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Document 52005PC0635

    Proposta di decisione del Consiglio recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei rifiuti

    /* COM/2005/0635 def. */

    52005PC0635

    Proposta di decisione del Consiglio recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei rifiuti /* COM/2005/0635 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 7.12.2005

    COM(2005)635 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei rifiuti

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla stessa direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Con lettere protocollate dal Segretariato generale della Commissione il 3 agosto 2005, 25 ottobre 2005 e 26 settembre 2005, la Spagna, i Paesi Bassi e l’Italia hanno richiesto rispettivamente l’autorizzazione alla proroga delle misure di deroga all’articolo 21, ovvero all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE. A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione ha comunicato agli altri Stati membri con lettere del 6 settembre 2005, 26 ottobre 2005 e 24 ottobre 2005 le richieste presentate dai suddetti Stati. La Commissione ha quindi informato la Spagna, i Paesi Bassi e l’Italia, rispettivamente con lettere del 7 settembre 2005, 27 ottobre 2005 e 25 ottobre 2005, di essere in possesso di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione delle richieste. |

    120 | Contesto generale Gli Stati membri interessati hanno avuto in passato problemi di perdite in termini di gettito IVA nel settore dei rifiuti e del riciclaggio. L’abuso più diffuso consiste nel mancato pagamento al fisco dell’IVA fatturata dalle piccole imprese operanti nel commercio dei rifiuti che ad un certo momento scompaiono e non sono più rintracciabili. Da un lato, il destinatario dispone di una fattura valida ai fini della detrazione dell'imposta; dall’altro lato, tuttavia, l’imposta sulle vendite non viene versata. Questi problemi hanno determinato deroghe distinte, basate sulle necessità e sull’approccio adottato dagli Stati membri interessati. Il Regno di Spagna e l’Italia hanno così richiesto, e ottenuto, l’autorizzazione ad applicare misure particolari di deroga all’articolo 21 fino al termine ultimo del 31 dicembre 2005, mentre i Paesi Bassi hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare misure particolari di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, fino allo stesso termine. Nel caso in cui entri in vigore un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei rifiuti recante modifica della sesta direttiva IVA, le decisioni esistenti prevedono la cessazione dell’autorizzazione. Ritenendo che le misure in questione siano efficaci e che sia necessario mantenerle, gli Stati membri interessati richiedono ora una proroga delle rispettive autorizzazioni. Sebbene nella proposta di direttiva del Consiglio COM(2005)89 recante modifica della sesta direttiva si proponga come opzione l’inversione contabile nel settore dei rifiuti al fine di razionalizzare il numero delle deroghe all’articolo 27, non è affatto sicuro che si possa raggiungere un accordo in merito entro il 31 dicembre 2005. È pertanto necessaria una proroga per garantire la continuità della base giuridica per le misure esistenti. L’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE stabilisce che, di norma, il soggetto passivo che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi è debitore dell'imposta sul valore aggiunto. La Spagna e l’Italia vorrebbero tuttavia continuare ad applicare il meccanismo dell’inversione contabile, in deroga alla suddetta norma, rendendo debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi. Nel caso del mercato dei rifiuti e del riciclaggio ciò consente di semplificare l’applicazione dell’imposta e di salvaguardare l’introito fiscale, che sarà versato dal soggetto che detrae anche l’IVA addebita, anziché da un fornitore che potrebbe scomparire. Anche se le cessioni nel settore in questione sarebbero di norma soggette ad imposta all’aliquota normale, i Paesi Bassi desiderano prorogare la deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, la quale autorizza, nel rispetto di taluni criteri supplementari, l’applicazione di un’esenzione per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami. |

    pr130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta La Francia e la Grecia godono di deroghe analoghe a quelle dei Paesi Bassi, poiché in determinate circostanze consentono di applicare un’esenzione dall’IVA alle operazioni riguardanti scarti industriali nuovi e materiali di recupero. |

    141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Non pertinente. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione d’impatto La proposta di decisione mira a mantenere le deroghe che semplificano la riscossione dell’imposta e combattono le frodi o l’evasione dell’IVA. In considerazione del ristretto campo di applicazione, nonché del fatto che la decisione proposta proroga semplicemente deroghe già esistenti, l’impatto sarà in ogni caso limitato. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte La decisione proroga le autorizzazioni concesse fino al 31 dicembre 2005 che consentono ai Paesi Bassi di applicare un’esenzione, e all’Italia e alla Spagna di applicare un’inversione contabile, alle cessioni effettuate nel settore dei rifiuti. |

    310 | Base giuridica Articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: |

    331 | La decisione riguarda autorizzazioni concesse ad alcuni Stati membri su loro stessa richiesta e non costituisce alcun obbligo. |

    332 | Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, le misure particolari sono commisurate all’obiettivo perseguito. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumento proposto: di altro genere. |

