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Document 52005PC0263(03)
Proposal for a Council Regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Regulation (EC) No 1258/1999 on the financing of the common agricultural policy {SEC(2005) 808}
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune {SEC(2005) 808}
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune {SEC(2005) 808}
/* COM/2005/0263 def. - CNS 2005/0120 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune {SEC(2005) 808} /* COM/2005/0263 def. - CNS 2005/0120 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 22.6.2005 COM(2005) 263 definitivo 2005/0118 (CNS) 2005/0119 (CNS) 2005/0120 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (presentate dalla Commissione) {SEC(2005) 808} RELAZIONE 1. INTRODUZIONE Nel settembre 2003 la Commissione ha pubblicato una comunicazione[1], insieme ad un’analisi di impatto sul settore dello zucchero[2], relativa alle opzioni di riforma previste per il regime comunitario dello zucchero, seguita nel luglio 2004 da una comunicazione che illustrava la proposta della Commissione relativa al futuro regime comunitario dello zucchero[3]. In esito al dibattito che ne seguito la Commissione ha cercato di tener conto dei pareri del Consiglio, del Parlamento europeo[4], del Comitato economico sociale europeo[5] e di altri comitati consultivi e, non da ultimo, dell’opinione pubblica inserendo nuovi elementi nella presente proposta legislativa. Inoltre, le recenti conclusioni del panel dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che condannano il regime europeo di esportazione di zucchero, confermate dall’organo di appello della OMC[6], rendono improrogabili una serie di modifiche del regime di esportazione dello zucchero europeo in modo da permettere all’Unione europea di rispettare i propri impegni internazionali. Verso una politica sostenibile a lungo termine per il settore comunitario dello zucchero Esiste un preciso consenso politico su una serie di obiettivi per il settore comunitario dello zucchero: - uscire dallo scenario di erosione legato all’attuale regime, che comporterebbe una drastica riduzione della produzione di zucchero di quota tanto nelle regioni produttrici di zucchero più competitive della Comunità che in quelle meno competitive; - integrarsi nel processo di riforma della PAC, adottando in particolare il nuovo orientamento basato sul disaccoppiamento, sul regime di pagamento unico e sull’applicazione delle regole di condizionalità; - procedere senza ritardi ai necessari adattamenti economici, nell’ambito di un mercato sostenibile, caratterizzato da una migliore competitività e un maggiore orientamento al mercato; - raggiungere un equilibrio di mercato sostenibile, compatibile con i livelli di produzione interni e con gli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale; - disporre di un quadro politico a lungo termine che non richiede alcuna revisione intermedia nel 2008. In questo contesto la Commissione propone: - di ridurre il prezzo istituzionale comunitario del 39% in due anni, al netto dell’importo destinato alla ristrutturazione, in modo da garantire un equilibrio sostenibile del mercato europeo coerentemente con gli impegni internazionali dell’UE; - di finanziare il 60% delle perdite di reddito stimate connesse alla riduzione del 39% del prezzo istituzionale attraverso le dotazioni finanziarie nazionali destinate ai pagamenti diretti a favore degli agricoltori di ciascuno Stato membro; - di mantenere in vigore il regime delle quote di zucchero fino al termine della campagna 2014/15. Un settore comunitario dello zucchero competitivo e accettabile sotto il profilo sociale e ambientale Riguardo ai necessari adattamenti economici nel settore dello zucchero ha suscitato molte reticenze l’idea della trasferibilità delle quote tra Stati membri. Questa posizione rende improponibile la proposta di ridurre obbligatoriamente le quote in modo da preservare l’equilibrio del mercato interno a partire dal 2006/07, soprattutto alla luce delle conclusioni del panel dell’OMC sullo zucchero. Per questo stato necessario inquadrare diversamente il problema degli strumenti da porre in essere per ristrutturare il settore. La Commissione propone ora un regime di ristrutturazione del settore comunitario dello zucchero che si vuole ambizioso, volontario e temporaneo, da realizzare nell’arco di quattro anni. Il regime prevede: - un aiuto di ristrutturazione per tonnellata cospicuo e decrescente, da concedere agli zuccherifici e ai produttori di isoglucosio e di sciroppo di inulina dell’Unione europea per la chiusura degli stabilimenti e la rinuncia alla quota; - un pagamento complementare destinato a garantire ai bieticoltori di beneficiare fin dalla prima campagna di commercializzazione dell’intero pagamento diretto finale, qualora abbandonino la produzione a causa della chiusura, nell’ambito del regime di ristrutturazione, dello stabilimento presso il quale detengono diritti di fornitura di barbabietole da zucchero. Il regime di ristrutturazione sarà finanziato attraverso il prelievo di un importo specifico su tutte le quote applicabili agli edulcoranti. Il regime non si applicherà invece alle raffinerie a tempo pieno né alle imprese produttrici di zucchero delle regioni ultraperiferiche. La Commissione considera altresì che gli sviluppi a cui assistiamo nella politica dei biocarburanti offrano prospettive interessanti per il settore saccarifero. Per incoraggiare tali sviluppi, entro la fine del 2006 la Commissione modificherà la normativa in vigore in modo da permettere alle barbabietole da zucchero coltivate per fini non alimentari di beneficiare dei pagamenti per il ritiro dalla produzione e dell’aiuto di 45 EUR/ha a favore delle colture energetiche previsto dalla riforma della PAC del 2003. Compatibilità del regime europeo dello zucchero con gli impegni internazionali dell’Unione Ferma restando l’intenzione dichiarata dall’Unione europea di sopprimere progressivamente le sovvenzioni all’esportazione nell’ambito del ciclo di negoziati di Doha per lo sviluppo, la relazione della OMC preconizza una serie di modifiche per garantire il rispetto degli impegni assunti dalla CE in materia di sovvenzioni all’esportazione. Per mantenere un certo livello di produzione negli Stati membri che attualmente producono zucchero C, la Commissione propone: - di attribuire a tale Stati membri una quota supplementare di un milione di tonnellate; - al momento dell’assegnazione della quota supplementare ai produttori di zucchero, di procedere al prelievo di un importo unico per tonnellata corrispondente all’aiuto di ristrutturazione del primo anno. La Commissione ritiene che debbano essere mantenute le importazioni in esenzione da dazi doganali previste per i paesi meno sviluppati nell’ambito dell’iniziativa “Tutto tranne le armi”(EBA) a partire dalla campagna 2009/10 e che occorra garantire loro una prospettiva stabile a lungo termine per lo sviluppo delle rispettive economie. È opportuno che tali paesi beneficino delle stesse garanzie di prezzo previste dal Protocollo sullo zucchero ACP. Inoltre occorre evitare che le importazioni EBA siano sviate per spedire abusivamente nell’UE zucchero non originario dei paesi meno sviluppati, negoziando a tal fine una clausola di salvaguardia specifica a livello internazionale. Poiché tuttavia le raffinerie comunitarie non partecipano al regime di ristrutturazione, il prezzo minimo garantito all’importazione di zucchero del Protocollo ACP si allineerà gradualmente sul prezzo istituzionale comunitario; in questo modo i paesi fornitori di zucchero preferenziale beneficeranno di un lasso di tempo prima di subire la riduzione dei prezzi preferenziali dello zucchero greggio rispetto ai tagli dei prezzi a carico dei produttori europei. Attualmente in corso un dibattito con i paesi ACP sul documento di lavoro della Commissione[7] relativo ad un “Piano di azione recante misure di accompagnamento per i paesi firmatari del Protocollo sullo zucchero colpiti dalla riforma UE del regime dello zucchero”. Queste misure hanno lo scopo di aiutare i paesi firmatari del Protocollo sullo zucchero ad adeguarsi ai cambiamenti del mercato attraverso il rafforzamento della competitività del loro comparto saccarifero, la diversificazione delle loro attività economiche, oppure attraverso interventi per sostenere l’impatto sociale, economico e/o ambientale di tali cambiamenti. Oltre al dialogo in corso con la Croazia e con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, stato istituito un contingente tariffario[8] per l’Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Serbia e Montenegro a partire dal 1° luglio 2005. I cambiamenti proposti per il regime comunitario dello zucchero tengono conto anche delle conseguenze dell’adesione della Bulgaria della Romania. Ai tre elementi chiave del regime europeo dello zucchero fanno riscontro tre strumenti giuridici: le misure di riforma dell’organizzazione comune di mercato (OCM), le misure di ristrutturazione del settore europeo dello zucchero e le misure di sostegno diretto al reddito dei produttori di barbabietole da zucchero. 2. MISURE PROPOSTE PER LA RIFORMA DELLA OCM DELLO ZUCCHERO 2.1. Durata del regime dello zucchero Il regime europeo dello zucchero sarà mantenuto in vigore fino al termine della campagna 2014/15, senza revisione intermedia nel 2008. 2.2. Prezzi Intervento ed inizio della campagna saccarifera Per proseguire sulla via dell’abbandono dei meccanismi pubblici di intervento sui mercati comunitari si propone di abolire il regime di intervento e il prezzo d’intervento dello zucchero. Per agevolare l’attuazione delle riduzioni prezzo si propone di posticipare la data di inizio della campagna saccarifera dal 1º luglio al 1º ottobre a partire dalla campagna 2007/08. Prezzo di riferimento Il prezzo di intervento sarà sostituito da un prezzo di riferimento dello zucchero. Per rafforzare la competitività europea ed attenuare il divario con il prezzo del mercato mondiale, il prezzo di riferimento dello zucchero sarà fissato ad un livello del 39% inferiore all’attuale prezzo di intervento. La riduzione di prezzo sarà scaglionata in due anni a partire dalla campagna 2006/07. Il prezzo di riferimento servirà a determinare la soglia di attivazione dell’ammasso privato. Prezzo minimo della barbabietola Il prezzo minimo della barbabietola da zucchero stato calcolato in base alle riduzioni del prezzo di riferimento proposte, al netto dell’importo di ristrutturazione. Per tener conto dell’abbandono di un sistema rigido di sostegno dei prezzi attraverso la soppressione del meccanismo dell’intervento, stata tuttavia istituita una clausola di flessibilità che offre ai produttori di barbabietole da zucchero la possibilità di negoziare prezzi inferiori della barbabietola, fino al 10% più bassi del prezzo minimo garantito. Nell’allegato figura il calendario delle riduzioni dei prezzi. Rilevamento dei prezzi Sarà istituito un dispositivo di rilevamento dei prezzi dello zucchero che sarà operativo a partire dalla campagna 2006/07. 