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Document 52005PC0687

    Proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 {SEC(2005)1748}

    /* COM/2005/0687 def. - CNS 2005/0273 */

    52005PC0687

    Proposta di decisione del Consiglio recante approvazione dell’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 {SEC(2005)1748} /* COM/2005/0687 def. - CNS 2005/0273 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 22.12.2005

    COM(2005) 687 definitivo

    2005/0273 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante approvazione dell’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 {SEC(2005)1748}

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Introduzione

    Il 12 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari (in appresso “il regolamento comunitario sui disegni e modelli”)[1].

    Tale regolamento istituisce un sistema unitario di protezione dei disegni e modelli su tutto il territorio della Comunità europea. Secondo il regolamento, un disegno o modello può essere protetto come disegno o modello comunitario non registrato, se è reso disponibile al pubblico nel modo previsto dal regolamento, oppure come disegno o modello comunitario registrato, se viene registrato secondo la procedura prevista dal regolamento.

    Il regolamento comunitario sui disegni e modelli affida all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), in appresso “l’UAMI”[2], l’amministrazione del sistema dei disegni e modelli comunitari. Il 1° gennaio 2003 l’UAMI ha permesso le domande di registrazione di disegni e modelli comunitari a decorrere dal 1° aprile 2003.

    Il 23 dicembre 2003 è entrato in vigore l’Atto del 1999 dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (in appresso “l’Atto di Ginevra”). L’Atto di Ginevra permette ai disegnatori di ottenere la protezione del disegno o modello in vari paesi con un’unica registrazione internazionale: a norma dell’Atto, una sola domanda internazionale presentata all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sostituisce tutta una serie di domande che, altrimenti, sarebbe stato necessario presentate a differenti uffici nazionali o regionali.

    L’obiettivo della presente proposta è stabilire un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall’Atto di Ginevra. Questo collegamento permetterà ai disegnatori di presentare una domanda internazionale unica presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI designando, tra altre parti contraenti, la Comunità europea al fine di ottenere la protezione offerta dal sistema comunitario dei disegni e modelli.

    2. L’Atto di Ginevra

    Il sistema dell’Aia è basato sull’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. Tale Accordo è costituito da tre Atti differenti: l’Atto di Londra del 1934, l’Atto dell’Aia del 1960 e l’Atto di Ginevra del 1999. I tre Atti sono autonomi e coesistono per quanto riguarda le loro disposizioni sostanziali. Le parti contraenti possono decidere di aderire soltanto ad uno, a due o a tutti e tre gli Atti. Esse diventano automaticamente membri dell’Unione dell’Aia, di cui attualmente fanno parte 42 Stati, tra i quali 12 Stati membri dell’UE[3].

    Il sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli è scaturito da una necessità di semplicità e di economia. Esso permette infatti ai titolari di un disegno o modello provenienti da uno Stato parte contraente di ottenere la protezione del disegno o modello con un minimo di formalità e di spesa.

    La domanda internazionale può essere presentata in una lingua (inglese o francese) dietro pagamento di una sola serie di tasse. Il richiedente deve designare gli Stati contraenti nei quali chiede la protezione. Le domande internazionali sono di solito inviate direttamente all’Ufficio internazionale. L’Ufficio internazionale, dopo aver controllato che le domande internazionali da esso ricevute soddisfino i requisiti formali prescritti, pubblica le domande – o, per meglio dire, le registrazioni – nell’ International Designs Bulletin (sul sito web dell’OMPI). Dopo la pubblicazione, ciascun ufficio nazionale deve individuare le registrazioni internazionali in cui è stato designato il proprio Stato e procede quindi all’esame sostanziale eventualmente previsto dalla normativa di quest’ultimo.

    Pertanto, tutti gli aspetti sostanziali della protezione (in particolare l’esame sostanziale effettuato da ciascun ufficio nazionale, la valutazione delle condizioni di protezione e la portata di quest’ultima) sono esaminati da ciascuna parte contraente designata alla luce della propria legislazione.

    Dopo aver esaminato la domanda, l’ufficio nazionale può notificare all’Ufficio internazionale un rifiuto di protezione per il suo territorio. Tuttavia, una registrazione internazionale non può essere rifiutata per la mancata osservanza di requisiti formali. Tali requisiti devono essere considerati come già soddisfatti in seguito all’esame effettuato dall’Ufficio internazionale.

    Una volta accettata, la registrazione internazionale produce in ciascuno dei paesi designati lo stesso effetto che avrebbe prodotto un deposito effettuato direttamente in tale paese. La registrazione internazionale è dunque equivalente ad un diritto nazionale in termini di portata e applicazione della protezione. Allo stesso tempo, la registrazione internazionale facilita il mantenimento della protezione: vi è un solo deposito da rinnovare e una procedura semplice per registrare qualsiasi cambiamento (per esempio, della proprietà o dell’indirizzo).

    L’adozione nel 1999 dell’Atto di Ginevra aveva un duplice obiettivo:

    - rendere il sistema dell’Aia più allettante per i richiedenti ed estenderlo a nuovi membri; a tal fine, l’Atto del 1999 ha introdotto nel sistema dell’Aia una serie di caratteristiche per facilitare l’adesione all’Unione dell’Aia da parte di paesi che amministrano sistemi d’esame dei disegni e modelli (come gli Stati Uniti ed il Giappone);

    - creare un collegamento tra il sistema internazionale di registrazione ed i sistemi regionali prevedendo che le organizzazioni intergovernative possano diventare parti dell’Atto.

    Il secondo obiettivo apre le porte all’adesione della Comunità europea al sistema dell’Aia. Il territorio dell’UE verrebbe considerato come un solo paese ai fini dell’Atto di Ginevra e le regole comunitarie sui disegni e modelli sarebbero la normativa interna applicabile. L’UAMI diventerebbe l’ufficio responsabile dell’esame sostanziale delle domande internazionali nelle quali sia stata designata la Comunità.

    Il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall’Accordo dell’Aia possono considerarsi complementari. Quello comunitario è un sistema regionale completo ed unificato di registrazione dei disegni e modelli che riguarda l’intero territorio dell’Unione europea. L’Accordo dell’Aia costituisce un trattato che centralizza le procedure per ottenere la protezione dei disegni e modelli sul territorio delle parti contraenti designate.

    Il sistema dell’Atto di Ginevra è divenuto pienamente operativo il 1° aprile 2004. A quella data sono entrati in vigore sia l’Atto di Ginevra sia i regolamenti comuni modernizzati a norma dell’Accordo dell’Aia, che semplificano tutte le procedure.

    3. Base giuridica

    L’atto comunitario di adesione all’Atto di Ginevra deve essere basato sull’articolo 308 CE, la disposizione del trattato sulla quale sono basate le regole comuni, vale a dire il regolamento comunitario in materia di disegni e modelli. Inoltre, occorre fare riferimento all’articolo 300 del trattato, che prevede la possibilità che la Comunità europea partecipi ad accordi con una o più organizzazioni internazionali o Stati.

    Un precedente recente in materia di proprietà intellettuale è costituito dalla decisione 2003/793/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989[4]. La presente decisione è basata sull’articolo 308 CE, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma.

    4. Procedura per l’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra

    A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, punto ii), dell’Atto di Ginevra, un’organizzazione intergovernativa può diventare parte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    - almeno uno degli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa è membro dell’OMPI;

    - l’organizzazione intergovernativa gestisce un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione;

    - l’ufficio dell’organizzazione intergovernativa non è stato oggetto di una notifica a norma dell’articolo 19 dell’Atto di Ginevra.

    La Comunità europea soddisfa tali condizioni: in primo luogo, tutti gli Stati membri UE sono membri dell’OMPI; in secondo luogo, l’UAMI amministra il sistema comunitario dei disegni e modelli istituito dal regolamento 6/2002; in terzo luogo, l’UAMI non è stato oggetto di una notifica a norma dell’articolo 19 dell’Atto di Ginevra[5].

    Secondo l’articolo 27, paragrafo 2, dell’Atto di Ginevra, può depositare lo strumento di adesione all’Atto ogni Stato od organizzazione internazionale che non ha sottoscritto l’Atto. La Comunità europea non ha sottoscritto l’Atto di Ginevra e deve dunque depositare lo strumento d’adesione. Dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), risulta che per l’adesione della CE il deposito dello strumento di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento. Secondo l’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), l’adesione della CE entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento d’adesione.

    5. Dichiarazioni da fare nel quadro dell’adesione della Comunità all’Atto di Ginevra

    L’Atto di Ginevra ed i regolamenti comuni a norma dell’Atto di Ginevra, dell’Atto di Londra e dell’Atto dell’Aia dell’Accordo dell’Aia prevedono la possibilità o l’obbligo per gli Stati contraenti di fare certe dichiarazioni riguardo al funzionamento del sistema internazionale di registrazione. Le dichiarazioni fatte nello strumento d’adesione entrano in vigore alla data in cui la parte contraente diventa vincolata dall’Atto.

