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Document 52005PC0677

    Proposta di regolamento del Consiglio che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

    /* COM/2005/0677 def. - CNS 2005/0262 */

    52005PC0677

    Proposta di regolamento del Consiglio che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999 /* COM/2005/0677 def. - CNS 2005/0262 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 21.12.2005

    COM(2005) 677 definitivo

    2005/0262 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola[1] è stato siglato a Luanda il 1º febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15[2].

    L’ultimo protocollo allegato all’accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca di specie demersali e pelagiche e di tonnidi e la contropartita finanziaria previste nell’accordo[3], non è stato rinnovato. Dopo due cicli di negoziati formali e numerosi contatti tra i servizi della Commissione e le autorità angolane, le due parti non sono riuscite a raggiungere un’intesa sugli elementi principali del nuovo protocollo. Il nuovo quadro legislativo adottato dall’Angola nell’ottobre 2004 prevede che le attività di pesca che formano oggetto di un accordo tra la Comunità e l’Angola siano disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari dell’Angola in materia di pesca. La nuova legge angolana sulle risorse biologiche acquatiche dispone che tutte le attività di pesca siano svolte in associazione con imprese angolane e che il pescato sia originario dell’Angola. Le catture di tonni devono essere registrate secondo le norme dell’ICCAT come catture angolane. Inoltre i pescherecci comunitari devono essere dotati di dispositivi di localizzazione satellitare direttamente collegati al centro di controllo angolano (localizzazione da parte dello Stato costiero anziché dello Stato di bandiera).

    In considerazione di quanto precede, nel mese di giugno la Commissione ha informato l’Angola del fallimento dei negoziati; occorre pertanto denunciare formalmente l’accordo secondo la procedura prevista all’articolo 14 del medesimo.

    La Comunità deve notificare all’Angola la denuncia dell’accordo entro il 31 ottobre 2007, affinché essa prenda effetto il 1º febbraio 2008.

    La denuncia interessa diversi pescherecci comunitari tradizionalmente operanti nell’ambito dell’accordo bilaterale CE/Angola. Fino ad ora i suddetti pescherecci hanno beneficiato di un regime di aiuto al fermo temporaneo di durata semestrale, avviato nell’agosto 2004. A seguito della presentazione, da parte delle autorità spagnole, di un piano di riconversione approvato dalla Commissione, il suddetto regime è stato prorogato di ulteriori sei mesi. Al fine di agevolare l’attuazione del piano di riconversione, si propone ora di sollevare i pescherecci che intendono passare sotto bandiera angolana dall’obbligo di rimborsare gli aiuti a favore della costruzione e del fermo temporaneo e quelli che intendono avvalersi dell’aiuto a favore dell’arresto definitivo dall’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività continuativa nell’anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca.

    2005/0262 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione[4],

    visto il parere del Parlamento europeo[5],

    considerando quanto segue:

    (1) L’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola[6] è stato siglato a Luanda il 1º febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15[7].

    (2) L’ultimo protocollo allegato all’accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo[8], non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell’ottobre 2004 dal governo della Repubblica d’Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane.

    (3) È quindi opportuno denunciare l’accordo secondo la procedura stabilita all’ articolo 14 del medesimo.

    (4) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca[9] conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L’indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione.

    (5) Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d’Angola, nell’ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell’obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.

    (6) Al fine di agevolare l’attuazione del piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell’ambito dell’accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall’obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l’ammodernamento o l’armamento dei pescherecci, nonché dall’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività continuativa nell’anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È denunciato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola, siglato a Luanda il 1º febbraio 1989.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d’Angola la denuncia dell’accordo di pesca di cui all’articolo 1.