2.3. Quote Fissazione di una quota comunitaria unica L’attuale regime delle quote sarà semplificato attraverso la fusione delle quote di zucchero A e B in un’unica quota. Agli Stati membri attualmente produttori di zucchero C sarà attribuita una quota supplementare di un milione di tonnellate. Al momento dell’assegnazione della quota supplementare ai produttori di zucchero, si procederà al prelievo di un importo unico per tonnellata corrispondente all’aiuto di ristrutturazione del primo anno. Per garantire la coerenza globale del regime della quota unica sarà istituito un prelievo di eccedenza distinguendo chiaramente le diverse origini dello zucchero e garantendo la sicurezza giuridica del sistema. Riduzioni di quota Nel corso del periodo di ristrutturazione non vi sarà alcuna riduzione obbligatoria della quota. L’equilibrio del mercato sarà garantito attraverso i quantitativi della quota di zucchero che confluiranno nel regime di ristrutturazione e attraverso gli strumenti sotto descritti. Al termine del periodo di ristrutturazione si procederà, se necessario, a riduzioni di quota, applicando una percentuale forfettaria di riduzione alla quota totale di ogni Stato membro. Isoglucosio Data l’interconnessione tra i mercati dello zucchero e dell’isoglucosio, le riduzioni di prezzo proposte avranno un’incidenza anche sui redditi del settore comunitario dell’isoglucosio. È quindi necessario che tale settore sia posto in condizioni di beneficiare di economie di scala per poter disporre di una prospettiva di redditività economica a lungo termine. In questo contesto si propone un aumento progressivo e proporzionale delle quote di isoglucosio pari a 100 000 tonnellate all’anno per tre anni a partire dalla campagna 2006/07. 2.4. Strumenti a garanzia dell’equilibrio del mercato Meccanismo del riporto Analogamente a quanto previsto dall’attuale regime, gli zuccherifici potranno riportare ogni eventuale superamento della quota di una data campagna alla quota della campagna successiva. Meccanismo del ritiro La Commissione conserverà inoltre la possibilità di intervenire per riequilibrare il mercato, in una data campagna, ritirando dal mercato una percentuale dello zucchero di quota fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva. Nello stabilire la quota per la campagna successiva, la Commissione terrà conto tuttavia non solo dei quantitativi ritirati, ma anche dei quantitativi ai quali le imprese hanno rinunciato nel quadro del regime di ristrutturazione. Ammasso privato Si propone di attivare l’ammasso privato per dare la possibilità di ritirare temporaneamente determinati quantitativi di zucchero dal mercato. La Commissione lo autorizzerà, se del caso, se il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo di riferimento. I quantitativi ritirati dal mercato non potranno beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato. 2.5. Misure specifiche per le industrie chimiche e farmaceutiche Si propone di mantenere le attuali disposizioni che escludono dalle quote di produzione lo zucchero utilizzato per la produzione di alcole, incluso il rum, di bioetanolo e di lieviti e di estenderle ai quantitativi di zucchero utilizzati dalle industrie chimiche e farmaceutiche per ottenere prodotti finiti che richiedono un forte impiego di zucchero. Per tener conto della possibilità che le industrie chimiche e farmaceutiche non riescano, per un periodo prolungato, ad approvvigionarsi in zucchero ad un prezzo in linea con i prezzi del mercato mondiale, si propone di conservare il meccanismo della restituzione alla produzione per garantire l’adeguato approvvigionamento di tali industrie. Tuttavia, qualora dovessero insorgere altre difficoltà si potrà comunque prevedere la possibilità di indire un contingente tariffario specifico per le industrie chimiche e farmaceutiche. 2.6. Impegni internazionali Nel quadro del meccanismo del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento i titoli di importazione di zucchero preferenziale destinato alla raffinazione saranno riservati alle raffinerie a tempo pieno. Se necessario, sarà indetto un contingente tariffario complementare di importazione per garantire l’approvvigionamento di tali raffinerie. A partire dalla campagna 2009/10, quando l’iniziativa “Tutto tranne le armi” sarà a pieno regime, la gestione delle importazioni preferenziali sarà aperta anche ad altri operatori, comprese le raffinerie attive a tempo parziale. La Commissione conserverà la possibilità di garantire, se del caso, il rispetto degli impegni derivanti dal Protocollo sullo zucchero relativi ai quantitativi da importare al prezzo minimo di importazione garantito fino al 2007, oppure di nuovi impegni risultanti da futuri accordi di partenariato economico (APE). 3. MISURE PROPOSTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE EUROPEO DELLO ZUCCHERO 3.1. Regime di ristrutturazione La Commissione propone un regime di ristrutturazione del settore comunitario dello zucchero nuovo, volontario e temporaneo, che sarà attuato nell’arco di quattro campagne (2006/07 - 2009/10). Il fondo di ristrutturazione persegue tre obiettivi principali: innanzitutto offre incentivi per incoraggiare i produttori meno competitivi a cessare l’attività nel settore; in secondo luogo, stanzia risorse per sostenere l’impatto socio-ambientale della chiusura degli stabilimenti (finanziando piani sociali o programmi di riconversione e misure per il ripristino ambientale dei siti industriali); in terzo luogo, stanzia risorse a favore delle regioni più colpite dalla riforma. Le condizioni che permettono di beneficiare delle risorse del fondo di ristrutturazione saranno fissate a livello comunitario coerentemente con gli obiettivi economici, sociali e ambientali del fondo. Spetterà agli Stati membri controllare il rispetto delle suddette condizioni: l’aiuto di ristrutturazione potrà essere erogato solo a fronte del preciso impegno di rispettare tali condizioni da parte dello stabilimento che chiude. Il regime di ristrutturazione sarà finanziato attraverso il prelievo di un importo specifico per tonnellata, nell’arco di tre anni, su tutte le quote applicabili agli edulcoranti. L’importo del contributo di ristrutturazione sarà fissato in 126,40 EUR/t nel 2006/07, in 91,00 EUR/t nel 2007/08 e in 64,50 EUR/t nel 2008/09. Il regime offre un aiuto per tonnellata cospicuo e decrescente, esclusivamente agli stabilimenti che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che intendono cessare la produzione. Nel primo anno l’aiuto sarà fissato in 730 euro per tonnellata di quota e scenderà gradualmente a 420 euro per tonnellata di quota nel quarto anno. Per incoraggiare gli operatori a partecipare da subito al regime, saranno ammessi al beneficio dell’aiuto di ristrutturazione gli stabilimenti che cessano l’attività a partire dal 1° luglio 2005. Inoltre, a partire dalla campagna 2008/09 una parte dell’aiuto di ristrutturazione potrà essere destinata a misure di diversificazione nelle regioni più colpite dalla riforma dello zucchero. Occorre tener presenti anche le altre possibilità offerte dagli strumenti della politica europea di coesione per sostenere la ristrutturazione dell’economia e il mantenimento della manodopera nelle zone particolarmente colpite dalle conseguenze della riforma. 3.2. Pagamento complementare per i produttori di barbabietole da zucchero Grazie al bilancio del regime di ristrutturazione sarà possibile concedere ai bieticoltori un pagamento complementare, per garantire loro la possibilità di beneficiare dell’intero pagamento diretto finale a partire dal primo anno della riduzione di prezzo se sono costretti ad abbandonare la produzione a causa della chiusura dello stabilimento presso il quale detengono diritti di fornitura di barbabietole da zucchero. 4. MISURE PROPOSTE PER L’AIUTO DIRETTO AL REDDITO AI PRODUTTORI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO La Commissione propone di erogare pagamenti diretti agli agricoltori basandosi globalmente su quanti hanno prodotto barbabietole da zucchero di quota nel corso del periodo di riferimento storico 2000-2002. Tuttavia, per ragioni di equità, gli Stati membri avranno la possibilità di applicare una certa flessibilità nel calcolo del pagamento diretto ai singoli agricoltori in funzione di un altro periodo. Le dotazioni finanziarie nazionali che saranno assegnate a ciascuno Stato membro per i pagamenti diretti copriranno il 60% delle perdite di reddito stimate derivanti dalla riduzione in due tappe del 39% del prezzo istituzionale. La perdita di reddito stata stimata tenendo conto della modifica del prezzo minimo ponderato della barbabietola da zucchero in ciascuno Stato membro, moltiplicato per la quantità compresa nella quota (cfr. allegato 2). Gli Stati membri riceveranno anche una dotazione finanziaria supplementare destinata a compensare gli agricoltori stabiliti sul loro territorio che forniscono cicoria per la produzione di sciroppo di inulina. Il pagamento diretto a favore delle regioni ultraperiferiche sarà integrato nel quadro dei programmi POSEI, attualmente all’esame, e sarà pertanto escluso del regime di pagamento unico. Inoltre le regioni ultraperiferiche francesi, che erano le sole a beneficiare di un aiuto allo smercio, riceveranno un importo supplementare corrispondente alle attuali misure di smercio nel corso del periodo di riferimento. 