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Document 52006AG0005

Posizione comune (CE) n. 5/2006, del 23 gennaio 2006 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

GU C 126E del 30.5.2006, p. 16–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 126/16


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2006

definita dal Consiglio il 23 gennaio 2006

in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

(2006/C 126 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l'attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell'ambiente, come sancito dall'articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi.

(2)

Il sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma.

(3)

I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell'amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica e tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità.

(4)

L'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), dovrebbe assistere la definizione delle politiche in relazione alle politiche e alle attività che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente.

(5)

Inspire dovrebbe basarsi sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie. Tali misure devono garantire che le infrastrutture per l'informazione territoriale istituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario e transfrontaliero.

(6)

Le infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all'interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche, nella misura in cui la direttiva impone a tali amministrazioni pubbliche l'obbligo di condividere i dati territoriali; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamente l'uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l'idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo.

(7)

Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (4). La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.

(8)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (5), che presenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva.

(9)

L'istituzione di Inspire apporterà un notevole valore aggiunto a (e sfrutterà a sua volta) altre iniziative comunitarie, come il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (6), e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES): creazione di una capacità GMES entro il 2008 (piano d'azione 2004-2008)». Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenuti da Galileo e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in particolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti da Galileo.

(10)

A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finalizzate a raccogliere, armonizzare od organizzare la divulgazione o l'utilizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituite dalla normativa comunitaria come la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (7), e il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (8), previste nell'ambito di programmi finanziati dalla Comunità (come Corine Land Cover o il sistema europeo d'informazione sulla politica dei trasporti) o ancora che possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regionale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadro che ne consentirà l'interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalle esperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attività già realizzate.

(11)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dati territoriali detenuti da o per conto delle autorità pubbliche e all'utilizzo dei suddetti dati da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati territoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità pubbliche, a condizione che i soggetti in questione lo richiedano.

(12)

La presente direttiva non dovrebbe fissare disposizioni per il rilevamento di dati nuovi né per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre normative in materia di ambiente.

(13)

Le infrastrutture nazionali dovrebbero essere attuate in maniera graduale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle categorie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva. L'attuazione dovrebbe tener conto della misura in cui i dati territoriali possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in vari settori, delle priorità d'azione previste dalle politiche comunitarie che richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e dei risultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Stati membri.

(14)

Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o a decidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire descrizioni dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili sotto forma di metadati.

(15)

La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organizzati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la possibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera efficiente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indirettamente, sull'ambiente; per questo è necessario disporre di misure di attuazione per agevolare l'utilizzo dei dati territoriali provenienti da fonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere tali da consentire l'interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Stati membri devono garantire che i dati o le informazioni necessari per il conseguimento dell'interoperabilità siano disponibili secondo condizioni che non ne restringono l'utilizzo per il suddetto scopo.

(16)

I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico. I servizi della rete devono operare secondo specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantire l'interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. La rete di servizi deve comprendere anche le possibilità tecniche, per consentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi di cui dispongono.

(17)

Alcuni set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi attinenti alle politiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente sono detenuti e gestiti da terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che i terzi in questione possano contribuire alle infrastrutture nazionali, a condizione che il loro contributo non ostacoli la coesione e la facilità di utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi offerti dalle infrastrutture in questione.

(18)

L'esperienza acquisita negli Stati membri ha dimostrato quanto sia importante, per il successo di un'infrastruttura per l'informazione territoriale, fornire gratuitamente al pubblico un numero minimo di servizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mettere a disposizione, a titolo gratuito, almeno i servizi di ricerca dei set di dati sul territorio.

(19)

Per favorire l'integrazione delle infrastrutture nazionali nell'Inspire, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alle proprie infrastrutture attraverso un geoportale comunitario gestito dalla Commissione e attraverso punti di accesso che gli Stati membri medesimi decidano di attivare.

(20)

Per rendere disponibili le informazioni esistenti ai vari livelli dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli pratici che le autorità pubbliche incontrano a livello nazionale, regionale o locale nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sull'ambiente. Gli ostacoli pratici dovrebbero essere eliminati nel punto in cui le informazioni vengono utilizzate per l'esercizio delle funzioni pubbliche.

