibilità di ricostituire il CER, entro e non oltre il 2010, come struttura giuridicamente indipendente sulla base dell'articolo 171 del trattato. |

Emendamento 8

Articolo 2

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico è pari a 7460 milioni di euro, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione. | Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'attuazione del programma specifico è pari a 7560 milioni di euro, di cui una quota del 3 % al massimo del bilancio annuo disponibile per il CER è destinata alle spese amministrative e per il personale. |

Emendamento 9

Articolo 2 bis (nuovo)

| Articolo 2 bis 1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate vengano realizzate efficacemente e conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2. Le spese amministrative globali del programma specifico, comprese le spese interne e di gestione per l'agenzia esecutiva che intende istituire, dovrebbero essere proporzionali alle attività effettuate nell'ambito del presente programma e sono soggette alla decisione delle autorità legislative e di bilancio. 3. Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati in linea con il principio della sana gestione finanziaria, segnatamente in linea con i principi dell'economia, dell'efficienza e dell'efficacia come pure del principio di proporzionalità. |

Emendamento 27

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

| 2 bis. Per quanto concerne l'uso di cellule staminali embrionali umane già derivate prima dell'approvazione del presente programma quadro, le Istituzioni, gli organismi ed i ricercatori sono soggetti ad un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati interessati. |

Emendamento 10

Articolo 4, paragrafo 4

4. La Commissione europea agisce come garante della piena autonomia e integrità del Consiglio europeo della ricerca e assicura la corretta attuazione dei compiti ad esso affidati. | 4. Insieme al Consiglio ed al Parlamento europeo, la Commissione europea agisce come garante della piena autonomia e integrità del Consiglio europeo della ricerca e assicura la corretta attuazione dei compiti ad esso affidati. |

| Il consiglio scientifico e la Commissione presentano al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sulle attività del CER, che analizza in particolare in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi. |

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

| 4 bis. La Commissione provvede affinché i risultati delle ricerche siano valutati e riferisce sul loro contributo ad una società europea dinamica e basata sulla conoscenza. |

Emendamento 12

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione, che operano a titolo personale ed in tutta indipendenza. | 1. Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, che rappresentano per quanto possibile tutti gli ambiti specifici ed i settori della ricerca, che oltre all'eccellenza scientifica vantano una pluriennale esperienza nella gestione scientifica e che operano a titolo personale ed in tutta indipendenza. |

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 3, lettera -a (nuova)

| -a)una strategia globale per le attività del CER, che ad intervalli regolari sarà adeguata ai requisiti scientifici; |

Emendamento 14

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b)i metodi per la valutazione "inter-pares" e l'esame delle proposte, sulla cui base saranno selezionate le proposte da finanziare; | b)i metodi e i principi per la valutazione "inter-pares" e l'esame delle proposte, sulla cui base saranno selezionate le proposte da finanziare; |

Emendamento 15

Articolo 6, paragrafo 1

1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione adotta il programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati all'allegato I, il meccanismo di finanziamento, nonché il relativo calendario di attuazione. | 1. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione e il consiglio scientifico adottano il programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati all'allegato I, il meccanismo di finanziamento, nonché il relativo calendario di attuazione. |

Emendamento 16

Articolo 7 bis (nuovo)

| Articolo 7 bis La Commissione informa in via preliminare l'autorità di bilancio ogni qualvolta intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nei commenti e nell'allegato al bilancio generale dell'Unione europea. |

Emendamento 17

Articolo 8, paragrafo 6

6. La Commissione riferisce periodicamente al comitato dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico. | 6. La Commissione riferisce periodicamente al comitato ed alla commissione competente del Parlamento europeo dei progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e fornisce loro informazioni in merito alle azioni R&S finanziate nell'ambito del programma specifico. |

Emendamento 18

Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

| 6 bis. La relazione della Commissione contiene una valutazione della correttezza della gestione finanziaria e un giudizio sull'efficacia e sulla regolarità della gestione economica e di bilancio del programma specifico. |

Emendamento 19

Articolo 8 bis (nuovo)

| Articolo 8 bis 1. Dopo un periodo di prova della durata da due a tre anni al massimo viene effettuata una valutazione del lavoro del CER da parte di esperti indipendenti. Essi valutano, tra l'altro, se gli obiettivi del CER siano stati raggiunti e le procedure siano state attuate in maniera efficiente e trasparente, sia stata assicurata l'indipendenza scientifica e se il concetto di eccellenza scientifica sia stato adeguatamente considerato. Nella valutazione si prenderà inoltre posizione su quale struttura sia a lungo termine la più adeguata per il CER. 2. A prescindere da detta valutazione, in ogni caso, per il CER si sceglierà una struttura a lungo termine che ne garantisca la massima autonomia mantenendo al contempo la trasparenza e la responsabilità nei confronti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio. |