    La Commissione propone che vengano fatte dichiarazioni al Direttore generale dell’OMPI sui seguenti argomenti.

    i) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’Atto di Ginevra dispone che la domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure tramite l’ufficio della parte contraente del richiedente. Tuttavia, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ogni parte contraente può comunicare che non possono essere depositate domande internazionali per il tramite del proprio ufficio.

    La maggior parte dei vantaggi del sistema dell’Aia sono connessi con la sua semplicità e l’ubicazione dell’ufficio ricevente sembra di secondaria importanza per le domande di registrazione di disegni e modelli. La Comunità europea dovrebbe dunque escludere la possibilità di presentare domande attraverso l’UAMI per evitare inutili duplicazioni di lavoro. La presentazione diretta presso l’OMPI è inoltre preferibile perché evita che i richiedenti facciano confusione tra le domande volte ad ottenere la registrazione dei disegni e modelli comunitari e le domande relative alle registrazioni internazionali. Tale confusione sarebbe ancor più problematica in caso di pagamento della tassa di base per una domanda internazionale, la quale dev’essere comunque versata direttamente all’Ufficio internazionale al momento della presentazione della domanda. Se i richiedenti pagassero erroneamente la tassa all’UAMI, quest’ultimo dovrebbe restituirla.

    È significativo che attualmente l’OMPI non riceve domande presentate attraverso uffici nazionali neanche da quelle parti contraenti che permetterebbero tale procedura[6].

    ii) L’articolo 7 dell’Atto di Ginevra prevede che le tasse prescritte comprendono una tassa di designazione standard per ogni parte contraente designata. Inoltre, ogni parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può dichiarare che, per ogni domanda internazionale in cui è designata e per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda, la tassa di designazione standard è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Tale importo non può superare quello che detta parte contraente avrebbe diritto di ricevere per una domanda ed un rinnovo nazionali, previa deduzione da detto importo della somma risparmiata grazie alla procedura internazionale. Le tasse di designazione sono trasferite dall’Ufficio internazionale alla parte contraente interessata[7].

    In termini di gettito, la scelta tra la tassa di designazione standard e la tassa di designazione individuale avrà conseguenze di bilancio per l’UAMI. La Comunità europea dovrebbe dunque trarre vantaggio da questa opzione e determinare la sua tassa di designazione individuale.

    Tale tassa individuale andrà determinata sulla base di una serie di elementi. Le tasse dovranno essere sufficienti per coprire i costi derivanti dalle procedure per i disegni e modelli di cui viene chiesta la protezione nell’UE. Ciò significa non solo i costi inerenti all’esame di tali disegni e modelli da parte dell’UAMI, ma anche quelli relativi ad altre procedure (invalidità, appelli ecc.). La tassa individuale non è stata ancora determinata perché si deve prima effettuare un’analisi finanziaria, la quale presuppone che si esaminino in dettaglio le principali condizioni dell’adesione all’Accordo dell’Aia. La Commissione ha inoltre bisogno di avere un’idea più precisa del possibile numero di invalidità e appelli che potrebbero derivare dalle designazioni internazionali e del conseguente carico di lavoro per l’UAMI.

    Sulla base di questi studi la Commissione proporrà una modifica del regolamento sulle tasse la quale conterrà il livello e la struttura delle tasse dovute in caso di designazione della Comunità europea attraverso l’Atto di Ginevra.

    iii) L’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), dell’Atto di Ginevra obbliga ciascuna parte contraente a notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale la durata massima della protezione fornita dalla sua legislazione. L’articolo 12 del regolamento comunitario sui disegni e modelli prevede una durata massima di protezione di 25 anni. La Comunità europea ne informerà il Direttore generale.

    Su altre materie oggetto dell’Atto di Ginevra e delle regole comuni non è opportuno fare dichiarazioni perché si tratta di aspetti specifici di legislazione nazionale che sono estranei al regolamento comunitario sui disegni e modelli o che riguardano soltanto gli uffici esaminatori[8]. Per quanto riguarda la possibilità di fare dichiarazioni sull’effetto del cambiamento del titolare e sullo scambio di documenti, occorre precisare quanto segue:

    - secondo l’articolo 16, paragrafo 2, dell’Atto di Ginevra, ogni parte contraente può notificare al Direttore generale dell’OMPI che l’iscrizione del cambiamento del titolare nel registro internazionale non avrà lo stesso effetto di una iscrizione nel suo registro finché essa non abbia ricevuto le dichiarazioni o i documenti precisati nella suddetta notifica. Tuttavia, al fine di preservare quanto più possibile la semplicità e l’efficienza del sistema internazionale, la Comunità non dovrebbe effettuare tale notifica. Conseguentemente, il registro internazionale avrà effetto pieno e diretto nell’UE;

    - l’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), dell’Atto di Ginevra precisa che immediatamente dopo la registrazione l’Ufficio internazionale trasmette una copia della registrazione internazionale e qualsiasi dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale a ogni ufficio nazionale che gli abbia notificato il desiderio di ricevere tale copia e che sia stato designato nella domanda internazionale. La Comunità non dovrebbe chiedere tali copie in quanto, visto che l’esame dei motivi di rifiuto (ordine pubblico, buon costume e definizione del disegno o modello) può essere effettuato sulla base della pubblicazione delle registrazioni internazionali da parte dell’Ufficio internazionale, non vi è alcuna necessità che l’UAMI riceva dall’OMPI gli incartamenti completi.

    6. Commento degli articoli

    Articolo 1

    Nell’articolo 1 il Consiglio è invitato ad approvare l’Atto di Ginevra, il cui testo è allegato alla presente decisione in tutte le lingue ufficiali della Comunità europea.

    Articolo 2

    L’articolo 2, paragrafo 1, precisa che dopo l’adozione della presente proposta il Presidente del Consiglio depositerà lo strumento di adesione presso il Direttore generale dell’OMPI, conformemente all’articolo 27 dell’Atto di Ginevra. Al fine di evitare qualsiasi complicazione per quanto riguarda l’attuazione dell’Atto di Ginevra all’interno della Comunità europea, è stato chiarito che lo strumento di adesione può essere adottato a decorrere dalla data in cui il Consiglio e la Commissione hanno adottato i necessari provvedimenti attuativi (regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari; regolamento della Commissione che modifica il regolamento di attuazione 2245/2002; regolamento della Commissione che modifica il regolamento sulle tasse 2246/2002).

    Il secondo paragrafo precisa quali dichiarazioni saranno fatte nello strumento d’adesione.

    Articolo 3

    A seguito dell’adesione all’Atto di Ginevra, la Comunità europea diventerà membro dell’Assemblea dell’Unione dell’Aia (articoli 20 e 21 dell’Atto di Ginevra). Ciò significa, per esempio, che la Comunità europea potrà votare in vece dei suoi Stati membri, con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti dell’Atto, ma che essa non parteciperà alla votazione se uno qualunque dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto, e viceversa.

    Tra le competenze dell’Assemblea si possono ricordare le seguenti: trattare tutte le questioni relative al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione nonché all’applicazione dell’Atto di Ginevra; impartire direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilire la convocazione di queste ultime; modificare i regolamenti comuni a termini dell’Atto di Ginevra.

    Conformemente all’articolo 300 del trattato, la Commissione europea rappresenterà la Comunità europea nell’Assemblea dell’Unione dell’Aia. Le delegazioni della Comunità europea possono anche includere rappresentanti dell’UAMI.

    In considerazione di quanto sopra e per evitare procedure inutilmente pesanti ogni volta che avranno luogo le riunioni dell’Assemblea dell’Unione dell’Aia, l’articolo 3, paragrafo 1, della proposta prevede che il Consiglio autorizzi la Commissione a rappresentare la Comunità europea in tali riunioni e a negoziare, a nome della Comunità, sulle materie che rientrano nelle competenze dell’Assemblea secondo l’articolo 21 dell’Atto di Ginevra. L’articolo 3, paragrafo 2, precisa che la posizione della Comunità europea sarà elaborata dalla Commissione europea e dagli Stati membri nell’ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio oppure nell’ambito di riunioni convocate sul posto durante i lavori svolti nel quadro dell’OMPI.

    7. Provvedimenti supplementari da adottare nel contesto dell’adesione della Comunità all’Atto di Ginevra

    L’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra richiede vari provvedimenti di attuazione a livello comunitario.