(21)

Le autorità pubbliche hanno la necessità di disporre di un accesso agevole ai set pertinenti di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi nell'adempimento delle proprie mansioni pubbliche. Tale accesso può essere ostacolato se dipende da negoziati individuali ad hoc tra le autorità ogni volta che l'accesso è richiesto. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire tali ostacoli pratici alla condivisione di dati, ad esempio ricorrendo ad accordi preliminari tra autorità pubbliche.

(22)

I meccanismi di condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra governi e altre autorità pubbliche e persone fisiche o giuridiche che esercitano funzioni di pubblica amministrazione nel quadro del diritto nazionale, possono riguardare leggi, regolamenti, disposizioni finanziarie o in materia di licenze, o procedure amministrative, ad esempio per tutelare la redditività finanziaria delle autorità pubbliche che sono tenute a raccogliere fondi o ad esempio per recuperare i costi non sovvenzionati, se i dati sono solo in parte sovvenzionati dagli Stati membri, o per garantire il mantenimento e l'aggiornamento dei dati.

(23)

La possibilità per le autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di rilasciare licenze, per tali set di dati e servizi ad altre autorità pubbliche che utilizzano tali dati e servizi e di richiederne il pagamento potrebbe essere prevista nelle misure adottate dagli Stati membri nella loro normativa di attuazione.

(24)

Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 17, paragrafo 1, dovrebbero essere attuate ed applicate in totale ottemperanza ai principi in materia di protezione dei dati personali, conformemente con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9).

(25)

I regimi di condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche, a cui la direttiva impone un obbligo di condivisione, devono essere neutri rispetto a tali autorità pubbliche di uno stesso Stato membro, ma anche rispetto a tali autorità pubbliche di altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Poiché le istituzioni e gli organismi comunitari spesso hanno l'esigenza di integrare e valutare le informazioni sul territorio disponibili negli Stati membri, dovrebbero poter accedere e utilizzare i dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate.

(26)

Per incentivare i terzi a sviluppare servizi a valore aggiunto, di cui possano beneficiare sia le amministrazioni pubbliche sia il pubblico, è necessario agevolare l'accesso ai dati territoriali al di là dei confini amministrativi o nazionali.

(27)

Per una realizzazione efficace delle infrastrutture per l'informazione territoriale occorre il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla creazione delle suddette infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse sia che le utilizzino. È dunque necessario istituire adeguate strutture di coordinamento sia negli Stati membri sia a livello comunitario.

(28)

Per sfruttare l'esperienza effettiva e lo stato dell'arte in materia di infrastrutture dell'informazione, è opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano suffragate da norme internazionali e norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (10) e delle regole relative ai servizi delle società dell'informazione.

(29)

L'Agenzia europea dell'ambiente, istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (11), ha il compito di fornire alla Comunità informazioni obiettive, affidabili e comparabili in materia di ambiente a livello comunitario e ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare il flusso di informazioni ambientali attinenti alle politiche tra Stati membri e istituzioni comunitarie; in considerazione di ciò deve pertanto contribuire fattivamente all'attuazione della presente direttiva.

(30)

Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12), gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(31)

Le misure necessarie per attuare la presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13).

(32)

I lavori preparatori in vista dell'adozione delle decisioni sull'attuazione della presente direttiva e della futura evoluzione dell'Inspire comportano un monitoraggio continuo dell'attuazione della direttiva e un'informazione periodica al riguardo.

(33)

Poiché lo scopo della presente direttiva, ossia l'istituzione di Inspire, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli aspetti transnazionali che lo caratterizzano e la necessità diffusa di coordinare le condizioni di accesso, lo scambio e la condivisione delle informazioni territoriali in tutta la Comunità e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Scopo della presente direttiva è di stabilire norme generali volte all'istituzione dell'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (di seguito «Inspire») per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2.   L'Inspire si fonda sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri.