    Articolo 3

    I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione del 18 luglio 2005 non sono soggetti alle disposizioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1., lettera a), dell’allegato III di tale regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

    Proposta di regolamento del Consiglio che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

    2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

    Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

    11. Pesca, 1103. Accordi internazionali in materia di pesca

    1106: Strumento finanziario di orientamento della pesca

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1 Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)) e loro denominazione:

    110301: “Accordi internazionali in materia di pesca”

    11010404: “Accordi internazionali in materia di pesca - Spese di gestione amministrativa”

    1106: “Strumento finanziario di orientamento della pesca”

    3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

    L’incidenza della proposta sul bilancio comunitario, in termini di spese o di entrate, è la seguente:

    - La denuncia dell’accordo e il mancato rinnovo del protocollo ad esso allegato consentiranno di liberare gli stanziamenti di impegno e di pagamento assegnati dal 2004 all’accordo di pesca tra la Comunità europea e l’Angola nel quadro della programmazione pluriennale di bilancio. I pagamenti annuali relativi all’ultimo protocollo, scaduto nell’agosto 2004, ammontavano a 15,5 milioni di euro.

    - L’esenzione dall’obbligo sancito dal regolamento dello SFOP[10] di rimborsare gli aiuti per la costruzione e l’arresto temporaneo non comporterà, per il bilancio comunitario, spese supplementari a titolo dello SFOP, in quanto i fondi corrispondenti sono già stati assegnati alla Spagna. Essa non implicherà neppure una perdita di entrate per il bilancio comunitario, in quanto la Spagna avrebbe avuto il diritto di riassegnare i fondi considerati a progetti alternativi.

    3.3 Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

    Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    11.0301 | SO | SD[11] | NO | NO | NO | n. 4 |

    11.010404 | SO | SND[12] | NO | NO | NO | n. 4 |

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1 Risorse finanziarie

    4.1.1 Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | Min. Max. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 e segg. | Totale |

    Spese operative[13] |

    Stanziamenti di impegno (SI)[14] | a | Min. Max. |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | Min. Max. |

    Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[15] |

    Assistenza tecnica amministrativa-ATA (SND) | c |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | A+c | Min. Max |

    Stanziamenti di pagamento | B+c | Min. Max |

    Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[16] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | d |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | e |

    Totale del costo indicativo dell’intervento

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | A+c+d+e | Min. Max. |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | B+c+d+e | Min. Max. |

    Cofinanziamento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Organismo di cofinanziamento | Min. Max | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n +4 e segg. | Totale |

    …………………… | f |

    TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

    4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

    X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

    ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[17] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

    4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

    X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

    Mio EUR (al primo decimale)

    Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

    Totale risorse umane | - 0,8 | - 0,8 | - 0,8 |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

    5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

    I pescherecci comunitari operanti in virtù dell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola sono stati costretti a cessare la loro attività a titolo di tale accordo a seguito della denuncia dell’accordo stesso e del mancato rinnovo del protocollo ad esso allegato. La Commissione ha approvato il piano di riconversione elaborato dalle autorità spagnole, nel quale sono elencati i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo. Il piano di riconversione prevede la possibilità, per i pescherecci interessati, di continuare ad operare nel quadro di altri accordi di pesca o di essere radiati dallo schedario comunitario delle navi da pesca (in seguito alla demolizione o al passaggio a un’altra bandiera).

    Talune disposizioni per la concessione di un sostegno finanziario nell ’ambito dello SFOP a favore dei pescherecci in questione possono impedirne la riconversione in conformità del piano suddetto. È quindi necessario che tali pescherecci siano esentati da determinate disposizioni, quali l’obbligo di rimborsare gli aiuti alla costruzione percepiti nel corso dell’ultimo decennio (pro rata temporis) e gli aiuti a favore del fermo temporaneo. Tale esenzione è pienamente giustificata, in quanto la riforma della PCP attuata nel 2002 ha portato all’abolizione degli aiuti pubblici a favore dell’esportazione e della costituzione di società miste, scongiurando il rischio di doppio finanziamento che aveva inizialmente motivato l’introduzione degli obblighi suddetti.

    5.2 Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    La pesca rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità.

    Come è stato affermato nella comunicazione sulla riforma della PCP[19] e nella comunicazione sugli accordi di partenariato in materia di pesca, è essenziale che la Comunità, in collaborazione con tutti i partner del settore pubblico e privato, elabori una migliore strategia in materia di accordi di pesca. Tale posizione è stata approvata nel 2003 dal Parlamento europeo e nel luglio 2004 dal Consiglio.