5. IMPATTO FINANZIARIO DELLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLO ZUCCHERO Per il periodo in esame la riforma proposta rispetta lo scenario di spesa invariata previsto al momento della presentazione delle proposte di riforma della PAC nel gennaio 2003. Il costo delle nuove misure proposte per il settore, di cui l’aiuto diretto disaccoppiato al reddito degli agricoltori costituisce la parte principale, sarà compensato principalmente dai risparmi che permetterà di realizzare la forte riduzione delle spese per restituzioni all’esportazione e la soppressione dell’aiuto alla raffinazione. Una volta pienamente attuate le misure proposte per il settore, il costo annuo del sostegno diretto al reddito ammonterà a 1 542 milioni di euro. Le spese per il regime di ammasso privato dovrebbero essere contenute e concretizzarsi solo se il prezzo di mercato rischia di scendere molto al di sotto del prezzo di riferimento. Per il finanziamento del regime di ristrutturazione, infine, sarà prelevato un contributo di ristrutturazione ad hoc che andrà ad alimentare il fondo di ristrutturazione. Per le tre campagne dal 2006/07 al 2008/09 il gettito di tale contributo ammonterà a 4 225 milioni di euro e l’aiuto di ristrutturazione sarà concesso per quattro campagne (dal 2006/07 al 2009/10). Allegato 1 – Prezzi istituzionali proposti nel settore comunitario dello zucchero Periodo di riferimento | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | Prezzo istituzionale / di riferimento dello zucchero (EUR/t) | 631,9 | 631,9 | 476,5 | 449,9 | 385,5 | Prezzo istituzionale / di riferimento dello zucchero, al netto del contributo di ristrutturazione (EUR/t) | 631,9 | 505,5 | 385,5 | 385,5 | 385,5 | Contributo di ristrutturazione (EUR/t) | – | 126,4 | 91,0 | 64,5 | – | Prezzo minimo della barbabietola da zucchero (EUR/t)* | 43,63 | 32,86 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | * Per il periodo di riferimento il prezzo minimo della barbabietola da zucchero è la media ponderata dell’UE-15. | Allegato 2 – Dotazioni finanziarie per l’aiuto diretto al reddito degli agricoltori ( in milioni di euro ) a) | 1212 91 | Barbabietole da zucchero | 1212 92 00 | Canne da zucchero | b) | 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido | c) | 1702 20 | Zucchero e sciroppo d’acero | 1702 60 95 | Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio e il glucosio | 1702 90 60 | Succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 1702 90 71 | Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio | 1702 90 99 | Maltodestrina e isoglucosio | 2106 90 59 | Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina | d) | 1702 30 10 | Isoglucosio | 1702 40 10 | 1702 60 10 | 1702 90 30 | e) | 1702 60 80 | Sciroppo di inulina | 1702 90 80 | f) | 1703 | Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero | g) | 2106 90 30 | Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati | h) | 2303 20 | Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero | 2. La campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/07 inizia il 1º luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) “zuccheri bianchi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; 2) “zuccheri greggi”: gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico; 3) “isoglucosio”: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio; 4) “sciroppo di inulina”: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio; 5) “zucchero di quota”, “isoglucosio di quota” e “sciroppo di inulina di quota”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell’impresa; 6) “zucchero industriale”, “isoglucosio industriale” e “sciroppo di inulina industriale”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui al punto 5), destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all’articolo 13, paragrafo 2; 7) “zucchero eccedente”, “isoglucosio eccedente” e “sciroppo di inulina eccedente”: la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5) e 6); 8) “barbabietole di quota”: le barbabietole trasformate in zucchero di quota; 9) “contratto di fornitura”: il contratto stipulato tra il venditore e l’impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero; 10) “accordo interprofessionale”: a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d’altro lato, da un’organizzazione di venditori anch’essa riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero, oppure d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti; 11) “zucchero ACP/India”: zucchero di cui al codice NC 1701, originario degli Stati indicati nell’allegato VI ed importato nella Comunità in forza: - del Protocollo n. 3 all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE oppure - dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna; 12) “raffineria a tempo pieno”: un’unità di produzione la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero greggio o di sciroppo prodotto prima della fase della cristallizzazione, comprese le unità di produzione che hanno raffinato zucchero di canna nell’anno 2004. TITOLO IIM ercato interno CAPITOLO 1 PREZZI Articolo 3 Prezzi di riferimento 1. Per lo zucchero bianco, i prezzi di riferimento sono pari a: a) 631,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07; b) 476,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/08; c) 449,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/09; d) 385,5 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2009/10. 2. Per lo zucchero greggio, i prezzi di riferimento sono pari a: a) 496,8 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07; b) 394,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2007/08; c) 372,9 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2008/09; d) 319,5 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/10. 3. I prezzi di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per merce non imballata, franco fabbrica, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall’acquirente. Essi si applicano allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo descritta nell’allegato I. Articolo 4 Rilevamento dei prezzi La Commissione istituisce un sistema di informazione sui prezzi di mercato dello zucchero, che comprende un dispositivo di pubblicazione dei prezzi rappresentativi del mercato dello zucchero. Tale dispositivo si basa sulle informazioni presentate dalle imprese produttrici di zucchero bianco o dagli operatori attivi negli scambi commerciali di zucchero. Articolo 5 Prezzo minimo della barbabietola 1. Il prezzo minimo della barbabietola di quota pari a: a) 32,86 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2006/07; b) 25,05 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08. Tuttavia, il prezzo minimo della barbabietola di quota può essere ridotto del 10% al massimo nell’ambito di un accordo interprofessionale. 2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero della qualità tipo descritta nell’allegato I. 3. Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietola di quota atta ad essere trasformata in zucchero e destinata alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. 4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo di eccedenza di cui all’articolo 15, le imprese produttrici di zucchero adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota. Articolo 6 Accordi interprofessionali 1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto, di fornitura, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole stabilite nell’allegato II. 2. Le condizioni di compravendita delle barbabietole e delle canna da zucchero sono disciplinate da accordi interprofessionali stipulati tra i produttori comunitari di queste materie prime e le imprese produttrici di zucchero comunitarie. 3. Nei contratti di fornitura si fa una distinzione tra le barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di: - zucchero di quota o - zucchero fuori quota. 4. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni: a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 3 per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero previsto come base nel contratto, b) la resa corrispondente stimata. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari. 5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura per un quantitativo di barbabietole corrispondente al loro zucchero di quota, al prezzo minimo delle barbabietole di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo delle barbabietole di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero. 6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3 e 4. 7. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro può prendere, nel quadro del presente regolamento, le misure necessarie per tutelare gli interessi delle parti. CAPITOLO 2PRODUZIONE ENTRO QUOTA Articolo 7 Ripartizione delle quote 1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell’allegato III. 2. Gli Stati membri assegnano una quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e accreditata a norma dell’articolo 17. Ad ogni impresa assegnata una quota pari al totale delle quote A e B assegnate alla stessa impresa a norma del regolamento (CE) n. 1260/2001 per la campagna 2005/06. 3. In caso di assegnazione di una quota ad un’impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero. Articolo 8 Quota supplementare di zucchero 1. Entro il 31 luglio 2006 le imprese che nel corso della campagna 2004/05 hanno prodotto zucchero C ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono chiedere al rispettivo Stato membro di stabilimento l’assegnazione di una quota supplementare nei limiti del quantitativo complessivo indicato nell’allegato IV. Le quote supplementari sono assegnate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. 2. Qualora la domanda di quote supplementari superi il quantitativo nazionale disponibile, lo Stato membro interessato procede ad una riduzione proporzionale dei quantitativi da assegnare. 3. Le quote supplementari assegnate alle imprese a norma dei paragrafi 1 e 2 sono soggette ad un prelievo unico. Il suo importo fissato allo stesso livello dell’aiuto per la ristrutturazione applicabile nel corso della campagna 2006/07 ed prelevato per tonnellata di quota supplementare assegnata. 4. Lo Stato membro addebita l’intero prelievo unico versato in virtù del paragrafo 3 alle imprese stabilite sul suo territorio a cui stata assegnata una quota supplementare. Le imprese produttrici di zucchero versano il prelievo unico entro un termine da stabilirsi dagli Stati membri, che non può essere posteriore al 28 febbraio 2007. 5. Le quote supplementari non si considerano assegnate alle imprese produttrici di zucchero che non abbiano versato il prelievo unico entro il 28 febbraio 2007. Articolo 9 Quota supplementare di isoglucosio Per la campagna di commercializzazione 2006/07 alla quota totale di isoglucosio fissata nell’allegato III aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per entrambe le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 alla quota totale di isoglucosio della campagna precedente aggiunta una quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alla quota di isoglucosio loro assegnata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2. Articolo 10 Gestione delle quote 1. Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, le quote fissate nell’allegato III sono adattate entro il 30 settembre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/07 ed entro e non oltre la fine di febbraio della campagna precedente per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Gli adeguamenti tengono conto dei risultati dell’applicazione dell’articolo 8, del paragrafo 2 del presente articolo, dell’articolo 14 e dell’articolo 19 del presente regolamento e dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2005 (regolamento ristrutturazione). 2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n..../2005 del Consiglio (regolamento ristrutturazione), la Commissione decide entro la fine del febbraio 2010, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/11. 3. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese. Articolo 11 Riassegnazione della quota nazionale 1. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese secondo le regole stabilite nell’allegato V e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero. Lo Stato membro non può tuttavia ridurre la quota di un’impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio, stabilita nel proprio territorio, di oltre il 10% della quota assegnatale. 2. Lo Stato membro assegna i quantitativi ritirati a norma del paragrafo 1 ad una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote. CAPITOLO 3PRODUZIONE FUORI QUOTA Articolo 12 Campo d’applicazione Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 7: a) utilizzato per la trasformazione di alcuni prodotti indicati all’articolo 13, oppure b) riportato alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, a norma dell’articolo 14, oppure c) utilizzato ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. ..../2005. Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo di eccedenza di cui all’articolo 15. Articolo 13 Zucchero industriale 1. Lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 2 qualora: a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi accreditati a norma dell’articolo 17; b) siano stati consegnati all’utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva. 2. Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, la Commissione redige l’elenco dei prodotti per la cui produzione utilizzato zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale. L’elenco comprende in particolare: a) alcole, rum, lieviti vivi e “Rinse appelstroop”; b) prodotti industriali senza zucchero, ma la cui lavorazione richiede l’impiego di un quantitativo di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina superiore al 50% del peso del prodotto finito; c) prodotti dell’industria chimica o farmaceutica il cui tenore di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina superiore al 50% del peso del prodotto finito. 3. I prodotti elencati all’articolo 1, punto 1, lettere da b) a e) possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo. Possono beneficiare della restituzione alla produzione soltanto lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) del presente articolo che non sono esportati nei paesi terzi. La restituzione alla produzione fissata tenendo conto, in particolare, delle spese che l’industria dovrebbe sostenere per lo zucchero importato, in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale, e del prezzo dello zucchero eccedente disponibile sul mercato comunitario, oppure del prezzo di riferimento in assenza di zucchero eccedente. Articolo 14 Riporto di zucchero eccedente 1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione di zucchero eccedente, di isoglucosio eccedente o di sciroppo di inulina eccedente. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione irrevocabile. 2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1: a) informano lo Stato membro entro il 31 gennaio della campagna di commercializzazione in corso dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina da riportare; b) si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso. Tuttavia, la data del 31 gennaio di cui al primo comma, lettera a), sostituita: a) per le imprese stabilite in Spagna, dal 15 aprile, qualora si tratti di produzione di zucchero di barbabietole e dal 20 giugno, qualora si tratti di produzione di zucchero di canna; b) per le imprese stabilite nel Regno Unito, dal 15 febbraio; c) per le imprese stabilite nei dipartimenti francesi di Oltremare della Guadalupa e della Martinica, dal 30 aprile. 3. Se la produzione definitiva della campagna di commercializzazione considerata inferiore a quella stimata alla data della decisione di riporto di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adattato con efficacia retroattiva. 4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva. Articolo 15 Prelievo di eccedenza 1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo di eccedenza: a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell’articolo 14 e i quantitativi di cui all’articolo 12, lettera c); b) lo zucchero industriale, l’isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data da stabilirsi, la trasformazione in uno dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2; c) lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell’articolo 19 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3. 2. Il prelievo di eccedenza fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1. 3. Lo Stato membro addebita il prelievo di eccedenza, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione. CAPITOLO 4GESTIONE DEL MERCATO <}98{> Articolo 16 Tassa sulla produzione 1. A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/08 riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti. 2. La tassa sulla produzione fissata a 12 euro per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio, la tassa sulla produzione pari al 50% della tassa applicabile allo zucchero. 3. Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato in virtù del paragrafo 1, alle imprese stabilite sul suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione. Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione. 4. Le imprese comunitarie produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canne da zucchero o ai fornitori di cicoria. Articolo 17 Accreditamento degli operatori 1. A richiesta, gli Stati membri accreditano le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero gli operatori che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati nell’articolo 13, paragrafo 2, a condizione che questi: a) comprovino la propria capacità professionale di produzione; b) accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli previsti dal presente regolamento; c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca dell’accreditamento. 2. Le imprese accreditate forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione: a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro; b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni delle scorte di zucchero; c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita. Articolo 18 Ammasso privato Se nel corso di un periodo rappresentativo il prezzo medio comunitario registrato si situa al di sotto del prezzo di riferimento ed prevedibile che si mantenga a tale livello, tenendo conto della situazione del mercato, può essere concesso un aiuto per l’ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui stata assegnata una quota di zucchero. Articolo 19 Ritiro di zucchero dal mercato 1. Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo prossimo al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli obblighi della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, può essere ritirata dal mercato una percentuale, uniforme per tutti gli Stati membri, di zucchero di quota, di isoglucosio di quota e di sciroppo di inulina di quota fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso nella stessa campagna di commercializzazione il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero greggio di importazione destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, ridotto della stessa percentuale. 2. La percentuale di ritiro di cui al paragrafo 1 fissata entro il 31 ottobre della relativa campagna di commercializzazione in base alle tendenze del mercato stimate per la stessa campagna. 3. Le imprese detentrici di quote hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, nel corso del periodo di ritiro, i quantitativi di zucchero corrispondenti all’applicazione della percentuale di cui al paragrafo 1 alla propria produzione entro quota nel corso della relativa campagna di commercializzazione. I quantitativi di zucchero ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Tuttavia, tenendo conto delle prevedibili tendenze del mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirati come: - zucchero eccedente, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente, atto a diventare zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale, oppure - una quota di produzione supplementare. 4. Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità inadeguato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2 si può decidere che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina ritirati dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro. Articolo 20 Ammasso secondo altri regimi Lo zucchero ammassato in virtù di una delle misure di cui all’articolo 14, all’articolo 18 o all’articolo 19 nel corso di una campagna di commercializzazione non può essere soggetto ad ammasso nell’ambito di altri regimi. TITOLO IIIS cambi con i paesi terzi CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI COMUNI SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Articolo 21 Nomenclatura combinata Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento inserita nella tariffa doganale comune. Articolo 22 Principi generali Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; b) l’applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente. Articolo 23 Titoli di importazione e di esportazione 1 Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione o di esportazione. Tuttavia, possono essere previste deroghe se per la gestione di determinate importazioni di zucchero non sono necessari titoli di importazione. 2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione degli articoli 28 e 32 del presente regolamento, dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001 e dell’applicazione degli accordi conclusi in forza dell’articolo 133 e dell’articolo 300 del trattato. 3. I titoli di importazione e di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’importazione o dell’esportazione dei prodotti nel corso del periodo di validità del titolo. Salvo forza maggiore, la cauzione incamerata, in tutto o in parte, se l’importazione o l’esportazione non sono realizzate entro il periodo di validità o lo sono solo parzialmente. 4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Articolo 24 Regime di perfezionamento attivo Nella misura necessaria al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il ricorso al regime di perfezionamento attivo può essere totalmente o parzialmente vietato per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Articolo 25 Misure di salvaguardia 1. Qualora per effetto delle importazioni o delle esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, subisca o rischi di subire turbative gravi che possano compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 33 del trattato, si possono applicare agli scambi misure adeguate, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, fintantoché sussista la suddetta turbativa o minaccia di turbativa. 