Articolo 2

La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2003/98/CE.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva;

2)

«dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

3)

«set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili;

4)

«servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;

5)

«oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;

6)

«metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

7)

«interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

8)

«geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

9)

«autorità pubblica»:

a)

ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;

b)

ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente; e

c)

ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative;

10)

«terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica.

Articolo 4

1.   La presente direttiva si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a)

concernono una zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali;

b)

sono disponibili in formato elettronico;

c)

sono detenuti da o per conto di:

i)

un'autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorità pubblica, o sono gestiti o aggiornati dall'autorità in questione e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;

ii)

terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 12;

d)

riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o III.

2.   Se molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali sono detenute da o per conto di varie autorità pubbliche, la presente direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie.

3.   La presente direttiva si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i dati contenuti nei set di dati territoriali di cui al paragrafo 1.

4.   La presente direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.

5.   Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione.

6.   In deroga al paragrafo1, la presente direttiva si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto di un'autorità pubblica operante al livello più basso dell'amministrazione all'interno di uno Stato membro, soltanto se lo Stato membro ha leggi o regolamentazioni che ne prescrivano la raccolta o la divulgazione.

7.   La descrizione tecnica delle categorie tematiche relative ai dati territoriali di cui agli allegati I, II e III può essere adeguata secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per tener conto dell'evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercussioni sull'ambiente.

CAPO II

METADATI

Articolo 5

1.   Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati siano tenuti aggiornati.

2.   I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a)

conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b)

condizioni applicabili all'accesso a (e all'utilizzo di) set di dati territoriali e servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c)

qualità dei dati territoriali, indicando se siano stati convalidati;

d)

autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

e)

limitazioni dell'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell'articolo 13.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i metadati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalità stabilita all'articolo 3, punto 6).

4.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ed entro il … (14). Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori.

Articolo 6

Gli Stati membri creano i metadati di cui all'articolo 5 in base al seguente calendario:

a)

al più tardi 2 anni dopo la data di adozione delle disposizioni d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II;

b)

al più tardi 5 anni dopo la data di adozione delle disposizioni d'attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III.

CAPO III

INTEROPERABILITÀ DEI SET DI DATI TERRITORIALI E DEI SERVIZI AD ESSI RELATIVI

Articolo 7

1.   Le disposizioni d'attuazione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Nell'elaborare le disposizioni di attuazione si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, nelle disposizioni di attuazione di cui al presente paragrafo.

2.   Come base per l'elaborazione delle proposte relative a tali disposizioni di attuazione la Commissione effettua un'analisi di fattibilità e dei costi e benefici previsti. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie al fine di predisporre tale analisi. Nel proporre tali disposizioni, la Commissione consulta gli Stati membri sui risultati dell'analisi nell'ambito del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1. L'adozione di tali disposizioni non comporta costi eccessivi per uno Stato membro.

3.   Per quanto possibile, gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali recentemente raccolti o aggiornati e i corrispondenti servizi relativi ai dati territoriali siano resi conformi alle disposizioni d'attuazione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro adozione e che altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano resi conformi alle disposizioni d'attuazione entro sette anni dalla loro adozione.

4.   Le disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.

5.   I rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale nonché altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'infrastruttura per l'informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordinamento hanno la possibilità di partecipare, secondo le procedure applicabili, alle discussioni preparatorie sul contenuto delle disposizioni di attuazione, di cui al paragrafo 1, prima dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 8

1.   Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Le disposizioni di attuazione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:

a)

soluzioni per garantire l'inequivocabile identificazione degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori ai sensi dei sistemi nazionali esistenti, al fine di assicurarne l'interoperabilità;

b)

rapporto tra oggetti territoriali;

c)

attributi chiave e corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente;

d)

informazioni sulla dimensione temporale dei dati;

e)

aggiornamenti dei dati.

3.   Le disposizioni di attuazione sono tali da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse.

4.   Le disposizioni di attuazione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all'articolo 7, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9

Le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo il seguente calendario:

a)

entro il ... (15) per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato I;

b)

entro il ... (16) per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati II e III.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.

2.   Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a una caratteristica geografica situata in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali caratteristiche comuni.