    La normativa adottata dal governo della Repubblica d ’Angola, che “nazionalizza” la pesca nelle acque angolane, osta alla conclusione di un accordo di partenariato in materia di pesca con tale paese.

    È opportuno che la Comunità adotti provvedimenti atti a consentire la riconversione dei pescherecci comunitari la cui attività dipende in larga misura dalla pesca nelle acque angolane.

    5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    La conclusione di accordi di pesca con paesi terzi risponde all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività tradizionali della flotta comunitaria. Nel caso dell’Angola non è risultato possibile stipulare un nuovo accordo. La presente proposta mira pertanto a denunciare l’accordo vigente e ad istituire una serie di disposizioni volte ad agevolare la riconversione dei pescherecci la cui attività dipende in larga misura dalla pesca nelle acque angolane.

    I risultati attesi sono la denuncia dell ’accordo vigente e la riconversione dei pescherecci comunitari interessati dal mancato rinnovo del protocollo ad esso allegato. L’indicatore consiste nell’effettiva realizzazione di tale riconversione.

    5.4 Modalità di attuazione (indicativa)

    Indicare di seguito la scelta delle modalità[20] di attuazione:

    X Gestione centralizzata

    X diretta da parte della Commissione

    ٱ indiretta, con delega a:

    ٱ agenzie esecutive

    ٱ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

    ٱ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ٱ Gestione concorrente o decentrata

    ٱ con Stati membri

    ٱ con paesi terzi

    ٱ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1 Sistema di controllo

    La presente proposta non prevede disposizioni specifiche in materia di controllo. Per quanto riguarda l’esenzione da determinate disposizioni dello SFOP, si applicano le norme esaustive previste in materia di controllo nell’ambito della disciplina generale dei Fondi strutturali.

    6.2 Valutazione

    6.2.1 Valutazione ex-ante

    Una valutazione ex-post dell’ultimo protocollo e una valutazione di impatto di un nuovo accordo tra la Comunità e l’Angola sono state elaborate da un consulente esterno. Sulla base di tali valutazioni è stata definita la strategia negoziale per un accordo di partenariato in materia di pesca tra la Comunità e l’Angola.

    In base alla nuova legislazione nazionale adottata dall’Angola, i pescherecci stranieri operanti nelle acque angolane devono conformarsi a una serie di disposizioni, che prevedono in particolare che ogni nave sia gestita da una joint venture angolana e che le relative catture siano originarie dell’Angola. Tutti i pescherecci stranieri operanti nelle acque dell’Angola devono pertanto battere bandiera angolana. Tali disposizioni risultano incompatibili con l’attività di pesca svolta dalla flotta comunitaria nelle acque angolane. Pertanto i negoziati per la conclusione di un accordo di partenariato in materia di pesca tra la Comunità e l’Angola sono stati sospesi. È inoltre opportuno denunciare l’attuale accordo tra la Comunità e l’Angola, in quanto non risulta più compatibile con la nuova legislazione angolana.

    La situazione della flotta comunitaria tradizionalmente operante nelle acque dell’Angola ha formato oggetto di una valutazione realizzata in collaborazione con le autorità spagnole. Alcuni pescherecci comunitari battenti bandiera spagnola (16), tradizionalmente operanti a titolo esclusivo o principale nelle acque angolane in virtù dell’accordo e pertanto fortemente dipendenti da tale attività, sono interessati dal mancato rinnovo dell’ultimo protocollo e dalla denuncia dell’accordo. Dalla scadenza dell’ultimo protocollo tali pescherecci hanno potuto beneficiare di un aiuto al fermo temporaneo di durata semestrale. L’aiuto in questione è stato prorogato per altri sei mesi nell’ambito del piano di riconversione summenzionato, presentato dalla Spagna e approvato dalla Commissione.

