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Document 52005PC0427

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/EE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia

/* COM/2005/0427 def. - CNS 2005/0175 */

52005PC0427

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/169/EE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia /* COM/2005/0427 def. - CNS 2005/0175 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 14.9.2005

COM(2005) 427 definitivo

2005/0175 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 69/169/EE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La Finlandia, paese confinante con la Russia dove il prezzo dell’alcole è molto più basso, ha chiesto di prorogare oltre il 1° gennaio 2006 le restrizioni vigenti sulle importazioni di birra da parte di viaggiatori provenienti da paesi diversi dagli Stati membri. La richiesta è intesa a far fronte a problemi fiscali, economici, sociali, sanitari e di ordine pubblico. La Commissione propone di autorizzare la Finlandia ad applicare un limite quantitativo alle importazioni di birra da parte dei viaggiatori provenienti da paesi diversi dagli Stati membri, che dovrebbe essere fissato a 16 litri, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006 al più tardi. Il provvedimento dovrebbe contribuire ad alleviare i problemi di natura fiscale ed economica cui deve far fronte attualmente la Finlandia. Tale deroga dovrebbe però esser ristretta ad un periodo determinato: a) in modo da tener conto della necessità di identiche regole comunitarie per prevenire le distorsioni della concorrenza che risulterebbero dall’applicazione di limiti diversi quando si varcano frontiere esterne tra la Comunità e i paesi terzi; b) in attesa del risultato di un riesame generale dei valori e dei quantitativi di merci fissati nella direttiva 69/169/CEE del Consiglio. Tale riesame sfocerà probabilmente in una proposta che potrebbe prevedere, tra l’altro, una soluzione definitiva del problema finlandese. La deroga scadrà il 31 dicembre 2006. |

Contesto generale Nel 2000 è stata concessa alla Finlandia una deroga fino al 31 dicembre 2005, intesa a limitare a non meno di 6 litri le importazioni personali di birra da parte di viaggiatori provenienti da paesi diversi dagli Stati membri, a causa di problemi fiscali, economici, sociali, sanitari e di ordine pubblico. In realtà la Finlandia ha applicato la deroga in questione soltanto in una certa misura e, in conformità della legislazione nazionale, ha limitato ad un massimo di 16 litri per persona l’importazione di birra. Contestualmente a tale deroga, è stato chiesto alla Finlandia di abolire progressivamente le restrizioni vigenti sulla birra introdotta nel suo territorio da altri Stati membri alle condizioni stabilite nella direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. |

Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, dispone l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori. Da quando è stata adottata nel 1969, questa direttiva è stata modificata più volte per risolvere problemi specifici incontrati da vari Stati membri. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

La proposta prevede la proroga di una deroga vigente che concerne soltanto la Finlandia. |

Ricorso a pareri di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione d’impatto Non pertinente. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte La Commissione propone di autorizzare la Finlandia ad applicare un limite quantitativo alle importazioni di birra da parte di viaggiatori provenienti da paesi diversi dagli Stati membri, che dovrebbe essere fissato a 16 litri, con effetto il 1° gennaio 2006 al più tardi. Il provvedimento contribuirà ad alleviare i problemi di carattere fiscale ed economico cui è confrontata attualmente la Finlandia. La deroga scadrà il 31 dicembre 2006. |

Base giuridica Articolo 93 |

Principio di sussidiarietà L’Unione europea ha gia fissato, con la direttiva 69/169CEE, disposizioni uniformi per l’importazione di birra da parte di viaggiatori e si è quindi avvalsa delle proprie competenze. Eventuali modifiche di queste disposizioni richiedono un atto legislativo della Comunità e non possono essere oggetto di una decisione degli Stati membri. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte qui di seguito. |

Senza una proroga delle deroga vigente, si applicherebbe la franchigia generale di 175 euro prevista all’articolo 1 della direttiva 69/169/CEE. In pratica i viaggiatori provenienti da paesi terzi sarebbero autorizzati ad importare in Finlandia mediamente 200 litri di birra. Tra la Finlandia e il paese terzo confinante, ossia la Russia, permangono tuttora forti disparità di prezzi. Gli effetti negativi del commercio transfrontaliero sulla situazione economica dei dettaglianti finlandesi sono aggravati dalla presenza di negozi in franchigia doganale nelle regioni frontaliere della Russia. Oltre alle conseguenze negative per il commercio al dettaglio e le entrate fiscali, l’incremento delle importazioni di birra sta provocando problemi di carattere sociale e sanitario. Le circostanze suddette devono essere esaminate tenendo conto al tempo stesso della riduzione significativa delle imposte, del 33% in media, introdotta nel 2004 e della particolare situazione geografica della Finlandia. Si ritiene pertanto opportuna una proroga temporanea della deroga. |

Scelta degli strumenti |

Strumento proposto: direttiva. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito. Una direttiva in vigore può essere modificata soltanto con un’altra direttiva. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La presente proposta non ha incidenze finanziarie sul bilancio della Comunità. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. |

1. 2005/0175 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 69/169/EE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori([4]), prevedono franchigie per le merci soggette ad accisa contenute nei bagagli dei viaggiatori provenienti da paesi diversi dagli Stati membri, a condizione che tali importazioni siano prive di qualsiasi carattere commerciale.

(2) La direttiva 69/169/CEE, modificata dalla direttiva 2000/47/CE, autorizza la Finlandia, fino al 31 dicembre 2005, a fissare un limite quantitativo non inferiore a 6 litri per persona all’importazione di birra a seguito delle gravi difficoltà economiche incontrate dai dettaglianti finlandesi nelle regioni frontaliere, nonché delle notevoli perdite di reddito causate dall’aumento delle importazioni di birra in provenienza da paesi diversi dagli Stati membri. La Finlandia ha applicato la franchigia soltanto entro una certa misura e ha limitato l’importazione di birra ad un massimo di 16 litri per persona.

(3) L’adesione di nuovi Stati membri ha aperto nuove possibilità a chi viaggia da uno Stato membro, soprattutto dall’Estonia, e intende introdurre birra in Finlandia. La Finlandia ha fatto fronte a tale situazione riducendo mediamente del 33% l’imposta sulle bevande alcoliche alla frontiera, il ribasso più significativo degli ultimi 40 anni.

(4) La riduzione delle imposte sugli alcoli ha provocato non solo ingenti perdite per il gettito delle accise, ma ha anche aggravato i problemi riguardo alla politica in materia di alcole e alle politiche sociale e sanitaria. Sono d’altro canto aumentati i problemi di ordine pubblico e i reati collegati all’alcole.

(5) La Finlandia ha chiesto una deroga al disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 69/169/CEE per poter applicare alle importazioni di birra da parte di viaggiatori provenienti da paesi diversi dagli Stati membri un quantitativo massimo non inferiore a 16 litri per persona.

(6) Si deve tener conto della situazione geografica della Finlandia, delle difficoltà economiche dei dettaglianti finlandesi situati nelle regioni frontaliere e della notevole perdita di reddito causata dall’aumento delle importazioni di birra in provenienza da paesi diversi dagli Stati membri.

(7) Per i motivi suddetti e alla luce delle riflessioni in corso su una revisione generale dei valori e dei quantitativi di merci fissati nella direttiva 69/169/CEE, è opportuno autorizzare la Finlandia ad applicare la deroga richiesta per un altro anno, fino al 31 dicembre 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 5 della direttiva 69/169/CEE, il testo del paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

“9. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, la Finlandia è autorizzata ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi diversi dagli Stati membri”.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest’ultime e quelle della presente direttiva. Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

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