    In primo luogo, il legislatore comunitario deve adottare norme che adeguino il sistema comunitario dei disegni e modelli al sistema delle domande internazionali istituito dall’Atto di Ginevra. Le norme che attuano l’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra andrebbero incorporate nel regolamento comunitario sui disegni e modelli; ciò implica la modifica di alcune disposizioni di tale regolamento e l’aggiunta di un nuovo titolo in materia di “Registrazione internazionale di disegni e modelli”.

    In secondo luogo, per attuare l’adesione all’Atto di Ginevra occorre modificare le norme di applicazione. Ciò richiede una modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento sui disegni e modelli comunitari[9].

    In terzo luogo, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari[10]. Il regolamento modificato sulle tasse dovrebbe istituire il sistema della tassa individuale per le registrazioni internazionali, in linea con la dichiarazione fatta nella presente decisione.

    Poiché la Comunità europea diventerebbe vincolata dall’Atto di Ginevra tre mesi dopo la data in cui deposita il suo strumento d’adesione, i necessari provvedimenti di attuazione dovrebbero entrare in vigore prima della scadenza dei tre mesi.

    8. Conclusioni

    Sulla base di quanto sopra, il Consiglio è invitato ad adottare la decisione allegata approvando a nome della Comunità europea l’Atto di Ginevra, autorizzando il Presidente del Consiglio a depositare lo strumento d’adesione a tale Atto presso il Direttore generale dell’OMPI e autorizzando la Commissione europea a rappresentare la Comunità europea nelle riunioni dell’Assemblea dell’Unione dell’Aia che si svolgeranno sotto gli auspici dell’OMPI nonché a negoziare ed approvare a nome della Comunità europea materie che rientrano nelle competenze dell’Assemblea.

    2005/0273 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante approvazione dell’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione[11],

    visto il parere del Parlamento europeo[12],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari[14], basato sull’articolo 308 del trattato, è diretto a creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle esistenti in un mercato nazionale. Per creare un mercato di questo tipo e renderlo sempre più un mercato unico, tale regolamento ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli, mediante il quale le imprese possono ottenere, grazie ad un’unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garantita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.

    (2) A seguito dei preparativi effettuati dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri dell’Unione dell’Aia, degli Stati membri che non sono membri di tale Unione e della Comunità europea, la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (in appresso l’“Atto di Ginevra”) il 2 luglio 1999.

    (3) L’Atto di Ginevra è stato adottato al fine di introdurre certe innovazioni nel sistema di deposito internazionale dei disegni e modelli industriali previsto dall’Atto di Londra, adottato il 2 giugno 1934, e dall’Atto dell’Aia, adottato il 28 novembre 1960.

    (4) L’obiettivo dell’Atto di Ginevra è quello di estendere il sistema dell’Aia di registrazione internazionale a nuovi membri e renderlo più allettante per i richiedenti. Rispetto all’Atto di Londra e all’Atto dell’Aia, una delle innovazioni principali è che possono divenire parti dell’Atto di Ginevra le organizzazioni intergovernative che gestiscono un ufficio autorizzato ad accordare protezione a disegni e modelli con effetto sul territorio dell’organizzazione interessata.

    (5) La regola secondo cui un’organizzazione intergovernativa che ha un ufficio regionale per la registrazione dei disegni e modelli può diventare parte contraente dell’Atto di Ginevra è stata introdotta per consentire, in particolare, alla Comunità di aderire a tale Atto e, conseguentemente, all’Unione dell’Aia.

    (6) L’Atto di Ginevra è entrato in vigore il 23 dicembre 2003 ed è diventato operativo il 1° aprile 2004. Il 1° gennaio 2003 l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha permesso le domande di registrazione di disegni e modelli comunitari a decorrere dal 1° aprile 2003.

    (7) Il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall’Atto di Ginevra sono complementari. Quello comunitario è un sistema regionale completo ed unificato di registrazione dei disegni e modelli che riguarda l’intero territorio della Comunità. L’Accordo dell’Aia costituisce un trattato che centralizza le procedure per ottenere la protezione dei disegni e modelli sul territorio delle parti contraenti designate.

    (8) La creazione di un collegamento permetterebbe ai disegnatori di ottenere, attraverso un’unica domanda internazionale, la protezione dei loro disegni e modelli tanto nella Comunità, secondo il sistema comunitario, quanto nei territori, dentro e fuori della Comunità, nei quali si applica l’Atto di Ginevra.

    (9) Inoltre, l’istituzione di un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione a norma dell’Atto di Ginevra promoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà certe distorsioni della concorrenza, sarà efficiente in termini di costi e migliorerà l’integrazione ed il funzionamento del mercato interno. Pertanto, la Comunità deve aderire all’Atto di Ginevra per rendere il sistema comunitario dei disegni e modelli più allettante.

    (10) In seguito all’adesione della Comunità all’Atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità nell’Assemblea dell’Unione dell’Aia.

    (11) La presente decisione non lede il diritto degli Stati membri di partecipare all’Assemblea dell’Unione dell’Aia per quanto riguarda i loro disegni e modelli nazionali,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (in appresso “l’Atto di Ginevra”), è approvato a nome della Comunità per quanto riguarda le materie di sua competenza.

    Il testo dell’Atto di Ginevra è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data in cui il Consiglio e la Commissione hanno adottato i provvedimenti necessari per collegare con l’Atto di Ginevra il diritto comunitario in materia di disegni e modelli.

    2. Le dichiarazioni allegate alla presente decisione saranno fatte nello strumento d’adesione.

    Articolo 3

    1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell’Assemblea dell’Unione dell’Aia sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

    2. La Commissione negozierà a nome della Comunità nell’Assemblea dell’Unione dell’Aia su tutte le materie rientranti nelle competenze della Comunità per quanto riguarda i disegni e modelli comunitari; nell’ambito di tali negoziati la Commissione si conforma alle seguenti disposizioni:

    a) la posizione che la Comunità può adottare nell’Assemblea sarà preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in riunioni convocate sul posto durante i lavori nel quadro dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

    b) per quanto riguarda le decisioni che comportano modifiche del regolamento (CE) n. 6/2002 o di qualsiasi altro atto del Consiglio che richieda l’unanimità, la posizione della Comunità sarà adottata dal Consiglio all’unanimità su proposta della Commissione;

    c) per quanto riguarda le altre decisioni che incidono sul diritto comunitario dei disegni e modelli, la posizione della Comunità sarà adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO Atto di Ginevra del 2 luglio 1999

    INDICE

    DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Articolo 1: Abbreviazioni

    Articolo 2: Applicabilità di altre forme di protezione concesse dalla legislazione delle parti contraenti e da determinati trattati internazionali

    CAPITOLO I: DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

    Articolo 3: Diritto di depositare una domanda internazionale

    Articolo 4: Procedura di deposito della domanda internazionale

    Articolo 5: Contenuto della domanda internazionale

    Articolo 6: Priorità

    Articolo 7: Tasse di designazione

    Articolo 8: Rettifica delle irregolarità

    Articolo 9: Data di deposito della domanda internazionale

    Articolo 10: Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

    Articolo 11: Differimento della pubblicazione

    Articolo 12: Rifiuto

    Articolo 13: Prescrizioni speciali relative all’unità di disegno o modello

    Articolo 14: Effetti della registrazione internazionale

    Articolo 15: Invalidazione

    Articolo 16: Iscrizione di modifiche e altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali

    Articolo 17: Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

    Articolo 18: Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

    CAPITOLO II: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

    Articolo 19: Ufficio comune fra più Stati

    Articolo 20: Appartenenza all’Unione dell’Aia

    Articolo 21: Assemblea

    Articolo 22: Ufficio internazionale

    Articolo 23: Finanze

    Articolo 24: Regolamento

    CAPITOLO III: REVISIONE E MODIFICHE

    Articolo 25: Revisione del presente Atto

    Articolo 26: Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

    CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 27: Condizioni e modalità per aderire al presente Atto