    Si sta attivamente esaminando la possibilità che i pescherecci considerati svolgano la loro attività a titolo di altri accordi o in altre regioni; tuttavia in mancanza di adeguate possibilità di pesca alternative, essi saranno costretti al fermo dell’attività. I loro proprietari potrebbero in questo caso beneficiare di un contributo dello SFOP per la demolizione; le navi sarebbero quindi demolite o rese inidonee alla pesca, con una conseguente perdita di capitale e spese supplementari a titolo della quota spagnola dei fondi dello SFOP.

    I pescherecci che intendono continuare ad operare in Angola in conformità della nuova legislazione nazionale dovrebbero invece passare sotto bandiera angolana. Tale opzione, che risulta la più razionale ai fini dello sviluppo del settore alieutico in Angola, è compatibile con la PCP e segnatamente con gli orientamenti per il negoziato di accordi di partenariato in materia di pesca[21].

    Compete alle autorità spagnole valutare la migliore soluzione per i pescherecci interessati, nell’ambito delle esistenti risorse di bilancio a titolo dello SFOP. Tuttavia, in base alle vigenti disposizioni dello SFOP, i pescherecci in questione non possono più beneficiare di aiuti pubblici per la costituzione di società miste. Inoltre, rinunciando alla bandiera spagnola, i loro proprietari dovrebbero rimborsare parte degli aiuti ricevuti dallo SFOP per la costruzione, l’ammodernamento e il fermo temporaneo. L’opzione di continuare ad operare nella acque dell’Angola sotto bandiera angolana risulta pertanto meno interessante, con il conseguente rischio che alcuni pescherecci cessino l’attività e chiedano di beneficiare dell’aiuto dello SFOP per la demolizione.

    Si propone pertanto di derogare alle suddette disposizioni dello SFOP affinché tali pescherecci siano incentivati a proseguire l’attività nelle acque angolane, con conseguenti vantaggi sul piano socioeconomico, anziché chiedere il contributo dello SFOP alla demolizione. Inoltre, come è già stato precisato, l’abolizione degli aiuti pubblici a favore dell’esportazione e della costituzione di società nell’ambito della riforma della PCP del 2002 ha scongiurato il rischio di doppio finanziamento che aveva inizialmente motivato l’introduzione degli obblighi summenzionati.

    6.2.2 Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi).

    Una valutazione ex-post dell’ultimo protocollo e una valutazione di impatto di un nuovo accordo sono state elaborate da un consulente esterno. Con la sospensione dei negoziati bilaterali da parte della Comunità e in mancanza di prospettive di accordo futuro, si è ormai affermata l’opzione del “non accordo”. Oltre alla perdita di possibilità di pesca nonché dei posti di lavoro e del valore aggiunto da queste generati, tale opzione comporta costi di riconversione per le navi la cui attività dipende in larga misura dalla pesca nelle acque angolane.

    Essendo impossibile fare un confronto tra la sospensione dell’accordo di pesca tra la Comunità e il Marocco e quella dell’accordo di pesca tra la Comunità e l’Angola, sia per quanto riguarda la loro entità che le relative conseguenze, non si dispone di esperienze analoghe pertinenti.

    6.2.3 Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    La presente proposta pone fine all’accordo di pesca tra la Comunità e l’Angola e istituisce una deroga a talune disposizioni dello SFOP, applicabile in modo specifico a determinati pescherecci esclusivamente ai fini della riconversione a possibilità di pesca alternative. Pertanto non è prevista una valutazione specifica della presente proposta.