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l’adozione delle misure necessarie. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione a norma del paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui gli sono state deferite. 4. Tuttavia, le misure applicabili ai membri dell’Organizzazione mondiale del commercio, adottate in virtù del presente articolo, si applicano in ottemperanza al regolamento (CE) n. 3285/94. CAPITOLO 2DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI Articolo 26 Dazi all’importazione 1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 si applicano le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune. 2. In deroga al paragrafo 1, per garantire l’adeguato approvvigionamento del mercato comunitario mediante l’importazione dai paesi terzi la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l’applicazione di dazi all’importazione sui seguenti prodotti: - zucchero greggio destinato alla raffinazione, di cui ai codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10, - melassi di cui al codice NC 1703. 3. Se la restituzione alla produzione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, non garantisce l’approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, la Commissione può sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l’applicazione dei dazi all’importazione sullo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e sull’isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30. Articolo 27 Gestione delle importazioni 1. Per evitare o reprimere eventuali effetti pregiudizievoli sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, l’importazione di uno o più di questi prodotti all’aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune soggetta al pagamento di un dazio all’importazione addizionale se sono soddisfatte le condizioni da stabilirsi dalla Commissione a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. 2. Le importazioni realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dalla Comunità all’Organizzazione mondiale del commercio ("prezzo limite") possono essere assoggettate al versamento di un dazio addizionale all’importazione. I prezzi all’importazione da prendere in considerazione per l’imposizione di un dazio addizionale all’importazione sono determinati in base ai prezzi di importazione cif della partita di cui trattasi. I prezzi cif all’importazione sono verificati a tal fine in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione dello stesso prodotto. 3. Può essere altresì imposto un dazio addizionale all’importazione se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 supera un livello determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come la percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti («volume limite»). Articolo 28 Contingenti tariffari 1. I contingenti tariffari di importazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto legislativo del Consiglio, sono indetti e gestiti dalla Commissione in base a modalità da adottarsi secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. 2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato: a) un metodo basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"); b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all’atto della presentazione delle domande (metodo dell’esame simultaneo); c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati"). 3. I metodi di gestione adottati tengono conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l’equilibrio. Articolo 29 Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione 1. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 1 796 351 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco. 2. I titoli d’importazione di zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati esclusivamente alle raffinerie a tempo pieno per quantitativi inferiori al fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al paragrafo 1. I titoli sono rilasciati per il 75% a favore di zucchero ACP/India prima che a tutti gli altri zuccheri. I titoli sono trasferibili solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Il presente paragrafo si applica per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e per i primi tre mesi di ciascuna delle campagne di commercializzazione successive. 3. L’applicazione di dazi all’importazione sullo zucchero di canna destinato alla raffinazione di cui al codice NC 1701 11 10, originario degli Stati elencati nell’allegato VI, sospesa per il quantitativo complementare necessario a permettere l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie a tempo pieno in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09. Il quantitativo complementare fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, in base al bilancio tra il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento, di cui al paragrafo 1, e la stima del fabbisogno di zucchero greggio per la relativa campagna di commercializzazione. Tale bilancio può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, nel corso della campagna di commercializzazione e può basarsi sulle stime storiche forfettarie dello zucchero greggio destinato al consumo. Articolo 30 Prezzo garantito 1. I prezzi garantiti fissati per lo zucchero ACP/India si applicano alle importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio della qualità tipo proveniente: a) dai paesi meno sviluppati nell’ambito del regime di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2501/2001; b) dagli Stati elencati nell’allegato VI del presente regolamento per il quantitativo complementare di cui all’articolo 29, paragrafo 3. 2. Le domande di titoli di importazione per lo zucchero che beneficia di un prezzo garantito sono accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità del paese esportatore che certifica che lo zucchero risponde alle norme previste dal regime applicabile. Articolo 31 Impegni nell’ambito del Protocollo sullo zucchero Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate misure per garantire che lo zucchero ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CEE e dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna. Se necessario, tali misure possono derogare all’articolo 29 del presente regolamento. CAPITOLO 3DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE ESPORTAZIONI Articolo 32 Campo di applicazione delle restituzioni all’esportazione 1. Nella misura necessaria per consentire l’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII, sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per lo zucchero ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. 2. Può essere prevista una restituzione all’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere d), e) e g), come tali o sotto forma di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII. In tal caso, l’ammontare della restituzione fissato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare di quanto segue: a) della restituzione applicabile all’esportazione dei prodotti di cui al codice NC 1702 30 91; b) della restituzione applicabile all’esportazione dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c); c) degli aspetti economici delle esportazioni previste. 3. La restituzione concessa per lo zucchero greggio della qualità tipo definita nell’allegato I non può essere superiore al 92% di quella concessa per lo zucchero bianco. Tuttavia questo limite non si applica alle restituzioni da fissare per lo zucchero candito. 4. La restituzione all’esportazione di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali. Articolo 33 Fissazione della restituzione all’esportazione 1. I quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione sono assegnati secondo il metodo: a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato, che consente l’utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell’efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori, b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione. 2. La restituzione all’esportazione la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario. La restituzione all’esportazione fissata secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. La restituzione può essere fissata: a) periodicamente, b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era applicata in passato. Le restituzioni all’esportazione fissate periodicamente possono, in caso di necessità, essere modificate nell’intervallo dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. 3. Per i prodotti di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali, la restituzione all’esportazione concessa soltanto a richiesta e su presentazione di un titolo d’esportazione. L’importo della restituzione all’esportazione per i prodotti di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, esportati come tali quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile a tale data: a) alla destinazione indicata sul titolo; o, in alternativa: b) se del caso, per l’effettiva destinazione qualora sia diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l’importo applicabile non superiore all’importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo. 4. L’applicazione del disposto dei paragrafi 1 e 2 può essere estesa ai prodotti esportati sotto forma di prodotti trasformati elencati nell’allegato VII, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio[13]. Le relative modalità di applicazione sono adottate secondo la medesima procedura. Articolo 34 Limiti delle esportazioni Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300 del trattato garantito sulla scorta dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi. Articolo 35 Restrizioni alle esportazioni 1. Qualora sul mercato mondiale i corsi o i prezzi di uno o più dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l’approvvigionamento del mercato comunitario e tale situazione rischi di persistere e di aggravarsi, possono essere adottate misure appropriate in situazioni di grave emergenza. 2. Le misure adottate a norma del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato. TITOLO IVD isposizioni generali e finali CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 36 Aiuti di Stato Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Articolo 37 Turbative del mercato In caso di incremento significativo o riduzione significativa dei prezzi registrati sul mercato comunitario e qualora: - siano già state adottate tutte le misure previste dagli altri articoli del presente regolamento, - la situazione rischi di continuare a perturbare o a minacciare di perturbare il mercato, possono essere adottate ulteriori misure necessarie. Articolo 38 Comunicazioni Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Articolo 39 Comitato di gestione per lo zucchero 1. La Commissione assistita da un comitato, il comitato di gestione per lo zucchero (in seguito denominato "il comitato"). 2. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE fissato a un mese. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 40 Modalità di applicazione 1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) le modalità di applicazione degli articoli 3–6, in particolare quelle relative alle maggiorazioni e riduzioni dei prezzi da applicare per differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per il prezzo di riferimento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e per il prezzo minimo di cui all’articolo 5, paragrafo 3; b) le modalità di applicazione degli articoli 7–10; c) le modalità di applicazione degli articoli 13, 14 e 15, in particolare le condizioni di concessione delle restituzioni alla produzione, il loro importi e i quantitativi ammissibili; d) le modalità di applicazione relative alla fissazione e alla comunicazione degli importi di cui agli articoli 8, 15 e 16; e) le modalità di applicazione degli articoli 26, 27 e 28. Tali modalità possono riguardare, in particolare, i) le sospensioni di cui all’articolo 26, paragrafi 2 e 3, che possono essere stabilite nell’ambito di una procedura di gara; ii) la determinazione dei prodotti ai quali si applicano dazi all’importazione addizionali ai sensi dell’articolo 27; iii) i contingenti tariffari annui di cui all’articolo 28, paragrafo 1, se necessario adeguatamente scaglionati nell’arco dell’anno, e la determinazione del metodo di gestione da applicare che include, secondo i casi: - garanzie circa la natura, la provenienza e l’origine del prodotto; - disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare le garanzie di cui al primo trattino; - le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione; f) le modalità di applicazione dell’articolo 38; g) le modalità di applicazione del capitolo 3 del titolo III, che possono comprendere in particolare: i) modalità di applicazione della ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati; ii) l’adozione delle misure appropriate di cui all’articolo 35; 2. Inoltre, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottati: a) i criteri per la ripartizione tra i venditori di barbabietola, da parte delle imprese produttrici di zucchero, dei quantitativi di barbabietola che devono formare oggetto prima della semina di contratti di fornitura, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4; b) modifiche degli allegati I e II; c) le modalità di applicazione degli articoli 16–19, in particolare: i) le informazioni supplementari che devono presentare gli operatori accreditati; ii) i criteri per le sanzioni, le sospensioni e la revoca dell’accreditamento degli operatori; iii) la concessione degli aiuti e l’importo degli aiuti per l’ammasso privato di cui all’articolo 18; iv) la percentuale di ritiro dal mercato di zucchero di quota, di cui all’articolo 19, paragrafo 1; v) le condizioni per il pagamento del prezzo minimo qualora lo zucchero ritirato sia venduto sul mercato comunitario in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 4; d) le regole per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 1; e) le modalità di applicazione degli articoli 29 e 30, e in particolare per rispettare gli impegni internazionali: i) modifiche della definizione di cui all’articolo 2, punto 11); ii) modifiche dell’allegato VI; f) le modalità di applicazione dell’articolo 37. [Articolo 41 Modifiche del regolamento (CEE) n. 2005/94 All’articolo 24 del regolamento ( CE) n. .…/2005, il testo del paragrafo 2 sostituito dal seguente: "2. La Comunità finanzia le misure previste dai titoli II e III limitatamente ai seguenti massimali annui: Esercizio finanziario 2007 | Esercizio finanziario 2008 e successivi: | Dipartimenti francesi di Oltremare | 126,6 | 143,9 | Azzorre e Madera | 77,9 | 78,2 | Canarie | 127,3 | 127,3"][14] | Articolo 42 Misure specifiche Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, sono adottate le misure necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi pratici e specifici. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario. Articolo 43 Disposizioni finanziarie Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell’adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento. CAPITOLO 2DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 44 Misure transitorie Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, possono essere adottate le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 1260/2001 a quella definita dal presente regolamento. Articolo 45 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1260/2001 abrogato. Articolo 46 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dalla campagna 2006/07. Il titolo II si applica fino alla fine della campagna 2014/15. Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I QUALITÀ TIPO Punto I Qualità tipo delle barbabietole Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche: a) qualità sana, leale e mercantile; b) contenuto in zucchero del 16% all’atto del ricevimento. Punto II Qualità tipo dello zucchero bianco 1. Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche: a) qualità sana, leale e mercantile; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole, b) polarizzazione minima: 99,7°; c) umidità massima: 0,06%; d) tenore massimo di zucchero invertito: 0,04%; e) il numero di punti determinato conformemente al paragrafo 2 non supera complessivamente 22, né: - 15 per il tenore di ceneri, - 9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell’Istituto per la tecnologia agricola e l’industria saccarifera di Brunswick, in appresso denominato "metodo Brunswick", - 6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell’International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato "metodo Icumsa". 2. Si ha un punto: a) per ogni 0,0018% di tenore di ceneri determinato secondo il metodo Icumsa a 28° Brix; b) per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick; c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo Icumsa. 3. I metodi per la determinazione degli elementi di cui al paragrafo 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento. Punto III Qualità tipo dello zucchero greggio 1. Lo zucchero greggio della qualità tipo uno zucchero che ha un rendimento del 92%. 2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione: a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro; b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due; c) un’unità. 3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione. ALLEGATO II CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE Punto I Ai fini del presente allegato per “parti contraenti” si intendono: a) le imprese produttrici di zucchero, in appresso denominate "il fabbricante"; b) i venditori di barbabietole, in appresso denominati "il venditore". Punto II 1. Il contratto di fornitura stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota. 2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole. Punto III 1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino e, se del caso, secondo trattino. Per i quantitativi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all’articolo 5, paragrafo 1. 2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l’indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto. La scala elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero. 3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, tutte le sue forniture, convertite a norma del precedente paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura. 4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, primo trattino, produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 3, primo trattino. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. Punto IV 1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente punto sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni. Punto V 1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole. 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. 3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente. 4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi. Punto VI 1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole. 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. Punto VII 1. Il contratto di fornitura prevede che l’accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all’atto del ricevimento. 2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un’eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell’intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni. Punto VIII Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti: a) insieme dal fabbricante e dall’organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale; b) dal fabbricante, sotto il controllo dell’organizzazione professionale dei produttori di barbabietole; c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo. Punto IX 1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante, per l’intero quantitativo delle barbabietole fornite: a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite; b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate o essiccate e melassate; c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione; d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe. Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma. 2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Punto X 1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d’acquisto delle barbabietole. 2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione. Punto XI Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato. Punto XII 1. L’accordo interprofessionale di cui al punto I, paragrafo 3, lettera b), prevede una clausola di arbitraggio. 2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato. 3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare: a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota; b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4; c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2; d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre; e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura; f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d’inizio delle consegne delle barbabietole; g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive; h) indicazioni riguardanti: i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b), ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c), iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d); i) il ritiro delle polpe da parte del venditore; j) fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell’eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero. Punto XIII In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione. Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa. ALLEGATO III QUOTE NAZIONALI E REGIONALI Stati membri o regioni (1) | ZUCCHERO (2) | ISOGLUCOSIO (3) | SCIROPPO DI INULINA (4) | Belgio | 819 812 | 71 592 | 215 247 | Repubblica ceca | 454 862 | – | – | Danimarca | 420 746 | – | – | Germania | 3 416 896 | 35 389 | – | Grecia | 317 502 | 12 893 | – | Spagna | 996 961 | 82 579 | – | Francia (metropolitana) | 3 288 747 | 19 846 | 24 521 | Dipartimenti francesi di Oltremare | 480 245 | – | – | Irlanda | 199 260 | – | – | Italia | 1 557 443 | 20 302 | – | Lettonia | 66 505 | – | – | Lituania | 103 010 | – | Ungheria | 401 684 | 137 627 | – | Paesi Bassi | 864 560 | 9 099 | 80 950 | Austria | 387 326 | – | – | Polonia | 1 671 926 | 26 781 | – | Portogallo (continentale) | 69 718 | 9 917 | – | Regione autonoma delle Azzorre | 9 953 | – | – | Slovacchia | 207 432 | 42 547 | – | Slovenia | 52 973 | – | – | Finlandia | 146 087 | 11 872 | – | Svezia | 368 262 | – | – | Regno Unito | 1 138 627 | 27 237 | – | TOTALE | 17 440 537 | 507 680 | 320 718 | ALLEGATO IVQUOTE SUPPLEMENTARI PER LO ZUCCHERO Stati membri | Quota supplementare | Belgio | 62 489 | Repubblica ceca | 20 070 | Danimarca | 31 720 | Germania | 238 560 | Francia (metropolitana) | 351 695 | Lituania | 8 985 | Paesi Bassi | 66 875 | Austria | 18 486 | Polonia | 100 551 | Svezia | 17 722 | Regno Unito | 82 847 | TOTALE | 1 000 000 | ALLEGATO VMODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO Punto I Ai fini del presente allegato si intende per: a) fusione di imprese: l’unificazione di due o più imprese in un’unica impresa; b) cessione di un’impresa: il trasferimento o l’assorbimento del patrimonio di un’impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese; c) cessione di uno stabilimento: il trasferimento della proprietà di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell’impresa che trasferisce la proprietà; d) affitto di uno stabilimento: il contratto di affitto di un’unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un’impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l’entrata in vigore dell’affitto l’impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un’unica impresa che produce zucchero. Punto II 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue: a) in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione; b) in caso di cessione di un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all’impresa cessionaria la quota dell’impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l’assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse; c) in caso di cessione di uno zuccherificio, lo Stato membro diminuisce la quota dell’impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell’impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita. 2. Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un’impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l’assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall’impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne. 3. In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate dal paragrafo 1: a) di un’impresa produttrice di zucchero; b) di uno o più stabilimenti di un’impresa produttrice di zucchero; lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all’impresa alla quale intendono consegnare queste ultime. 4. In caso di applicazione della deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari in che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto. 5. In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un’impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell’impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all’impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero. Se l’affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui al punto I, lettera d), l’adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l’affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l’obbligo di annullare l’adeguamento. 6. Quando un’impresa produttrice di zucchero non più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa comunitaria nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti. 7. Lo Stato membro che concede ad un’impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d’intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità od una parte delle quote ad una o più imprese per la produzione di zucchero. Punto III In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d’isoglucosio a una o più imprese che detengano o no una quota di produzione. Punto IV Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se: a) sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate; b) lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero; c) riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale fissata la quota nell’allegato III. Punto V Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1º ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo, le misure previste ai Punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso. Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1º maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai Punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva. Punto VI In caso di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva. Punto VII In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo le date limite di cui al Punto V, le quote modificate. ALLEGATO VISTATI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 11 Barbados Belize Costa d’Avorio Congo Figi Guyana India Giamaica Kenia Madagascar Malawi Maurizio Mozambico St. Kitts-Nevis-Anguilla Suriname Swaziland Tanzania Trinidad e Tobago Uganda Zambia Zimbabwe ALLEGATO VII PRODOTTI TRASFORMATI Codice NC | Designazione delle merci | ex 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | 0403 10 | - iogurt | da 0403 10 51 a 0403 10 99 | aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | 0403 90 | - Altri | da 0403 90 51 a 0403 90 99 | - - aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | ex 0710 | - Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: | 0710 40 00 | - Granturco dolce | ex 0711 | - Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: | 0711 90 | - Altri ortaggi e legumi; miscele di ortaggi o legumi: | - - Ortaggi o legumi: | 0711 90 30 | - Granturco dolce | 1702 50 00 | Fruttosio chimicamente puro | ex 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia della sottovoce 1704 90 10 | 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | 1901 10 00 | - Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto | 1901 20 00 | - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | 1901 90 | - altri: | - - altri: | 1901 90 99 | - - - altri | ex 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | 1902 20 | - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | - - altre | 1902 20 91 | - - - cotte | 1902 20 99 | - - - altre | 1902 30 | - altre paste alimentari: | 1902 40 | - Cuscus: | 1902 40 90 | - - altro | Codice NC | Designazione delle merci | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: | ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | 1905 10 00 | - Pane croccante detto «Knäckebrot» | 1905 20 | - Pane con spezie (panpepato) | 1905 31 | - - Biscotti con aggiunta di dolcificanti | 1905 32 | - - Cialde e cialdine | 1905 40 | - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati | 1905 90 | - altri: | - - altri: | 1905 90 45 | - - - Biscotti | 1905 90 55 | - - - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati | 1905 90 60 | - - - - con aggiunta di dolcificanti | 1905 90 90 | - - - - altri | ex 2001 | Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: | 2001 90 | - altri | 2001 90 30 | - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 2001 90 40 | - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% | ex 2004 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | 2004 10 | - Patate: | - - altri | 2004 10 91 | - - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 2004 90 | - altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: | 2004 90 10 | - - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | ex 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | 2005 20 | - Patate: | 2005 20 10 | - - sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 2005 80 00 | - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | ex 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | 2101 12 98 | - - - altri: | Codice NC | Designazione delle merci | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: | - - Preparazioni | 2101 20 98 | - - - altri | - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | - - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: | 2101 30 19 | - - - altri | - - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: | 2101 30 99 | - - - altri | 2105 00 | Gelati, anche contenenti cacao: | ex 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | 2106 90 | - altre: | 2106 90 10 | - - Preparazioni dette «fondute» | - - altre: | 2106 90 92 | - - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola | 2106 90 98 | - - - - - altri | 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: | ex 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: | 2208 20 | - Acquaviti di vino o di vinacce : | da 2208 50 91 a 2208 50 99 | Acquavite di ginepro (genièvre) | 2208 70 | Liquori: | da 2208 90 91 a 2208 90 78 | - altre bevande contenenti alcole di distillazione | 2905 43 00 | Mannitolo | 2905 44 | D-glucitolo (sorbitolo) | ex 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: | 3302 10 | - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: | - - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: | - - - Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: | - - - - - altre (con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5% vol): | 3302 10 29 | altre | ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche | 3824 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 | 2005/0119 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. …./2005 del Consiglio (riforma del settore dello zucchero), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[15], prevede un’importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare in due tappe. (2) A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero occorre introdurre misure di sostegno del reddito per i bieticoltori. Tali misure devono assumere la forma di un pagamento a favore dei bieticoltori e dei produttori di cicoria il cui livello globale dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato. (3) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003[16] ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli. (4) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico. (5) Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel regolamento (CE) n. 1782/2003. (6) I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri dall’adesione hanno beneficiato di un sostegno ai prezzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero[17]. Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non devono essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis . (7) Il livello del sostegno al reddito individuale deve essere calcolato sulla base del numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina oggetto di un contratto di consegna concluso ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con un’impresa produttrice di zucchero o di sciroppo di inulina per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri. (8) Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l’importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell’anno di riferimento storico. (9) Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l’applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1° gennaio 2007 devono essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai bieticoltori e ai produttori di cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri devono avere la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa. (10) Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003. (11) Affinché i pagamenti per lo zucchero previsti dall’articolo 110 quindecies possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. (12) Per tenere conto dell’importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare di conseguenza i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. (13) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1782/2003 così modificato: 1. All'articolo 37, paragrafo 1, aggiunto il comma seguente: “Per la barbabietola da zucchero e la cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina l'importo di riferimento calcolato e adattato a norma dell’allegato VII, punto K.” 2. Nell'articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) sostituita dalla seguente: “a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti, il tabacco, la barbabietola da zucchero e la cicoria, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto o, nel caso della barbabietola da zucchero e della cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina, l’importo del sostegno durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H, I e K; 3. Nel titolo III, capitolo 5, sezione 1, inserito il seguente articolo: “Articolo 63 bis Pagamenti per la barbabietola da zucchero e la cicoria Con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 1° marzo 2006 di applicare la deroga prevista dall’articolo 63, paragrafo 3.” 4. L'articolo 71 quater sostituito dal seguente: “Articolo 71 quater Massimali I massimali nazionali dei nuovi Stati mem bri sono elencati nell'allegato VIII bis . Eccetto che per la componente relativa allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non necessario ridurli.” 5. Nel titolo IV aggiunto il seguente capitolo: “CAPITOLO 10 sexies PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO Articolo 110 quindecies Pagamento per lo zucchero 1. In caso di applicazione dell’articolo 71, i bieticoltori e i produttori di cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina possono beneficiare per il 2006 di un pagamento per lo zucchero. Tale pagamento concesso per il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina oggetto di contratti di consegna conclusi dai produttori ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio* per un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001, da stabilirsi da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l’importo del pagamento per lo zucchero calcolato moltiplicando il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per il rispettivo importo per tonnellata riportato per l’anno 2006 nell’allegato VII, al punto K. 3. Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento per lo zucchero. ______________________ (*) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1”. 6. All'articolo 145 inserita la seguente lettera : “d) ter modalità di applicazione relative all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico;“ 7. L'articolo 155 sostituito dal seguente: “Articolo 155 Altre disposizioni transitorie Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.” 8. Gli allegati sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati: 1. Nell’allegato I dopo la riga relativa al luppolo inserita la seguente riga: “barbabietola da zucchero e cicoria destinata alla produzione di sciroppo di inulina | Titolo IV, capitolo 10sexies, del presente regolamento (*****) | Aiuto alla produzione” | 2. L'allegato II sostituito dal seguente: “ALLEGATO II Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2 (milioni di euro) | 4. All'allegato VII aggiunto quanto segue: “K Barbabietola da zucchero e cicoria Gli Stati membri calcolano l’importo da includere nell’importo di riferimento degli agricoltori moltiplicando il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero A e B o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per un periodo rappresentativo di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001, da stabilirsi da parte degli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori, per il relativo importo riportato in appresso. Stato membro | 2006 (EUR/ettaro) Pagamenti per lo zucchero | 2007 e successivi (EUR/ettaro) Pagamenti per lo zucchero | BE | 415,5 | 716,0 | DK | 323,7 | 577,8 | DE | 334,6 | 600,7 | EL | 404,6 | 662,8 | ES | 477,0 | 761,5 | FR (cont) | 396,4 | 708,4 | IE | 351,8 | 576,3 | IT | 321,6 | 547,6 | NL | 360,2 | 634,4 | AT | 420,7 | 730,9 | PT (cont) | 562,7 | 921,7 | FI | 255,3 | 418,1 | SE | 371,6 | 608,6 | UK | 422,3 | 691,7 | CZ | 422,0 | 670,4 | HU | 403,7 | 633,5 | LV | 299,2 | 469,2 | LT | 231,6 | 363,0 | PL | 290,9 | 467,7 | SK | 352,6 | 575,8 | SI | 382,1 | 625,8 | Se la globalità degli importi da includere nell’importo di riferimento degli agricoltori calcolato come indicato nel primo paragrafo supera i limiti dei massimali riportati nella tabella che segue, espressi in migliaia di euro, gli importi per agricoltore sono ridotti in proporzione. (migliaia di euro) | Stato membro | 2006 | 2007 e successivi | Belgio | 48 588 | 83 729 | Repubblica ceca | 27 849 | 44 245 | Danimarca | 19 312 | 34 478 | Germania | 154 780 | 277 946 | Grecia | 17 939 | 29 384 | Spagna | 60 267 | 96 203 | Francia | 151 144 | 270 081 | Ungheria | 25 433 | 39 912 | Irlanda | 11 258 | 18 441 | Italia | 79 854 | 135 994 | Lettonia | 4 219 | 6 616 | Lituania | 6 547 | 10 260 | Paesi Bassi | 42 027 | 74 013 | Austria | 18 929 | 32 891 | Polonia | 99 125 | 159 392 | Portogallo | 3 939 | 6 452 | Slovacchia | 11 812 | 19 289 | Slovenia | 2 993 | 4 902 | Finlandia | 8 254 | 13 520 | Svezia | 20 807 | 34 082 | Regno Unito | 64 333 | 105 376 | “ 5. L'allegato VIII sostituito dal seguente: “ALLEGATO VIIIMassimali nazionali di cui all'articolo 41 (migliaia di euro) | Stato membro | 2005 | 2006 | 2007, 2008 e 2009 | 2010 e successivi | Belgio | 411 053 | 579 161 | 613 782 | 613 782 | Danimarca | 943 369 | 1 015 477 | 1 030 478 | 1 030 478 | Germania | 5 148 003 | 5 646 981 | 5 769 946 | 5 769 946 | Grecia | 838 289 | 1 719 228 | 1 752 673 | 1 752 673 | Spagna | 3 266 092 | 4 125 330 | 4 359 266 | 4 359 266 | Francia | 7 199 000 | 7 382 144 | 8 361 081 | 8 361 081 | Irlanda | 1 260 142 | 1 333 563 | 1 340 521 | 1 340 521 | Italia | 2 539 000 | 3 544 371 | 3 599 994 | 3 599 994 | Lussemburgo | 33 414 | 36 602 | 37 051 | 37 051 | Paesi Bassi | 386 586 | 428 613 | 853 599 | 853 599 | Austria | 613 000 | 632 929 | 744 891 | 744 891 | Portogallo | 452 000 | 496 939 | 565 452 | 565 452 | Finlandia | 467 000 | 475 254 | 565 520 | 565 520 | Svezia | 637 388 | 670 915 | 763 082 | 763 082 | Regno Unito | 3 697 528 | 3 934 753 | 3 975 849 | 3 975 849 | “ 6. L'allegato VIII bis sostituito dal seguente: “Allegato VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater (migliaia di euro) | 1. | BUDGET HEADING: (nomenclature 2006) 110-112-115-116 05 02 05 05 03 01 05 03 02 | APPROPRIATIONS (PDB 2006): M Eur 556 M Eur 1 498 M Eur 16 375 M Eur 18 118 | 2. | TITLE: Council regulation on the common organisation of the markets in the sugar sector Council regulation amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers Council regulation establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the European Community and amending Regulation (EC) No 1258/1999 on the financing of the common agricultural policy | 3. | LEGAL BASIS: Articles 36 and 37 of the Treaty | 4. | AIMS: Following the CAP reform of 2003, this proposal aims at : - improving the competitiveness of the sugar sector; - promoting the sustainability and market orientation of the sugar sector; - ensuring the restructuring of the sector in good conditions for the economic operators while respecting environmental criteria. | 5. | FINANCIAL IMPLICATIONS | FINANCIAL YEAR 2007 (EUR million) | FINANCIAL YEAR 2008 (EUR million) | FINANCIAL YEAR 2009 (EUR million) | 5.0 | EXPENDITURE CHARGED TO THE EU BUDGET | -195 | 52 | 22 | 5.1 | REVENUE OWN RESOURCES OF THE EU (see annex 1) | 232 | -324 | -334 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5.0.1 | EXPENDITURE CHARGED TO THE EU BUDGET | 22 | 11 | 22 | 22 | 5.1.1 | REVENUE OWN RESOURCES OF THE EU | -344 | -344 | -344 | -344 | 5.2 | METHOD OF CALCULATION: See annex 2 | 6.0 | CAN THE PROJECT BE FINANCED FROM APPROPRIATIONS ENTERED IN THE RELEVANT CHAPTER OF THE CURRENT BUDGET? | YES NO | 6.1 | CAN THE PROJECT BE FINANCED BY TRANSFER BETWEEN CHAPTERS OF THE CURRENT BUDGET? | YES NO | 6.2 | WILL A SUPPLEMENTARY BUDGET BE NECESSARY? | YES NO | 6.3 | WILL APPROPRIATIONS NEED TO BE ENTERED IN FUTURE BUDGETS? | YES NO | OBSERVATIONS: This proposal does not have any impact on staff and administrative expenditure managing this sector. | [pic] [pic] [pic] [1] COM(2003) 554. [2] SEC(2003) 1022. [3] COM(2004) 499. [4] Risoluzione finale P6 - TA(2005)0079 adottata nel corso della seduta plenaria del 10 marzo 2005. [5] Parere 1646/2004 - NAT 258 adottato il 15 dicembre 2004. [6] Relazione dell’organo di appello AB-2005-2, del 28 aprile 2005, sulle sovvenzioni alle esportazioni comunitarie di zucchero. [7] SEC(2005) 61 del 17.1.2005. [8] Regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1). [9] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [11] GU L … del …, pag. … [12] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. [13] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. [14] [In attesa dell’adozione della proposta di regolamento (CE) n. .../2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.] [15] GU L … del …, pag. … [16] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15). [17] GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). [18] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. [19] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [20] [In attesa dell’adozione della proposta di regolamento (CE) n. .../2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.]