    Articolo 28: Data di entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni

    Articolo 29: Divieto di riserve

    Articolo 30: Dichiarazioni presentate dalle parti contraenti

    Articolo 31: Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

    Articolo 32: Denuncia del presente Atto

    Articolo 33: Lingue del presente Atto; firma

    Articolo 34: Depositario

    DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Articolo 1

    Abbreviazioni

    Ai fini del presente Atto si intende per:

    i) “Accordo dell’Aia”, l’Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, la cui nuova denominazione è “Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali”;

    ii) “presente Atto”, l’Accordo dell’Aia quale stabilito dal presente Atto;

    iii) “regolamento”, il regolamento del presente Atto;

    iv) “prescritto”, prescritto dal regolamento;

    v) “Convenzione di Parigi”, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;

    vi) “registrazione internazionale”, la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata conformemente al presente Atto;

    vii) “domanda internazionale”, una domanda di registrazione internazionale;

    viii) “registro internazionale”, la raccolta ufficiale, tenuta presso l’Ufficio internazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono o possono essere registrati a norma del presente Atto o del regolamento, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;

    ix) “persona”, una persona fisica o una persona giuridica;

    x) “richiedente”, la persona a nome della quale è depositata una domanda internazionale;

    xi) “titolare”, la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;

    xii) “organizzazione intergovernativa”, un’organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, punto ii) per diventare parte del presente Atto;

    xiii) “parte contraente”, uno Stato o un’organizzazione intergovernativa parte del presente Atto;

    xiv) “parte contraente del richiedente”, la parte contraente o una delle parti contraenti dalla quale il richiedente deriva il diritto di depositare una domanda internazionale per il fatto di soddisfare nei suoi confronti almeno una delle condizioni elencate all’articolo 3; qualora il richiedente, a norma dell’articolo 3, possa derivare il diritto di depositare una domanda internazionale da più parti contraenti, per “parte contraente del richiedente” si intende quella che, fra tali parti contraenti, è indicata come tale nella domanda internazionale;

    xv) “territorio di una parte contraente”, quando la parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato e, quando la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio su cui si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;

    xvi) “ufficio”, l’organismo incaricato da una parte contraente di rilasciare la protezione relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale parte contraente;

    xvii) “ufficio esaminatore”, l’organismo che esamina d’ufficio le domande di protezione relative a disegni e modelli industriali depositate presso il medesimo, al fine di determinare perlomeno se tali disegni o modelli soddisfano la condizione della novità;

    xviii) “designazione”, la domanda volta a ottenere che una registrazione internazionale sia valida in una parte contraente; il termine si applica anche alla registrazione di tale domanda nel registro internazionale;

    xix) “parte contraente designata” e “ufficio designato”, rispettivamente la parte contraente e l’Ufficio della parte contraente ai quali si applica una designazione;

    xx) “Atto del 1934”, l’atto relativo all’Accordo dell’Aia firmato a Londra il 2 giugno 1934;

    xxi) “Atto del 1960”, l’atto relativo all’Accordo dell’Aia firmato all’Aia il 28 novembre 1960;

    xxii) “Atto addizionale del 1961”, l’atto firmato a Monaco il 18 novembre 1961, addizionale all’atto del 1934;

    xxiii) “Atto complementare del 1967”, l’atto complementare firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, nella versione modificata, relativo all’Accordo dell’Aia;

    xxiv) “Unione”, l’Unione dell’Aia istituita dall’Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto addizionale del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;

    xxv) “Assemblea”, l’Assemblea di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a) o qualsiasi organismo che sostituisca tale Assemblea;

    xxvi) “Organizzazione”, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

    xxvii) “Direttore generale”, il Direttore generale dell’Organizzazione;

    xxviii) “Ufficio internazionale”, l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;

    xxix) “strumento di ratifica”, comprendente anche gli strumenti d’accettazione o d’approvazione.

    Articolo 2

    Applicabilità di altre forme di protezione concesse dalla legislazione delle parti contraenti e da determinati trattati internazionali

    1) [ Legislazione delle parti contraenti e determinati trattati internazionali ] Le disposizioni del presente Atto non pregiudicano l’applicazione di una protezione più ampia quale può essere accordata dalla legislazione di una parte contraente, né la protezione concessa alle opere d’arte e alle opere d’arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore, né la protezione concessa ai disegni e ai modelli industriali a norma dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

    2) [ Obbligo di conformarsi alla Convenzione di Parigi ] Ogni parte contraente si conforma alle disposizioni della Convenzione di Parigi relative ai disegni e ai modelli industriali.

    CAPITOLO I

    DOMANDA INTERNAZIONALE E REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

    Articolo 3

    Diritto di depositare una domanda internazionale

    Ogni cittadino di uno Stato che è parte contraente o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che è parte contraente, o qualsiasi persona con domicilio, residenza abituale o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una parte contraente può depositare una domanda internazionale.

    Articolo 4

    Procedura di deposito della domanda internazionale

    1) [ Deposito diretto o indiretto ] a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l’Ufficio internazionale sia per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del richiedente.

    b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che non possono essere depositate domande internazionali per il tramite del proprio ufficio.

    2) [ Tasse di trasmissione in caso di deposito indiretto ] L’ufficio di ogni parte contraente può esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.

    Articolo 5

    Contenuto della domanda internazionale

    1) [ Contenuto obbligatorio della domanda internazionale ] La domanda internazionale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; vi devono figurare o vi devono essere allegati:

    i) una richiesta di registrazione internazionale a norma del presente Atto;

    ii) le indicazioni prescritte concernenti il richiedente;

    iii) il numero prescritto di copie di una riproduzione o, a scelta del richiedente, di varie riproduzioni distinte del disegno o modello industriale oggetto della domanda internazionale, presentate nella forma indicata; se si tratta tuttavia di un disegno industriale (bidimensionale) e se è presentata una domanda di differimento della pubblicazione conformemente al paragrafo 5, alla domanda internazionale può essere allegato, al posto delle raffigurazioni, il numero prescritto di campioni del disegno industriale;

    iv) l’indicazione del o dei prodotti che costituiscono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali sarà usato il disegno o modello industriale, come prescritto;

    v) l’indicazione delle parti contraenti designate;

    vi) le tasse prescritte;

    vii) tutte le altre indicazioni prescritte.

    2) [ Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale ] a) Ogni parte contraente, il cui ufficio è un ufficio esaminatore e la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, stabilisce che la domanda di protezione di un disegno o modello industriale debba contenere uno o più elementi specificati alla lettera b) affinché le venga attribuita una data di deposito a norma di tale legislazione, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.

    b) Possono essere notificati conformemente alla lettera a) i seguenti elementi:

    i) indicazioni sull’identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

    ii) una breve descrizione della riproduzione o degli elementi caratteristici del disegno o modello industriale oggetto della domanda;

    iii) una rivendicazione.

    c) Se la domanda internazionale contiene la designazione di una parte contraente che ha effettuato una notifica conformemente a quanto disposto alla lettera a), essa deve inoltre contenere, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.

    3) [ Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale ] La domanda internazionale può contenere o essere corredata di altri elementi specificati nel regolamento.

    4) [ Più disegni o modelli industriali nella medesima domanda internazionale ] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere due o più disegni o modelli industriali.

    5) [ Richiesta di differimento della pubblicazione ] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.

    Articolo 6

    Priorità

    1) [ Rivendicazione della priorità ] a) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione che rivendica, a norma dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per un paese parte di detta Convenzione oppure presso o per un membro dell’Organizzazione mondiale del commercio.

    b) Il regolamento può prevedere che la dichiarazione di cui alla lettera a) possa essere presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso il regolamento stabilisce il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.

    2) [ Domanda internazionale come base per la rivendicazione della priorità ] A partire dalla data di deposito e indipendentemente dal suo esito, la domanda internazionale è equipollente a un deposito regolare a norma dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi.

    Articolo 7

    Tasse di designazione

    1) [ Tasse di designazione prescritte ] Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, le tasse prescritte comprendono una tassa di designazione per ogni parte contraente designata.

    2) [ Tassa di designazione individuale ] Ogni parte contraente il cui ufficio è un ufficio esaminatore e ogni parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può notificare al Direttore generale, tramite dichiarazione, che per ogni domanda internazionale nella quale è designata nonché per il rinnovo di ogni registrazione internazionale risultante da tale domanda internazionale la tassa di designazione prescritta di cui al paragrafo 1 è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato in ulteriori dichiarazioni. Detta parte contraente può fissare tale importo per il periodo iniziale di protezione e per ciascun periodo di rinnovo o per il periodo massimo di protezione autorizzato dalla parte contraente interessata. L’importo non può tuttavia superare quello che l’Ufficio di detta parte contraente avrebbe diritto di ricevere da un richiedente per una protezione di durata equivalente concessa allo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo, della somma risparmiata con la procedura internazionale.

    3) [ Trasferimento delle tasse di designazione ] Le tasse di designazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasferite dall’Ufficio internazionale alle parti contraenti a favore delle quali sono state versate.

    Articolo 8

    Rettifica delle irregolarità

    1) [ Esame della domanda internazionale ] Se l’Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all’atto del suo ricevimento da parte dell’Ufficio stesso, non ottempera alle prescrizioni del presente Atto e del regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le necessarie correzioni entro il termine prescritto.

    2) [ Omissione della rettifica ] a) Se il richiedente non si conforma all’invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale è considerata ritirata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

    b) Nel caso di un’irregolarità riguardante l’articolo 5.2 o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una parte contraente conformemente al regolamento, qualora il richiedente non si conformi all’invito entro il termine prescritto la domanda internazionale è considerata presentata senza la designazione di tale parte contraente.