    7. Misure antifrode

    Non sono previste specifiche misure antifrode.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 e segg. | TOTALE |

    Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

    Funzionari o agenti temporanei[23] (XX 01 01) | A*/AD | - 0,3 | - 0,3 | - 0,3 |

    B*, C*/AST | - 0,3 | - 0,3 | - 0,3 |

    Personale finanziato[24] con l’art. XX 01 02 | - | - | - |

    Altro personale[25] finanziato con l’art. 11 01 04/05 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,2 |

    TOTALE | - 0,8 | - 0,8 | - 0,8 |

    8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

    ( Assistere il negoziatore nella preparazione e conduzione dei negoziati degli accordi di pesca

    - Partecipare a negoziati con paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca

    - Elaborare progetti di relazioni di valutazione e note strategiche per il commissario

    - Presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro esterno del Consiglio

    - Participare alla ricerca di compromessi con gli Stati membri e integrarli nel testo finale degli accordi

    ( Controllo degli accordi

    - Sorveglianza permanente degli accordi di pesca

    - Preparazione e controllo degli impegni e degli ordini di pagamento delle contropartite finanziarie e delle azioni mirate

    - Presentazione di relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi

    - Valutazione degli accordi – aspetti tecnici e scientifici

    ( Elaborazione delle politiche

    - Elaborazione di progetti di regolamenti e di decisioni del Consiglio. Elaborazione del testo degli accordi

    - Avvio delle procedure di approvazione e seguito dato alle medesime

    ( Assistenza tecnica

    - Definire la posizione della Commissione in vista delle riunioni dei comitati misti

    ( Relazioni istituzionali

    - Rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati

    - Preparare risposte ad interrogazioni parlamentari scritte e orali

    ( Coordinamento e consultazione interservizi

    - Mantenere contatti con altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi

    - Realizzare e dare seguito a consultazioni interservizi

    ( Valutazione

    - Partecipare ai vari esercizi di valutazione (ex-ante, intermedia, ex-post) e alle valutazioni di impatto

    - Analizzare la realizzazione degli obiettivi e degli indicatori quantificati

    8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

    (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

    X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia Politica Annuale/Progetto Preliminare di Bilancio) per l’anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

    8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell ’importo di riferimento (11 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio (11 01 04 04, rubrica 4) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa |

    - intra muros |

    - extra muros | - 0,033 | - 0,033 | - 0,073 | - 0,139 |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | - 0,033 | - 0,033 | - 0,073 | - 0,139 |

    8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | - 0,065 | - 0,065 | - 0,065 |

    Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | - 0,065 | - 0,065 | - 0,065 |

    Calcolo– Funzionari e agenti temporanei

    Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

    1A = 108 000 €* 0,3 = 32 400 €

    1B = 108 000 €* 0,15 = 16 200 €

    1C = 108 000 €* 0,15 = 16 200 €

    Totale parziale: 64 800 € / anno

    1 ALAT = 165 000 X 0,20 = 33 000

    Totale parziale: 33 000 € / anno

    Totale: 97 800 € / anno

    Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02

    Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

    8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

    Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni | - 0,010 | - 0,010 | - 0,010 | - 0,030 |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | - 0,002 | - 0,002 | - 0,002 | - 0,006 |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[27] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | - 0,012 | - 0,012 | - 0,012 | - 0,036 |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

    [1] GU L 268 del 19.9.1987.

    [2] GU L 39 dell’11.2.1989.

    [3] GU L 351 del 28.12.2002.

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU L 268 del 19.9.1987.

    [7] GU L 39 dell’11.2.1989.

    [8] GU L 351 del 28.12.2002.

    [9] GU L 337 del 20.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

    [10] Cfr. l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999(GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio del 16 marzo 2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

    [11] Stanziamenti dissociati

    [12] Stanziamenti non dissociati di seguito indicati come SND.

    [13] Spesa che non rientra nel Capitolo 11 01 01 del Titolo 11 interessato.

    [14] Spesa che rientra nel Capitolo 11 01, ma non negli articoli 11 01 04.

    [15] Spesa che rientra nell’articolo 11 01 04 del Titolo 11.

    [16] Spesa che rientra nel Capitolo 11 01, ma non negli articoli 11 01 04.

    [17] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

    [18] Se la durata dell’azione si estende oltre 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

    [19] COM (2002) 181 def. del 28 maggio 2002.

    [20] Se sono indicate più modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione.

    [21] Orientamenti adottati dal Consiglio nel luglio 2004.

    [22] Quale descritto nella sezione 5.3.

    [23] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

    [24] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

    [25] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

    [26] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [27] Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene

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