CAPO IV

SERVIZI DI RETE

Articolo 11

1.   Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:

a)

servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

b)

servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

c)

servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

d)

servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;

e)

servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

2.   Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:

a)

parole chiave;

b)

classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

c)

qualità dei dati territoriali, indicando se siano stati validati;

d)

grado di conformità alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

e)

localizzazione geografica;

f)

condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

g)

autorità pubbliche responsabili dell'istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3.   I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 12

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche dispongano della possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di attuazione che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità.

Articolo 13

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, qualora l'accesso a tali servizi rechi pregiudizio:

a)

alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;

b)

alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c)

allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d)

alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

e)

ai diritti di proprietà intellettuale;

f)

alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;

g)

agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h)

alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

2.   I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al paragrafo 1 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell'accesso in questione. In ogni caso specifico, l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dalla limitazione o dalla condizionalità dell'accesso. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), limitare l'accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

Tuttavia, ove il paragrafo 1, lettera d) o f), dia luogo ad una limitazione dell'accesso, il primo comma del presente paragrafo si applica soltanto qualora l'accesso di cui al paragrafo 1 riguarda informazioni di carattere ambientale, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE.

3.   In questo quadro e ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri assicurano che:

a)

i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico;

b)

i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), siano, di norma, messi gratuitamente a disposizione del pubblico. Tuttavia, qualora tariffe e/o licenze siano una condizione preliminare indispensabile per mantenere i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi o per soddisfare le esigenze delle infrastrutture di dati territoriali internazionali già esistenti in modo sostenibile, gli Stati membri possono applicare tariffe e/o concedere licenze alla persona che fornisce il servizio al pubblico o, se il fornitore del servizio al pubblico lo decide, al pubblico stesso.

2.   I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

3.   Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garantiscono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on line (click-licenses) o licenze.

Articolo 15

1.   La Commissione crea e gestisce un geoportale Inspire a livello comunitario.

2.   Gli Stati membri forniscono l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, attraverso il geoportale Inspire di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono anche fornire l'accesso a detti servizi attraverso punti di accesso propri.

Articolo 16

Le disposizioni di attuazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, definendo in particolare:

a)

le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione comunitaria sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico;

b)

gli obblighi di cui all'articolo 12.

CAPO V

CONDIVISIONE E RIUTILIZZO DEI DATI

Articolo 17

1.   Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b). Le misure in questione consentono alle autorità pubbliche summenzionate di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 precludono ogni limitazione che potrebbe determinare, al momento dell'utilizzo, ostacoli pratici alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono alle autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di rilasciare licenze, alle autorità pubbliche o alle istituzioni ed agli organismi della Comunità che utilizzano tali dati e servizi e di richiederne il pagamento.

4.   I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per le autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b), degli altri Stati membri e per le istituzioni e organismi della Comunità, ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

5.   I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili, su base reciproca ed equivalente, per gli organismi istituiti da accordi internazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parte, ai fini dello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

6.   Allorché i dispositivi per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono resi disponibili conformemente ai paragrafi 4 e 5, tali dispositivi possono essere soggetti a requisiti nazionali che ne condizionino l'utilizzo.

7.   In deroga al presente articolo gli Stati membri possono limitare la condivisione ove questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

8.   Fatto salvo il paragrafo 3 gli Stati membri forniscono alle istituzioni ed organismi della Comunità l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate. Sono adottate disposizioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, per disciplinare le suddette condizioni.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicata l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità del settore pubblico.

CAPO VI

MISURE DI COORDINAMENTO E MISURE COMPLEMENTARI

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che siano designati strutture e meccanismi adeguati che coordinino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infrastrutture per l'informazione territoriale degli Stati membri.

Dette strutture coordinano i contributi di, tra gli altri, utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto e organismi di coordinamento relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione della presente direttiva.

Articolo 19

1.   La Commissione è incaricata di coordinare a livello comunitario l'Inspire; a tal fine è assistita dalle organizzazioni pertinenti ed in particolare dall'Agenzia europea dell'ambiente.