    Articolo 9

    Data di deposito della domanda internazionale

    1) [ Domanda internazionale depositata direttamente ] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l’Ufficio internazionale, fatto salvo il paragrafo 3, la data di deposito è quella in cui la domanda internazionale perviene all’Ufficio internazionale.

    2) [ Domanda internazionale depositata indirettamente ] Se la domanda internazionale è depositata per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del richiedente, la data di deposito è determinata come prescritto.

    3) [ Domanda internazionale presentante irregolarità ] Se alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un’irregolarità che comporta il rinvio della data di deposito della domanda internazionale, la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all’Ufficio internazionale.

    Articolo 10 [15]

    Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubblicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale

    1) [ Registrazione internazionale ] L’Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale non appena riceve la domanda internazionale o, se il richiedente è invitato a rettificarla a norma dell’articolo 8, non appena riceve le correzioni richieste. La registrazione avviene anche in caso di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 11.

    2) [ Data della registrazione internazionale ] a) Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.

    b) Se alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un’irregolarità riguardante l’articolo 5, paragrafo 2, la data della registrazione internazionale è la data in cui la rettifica di tale irregolarità perviene all’Ufficio internazionale o la data di deposito della domanda internazionale, a seconda di quale sia la data posteriore.

    3) [ Pubblicazione ] a) La registrazione internazionale è pubblicata dall’Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le parti contraenti come pubblicità sufficiente e nessuna altra pubblicità può essere richiesta al titolare.

    b) L’Ufficio internazionale trasmette una copia della pubblicazione della registrazione internazionale a ogni ufficio designato.

    4) [ Tutela della riservatezza prima della pubblicazione ] Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 5 e dall’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), l’Ufficio internazionale tiene segrete ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.

    5) [ Copie confidenziali ] a) A registrazione avvenuta, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della registrazione internazionale nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinente allegato alla domanda internazionale a ogni ufficio che gli ha notificato il desiderio di ricevere tale copia e che è stato designato nella domanda internazionale.

    b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale, l’Ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata trasmessa una copia dall’Ufficio internazionale e può impiegare tale copia solo per esaminare le registrazioni internazionali e le domande di protezione di disegni o modelli industriali depositate nella parte contraente per la quale è competente o per detta parte contraente. In particolare non può divulgare il contenuto di tali registrazioni internazionali ad alcuna persona estranea ai suoi servizi che non sia il titolare della registrazione internazionale, salvo in caso di procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto di depositare la domanda internazionale su cui si basa la registrazione internazionale. In caso di procedura amministrativa o giudiziaria di questo tipo il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato a titolo confidenziale soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare il carattere confidenziale della divulgazione.

    Articolo 11

    Differimento della pubblicazione

    1) [ Disposizioni legislative delle parti contraenti relative al differimento della pubblicazione ] a) Qualora la legislazione di una parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo di differimento autorizzato.

    b) Qualora la legislazione di una parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale parte contraente lo comunica al Direttore generale, mediante una dichiarazione.

    2) [ Differimento della pubblicazione ] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione avviene:

    i) se nessuna delle parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione a norma del paragrafo 1, allo scadere del periodo prescritto, oppure,

    ii) se una delle parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione a norma del paragrafo 1, lettera a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più parti contraenti designate hanno presentato tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.

    3) [ Trattamento delle domande di differimento quando il differimento non è possibile a norma della legislazione applicabile ] Qualora sia stato chiesto il differimento della pubblicazione e una delle parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia dichiarato, a norma del paragrafo 1, lettera b), che la sua legislazione non prevede il differimento della pubblicazione,

    i) fatto salvo il punto ii), l’Ufficio internazionale notifica quanto sopra al richiedente; se, entro il termine prescritto, il richiedente non comunica per iscritto all’Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta parte contraente, l’Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblicazione;

    ii) se, invece di riproduzioni del disegno o del modello industriale, sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno o modello industriale, l’Ufficio internazionale ignora la designazione di detta parte contraente e lo comunica al richiedente.

    4) [ Richiesta di pubblicazione anticipata o di accesso speciale alla registrazione internazionale ] a) Durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso il periodo di differimento della pubblicazione di tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto alla data in cui questa richiesta perviene all’Ufficio internazionale.

    b) Durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare può anche chiedere all’Ufficio internazionale, in ogni momento, di fornire a un terzo da lui designato un estratto di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo ad avere accesso a tali disegni o modelli industriali.

    5) [ Rinuncia e limitazione ] a) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

    b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile a norma del paragrafo 2, il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.

    6) [ Pubblicazione e fornitura di riproduzioni ] a) Allo scadere di qualsiasi periodo di differimento applicabile a norma del presente articolo, l’Ufficio internazionale, previo pagamento delle tasse prescritte, pubblica la registrazione internazionale. In caso di mancato pagamento delle tasse come prescritto la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

    b) Se alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno industriale a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, punto iii), il titolare fornisce all’Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di copie della riproduzione di ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e non si procede alla pubblicazione.

    Articolo 12

    Rifiuto

    1) [ Diritto al rifiuto ] L’ufficio di una parte contraente designata può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta parte contraente qualora le condizioni alle quali la legislazione di detta parte contraente subordina la concessione della protezione non siano soddisfatte per quanto riguarda uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; nessun ufficio può tuttavia rifiutare in parte o totalmente gli effetti di una registrazione internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non ottempera, per quanto riguarda la forma o il contenuto, a norma della legislazione della parte contraente interessata, a prescrizioni previste nel presente Atto o nel regolamento o a prescrizioni supplementari o differenti.

    2) [ Notifica del rifiuto ] a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato dall’Ufficio all’Ufficio internazionale mediante una notifica di rifiuto inviata entro il termine prescritto.

    b) Nella notifica di rifiuto vanno indicati tutti i motivi del rifiuto.

    3) [ Trasmissione della notifica di rifiuto; mezzi di ricorso ] a) L’Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della notifica di rifiuto al titolare.

    b) Il titolare dispone degli stessi mezzi di ricorso previsti nel caso in cui il disegno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale sia stato oggetto di una domanda di protezione a norma della legislazione applicabile all’Ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali mezzi di ricorso comprendono almeno la possibilità di una revisione o di un riesame del rifiuto o di un ricorso contro tale rifiuto.

    (4) [16][ Ritiro del rifiuto ] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o totalmente, dall’Ufficio che l’ha notificato.

    Articolo 13

    Prescrizioni speciali relative all’unità di disegno o modello

    1) [ Notifica di prescrizioni speciali ] Ogni parte contraente la cui legislazione, al momento in cui essa diventa parte del presente Atto, prevede che i disegni o modelli oggetto della stessa domanda soddisfino il criterio di unità di concezione, unità di produzione o unità d’utilizzo oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di articoli o che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere oggetto della stessa domanda, può comunicarlo al Direttore generale con una dichiarazione. Tale dichiarazione non pregiudica tuttavia il diritto del richiedente di includere due o più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, anche qualora tale domanda designi la parte contraente che ha presentato la dichiarazione.

    2) [ Effetto della dichiarazione ] Tale dichiarazione consente all’Ufficio della parte contraente che l’ha presentata di rifiutare gli effetti della registrazione internazionale conformemente all’articolo 12 paragrafo 1 finché non si ottempererà alla prescrizione notificata da tale parte contraente.

    3) [ Tasse supplementari in caso di divisione della registrazione ] Se in seguito a una notifica di rifiuto a norma del paragrafo 2 una registrazione internazionale viene suddivisa presso l’Ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare necessaria a tal fine.

    Articolo 14

    Effetti della registrazione internazionale

    1) [ Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile ] A partire dalla data della registrazione internazionale quest’ultima produce in ogni parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per ottenere la protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali parti contraenti.

    2) [ Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile ] a) In ogni parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto conformemente all’articolo 12 la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali parti contraenti al più tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso conformemente al regolamento, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.

    b)[17] Se l’Ufficio di una parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato in parte o nella totalità, la registrazione internazionale produce in tale parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale parte contraente al più tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.

    c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale a norma del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali trasmessi dall’Ufficio internazionale all’Ufficio designato o, all’occorrenza, quali modificati durante la procedura presso tale ufficio.

    3) [ Dichiarazione relativa all’effetto della designazione della parte contraente del richiedente ] a) Ogni parte contraente, il cui ufficio è un ufficio esaminatore, può, a condizione di essere la parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale con una dichiarazione che la designazione di tale parte contraente in una registrazione internazionale è priva di effetto.

    b) Se in una domanda internazionale una parte contraente che ha presentato una dichiarazione conformemente alla lettera a) è indicata sia come parte contraente del richiedente sia come parte contraente designata, l’Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale parte contraente.