Emendamento 20

Allegato I, "Attività", comma 1 bis (nuovo)

| Saranno promosse la multidisciplinarità e l'interdisciplinarità. Per quanto riguarda la multidisciplinarità, si utilizzeranno meccanismi comuni applicabili a vari temi tecnologici o scientifici. Per quanto riguarda l'interdisciplinarità, si affronteranno le sfide poste dalla complessità dei problemi, inclusi quelli relativi ai temi prioritari, per la maggior parte dei quali un approccio meramente monodisciplinare non è in grado di portare a importanti progressi scientifici ed impedisce l'applicabilità dei risultati mirata a realizzare progressi sociali, ambientali o economici. |

Emendamento 21

Allegato I, "Il consiglio scientifico", paragrafo 1

Il consiglio scientifico sarà composto da rappresentanti della comunità scientifica europea al più alto livello, i quali agiranno a titolo personale ed in piena autonomia. I membri del CER saranno nominati dalla Commissione in seguito ad una procedura indipendente di designazione. | Il consiglio scientifico è composto da rappresentanti della comunità scientifica europea al più alto livello, che oltre all'eccellenza scientifica vantano una pluriennale esperienza nella gestione scientifica e che rappresentano il maggior numero possibile di settori e rami della ricerca e che agiranno a titolo personale ed in piena autonomia. |

| I membri del consiglio scientifico sono scelti tra la comunità scientifica da parte del comitato scientifico che assicurerà la diversità dei settori di ricerca degli scienziati, sulla base di criteri generali stabiliti dal legislatore europeo, ai sensi della procedura stabilita all'articolo 251 del trattato e saranno nominati dalla Commissione a seguito di un'audizione in seno Parlamento europeo. |

| La durata dell'incarico dei membri è di 4 anni, con la possibilità di rielezione per 3 anni. I membri sono eletti mediante un sistema di rotazione in base al quale ogni elezione comporta la nomina di un terzo di nuovi membri. |

| I membri del consiglio scientifico approvano un codice di condotta inteso ad evitare i conflitti di interesse. |

| Il consiglio scientifico nomina il Segretario generale incaricato di collaborare nell'organizzazione dei suoi lavori e assicurare un effettivo collegamento con la Commissione e la struttura esecutiva specifica. |

Emendamento 22

Allegato I, "Struttura esecutiva specifica"

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti amministrativi dell'attuazione e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di esame, valutazione inter-pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni. | Il consiglio scientifico sarà inizialmente appoggiato da una struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti amministrativi dell'attuazione e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di esame, valutazione inter-pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni. |

| La struttura esecutiva specifica avrà un organico composto da personale scientifico e amministrativo temporaneo; il personale scientifico è selezionato dal consiglio scientifico sulla base di una procedura trasparente e pubblica. Il personale amministrativo può essere assunto appositamente per tale obiettivo o distaccato dalle istituzioni comunitarie. |

| L'amministrazione è efficiente e viene mantenuta al minimo necessario per garantire il regolare funzionamento, la stabilità e la continuità del CER. |

Emendamento 23

Allegato I, "Struttura esecutiva specifica", comma 1 bis (nuovo)

| La struttura esecutiva specifica riferirà regolarmente al consiglio scientifico. |

Emendamento 24

Allegato I, "Ruolo della Commissione europea", alinea

La Commissione europea agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. La sua responsabilità nell'attuazione del programma sarà di garantire che quest'ultimo sia attuato conformemente agli obiettivi scientifici sopra indicati e ai requisiti di eccellenza scientifica, quali determinati dal consiglio scientifico in tutta indipendenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di: | Insieme al Parlamento europeo e al Consiglio la Commissione agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. La sua responsabilità nell'attuazione del programma sarà di garantire che quest'ultimo sia attuato conformemente agli obiettivi scientifici sopra indicati e ai requisiti di eccellenza scientifica, quali determinati dal consiglio scientifico in tutta indipendenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di: |

Emendamento 25

Allegato I, "Ruolo della Commissione europea", puntino 2

—Adottare il programma di lavoro e prendere posizione sulla metodologia di attuazione, quale definita dal consiglio scientifico; | —Adottare il programma di lavoro insieme al consiglio scientifico e prendere posizione sulla metodologia di attuazione, quale definita dal consiglio scientifico; |

Emendamento 26

Allegato I, "Ruolo della Commissione europea", puntino 5 bis (nuovo)

| —Nominare il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica, d'accordo con il consiglio scientifico. |

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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