2.   Ciascuno Stato membro designa un referente, di regola un'autorità pubblica, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione riguardo alla presente direttiva.

Articolo 20

Le disposizioni di attuazione di cui alla presente direttiva tengono in debito conto le norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE o le norme internazionali.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

1.   Gli Stati membri controllano la realizzazione e l'utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale controllo a disposizione della Commissione e del pubblico in via permanente.

2.   Entro il … (17) gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione comprendente una breve descrizione:

a)

delle modalità di coordinamento tra i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e i servizi e gli organismi di intermediazione, del rapporto con i terzi e dell'organizzazione della garanzia di qualità per quanto possibile;

b)

del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;

c)

delle informazioni riguardanti l'utilizzo dell'infrastruttura per l'informazione territoriale;

d)

degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;

e)

dei costi e dei benefici connessi all'attuazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenente informazioni aggiornate in merito ai punti di cui al paragrafo 2 ogni tre anni, a decorrere, al più tardi dal … (18).

4.   Sono adottate disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il … (19) e successivamente ogni sei anni, in base, tra l'altro, alle relazioni presentate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3.

Se necessario, la relazione è corredata di proposte di intervento comunitario.

Articolo 24

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (17).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì … .

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 33.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(5)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

(6)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

(7)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.

(8)  GU L 324 dell11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata del regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione 2003 .

(11)  GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

(12)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(14)  Un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(15)  Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(16)  Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(17)  Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(18)  Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(19)  Sette anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A)

1.

Sistemi di coordinate

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale.

2.

Sistemi di griglie geografiche

Griglia multirisoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3.

Nomi geografici

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi caratteristica geografica o topografica di interesse pubblico o storico.

4.

Unità amministrative

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui gli Stati membri hanno e/o esercitano la loro giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

5.

Reti di trasporto

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti (1), e successive revisioni.

6.

Idrografia

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sottobacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2), e sotto forma di reti.

7.

Siti protetti

Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o degli Stati membri per conseguire obiettivi di conservazione specifici.


(1)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Rettifica nella GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).


ALLEGATO II

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)

1.

Elevazione

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l'altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa.

2.

Indirizzi

Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale.

3.

Parcelle catastali

Aree definite dai registri catastali, o equivalenti.

4.

Copertura del suolo

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

5.

Ortoimmagini

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

6.

Geologia

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.


ALLEGATO III

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA B), E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)

1.

Unità statistiche

Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici.

2.

Edifici

Localizzazione geografica degli edifici.

3.

Suolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell'acqua.

4.

Utilizzo del territorio

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

5.

Salute umana e sicurezza

Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità ed epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell'ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.).

6.

Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali.

7.

Impianti di monitoraggio ambientale

L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche.

8.

Produzione e impianti industriali

Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1), e gli impianti di estrazione dell'acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9.

Impianti agricoli e di acquacoltura

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

10.

Distribuzione della popolazione — Demografia

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

11.

Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

12.

Zone a rischio naturale

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l'ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13.

Condizioni atmosferiche

Condizioni fisiche dell'atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

14.

Caratteristiche meteorologiche

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15.

Caratteristiche oceanografiche

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.).

16.

Regioni marine

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17.

Regioni biogeografiche

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

18.

Habitat e biotopi

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche.

19.

Distribuzione delle specie

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

20.

Risorse energetiche

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

21.

Risorse minerarie

Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.


(1)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 26 luglio 2004 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità (Inspire). Tale proposta è basata sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

Il 7 giugno 2005 il Parlamento europeo ha approvato il suo parere in prima lettura.

Il 20 settembre 2004 il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

Il 9 febbraio 2005 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere.

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

II.   OBIETTIVO

La direttiva proposta crea un quadro giuridico per l'istituzione e il funzionamento di un'infrastruttura per l'informazione territoriale in Europa con la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le politiche comunitarie a tutti i livelli e di fornire informazioni al pubblico.