    Articolo 15

    Invalidazione

    1) [ Possibilità per il titolare di far valere i propri diritti ] Le autorità competenti di una parte contraente designata non possono invalidare, in parte o totalmente, gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale parte contraente senza che al titolare sia stata data in tempo utile la possibilità di far valere i propri diritti.

    2) [ Notifica dell’invalidazione ] L’ufficio della parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati notifica l’invalidazione, se ne è a conoscenza, all’Ufficio internazionale.

    Articolo 16

    Iscrizione di modifiche e altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali

    1) [ Iscrizione di modifiche e altre questioni ] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto:

    i) ogni cambiamento del titolare della registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell’articolo 3;

    ii) ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare;

    iii) la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e tutte le altre indicazioni pertinenti riguardanti tale rappresentante;

    iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;

    v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale introdotta dal titolare nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate;

    vi) ogni invalidazione degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di una parte contraente designata, presentata dalle autorità competenti di tale parte contraente, per quanto riguarda uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;

    vii) ogni altra indicazione pertinente, di cui al regolamento, riguardante i diritti su uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

    2) [ Effetti dell’iscrizione nel registro internazionale ] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un’iscrizione effettuata nel registro dell’Ufficio di ciascuna parte contraente interessata; una parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale con una dichiarazione che un’iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non è valida in tale parte contraente fino a quando l’Ufficio di tale parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti precisati nella dichiarazione di cui sopra.

    3) [ Tasse ] Per ogni iscrizione effettuata a norma del paragrafo 1 può essere richiesto il pagamento di una tassa.

    4) [ Pubblicazione ] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata a norma del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell’avviso all’Ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

    Articolo 17

    Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione

    1) [ Periodo iniziale della registrazione internazionale ] La registrazione internazionale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

    2) [ Rinnovo della registrazione internazionale ] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte.

    3) [ Durata della protezione nelle parti contraenti designate ] a) Se la registrazione internazionale viene rinnovata e fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna parte contraente designata è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.

    b) Se la legislazione di una parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale al quale la protezione è stata accordata a norma di tale legislazione, la durata della protezione è uguale a quella prevista dalla legislazione di tale parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

    c) Ogni parte contraente notifica al Direttore generale con una dichiarazione la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione.

    4) [ Possibilità di rinnovo limitato ] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di più o della totalità delle parti contraenti designate e per uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale.

    5) [ Registrazione e pubblicazione del rinnovo ] L’Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell’avviso all’Ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

    Articolo 18

    Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

    1) [ Accesso all’informazione ] L’Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta estratti del registro internazionale o informazioni sul contenuto del registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate.

    2) [ Esenzione dalla legalizzazione ] Gli estratti del registro internazionale forniti dall’Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni parte contraente.

    CAPITOLO II

    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

    Articolo 19

    Ufficio comune fra più Stati

    1) [ Notifica relativa a un ufficio comune ] Se più Stati che sono parte del presente Atto o che intendono diventarlo convengono di effettuare o hanno effettuato l’unificazione delle loro legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:

    i) che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali e

    ii) che l’insieme dei rispettivi territori cui si applica la legislazione unificata va considerato come un’unica parte contraente ai fini dell’applicazione degli articoli 1, dal 3 al 18 e 31 del presente Atto.

    2) [ Momento in cui va presentata la notifica ] La notifica di cui al paragrafo 1 va presentata:

    i) in caso di Stati che intendono diventare parte del presente Atto, al momento del deposito degli strumenti di cui all’articolo 27, paragrafo 2;

    ii) in caso di Stati parte del presente Atto, in qualsiasi momento dopo l’unificazione delle rispettive legislazioni nazionali.

    3) [ Data a partire dalla quale la notifica è valida ] La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è valida:

    i) in caso di Stati che intendono diventare parte del presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;

    ii) in caso di Stati parte del presente Atto, tre mesi dopo la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data posteriore indicata nella notifica.

    Articolo 20

    Appartenenza all’Unione dell’Aia

    Le parti contraenti sono membri della stessa Unione che gli Stati parte dell’Atto del 1934 o dell’Atto del 1960.

    Articolo 21

    Assemblea

    1) [ Composizione ] a) Le parti contraenti sono membri della stessa Assemblea che gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967.

    b) Ogni membro dell’Assemblea vi è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consulenti e esperti ed ogni delegato può rappresentare una sola parte contraente.

    c) I membri dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni dell’Assemblea in qualità di osservatori.

    2) [ Competenze ] a) L’Assemblea:

    i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione nonché all’applicazione del presente Atto;

    ii) esercita i diritti che le sono specialmente conferiti e svolge i compiti che le sono specialmente assegnati a norma del presente Atto o dell’Atto complementare del 1967;

    iii) impartisce al Direttore generale direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione e stabilisce la convocazione di tali conferenze;

    iv) modifica il regolamento;

    v) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale riguardanti l’Unione e gli fornisce gli orientamenti necessari in merito a questioni di competenza dell’Unione;

    vi) definisce il programma, adotta il bilancio biennale dell’Unione e ne approva i conti definitivi;

    vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;

    viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili al perseguimento degli obiettivi dell’Unione;

    ix) fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera c), decide quali Stati, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

    x) adotta qualsiasi altra iniziativa appropriata in vista del raggiungimento degli obiettivi dell’Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell’ambito del presente Atto.

    b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver ottenuto il parere del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.

    3) [ Quorum ] a) La metà dei membri dell’Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su una questione determinata, costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.

    b) In deroga a quanto disposto alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero di membri dell’Assemblea, che sono Stati, hanno diritto di voto su una questione determinata e sono rappresentati, è inferiore alla metà, ma pari o superiore a un terzo dei membri dell’Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può deliberare; tali decisioni, a eccezione di quelle concernenti il suo regolamento interno, diventano esecutive solo quando le condizioni enunciate nel seguito sono rispettate. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell’Assemblea, che sono Stati, hanno diritto di voto su tale questione, ma non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto il loro voto o la loro astensione entro tre mesi a partire dalla data della comunicazione. Se allo scadere di detto termine il numero di membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.

    4) [ Deliberazione nell’Assemblea ] a) L’Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

    b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

    i) ogni parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unicamente a proprio titolo e

    ii) ogni parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri parti del presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa.

    c) Sulle questioni che riguardano unicamente gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967, le parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che riguardano unicamente le parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.

    5) [ Maggioranze ] a) Fatti salvi gli articoli 24, paragrafo 2 e 26, paragrafo 2, le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.

    b) L’astensione non conta come voto espresso.

    6) [ Sessioni ] a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nella stessa sede dell’Assemblea generale dell’Organizzazione.

    b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea, sia su iniziativa del Direttore generale stesso.

    c) L’ordine del giorno di ogni sessione è elaborato dal Direttore generale.

    7) [ Regolamento interno ] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 22

    Ufficio internazionale

    1) [ Compiti amministrativi ] a) L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi relativi all’Unione.

    b) In particolare l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e svolge le funzioni di segretariato dell’Assemblea nonché degli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti.

    2) [ Direttore generale ] Il Direttore generale è il più alto dirigente dell’Unione e la rappresenta.

    3) [ Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea ] Il Direttore generale convoca i comitati o i gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni che interessano l’Unione.

    4) [ Ruolo dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni ] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché a ogni altra riunione convocata dal Direttore generale sotto l’egida dell’Unione.

    b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è segretario ex officio dell’Assemblea, dei comitati, dei gruppi di lavoro e delle altre riunioni di cui alla lettera a).

    5) [ Conferenze ] a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea.

    b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla preparazione di tali conferenze.

    c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle discussioni delle conferenze di revisione.

    6) [ Altri compiti ] L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Atto.

    Articolo 23

    Finanze

    1) [ Bilancio ] a) L’Unione dispone di un proprio bilancio.

    b) Il bilancio dell’Unione comprende le entrate e le spese proprie dell’Unione e il contributo al bilancio delle spese comuni delle unioni amministrate dall’Organizzazione.

    c) Sono considerate spese comuni delle unioni le spese che non possono essere attribuite esclusivamente all’Unione, ma anche a una o più delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione. La parte dell’Unione in tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.

    2) [ Coordinamento con i bilanci di altre unioni ] Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione.

    3) [ Fonti di finanziamento del bilancio ] Il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti fonti:

    i) le tasse delle registrazioni internazionali;

    ii) le somme dovute per altri servizi prestati dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;

    iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale riguardanti l’Unione e i diritti relativi a tali pubblicazioni;

    iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;

    v) gli affitti, gli interessi e altre entrate diverse.

