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Document 52005PC0401
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 3 of the Interinstitutional Agreement of 7 November 2002 between the European Parliament, the Council and the Commission on the financing of the European Union Solidarity Fund, supplementing the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'Accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'Accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'Accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'Accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
/* COM/2005/0401 def. - COD 2005/0170 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 08.09.2005 COM(2005) 401 definitivo Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L’accordo interistituzionale del 7 novembre 2002[1] consente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea attraverso un meccanismo di flessibilità, entro il massimale annuale di 1 miliardo di euro oltre i limiti delle pertinenti rubriche delle prospettive finanziarie. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[2]. Sulla base delle richieste di assistenza del fondo presentate da Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania che sono state colpite da una grave tempesta l’8 gennaio 2005 sono state calcolate le seguenti stime dei danni totali: Danno diretto (in euro) | Svezia | 2 297 313 252 | Estonia | 47 868 000 | Lettonia | 192 590 000 | Lituania | 15 156 395 | Totale | 2 552 927 647 | Previo esame di tali richieste[3] e tenuto conto dell'importo massimo che il fondo può stanziare, nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 92 880 830 euro, da assegnare nel quadro della rubrica 3 delle prospettive finanziarie. La Commissione presenterà un bilancio rettificativo (BR) per iscrivere nel bilancio 2005 gli stanziamenti di impegno specifici, suddivisi per paese beneficiario, come previsto dal punto 4 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[4], in particolare il punto 3, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[5], vista la proposta della Commissione,[6] considerando quanto segue: (1) L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro. (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del fondo. DECIDONO: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2005, una somma pari a 92 880 830 euro di stanziamenti d'impegno è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1. [2] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 [3] Comunicazione alla Commissione su quattro richieste presentate da Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania per la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per una grave tempesta di vento abbattutasi l’8 gennaio 2005 che presenta l’analisi delle richieste da parte della Commissione. [4] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. [5] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. [6] GU C […] del […], pag. […]