Uno degli obiettivi fondamentali della direttiva Inspire è ridurre gli ostacoli fra le autorità pubbliche in materia di condivisione dei dati, specialmente nel settore ambientale, nonché rendere disponibile una quantità maggiore di dati territoriali di qualità più elevata ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche comunitarie negli Stati membri a tutti i livelli. La direttiva Inspire è incentrata sulla politica ambientale, ma è aperta o potrà essere estesa ad altri settori.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Aspetti generali

La posizione comune incorpora integralmente, in parte o nello spirito la maggior parte degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo (PE) in prima lettura. In particolare, essa include le modifiche apportate alla proposta iniziale della Commissione che raggruppano articoli del testo, semplificano le definizioni e precisano il campo di applicazione. La posizione comune integra tuttavia altre modifiche oltre a quelle figuranti nel parere presentato in prima lettura dal Parlamento europeo e nella proposta iniziale della Commissione. La posizione comune:

fissa le condizioni per l'accesso del pubblico a set di dati territoriali e a servizi relativi ai dati territoriali e per la condivisione dei dati fra le autorità pubbliche nel quadro della vigente normativa comunitaria,

precisa la possibilità di rilasciare licenze ad altre autorità pubbliche e di richiederne il pagamento, per set di dati territoriali o servizi ad essi relativi, e

introduce misure per conseguire gli obiettivi della direttiva in modo equilibrato e più efficace (razionalizzazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e stesura di relazioni, analisi del rapporto costi/benefici).

Nelle sezioni che seguono sono illustrate le modifiche di carattere sostanziale.

Disposizioni generali, definizioni, campo di applicazione (articoli da 1 a 4)

La posizione comune non segue l'emendamento 6 del PE. Lo scopo e il campo di applicazione della direttiva di cui all'articolo 1 corrispondono alla proposta iniziale della Commissione e alla sua base giuridica. Il testo della posizione comune non fa riferimento all'impatto «diretto o indiretto» sull'ambiente, ma un considerando 4 supplementare tratta la questione.

Il Consiglio è d'accordo sulla sostanza dell'emendamento 7 del PE e dell'emendamento 2 ad esso connesso. Ha tuttavia accolto il parere della Commissione, secondo cui non sarebbe giuridicamente corretto includere in una direttiva obblighi per istituzioni e organi comunitari.

L'articolo 2 stabilisce che la direttiva si applicherà senza pregiudizio della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

L'articolo 3 introduce definizioni supplementari delle espressioni «interoperabilità» e «geoportale Inspire» e limita la portata della definizione di «autorità pubblica».

I paragrafi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 precisano l'estensione dei set di dati territoriali contemplati dalla direttiva. L'articolo 4, paragrafo 7, limita la portata della competenza del comitato in materia di adeguamento delle categorie tematiche di dati negli allegati.

Gli emendamenti 9 e 10 non sono stati accolti perché il Consiglio non ritiene che chiariscano il testo.

Metadati, interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (articoli da 5 a 10)

Le componenti dei metadati e le disposizioni d'applicazione sono precisate nell'articolo 5 della posizione comune. Il calendario per la creazione dei metadati stabilito nell'articolo 6 è coerente con il calendario di cui all'emendamento 15 del PE, tenuto conto del nuovo testo dell'articolo 5, paragrafo 4, della posizione comune.

L'articolo 7 introduce condizioni supplementari per la stesura delle disposizioni d'applicazione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità, segnatamente le considerazioni relative a costi/benefici, l'integrazione delle norme e delle iniziative a livello internazionale e il riferimento ai mezzi tecnici esistenti. Le considerazioni in materia di costi/benefici e di fattibilità sono suffragate dall'articolo 7, paragrafo 2, che prevede, per la Commissione, l'obbligo di effettuare un'analisi dei costi e benefici prima di elaborare le proposte relative alle disposizioni d'applicazione. L'adozione di tali disposizioni non deve comportare costi eccessivi per uno Stato membro. L'articolo 7, paragrafo 3, fornisce delucidazioni sull'adeguamento dei set di dati territoriali recentemente raccolti e di altri set di dati territoriali e relativi servizi.