    4) [ Tasse e somme dovute; ammontare del bilancio ] a) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i) sono fissate dall’Assemblea su proposta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al paragrafo 3), punto ii) sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicabili a condizione che vengano approvate dall’Assemblea nella sessione successiva.

    b) Le tasse di cui al paragrafo 3, punto i) sono fissate in modo che le entrate dell’Unione derivanti da tasse e da altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire tutte le spese dell’Ufficio internazionale in relazione all’Unione.

    c) Se il bilancio non è adottato prima dell’inizio del nuovo esercizio finanziario, si continuerà ad applicare il bilancio dell’anno precedente, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.

    5) [ Fondo di capitale circolante ] L’Unione ha un fondo di capitale circolante alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell’Unione. Se il fondo diventa insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale.

    6) [ Anticipi concessi dallo Stato ospitante ] a) L’accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l’Organizzazione, prevede che se il fondo di capitale circolante è insufficiente tale Stato conceda anticipi. L’ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l’Organizzazione.

    b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l’obbligo di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno di notifica.

    7) [ Verifica dei conti ] La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell’Unione o da controllori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.

    Articolo 24

    Regolamento

    1) [ Oggetto ] Il regolamento definisce i dettagli relativi all’attuazione del presente Atto. Vi figurano in particolare disposizioni relative:

    i) alle questioni che a norma del presente Atto devono essere oggetto di prescrizioni;

    ii) ad ulteriori dettagli relativi alle disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;

    iii) alle esigenze, questioni o procedure d’ordine amministrativo.

    2) [ Modifica di determinate disposizioni del regolamento ] a) Il regolamento può stabilire che determinate disposizioni in esso contenute possano essere modificate soltanto all’unanimità o soltanto con una maggioranza di quattro quinti.

    b) Perché in avvenire l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una disposizione del regolamento, è richiesta l’unanimità.

    c) Perché in avvenire l’obbligo dell’unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.

    3) [ Divergenze fra il presente Atto e il regolamento ] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente Atto e quelle del regolamento, prevalgono le prime.

    CAPITOLO III

    REVISIONI E MODIFICHE

    Articolo 25

    Revisione del presente Atto

    1) [ Conferenze di revisione ] Il presente Atto può essere riveduto da una conferenza delle parti contraenti.

    2) [ Revisione o modifica di determinati articoli ] Conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall’Assemblea.

    Articolo 26

    Modifica di determinati articoli da parte dell’Assemblea

    1) [ Proposte di modifica ] a) Le proposte di modifica degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo da parte dell’Assemblea possono essere presentate da ogni parte contraente o dal Direttore generale.

    b) Tali proposte sono comunicate dal Direttore generale alle parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea.

    2) [ Maggioranze ] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 richiede la maggioranza di tre quarti; per modificare l’articolo 21 o il presente paragrafo occorre tuttavia la maggioranza di quattro quinti.

    3) [ Entrata in vigore ] a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale abbia ricevuto, dai tre quarti delle parti contraenti che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l’accettazione della modifica conformemente alle rispettive norme costituzionali.

    b) Una modifica dell’articolo 21, paragrafo 3 o 4, o della presente lettera non entra in vigore se, entro sei mesi dall’adozione da parte dell’Assemblea, una parte contraente notifica al Direttore generale di non accettarla.

    c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del presente paragrafo vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore o che lo diventano in seguito.

    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 27

    Condizioni e modalità per aderire al presente atto

    1) [ Condizioni ] Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 e all’articolo 28:

    i) ogni Stato membro dell’Organizzazione può sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte;

    ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio su cui si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente Atto e diventarne parte, a condizione tuttavia che almeno uno degli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa sia membro dell’Organizzazione e che l’Ufficio non sia stato oggetto di una notifica a norma dell’articolo 19.

    2) [ Ratifica o adesione ] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 1 può depositare:

    i) uno strumento di ratifica se ha sottoscritto il presente Atto, oppure

    ii) uno strumento di adesione, se non ha sottoscritto il presente Atto.

    3) [ Data a partire dalla quale è valido il deposito ] a) Fatto salvo quanto disposto alle lettere da b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è valido a partire dalla data di deposito di detto strumento.

    b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell’Ufficio gestito da un’organizzazione intergovernativa di cui tale Stato è membro è valido a partire dalla data in cui l’organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento se tale data è posteriore a quella in cui è stato depositato lo strumento dello Stato in questione.

    c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione contenente una notifica a norma dell’articolo 19 o al quale è allegata tale notifica è valido a partire dalla data in cui è depositato l’ultimo degli strumenti degli Stati membri del gruppo di Stati che ha presentato la notifica .

    d) Qualsiasi strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato depositato soltanto se sono parimenti depositati lo strumento di un altro Stato o di una organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi siano specificati e che soddisfino le condizioni necessarie per diventare parte del presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è soddisfatta. Se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, lo strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione è soddisfatta.

    e) Ogni dichiarazione effettuata a norma della lettera d) può essere ritirata in qualsiasi momento, in parte o totalmente. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di ritiro perviene al Direttore generale.

    Articolo 28

    Data di entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni

    1) [ Strumenti da considerare ] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative di cui all’articolo 27, paragrafo 1 e la cui data di validità è conforme all’articolo 27, paragrafo 3.

    2) [ Entrata in vigore del presente Atto ] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione a condizione che, in base alle statistiche annuali più recenti raccolte dall’Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

    i) nello Stato considerato o per detto Stato sono state depositate almeno 3000 domande di protezione di disegni o modelli industriali;

    ii) nello Stato considerato o per detto Stato sono state depositate almeno 1000 domande di protezione di disegni o modelli industriali da parte di residenti di altri Stati.

    3) [ Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni ] a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente Atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.

    b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente Atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione oppure a qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

    Articolo 29

    Divieto di riserve

    Non sono ammesse riserve al presente Atto.

    Articolo 30

    Dichiarazioni presentate dalle parti contraenti

    1) [ Momento per presentare le dichiarazioni ] La presentazione di una dichiarazione a norma degli articoli 4.1 b), 5.2 a), 7.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 o 17.3 c) può avvenire:

    i) al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che l’ha presentata è vincolato dal presente Atto, oppure

    ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, nel qual caso la dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore ivi indicata, ma si applica unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data o a una data posteriore a quella in cui la dichiarazione ha effetto.

    2)[ Dichiarazioni di Stati con un ufficio comune ] In deroga al paragrafo 1, qualsiasi dichiarazione di cui a detto paragrafo presentata da uno Stato che, insieme a uno o a più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, ha effetto soltanto se l’altro Stato o gli altri Stati presentano una dichiarazione analoga.

    3) [ Ritiro delle dichiarazioni ] Qualsiasi dichiarazione di cui al paragrafo 1 può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la data in cui la notifica perviene al Direttore generale oppure a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In caso di una dichiarazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, il ritiro non incide in alcun modo sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.

    Articolo 31

    Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960

    1) [ Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell’Atto del 1934 o di quello del 1960 ] Per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell’Atto del 1934 o di quello del 1960 si applica unicamente il presente Atto. Nei loro rapporti tali Stati sono tuttavia tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 o di quello del 1960, a seconda dei casi, quando i disegni o modelli industriali sono stati depositati presso l’Ufficio internazionale prima che il presente Atto sia diventato applicabile ai loro rapporti.

    2) [ Rapporti fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell’Atto del 1934 o di quello del 1960 e gli Stati che sono parte dell’Atto del 1934 o di quello del 1960, ma non del presente Atto ] a) Gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell’Atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell’Atto del 1934, ma non di quello del 1960 o del presente Atto.

    b) Gli Stati che sono nel contempo parte del presente Atto e dell’Atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1960 nei loro rapporti con gli Stati che sono parte dell’Atto del 1960, ma non del presente Atto.

    Articolo 32

    Denuncia del presente Atto

    1) [ Notifica ] Ogni parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.

    2) [ Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto ] La denuncia inizia ad avere effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull’applicazione del presente Atto alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.

    Articolo 33

    Lingue del presente atto; firma

    1) [ Testi originali; testi ufficiali ] a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tali versioni facenti parimenti fede.

    b) Dopo consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l’Assemblea può indicare.

    2)[ Termine per la firma ] Il presente Atto resta aperto per la firma presso la sede dell’Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.

    Articolo 34

    Depositario

    Il Direttore generale è il depositario del presente atto.

    DICHIARAZIONE

    sulla presentazione diretta delle domande

    Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

    “La Comunità europea dichiara che le domande internazionali non possono essere presentate tramite il suo ufficio.”