    342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni: A norma dell’articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, sono possibili deroghe alle disposizioni IVA comuni soltanto previa autorizzazione del Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. La decisione del Consiglio è l’unico strumento appropriato in quanto i destinatari possono essere singoli Stati membri. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/clausola di temporaneità |

    533 | La proposta contiene una clausola di temporaneità. |

    570 | Illustrazione dettagliata della proposta La proposta si limita a modificare la data di scadenza di ciascuna delle decisioni indicate. In considerazione della dicitura delle deroghe esistenti, ciò comporterà l’autorizzazione della deroga in ciascun caso fino alla data del 31 dicembre 2009 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore della cosiddetta “direttiva sulla razionalizzazione” (attuale proposta COM(2005)89), che contiene un regime speciale di applicazione dell’IVA al settore dei rifiuti. In base alla proposta, ciò consentirà a tutti gli Stati membri di applicare l’inversione contabile a determinate cessioni, compresi i rifiuti, previa consultazione del comitato dell’imposta sul valore aggiunto (istituito dall’articolo 29 della direttiva 77/388/CEE). Il regime speciale cui si fa riferimento sarà quindi fondamentalmente un’opzione nel quadro della sesta direttiva. |

    1. Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE per quanto riguarda la proroga delle misure volte ad evitare l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto nel settore dei rifiuti (I testi in lingua neerlandese, spagnola e italiana sono i soli facenti fede)

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l’articolo 27 ,

    vista la proposta della Commissione[2],

    considerando quanto segue :

    (1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad applicare misure particolari di deroga alla stessa direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali .

    (2) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 25 ottobre 2005, i Paesi Bassi hanno richiesto una proroga della decisione 98/161/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 2 e all’articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari[3].

    (3) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 3 agosto 2005, la Spagna ha richiesto una proroga della decisione 2004/228/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari[4].

    (4) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 26 settembre 2005, l’Italia ha richiesto una proroga della decisione 2004/295/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari[5].

    (5) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le suddette richieste. Con lettere del 27 ottobre 2005, 7 settembre 2005 e 25 ottobre 2005, la Commissione ha informato rispettivamente i Paesi Bassi, la Spagna e l’Italia di essere in possesso di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione delle richieste.

    (6) La decisione 98/161/CE ha autorizzato i Paesi Bassi ad applicare, fino al 31 dicembre 1999, talune misure di deroga per evitare evasioni fiscali connesse a cessioni e acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami. La decisione 2000/435/CE[6] ha prorogato la scadenza della decisione 98/161/CE al 31 dicembre 2003. È quindi seguita la decisione 2004/514/CE[7], che ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione concessa dalla decisione 98/161/CE fino alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei rifiuti riciclati, ma non oltre il 31 dicembre 2005.

    (7) La decisione 2004/228/CE ha autorizzato la Spagna ad applicare una misura di deroga per evitare l’evasione dell’IVA nel settore del recupero dei materiali. La decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

    (8) La decisione 2004/295/CE ha autorizzato l’Italia ad applicare una misura di deroga per evitare l’evasione dell’IVA nel settore del riciclaggio dei materiali di scarto. La decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore del riciclaggio dei materiali di scarto, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

    (9) Le misure sono commisurate agli obiettivi perseguiti in quanto finalizzate ad essere applicate a cessioni specifiche che comportano notevoli rischi di evasione fiscale.

    (10) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l’applicazione delle misure particolari in questione non sono cambiati e sussistono tuttora . Tuttavia, il 16 marzo 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l’evasione e l’elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie[8]. Se adottata, la direttiva proposta consentirebbe agli Stati membri di designare il destinatario di determinati beni e servizi nel settore dei rifiuti come debitore dell’imposta.

    (11) Di conseguenza, è necessario prorogare l’applicazione delle decisioni 98/161/CE, 2004/228/CE e 2004/295/CE al 31 dicembre 2009 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l’applicazione dell’IVA al settore del riciclaggio dei materiali di scarto che modifica la direttiva 77/388/CEE.

    (12) La proroga della deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, né ha effetti sull’importo dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 1 della decisione 98/161/CE, la data “31 dicembre 2005” è sostituita da “31 dicembre 2009” .

    Articolo 2

    All’articolo 3 della decisione 2004/228/CE, la data “31 dicembre 2005” è sostituita da “31 dicembre 2009” .

    Articolo 3

    All’articolo 3 della decisione 2004/295/CE, la data “31 dicembre 2005” è sostituita da “31 dicembre 2009” .

    Articolo 4

    Il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

    [2] GU C [...] del [...], pag. [...].

    [3] GU L 53 del 24.2.1998, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/514/CE (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 11).

    [4] GU L 70 del 9.3.2004, pag. 37.

    [5] GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 63.

    [6] GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24.

    [7] GU L 219 del 19.6.2004, pag. 11.

    [8] COM(2005) 89.

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