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sostituisce «sistema comune» di identificatori unici con «soluzioni per garantire l'inequivocabile identificazione degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori ai sensi dei sistemi nazionali esistenti, al fine di assicurarne l'interoperabilità», per evitare l'imposizione di una particolare soluzione tecnica.

Gli emendamenti 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23 sono stati accolti integralmente o parzialmente nell'ambito di un rimaneggiamento del testo.

L'emendamento 20 non è stato accettato perché il riferimento all'impatto «indiretto sull'ambiente» è stato considerato troppo vago (cfr. articolo 1).

Servizi di rete (articoli da 11 a 16)

L'elenco ampliato dei motivi per limitare l'accesso di cui all'articolo 13 è identico a quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, in modo da garantire coerenza nell'attuazione. L'articolo 13, paragrafo 3, aggiunto prevede che l'accesso del pubblico ai dati territoriali sia conforme alla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Nell'articolo 14 la posizione comune permette agli Stati membri di applicare tariffe e/o rilasciare licenze per servizi di consultazione, qualora ciò sia necessario per mantenere i set di dati territoriali e i servizi o per soddisfare le esigenze delle infrastrutture di dati territoriali internazionali già esistenti.

Gli emendamenti 24, 25, 26 e 27 sono stati accolti nell'ambito di un rimaneggiamento del testo.

Condivisione dei dati (articolo 17)

L'articolo 17 della posizione comune precisa la portata degli obblighi in materia di condivisione dei dati fra le autorità pubbliche di uno Stato membro, le autorità pubbliche di diversi Stati membri, le istituzioni e gli organi della Comunità e gli organismi istituiti da accordi internazionali. L'articolo 17, paragrafo 2, è inteso a prevenire ostacoli pratici al momento dell'utilizzo (ad esempio un dipendente dell'autorità pubblica che utilizza i dati sul proprio computer), mentre l'articolo 17, paragrafo 3, consente ai fornitori dei dati di recuperare i loro costi dalle autorità pubbliche degli Stati membri e dagli organi della Comunità, garantendo in tal modo il mantenimento della qualità e della circolazione dei dati. In caso di tariffazione, questa avviene a livello di autorità pubblica e non al momento dell'utilizzo. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è assicurata dall'articolo 17, paragrafo 9. Anche i nuovi considerando 22, 23 e 24 trattano la questione. L'emendamento 28 è preso in considerazione nel considerando 21.

L'emendamento 29 non è stato accolto in quanto amplia eccessivamente i requisiti in materia di condivisione dei dati.

L'emendamento 30 è sostituito dal nuovo testo dell'articolo 17.

L'intero concetto dell'articolo 24 originale (disposizioni d'applicazione comuni per la condivisione dei dati, emendamento 32) non può essere accettato dal Consiglio.

Misure di coordinamento e misure complementari, disposizioni finali (articoli da 18 a 26)

Nell'articolo 18 e nell'articolo 19, paragrafo 2, della posizione comune non è esplicitamente evidenziata la ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri in relazione alle loro strutture interessate (emendamenti 33, 34 e 4), ma il Consiglio interpreta detti articoli in tal senso.

Il nuovo testo dell'articolo 21 e il considerando 31 aggiunto della posizione comune razionalizzano i requisiti in materia di monitoraggio e stesura di relazioni della direttiva rispetto all'emendamento 37. L'articolo 24 differisce leggermente la data di recepimento.

Gli emendamenti 35, 36 e 38 sono stati accolti.

Allegati

Le categorie tematiche di dati territoriali quali «distribuzione dell'incidentalità stradale» (emendamento 43, punto 6) e «impianti di telecomunicazione» (emendamento 44, punto 7) non sono state inserite nella posizione comune perché non connesse con gli scopi della direttiva Inspire.

L'emendamento 47 è stato ripreso in parte nell'allegato III, punto 11.

Gli emendamenti 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48 e 49 sono stati accolti.

IV.   CONCLUSIONI

Le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione mirano ad assicurare la compatibilità con la normativa comunitaria vigente e la raccolta sostenibile dei dati. Nonostante tali modifiche, la posizione comune del Consiglio è conforme alla maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo e costituisce una buona base per ulteriori negoziati.


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