    DICHIARAZIONE

    sul la tassa individuale

    Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

    “La Comunità europea dichiara che, in riferimento ad ogni domanda internazionale nella quale sarà designata e in relazione al rinnovo di qualsiasi registrazione internazionale derivante da una tale domanda, la tassa di designazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra è sostituita da una tassa di designazione individuale il cui importo è pari a: ....”[18]

    DICHIARAZIONE

    sulla durata d ella protezione nella Comunità europea

    Il Presidente del Consiglio, nel depositare il presente strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’OMPI, allega al medesimo la seguente dichiarazione:

    “La Comunità europea dichiara che la durata massima della protezione prevista dalla sua normativa è di 25 anni.”

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Settore politico: Mercato interno dei beni e servizi Attività: Preparare l’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali |

    DENOMINAZIONE DELL’AZIONE: PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RECANTE APPROVAZIONE DELL’ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALL’ATTO DI GINEVRA DELL’ACCORDO DELL’AIA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, ADOTTATO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999 |

    1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1 Dotazione totale dell ’azione (parte B): milioni di euro in SI

    Non pertinente

    2.2 Periodo d ’applicazione:

    (anni d’inizio e di scadenza)

    Inizio: Data d’entrata in vigore

    Scadenza: Indeterminata

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

    a) Scadenzario stanziamenti d’impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

    Nessuno

    b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d’appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

    Nessuna

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

    milioni di euro (al terzo decimale)

    2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale |

    SI/SP | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 |

    TOTALE a+b+c |

    SI | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 |

    SP | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 |

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    [X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    […] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    […] Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell’accordo interistituzionale

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

    [X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell’attuazione di una misura)

    OPPURE

    […] Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

    Non pertinente

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione paesi candidati | Rubrica PF |

    SNO | SD | NO | NO | NO | N. 5 |

    4. BASE GIURIDICA

    Articolo 308 CE in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafi 2 e 3, CE

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità di un intervento comunitario

    5.1.1 Obiettivi perseguiti

    L’obiettivo della proposta è quello di istituire un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni e modelli ed il sistema internazionale di registrazione creato dall’Atto di Ginevra del sistema dell’Aia. Questo collegamento permetterà ai disegnatori di presentare una sola domanda internazionale all’Ufficio internazionale dell’OMPI designando, tra altre parti contraenti, la Comunità europea al fine di ottenere la protezione offerta dal sistema comunitario dei disegni e modelli.

    5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

    La Comunità europea già ha mostrato il suo notevole interesse per il sistema dell’Aia quando ha deciso di partecipare attivamente ai negoziati internazionali che hanno condotto alla conferenza diplomatica svoltasi a Ginevra nel 1999, in esito alla quale è stato adottato il nuovo Atto. Le organizzazioni che rappresentano gli utenti potenziali sia del sistema comunitario dei disegni e modelli sia del sistema internazionale di registrazione hanno ripetutamente espresso il loro grande interesse a che i due sistemi vengano collegati. Nel 2004 la Commissione ha consultato le parti interessate (Stati membri, organizzazioni imprenditoriali e professionali, società private) sul possibile impatto economico dell’adesione della CE al sistema dell’Aia. La stragrande maggioranza delle risposte, quasi la totalità, ha sostenuto l’idea che la Comunità dovrebbe aderire all’Atto di Ginevra nel futuro immediato.

    5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

    Non pertinente

    5.2 Azioni previste e modalità dell ’intervento di bilancio

    La decisione proposta autorizza il Presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione all’Atto di Ginevra presso il Direttore generale dell’OMPI e contiene le dichiarazioni che saranno fatte nello strumento d’adesione. Inoltre, la proposta autorizza la Commissione a rappresentare la Comunità nell’Assemblea dell’Unione dell’Aia dopo l’adesione della Comunità all’Atto di Ginevra. Non è previsto nessun contributo finanziario.

    5.3 Modalità d ’attuazione

    La Commissione dovrà negoziare nell’Assemblea dell’Unione dell’Aia a nome della Comunità in seguito al coordinamento che avrà luogo nel competente gruppo di lavoro del Consiglio o nelle riunioni convocate sul posto durante i lavori nel quadro dell’OMPI.

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

    Non pertinente

    6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

    Non pertinente

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

    7.1. Incidenza sulle risorse umane

    Tipi di posti | Personale da assegnare alla gestione dell’azione sulla base di risorse esistenti e/o supplementari | Totale | Descrizione delle mansioni inerenti all’azione |

    Numero di posti permanenti | Numero di posti temporanei |

    Funzionari o agenti temporanei | A B C | 0,5 A | 0 | 0,5 A | Preparare e partecipare alle riunioni del Consiglio e del Parlamento per negoziare e adottare la proposta. Preparare e partecipare alle riunioni dell’Unione dell’Aia e coordinare le posizioni con gli Stati membri. |

    Altre risorse umane | 0 | 0 | 0 |

    Totale | 0,5 | 0 | 0,5 |

    7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    Tipo di risorse umane | Importi in euro | Modo di calcolo * |

    Funzionari Agenti temporanei | 54.000 |

    Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio) |

    Totale | 54.000 |

    Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

    7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall ’azione

    Non pertinente

    I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell’azione III. Costo totale dell’azione (I x II) | 54.000 euro 2006-2011 324.000 euro |

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    8.1 Sistema di controllo

    Non pertinente

    8.2 Modalità e periodicità della valutazione

    La valutazione permanente sarà realizzata monitorando il volume di registrazioni internazionali nelle quali è designato il sistema comunitario dei disegni e modelli.

    9. MISURE ANTIFRODE

    Non è previsto nessun contributo finanziario.

    [1] GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

    [2] L’UAMI è stato istituito dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

    [3] Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna. Dei 18 paesi che sono diventati parti dell’Atto di Ginevra, cinque sono Stati membri dell’UE (Estonia, Ungheria, Lettonia, Slovenia e Spagna). Gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito web OMPI: www.OMPI.int .

    [4] GU L 296 del 14.11.2003, pag. 20.

    [5] Tale disposizione è rilevante per i paesi che condividono un ufficio comune, come i paesi del Benelux.

    [6] Sotto tale aspetto l’Atto di Ginevra differisce dal protocollo di Madrid riguardante la registrazione internazionale dei marchi, il cui articolo 2, paragrafo 2, precisa che le domande internazionali sono presentate presso l’Ufficio internazionale attraverso l’ufficio al quale è stata presentata la domanda di base o dal quale è stata fatta la registrazione di base.

    [7] Le tasse totali pagabili in relazione ad una domanda internazionale consistono i) di una tassa di base, ii) della tassa di designazione standard o individuale e iii) di una tassa di pubblicazione. Queste tasse vanno versate all’atto della presentazione della domanda internazionale, a meno che non venga chiesto il differimento della pubblicazione. V. la regola 12 dei regolamenti comuni.

    [8] Queste materie sono: il differimento della pubblicazione (articolo 11), l’unità di disegno o modello (articolo 13), certi esami cui va sottoposto il disegno o modello (regola 9), una condizione speciale riguardante il richiedente (regola 8), il nullaosta di sicurezza (regola 13), il divieto di autodesignazione (articolo 14), il contenuto obbligatorio della domanda internazionale (articolo 5 e regola 7), la proroga del termine per notificare il rifiuto e la data dalla quale è protetto il disegno o modello industriale (regola 18), gli uffici comuni di più Stati (articolo 19) e, indirettamente, il regime linguistico applicabile ai rapporti tra gli uffici nazionali e l’Ufficio internazionale (regola 6).

    [9] GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28.

    [10] GU L 341 del 17.12.2002, pag. 54.

    [11] GU C […] del […], pag. […].

    [12] GU C […] del […], pag. […].

    [13] GU C […] del […], pag. […].

    [14] GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento come modificato dall’Atto di adesione del 2003.

    [15] Nell’adottare l’articolo 10 la Conferenza diplomatica ha considerato che questo articolo non preclude in alcun modo l’accesso alla domanda internazionale o alla registrazione internazionale da parte del richiedente, del titolare o di una persona autorizzata dal richiedente o dal titolare.

    [16] Nell’adottare l’articolo 12.4, l’articolo 14.2 b) e la prescrizione 18.4 la Conferenza diplomatica ha considerato che il ritiro del rifiuto da parte di un ufficio che ha inviato una notifica di rifiuto può assumere la forma di una dichiarazione attestante che l’Ufficio in questione ha deciso di accettare gli effetti della registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali, o di alcuni di essi, oggetto della notifica di rifiuto. Si è inoltre considerato che un ufficio può inviare, entro il termine stabilito per comunicare una notifica di rifiuto, una dichiarazione attestante la sua decisione di accettare gli effetti della registrazione internazionale anche qualora non abbia trasmesso tale notifica di rifiuto.

    [17] Vedi la nota a pag. 20.

    [18] Sulla base di un’analisi finanziaria dell’impatto dell’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra, la Commissione europea proporrà una modifica del regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 54).

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